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Autofattura elettronica / tour operator agenzie di viaggi  come funziona 

Grande dilemma dal 1 Gennaio 2019 per molte ADV: come funzionerà l’autofatturazione per le commissione percepite sui viaggi organizzati dai T.O. nei confronti della Agenzie di Viaggi dettaglianti?

Infatti l’ottavo comma dell’art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici (T.O) per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 ( Registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute) entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante (ADV intermediaria) ,  il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche.

A questo punto è sorto il dubbio: come ci si dovrà comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria?
1) L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator?
2) Quale indirizzo telematico deve indicare il T.O. nella compilazione della fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con apposite in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice e quindi il Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria

Ma con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi?

Le agenzie organizzatrici e i Tour operator (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 – inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 – inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Viene inoltre precisato e questo riveste fondamentale importanza che, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione dell’autofattura elettronica è importante ricordare che:
– nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi nel caso specifico del Tour Operator;
– nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
– nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

Mentre per quanto riguarda le modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, l’ SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il Tour Operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.

In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).
N.B.: una copia conforme all’originale della autofattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del’emittente.

N.B.: questo meccanismo Il meccanismo è complicato e non risulta essere funzionante se il soggetto trasmittente ha registrato l’indirizzo preferenziale, perché l’eventuale indicazione di un diverso canale di destinazione sarebbe comunque ignorata dal SDI.

Per questa ragione, nei casi in cui non si vuole o non si può procedere con l’indicazione dell’indirizzo dell’agenzia, o il Tour operator trasmittente abbia comunicato il proprio codice univoco in SDI, si rende fondamentale e obbligatorio trasmettere una copia dell’autofattura emessa ( copia di cortesia) all’agenzia di viaggi intermediaria, questo poiché il file dell’autofattura in formato XML risulterà “inviato” e conservato solo nella piattaforma Fatture e Corrispettivi del Tour Operator trasmittente.

Ricapitolando: l’Autofattura emessa dal T.O. per le provvigioni riconosciute nei confronti dell’agenzia di Viaggi intermediaria deve indicare “l’agenzia di viaggio intermediaria come prestatore, come committente il tour operator e come emittente lo stesso tour operator, con indicazione del codice CC (committente/cessionario) in quanto viene emessa dal committente”.

L’autofattura così composta, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità:
– nel caso in cui il codice destinatario/pec riportato nel file inviato al SdI sia quello della adv intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv;
– nel caso in cui l’indirizzo indicato sia quello del T.O. la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del t.o. (via pec o via e-mail)”.

Per spiegare il tutto in maniera molto semplice, l’agenzia di viaggio intermediaria si troverà spesso nella condizione di vedere le proprie fatture emesse da terzi per suo conto ( provvigioni riconosciute dai tour operator per la vendita di pacchetti di viaggio organizzati, oppure per i diritti spettanti per servizi di biglietteria ).

In tutti i casi in cui l’azienda risulta essere soggetto emittente, ( ADV) ma la fattura viene materialmente formata e trasmessa al Sistema di Interscambio da un terzo, (T.O) che risulta altresì soggetto destinatario della fattura medesima il soggetto trasmittente la fattura è anche il soggetto destinatario della fattura stessa, fattura che però è emessa per conto di altri (l’agenzia dettagliante).
L’Adv dettagliante pertanto contabilizzerà il documento emesso ( autofattura emessa dl T.O. e inviata all’agenzia) tra i proventi conseguiti, ma il documento nel suo transito nel SDI “parte” dalla posizione del tour operator, e “arriva” sulla medesima posizione.
In questo caso, si avrà la spedizione e arrivo nel medesimo “cassetto delle fatture”, mentre il soggetto emittente è un altro.

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