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Notifica via PEC obbligatoria dal 1° luglio 2017

E’ ufficiale, dal 1° luglio 2017 tutti gli avvisi e gli altri atti  inviati ai contribuenti dovranno essere notificati obbligatoriamente via posta elettronica certificata

A prevederlo  è l’articolo 7-quater, ( commi 6-7 e 8) del  Decreto Legge n. 193/2016, che quindi dispone l’obbligo della comunicazione telematica e certificata, definendo inoltre quali sono i soggetti interessati, cosa cambia con l’introduzione del nuovo obbligo e quali sono le conseguenze in caso di PEC inattiva.

Dal 1 luglio quindi non ci sono più scuse, i contribuenti interessati dovranno far riferimento alla propria P.e.c.  certificata ( e comunicata ) nella quale confluiranno tutti gli avvisi e gli atti notificata dalla pubblica amministrazione considerando per certo e notificato l’invio effettuato.

Le imprese e i professionisti dovranno quindi fare molta più attenzione alla gestione della loro P.E.C. prima di tutto rinnovando la stessa per più anni evitando così il rischio che possa essere cancellata dal gestore ma soprattutto dovranno in prima persona monitorarla giornalmente e non affidarla ad esempio al consulente fiscale  che la controlla per loro.

Sono ancora molti i casi in cui le imprese non conoscono bene il funzionamento della P.E.C. e a volte pensano che sia solo un obbligo legato alla costituzione della società ( la Pec in molti casi viene aperta dal Notaio) e quindi la trascurano lasciandola scadere.

I soggetti interessati da questo adempimento sono:

  • imprese individuali —> comunicazione Pec Registro imprese ;
  • le società di persone e di capitali—> comunicazione Pec Registro imprese;
  • le associazioni iscritte presso il registro imprese—> comunicazione Pec Registro imprese ;
  • i professionisti iscritti negli appositi albi –> comunicazione Pec Ordine professionale  ;
  • contribuenti non obbligati alla tenuta della P.E.C.  ma che ne abbiano fatto richiesta–> comunicazione Pec all’ente di riferimento ( comune , Equitalia etc)

Tutti questi soggetti dovranno  monitorare la loro P.E.C. su webmail o  gestore di posta elettronica giornalmente per verificare eventuale ricezione di un avviso. E’ possibile delegare un soggetto terzo,  come ad esempio un professionista o un  familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l’indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti avrà effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Ovviamente con questo nuovo obbligo diventa molto importante la notifica dell’atto e il momento effettivo in cui la notifica stessa si considera effettuata.
Per il notificante, la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui quest’ultimo riceve dal gestore del servizio di posta certificata la ricevuta di accettazione.
Per il destinatario, invece, la notificazione si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio.

Quindi andranno conservati gelosamente tutti i files di invio e di ricezione della posta in oggetto

Se la casella PEC del destinatario risulta piena o non più valida o attiva, l’ufficio tenterà un nuovo invio dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non va a buon fine, allora la notifica dell’atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere scpa con pubblicazione del relativo avviso.

In tal caso, l’ufficio darà comunque notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

L’art. 52 del decreto legge 90/14 ha aggiunto l’art. 16 sexies al DL 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l’indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

Per questo motivo se la PEC non viene correttamente configurata o gestita ad esempio dal professionista incaricato ( avvocato o commercialista) potrebbero  verificarsi episodi  di  responsabilità professionali e deontologiche a carico del professionista stesso.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la decisione del 20 giugno 2012 n. 10143 aveva già stabilito che “la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.”.

E’ importante ricordare che per le notifiche nei confronti di imprese e professionisti, tuttavia, tale modalità di notifica rappresenterà una mera possibilità per gli enti impositori e non un obbligo, come invece previsto per le cartelle esattoriali ma molto probabilmente gli enti perseguiranno questa strada molto più economica e sicura rispetto alle notifiche tradizionali.

 


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