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Iperammortamento chi può usufruirne e chi viene scluso

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Iperammortamento: chi può usufruirne 

Vediamo in maniera dettagliata quali sono le categorie che possono beneficiare dell’ iperammortamento e chi ne viene escluso. L’ occasione ci viene dalla recente pubblicazione del  principio di diritto numero 2 del 2020,  con il quale l’Agenzia delle Entrate mette in chiaro quali sono i soggetti. Il principio inoltre  ci illustra quali soggetti  possono accedere all’agevolazione e quali ne sono esclusi illustrandoci  le motivazioni.  La prima grande esclusione viene prevista ad esempio per  gli intermediari finanziari

Dal 1° gennaio 2020, pertanto, niente più super ammortamento e iper ammortamento, perché ci sarà un cambio nelle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali. Nasce un  credito d’imposta che avrà una percentuale diversa a seconda della tipologia di investimenti: credito d’imposta al 40% o 20% del costo. L’agevolazione varia  in base all’importo dell’investimento,. Per gli investimenti materiali nell’industria 4.0; 15% del costo. Per gli investimenti in servizi e software digitali; 6% per gli investimenti in beni diversi dai precedenti. 

Iniziamo con il dire che molte categorie possono usufruire dell’iperammortamento come ad esempio proprietari, locatari finanziari, imprese che svolgono attività di noleggio o locazione operativa mentre sembrerebbe chiuso l’accesso agli intermediari finanziari.

Ma chi sono gli usufrutori dell’ iperammortamente e perché conviene? Sia sul piano economico-patrimoniale che su quello organizzativo, sono imprenditori che intendono effettuare un investimento in macchine circolanti e si espongono ai rischi e fruiscono dei benefici connessi alle attività industriali o commerciali in cui vengono inseriti questi nuovi  beni che hanno caratteristiche strumentali.

Agenzia_delle_entrate_principio_di_diritto_n._2_del_28 Gennaio 2020 scaricalo qui 

Questa agevolazione può e deve offrire  un vantaggio alle aziende che investono in beni strumentali nuovi. L’investimento è orientato verso  beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Dall’anno  2020 l’agevolazione è caratterizzata da un credito di imposta, in base a  quanto stabilito dalla Legge di Bilancio.

 

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Quali soggetti possono usufruirne dell’iperammortamento?

Intanto partiamo dall’esclusione poiché “L’iper ammortamento come previsto dall’articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. L’agevolazione  non si applica all’intermediario finanziario che risulti titolare, nella veste di locatore, di un contratto denominato come “locazione operativa” di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell’impresa locataria”.

Il documento richiama la circolare numero 4 del 2017 in cui si chiarisce che l’incentivo non si applica ai beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio.

Il soggetto che ha diritto a beneficiare dell’agevolazione per i beni in questione è l’impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, a patto che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell’attività principale o tipica dell’impresa.

L’iper ammortamento, infatti, nasce per sostenere gli investimenti in beni strumentali utilizzati dalle aziende per le attività ordinarie.

Se queste sono rappresentate dalla prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa, si ha pieno diritto ad usufruirne.

Proprio sul caso di un’impresa di noleggio, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata di recente nella risposta all’interpello numero 14 del 2020. Viene effettuata un’analisi dei fattori da considerare per stabilire se è possibile accedere al beneficio quando i beni vengono noleggiati e usati su cantieri esteri.

  • Iper ammortamento, chi può usufruirne? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il principio di diritto numero 2 del 28 gennaio 2020 riporta in maniera puntuale tutti i soggetti potenziali destinatari dell’iper ammortamento:

  • proprietario;
  • locatario finanziario;
  • impresa svolgente attività di noleggio;
  • impresa che esercita attività di locazione operativa.
  • Aver effettuato degli investimenti, sopportandone i rischi e ottenendo dei benefici derivanti dall’esercizio delle attività industriali o commerciali in cui i nuovi beni strumentali sono inseriti, è il fattore determinante e comune ai soggetti indicati.

Partendo da questo presupposto, l’Agenzia delle Entrate motiva l’esclusione degli intermediari finanziari dall’agevolazione:

“Devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell’agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari. Questi ultimi  pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all’accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di “locazione operativa”. infatti in questi schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio. si collega bensì alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore”.

In conclusione, a sostegno della tesi si richiama anche la circolare numero 288 del 2015 della Banca d’Italia. All’interno si prevedono  particolari condizioni che permettono agli intermediari finanziari di svolgere attività di leasing operativo fanno. in questo modo, in nessun caso, il soggetto finanziario possa essere individuato come l’investitore.

 


 


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