Rimborso viaggi organizzati: voucher o rimborso?
Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?
Il decreto
Il governo si è affrettato a emanare un decreto per regolarizzare questa situazione, se ne parla all’articolo 28 del D.L. n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
Questo decreto legge prevede il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici oppure l’emissione di un voucher di pari importo.
Analizziamo attentamente il decreto nelle varie situazioni riscontrabili:
Contratti di trasporto
Per contratto di trasporto si intende quello aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre (commi da 1 a 4).
Si afferma che, sopravvenuta impossibilità della prestazione, e ciò ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile: questo comporta la risoluzione del contratto. Questo perché per impossibilità sopravvenuta il recesso è la soluzione logica all’esigenza di salvaguardare l’interesse del creditore ovvero il viaggiatore finale, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso.
Quali viaggiatori possono usufruire quindi del recesso?
Tutti i viaggiatori che:
- sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);
- hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;
- sono titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
E ora vediamo come si concretizza il recesso contrattuale.
Il decreto prevede due possibilità:
- il rimborso integrale del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione; ( acconto, saldo prezzo etc)
- emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.
Come ottenere il rimborso da parte del cliente viaggiatore o dell’ADV intermediaria?
In questo caso il decreto prevede che l’interessato invii una richiesta entro trenta giorni decorrenti rispettivamente (in relazione alle diverse circostanze) dalla:
- cessazione dei provvedimenti limitativo della possibilità di circolare;
- dal provvedimento di annullamento di concorsi, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;
- dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili.
Alla richiesta l’interessato deve allegare il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, nell’ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l’iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.
La medesima disciplina sia applica anche nel caso di acquisto del titolo di viaggio per il tramite di un’agenzia di viaggio.
Pacchetti turistici
Per quanto invece riguarda i pacchetti turistici, esiste una norma ben precisa contenuta nell’ articolo 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).
L’articolo 41 prevede infatti il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi.
Pertanto il viaggiatore/cliente finale dell’Agenzia di Viaggi che ha interesse d annullare il viaggio per sopravvenuta impossibilità oggettiva può recedere dai pacchetti acquistati ( anche acconti) che prevedono la partenza in periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (sono individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020).
Attenzione: il decreto stabilisce che il Tour operator organizzatore:
a) può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
b) può procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;
c) può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
La scelta deve essere data al cliente.
ATTENZIONE: Anche le adv intermediarie hanno questa facoltà. Infatti poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, anche la compagnia aerea piuttosto che l’hotel deve procedere al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore del pacchetto oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Gite scolastiche
Per chi effettua viaggi d’istruzione e gite scolastiche la disciplina d’urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
N.B: la relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l’onere coi loro bilanci.