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Credito imposta affitti coronavirus

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Credito d’imposta sugli affitti pagati : come funziona 

Il governo ha previsto di non rimborsare il canone di locazione ( affitti) pagati anche se l’esercizio commerciale viene chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ha previsto però un credito d’imposta del 60%, sul canone di locazione pagato nel mese di marzo.

A chi spetta?

Questo credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi spetta a tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa che al momento risultano sospese per decreto.

Ovviamente il credito d’imposta del 60% non va ad abbattere il canone di locazione, ma può essere utilizzato in compensazione tutti i pagamenti dovuti ( come Iva Inps, etc) mediante l’utilizzo del modello  F24  e indicando il codice tributo a credito 6914.

Origine normativa 

L’evoluzione normativa che ha previsto lo stop di molte aziende e commercianti in virtù dell”emergenza sanitaria Coronavirus Covid-19 ha voluto dare un primo segnale contributivo introducendo un credito d’imposta che ovviamente non va a creare liquidità nelle aziende ma permette di abbattere questi costi attraverso la compensazione fisscale e quindi risparmiando su imposte e contributi.

La misura è stata introdotta dal  Decreto Legge n. 18/2020 relativo all’emergenza Coronavirus e si commisura in un credito d’imposta effettivo pari al 60% dell’importo dell’affitto dovuto  durante il periodo di chiusura del negozio. Questo perché si assume che l’attività sarà chiusa durante il mese di Marzo con una proporzione del 60% ( chiusa) e un 40% ( aperta) Ricordiamo che per usufruire del credito d’imposta il locale deve essere obbligatoriamente accatastato come C1. 

La norma ha volutamente tralasciato di menzionare  tutti i locali di categoria catastale  A10 ( Uffici) e di categoria D ( Palestre, Teatri, Cinema, Alberghi, Centri commerciali etc).

E’ possibile che ci sia in seguito un’estensione anche per queste tipologie di locali ovvero che lo Stato assuma di non voler erogare un credito anche per quei soggetti per cui il canone è effettivamente molto alto ovvero  non abbiamo dovuto interrompere l’attività.

E se l’affitto non lo pago? 

Altra questione aperta è sul fatto che il canone di affitto sia stato effettivamente “pagato” e non solo dovuto a seguito di un contratto regolarmente registrato.
Sappiamo infatti che in questi periodi di crisi, pur a fronte di impegni contrattuali intrapresi non sempre i pagamenti dei canoni vengono effettuati con regolarità.
A tutt’oggi non è stata comunque richiesta  la “prova” del pagamento del canone come elemento indispensabile per usufruire del credito d’imposta e non è dato sapere se  questo ulteriore elemento possa essere richiesto in seguito come attività accertativa o meno.
Appare ovvio che, a rigor di logica, non può essere messo a carico dello stato un onere non effettivamente sostenuto dal contribuente ma l’obiettivo della norma dovrebbe anche essere quello di dare  un aiuto concreto per cui tale eventualità resta aperta. Possiamo dire che alla data odierna il parametro del pagamento del canone di locazione non viene menzionato al fine dell’usufruizione del contributo.

Come funziona la compensazione

Il credito d’imposta del 60% della spesa sostenuta e documentata per il canone di locazione di marzo 2020 di botteghe e negozi deve essere utilizzato esclusivamente “in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta della compensazione in F24, che va effettuata essendo un credito, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non tramite banca o Posta e può essere portato in compensazione sui pagamenti dovuti per

  • imposte sui redditi ( Ires Irap) e alle ritenute alla fonte ( cod. 1040 )  di cui al D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602;
  • IVA – Imposta sul valore aggiunto ivi inclusa anche quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ( minimi, cedolare secca etc);
  • l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • contributi previdenziali sia per la gestione ordinaria ( DM10)  sia per quella separata ( CXX) dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • premi  INAIL.

Il codice tributo 6914 deve essere inserito  nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020?.

 


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Decreto cura italia attività essenziali i codici ateco

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Decreto Cura Italia Quali attività restano aperte dopo il decreto del 21 marzo: i codici Ateco  

Dopo il messaggio proclamato dal premier Conte ieri in tarda serata debbono necessariamente essere chiuse  tutte le attività produttive non necessarie

Il provvedimento dovrebbe essere in vigore fino al 3 aprile.

sostanzialmente attività come  supermercati, farmacie, parafarmacie e poste potranno restare sempre aperti per garantire i servizi pubblici essenziali.
Mentre dovranno essere chiuse tutte le attività produttive non essenziali.

Purtroppo siamo di fronte a un’emergenza mai vista prima e le misure debbono essere restrittive.

Il provvedimento, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri preso dopo aver consultato tutte le parti sociali, verrà pubblicato oggi.

Ecco la lista dei servizi considerati essenziali secondo i codici Ateco, che l’Istat utilizza per catalogare le attività economiche.

Download del decreto Dpcm 22 marzo 2020

Download dei codici Ateco Allegato 1 

01 coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

03 pesca e acquacoltura

10 industrie alimentari

11 industria delle bevande

13.96.20 fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.94 fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95 fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

14.12.00 confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

17 fabbricazione di carta

18 stampa e riprdozuine di supporti registrati

19 fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

20 fabbricazione di prodotti chimici

21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22.1 fabbricazione di articoli in gomma

22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche

23.19.10 fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

23.20.00 fabbricazione di prodotti refrattari

24.42.00 produzione di alluminio e semilavorati

26.60.02 fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

26.60.09 fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

28.95.00 fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

32.50 fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

33.12.40 riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

33.13.03 riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per

33.12.53 rodipoanrtaoziiaotnreia e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

33.12.60 riparazione e manutenzione di trattori agricoli

33.12.70 riparazione e manutenzione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

33.13.04 riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

33.16.00 riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

33.17.00 riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

33.20.07 installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

33.20.08 installazione di apparecchi elettromedicali

35 fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37 gestione delle reti fognarie

38 attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti

43.21 installazione di impianti elettrici

43.22.01 installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di

43.22.02 icnossttarlulazzioionnee di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

43.22.03 installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

45.2 manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3 commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4 per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

46.49.10 commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

46.69.94 commercio all’ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

49.10.00 trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

49.20.00 trasporto ferroviario di merci

49.31.00 trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

49.32.10 trasporto con taxi

49.32.20 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

49.41.00 trasporto di merci su strada

49.50.10 trasporto mediante condotte di gas

49.50.20 trasporto mediante condotte di liquidi

50 trasporto marittimo e per vie d’acqua

51 trasporto aereo

52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

53 servizi postali e attività di corriere

 (da 58 a 63) servizi di informazione e comunicazione

(da 64 a 66) attività finanziarie e assicurative

72 ricerca scientifica e sviluppo

74.3 traduzione e interpretariato

75 servizi veterinari

80.1 servizi di vigilanza privata

80.2 servizi connessi ai sistemi di vigilanza

81.22.01 attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

81.29.91 pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

81.29.99 altre attività di pulizia nca

82.20.00 attività dei call center

84 amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

85 istruzione

86 assistenza sanitaria

87servizi di assistenza sociale residenziale

88 assistenza sociale non residenziale

94 attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali.

Si consiglia e si raccomanda la massima collaborazione e l’adozione di tutti quei provvedimenti che si rendano necessari a tutela e salvaguardia della propria salute. 

 


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Decreto cura italia prospetto esemplificativo

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Decreto Cura Italia prospetto esemplificativo 

 

 

Cosa

Sospensione

Ripresa

Imprese del settore turistico, filiere dello spettacolo, ristorazione, sport e cultura (1)

– Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria

– IVA in scadenza a marzo

Dal 2 marzo al 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) oppure in massimo di 5 rate mensili a partire dalla stessa data. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche)

Versamento entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno

Persone fisiche, imprese ed enti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato

Adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (2)

Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro

– Versamenti da autoliquidazione relativi a ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale effettuate in qualità di sostituti d’imposta;

– Versamenti IVA;

– Contributi previdenziali e assistenziali;

– Premi per l’assicurazione obbligatoria

Dall’8 marzo al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro

Versamenti fiscali e contributivi in scadenza al 16 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 20 marzo 2020

Contribuenti che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro

Non sono assoggettati alle ritenute d’acconto ex articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Dal 17 al 31 marzo 2020

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto è versato direttamente dal contribuente in unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) in unica soluzione o in massimo 5 rate mensili.

Persone fisiche, imprese ed enti che al 21 febbraio 2020 avevano residenza, sede legale o operativa nei Comuni della zona rossa istituita dal D.P.C.M. 1° marzo 2020.

– Versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché degli accertamenti esecutivi

– Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato

Dal 21 febbraio al 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020) o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente versato in precedenza.

Settore dei giochi

– Versamento PREU e del canone concessorio (3)

In scadenza entro il 30 aprile 2020

Versamenti da effettuare entro il 29 maggio 2020, in unica soluzione oppure con rate mensili di pari importo, compresi gli interessi legali calcolati giorno per giorno.

In caso di pagamenti rateali, la prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020

Tutti i contribuenti

Versamenti dovuti in base a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020

Versamenti da effettuare entro il 30 giugno 2020

Pace fiscale

Rottamazione ter, saldo e stralcio (seconda rata), definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea

Rate in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio, e 31 marzo 2020

Versamenti da effettuare entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020)

Agevolazioni previste per :

-Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, guide e assistenti turistici;

– federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (professionistiche e dilettantistiche), gestori di stadi e impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

-teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, etc.;

– organizzatori di corsi, fiere ed eventi;

– gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

– gestori di musei, biblioteche, archivi, giardini, riserve e luoghi culturali;

– asili nido e servizi di assistenza e didattica, scuole guida, ecc;

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

-aziende termali e centri per il benessere;

– soggetti che gestiscono parchi divertimento o tematici;

– strutture che gestiscono servizi e stazioni di trasporto, compresi i servizi di noleggio.

-servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

– Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che esercitano una o più attività di interesse generale.

La sospensione non riguarda i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

 Per le sale bingo non è dovuto il canone di concessione a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

 


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Decreto cura italia 2020

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Decreto Cura Italia: alcune risposte ai dubbi comuni

Dalle vostre numerose richieste sulla pubblicazione del Decreto Cura Italia, dubbi e incertezze che ci sono stati trasmessi, abbiamo generato questa nuova circolare in cui cerchiamo di dare risposte concrete alle domande più frequenti:


Le Certificazioni Uniche

Il termine per l’invio delle C.U. era originariamente fissato al 9/3 ed è stato  già spostato al 31.3. Con il nuovo decreto Il termine per la consegna al sostituito è rimasta al 31/3, salvo nuove precisazioni che attendiamo dall’AdE per un ulteriore rinvio.

L’indennità di 600 euro per chi è prevista?

 Viene sicuramente prevista a favore degli artigiani e commercianti iscritti all’Ago  a condizione che non percepiscano pensione e che non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, esclusa la gestione separata.

Non viene prevista invece a favore dei soci di snc o dei collaboratori di impresa familiare in quanto la norma richiede il possesso di partita iva.

 Non viene prevista nemmeno agli agenti che pagano la cassa Enasarco proprio perché gli agenti sono iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Le suddette indennità non sono riconosciute, inoltre, ai percettori di reddito di cittadinanza.

Viene invece prevista per tutti i trainer e/o collaboratori amministrativo gestionali di ASD/SSD e società sportivo dilettantistiche. Attenzione: la domanda dovrà essere formulata direttamente dal collaboratore, e non dalla Società, per i collaboratori delle   ASD/SSD la domanda non va fatta all’INPS ma va fatta a Sport e Salute Spa ( società del C.O.N.I.) che entro il 3 aprile 2020 dovrà fornire tutta la modulistica e le istruzioni necessarie; N.B. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020

Per accedere al contributo dei 600€ il collaboratore di una ASD/SSD dovrà fornire una autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e della mancata percezione di altro reddito da lavoro; inoltre il requisito essenziale per ottenere il contributo prevede che il trainer/collaboratore deve aver collaborato con una ASD/SSD che sia registrata all’interno del Registro CONI.

 

Integrazione salariale per i dipendenti delle società sportivo dilettantistiche

Anche per le ASD e SSD come tutte le altre attività che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19 possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per un massimo di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I lavoratori destinatari delle norme devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 23 febbraio 2020. La norma disciplina la procedura, semplificata, ed i termini per la presentazione della domanda.

N.B. per particolari settori come quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza COVID 19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, ai datori di lavoro del settore privato. Sono comunque espressamente escluse le colf e le collaboratrici domestiche.

 

Licenziamento dei propri dipendenti

La normativa prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è preclusa per 60 giorni la possibilità di licenziare i dipendenti; il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo quale la mancanza di lavoro e fatturato.

 

Sostegno alle micro imprese

Viene accordata una moratoria straordinaria a sostegno delle micro, piccole e medie imprese per superare  la fase critica della caduta produttiva connessa all’epidemia Covid-19, previa richiesta, da formulare alla banca o altro intermediario finanziario creditore. Per questi finanziamenti è previsto che:  le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;  la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, viene rinviata fino alla stessa data e alle stesse condizioni; inoltre il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 viene ricadenzato sulla base di accordi tra le parti e sospeso fino al 30 settembre 2020.

Congedo Parentale e bonus baby sitter

In conseguenza della sospensione delle attività didattiche, didattiche i genitori lavoratori dipendenti del settore settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per un massimo di 15 giorni (continuativi o frazionati), per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Ai fini previdenziali, tale periodo viene coperto da contribuzione figurativa. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni. ( Ovvero può essere preso dal papà e in seguito dalla mamma) Nel caso di figli di età compresa fra 12 e 16 anni, a determinate condizioni, è possibile astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Se non si è assunti con contratto di lavoro regolare ma in contratti soggetti alla Gestione separata INPS si ha comunque diritto a fruire, per lo stesso periodo, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito. Questa indennità è stata estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Il limite di età dei 12 anni non si applica nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.  In alternativa è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.

 

Premio ai dipendenti

La norma prevede la corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, per i titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Il premio non concorre alla formazione del reddito.

 

Scadenze degli avvisi bonari – rateizzazioni Inps e Inail

Le  scadenze non sono sospese, ivi comprese la relative rateizzazioni.

Mentre sono sospesi gli importi contenuti delle cartelle esattoriali, nonché le relative rateizzazioni, compresa ad esempio quella della rottamazione. Tali pagamenti sono sospesi fino al 30/6, con pagamento in un’unica soluzione. La rata di febbraio della rottamazione-ter è invece differita al 31/5.

La tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (codice tributo 7085) in origine scadente al 16/03 va pagata in ogni caso entro il 20/3.

 

Adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Vengono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Restano salve le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 che proroga il temine del 16 marzo al 31 marzo 2020. E’ previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta rottamazione-ter, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto “saldo e stralcio”.

Le fatture elettroniche  e scontrini telematici

I termini per l’emissione delle Fatture elettroniche e gli scontrini telematici dovrebbero rientrare nel differimento al 30/6.Tuttavia la situazione non è stata ben chiarificata e quindi è possibile che entro la scadenza del 31/03 l’Agenzia delle Entrate potrebbe dare un chiarimento anche opposto.

 

Agenzie di Viaggi e Agenzie di Eventi, spettacolo e altri luoghi di cultura

La norma, per quanto di interesse, prevede che le disposizioni già inserite per il rimborso dei titoli per i contratti di viaggio dall’articolo 28 del d.l. n. 9/2020,( volo e transfer)  si applichino anche ai contratti di soggiorno, ( hotel ) in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di un voucher o). A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei clienti, il venditore provvederà all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione ( non dalla prenotazione del viaggio e/o dal rilascio dell’acconto)

 

Attività di controllo degli uffici preposti

Viene disposta la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

 

Approvazione dei Bilanci 

 

L’emergenza da coronavirus è valida come causa di differimento ai 180 giorni per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio pertanto il Bilancio per le SRL e le SPA può essere approvato entro il 30/06 anziché il 30/04.

Proroga della validità dei documenti di riconoscimento in scadenza

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 12/03 viene prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini /dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento

 

 

 


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Emergenza Coronavirus prime indicazioni

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OGGETTO: D.L 17/03/2020, decreto di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese

 In data odierna è stato pubblicato il Decreto Legge18/2020 contenente le misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Pertanto, con la presente vogliamo fornirvi indicazioni in merito alle misure più importanti introdotte:

  • TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, causale “emergenza COVID-19”, per i periodi decorrenti dal 23 Febbraio 2020, durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di Agosto.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva deve essere effettuata, in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con un sindacato aderente al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

L’assegno ordinario, per lo stesso periodo sopra indicato, viene riconosciuto anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. In questo caso, il trattamento può essere concesso con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le categorie di datori di lavoro interessati sono le aziende che occupano più di 5 dipendenti in settori cui non si applica la normativa in tema di integrazione salariale.

Sia per la Cassa Integrazione Guadagni che per il Fondo di Integrazione Salariale gli importi spettanti sono pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, con i seguenti massimali:

  • Per retribuzioni lorde fino ad € 2159,48 (comprese mensilità aggiuntive), l’indennità massima spettante è di € 939,98;
  • Per importi superiori l’indennità massima spettante è di € 1129,66;

Le prestazioni di sostegno al reddito sono erogate nel limite degli importi di spesa stanziati.

  • CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro privati a cui non si applicano le tutele previste nel punto precedente, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per un periodo non superiore a nove settimane. Per le aziende deve essere concluso, anche in via telematica, accordo con organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I trattamenti sono concessi dalle Regioni con decreto da trasmettere all’INPS.   

  • CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  1. A decorrere dal 5 Marzo, causa sospensione servizi educativi, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione. Tali congedi, che non devono essere computati nell’ambito dei congedi parentali, possono essere fruiti alternativamente da entrambi i genitori per un totale complessivo di quindici giorni. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  2. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto di fruire, per figli di età non superiore a 12 anni, di un congedo di importo pari, per ogni giornata indennizzabile, al 50% di 1/365 del reddito utilizzato come base di calcolo per l’indennità di maternità;
  3. I genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi senza corresponsione, tuttavia, di alcuna indennità. Il ricorso a tale congedo è escluso nel caso ci sia un altro componente del nucleo familiare che sia disoccupato, non lavoratore o beneficiario di altro strumento di sostegno al reddito.
  4. In alternativa alle indennità previste nei punti 1 e 2, i lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di € 600,00 accreditato sul libretto famiglia;
  5. I permessi per disabili e assistenza disabili vengono incrementati di ulteriori complessive dodici giornate nei mesi di Marzo e Aprile 2020;

  • SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

Il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico. E’ richiesto che il rilascio, da parte del medico curante, di un certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena

  • INDENNITA’ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CO.CO.CO

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta, per il mese di Marzo, una indennità una tantum pari a € 600,00;

  • SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

Il termine di versamento per le ritenute, i contributi previdenziali e assistenziali, e l’IVA in scadenza al 16 Marzo viene spostato al 1 Giugno 2020. Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in 5 rate senza sanzioni o interessi. Sono escluse le aziende con ricavi superiori a € 2.000.000 il cui termine di versamento è spostato al 20 Marzo 2020

  • SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto è precluso per 60 giorni la possibilità di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con reddito dell’anno 2019 non superiore a € 40000,00, spetta un premio di € 100,00 da rapportare al numero di giorni lavorati nel mese di Marzo presso la propria sede. Tale premio, da erogare con la retribuzione corrisposta nel mese di Aprile o a conguaglio, non concorre a formare la base imponibile.

 


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