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il diritto agli utili del socio nella SRL

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Il Diritto agli utili del socio nella SRL

Il diritto agli utili è un diritto del socio che può essere espresso fondamentalmente in due modi:
 
A) lo statuto della srl può prevedere sia il voto sulla redistribuzione degli utili dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione)
B) il diritto all’esercizio potrebbe sorgere già in relazione all’emersione di utili netti, per effetto della mera approvazione del bilancio, come avviene per le società di persone.
Esistono poi una serie di regole particolari che possono essere inserite in statuto o anche verbalizzati successivamente ( esempio nella adozione della trasparenza  fiscale dove è possibile verbalizzare una percentuale di utili che il socio lavoratore percepisce diversa dalla sua partecipazione societaria ) come una proporzione diversa nella ripartizione degli utili a favore del socio ( con esclusione del patto leonino, ovvero il dividendo di escludere un socio da utili o perdite) o anche un diritto particolare vantato ad esempio sugli utili relativi solo all’andamento di uno specifico settore o divisione aziendale dell’attività della società ( escludendo gli altri settori) che però va gestito con istituzione di una contabilità separata). Restano invece vietate invece eventuali clausole che trasformino il diritto agli utili in forma di tass di interesse, cioè di diritto a un determinato rendimento indipendentemente dal risultato d’esercizio.

 


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società cooperativa agevolazioni fiscali tassazione novità

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Turismo e fisco by Omnia Consulting il tuo Commercialista a Roma

I nostri servizi di consulenza aziendale e fiscale sono altamente qualitativi, offriamo qualità e competenza non come l’escapologo fiscale un personaggio astratto e non qualificato che opera con un meccanismo di network marketing ma una vera consulenza professionale al servizio dell’imprenditore.

Turismoefisco by Omnia Consulting vi offre la possibilità di gestire in maniera corretta la vostra azienda dando una risposta efficiente ed efficace ad ogni vostra problematica.

Richiedete info gratuite per aiutarci a valutare meglio le vostre esigenze

Gestioni Particolari: Consorzi e società Cooperative 

CONSULENZA  ED ELABORAZIONI SULLA CORRETTA GESTIONE  DI CONSORZI E SOCIETA’ COOPERATIVE

 

La gestione contabile e fiscale di Consorzi e società Cooperative prevede numerosi adempimenti e procedure da effettuare in tempi e modi specifici per gestire in maniera corretta e adeguata la struttura cooperativa, ottenere agevolazioni importanti e soddisfare i principi mutualistici cui son legate le società.

Affronteremo insieme le numerose problematiche legate alla sua corretta predisposizione ( dall’atto costitutivo  con previsione dei Ristorni e del principio mutualistico alle corrette impostazioni dei Regolamenti interni, alle assunzioni e ai rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico e le comunicazioni  ai soci per le corrette richieste di adesione ai contributi biennali  per finire ai contratti ) delineano spesso anche nei confronti degli Enti predisposti e al fine di identificare la mutualità prevalente  la possibilità di gestire correttamente l’attività o il cambiamento del regime societario ( poiché magari non adatto)

Vuoi saperne di piu? inviaci un quesito gratuito compilando il nostro form di contatto

Creare un’impresa cooperativa necessita la conoscenza di alcuni elementi di base che di seguito riportiamo e la sezione caratteristica in cui la cooperativa  si dovrà posizionare: 
– Cooperativa Sociale;
– Cooperativa Edilizia;
– Cooperativa di Produzione e Lavoro;
– Cooperativa di Servizi.( editoriali di trasporto di credito etc)
-* Cooperative Agricole.
 
Per costituire una cooperativa occorrono almeno 3 persone e un consiglio di amministrazione del quale solo uno può essere anche un non socio. La cooperativa è una società senza fini di lucro e tutti gli avanzi di gestione costituiscono patrimonio sociale  e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo dell’attività d’impresa, alla’ istituzione di servizi comuni, alla formazione ed elevazione delle capacità professionali dei soci. La cooperativa è una società a responsabilità limitata. L’Atto costitutivo avviene con la presenza di un. La quota sociale minima è di 25 euro per ciascun socio ma, nella pratica, questa cifra è più alta per far fronte alle prime spese costitutive 
 
Tra le valutazioni preliminari  è possibile effettuare anche la fattibilità economica dell’idea imprenditoriale attraverso la stesura di un business plan. A seconda del tipo di attività, inoltre, si valuta qual è il tipo di cooperativa che conviene fare: una cooperativa sociale, una di produzione e lavoro, una di servizi piuttosto che un’ agricola o una forestale. Le prime spese da affrontare sono la costituzione presso un notaio che si aggira attorno ai 1.700 euro. Poi occorre acquistare i libri sociali (libro verbali assemblee, libro verbali consiglio di amministrazione etc.) 
 
Le cooperative sono soggette, inoltre, ad un’a ispezione biennale che certifica il mantenimento dei requisiti mutualistici che sono condizione imprescindibile per accedere ai benefici fiscali.  Questa revisione viene in genere svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico ovvero da un’associazione riconosciuta di cooperative ( es  Confcooperative).
Il costo di gestione di una Cooperativa varia  a seconda del fatturato, del capitale sottoscritto, del numero di soci e della tipologia di cooperativa Engage Consulting offre questo servizio a partire da 1.800,00 euro oltre Iva annuo.  
 
Turismoefisco by Omnia Consulting può  seguire in tutto e per tutto la società  società semplificandone il lavoro amministrativo e prendendo in carico tutti gli obblighi fiscali, tutelando al meglio l’attività in tutte le sue caratteristiche peculiari.
 
 
 
         
  Analizzeremo insieme la normativa e compiremo le giuste scelte; ci occuperemo dei vostri documenti e vi forniremo gli strumenti e le strategie per crescere con successo e in tranquillità per arrivare all’obiettivo di:

  • Assicurarvi che tutti i documenti e gli obblighi di legge siano correttamente effettuati;
  • Ridurre il tempo necessario per la burocrazia amministrativa, in modo da dedicarvi maggiormente all’attività vera e propria;
  • Permettervi di crescere in sicurezza;
  • Analisi della corretta predisposizione dell’atto costitutivo
  • Un Commercialista specializzato
  • Bilanci aggiornati e commentati
  • Analisi dei documenti giustificativi (quietanze di pagamento/
  • Ricevute di iscrizione, verbali e richieste di iscrizione soci gestione del deliberazioni del consiglio di Amministrazione)
  • Automatizzazione del Libro di Prima Nota e controllo dei dati inseriti;
  • Contratti di Lavoro gestione del Regolamento interno L.142/2001 e interni
  • Certificazione Unica e modelli 770
  • Assistenza alla Revisione Biennale obbligatoria, calcolo contributo annuo e del 3% sugli utili;
  • Tenuta del Libro Unico del Lavoro;
  • Calcolo versamenti delle ritenute e dei contributi da operare;
  • Predisposizione e invio telematico dei modelli  Agenzia delle Entrate;
  • Predisposizione del libro soci e delle variazioni intervenute ;
  • Calcolo della mutualità prevalente inserimento nella Nota integrativa;
  • Calcolo e Versamenti periodici dell’IVA, mediante modello F24;
  • Calcolo e Versamenti imposte (IRES e IRAP);
  • Compilazione e Invio Modello UNICO ENC;
  • Compilazione e Invio Spesometro;
  • Controllo e aiuto alla corretta tenuta del Registro IVA Minori;
  • Consulenza anche telefonica via email e Skype ( se fuori Lazio)
  • Aiuto nella scelta del software specifico
  • Istituzione,analisi e controllo dei registri obbligatori.
  • Calcolo delle imposte per le società a mutualità prevalente: Le cooperativa a mutualità prevalente godono di agevolazioni fiscali, tra le piu importanti è opportuno segnalare che  nella  formazione del reddito imponibile non concorre il 30 per cento degli utili netti annuali;

    – se destinato  di riserva legale: concorre il 30 per cento degli utili netti

    – non concorre la rimanente quota degli utili netti se destinata a riserva indivisibile;   -non concorre la quota del 3 per cento degli utili netti destinata obbligatoriamente ai fondi mutualistici;

    Per questo nelle cooperative a mutualità prevalente  la non applicazione dell’articolo 12 della legge 904/1977 prevista sul 30 per cento degli utili netti sulla  loro imponibilità  è disposta indipendentemente dalla loro destinazione, quindi sia nel caso in cui siano destinati a riserva indivisibile che diversamente. 

    Tutte le altre cooperative e i consorzi che non  detengono i requisiti della mutualità prevalente, l’agevolazione si applica limitatamente alla quota del trenta per cento degli utili netti annuali destinati a riserva legale, sempre che tale quota, per espressa previsione statutaria, venga accantonata a riserva indivisibile

    Viceversa le le cooperative senza clausole mutualistiche , non avendo accesso ai benefici fiscali, subiscono una tassazione piena e dovranno accantonare al fondo di riserva legale il 20 per cento degli utili netti annuali. Ovviamente, queste cooperative non devono rispettare alcun vincolo di destinazione degli utili a riserve indivisibili. 

    vediamo insieme un esempio: 

    Utile lordo …………………………………………………………………………………1.000,00 

    Variazioni fiscali in aumento        ……………………………………………………… 200,00 

    accantoniamo l’intero utile a riserva indivisibile: ……………………………….   .1.000,00

    utile netto ……………………………………………………………………………………835,00 Variazioni in aumento ……………………………………………………………………..200,00

    Quota utile imponibile ……………………………………………………………………..251,00 Variazioni in aumento per imposte……………………………………………………… 165,00 

    Totale variazioni in aumento ……………………………………………………………..616,00

  • Variazione in diminuzione per utile netto……….. – Quota utile imponibile           251,00  Riserva minima ………………………………………………………………………….   251,00 

    Quota accantonata a riserva indivisibile ………………………………………………..333,00 

    Quota fondi mutualistici 3%………………………………………………………………. 25,00

    Totale variazioni in diminuzione …………………………………………………………951,00 

    Reddito imponibile 500,00 …………………………………………………..IRES……. 165,00 

    utile netto pari …………………………………………………………………………….. 835,00 

    Il calcolo da effettuare prevede uno schema determinato in modo che è necessario calcolare l’importo dell’utile netto e delle imposte indeducibili mediante una sequenza crescente in cui ciascun elemento della serie è maggiore di quello che precede, ma, essendo l’incremento sempre minore, la sequenza si arresta a un dato arrotondamento prestabilito 

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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Gestione in Bilancio e fiscale del sito internet

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E’ diventato oramai uno strumento di lavoro e di marketing irrinunciabile per chiunque: ci riferiamo al sito internet aziendale che può essere istituito per scopi diversi  ma quasi sempre per ampliare la propria offerta commerciale di beni o servizi e accaparrare nuovi clienti praticamente in ogni luogo. Ma le attività su internet si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che scelgono il web per avviare una propria attività. Vediamo allora come le spese sostenute per la creazione o realizzazione di un sito web, siano detraibili come costi sostenuti e in quali modi e tempi porteremo a casa l’intero ammortamento del costo sostenuto.

Un sito web è formato da un’insieme di pagine, immagini, a volte musiche e video internet correlate tra loro, visibili da chiunque, e raggiungibili attraverso un indirizzo internet, ( oramai anche senza il prefisso del WWW) che presentano una struttura a volte semplice a volte articolata e complessa ma nella maggior parte dei casi diretta alla fornitura di informazioni o alla possibilità di acquisto di prodotti o servizi dell’azienda.

Un sito internet può essere composto da un semplice linguaggio di base ( es html ) o composto anche da software applicativi che consentono, all’interno del sito, si inviare e gestire informazioni attraverso una piattaforma interna, con accesso a un’area riservata e interazione tra cliente/fornitore di un determinato bene o servizio.

E’ ovvio che la complessità del lavoro effettuato per la realizzazione del sito può essere diversa a seconda dei casi e quindi anche i costi di realizzazione e di mantenimento, integrati con il pagamento di licenza d’uso per la gestione di eventuali software di gestione del servizio possono comportare dei costi notevoli che l’azienda deve sapere correttamente inquadrare nella gestione della propria contabilità.

Per capire bene come funziona il nostro sito cerchiamo quindi di comprendere meglio ad esempio  la distinzione tra software di base e software applicativi.

Il software di base ( software operativo) è composto dalle procedure e dai programmi necessari per il funzionamento dei computers  senza i quali non potrebbero effettuare il loro lavoro; pensiamo ad esempio al windows 10.

 software applicativi, invece, sono costituiti dall’insieme di procedure e istruzioni che consentono al computer  di assolvere specifiche funzioni in grado di rispondere alle esigenze dell’utente.

Istallare quindi un software di base è un’operazione fondamentale affinché il sistema funzioni correttamente e  ne consegue che il relativo costo di acquisto debba pertanto essere considerato unitamente a quello del cespite sui cui è installato. Tale considerazione  è prevista dall’applicazione del principio contabile OIC 16  relativo alle “Immobilizzazioni materiali” che prevede quindi che il costo del software di base, unitamente a quello dell’hardware, venga ammortizzato nel tempo a partire dal momento in cui il bene ( hardware e software di base ) entrano a far parte del processo produttivo con ragguaglio alla durata del periodo d’imposta se inferiore o superiore ai dodici mesi.

Nel caso del sito internet l’intera realizzazione dello stesso composta dalla creazione del sito stesso con le pagine fondamentali per la visualizzazione anche su dispositivi mobili (cd responsive web design) va considerata in questa ottica.
Mentre la realizzazione di software applicativi correlati ( es forum, e commerce, piattaforme etc )  si presenta, invece, più  complessa da inquadrare per la sua corretta  imputazione in bilancio.

Per far questo dobbiamo analizzare attentamente la composizione dei software applicativi e distinguere tra i seguenti casi:

  • se il software applicativo viene acquistato  o fatto realizzare con licenza d’uso propria a tempo indeterminato allora siamo in presenza di un bene strumentale e come tale il software dovrà essere iscritto nell’attivo patrimoniale come diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ai sensi del principio contabile OIC 24 entrerà a far parte delle Immobilizzazioni immateriali dell’azienda.
  • se il software viene acquistato già pronto da qualcuno che lo ha realizzato per rivenderlo allora siamo in presenza di una licenza d’uso a tempo determinato che andrà invece iscritta come concessioni, licenze, marchi e diritti simili  ed ai fini fiscali considereremo la durata dell’ammortamento parallelamente al periodo durante il quale è stata acquistata la licenza.
  • se il software viene autoprodotto in azienda se non sia stato registrato , i relativi costi possono essere dedotti interamente nell’esercizio di effettivo sostenimento ( esempio fatture di un informatico ovvero il costo del dipendente che materialmente lo ha realizzato).

In linea generale,  i costi sostenuti per la realizzazione e l’implementazione del sito internet andranno capitalizzati come beni strumentali; tale procedimento trae la sua logica nel fatto che il sito internet possa dimostrare un’utilità futura nel processi di vendita o di crescita aziendale in termini di incremento dell’efficienza e della competitività e stimando che nel tempo futuro si potranno recuperare i costi sostenuti per la realizzazione.

La gestione segue una logica come descritta poiché nessuna norma civilistica né i principi contabili nazionali contengono disposizioni specifiche sulla contabilizzazione e l’iscrizione in bilancio dei costi sostenuti per la realizzazione dei siti web aziendali.

Ad ogni modo nella realizzazione di un portale web che ad esempio integri il sito web tradizionale con sistemi gestionali accessibili dall’esterno (es piattaforma) sarà bene ripartire il costo complessivo tenendo conto delle due componenti e soprattutto richiedere una certificazione che attesti tale ripartizione  al soggetto incaricato della realizzazione del sito. quota attribuibile ad ogni esercizio.

Il Dominio internet

Una particolare attenzione va fatta per il dominio con il quale viene gestito il sito che, in molti casi, può assumere un valore notevole o addirittura essere acquistato per un valore notevole ( secondo l’importanza strategica, i precedenti accessi, le visualizzazioni etc)

Il dominio internet è il nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web e può essere acquisito esclusivamente in concessione per l’utilizzazione e mai in proprietà.
Le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno capitalizzate  come “Concessioni, licenze e simili”, mentre le altre spese sostenute in vista dell’acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali.
Spesso il dominio può diventare anche oggetto di marchio aziendale e registrato come tale; in questo caso il dominio segue il marchio.

La condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità da poterlo distinguere dall’azienda.
Fiscalmente, le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto ovvero  derivante da eventuale perizia.

 


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La trasparenza fiscale

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La trasparenza fiscale

In tempi in cui c’è una corsa sfrenata alla costituzione di SRL semplificate, vale la pena ricordare l’opzione per la trasparenza fiscale prevista  proprio per queste tipologie di società spesso ad impatto minore e che garantisce spesso un risparmio d’imposta non indifferente ai soci nella distribuzione degli utili realizzati dall’impresa.



Vediamone insieme quindi le particolarità e i vantaggi e gli svantaggi per chi, decidesse di avvalersi di questa opportunità.

La tassazione classica di una società di capitali si basa sul fatto che, la società in quanto dotata di personalità giuridica diventa contribuente e come tale versa le proprie imposte ( IRES) determinate nella attuale misura del 27,50% ( che scenderà al  24% dal 1 gennaio 2017 ) el’IRAP ( che rimane invariata indipendentemente dalla modalità prescelta di tassazione).

Appare ovvio quindi che, un’aliquota fissa stabilita indipendentemente dall’ammontare del reddito percepito favorisce, nel caso di distribuzione degli utili, i soci che dichiarano un reddito più elevato di € 15.000,00 soggetto ad aliquota IRPEF nella misura del 23% mentre rimane più o meno invariato per i percettori di una fascia di reddito che si attesta tra i 15.000 e i 28.000 € di reddito dove l’aliquota  personale sale al 27% ( per la parte che eccede i 15.00 e entro i 28 mila euro).

Cosa accade quindi con l’opzione della trasparenza?

Semplicemente che il socio sceglie di dichiarare il reddito conseguito dalla società a livello personale, accollandosi quindi interamente la quota di reddito derivante dalla propria partecipazione societaria ( o da altro patto stabilito) sollevando quindi la società dal versamento delle imposte.

In questo modo si aprono ovviamente diversi scenari, poiché proprio nel caso in cui il socio abbia ad esempio come unico reddito quello derivante dalla partecipazione societaria, non solo può usufruire dell’aliquota ridotta ( 23%) nel caso in cui il reddito di assestasse nella prima fascia ma può beneficiare di tutte le detrazioni previste per i redditi delle persone fisiche

( eventuale coniuge e figli a carico, mutui, spese mediche etc)

Ma i benefici non finiscono qui. Infatti come ben sappiamo le imposte pagate dalla società sono indetraibili ai fini fiscali e costituiscono una ripresa in aumento nell’unico della società. L’accertamento delle imposte diventa un costo che confluisce nel bilancio e in molti casi può determinare una perdita civilistica a fronte di un utile fiscale. Quando la società si presenta in Banca per ottenere un finanziamento si vedrà analizzare un bilancio che, per effetto di riprese, tassazione e altre tipologie di situazioni può rappresentare un’azienda in difficoltà magari perché si è scelto di dare un compenso all’amministratore unico o agli amministratori ( che configura un costo per la società) e che quindi si è gravata di costi in luogo di distribuire utili ai soci. Ecco quindi che una società in trasparenza fiscale appare nella sua vera forma, mostrando un reddito effettivo e quini una sua identificazione sana e operativa che, nei confronti delle Banche e dei terzi ha sicuramente un’immagine più reale e trasparente.

L’esercizio dell’opzione e il rinnovo relativamente al regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 116 Tuir, del consolidato fiscale e della tonnage tax, deve essere effettuato direttamente con la dichiarazione modello Unico presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione,  diversamente da quanto accadeva precedentemente  ovvero con apposita comunicazione telematica che veniva presentata dal commercialista entro la fine del primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione stessa (quindi entro il 31.12 per le società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).

Ricordiamo che il regime della trasparenza fiscale, già previsto per le società di persone, è un sistema in base al quale il reddito della società non è tassato in capo alla società stessa, ma gli utili o le perdite si imputano a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, a prescindere dall’effettiva percezione.

Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società deve in ogni caso aver acquisito il previo consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla partecipata.

Chi intende aderire al regime di trasparenza a decorrere dal 2015, deve comunicarlo nel modello Unico SC 2015 (da trasmettere entro il prossimo 30 settembre), che si è dotato di un nuovo quadro, il quadro OP, dedicato proprio alle comunicazioni per i regimi opzionali, di cui la sezione III è dedicata al regime in commento.

Questa nuova modalità di comunicazione dell’opzione ha fatto emergere il problema circa la possibilità di optare per il regime di trasparenza a partire dal primo periodo di imposta per le società costituite nel corso del 2015 e per le società di persone trasformate in società di capitali nel corso del 2015, alla luce del fatto che tali soggetto non sono tenuti a presentare il modello Unico SC 2015.

La questione è stata recentemente risolta con la Risoluzione 14 settembre 2015, n. 80/E, che ha accolto la richiesta di una società di capitali, appena trasformatasi in una società di persone, di poter usufruire dell’opzione del regime di tassazione per trasparenza previsto dall’art.116 del Tuir, così come modificato dal D.lgs.175/2014.

La motivazione di tale concessione sta nel fatto che all’interno della relazione illustrativa allo schema del D.Lgs.175/2014 “non emerge alcuna volontà, in riferimento al loro primo anno di imposta, di escludere dall’applicazione dell’opzione le società neo-costituite o trasformate”.

Di conseguenza i soggetti interessati, siano essi società neocostituite o trasformate nel corso del 2015, possono optare per il regime di trasparenza per il triennio 2015-2017 utilizzando la vecchia modalità, ossia a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4 agosto 2004, da presentare però entro il termine di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 30 settembre e non più entro il 31 dicembre.

Mentre dovremo utilizzare il modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” anche nel caso in cui dovremo comunicare la perdita di efficacia o interruzioni del regime o, nel caso di consolidato, variazioni del gruppo. Ricordiamo infatti che nel quadro OP del modello Unico è prevista esclusivamente la possibilità di comunicare l’opzione, la revoca e la conferma per la trasparenza; quando non è possibile utilizzare il modello Unico, ovvero in caso di società appena costituite o trasformate nel corso del periodo di imposta.
La comunicazione di adesione al regime di trasparenza fiscale di una società partecipata deve essere effettuata direttamente nel modello Unico SC (quadro OP RIGHI OP11 – OP 15) presentato nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si vuole esercitare l’opzione per questo regime fiscale.
Per esempio: una srl con esercizio 1/1 – 31/12 che voglia optare dal 2016 per la tassazione per trasparenza dovrà, con le nuove disposizioni, comunicare l’opzione direttamente nel modello Unico SC 2016 (redditi 2015), entro 30/09/2016, anziché entro il 31/12/2016 come avveniva precedentemente.
A tal fine in Unico 2015 SC nel quadro OP sono presenti gli appositi righi. In particolare nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, rinnovo o conferma), mentre nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, cioè va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
Le eventuali omissioni di adesione al regime potranno essere sanate attraverso la presentazione di un modello Unico rettificativo (contenente l’opzione) entro 90 giorni dal termine ordinario di presentazione, senza l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa.
Per procedere all’opzione per la trasparenza, la società ha la necessità di acquisire in via preliminare il consenso da parte dei soci della società, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC inviata alla partecipata. L’Agenzia esclude la possibilità di utilizzare una raccomandata a mano, in quanto la ricevuta di ritorno o le ricevute di consegna della PEC rispondono all’esigenza di rendere certa la volontà dei soci in merito all’adesione al regime della trasparenza fiscale, non soltanto nei confronti della partecipata, ma anche dell’Amministrazione finanziaria.
Un caso a parte è quello della S.r.l. unipersonale in cui il socio è il medesimo amministratore: in questa situazione, anche per evitare l’anomala situazione in cui il socio manifesta a se stesso la volontà di esercitare l’opzione, l’Agenzia si è espressa (con la R.M. n. 361/E/2007) affermando che l’opzione per la trasparenza fiscale deve ritenersi validamente perfezionata anche qualora manchi l’espressa comunicazione formale del socio unico.

Ripartizione dell’utile ai soci
Quando si opta per il regime di trasparenza la ripartizione degli utili societari si  presume che venga distribuito ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione all’interno della società ed indipendentemente dal fatto che poi l’utile venga effettivamente distribuito ai soci o rimanga nella società attraverso la distribuzione a Riserve analogamente a quanto già accade nelle società di persone.
Nel regime di tassazione ordinario, viceversa, se l’utile tassato in capo alla società viene distribuito successivamente ai soci la tassazione IRPEF  sale al 49,72% dell’utile effettivamente distribuito nel caso di partecipazione qualificata (consentono una percentuale di voto superiore al 20% come diritto di voto e al 25% come patrimonio) ovvero del 26% nel caso di partecipazione non qualificata( tutti gli altri casi).

Pertanto il socio sosterrà le imposte nell’esercizio di distribuzione effettiva degli utili mediante il principio di cassa ma  pagherà le imposte solamente sull’utile civilistico effettivamente percepito e non su quello rilevante ai fini fiscali derivante dalle riprese fiscali.

Quindi il vantaggio del regime trasparente permette di annullare la doppia imposizione sui dividendi ovvero di pagare sia il 27,50% a titolo di IRES da parte della società sia la tassazione prevista per il socio in caso di distribuzione di utili.

ATTENZIONE: in entrambi i casi ovvero nella tassazione ordinaria e nella tassazione per  trasparenza è sempre dovuta l’IRAP in capo alla società partecipata.

Il regime di trasparenza resta non conveniente per le società che, per fini istituzionali o strategia aziendali sono abituate o costrette ad accantonare a riserva gli utili o a distribuirne solamente una minima parte ai soci. Un caso specifico è quello introdotto dalla  L. n. 99/2013 ed esattamente nella costituzione di SRL con capitale inferiore a €10.000 nella quale è obbligatorio  destinare almeno un quinto ( 20%) degli utili annuali a riserva legale, fino a quando non sia raggiunto il capitale minimo di € 10.000.

L’opzione per la trasparenza fiscale e l’Inps

I soci che aderiscono al regime della trasparenza debbono comunque fare i conti con l’INPS.

Per costoro è infatti prevista l’iscrizione alla gestione INPS commercianti o artigiani ( in base all’attività esercita dalla società) con il presupposto che il socio in trasparenza sia un socio lavoratore all’interno della compagine societaria.

La tutela del socio lavoratore è contenuta in una disposizione speciale; l’art. 1 comma 202 e seguenti della legge n. 23 dicembre 1996 n. 662 il cui obiettivo è quello di evitare che la prestazione del socio che lavora all’interno della sua azienda, attraverso lo schermo della struttura societaria  ( ad esempio della SRL) venga sottratta alla contribuzione previdenziale.

A tal scopo la circolare n. 74  dell’Inps del 2014 ci illustra con chiarezza le modalità del reddito  derivante da partecipazione societaria da assoggettare a contribuzione INPS ( analogamente a quanto avviene per le società di persone) della quale riportiamo in calce un sunto:

Circolare Inps n. 74 del 06/06/2014

In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, nel far rinvio alle precisazioni fornite con circolare n. 102 del 12 giugno 2003, si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Ciò premesso, si indicano, di seguito, gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.

Si sottolinea che i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti, agli iscritti alle Gestioni, dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il mod. Unico SC (società di capitali).


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La donazione di immobili

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La donazione di immobili

La donazione di un immobile è sempre frutto di una decisione complessa e spesso non semplice che viene effettuata sulla base di diversi criteri specie nei passaggi generazionali di padre in figlio ma i dubbi sono sempre molti: come fare un atto di donazione, determinare il valore degli immobili e conservare le opportune garanzie anche con i propri figli? La donazione è un vero e proprio contratto, nel quale il soggetto donante trasferisce al donatario sempre a titolo gratuito, cioè senza chiedere niente in cambio un bene. Possono rientrare nella donazione anche la costituzione di un nuovo diritto su un bene  come ad esempio  l’usufrutto e l’abitazione; questo è un atto importante per chi vuole conservare una certa autonomia sul bene ( restando usufruttuario magari a vita) ma nel contempo trasferire tutti i beni non avendo più pensieri in vita. Inoltre è possibile anche liberare un obbligo come la rinuncia a un credito o stabilire una prestazione.

La donazione va sempre formalizzata davanti a un notaio essendo un atto pubblico alla presenza di due testimoni  con esclusione di  coniugi,  parenti o affini e le persone in qualche modo interessate all’atto a prescindere dal valore del bene donato. In mancanza di tali requisiti, il contratto si considera nullo.

Le due parti donante e donatario devono indicare il valore del bene ed essere concordi nel donare e nell’accettare il regalo  manifestando reciprocamente la loro volontà davanti al notaio.


Viene escluso l’intervento notarile nella donazione manuale quando cioè la donazione è di modesto valore e  non incide in maniera significativa sulla ricchezza di chi dona.

E’ importante sapere che per procedere a una  una donazione è obbligatorio avere la piena capacità di agire e quindi  non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati e  le persone soggette ad amministrazione di sostegno se sono state private della capacità di disporre dei propri beni anche attraverso  il proprio legale rappresentante.

Possono donare anche le persone giuridiche, pubbliche e private e a favore anche  di figli non ancora nati o concepiti ma  non si può donare un bene futuro ovvero che non si trova nel patrimonio del donante al momento della donazione. I Minori e interdetti possono accettare una donazione solo tramite i genitori o i loro legali rappresentanti che, a loro volta, devono essere autorizzati dal giudice tutelare.

La revoca della donazione

La donazione come tutti i contratti  è un atto revocabile ma per farlo è necessario l’accordo di entrambe le parti con un’unica deroga:  si può revocare per  ingratitudine vale a dire quando il donatario abbia commesso reati gravi nei confronti del donante e dei suoi congiunti oppure  per sopravvenienza di figli (quando cioè il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne dopo aver fatto la donazione).

Quindi ad eccezione di questi due casi specifici analizzati quando si sceglie  di donare un bene, non si può più tornare indietro.

per sopravvenienza di figli, quando cioè il donante abbia figli o discendenti ovvero scopra di averne dopo la donazione.

Come determinare il valore dell’immobile oggetto di donazione.
Per i beni immobili oggetto di donazione:

  • per la piena proprietà, il valore è quello venale alla data dell’atto di donazione;
  •  per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, il valore è dato dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  •  per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il tasso di interesse e per il coefficiente, relativo all’età del titolare del diritto.

Le imposte  sulla donazione di immobili.

Le aliquote sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante ed il beneficiario.
In dettaglio:

  •  il 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro;
  •  il 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100 mila euro;
  •  il 6% per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia;
  •  l’8% per le altre persone, da calcolare sul valore totale senza alcuna franchigia.

Sulla donazione di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute inoltre l’imposta ipotecaria nella misura del 2% del valore dell’immobile e l’imposta catastale nella misura dell’1% del valore dell’immobile.


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La deducibilità dei costi auto

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deducibilita costi autoLa deducibilità dei costi auto

I costi sostenuti per l’ autovettura rappresentano indubbiamente  i maggiori indiziati nei casi di accertamento e nella deducibilità nonché oggetto di riprese fiscali nei bilanci di aziende e imprese individuali; sono quelli presi sempre sotto esame e demonizzati. Cerchiamo quindi di fare chiarezza con un articolo di facile e veloce consultazione, che speriamo faccia meglio comprendere  le percentuali di deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA sull’acquisto e la gestione delle auto (automobili, autovetture o autoveicoli per il trasporto di persone) a seconda nello specifico campo di attività della vostra azienda.

Partiamo dalla normativa attualmente in vigore derivata dalla legge di Stabilita’ per il 2013, che ha modificato l’art. 164 comma 1 del Tuir, prevedendo  la riduzione della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (ovvero auto non utilizzate esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti) in questi modi:

  • autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti: per questi  la percentuale di deducibilità del costo è pari al 20% (da applicare fino ad un costo massimo fiscalmente riconosciuto pari ad euro 18.075,99);
  • autoveicoli assegnati in “uso promiscuo” a lavoratori dipendenti  per i quali la percentuale di deducibilità del costo è pari al 70%;
  • agenti e rappresentanti di commercio; per loro rimane tutto  invariato ovvero 80% il costo annuo fiscalmente riconosciuto e euro 25.822,84 euro il massimale di costo per l’acquisto dell’auto.

A questo punto è necessario capire l’inquadramento dellla specifica attività esercitata che può sussistere in:

  • autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente o all’amministratore.
  •  un agente o un rappresentante di commercio.
  • azienda che fa un uso dell’auto non esclusivamente strumentale all’attività;
  • azienda che per la specifica attività che svolge ( es taxi autonoleggio, autotrasporto, scuole guida, pompe funebri  etc ) fa  un uso dell’auto esclusivamente strumentale all’attività;
  •  Esercente Arti o Professioni ( Professionista lavoratore autonomo in possesso di partita Iva che sia o meno iscritto a un albo professionale) ;

Ma quali sono i costi da considerare per la detraibilità che deve essere vista con due concetti differenti ovvero quello relativo alla deducibilità del costo e quello relativo alla detraibilità dell’IVA.

Prima di addentrarci nella lettura  di una tabella esemplificativa e di veloce consultazione delle specifiche percentuali di detrazione e deducibilità analizziamo con cura quali sono i costi da considerare e che coinvolgono il panorama delle autovetture:

  • ammortamento del costo d’acquisto ( costituito dalla ripartizione negli anni del costo ivi inclusa la parte dell’IVA non detratta);
  • canoni di leasing ( inclusa IVA non detratta);
  • spese di locazione e di noleggio ordinario o a lungo termine;
  • carburanti e lubrificanti ( da schede carburante);
  • assicurazione ( il costo di competenza dell’anno valevole solo per il costo);
  • spese di manutenzione e riparazione;
  • spese di custodia (locazione di autorimesse, parcheggi etc ).

Percentuali di deducibilità e detrazione:

Tipologia  detraibilità Iva deducibilità costo
Professionisti /Artisti
Acquisto 40% 20%
Leasing 40% 20%
Noleggio 40% 20%
 Aziende con uso auto strumentale attività
 Acquisto 100% 100%
Leasing 100% 100%
Noleggio 100% 100%
 Aziende con uso auto non strumentale
Acquisto 40% 20%
Leasing 40% 20%
Noleggio 40% 20%
Agenti e Rappresentanti
Acquisto 100% 80%
Leasing 100% 80%
Noleggio 100% 80%
auto in uso Promiscuo
addebito busta paga
Acquisto 40% 70%
Leasing 40% 70%
Noleggio 40% 70%
Addebito con fattura
Acquisto 100% 70%
Leasing 100% 70%
Noleggio 100% 70%

ATTENZIONE: l’utilizzo dell’auto come bene strumentale per l’impresa viene inteso quello senza il quale l’attività di impresa non può essere esercitata; è il caso ad esempio del tassista o delle pompe funebri e di altre tipologie per cui bisogna fare estrema attenzione ad individuare nel modo corretto la situazione specifica caso per caso.

Mentre per le auto acquisite con contratti di leasing si ricorda che, con l’art. 4-bis del D.L. n. 16/2012 è stata eliminata, per i contratti stipulati dopo il 29 aprile 2012, la “durata minima del contratto”, rimanendo la deducibilità del costo parametrata a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, attualmente fissati dal D.M. del 31 dicembre 1988.

Infine analizziamo in maniera più approfondita il concetto dell’ auto data in uso promiscuo ai dipendenti che dobbiamo intendere come un uso concesso per la maggior parte del periodo di imposta ovvero  metà più uno dei giorni che compongono il periodo stesso. L’ uso deve essere comprovato da un documento specifico come ad esempio inserito nel contratto di lavoro del dipendente stesso oppure da lettera raccomandata al verificarsi di un tale evento che ne leggittimi l’uso stesso (esempio acquisizione di un cliente dove il dipendente dovrà andare a lavorare in sede) o altra tipologia. Nel caso di veicoli acquistati o ceduti nel corso del periodo di imposta l’uso al dipendente deve risultare per la maggior parte del periodo di possesso. Ai fini del computo del periodo non è necessario che tale uso sia avvenuto in via continuativa, né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente. Poiché l’uso concesso al dipendente costituisce un compenso in natura, al dipendente beneficiario dovrà essere  attribuito un fringe benefit in busta paga. Ai fini della deducibilità dovranno quindi sussistere due prerequisiti:

  1. assegnazione, per la maggior parte del periodo di imposta, del veicolo al dipendente;
  2. attribuzione in busta paga di un fringe benefit pari al 30% del costo del veicolo in uso, come da tariffe ACI, corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri annui.

Se non sono soddisfatti i predetti requisiti valgono le regole generali di deducibilità per i veicoli a uso esclusivo aziendale non strumentali (vedi tabella).

ACQUISTO AUTO:

esercenti Arti e professioni

per le autovetture costo deducibile fino ad € 18.075,99, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i motocicli costo deducibile fino ad € 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità; si definiscono motocicli i veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata superiore a 50 cm3 o capacità di sviluppare una velocità oltre i 45 km/h. Quando non superano tutti e due i limiti sopra citati sono considerati ciclomotori.
per i ciclomotori costo deducibile fino ad € 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;

LEASING:

per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 18.075,99 con ragguaglio annuo;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;

NOLEGGIO:

per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Agenti e Rappresentanti di commercio
I seguenti limiti sono invece validi per un Agente o un Rappresentante di commercio:

ACQUISTO:

per le autovetture costo deducibile fino ad € 25.822,84, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i motocicli (sopra definiti) costo deducibile fino ad € 4.131,66, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
per i ciclomotori (sopra definiti) costo deducibile fino ad € 2.065,83, valore sul quale si applica l’aliquota di deducibilità;
LEASING: deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;

per le autovetture deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 25.822,84 con ragguaglio annuo;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 4.131,66 con ragguaglio annuo;
per i ciclomotori deducibile l’ ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di un veicolo fino ad € 2.065,83 con ragguaglio annuo;
NOLEGGIO:

per le autovetture deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 3.615,20 con ragguaglio ad anno;
per i motocicli (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 774,69 con ragguaglio ad anno;
per i ciclomotori (sopra definiti) deducibile il costo del canone del noleggio fino ad € 413,17 con ragguaglio ad anno.

Autovettura concessa ai dipendenti in “Fringe benefit”

Le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (per la maggior parte del periodo d’imposta) non sono invece soggette al limite massimo di deducibilità di € 3.615,20 annui.  Se però l’autovettura viene assegnata ad un amministratore o a più amministratori queste non rientrano tra le “auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti”.

 


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liquidazione di srl senza intervento del notaio

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La Liquidazione della SRL senza intervento del Notaio

Abbiamo aperto la nostra SRL o SRL semplificata magari con bassissimi costi di avvio perché credevamo fortemente in un business che non si è dimostrato vincente. Ora che abbiamo accertato che ci sono forti difficoltà cosa fare?  Se l'attività non va come dovrebbe la prima cosa è redigere un budget significativo di costi e ricavi specifici con le  proiezioni del periodo e se decidiamo che debba essere chiusa, anche se è un processo estremamente doloroso va fatto.


La cessazione di una impresa individuale o di una semplice attività professionale costituisce una  procedura  semplicissima e veloce, ci affidiamo al nostro consulente commercialista di fiducia e con costi molto contenuti non ci pensiamo più.

La chiusura e di una società di una SRL invece è abbastanza complessa e passa obbligatoriamente per due fasi :

A) la fase di accertamento e di messa in liquidazione ( che è successivamente anche revocabile);

B) la cancellazione ( irrevocabile).

ATTENZIONE: prima di procedere alla cancellazione della società è indispensabile verificare che non ci siano pendenze in corso perché la SRL perde la sua personalità giuridica autonoma e una volta cancellata non potrà più effettuare operazioni in proprio nome; trattandosi di una procedura estremamente delicata deve essere necessariamente valutata con l'ausilio del proprio consulente commercialista e avvocato di fiducia.

Sarà quindi opportuno verificare tra le altre cose che:

    • la società non possegga più alcun bene quale auto aziendali, beni strumentali contratti di leasing noleggio etc;
    • non abbia crediti o debiti da riscuotere;
    • abbia percepito il F.I.R.R. se trattasi di agente di commercio;
    • non abbia conti correnti bancari aperti;
    • non abbia cause di lavoro o di altro tipo in corso;
    • non abbia accertamenti fiscali, ruoli o cartelle esattoriali;
    • non abbia marchi o brevetti registrati;
  • abbia provveduto alla SCIA di chiusura se esercente attività commerciale.

La liquidazione della SRL è possibile se ricorrono le ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto,  di norma viene effettuata dal notaio ma vista la sua onerosità, si è consolidata ormai da molti anni la prassi di effettuarla senza atto notarile tra quasi tutte le Camere di Commercio, che accettano ormai pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell`atto pubblico notarile.

Non tutte le Camere di commercio accettavano tale procedura e quindi è stata necessaria la nota del 19 maggio 2014 prot n. 0094215 del  Ministero dello Sviluppo Economico (MiSe) ? dipartimento XXI con la quale il registro  delle imprese ha  fornito importanti conferme sulla procedura semplificata.

Il Ministero ha confermato che il verbale di nomina del liquidatore può non rivestire la forma dell'atto pubblico e quindi ha di fatto estromesso l'obbligo del Notaio che diventa quindi facoltativo. Viene ammessa pertanto la semplice delibera assembleare ordinaria  per nominare il  liquidatore  in tutti i casi di scioglimento previsti dall'articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentano quindi una volontà dei soci di modificare l'atto costitutivo.

Resta l'obbligo dell'intervento del notaio, quando l'assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società (articolo 2484, 1° comma, n. 6, c.c.).

Il controllo effettuato dal Registro Imprese è formale e non riguarda la validità sostanziale degli atti presentati per l'iscrizione, essendo questa rimessa alla responsabilità degli amministratori nella fase della loro adozione e alla valutazione del giudice ordinario in caso di impugnazione.

Ma vediamo in pratica come avviene questa procedura semplificata;

L’estinzione della società si compone in genere di tre fasi che corrispondono a tre pratiche da effettuare presso la competente Camera di commercio:

    1. L'assemblea delibera il verificarsi di una causa di scioglimento (di solito l'impossibilità del raggiungimento dell'oggetto sociale o il capitale al di sotto del limite legale);
    1. la messa in liquidazione con nomina del liquidatore ( seconda pratica ;
  1. la cancellazione della società dal Registro delle Imprese con deposito del Bilancio finale di liquidazione (terza e ultima pratica).

Ma quali sono i casi in cui è possibile richiedere la liquidazione?

Nelle società di capitali e quindi anche per  SRL e SRL semplificate , lo scioglimento può essere causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla  inattività da parte dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa società, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione degli articoli 2447 e 2482-ter codice civile), l’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Queste cause oggettive di scioglimento operano di diritto, quindi non serve un accertamento quale, ad esempio, una delibera in tal senso da parte dei soci, o giudiziale, come un decreto da parte del Tribunale o necessariamente il ricorso all’atto pubblico notarile.
Lo stesso Ministero dello Sviluppo economico  ha specificato che il verbale di nomina del liquidatore non deve necessariamente avere la forma di atto pubblico. E’ consentita quindi legittimamente ( e inoppugnabile da parte delle Camere di Commercio)  la semplice delibera assembleare per nominare i liquidatori  in tutti i casi di scioglimento previsti dall’articolo 2484, 1° comma, nn. 1-5, del codice civile, che non rappresentano quindi la volontà dei soci di modificare l’atto costitutivo. E’ invece obbligatorio l’intervento del notaio, quando l’assemblea dei soci deliberi volontariamente per altri motivi   la messa in liquidazione  della società.

In questi casi è sempre opportuno inoltre possedere la firma digitale da parte dell’amministratore unico, o del presidente del consiglio di amministratore e da parte del futuro liquidatore. In molte Camere di Commercio non è estremamente necessaria, ma è sempre bene averla anche per velocizzare le procedure.

La procedura semplificata prevede che l’organo amministrativo, accertata la causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., deposita la constatazione al Registro Imprese e convoca l’assemblea per la nomina dei liquidatori. Con il verbale di nomina dei liquidatori si apre il procedimento di liquidazione affidato ai liquidatori, i quali si sostituiscono all’organo amministrativo e depositano le loro nomine al Registro Imprese.

Il costo per la liquidazione con la procedura semplificata è mediamente il 60% rispetto a quello ordinario che prevede l'intervento del notaio.

Cosa occorre?
1. modello di delibera accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma
2. convocazione dell’assemblea dei soci
3. modello di deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i
4. modello di approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.

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obblighi sicurezza sul lavoro

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obbligo sicurezza sul lavoro

 Obblighi sicurezza sul lavoro

Adempimenti obbligatori che il Datore di lavoro deve adottare per la sua azienda. 

Tutte le aziende che assumono dipendenti si trovano di fronte al bivio della Sicurezza sul lavoro. Questo fondamentale adempimento obbligatorio è molto importante da capire ma soprattutto da analizzare unitamente a un consulente professionista che sappia approfondire le specifiche esigenze dell’azienda. Gli adempimenti infatti, non sono uguali per tutti ma si configurano come un abito su misura che il sarto artigianale deve comporre  misurando il fisico del cliente.  Alcune tipologie di aziende hanno obblighi più snelli perché si trovano in condizioni di lavoro molto tranquille mentre altri, è il caso ad esempio delle palestre e di molte associazioni e società sportivo dilettantistiche hanno invece compiti più gravosi di fronte alla sicurezza, si pensi ai corsi di primo soccorso, alle problematiche antincendio etc. In questi casi ad esempio si andrà a valutare le problematiche cui può incorrere:

  • chi opera all’interno della palestra;
  • chi pratica attività sportive nella palestra;
  • il proprietario e/o gestore;
  • l’utilizzatore di impianti e servizi.

L’ Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08  come altre attività  e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede dell’Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività come i  rischi complementari legati all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento).

Analizzando il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009  notiamo che sono stati accolti molti concetti già presenti nella legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’ adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro costituisce il perno centrale e più importante ovvero la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa.
E’ il datore di lavoro che  deve assolvere agli adempimenti previsti, e sempre lui deve evitare che qualsiavoglia potenziale pericolo dovuti all’esercizio della sua attività, possa tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per lo svolgimento dell’ attività; La forza lavoro non decide mai alcun criterio per svolgere l’attività, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro il quale organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, che  si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
 
Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.
 
Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto dellesanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.
 
Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.
 
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
 
Quando ci si appresta ad analizzare le problematiche sulla sicurezza legate ad un’azienda si deve focalizzare su alcuni determinanti aspetti facendosi domane ben precise da cui partire per progettare il lavoro:
Diritti e doveri sulla sicurezza del lavoro
• Chi rappresenta i lavoratori?
• La formazione dei lavoratori sulla sicurezza;
• Sorveglianza sanitaria;
• DPI;
• Lavoratori atipici;
Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori;
• Dirigente, preposto e datore;
• Adempimenti e obblighi;
•  Quali sanzioni per il datore;
•  Il ruolo del medico competente in Azienda;
•  Sanzioni sulla sicurezza sul lavoro per il Medico Competente;
• Chi è l’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
• Come diventare RSPP;
• Chi è l’RLS;
• I compiti del RLS
Sanzioni per dirigenti e preposti
•Ruolo, requisiti e formazione del formatore
La vecchia norma 626 
 
La Legge 626 del 1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.  Rispetto al DPR 547/55 il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di riformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008.  Era diventato infatti necessario:
•armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
•estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
•prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
•introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda;
•rafforzare gli organi ispettivi.
 
La nuova normativa contiene 306 articoli e 51 allegati e:
•introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute;
•istituisce la figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
•obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, come suo obbligo non delegabile;
•determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
•prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
 
In aggiunta al testo unico il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l’infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo.
 
Nel 2009 e negli anni successivi sono state effettuate ulteriori modifiche al DLgs 81/08, la prima con il DLgs 106/09, la più recente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che va a regolare la formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti.
 

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calcolo cedolare secca su affitti

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calcolo convenienza cedolare seccaCedolare secca sugli affitti: valutazione calcolo di convenienza

Quando ci troviamo  a dover affittare un immobile  il primo pensiero corre alla tasse che dovremo pagare sugli affitti e  per chi ha dei redditi sostanziosi questo si traduce in un vero e proprio gioco al massacro, soprattutto perché  gli affitti non beneficiano di molte deduzioni dal reddito e anzi  dal 2013  con la L. 92/2012 la deduzione forfettaria è passata al 5% consegnando la quasi totalità del reddito alla massima tassazione applicabile nel quadro N della Dichiarazione dei redditi.

Fortunatamente con l’introduzione della cedolare secca  è stata data facoltà alla persona fisica  (che al di fuori di attività d`impresa o di lavoro autonomo, affitta a terzi immobili  ad esclusivo uso abitativo con relative pertinenze ) di tassare i canoni con un`imposta “secca” del 21%, ( o del 10% se a canone concordato) sostitutiva dell`Irpef, delle addizionali comunale e regionale, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto stesso.
Ecco quindi che si apre uno scenario incredibile che, se ben valutato consente un notevole risparmio d’imposta. Appare evidente infatti che, a fronte di un minor introito del canone di locazione  ( assenza di rivalutazione ISTAT ) e quindi di un congelamento dell’importo nel tempo è possibile ” sganciare ” dal reddito complessivo l’importo del canone di locazione e, nel caso di un comune ad alta densità abitativa adottando un canone ancora più basso ( che permette una maggiore facilità di pagamento all’inquilino soprattutto in tempo di crisi) si ottiene un risparmio di imposta non indifferente che ” compensa” il minor canone percepito.
Ma non sempre la cedolare secca è conveniente per tutti. Pensiamo a chi non percepisce altra forma di reddito, pensiamo a chi sostiene nell’anno forti spese mediche o di altra natura; oppure a chi si trova già in un regime reddituale agevolativo ( esempio regime dei minimi) e che quindi si troverebbe con l’handicap da una parte per non poter detrarre oneri deducibili o detraibili e dall’altra con una aliquota Irpef minore ( 23%) che di certo non è molto lontana dal 21% adottabile con la cedolare secca.
Studiamo insieme quindi,  in collaborazione con lo studio Avvocato Andreani attraverso l’utilissimo software da loro creato appositamente per il web  una rapida  valutazione di convenienza sull’adozione delle diverse tipologie contrattuali.
Inseriamo tutti i dati e  valutiamo le tre diverse tipologie contrattuali applicabili ai canoni di affitto.
Altro notevole vantaggio dell’applicazione della cedolare secca è che non pagheremo imposte di registro né sulla prima registrazione né sul rinnovo evitando la bruciante seccatura di ricordarci ogni anno di pagare L’ F23 conteggiando il dovuto al fisco e inoltre saremo esentati anche dall’imposta di bollo. Il legislatore ha consentito di applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2011) come ad esempio le locazioni turistiche, dove gli oneri di bollo e di registro per questi contratti (che possono essere anche di breve durata)  rappresentavano una vera e propria spina nel fianco. Per queste tipologie   il locatore può comunicare la sua intenzione di applicare la cedolare secca all’Agenzia delle Entrate direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (salvo il caso in cui il locatore, pur  non essendo obbligato, provvede alla registrazione del contratto). Come si versa? Gli importi dovuti sebbene fissati separatamente e con dei codici versamento che vedremo successivamente seguono  lo stesso meccanismo di versamento dell’IRPEF e, quindi, la cedolare secca è versata a saldo e acconto con facoltà di rateizzazione. La cedolare secca viene anche definita una flat tax e, come tale avvantaggia i percettori di redditi elevati. In sostanza, più il reddito è elevato più aumenta il vantaggio fiscale dell’applicazione della cedolare secca rispetto alla tassazione Irpef che è progressiva.
Codici F24 di versamento :
a Giugno o Luglio
Saldo Cedolare secca anno tassazione : cod 1842 –> rateizzabile
Acconto  Cedolare secca anno successivo: cod 1840 –> rateizzabile
a Novembre
Secondo acc. Ced. secca anno successivo : cod 1841 –> non rateizzabile

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nuovi incentivi alle rinnovabili

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Ideensammlung - Erneuerbare Energien

 

Nuovi incentivi alle rinnovabili

Sta partendo un decreto n decreto da 9 miliardi di euro che investirà in 20 anni sulle energie  rinnovabili. Interessate tutte le aziende che operano su energie alternative quali eolico, geotermia, termodinamico e biomasse.

L’Italia è all’avanguardia e il governo investe  sull’energia green insieme a Enel, Eni e Terna. Il Decreto del Ministero per lo sviluppo economico prevede oltre 400 milioni di euro l’anno di incentivi per nuovi impianti,a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016.
ampio anche il periodo di incentivazione che verrà spalmato su venti anni e venticinque per il solare termodinamico.

I nuovi incentivi verranno comunque erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, oggi in bolletta.
Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni (>5 MW), mentre gli impianti inferiori a tale soglia dovranno chiedere l’iscrizione ad appositi registri.
Lo schema di Decreto era stato preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea per garantirne la compatibilità con le linee guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente.
Il Decreto garantisce incentivi specifici per ciascuna fonte. In particolare, alle tecnologie “mature” più efficienti (come l’eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili.
La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri, come ad esempio il solare termodinamico, e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

Una nuova boccata d’ossigeno per le imprese italiane che operano nel settore.

Richiedi maggiori informazioni qui.


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