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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

Agenzie di viaggio, probabile l’Iva  dovuta anche sugli acconti incassati sulla pratica effettuata.

quando un’ adv è assoggettata al regime speciale del margine (74ter) e riceve un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale quota. Ciò a condizione che, in quel momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.

Secondo la pronuncia della Corte di giustizia, C-422/17 l’Iva sarebbe dovuta anche sugli acconti incassati dalle agenzie di viaggio per le pratiche effettuate. La pronuncia della Corte si basa sulle disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) e interpreta il caso dell’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale del margine, ( nella nostra disciplina Iva il regime 74 ter D.P.R. 633/72) che incassa un acconto, l’Iva, l’acconto sarebbe ora assoggettato ad Iva che diventa esigibile dal momento dell’incasso di tale acconto. Ovviamente il tutto a condizione che, in quel momento in cui si incassa l’acconto  si sia già a conoscenza dell’impatto che hanno i relativi costi dei servizi turistici da fornire.

Fino a questo momento infatti l’acconto incassato dall’Agenzia di viaggi non veniva fatturato in quanto il momento impositivo ( debito iva derivante dal regime base da base ) era solo quello del saldo o della partenza del cliente.

I termini di emissione della fattura (immediata o differita) sono disciplinati dall`art. 21, c. 4, del DPR 633/72 e, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall`art. 46, c. 2, del D.L. 331/1993. Per stabilire da quando decorrono tali termini è, però, necessario individuare il momento in cui, ai fini Iva, si considera effettuata l`operazione (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del D.L. 331/1993).

Servizi generali internazionali

Per i servizi generali internazionali B2B (cioè quelli con controparte operatore non residente) e solo per questi, la legge n. 217/2011 (Comunitaria 2010) ha parzialmente riscritto l`art. 6 del DPR n. 633 fissando la rilevanza dei suddetti servizi (nuovo comma 6) nel momento di ultimazione (o maturazione per quelli periodici e continuativi) e “sterilizzando” l`effetto anticipatorio del c. 4, ossia della fattura emessa prima dell`ultimazione. Rimane salvo, invece, l`effetto anticipatorio del pagamento (c. 6).

L’assoggettabilità ad Iva per gli acconti  incassati dalle Adv non è certo un problema di facile:  questo perché all’atto dell’incasso dell’acconto l’Adv non ha sicuramente un dato indispensabile per conoscere quali saranno i costi del pacchetto venduto; elemento indispensabile per il conseguente conteggio dell’Iva in regime speciale.

Il regime 74 ter essendo un regime speciale non calcola l’Iva dovuta nei metodi ordinari. Infatti l’iva viene versata solo sulla differenza ( guadagno) tra ricavo effettuato e costi per prestazioni turistiche sostenute ed inerenti al viaggio stesso.

Per questo assoggettare l’acconto significherebbe versare un’iva probabilmente non dovuta rispetto al momento temporale in cui si versa l’acconto che in alcuni casi potrebbe essere  anche di alcuni mesi ( acconto versato in Gennaio , partenza ad Agosto ) se non di anni ( si pensi a un acconto versato per un meeeting societario che si svolgerà tra un anno o due anni in una determinata località)

Il margine prevedibile

Una soluzione è quella di versare l’Iva dovuta partendo dal concetto di ‘margine prevedibile’, ovvero effettuare una stima degli utili conseguiti calcolata in base alle previsioni di costo che verranno sostenuti. In altre parole occorre valutare un margine percentuale ragionevole e calcolare di conseguenza quello relativo al solo acconto per ottenere la base imponibile e procedere al conteggio dell’Iva.

Questo perché, secondo la Corte stessa, prendendo in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti al momento del versamento dell’acconto sarebbe di sicuro falsata la modalità di calcolo.

E’ poi prassi comune quella di molte agenzie, di effettuare un acquisto all’ultimo minuto, magari usufruendo di particolari agevolazioni legate alla stagionalità e/o al momento specifico di offerta del prodotto turistico.

Come funziona oggi

Allo stato attuale per la disciplina italiana sulla organizzazione di viaggi il versamento dell’acconto non è rilevante ai fini Iva. Il momento impositivo, infatti, scatta solo al pagamento integrale oppure all’inizio del soggiorno.

La Corte di Giustizia,  ha però inteso pronunciarsi poiché il regime speciale delle agenzie di viaggi ( 74 TER) non viene considerato come un regime indipendente, ma come una deroga alle disposizioni generali; ne consegue che le altre norme (ovvero quelle non esplicitamente derogate) sono invece applicabili alla distribuzione.

In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponde al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di esso e l’agenzia non ha ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’adv, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima, salvo successive rettifiche.

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