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Regime forfettario e registratore di cassa

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Regime forfettario e registratore di cassa

La certificazione dei corrispettivi, ossia lo scontrino, è un adempimento importante per chi decide di traghettare o iniziare un’attività soggetta a scontrini fiscali ma gestita con regime forfettario

Infatti tutte le volte che un soggetto dotato di  partita Iva esercita un’attività aperta al pubblico, deve certificare le vendite in modo semplificato ossia emettendo uno scontrino fiscale.

Ma cosa succede se sei nei regime dei minimi? Devi ugualmente certificare i corrispettivi?
Innanzitutto ricordiamo che le partite Iva esonerate dall’obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale se applicano il regime dei minimi, possono continuare a godere di questo esonero.

Devono però provvedere a certificare gli incassi giornalieri annotandoli in un apposito registro cronologico.(Risoluzione del 23 aprile 2009, n. 108/E).
Alcuni esempi di contribuenti esonerati sono i venditori in spiaggia, i gestori di distributori automatici, i venditori via Internet.

Per tutte le partite Iva che cedono beni in locali aperti al pubblico, che siano nel regime dei minimi o meno, la certificazione dei corrispettivi deve essere contemporanea alla cessione.
Inoltre la cessione, deve essere annotata entro il giorno non festivo successivo nel registro cronologico.

E’ comunque obbligatorio per tutti i soggetti che emettono scontrini, su richiesta del cliente, emettere la fattura in sostituzione del corrispettivo.
In alcuni esercizi sono appesi cartelli dove si annuncia che la fattura può essere emessa soltanto per importi superiore a 50 €.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

In merito ti diciamo che non esistono importi minimi per la fatturazione di cessione di beni e servizi, per cui nè 50,00, nè 100,00 € o altro importo, esiste soltanto il buonsenso.
Ci spieghiamo: il tentativo dell’esercente di non emettere fattura è legato sostanzialmente ad un aggravio di burocrazia e, questo aspetto, effettivamente è reale.
Pertanto, ribadendo l’assenza di un importo minimo ostativo all’emissione della fattura, si consiglia agli acquirenti soggetti Iva la richiesta di fattura soltanto per importi significativi.

CHE COS’È IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI?

Si tratta di un libro contabile cartaceo, che viene comunemente venduto anche in edicola o cartoleria.

La sua compilazione è molto semplice e intuitiva.
I dati necessari alla compilazione sono:

  • Anno fiscale;
  • Mese di riferimento;
  • Importo totale degli incassi giornalieri.

Nel caso in cui non si venda alcun prodotto o il negozio sia semplicemente chiuso, basterà apporre una barra in corrispondenza del relativo giorno. (ricordati che una tenuta ordinata della contabilità non tollera spazi bianchi.)
La compilazione del registro, deve rispettare la realtà degli incassi giornalieri, in quanto questo libro assume vero e proprio valore fiscale. La mancata annotazione costituisce un’irregolarità sostanziale in quanto non permette la corretta determinazione del tuo volume di affari.
Il registro dei corrispettivi, come tutti gli altri libri contabili, deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi e conservato per eventuali accertamenti tributari.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è commercialista-fattureincloud.png

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Anche noi di Turismoefisco siamo ora sulla piattaforma online di fatture in cloud  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune in collaborazione con TeamSystem.

Con Fatture in cloud cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud e pagamenti online con bonifico bancario con integrazione di bonifico bancario di SOFORT. Anche le aziende potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per gestire la propria attività, pagare e farsi pagare con facilità potranno accettare bonifici online a partire direttamente dalla fattura emessa rendendo l’operazione di pagamento semplice, sicura e veloce per il cliente finale.
Dal preventivo alla fatturazione alla registrazione del pagamento alla interazione e integrazione con la contabilità alla gestione di tutta la documentazione sulla piattaforma con avviso di ricevimento e ottimizzazione dei tempi di gestione.

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Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

CHE COS’È IL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI?

Si tratta di un libro contabile cartaceo, che viene comunemente venduto anche in edicola o cartoleria.

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I dati necessari alla compilazione sono:

  • Anno fiscale;
  • Mese di riferimento;
  • Importo totale degli incassi giornalieri.

Nel caso in cui non si venda alcun prodotto o il negozio sia semplicemente chiuso, basterà apporre una barra in corrispondenza del relativo giorno. (ricordati che una tenuta ordinata della contabilità non tollera spazi bianchi.)
La compilazione del registro, deve rispettare la realtà degli incassi giornalieri, in quanto questo libro assume vero e proprio valore fiscale. La mancata annotazione costituisce un’irregolarità sostanziale in quanto non permette la corretta determinazione del tuo volume di affari.
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COSA CAMBIA AL REGISTRATORE DI CASSA DAL 1° GENNAIO 2017

Il  D.Lgs. 127/2015 introduce importanti novità in materia di certificazione dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2017, tutti i soggetti che emettono scontrini fiscali possono optare per la memorizzazione elettronica.
Di conseguenza potranno effettuare la trasmissione telematica all’AdE dei dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate.
Questo sostituirà gli obblighi di certificazione e registrazione delle operazioni.

Invece chi non trasmette i corrispettivi telematici ma opera in regime forfettario deve far modificare il registratore di cassa in adempimento del nuovo regime.

Cosa aspetti richiedi subito informazioni qui oppure su fattureincloud.it


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Partita Iva regime forfettario: costi

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Nella esecuzione di qualsivoglia attività sia commerciale imprenditoriale sia professionale , freelancer, artigiani e commercianti è possibile aderire ad un regime agevolato di vantaggio, il regime forfettario.
Il regime forfettario è entrato in vigore nella sua forma completa dal 1° gennaio 2016  grazie alle modifiche dalla legge 208/2015.
Dal primo gennaio del 2019 è entrata in vigore la nuova legge 145/2018 che ne ha modificato sostanzialmente i contenuti e ampliato i limiti portandolo a €65.000 con tassazione al 15% e nel 2020 il limite potrebbe essere di 100.000 con aliquota al 20% .

Molto appetibile per  tutti i giovani che vogliono avviare una nuova attività o per coloro nel nostro paese ma anche per coloro che hanno difficoltà a gestire la propria attività con il regime semplificato.

Il regime forfettario, offre grandi opportunità e diversi vantaggi a tutti ed in special modo a chi vuole iniziare l’attività nel 2019.
Prevede un’aliquota di imposta sostitutiva al 15%, ma se si esercita l’attività per la prima volta l’aliquota scatta al 5% per i primi 5 anni.

GUIDA AL REGIME FORFETTARIO

I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Vediamo gli aspetti fondamentali che prevede il regime forfettario:

  • imposta sostitutiva al 15%;
  • nessun limite temporale, si applica fino al momento in cui viene meno uno dei requisiti di accesso;
  • per chi rispetta i requisiti di accesso il regime forfettario si presenta come regime naturale.

Per le nuove iniziative produttive è prevista la riduzione dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  1. non si deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività che si vuole esercitare con il regime agevolato la stessa  attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. se si prosegue un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti predetti.

La determinazione del reddito imponibile non avviene più tramite la sottrazione dai ricavi dei costi deducibili come previsto dal regime dei minimi.
Le spese inerenti l’attività o ad uso promiscuo non vengono più considerate, ma al totale del fatturato viene applicato un coefficiente di redditività, determinando così a forfait il reddito imponibile.

REQUISITI PER ACCEDERE E LIMITAZIONI

Il regime forfettario è un regime naturale ( così come il regime semplificato)  e può essere applicato da tutti.
Non vi sono alcuni requisiti specifici per aderire al regime forfettario, poiché è un regime tecnicamente definito naturale.

Attenzione, non è possibile avvalersi del regime forfettario nei seguenti casi:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero di società a responsabilità limitata.

LIMITI PER RIMANERE IN REGIME FORFETTARIO

Il limite di fatturato fino al 31/12/2018 variava a seconda dell’attività esercitata che erano raggruppate in base ai codici Ateco.
Dal primo di gennaio del 2019, il limite di fatturato è stato innalzato a 65.000€ per tutte le categorie di attività.

Per adottare o per rimanere nel regime forfettario, ci sono  dei requisiti necessari, analizziamoli insieme:

  1. Non aver percepito al 31/12/2018 ricavi superiori a 65.000€;
  2. non aver usufruito di altri regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
  3. essere residente in Italia oppure produrre in ogni caso in Italia almeno il 75% del reddito;
  4. non cedere fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  5. non partecipare a società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti contemporaneamente all’esercizio dell’attività.

Per quanto riguarda le problematiche relative all’IVA è importante conoscere fondamentalmente due aspetti fondamentali, agevolazioni ed adempimenti.

AGEVOLAZIONI IVA

E’ previsto l’esonero dall’obbligo delle seguenti voci:

  1. applicazione e versamento dell’IVA, salvo gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a 10.000 € e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge;
  2. registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi;
  3. registrazione degli acquisti;
  4. tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;
  5. dichiarazione e comunicazione annuale I.V.A.;
  6. comunicazione del c.d. spesometro;
  7. comunicazione black list;
  8. comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.

ADEMPIMENTI IVA

Questi gli  adempimenti relativi all’Iva:

  1. numerazione e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  2. certificazione e conservazione dei  corrispettivi.
  3. presentazione degli  elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;
  4. versamentodell l’IVA per gli acquisti di beni intra-U.E. di importo annuo superiore a Euro 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

AGEVOLAZIONI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

in regime forfettario sono previste numerose agevolazioni anche riguardo le imposte sui redditi:

  1. esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  2. il reddito è determinato con semplicità, applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività;
  3. obbligo alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  4. esonero Iva e l’I.R.A.P.;
  5. esonero dagli studi di settore;
  6. esonero da ritenute alla fonte subite.

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CODICE ATECO E COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ

Il reddito imponibile, si ottiene applicando ai ricavi un coefficiente di redditività e dipende dal codice ATECO dell’attività svolta.
Uno sguardo alla tabella ministeriale da cui puoi desumere il limite reddituale da non superare ed il relativo coefficiente da applicare.

0 – 11) – Industrie alimentari e delle bevande
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
47.81
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
47.82 – 47.89
Commercio ambulante di altri prodotti
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 54%
(41 – 42 – 43) – (68)
Costruzioni e attività immobiliari
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 86%
46.1
Intermediari del commercio
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 62%
(55 – 56)
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 40%
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 78%
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09 05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 -32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98 – 99)
Altre attività economiche
Limite fatturato 65.000 € – Coefficiente di Redditività 67%

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Commercialista troppo caro? cambialo

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Commercialista troppo caro? cambialo! 

CAMBIARE COMMERCIALISTA COME FARE E COSA SAPERE

Spesso ci arrivano email di chiarimento su come cambiare commercialista evidentemente per questioni economiche o di insoddisfazione per la quantità/qualità del servizio ricevuto..

Spesso un elemento comune a tutti i clienti è che si ha timore ad effettuare questa operazione, anche se in realtà non è una cosa complicata, anzi è più semplice di quanto possiamo pensare.
Se abbiamo maturato questa decisione, è opportuno seguire alcuni punti chiave e soprattutto utilizzare n po’ di diplomazia per evitare inutili questioni con il vecchio professionista o eventuali contestazioni con l’A.d.E.

COME POSSO CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL MODO CORRETTO?

Innanzitutto devi sapere che, l’atto formale con cui puoi liberarti di un professionista, è la revoca del mandato.
Per prima cosa, verifica se il mandato è stato conferito con atto scritto oppure solo verbalmente.
Nel primo caso, devi verificare i termini previsti per poterlo eventualmente revocare.

Spesso accade che, nella lettera d’ incarico sottoscritta dalle parti, sia stato specificato un termine entro il quale deve essere comunicata la disdetta.
Ecco un esempio classico:

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata.
L’ avviso di ricevimento deve essere inviato entro il 30 novembre dell’anno in corso.

Non devi preoccuparti delle motivazioni che ti spingono a cambiare commercialista.
Devi soltanto rispettare la tempistica che, probabilmente senza pensarci hai distrattamente pattuito nel mandato professionale.

Un problema che può sorgere al cambio di commercialista, è decidere a chi affidare l’incarico per la compilazione ed il relativo invio di tutti i  dichiarativi dell’anno del passaggio.
Di solito, è il consulente al quale hai affidato la tenuta della contabilità che svolge anche le funzioni di consulente dei correlativi dichiarativi ma tutto ciò a volte non è scontato.

Anzi, proprio la rottura del rapporto di fiducia tra te ed il vecchio consulente, può portare ad alcuni problemi.
E’ possibile che lo stesso sia ritroso a svolgere le ultime incombenze e che, di conseguenza, il nuovo consulente debba divenire parte attiva.

 

 

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LA RICONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL VECCHIO CONSULENTE

I documenti amministrativi che hai consegnato durante il periodo d’ imposta al commercialista sono di tua proprietà.
Pertanto, non aver timore a richiedere tutta la documentazione amministrativa e fiscale alla fine del mandato.

Laddove si inneschi un contenzioso con il vecchio consulente, sappi che lo stesso non ha mai un diritto di ritenzione sui documenti contabili.
In sintesi, con la revoca dovranno essere riconsegnati:

  1. i registri contabili;
  2. i registri Iva;
  3. tutta la documentazione fiscale e tributaria.

Ti segnaliamo che, se il tuo nuovo commercialista è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è tenuto a rispettare il codice deontologico della professione.
Ciò è previsto dall’art. 16 in tema di subentro ad un collega che dispone che il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Prima di accettare l’ incarico il professionista subentrante deve:

  • accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale.
    in difetto, deve provvedere ad informalo senza indugio;
  • accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’ incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ ultimo;
  • invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL REGIME DEI MINIMI O REGIME FORFETTARIO

Nel caso in cui hai aderito al regime dei minimi o forfettario non dovrebbero sussistere grossi problemi nel cambiare consulente fiscale.
Essere in un regime agevolato, significa non avere nessun obbligo di tenuta della contabilità.

L’unico obbligo, è la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi il contribuente non dovrebbe essere legato da alcun mandato professionale con assistenza continuativa.

Se questa è la tua situazione, puoi ritenerti libero di scegliere un nuovo consulente quando lo desideri.

ULTIMA RACCOMANDAZIONE

Una ultima raccomandazione, il tuo nuovo consulente dovrà effettuare una comunicazione all’amministrazione finanziaria. Occorre infatti comunicare il luogo di conservazione delle scritture contabili.

Tale luogo può coincidere o con la sede dell’ impresa o con la sede del soggetto al quale è stata affidata la tenuta della contabilità.
Il fine è di consentire all’amministrazione finanziaria di poter effettuare le verifiche ed i controlli.

Infine richiedete il cassetto fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il cassetto fiscale è un servizio totalmente gratuito  offerto dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale il contribuente può verificare quali dichiarazioni vengono presentate per suo conto dal professionista e verificare anche i pagamenti di imposte che egli stesso effettua. E’ un utile strumento quindi per verificare che gli adempimenti vengano svolti per tempo ed evitare brutte sorprese. Un professionista serio è ben contento di illustrare quali sono gli adempimenti dell’anno e le relative scadenze. In questo modo può farti comprendere quanti siano numerosi gli adempimenti e al tempo stesso avrai tutti gli elementi necessari a verificare la correttezza del suo operato.

Solo professionisti abilitati per legge

Ultimo consiglio, non meno importante è quello di rivolgersi sempre a un professionista abilitato per legge ovvero  iscritto  all’albo professionale ” Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” Il motivo è semplice: uno dei compiti dell’Ordine è di tutelare i cittadini e di sanzionare i professionisti che non rispettano le norme deontologiche. In altre parole rappresenta una tutela importante a garanzia del contribuente.

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