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trattamento fiscale buono monouso e multiuso

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Trattamento fiscale buono  monouso e multiuso

La tipologia dei buoni e delle gift cards è stata recentemente oggetto di un accurato approfondimento che ha anche avuto il pregio di solidificare alcuni dubbi intercorsi tra gli operatori ; tale approfondimento ha generato il  comunicato stampa del Consiglio dei ministri  n. 29 del 28 novembre 2018.

In particolare tra le altre cose nel comunicato viene data una nuova nuova definizione del buono corrispettivo ovvero che lo stesso debba  essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Tale buono ( ticket o card) può avere una forma:

  • fisica  ( prevede delle spese accessorie di stampa per la sua diffusione o trasferimento)
  • in forma elettronica. (non prevede spese accessorie per la sua diffusione o trasferimento) 

Inoltre, dal 1 Gennaio viene chiaramente identificato la tipologia di buono emesso , a seconda del fatto che:

  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, sia identificabile a livello fiscale con un’aliquota Iva determinabile ( buono monouso)
  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, non sia identificabile fino al momento in cui l’usufrutore del servizio non lo richieda  ( buono multiuso)

Buoni-corrispettivo MONOUSO

Il buono Monouso è un buono-corrispettivo nel quale il prodotto o servizio che viene ceduto all’emissione del buono stesso ( che è sempre precedente alla effettuazione dell’operazione) può essere identificato immediatamente ( esempio un buono per l’acquisto di un televisore o in generale di un prodotto elettronico sempre soggetto ad iva 22%).

Di conseguenza questa tipologia di buono  va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Vale a dire che la fattura per l’emissione di questa tipologia di buono non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2 comma 3 ma viene assoggettata ad iva ordinaria ( relativa al bene in oggetto o 22% se trattasi di un servizio) e  la successiva cessione di beni o prestazione di servizi effettuata  non rileva ai fini IVA.

Buoni-corrispettivo MULTIUSO

Viceversa il buono Multiuso è un buono-corrispettivo  per il quale, all’atto dell’emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. Esempio il prodotto turistico nel quale il cliente finale ( usufruitore del buono) potrà scegliere se richiedere:

In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l’imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati. Pertanto questa tipologia di buono ( multiuso) continuerà ad essere fatturata ai sensi dell’art. 2 comma 3. E’ questo il caso della TEAM e dei prodotti servizi fatturati.

Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo

La base imponibile del buono monouso è il valore del corrispettivo richiesto per l’emissione del buono stesso.

Invece, per i buoni multiuso, dobbiamo osservare queste specifiche:

  • La fattura dei ticket-cards dovrà essere emessa per il valore nominale richiesto in esenzione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3
  • Dovrà essere specificato nella fattura che trattasi di cessione di buono-multiuso per il quale non è determinabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente prestazione di servizi turistici futura.
  • Le operazioni accessorie alla cessione dei ticket e/o cards come ad esempio la stampa personalizzata, la confeziona tura o altre, dovranno essere invece individuate e fatturate applicando l’aliquota Iva del 22%.

Esempio pratico:

Fattura a Cliente ( indifferente se trattasi di privato o di Azienda) di 1 ticket vacanza  del valore complessivo di € 200:

  • Se il buono vacanza viene inviato in formato elettronico la fattura sarà di € 200 esente da Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3. (*) 
  • Se il buono viene inviato in forma fisica la fattura sarà di € 200 esente da Iva + ad esempio € 5 + Iva 22% per stampa di n. 1 ticket e sua confezionatura.
  • Ovvero la fattura per complessive € 200 ( come da contratto e pagate del cliente) dovrà essere scorporata in € 193,90 ( importo del ticket esente) ed € 6,1 ( importo della componente stampa e  confezionamento)

(*) Ricordiamo che all’atto delle riscossione del buono ( individuazione del prodotto turistico prescelto) dovrà essere emessa fattura con aliquota corrispondente per il valore del servizio erogato e non incassato per via del buono.

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trattamento fiscale buono vacanza

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Trattamento fiscale buono vacanza

Una delle richieste che ci capita spesso da parte delle Agenzie di Viaggi riguarda il trattamento IVA e la documentazione fiscale da emettere sui buoni regalo;  sia quelli relativi ai vari cofanetti regalo in circolazione, sia e più frequentemente quelli che emettono di loro iniziativa e che riguardano importi incassati per viaggi che saranno successivamente richiesti dal cliente stesso o da altri soggetti cui questi buoni vengono regalati.

In pratica richiedo all’agenzia ( o lei stessa me lo propone) di acquistare un buono viaggio che sarà utilizzato per uno o più viaggi futuri per cui l’Agenzia di Viaggi incassa l’importo prestabilito ( il budget stabilito dal cliente) ma non sa nell’immediato quale viaggio o quali viaggi i clienti sceglieranno al momento in cui decideranno di avvalersi del buono emesso.

Le agenzie provvedono alla fatturazione dell’importo ma con varie interpretazioni e con molta confusione:

  • Alcune emettono una fattura ai sensi dell’art. 74 ter ( non si sa bene per quale destinazione )
  • Alcune emettono fattura come singolo servizio;
  • Alcune non emettono nulla ( non si sa cosa registrano.

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Pertanto con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza e capire meglio come comportarsi in questi casi. Ad aiutarci è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una apposita circolare: la n° 21/3 del 22 febbraio 2011 la quale ci delucida sul fatto che la circolazione di un buono non comporta anticipazione della cessione del bene ( o la prestazione del servizio ) cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva.

In concreto quando l’Agenzia di Viaggi vende un buono ( sia esso un cofanetto regalo o un buono fatto in casa ) in realtà non eroga alcun servizio ma  si limita a promettere di effettuare un servizio di viaggio futuro tra l’altro usufruibile sia dallo stesso soggetto che lo ha acquistato anticipatamente sia da un altro soggetto (o più soggetti) al quale questo buono potrebbe essere regalato dal soggetto che lo ha acquistato.

Il documento da emettere quindi sarà una semplice fattura non soggetta ad IVA ( ai sensi dell’ art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 633/72) che l’Agenzia stessa registrerà come credito nei confronti di un cliente specifico ed emetterà il documento fiscale vero e proprio  al cliente finale, per l’intero valore del servizio usufruito, valore comprensivo dell’ammontare del voucher o cofanetto regalo.
Perché questo trattamento? Perché ai sensi dell’art. 2 della legge IVA la cessione di un titolo di legittimazione ( Buono viaggio o buono sconto ) viene ricondotta nell’ambito applicativo dell’articolo 2 secondo il quale:

Non sono considerate cessioni di beni … a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;“.

E’ la stessa Agenzia delle Entrate  che, in base alla sopracitata circolare, perviene alla conclusione che queste deduzioni si rendono applicabili anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo acquistati da aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale per l’acquisto di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.

Alla luce di quanto detto sopra vediamo quindi come si concretizza sia a livello giuridico che fiscale il rapporto instaurato con il cliente quando l’agenzia di Viaggi vende un buono vacanza da lei stesso prodotto:

1) Rapporto tra Agenzia di Viaggio emittente e cliente acquirente:
La cessione del  buono  effettuata dall’agenzia a favore del cliente che lo richiede non assume alcuna rilevanza ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. Va emessa fattura specificando che si tratta di un buono sconto vacanza. (il relativo pagamento assume carattere di “mera movimentazione di carattere finanziario”).

Dovrà essere, invece, fatturato separatamente, con aliquota ordinaria 22%, qualsiasi eventuale servizio accessorio prestato dall’Agenzia emittente verso corrispettivo specifico nei confronti del cliente se lo richiede (personalizzazione del buono con proprio logo, stampigliatura, consegna a domicilio, diritto di prenotazione etc.) perchè questo si configura come un servizio immediato prestato al cliente ed estraneo rispetto al buono.

2) Rapporto tra cliente acquirente  e beneficiario del buono:
Se l’acquirente del buono è un’azienda, la successiva eventuale distribuzione gratuita del buono acquisto ai dipendenti o a clienti e fornitori sarà anch’essa fuori campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), in quanto la circolazione dei titoli di legittimazione è assimilabile ad una mera movimentazione di carattere finanziario.

3) Rapporto tra beneficiario del buono e Agenzia di Viaggi emittente quando si riscuote il buono viaggio:
L’agenzia di Viaggi  quando si presenterà il beneficiario del buono dovrà calcolare l’intero importo del viaggio richiesto ed emetterà fattura relativa di conseguenza ( 74 ter, singolo servizio etc) per l’intero valore nominale di listino del viaggio in base alla destinazione/tipologia di viaggio prescelta. Se l’importo della prenotazione è superiore al valore del buono erogato dovrà richiedere la differenza prezzo stornando al cliente specifico il credito accumulato in contabilità dall’emissione  del buono. In questo caso il valore del buono sarà a valore facciale
Se invece il valore del buono è pari al valore della prenotazione effettuata ( viaggio richiesto) ma l’agenzia di Viaggi richiede un corrispettivo supplementare come diritto di prenotazione dovrà anche emettere  apposita fattura ( o ricevuta fiscale) per la fee richiesta ed è da considerarsi come nuovo corrispettivo.


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