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reverse charge per asd ssd

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Reverse charge 2020 per ASD e SSD

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Facciamo luce su una problematica diffusa nello sportivo dilettantistico e relativa alla corretta applicazione del meccanismo del Reverse Charge nelle diverse fattispecie in cui l’ente si trova ad operare. In primo luogo il meccanismo dell’inversione contabile prevede che:

    • il cedente ( ovvero  il prestatore  dei servizi richiesti) emette la fattura senza applicazione (e quindi addebito) dell’IVA relativa;
  • l’acquirente/committente ( la ASD/SSD) deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta e annotare la stessa nel registro IVA delle fatture emesse/corrispettivi ed anche nel registro degli acquisti
    la doppia annotazione della fattura da parte della ASD/SSD, rende neutrale, sul piano finanziario, l’operazione ai fini IVA.

Vediamo ora come  la norma del reverse charge trova corretta e giusta applicazione nelle diverse fattispecie nella quale la ASD/SSD si trova ad operare.

A) L’ Ente non commerciale è in possesso del solo codice fiscale  ( caso possibile per la sola A.S.D. ) continuerà a ricevere  la normale fattura con l’ordinario addebito dell’Iva (ad es. pulizia locali, lavori edili etc )–> non si applica il Reverse Charge.

Pertanto il meccanismo del reverse charge interessa i soli enti non commerciali  titolari di Partita Iva. Per capire meglio la fattispecie facciamo riferimento anche alla circolare dell’ Agenzia delle Entrate .n. 14/E del 27 marzo 2015  che è possibile scaricare qui

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circolare 14 e del 27 marzo 2015 reverse charge 434.46 KB 680 downloads

Reverse charge per A.S.D:  S.S.D. circolare dell'agenzia delle entrete esplicativa...

la circolare evidenzia come  il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, come gli enti non commerciali che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita).

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A questo punto dovremo semplicemente distinguere se la ASD o la SSD abbia o meno  optato per il regime forfettario della Legge n. 398/91.

B) Se la ASD/SSD  ha optato per l’applicazione della L.398/1991 si trova di fatto in un regime speciale di applicazione dell’IVA e pertanto anche in questo caso non dovrà applicare il Reverse Charge  e continuerà a ricevere la normale fattura  per  tutte quelle operazioni che normalmente sarebbero ora soggette al Reverse Chage ( pulizie, lavori edili etc)

C) Se invece la ASD/SSD  non ha optato per la L 398/91 si trova in un regime ordinario di applicazione dell’IVA e pertanto dovrà applicare il Reverse Charge ma esclusivamente  sulle prestazioni e servizi che sono riferibili all’attività commerciale esercitata ( rispetto a quella istituzionale no profit)

Si tratta in pratica di distinguere con estrema attenzione tutte quelle prestazioni e servizi che la ASD/SSD eroga e che sono destinate in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale ( esempio ricavi esclusi IVA per quote fitness)  e in parte allo svolgimento della propria attività commerciale (esempio vendita di gadget magliette somministrazione etc) per i quali l’Agenzia delle Entrate  nella circolare citata ( punto 8 ) ha fornito le modalità di applicazione dell’ inversione contabile.

Vale a dire se nel mio centro fitness una gran parte del mio operato si riferisce all’attività istituzionale per la quale non assolvo IVA e non la pago e per una parte invece si riferisce ad attività commerciale per la quale pago l’IVA allora dovrò applicare il Reverse Charge solo su questa e dovrò quindi individuare un criterio oggettivo per capire il rapporto che c’è tra queste due.

Sono previsti criteri oggettivi per l’individuazione derivanti da accordi e contratti quali ad esempio l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, tenendo presente che alcuni acquisti sono per natura promiscui ovvero interessano entrambe le attività e vanno ripartite con la corretta modalità di applicazione

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ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE

In concreto, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale della ASD / SSD che è assoggettabile al meccanismo del Reverse Charge dovremo analizzare bene gli accordi contrattuali e i corrispettivi e gli introiti che derivano dall’attività commerciale e come questa sia rapportabile a quella istituzionale. con particolare attenzione alla dimensione complessiva dell’edificio in cui stiamo operando e alle diverse aree previste per l’esercizio dell’una e dell’altra attività ( esempio i locali adibiti a palestra rispetto a quelli adibiti a Welness piuttosto che al bar/ristorante o alla vendita di prodotti quali integratori, magliette , borse costumi, etc)

Poniamo questo esempio;  la fattura complessiva mensile per le pulizie ammonta ad  €  2.000  per un locale che ha una superficie di 500 mq di cui mq 50 occupati dal bar  e  rivendita gadget e 450 mq locali in cui si svolge attività  istituzionale ( esempio pratica del nuoto ) ovvero  non commerciale) e ricaviamo attraverso le formule matematiche le relative proporzioni e gli importi da assoggettare:

x:100=50:500  = 10% –> percentuale attività commerciale rispetto a quella complessiva

x:100=450:500  = 90% –> percentuale attività istituzionale rispetto a quella  complessiva

€ 2.000×10%= euro 200 –> quota parte della fattura soggetta a Reverse Charge

€2.000×90%= euro 1.800-> quota parte della fattura soggetta a IVA ordinaria 22%.

Riassumiamo il tutto con un comodo specchietto:

 

TIPOLOGIA ENTE E ADOZIONE  COMPORTAMENTO  AI FINI DEL REVERSE CHARGE
ASD CON SOLO CODICE FISCALE NON APPLICA MAI IL REVERSE CHARGE – IVA ORDINARIA
ASD/SSD CHE ADOTTA LA LEGGE 398 NON APPLICA MAI IL REVERSE CHARGE – IVA ORDINARIA
ASD/SSD CHE NON ADOTTA LA 398 APPLICA  IL REVERSE CHARGE   SULLA PARTE COMMERCIALE

NON APPLICA  IL REVERS CHARGE PER LA PARTE ISTITUZIONALE

info e chiarimenti

 


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