Il regime forfettario del fisioterapista conviene?
Gli studi di fisioterapia subiscono una tassazione molto elevata dovuta principalmente alla contribuzione Inps e alla la mancanza di una cassa di previdenza autonoma. Siamo davvero sicuri che per questi soggetti convenga il regime forfettario?
L’adozione del regime forfettario consente sia l’accesso a una tassazione agevolata ( imposta sostitutiva dell’ Irpef) sia a delle semplificazioni nella gestione contabile dell’ attività ( esempio la non compilazione delle fatture elettroniche) . Inoltre consente la non applicabilità degli studi di settore ( ora ISA)
Per accederci è necessario aprire una partita iva e identificare la propria attività utilizzando a scelta uno dei seguenti codici Ateco :
86.90.21 – Fisioterapia
86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca
Il codice ATECO è un codice alfanumerico assegnato nel momento in cui si apre una Partita Iva ed è specifico per la tipologia di attività che si andrà a svolgere. Tale codice è fondamentale per l’individuazione della tipologia di attività svolta e se qquesta ricada nelle attività professionali o d’impresa.
Dal 2020 è obbligatorio pagare con carta di credito per poter detrarre i costi delle prestazioni mediche/fisioterapiche. SUMUP è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismoefisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per ottenere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: Pos Sumup
Come funziona il regime forfettario per il fisioterapista
Regime forfettario fisioterapista: esempio.
L’adozione del regime comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef che sostituisce tutte le altre pagate nei regimi ordinari:
- aliquota del 5% per chi non ha mai aperto la partita IVA prima e per i primi 5 anni;
- aliquota del 15% per le attività di non non recente creazione.
Esempio di tassazione: Gianni gestisce uno studio di fisioterapia, e consegue ricavi per 40.000 euro il coefficiente di redditività previsto per i fisioterapisti è pari al 78%).
Attenzione: Gianni non potrà detrarre dal proprio reddito derivante dall’attività esercitata tutte le spese sostenute per l’esercizio della sua attività ( come l’affitto, collaboratori, utenze, materiali di lavoro etc) ma solo un forfait di spese del 22%
Svolgendo semplicemente questa operazione (40.000 X 78%), si ottiene che il reddito imponibile di Gianni è pari a 31.200 euro. Su questo ammontare sarà applicata l’aliquota del 5 o del 15% . Inoltre, il reddito così calcolato sarà assoggettato anche ad Inps nella misura del 25% portando l’aliquota complessiva di tassazione sul reddito a una percentuale che va dal 30 al 40%.
Attenzione: Gianni non potrà detrarre dal proprio modello unico nemmeno tutte le spese sostenute a livello personale come spese mediche, detrazione per coniuge e figli a carico, spese per assicurazioni, mutui etc.
La determinazione del reddito di Gianni sarà la seguente:
- imponibile Inps € 31.200 x25% = 7.800
- Inponibile imposta sostitutiva = ( 31.200-7800= 23.400) ( 23.400*15%= 3.510 )
totale tassazione a saldo € 11.310 ( saldo) + altrettanti per l’acconto
Pertanto il primo anno di attività costerà a Gianni € 22.620 portando il netto compenso che gli rimane in tasca a € 17.380 non considerando tutte le spese sostenute per l’esercizio della sua attività :
INPS e la gestione separata
Sono tenuti all’iscrizione in questa apposita gestione separata tutti i lavoratori che esercitino come attività abituale, un’attività di lavoratore autonomo non subordinata all’iscrizione in una cassa previdenziale specifica.
Dal primo Luglio 2018, è stato previsto un apposito Albo
Ordine costituito dai professionisti ad esso appartenente. Ogni albo professionale si riferisce ad una precisa attività professionale come ad esempio l’Albo dei commercialisti o dei geometri cui tutti i Fisioterapisti sono tenuti ad iscriversi, a partire da tale data tutti i fisioterapisti, questo albo fa parte di uno dei 19 Albi delle professioni sanitarie istituiti con il Decreto Ministeriale 13 Marzo 2018.
Pertanto come tali saranno tenuti anche alla compilazione della TS ( tessera sanitaria) con invio dei dati dei propri clienti persone fisiche all’amministrazione finanziaria.
Al momento però nonostante l’istituzione di un apposito Albo dei Fisioterapisti non è stata ancora prevista alcuna cassa previdenziale per questa figura professionale, quindi al momento dovrai ancora iscriverti alla Gestione Separata, in attesa della possibile istituzione di un’apposita cassa previdenziale dedicata alla tua professione.
Entrambi i Codici ATECO hanno conservato il limite dei 65.000 euro di limite di ricavi.
Ovviamente se si percepiscono redditi redditi da lavoro dipendente o assimilati a questi oppure se si esercita attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili). non si può accedere al regime forfettario.
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Regime forfettario o regime ordinario?
Alla luce di tutte queste considerazioni è necessario premettere che:
- Il fisioterapista non è comunque soggetto ad applicazione di aliquota IVA per la fatturazione dei suoi compensi ( viene meno il vantaggio della non applicabilità dell’IVA) ;
- Il fisioterapista non è comunque soggetto ad applicazione di aliquota IRAP per la tassazione del reddito derivante dall’esercizio della sua attività ( viene meno il vantaggio della non applicabilità dell’IRAP) ;
- Dal 2020 il fisioterapista viene premiato con un anno in meno di controllo fiscale ( da 5 a 4) se emette fattura elettronica in luogo di quella ordinaria ed è comunque obbligato a redigere la TS ( viene meno il vantaggio di poter fatturare in modalità ordinaria e non elettronica) ;
Pertanto sarà necessario eseguire un’attenta analisi specifica per la propria situazione e valutare se conviene adottare la contabilità forfettaria oppure quella ordinaria ( possibilità di detrarre costi, spese familiari etc) essendo la percentuale di forfettizzazione ( 78%) estremamente esigua e non corrispondente alla realtà e produzione di costi della professione in oggetto.