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codice tributo 1038 soppresso

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Codice tributo f24 1038 soppresso 

Dal 1/1/2017, con apposita risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha disposto la revisione dei codici tributo utilizzati dai sostituti d’imposta per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte. Con il provvedimento sono stati soppressi alcuni codici comuni di frequente utilizzo da parte dei  contribuenti sostituti d’imposta per il versamento delle ritenute, a causa della loro confluenza in altri codici tributo già esistenti e previsti per il modello F24.  Tra gli altri  la soppressione del codice tributo 1004 (ritenute su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che veniva utilizzato ad esempio per le collaborazioni coordinate e continuative) e del codice tributo 1013 (ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno), che sono confluiti entrambi nel codice tributo 1001 (previsto per i redditi di lavoro dipendente a tassazione ordinaria), nonché la soppressione del codice tributo 3815 (addizionale regionale IRPEF importo minimo) che confluisce nel
codice tributo 3802.

Per quanto concerne i professionisti ed i lavoratori autonomi, se ne va lo storico codice tributo 1038, utilizzato per le provvigioni degli agenti, che confluisce nel codice 1040.
(ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per

Il codice 1038 ricordiamo veniva utilizzato per il pagamento delle  ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, agenzia e rappresentanza, disciplinate dall’articolo 25-bis del D.P.R. 29 settembre, n.600.

Dall’ 01/01/2017 il codice da utilizzare in F24 non sarà più il 1038 ma il codice tributo 1040, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l’esercizio di arti e professioni, previste all’articolo 25 del medesimo decreto.

E’ importante precisare che, essendo non più in vigore l’utilizzo del tributo 1038, si ritiene che il nuovo codice 1040  debba essere utilizzato anche in relazione a versamenti di ritenute di agenzia eventualmente riferiti a periodi di competenza pregressi.

sempre relativamente ai rapporti di agenzia segnaliamo il  contributo  dovuto all’ Enasarco per il 2017  obbligatorio per  gli agenti individuali (monomandatari e plurimandatari) e le società di persone è salito al 1 gennaio 2017 dal 15,10% al 15,55%.

Questi importi sonio però dovuti:

– per il 7,775% a carico dell’azienda preponente;
– 7,775% a carico dell’agente da trattenere dall’azienda nella fattura di provvigioni.

Il pagamento viene effettuato dalla azienda preponente che è responsabile anche della quota trattenuta all’agente.

Attenzione il criterio per la determinazione dell’aliquota Enasarco è quello della competenza e quindi le fatture per provvigoni relative all’anno 2016, ed emesse nell’anno 2017, dovranno indicare ancora l’aliquota del 15,10%, relativa all’anno 2016.

Nel 2017 il minimale e il massimale Enasarco sarà determinato applicando agli importi stabiliti per il 2016, la rivalutazione ISTAT. Si ricorda che per l’anno 2016, il contributo era richiesto per ciascun mandato, nel limite del massimale annuo di euro 37.500,00 di provvigioni per i monomandatari, e di euro 25.000,00 per i plurimandatari.
Attenzione il massimale provvigionale non è frazionabili in rapporto all’anno.

I contributi Enasarco sono versati trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza.
per il trimestre gennaio – marzo la scadenza è il 20 maggio;
per il trimestre aprile – giugno la scadenza è il 20 agosto;
per il trimestre luglio – settembre la scadenza è il 20 novembre;
per il trimestre ottobre – dicembre la scadenza è il 20 febbraio dell’anno successivo.


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