Le bande musicali e il no profit
Le bande musicali e il no profit
Analizziamo insieme le problematiche cui può incorrere chi per passione si dedica alla musica e fa di questo occasione di studio di incontro e di formazione.
Una banda musicale quando decide di esistere come tale, nell’ordinamento sociale, legislativo e fiscale italiano, deve costituirsi come Associazione Culturale; l’indirizzo no profit è dato dal carattere di volontariato e dilettantismo che spinge giovani e non più giovani allo sviluppo della loro passione.
Sono escluse ovviamente le band e artisti di un certo rilievo che fanno di questo un lavoro vero e proprio creando quindi di fatto un’attività solo squisitamente commerciale che quindi deve essere costituita e gestita in qualità di artisti oppure in una delle forme imprenditoriali previste dall’ordinamento giuridico ed esattamente dall’art. 2082 C.C. che stabilisce che “è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire; l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.”
E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto
Al fine di costituire un’associazione senza scopo di lucro con attività di tipo culturale-musicale occorre che ci sia la volontà da parte di più persone ( almeno tre) a compiere questo passo, formalizzata con un Atto Costitutivo che deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.
A tale scopo pubblichiamo un facsimile di statuto da applicare che possa essere d’ispirazione per chi vuole costituire una banda musicale.
fac simile statuto banda musicale 22.86 KB 1544 downloads
pubblichiamo un fac simile di statuto relativo alla costituzione di associazione...Il presente modello di statuto può essere usato per la redazione di un atto costitutivo con eventuale costituzione con atto notarile ( più oneroso) ovvero con registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di competenza relativa alla sede dell’associazione con data certa.
Successivamente alla costituzione andrà richiesto il codice fiscale ( presso l’Agenzia delle Entrate) o anche la partita IVA se si intende effettuare anche attività commerciale.
Nello statuto o vanno riportate tutte quelle indicazioni sulla gestione dell’associazione, dalla nascita alla sua chiusura, le norme sugli organi che la governano, le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci, e quanto altro occorre alla vita del sodalizio. Anche questo documento deve essere firmato, in esteso alla fine, e siglato su ogni pagina da tutti i soci fondatori.
In particolare dovrà essere evidenziato:
1. assenza di fini di lucro
Significa che gli utili e gli avanzi di gestione vengono usati per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; a tal fine deve essere vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.
2. rispetto del principio di democrazia interna
Per il quale ogni socio ha diritto a candidarsi e può essere eletto a qualsiasi carica interna; che ogni socio ha diritto di voto; che devono essere previste idonee forme di pubblicità delle convocazioni, delle delibere e dei bilanci e con equità di criteri di ammissione ed esclusione dei soci.
3. gratuita’ degli incarichi degli amministratori
E’ legato all’assenza dei fini di lucro. Se vi fosse un vantaggio economico nel creare e gestire una Associazione sarebbe assimilabile a qualsiasi attività lavorativa e diverrebbe un reddito.
5. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Nessuno deve poter trarre vantaggio dallo scioglimento dell’ associazione e si deve destinare tale patrimonio ad un’altra Associazione che abbia finalità statutarie simili
Una volta costituita l’ Associazione Culturale la prima cosa che si consiglia di fare è di rivolgersi ad una banca per l’apertura un conto corrente poiché in base alla legislazione vigente, ogni pagamento o riscossione che fa la banda, tramite l’associazione, deve essere registrato con movimenti bancari se superiore a mille euro. Se si tracciano tutti i pagamenti sia in entrata che in uscita, tramite conto corrente o assegni si avrà il vantaggio di avere una gestione finanziaria estremamente facile e trasparente.
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Le associazioni debbono tenere inoltre il libro verbali assemblee e il libro soci, debitamente vidimati inizialmente da un notaio e pagare la tassa di concessione governativa ( si trova dal tabaccaio) di € 67,00 per ogni libro.
Le ricevute emesse dalle associazioni per la riscossione di quote e contributi associativi sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’ art. 7 tabella B, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 55, mentre le altre ricevute sono soggette al bollo di € 2,00 se la somma versata è superiore a 75,00 euro ai sensi dell’art . 13 nota 2a tariffa annessa al D.M. 20 agosto 1992 e succ. mod. cfr anche DPR 642/72 art. 8 allegato B.
Ai fini della tassazione ricordiamo che non formano imponibile quindi non viene tassato tutto ciò che viene percepito in base all’attività istituzionale prestata nei confronti dei soci come ad esempio:
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- le quote associative;
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- i contributi raccolti;
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- le donazioni;
- i proventi delle attività non considerate commerciali.
L’occasionalità delle iniziative fa si che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (che, in base al DPR 633/72 art. 1 e 5, riguarda esplicitamente solo attività abituali. In generale, l’attività non è considerata commerciale se la cessione di beni, anche nuovi, non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di contributo libero o offerta ; non può esserci una cifra minima, l’offerta deve essere a tutti gli effetti una libera erogazione.
Uno dei vantaggi nella costituzione di un’associazione è la possibilità di avere accesso ai fondi comunali destinate a progetti di un certo interesse perpetrati dalle associazioni o anche l’accesso agli immobili da destinare come sede .
Un’altra interessante possibilità è quella di appoggiarsi ad un’associazione strutturata come polisportiva A.S.D. che gode di numerose agevolazioni sopratutto fiscali.
I Compensi elargiti ai sensi dell’art. 67 del Tuir
Quando pensiamo all’art.67, comma 1, lett.m del Tuir, il pensiero corre immediatamente alle prestazioni sportive dilettantistiche mentre invece la normativa ha voluto includere tra i “redditi diversi” anche i rimborsi, i premi, e le indennità e compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici dei cori, bande musicali e filodram-matiche che perseguono una finalità dilettantistica. E’ bene premettere che ancora oggi queste disposizioni presentano dei lati di difficile interpretazione, e nella gestione dei singoli casi si cerca di raccordare la giurisprudenza in merito al dilettantismo sportivo con quella relativa alle attività musicali/filo-drammatiche.
Pertanto analogamente a quanto accade nel settore sportivo dilettantistico, anche i compensi di cui sopra percepiti nell’ambito dell’appartenenza a bande musicali e filo-drammatiche possono costituire dei “redditi diversi”, nella misura in cui la prestazione eseguita a favore del sodalizio non sia espressione di un’attività professionale ma eseguita nell’ambito dell’oggetto sociale perseguito dall’associazione .
La differenziazione non è di poco conto e capire come inquadrare correttamente tali redditi è di fondamentale importanza perché vengono esonerati dal prelievo Irpef fino alla soglia di 7.500 euro e, cosa ancora più importante. la loro fattispecie i “redditi diversi” li esonera automaticamente anche dal prelievo contributivo (Inps/Enpals) ed assicurativo (Inail). L’inps infatti potrebbe recuperare tali redditi non inquadrandoli in un rapporto di lavoro dipendente ma ” autonomo” con l’obbligo di apertura della partita Iva.
Per capire se sia possibile o meno considerarli redditi diversi, le prestazioni effettuate non debbono essere oggetto
di un rapporto di lavoro subordinato o espressione di un’attività professionale autonome e non debbono essere di un importo considerevole rispetto all’attività conseguita dalla banda.
Pertanto anche quando non si configura una subordinazione del prestatore d’opera è importante verificare il requisito della professionalità che viene di norma attribuito a tutte quelle attività che:
• vengono esercitate abitualmente e/o sistematicamente dal prestatore;
• generano un compenso non marginale rispetto al reddito medio del prestatore;
• sono connesse o accessorie rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta;
• presuppongono l’utilizzo di conoscenze tecnico-scientifiche( artistiche).
E’ superfluo in questa sede osservare che il concetto di professionalità spesso non va a braccetto con il criterio di prevalenza dell’attività dilettantistica rispetto a un’altra eventuale occupazione esercitata dal soggetto ed è importante, al fine di stabilire correttamente la professionalità dell’individuo, valutare attentamente tutti e quattro gli indici rilevatori. E’ anche vero che stiamo analizzando un settore altamente specifico e che in alcuni casi alcuni di questi indici possano apparire molto ridondanti. E’ il caso dell’attività svolta dal direttore artistico di una piccola compagnia teatrale; questi difficilmente potrà sfuggire dal requisito della ripetitività della propria attività e la stessa difficilmente potrebbe essere eseguita senza fare ricorso al proprio bagaglio di conoscenze tecnico-artistiche.
L’Iva nelle associazioni con attività di Banda musicale
Ricordiamo che l’Ente non profit se conserva tutti i parametri di assenza di lucro a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992) e le associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare di cui all’ art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003 possono usufruire dell’agevolazione concessa dalla Legge 398/1991 e conseguentemente versare l’IVA in misura forfettaria.
Le agevolazioni cui possono beneficiare sono in sintesi:
- l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati;
- l’esonero dall’obbligo di fatturazione e registrazione eccezion fatta per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità;
- esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- esonero dall’obbligo di redazione dell’inventario e del bilancio;
- determinazione forfettaria dell’IVA: le Associazioni che hanno deciso di avvalersi del regime fiscale agevolato potranno versare IVA dovuta sulle fatture emesse nella misura del 50% con divieto di detrarre l’IVA versata sugli acquisti;
- determinazione forfettaria del reddito imponibile nella misura del 3% dell’ammontare dei proventi commerciali conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
La percentuale Iva da applicare nelle associazioni con attività di Banda musicale
I concerti vocali e strumentali sono manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori come teatri, sale concerto, impianti sportivi eccetera.
Quando la prestazione musicale non si configura come concerto vocale e strumentale viene ricompresa nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” di cui al punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972, ovvero n. 3 della tabella C allegata al Dpr 633/1972), per le quali l’Iva si applica con l’aliquota ordinaria del 22% sia con riferimento ai corrispettivi dovuti dal pubblico sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti.
Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 257/E
scaricabile qui
risoluzione 257 E 2008 49.64 KB 430 downloads
Istanza di interpello – Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Aliquota IVA...del 20 giugno, che fornisce chiarimenti in merito alla differenza fra le “esecuzioni musicali”, assoggettate a Iva con l’aliquota ordinaria, e i “concerti vocali e strumentali”, ai quali viceversa si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, ai sensi del n. 123) della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto, nonché della previsione recata dal n. 119) della stessa tabella A, parte III, del Dpr 633/1972.
Il contribuente chiedeva di sapere, in particolare, se la riconducibilità delle prestazioni di musica dal vivo fra le “esecuzioni musicali” o fra i “concerti vocali e strumentali” dipendesse dal luogo di svolgimento delle manifestazioni (stadi, sale da ballo, locali d’intrattenimento, feste di piazza eccetera) e dalle modalità di svolgimento delle stesse (ad esempio, prestazioni per un pubblico di solo ascolto, prestazioni per pubblico di solo ballo, prestazioni per un pubblico di ballo e ascolto).
Per risolvere i quesiti, l’agenzia delle Entrate ha ricostruito dettagliatamente dapprima la disciplina delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere”, evidenziando che dette manifestazioni si configurano, a seconda della prevalenza o meno della musica dal vivo, come manifestazioni di spettacolo ovvero come manifestazioni di intrattenimento.
In particolare, la risoluzione 257/2008, dopo aver richiamato la normativa fiscale di riferimento per le esecuzioni musicali (punti n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972(1), e n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972, come modificato dall’articolo 1, comma 79, lettera b), n. 1), della legge 244/2007(2)), ha così sinteticamente precisato:
- se l’esecuzione musicale è pari o superiore al 50% della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva, ai sensi dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo
- se l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché a Iva, secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del Dpr 633/1972.
Passando poi all’esame dei “concerti vocali e strumentali”, l’Agenzia ha evidenziato che tali manifestazioni, esplicitamente escluse dal regime tributario applicabile alla generalità delle esecuzioni musicali, sono espressamente indicate al n. 4 della tabella C allegata al Dpr 633/1972, il quale riconduce a Iva ordinaria le seguenti attività: “spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti“.
Per ciò che riguarda l’aliquota Iva applicabile a queste manifestazioni, l’Amministrazione, rilevando che il n. 4) della richiamata tabella C riproduce l’identica formulazione del n. 123) della tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, ha precisato che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario, con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento.
L’Agenzia ha inoltre specificato che ai concerti vocali e strumentali si applica anche la disposizione n. 119) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevede l’aliquota Iva ridotta del 10% per i “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”.
In particolare, richiamando quanto illustrato con la circolare 37/2007, è stato osservato che per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali devono intendersi i contratti di scrittura connessi con tutti gli spettacoli individuati al numero 123) della citata tabella A, parte III.
In sintesi, la ricostruzione normativa operata dai tecnici dell’Agenzia in merito al trattamento fiscale dei “concerti vocali e strumentali” può essere così riassunta:
- ai corrispettivi dovuti dagli spettatori si applica l’aliquota Iva del 10 per cento
- ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10 per cento.
In definitiva, per individuare concretamente il trattamento fiscale applicabile alle esecuzioni musicali, è necessario verificare se le stesse possano o meno configurarsi come concerti vocali e strumentali. A tal fine, la risoluzione ha precisato che per concerti vocali e strumentali devono intendersi quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente o in gruppo, eseguono dei brani musicali in base a un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori.
Si è voluto evidenziare, in sostanza, che nella manifestazione concertistica vocale e strumentale l’esecuzione musicale in pubblico è finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.
La distinzione che emerge dall’indirizzo interpretativo fornito dall’agenzia delle Entrate è, quindi, fra i concerti vocali e strumentali e le restanti esecuzioni musicali.
Queste ultime, non classificabili come concerti vocali e strumentali, devono essere ricondotte fra le “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al Dpr 640/1972 ovvero n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972) per le quali, sia relativamente ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti, si applica l’Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento.
ATTENZIONE: Il n. 3) della tabella C allegata al Dpr 633/1972 qualifica come attività di spettacolo assoggettate a Iva in base alle disposizioni recate dall’articolo 74-quater del Dpr 633/1972 “le esecuzioni musicali di qualsiasi genere, esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari“