Tag Archives: tesseramento ssd

  • -

differenza tra associati e tesserati

Tags : 


 differenza tra associati e tesserati

differenza-tra-associati-e-tesserati

La differenza tra soci e tesserati costituisce un tema fondamentale per chiunque voglia approcciarsi alla comprensione del mondo sportivo dilettantistico. Molti penseranno che questo abbia una valenza solo ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi derivanti dalle quote che ogni membro versa alla ASD o SSD ovvero il godimento della agevolazione sui corrispettivi specifici a fronte delle prestazioni di servizi resi dalla ASD o SSD.

In realtà non è solo questo; quando si entra a far parte di un circolo sportivo ( ad esempio una palestra) sia per il nuovo membro sia per il circolo stesso è importante capire che qualifica assume quel determinato membro ( utilizzatore sportivo  o associato  )nella associazione /società sportiva e quali sono i diritti e doveri di entrambi per la vita sociale.

Ad esempio nella A.S.D. è obbligatorio che ogni membro fruitore di servizi debba associarsi ( anche se ci sono versioni controverse legate alla corretta applicazione del comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. ) ovvero deve  completare un iter  burocratico che permetterà  al membro di essere associato alla A.S.D. quindi la ASD godrà delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e ottenere il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) mentre il membro come associato godrà di ogni diritto a lui riservato come il diritto di voto nelle assemblee il diritto di nominare il consiglio direttivo e quello di partecipare alla vita dell’associazione in maniera attiva fino, perché no, a divenatarne egli stesso presidente.

Nella S.S.D. invece i soci sono solo quelli che costituiscono la società con il Notaio, peraltro con una serie di vicoli  legati alla trasmissibilità della propria quota ( di solito due o tre ) mentre tutti i membri che frequentano il circolo sono solo degli ” affiliati” ovvero tesserati presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento ). Solo i soci effettivi godono dei diritti di voto e di gestione della SSD mentre i membri frequentatori non hanno alcun diritto in tal senso nella gestione e nella vita societaria.

Ma perché affiliarsi agli enti di promozione sportiva e quali sono questi Enti?

Tutto fa capo al  CONI, ovvero l’organo sportivo principale che regolamenta tutte le attività sportive in Italia e ad esso  spetta il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva, che per ottenerlo dovranno rispettare una serie di direttive e requisiti dettati, dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

 Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.
3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati.
1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente
fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto appositaConvenzione con la specifica FSN e DSA.

Quindi la convenienza ad affiliarsi a un EPS sta anel fatto che questo è multidisciplinare e comprenderà quindi tutte le discipline che la ASD o SSD deciderà di far praticare nel proprio centro sportivo.  Attualmente, il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali edali,  un Ente di Promozione Sportiva Regionale.

Un particolare e personale interpretazione dell”art.  148 del T.U.I.R. ha portato molte A.S.D. a pensare che vi fosse una sorta di equivalenza, ai fini fiscali,  tra il fatto di tesserare semplicemente un frequentatore ed essere in regola ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, e conseguentemente hanno sfoltito la platea degli associati rispetto ai semplici tesserati, al fine di creare una sorta di barriera limitativa nella governance della A.S.D. permettendo ai soli associati così limitati e  non anche a tutti gli altri che in pratica regrediscono da associati a tesserati il diritto di voto e di partecipazione ai momenti assembleari. Questo ovviamente  nega il principio fondamentale di democraticità che sta alla base delle agevolazioni fiscali ( per la parte fiscale )  e di quella associativa ( per la parte giuridica) e che può comportare grosse problematiche in sede di accertamento, poiché nelle A.S.D. non è possibile adottare lo schema previsto per le S.S.D.

Quindi una volta capito chi sono gli associati nelle A.S.D. cerchiamo di capire anche chi sono invece i tesserati.

I tesserati sono coloro che vengono iscritti tramite la A.S.D. o la S.S.D. a un ente sportivo nazionale per il tramite della A.s.D. o S.S.D. Nella A.S.D. abbiamo quindi associati che sono anche tesserati a un ente di promozione sportiva o una federazione mentre nella S.S.D. abbiamo dei semplici ” frequentatori” che sono tesserati. La tessera dell’ente sportivo autorizza il membro anche alla partecipazione a  gare per lo sport praticato, rendendo di fatto inutile l’emissione di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla A.S.D. o S.S.D. di appartenenza.

La natura di un tesseramento ad una organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni può avere una duplice valenza. In un caso, come accade quasi sempre con gli enti di promozione sportiva, costituisce prova dell’avvenuta instaurazione del vincolo associativo tra la persona fisica e l’ente nazionale avvenuto per il tramite della associazione sportiva e produce, in capo alla persona fisica, l’acquisizione dei diritti elettorali nell’ente di appartenenza, nell’altro, come accade, invece, quasi sempre con le Federazioni sportive nazionali, il tesseramento ha natura di atto amministrativo e costituisce una sorta di “autorizzazione”, di “patente” a partecipare all’attività sportiva organizzata da quella Federazione attraverso le squadre e l’attività del club sportivo presso il quale ci si tessera.

Ma è necessario fare molta attenzione al momento esatto in cui questo associativismo e tesseramento si perfeziona nell’ambito dell’associazione o S.S.D.

Infatti,  affinché scatti la legittimazione dell’agevolazione fiscale in capo al tesserato, è necessario che, all’atto del pagamento del servizio da parte del medesimo, questo tesseramento si sia già perfezionato. Il momento di conclusione dell’iter varia tra le diverse realtà sportive nazionali ma, non vi è dubbio, non può definirsi concluso “almeno” prima che almeno i dati del nuovo tesserato siano comunicati alla segreteria generale della Federazione o dell’Ente di promozione sportiva.

Questo accade ad esempio:

    • per le A.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro richieda di aderire in qualità di associato; questa autorizzazione venga data dal consiglio direttivo e comunicata al nuovo membro;
  • per le S.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro abbia richiesto di essere tesserato per il tramite della S.S.D; firmi l’accettazione del regolamento interno della stessa e la sua richiesta sia stata inviata telematicamente all’ Ente di promozione sportiva ( o Federazione) e da questi trascritta.

Fino a quel momento la persona fisica è da considerarsi “terzo”  o anche ” cliente”  pertanto, come tale, il corrispettivo della quota da questi versato non può essere decommercializzata ma ricade nell’attività commerciale della A.S.D. o S.S.D. con conseguente assoggettamento ad Iva nella misura ordinaria di legge e del pagamento delle imposte come ricavo.

Questo perché l’attività esterna degli enti associativi  ( ma anche  per le S.S.D. ) cioè  qualsiasi prestazione  resa nei confronti dei terzi,  ( non associati o non tesserati) non può essere oggetto di agevolazione fiscale ( detta anche  decommercializzazione ) e non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative  (  C.M. n.12/09 e,  C.M. n. 124/98).

Va da se che, ai fini del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali, l’avvenuto perfezionamento del tesseramento dovrà essere effettuato  in momento antecedente a quello di pagamento del servizio reso.

info e richieste

 


Carrello