trattamento fiscale buono vacanza
Trattamento fiscale buono vacanza
Una delle richieste che ci capita spesso da parte delle Agenzie di Viaggi riguarda il trattamento IVA e la documentazione fiscale da emettere sui buoni regalo; sia quelli relativi ai vari cofanetti regalo in circolazione, sia e più frequentemente quelli che emettono di loro iniziativa e che riguardano importi incassati per viaggi che saranno successivamente richiesti dal cliente stesso o da altri soggetti cui questi buoni vengono regalati.
In pratica richiedo all’agenzia ( o lei stessa me lo propone) di acquistare un buono viaggio che sarà utilizzato per uno o più viaggi futuri per cui l’Agenzia di Viaggi incassa l’importo prestabilito ( il budget stabilito dal cliente) ma non sa nell’immediato quale viaggio o quali viaggi i clienti sceglieranno al momento in cui decideranno di avvalersi del buono emesso.
Le agenzie provvedono alla fatturazione dell’importo ma con varie interpretazioni e con molta confusione:
- Alcune emettono una fattura ai sensi dell’art. 74 ter ( non si sa bene per quale destinazione )
- Alcune emettono fattura come singolo servizio;
- Alcune non emettono nulla ( non si sa cosa registrano.
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Pertanto con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio come comportarsi in questi casi. Ad aiutarci è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una apposita circolare: la n° 21/3 del 22 febbraio 2011 la quale ci delucida sul fatto che la circolazione di un buono non comporta anticipazione della cessione del bene ( o la prestazione del servizio ) cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva.
In concreto quando l’Agenzia di Viaggi vende un buono ( sia esso un cofanetto regalo o un buono fatto in casa ) in realtà non eroga alcun servizio ma si limita a promettere di effettuare un servizio di viaggio futuro tra l’altro usufruibile sia dallo stesso soggetto che lo ha acquistato anticipatamente sia da un altro soggetto (o più soggetti) al quale questo buono potrebbe essere regalato dal soggetto che lo ha acquistato.
Il documento da emettere quindi sarà una semplice fattura non soggetta ad IVA ( ai sensi dell’ art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72) che l’Agenzia stessa registrerà come credito nei confronti di un cliente specifico ed emetterà il documento fiscale vero e proprio al cliente finale, per l’intero valore del servizio usufruito, valore comprensivo dell’ammontare del voucher o cofanetto regalo.
Perché questo trattamento? Perché ai sensi dell’art. 2 della legge IVA la cessione di un titolo di legittimazione ( Buono viaggio o buono sconto ) viene ricondotta nell’ambito applicativo dell’articolo 2 secondo il quale:
“Non sono considerate cessioni di beni … a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;“.
E’ la stessa Agenzia delle Entrate che, in base alla sopracitata circolare, perviene alla conclusione che queste deduzioni si rendono applicabili anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo“ acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l’acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.
Alla luce di quanto detto sopra vediamo quindi come si concretizza sia a livello giuridico che fiscale il rapporto instaurato con il cliente quando l’agenzia di Viaggi vende un buono vacanza da lei stesso prodotto:
1) Rapporto tra Agenzia di Viaggio emittente e cliente acquirente:
La cessione del buono effettuata dall’agenzia a favore del cliente che lo richiede non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. Va emessa fattura specificando che si tratta di un buono sconto vacanza. (il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”).
Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria 22%, qualsiasi eventuale servizio accessorio prestato dall’Agenzia emittente verso corrispettivo specifico nei confronti del cliente se lo richiede (personalizzazione del buono con proprio logo, stampigliatura, consegna a domicilio, diritto di prenotazione etc.) perchè questo si configura come un servizio immediato prestato al cliente ed estraneo rispetto al buono.
2) Rapporto tra cliente acquirente e beneficiario del buono:
Se l’acquirente del buono è un’azienda, la successiva eventuale distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori sarà anch’essa fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.
3) Rapporto tra beneficiario del buono e Agenzia di Viaggi emittente quando si riscuote il buono viaggio:
L’agenzia di Viaggi quando si presenterà il beneficiario del buono dovrà calcolare l’intero importo del viaggio richiesto ed emetterà fattura relativa di conseguenza ( 74 ter, singolo servizio etc) per l’intero valore nominale di listino del viaggio in base alla destinazione/tipologia di viaggio prescelta. Se l’importo della prenotazione è superiore al valore del buono erogato dovrà richiedere la differenza prezzo stornando al cliente specifico il credito accumulato in contabilità dall’emissione del buono. In questo caso il valore del buono sarà a valore facciale
Se invece il valore del buono è pari al valore della prenotazione effettuata ( viaggio richiesto) ma l’agenzia di Viaggi richiede un corrispettivo supplementare come diritto di prenotazione dovrà anche emettere apposita fattura ( o ricevuta fiscale) per la fee richiesta ed è da considerarsi come nuovo corrispettivo.