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Inps e forfettari: regime contributivo agevolato

Contributi Inps scontati per tutti coloro che esercitano attività d’impresa o artigianale e ricadono nel regime forfettario. E’ possibile infatti per costoro richiedere il regime agevolato ma  occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo quanto è stato previsto nella  Legge di Stabilità 2016. L’Inps è intervenuta con il messaggio numero 286 del 25 gennaio 2016 e con la recente circolare numero 22 del 31 gennaio 2017 che troverete qui disponibile per il download.

download della circolare

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circolare inps numero 22 del 31-01-2017 56.02 KB 162 downloads

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017 1....

Modalità di beneficio

Per usufruire della riduzione dell’importo da versare ai fini della contribuzione Inps (ridotta del 35% ) è necessario effettuare una comunicazione telematica all’INPS, da effettuare anche per coloro che hanno aperto una partita IVA nel regime forfettario 2015.
Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti. La circolare circolare 22 del 31.01.2017 ha chiarito che coloro che intendono continuare ilregime agevolato non devono effettuare una nuova comunicazione.

Ricordiamo che per le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono o che inizino un’attività d’impresa, di arte o professione, il nuovo regime forfetario è quello “naturale”, resta comunque la possibilità di applicare il regime ordinario. Se si sceglie il nuovo regime fiscale agevolato,  si può  usufruire di una riduzione anche ai fini Inps.

La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è ridotta del 35%, sia su  quella calcolata sul  minimale, sia per quella calcolata sulll’eventuale reddito eccedente.

L’accreditamento ovviamente, nel caso di versamento ridotto e non versamento di contributo eccedente non sarà totale ma i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Se il titolare dell’impresa che rientra nel  regime forfetario si avvale di coadiuvanti o coadiutori, può attribuire ad essi una quota di reddito fino ad un massimo del 49%. In questo caso, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data: dalla quota di reddito determinato forfettariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49% e  da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta ( circolare INPS 29/2015).

Infine se si decide per la riduzione del 35% non si potrà  usufruire anche dei benefici contributivi legati all’età come:

  • riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della L. 449/1997);
  • riduzione contributiva di tre punti percentuali per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni (art. 1 comma 2 della L. 233/1990).

Appare ovvio che chi si trova in queste condizioni dovrà effettuare un calcolo di convenienza e scegliere di conseguenza perchè non potrà avere entrambi i benefici.

Come richiedere la riduzione

Per accedere ala riduzione è obbligatorio  presentare apposita domanda all’INPS, attraverso modalità diverse:

  • se si è già stati beneficiari del regime nel 2016 è possibile continuare ad avvalersi del regime qualora siano rispettati i requisiti di ricavi 2016 e le ulteriori condizioni richieste e  non si abbia espressamente rinunciato al beneficio. In questo caso non si deve ripresentare per il 2017 la comunicazione telematica;
  • se si è iniziato nel 2016 un’attività  per la quale si intende beneficiare nel 2017 del regime agevolato è necessario comunicare l’adesione entro il 28.2.2017. Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l’anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e l’agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti);
  • se invece  pur esercitando un’attività d’impresa, non si risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Inps l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA. Quanto indicato vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2015 o nni precedenti;
  • se si intraprende una nuova attività dal 1° gennaio 2017, e si posseggonono i requisiti richiesti occorre presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”. Se la domanda perviene all’INPS entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti stabiliti.

Se invece i requisiti per usufruire del regime agevolato,  seppur dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante, il regime contributivo agevolato cesserà dalle sue origini ovvero saranno ripristinati i contributi ordinari a partire dall’anno in cui era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

L’uscita dal regime contributivo agevolato si verificherà, pertanto, nelle seguenti tre ipotesi:

  1.  venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente;
  3. comunicazione effettuata all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si certifica che il soggetto richiedente non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per potervi aderire.

Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

nell’ultimo caso invece, ovviamente, il regime ordinario verrà ripristinato  all’origine della richiesta effettuata.


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