Intermediazione nelle vendita a distanza tramite piattaforma web obbligo di comunicare i dati delle operazioni di e-commerce
Chi facilita le vendite di beni a distanza mettendo in contatto venditore e acquirente deve assolvere a degli obblighi di comunicazione dei dati.
Con il nuovo articolo 13 del Decreto Dignità (DL 34/2019) vengono previsti obblighi e adempimenti ai soggetti passivi intermediari nelle vendite a distanza di beni.
Queste vendite, possono essere facilitate dall”uso di un’interfaccia elettronica come ad esempio un un mercato virtuale. Ci riferiamo in particolare a una piattaforma web, un portale o mezzi analoghi come bot di telegram, l’uso di social networks come facebook etc.
Chiunque effettui queste tipologie di vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre determinati dati. Questi dati debbono obbligatoriamente essere trasmessi secondo termini e modalità stabiliti dall’Agenzia delle entrate.
Quali dati debbono obbligatoriamente essere comunicati?
L’intermediario deve comunicare per ciascun fornitore i seguenti dati:
- la denominazione o i dati anagrafici completi,
- la residenza o il domicilio,
- il codice identificativo fiscale ove esistente,
- l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero totale delle unità vendute in Italia
- con facoltà per il soggetto passivo vanno indicate per i pezzi venduti in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita oppure il prezzo medio di vendita.
Attenzione: Se non vengono comunicati questi dati l’Agenzia delle entrate presumerà che che vendite vengono effettuate direttamente dal soggetto passivo!
In questo caso il soggetto passivo sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Quindi possiamo dire che questo obbligo di comunicazione riguarda soltanto i i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite una piattaforma o altri strumenti web mettendo in contatto venditore ed acquirente. Inoltre anche se c’è una partecipazione anche minima diretta in alche solo alcune delle attività richieste dall’Agenzia delle entrate ( esempio determinazione delle condizioni generali della cessione o riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni) vige l’obbligo di comunicazione dei in loro possesso relativi alle vendite stesse.