Tag Archives: regime forfettario

  • -

regime forfettario regime iva regimi speciali iva

Tags : 

 


regime forfettario regime iva regimi speciali iva

Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

Regimi speciale di calcolo IVA

Casi nei quali l’IVA segue regole particolari

Alcuni settori di attività per espressa volontà legislativa  anche comunitaria  presentano delle caratteristiche oggettive e soggettive che li differenziano dagli altri. Per questa ragione, ai fini IVA, a questi settori  si applicano particolari regole per la determinazione dell’Iva dovuta effettuando particolari calcoli  e determinando la detrazione dell’’IVA assolta sugli acquisti, gli obblighi relativi alla documentazione richiesta ai fini dell’’imposta.

Ci troviamo, in questi casi, di regimi speciali IVA.

Applicano un regime speciale ai fini IVA:

le agenzie di viaggio e turismo per i soli viaggi organizzati ( meccanismo di detrazione base da base ai sensi dell’art.74 ter ) ;
il settore dell’agricoltura e della pesca;
le attività di agriturismo; ( applicazione forfait)
il settore dell’’editoria ( assolvimento alla fonte );
le attività di giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici;
le agenzie di vendita all’’asta.

cessione di rottami, cascami, materiali di recupero;

cessione di beni usati, di oggetti d’arte, d’i antiquariato e da collezione (Regime del margine);

Regole particolari in materia di IVA si applicano anche nel caso di sali e tabacchi, fiammiferi, gestori di posti telefonici pubblici, vendita di biglietti dei trasporti pubblici urbani, giochi di abilità e concorsi pronostici

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Operazioni per le quali non si addebita l’IVA  

( Reverse charge ) 

L’inversione contabile (o reverse charge) è una particolare modalità di assolvimento dell’’ IVA, per effetto della quale il destina-tario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo in Italia ( possesso di partita Iva), è tenuto all’assolvimento dell’ IVA  al posto del cedente del bene o prestatore del servizio. Per adempiere nel modo corretto in base a questo meccanismo si procede nel seguente modo:

– il venditore ( o prestatore) emette fattura senza addebitare IVA, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 del Dpr 633/1972 (che è la norma di riferimento); 

– il destinatario acquirente ( o usufruitore)  integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile al bene ( o prestazione) propria dell’ operazione e registra il documento sia nel registro IVA delle fatture emesse sia nel registro IVA degli acquisti. 

Era un sistema solitamente utilizzato negli scambi intracomunitari  con l’obiettivo di evitare evasioni di IVA e che successivamente è stato introdotto per la gestione di servizi e cessioni in molteplici operazioni anche in Italia e nello specifico in questi determinati settori di attività:

1) prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da  subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Non deve essere applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori ( appalto generale); 

2) cessioni di Immobili o porzioni di essi riferibili alle fattispecie indicate negli articoli 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 ( esenzione Iva ) per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione; 

3) cessioni di telefoni cellulari e in generale le apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni di cui  all’articolo 21 del D.P.R: 641/72, nonché’ dei loro ‘componenti ed accessori; 

4) cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori; 

5) cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere; 

6) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici; 

7) trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra effettuati a norma dell’articolo 12, direttiva 2003/87/Ce; 

8) le cessione di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva n. 2003/87/Ce e di certificati relativi all’energia e al gas; 

9) cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un soggetto passivo rivenditore residente nel territorio dello Stato; 

10) cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (necessita di autorizzazione comunitaria) 

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Operazioni per le quali l’Iva viene pagata da un altro soggetto ( Ente pubblico)  – split payement

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla Legge di Stabilità 2015(L. 190/2014) che caratterizzerà i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione nel triennio 2015-2017; viene applicato esclusivamente nelle vendite o prestazioni  tra imprese private e Pubblica Amministrazione, adottando un meccanismo che prevede dei “pagamenti divisi”.

In pratica la corretta adozione dello split payement prevede la scissione dei pagamenti che vengono effettuato dal committente ( pubblica amministrazione) nei confronti del fornitore in due fasi: 

– Nella prima, la pubblica amministrazione versa il netto della fattura ( senza l’IVA) direttamente al fornitore del bene o servizio;

– nella seconda fase L’ente di P.A: verserà l’IVA  dovuta sulla fattura emessa direttamente all’Erario nei tempi dovuti. 

Il debito iva quindi in questo modo non viene più a gravare sul fornitore ma direttamente sul committente ( ente pubblico) .

Lo Split payment si applica ai fornitori dei seguenti enti pubblici così come previsto dall’articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972:

  • lo Stato;
  • gli organi dello Stato se dotati di personalità giuridica;
  • gli enti pubblici territoriali;
  • i consorzi tra enti pubblici  ( art. 31D.Lgs. n. 267/2000;
  • le Camere di Commercio;
  • gli istituti universitari;
  • le aziende sanitarie locali (ASL);
  • gli enti ospedalieri;
  • glienti pubblici di ricovero e cura aventi a carattere scientifico;
  • gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

Lo split payment, lo stesso non si applica a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni se sussistono i seguenti casi:

  • operazioni assoggettate a regimi speciali IVA ( esempio agenzie di viaggi  per la sola parte organizzativa ricadente nel 74 ter ovvero per le prestazioni ricadenti nella non imponibilità iva di cui all’art. 9 e 7 ter )
  • cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a (reverse charge);
  • prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.

Da questo si evince che il legislatore fiscale ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment per cui  qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

Sono invece soggetti esclusi dallo split payment:

  • enti privati o privatizzati;
  • aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA);
  • enti pubblici economici;
  • ordini professionali;
  • enti ed istituti di ricerca;
  • agenzie fiscali;
  • autorità amministrative indipendenti e agenzie.

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


  • -

B&B Regime fofettario

Tags : 


turismo e fisco lofo

Turismoefisco formazione

B&B apertura P.Iva con scelta del Regime forfettario per i contribuenti minimi 2016

regime_minimi
Per chi gestisce un Bed and breakfast B&B o una casa vacanza è molto difficile poter capire quando è il caso di togliersi la veste dell’occasionalità e indossare quella della effettiva imprenditorialità. Come già descritto nel precedente articolo sulla scelta occasionalità o imprenditorialità per un B&B è necessario tener conto di alcuni parametri:

A) non esiste un limite per stabilire se la natura dell’attività sia occasionale o imprenditoriale ma è evidente che se la struttura incassa diverse migliaia di euro l’anno ( è il caso delle grandi città  come Roma Milano Firenze etc ma anche di luoghi turistici minori) appare evidente che non è possibile gestire la stessa come occasionale e si rischia fortemente un accertamento;

B) L’imprenditorialità consente la detrazione di una serie di costi ( e di IVA) e una più adatta gestione della stessa nei suoi  rapporti con le banche ( possibilità di finanziamenti) dei fornitori e dei terzi.

Gestire un’azienda significa essere imprenditori.

Da questo punto di vista la scelta oggi può essere facilitata dalla istituzione da parte del fisco di un regime forfettario (o forfetario), regime per i contribuenti minimi, regime di vantaggio.

Con la legge  di Stabilità 2016 si abroga definitivamente il regime dei minimi e si istituisce un nuovo regime forfettario che potrebbe essere applicato dal B&B o dalla casa vacanza con un risparmio di tasse e la non applicabilità dell’IVA.

In parole povere vuol dire mettersi in regola con una maggiore sicurezza di gestione avendo nel contempo un risparmio considerevole di imposte.

Chi inizia l’attività del 2016 e rispetta le condizioni dei vecchi minimi potrà per 5 anni pagare l’imposta sostitutiva nella misura del 5% invece del 15% prevista per i nuovi forfettari.

Dal 2016 il regime forfetario resta l’unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’impresa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il regime forfetario, infatti, ha sostituito i precedenti regimi agevolati: regime delle nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) e regime contabile agevolato (art. 27 comma 3 D.l. 98/2011), che sono stati abrogati già dal 2015.

Requisiti:

Possono aderire al regime le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, e quindi anche il B&B o la Casa vacanza  purché nell’anno solare precedente presentino i seguenti requisiti:

  • Abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a determinate soglie ovvero alle ricevute totali annue emesse dal B&B o casa vacanza. 
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Ai fini di tale limite non vanno considerati:

  • i beni immobili comunque acquisiti ed anche se detenuti in locazione per l’esercizio dell’impresa, arte o professione;
  • i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
  • i beni immateriali quali avviamento e spese relative a più esercizi.

I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20mila € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata. Si presumono ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata, indicati agli articoli 164 e 102 comma 9 del TUIR (autovetture, telefonia ecc ….).

Regime forfetario: casi di esclusione

Il regime non può essere adottato dai soggetti:

  • che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio, vendita di beni usati, agriturismo, ecc…).

L’esercizio di un’attività soggetta ad un regime speciale Iva, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività eventualmente svolte, anche se non soggette ad un regime speciale.

  • non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
  • che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate afferma che la causa di esclusione non opera:
  • se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime forfetario;
  • quando, in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio;
  • che abbiano conseguito, nell’anno antecedente a quello in cui intendono avvalersi del regime agevolato, redditi di lavoro dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30mila Euro. Nella Circolare 10/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di tale limite:
  • non rileva se il rapporto di lavoro dipendete o assimilato risulti cessato nell’anno precedente;
  • rileva nel caso in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente e ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.

Quest’ultima condizione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, pertanto preclude l’applicazione del regime forfetario a decorrere dal 2016. In base alla normativa previgente, invece, il reddito d’impresa/lavoro autonomo, che si intende(va) assoggettare al regime agevolato, doveva risultare prevalente rispetto a quello eventualmente svolto come lavoro dipendente/assimilato (ex artt. 49 e 50, TUIR). Tale requisito ha costituito condizione di accesso (e non di esclusione) al regime forfetario per coloro che lo hanno applicato nel 2015.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

 

Regime forfettario: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l’attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l’applicazione del regime, è d’obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l’accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97).

L’attestazione dei requisiti di accesso e dell’assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d’imposta 2015 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 di Unico PF 2016.

La legge non prevede una durata particolare del regime. Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L’opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

In deroga al vincolo triennale, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario, possono revocare tale scelta e adottare dal 2016 il regime forfetario.Tale possibilità è prevista anche per:

  • i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, pur essendo in possesso dei requisiti per adottare il regime dei minimi;
  • i soggetti che nel 2015 hanno scelto di applicare il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011).

Benché l’opzione avvenga tramite comportamento concludente, è necessario comunicarla all’Agenzia delle Entrate tramite il quadro VO della dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata.

  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l’accesso al regime stesso (ad esempio, beni strumentali al 31.12 superiori ad € 20.000);
    • si verifica una causa di esclusione (regimi speciali IVA, non residenza, compravendita di immobili e auto, ecc.).

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d’anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall’anno successivo a quello accertato. Se per esempio un accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 si rende definitivo nel 2020, il regime forfetario si considera cessato dal 2016.

Regime forfettario: calcolo del reddito

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.

(Nella tabella sopra riportata puoi individuare il tuo codice Ateco e il corrispondente coefficiente di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva).

In caso di esercizio di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO 2007, il reddito va determinato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività (si veda Circolare n. 10/E/2016).

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge.

L’eventuale eccedenza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assoggettata al regime forfetario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile (ex art. 10 del TUIR).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d’imposta spettanti, dall’eventuale imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre tipologie di reddito.

L’imposta sostitutiva deve essere versata tramite mod. F24 (anche mediante compensazione) nei termini previsti per il versamento dell’acconto / saldo IRPEF utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione 59/E/2015):

  • “1790” per la prima rata di acconto;
  • “1791” per la seconda o unica rata di acconto;
  • “1792” per il saldo.

Per le c.d. start-up (soggetti che intraprendono una nuova attività) il legislatore ha previsto un’ulteriore agevolazione: la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività. La riduzione dell’aliquota si applica a partire dal 2016. In via transitoria è concesso a chi ha aperto l’attività nel 2015, di applicare l’aliquota ridotta del 5% alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).

Si ricorda, infatti, che per il 2015 il legislatore aveva previsto la riduzione ad 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni.

Per poter usufruire di questa ulteriore agevolazione, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, un’attività d’impresa/lavoro autonomo: per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, non al periodo d’imposta né all’anno solare;
  • l’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente: c’è “mera prosecuzione” quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente. Per valutare se la nuova attività sia o meno,mera prosecuzione, è necessario capire se si rivolge alla stessa clientela e se necessita delle stesse competenze lavorative;
  • se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario: se il trasferimento dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente, ai fini della verifica del superamento del limite.

Regime forfettario: semplificazioni

I soggetti che adottano il regime forfetario in generale sono esonerati dal versamento dell’Iva, e di contro non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l’addebito di Iva.

Se durante il regime forfetario viene emessa fattura senza Iva (es. nel 2016), e questa viene incassata l’anno successivo (es. 2017), quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10/E/2016.

Sono inoltre esonerati dall’obbligo:

  • della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
  • della registrazione degli acquisti;
  • della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (c.d. spesometro);
  • della comunicazione black list;

Sono invece obbligati a:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare e conservare corrispettivi;
  • integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori d’imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili (salvo l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie);
  • sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri;
  • non devono operare – in qualità di sostituti d’imposta- le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, e a tal fine rilasciano apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura.

Nella Circolare n. 10/E/2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente forfetario ha subito erroneamente la ritenuta, può recuperarla:

  • presentando un’istanza di rimborso ex art. 38, DPR n. 602/73;
  • scomputandola nel mod. UNICO;

a condizione che la stessa sia certificata dal sostituto d’imposta.

    • determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività, e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati;
    • sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi nei tempi e con le modalità previste dal DPR 322/98.
  • I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto nel quadro RS del mod. UNICO 2016, denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.


Carrello