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Iscrizione vies

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Con l’avvento di internet sono sempre più frequenti gli acquisti di beni o servizi da parte di imprese italiane verso fornitori esteri residenti nella U.E. La convenienza è anche data dal fatto che oltre a un costo quasi sempre inferiore, si ottiene il vantaggio della non applicazione dell’ l’VA che grava in genere per il 22% del totale e questo, soprattutto in un  periodo di grossa crisi di liquidità è sicuramente un elemento molto appetibile per le imprese. Ma per fare acquisti in Paesi della U.E. e ottenere la non applicazione dell’IVA  è necessaria l’iscrizione al VIES.

L’acronimo VIES significa Vat Information Exchange System. E’ un sistema studiato dalla U.E. per monitorare le transazioni commerciali all’interno dei paesi dell’Unione Europea e consente a tutti gli intestatari di partita IVA di entrare nel circuito dei soggetti a cui è possibile emettere fattura senza applicazione di IVA.

Il sistema visibile a questo indirizzo  permette di verificare se il proprio fornitore ( o cliente) è debitamente autorizzato a contrarre operazioni comunitarie quindi è consentita la visura del soggetto indicando semplicemente stato estero di appartenenza e partita IVA comunitaria ( partita IVA + suffisso del paese es per Italia= IT) come risulta dalla presentazione.

Negli altri paesi U.E. l’iscrizione si ottiene in automatico e in maniera definitiva richiedendo la partita IVA mentre in Italia i dati delle imprese vengono letteralmente “oscurati” finché non si produce richiesta per l’attivazione del VIES e solo in quel momento in automatico si entra nel circuito.

Cosa significa nella pratica? Che se effettuate un ordinativo in un paese U.E. chiedendo la non applicazione IVA, il vostro fornitore estero farà una ricerca nel VIES e non trovandovi penserà che non siete ufficialmente iscritti al fisco italiano e non vi fornirà la merce o il servizio. Pertanto se pensate di  vole effettuare qualsiasi operazione comunitaria ( è sufficiente l’acquisto di un antivirus) dovrete obbligatoriamente richiedere l’iscrizione al VIES  e richiederla di nuovo se avete avuto un periodo di inattività consistente.

In questo modo, il fisco italiano potrà monitorare le operazioni comunitarie avvenute allo scopo di garantire una corretta gestione della normativa ed evitare elusioni o evasioni fiscali.

Hai bisogno del VIES? Richiedi l’iscrizione in convenzione

Gli archivi VIES funzionano come una grandissima banca dati digitale nella quale le informazioni aggiornate in tempo reale dalle amministrazioni nazionali diventano verificabili in tutti gli altri paesi membri.
automatica.
Con le nuove normative di semplificazione è possibile richiedere l’inclusione nel VIES al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività o anche successivamente con una comunicazione telematica .

ATTENZIONE:  anche se l’iscrizione è immediata è necessario porre molta attenzione alla cancellazionedal circuito VIES che avviene d’ufficio in caso di mancata presentazione dei modelli Intrastat per 4 trimestri consecutivi

Le semplificazioni aiutano le imprese! Infatti, precedentemente, era necessario attendere 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, in modo che l’Agenzia delle entrate effettuasse i doverosi opportuni controlli ma ora con l’emanazione del decreto semplificazioni (d.lgs. 174/2015) viene eliminato il periodo di sospensione e le imprese  possono effettuare operazioni intracomunitarie già a partire dal momento della richiesta. I controlli che finora venivano effettuati in via preventiva verranno, ora effettuati successivamente, permettendo all’impresa di operare immediatamente anche operazioni urgenti di reperimento delle merci o servizi necessari all’esecuzione della propria attività.

L’iscrizione VIES passa per due diverse modalità  di esecuzione  a seconda che il soggetto passivo IVA inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo e sia quindi già in possesso di partita IVA.

Chi inizia l’attività dovrà compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche oppure AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

Invece  i soggetti già operativi ( possesso di partita IVA) devono utilizzare le  modalità telematiche;

  • direttamente se abilitati ad Entratel o Fisconline;
  •  tramite un intermediario abilitato.

Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES mediante presentazione di istanza cartacea ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o digitalmente tramite P.E.C.

L’opzione esercitata ha effetto immediato, ( apertura IVA o ricezione telematica).

Il nostro consiglio è quello di verificare sempre l’inclusione collegandosi al sito VIES e inserendo i propri dati sia come richiedente sia come ricerca operatore stato membro.

Con il comunicato stampa del 9 gennaio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’iscrizione al VIES è gratuita, e che nessuna somma viene richiesta da parte del fisco per accedere in banca dati VIES né per ottenere la pubblicazione del numero di partita Iva.

Ovviamente l’adempimento effettuato dall’operatore stesso nell’iscriversi a Fisconline o  Entrale ovvero nel richiedere l’apertura della partita IVA non ha costi da parte dell’Agenzia mentre gli stessi servizi che vengono richiesti ad un intermediario telematico autorizzato seguono una tariffa professionale prevista quale consulenza e adempimento esterno.

Cancellazione VIES d’ufficio

Il decreto semplificazioni ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione dal VIES, nel caso in cui l’operatore non presenti, per quattro trimestri consecutivi, i modelli Intrastat.

Cosa accade quindi: se  acquisto una volta l’anno l’antivirus è molto probabile che non effettuerò altre operazioni e quindi rischio di essere cancellato in automatico. Quando andrò ad acquistare di nuovo l’antivirus probabilmente non sarò più nell’elenco e dovrò iscrivermi di nuovo per essere in regola.

Ovviamente la competente Direzione provinciale dovrà comunque inviarmi preventivamente un’apposita comunicazione in cui mi informa che sta per cancellarmi dall’elenco.

ATTENZIONE: la cancellazione dal VIES ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di  questa  comunicazione.

Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, è possibile per l’operatore rivolgersi all’Agenzia delle Entrate competente  per fornire i chiarimenti e le spiegazioni della mancata presentazione degli elenchi (Circolare ADE 31/E/2014).

Questo perché non è detto che io acquisto l’antivirus solo una volta l’anno ma avrei potuto ad esempio non aver trasmesso il modello Itrastat obbligatorio anche in presenza di regolari operazioni intracomunitarie effettuate.

Quindi se si fanno poche operazioni intracomunitarie annue si dovrà relazionare su questa situazione di fatto e manifestare nuovamente  l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Se invece ci si è dimenticati di inviare il modello Intrastat di dovrà sanare la situazione e dimostrare le operazioni effettuate.

La verifica sui quattro trimestri  viene effettuata a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore  del D.Lgs. n. 175/2014).

ATTENZIONE: l’eventuale esclusione d’ufficio dal VIES non è certo un problema definitivo: si potrà ovviamente richiedere un nuovo inserimento nella banca dati, direttamente in via telematica, se abilitato a Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati e incaricati.

info e commenti

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