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Come aprire un’Agriturismo
L’attività agrituristica, è regolata dalla Legge quadro nazionale 730 del 1985 e dalla legge regionale n°18 del 1998, è un’attività connessa e complementare a quella agricola. L’’agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori, anche se non svolgono tale attività a titolo principale purché possiedano un fondo su cui esercitano realmente attività agricola.
L ’attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva. Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell’attività agricola resti maggiore di quello dell’agriturismo. Requisito quest’ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.
Per aprire un’attività agrituristica la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l’attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all’attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell’agriturismo che si vuole realizzare.
Nell’attività agrituristica possono essere effettuate le seguenti attività ( ma possono variare da regione a regione )
1) ospitare i turisti in azienda, anche nei locali di abitazione dell’agricoltore pure se ubicati nel centro abitato, nonché in spazi idonei per agricampeggio;
2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da produzioni proprie o comunque da alimenti ricavati prevalentemente da produzioni proprie;
3) vendere direttamente i propri prodotti
4) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.
Il numero di posti letto massimo consentito è fissato in 20 presso delle camere cui aggiungere altri 30 posti in agricampeggio. Qui occorre verificare l’ampiezza dell’azienda per sapere il numero esatto di posti letto massimo ammesso.
Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l’ospitalità: in Sardegna è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l’attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.
Ai fini fiscali andrà operata la seguente diversificazione:
Un operatore agrituristico, lo abbiamo già detto, è un agricoltore. Tuttavia la contabilità dell’agriturismo va separata, quindi con specifico registro dei corrispettivi giornalieri e registro delle fatture emesse, rispetto alla restante attività agricola. Oltretutto l’attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%). L’agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l’inizio attività agrituristica.
La recente legge regionale obbliga gli operatori agrituristici, giustamente, all’esposizione al pubblico del menù. Tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.
Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 413/1991 l’agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e Irap in misura del 25% del giro d’affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell’IVA da versare all’erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell’IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l’IVA dei ricavi agrituristici.
Altro adempimento amministrativo importante è conseguente all’assimilazione degli agriturismi agli esercizi alberghieri per quanto attiene l’obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i nominativi delle persone ospitate.
Ai fini Inps valgono le norme di inquadramento in agricoltura, fatto salvo il principio di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale. In sostanza quando è fatto salvo questo principio chi lavora in agriturismo è inquadrato nel settore agricolo, se no nel settore previdenziale del commercio. Non c’è completa concordanza su questo punto tra i vari uffici della pubblica amministrazione che si occupano di previdenza: secondo alcuni di essi il personale che opera in agriturismo è da inquadrarsi comunque nel settore commerciale.
L’agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della L.59/1963. L’operatore agrituristico, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita diretta ai sensi della predetta legge 59, con la stessa richiesta di autorizzazione all’ esercizio di agriturismo, può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.
Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati tutti i locali dell’azienda agricola, purché idonei dal punto di vista igienico-sanitari, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica. Va rilevato che gli stessi edifici, per il solo fatto di essere adibiti all’attività agrituristica, non mutano destinazione d’uso.
Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica
Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da:
– l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
– il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
– un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.
Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo.
Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione:
– domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche;
– titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria;
– certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo;
– autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti;
– versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:” Sopralluogo agriturismo”;
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale.