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obblighi sicurezza sul lavoro

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obbligo sicurezza sul lavoro

 Obblighi sicurezza sul lavoro

Adempimenti obbligatori che il Datore di lavoro deve adottare per la sua azienda. 

Tutte le aziende che assumono dipendenti si trovano di fronte al bivio della Sicurezza sul lavoro. Questo fondamentale adempimento obbligatorio è molto importante da capire ma soprattutto da analizzare unitamente a un consulente professionista che sappia approfondire le specifiche esigenze dell’azienda. Gli adempimenti infatti, non sono uguali per tutti ma si configurano come un abito su misura che il sarto artigianale deve comporre  misurando il fisico del cliente.  Alcune tipologie di aziende hanno obblighi più snelli perché si trovano in condizioni di lavoro molto tranquille mentre altri, è il caso ad esempio delle palestre e di molte associazioni e società sportivo dilettantistiche hanno invece compiti più gravosi di fronte alla sicurezza, si pensi ai corsi di primo soccorso, alle problematiche antincendio etc. In questi casi ad esempio si andrà a valutare le problematiche cui può incorrere:

  • chi opera all’interno della palestra;
  • chi pratica attività sportive nella palestra;
  • il proprietario e/o gestore;
  • l’utilizzatore di impianti e servizi.

L’ Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08  come altre attività  e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede dell’Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività come i  rischi complementari legati all’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento).

Analizzando il D.Lgs. 81/2008 e le novità introdotte dal D.Lgs. 106/2009  notiamo che sono stati accolti molti concetti già presenti nella legge 626/1994. Si tratta di tutti quegli articoli che si basano sulla prevenzione del rischio in azienda e che di conseguenza implicano la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell’ adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro costituisce il perno centrale e più importante ovvero la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa.
E’ il datore di lavoro che  deve assolvere agli adempimenti previsti, e sempre lui deve evitare che qualsiavoglia potenziale pericolo dovuti all’esercizio della sua attività, possa tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per lo svolgimento dell’ attività; La forza lavoro non decide mai alcun criterio per svolgere l’attività, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro il quale organizza l’attività di impresa per portare a termine il lavoro che dovranno svolgere i dipendenti, che  si devono attenere a quanto viene loro richiesto, ma nel fare questo il datore di lavoro ha l’obbligo di salvaguardare l’integrità psicofisica dei lavoratori eliminando o cercando di ridurre al massimo i rischi che possono procurare dei danni a questi soggetti.
 
Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti che organizzano tutte le attività svolte dai lavoratori, per i quali il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che essi oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei dipendenti, devono anche informare gli stessi sui rischi specifici cui sono esposti, devono insegnare le norme fondamentali di prevenzione e devono addestrare i lavoratori all’utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti di protezione.
 
Il datore di lavoro, in virtù di queste sue responsabilità deve anche adempiere agli obblighi che gli impongono di mettere nelle condizioni il lavoratore di utilizzare macchinari, utensili e strumentazioni che non presentino nessun rischio per la salute e l’integrità. A questo si affianca anche l’obbligo di informare e formare i dipendenti circa i pericoli che possono derivare da un utilizzo non idoneo dei macchinari e degli utensili. A tal proposito, recentemente il D.Lgs. 106/2009, rispetto al D.Lgs. 81/2008, ha previsto dellesanzioni penali più pesanti per la violazione di questi obblighi.
 
Oltre al dovere di informare, al datore di lavoro viene anche attribuito il compito di vigilare e verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle norme antinfortunistiche. Per cui quello del datore di lavoro è un duplice ruolo, da un lato deve garantire una corretta informazione ed un esatto addestramento, dall’altro deve osservare attentamente che quanto insegnato sia poi messo in pratica dai suoi lavoratori.
 
Tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro, un importante compito che spetta al datore di lavoro è la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso la quale viene redatto successivamente il Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR), che rappresenta un’importante attestazione di tutte le misure di prevenzione e protezione che sono state adottate all’interno dell’azienda per migliorare i livelli di sicurezza.
 
Quando ci si appresta ad analizzare le problematiche sulla sicurezza legate ad un’azienda si deve focalizzare su alcuni determinanti aspetti facendosi domane ben precise da cui partire per progettare il lavoro:
Diritti e doveri sulla sicurezza del lavoro
• Chi rappresenta i lavoratori?
• La formazione dei lavoratori sulla sicurezza;
• Sorveglianza sanitaria;
• DPI;
• Lavoratori atipici;
Sanzioni sulla sicurezza per i lavoratori;
• Dirigente, preposto e datore;
• Adempimenti e obblighi;
•  Quali sanzioni per il datore;
•  Il ruolo del medico competente in Azienda;
•  Sanzioni sulla sicurezza sul lavoro per il Medico Competente;
• Chi è l’RSPP – Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
• Come diventare RSPP;
• Chi è l’RLS;
• I compiti del RLS
Sanzioni per dirigenti e preposti
•Ruolo, requisiti e formazione del formatore
La vecchia norma 626 
 
La Legge 626 del 1994 fu la legge che rese più moderna la sicurezza sul lavoro in Italia, venne introdotta sia per abrogare le leggi precedenti, che per recepire tutte le normative europee per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Le principali novità introdotte da questo Decreto furono il Servizio di Prevenzione e Protezione, la figura dell’RSPP, suo Responsabile e la figura dell’RLS, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che funge da tramite tra lavoratori e datore di lavoro.  Rispetto al DPR 547/55 il datore di lavoro con il L. 626/94 diventa responsabile del processo di miglioramento della sicurezza del luogo di lavoro e non più solo “debitore della sicurezza nei posti di lavoro”, per questo viene obbligato dallo stesso decreto a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi.
 
Nel 2007 viene approvata la legge delega n. 123 che conferisce al Governo il mandato di riformare il L. 626/94 entro il maggio del 2008.  Era diventato infatti necessario:
•armonizzare le leggi vigenti per creare un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;
•estendere le disposizioni del L. 626/94 a tutti i settori, tipologie di rischio e lavoratori autonomi e dipendenti;
•prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
•introdurre l’obbligo di indossare tesserini di riconoscimento, indicanti dati del lavoratore e del datore di lavoro, all’interno dei cantieri e altri luoghi di lavoro, a pena di un’ammenda;
•rafforzare gli organi ispettivi.
 
La nuova normativa contiene 306 articoli e 51 allegati e:
•introduce sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute;
•istituisce la figura dell’RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;
•obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, come suo obbligo non delegabile;
•determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;
•prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola nei seguenti casi: aziende che non rispettino il TU, aziende che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, aziende che sottopongono i i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di categoria.
 
In aggiunta al testo unico il codice penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l’infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose e omicidio colposo.
 
Nel 2009 e negli anni successivi sono state effettuate ulteriori modifiche al DLgs 81/08, la prima con il DLgs 106/09, la più recente con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che va a regolare la formazione sulla sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, lavoratori, preposti e dirigenti.
 

vuoi maggiori informazioni? richiedile qui. 


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calcolo cedolare secca su affitti

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calcolo convenienza cedolare seccaCedolare secca sugli affitti: valutazione calcolo di convenienza

Quando ci troviamo  a dover affittare un immobile  il primo pensiero corre alla tasse che dovremo pagare sugli affitti e  per chi ha dei redditi sostanziosi questo si traduce in un vero e proprio gioco al massacro, soprattutto perché  gli affitti non beneficiano di molte deduzioni dal reddito e anzi  dal 2013  con la L. 92/2012 la deduzione forfettaria è passata al 5% consegnando la quasi totalità del reddito alla massima tassazione applicabile nel quadro N della Dichiarazione dei redditi.

Fortunatamente con l’introduzione della cedolare secca  è stata data facoltà alla persona fisica  (che al di fuori di attività d`impresa o di lavoro autonomo, affitta a terzi immobili  ad esclusivo uso abitativo con relative pertinenze ) di tassare i canoni con un`imposta “secca” del 21%, ( o del 10% se a canone concordato) sostitutiva dell`Irpef, delle addizionali comunale e regionale, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto stesso.
Ecco quindi che si apre uno scenario incredibile che, se ben valutato consente un notevole risparmio d’imposta. Appare evidente infatti che, a fronte di un minor introito del canone di locazione  ( assenza di rivalutazione ISTAT ) e quindi di un congelamento dell’importo nel tempo è possibile ” sganciare ” dal reddito complessivo l’importo del canone di locazione e, nel caso di un comune ad alta densità abitativa adottando un canone ancora più basso ( che permette una maggiore facilità di pagamento all’inquilino soprattutto in tempo di crisi) si ottiene un risparmio di imposta non indifferente che ” compensa” il minor canone percepito.
Ma non sempre la cedolare secca è conveniente per tutti. Pensiamo a chi non percepisce altra forma di reddito, pensiamo a chi sostiene nell’anno forti spese mediche o di altra natura; oppure a chi si trova già in un regime reddituale agevolativo ( esempio regime dei minimi) e che quindi si troverebbe con l’handicap da una parte per non poter detrarre oneri deducibili o detraibili e dall’altra con una aliquota Irpef minore ( 23%) che di certo non è molto lontana dal 21% adottabile con la cedolare secca.
Studiamo insieme quindi,  in collaborazione con lo studio Avvocato Andreani attraverso l’utilissimo software da loro creato appositamente per il web  una rapida  valutazione di convenienza sull’adozione delle diverse tipologie contrattuali.
Inseriamo tutti i dati e  valutiamo le tre diverse tipologie contrattuali applicabili ai canoni di affitto.
Altro notevole vantaggio dell’applicazione della cedolare secca è che non pagheremo imposte di registro né sulla prima registrazione né sul rinnovo evitando la bruciante seccatura di ricordarci ogni anno di pagare L’ F23 conteggiando il dovuto al fisco e inoltre saremo esentati anche dall’imposta di bollo. Il legislatore ha consentito di applicare la cedolare secca anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione (art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 23/2011) come ad esempio le locazioni turistiche, dove gli oneri di bollo e di registro per questi contratti (che possono essere anche di breve durata)  rappresentavano una vera e propria spina nel fianco. Per queste tipologie   il locatore può comunicare la sua intenzione di applicare la cedolare secca all’Agenzia delle Entrate direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (salvo il caso in cui il locatore, pur  non essendo obbligato, provvede alla registrazione del contratto). Come si versa? Gli importi dovuti sebbene fissati separatamente e con dei codici versamento che vedremo successivamente seguono  lo stesso meccanismo di versamento dell’IRPEF e, quindi, la cedolare secca è versata a saldo e acconto con facoltà di rateizzazione. La cedolare secca viene anche definita una flat tax e, come tale avvantaggia i percettori di redditi elevati. In sostanza, più il reddito è elevato più aumenta il vantaggio fiscale dell’applicazione della cedolare secca rispetto alla tassazione Irpef che è progressiva.
Codici F24 di versamento :
a Giugno o Luglio
Saldo Cedolare secca anno tassazione : cod 1842 –> rateizzabile
Acconto  Cedolare secca anno successivo: cod 1840 –> rateizzabile
a Novembre
Secondo acc. Ced. secca anno successivo : cod 1841 –> non rateizzabile

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nuovi incentivi alle rinnovabili

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Ideensammlung - Erneuerbare Energien

 

Nuovi incentivi alle rinnovabili

Sta partendo un decreto n decreto da 9 miliardi di euro che investirà in 20 anni sulle energie  rinnovabili. Interessate tutte le aziende che operano su energie alternative quali eolico, geotermia, termodinamico e biomasse.

L’Italia è all’avanguardia e il governo investe  sull’energia green insieme a Enel, Eni e Terna. Il Decreto del Ministero per lo sviluppo economico prevede oltre 400 milioni di euro l’anno di incentivi per nuovi impianti,a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016.
ampio anche il periodo di incentivazione che verrà spalmato su venti anni e venticinque per il solare termodinamico.

I nuovi incentivi verranno comunque erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui previsto per le energie rinnovabili, diverse dal fotovoltaico, oggi in bolletta.
Gli incentivi verranno assegnati attraverso procedure di aste al ribasso differenziate per tecnologia per gli impianti di grandi dimensioni (>5 MW), mentre gli impianti inferiori a tale soglia dovranno chiedere l’iscrizione ad appositi registri.
Lo schema di Decreto era stato preventivamente autorizzato dalla Commissione Europea per garantirne la compatibilità con le linee guida sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente.
Il Decreto garantisce incentivi specifici per ciascuna fonte. In particolare, alle tecnologie “mature” più efficienti (come l’eolico) viene assegnata circa la metà delle risorse disponibili.
La restante parte è equamente distribuita tra le tecnologie ad alto potenziale, con forti prospettive di sviluppo e penetrazione sui mercati esteri, come ad esempio il solare termodinamico, e alle fonti biologiche il cui utilizzo è connesso alle potenzialità dell’economia circolare.

Una nuova boccata d’ossigeno per le imprese italiane che operano nel settore.

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Finanziamenti e versamenti dei soci nelle SRL

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I Finanziamenti e versamenti dei soci nelle SRL e nelle società di capitali

Sempre più frequentemente le società di capitali e in particolare le SRL, soprattutto  subito dopo la costituzione o nei momenti di crisi, per non ricorrere al finanziamento bancario o quando questo non sia sufficiente,  ricevono finanziamenti da parte dei soci  nell’ambito dell’ordinaria gestione aziendale.

Si ricorre all’ apporto dei soci in via prevalente  quando la società ha necessità di reperire risorse finanziarie ma ha difficoltà a reperire tali risorse sul mercato e/o a sostenerne gli elevati costi.

Ma cerchiamo di capire bene come le somme erogate dai soci possano affluire alla società :

A)  finanziamento dei soci : si tratta di un vero e proprio prestito fruttifero o infruttifero di interessi; la modalità di tale versamento deve essere prevista dallo statuto e deliberato dall’assemblea dei soci;

B) versamento  dei soci: si tratta di somme erogate a fondo perduto,  quindi costituenti capitali che andranno registrati in conto futuro aumento di capitale o per copertura perdite; in pratica serviranno ad incrementare il capitale ovvero ad  appianare  perdite verificatesi nell’esercizio in cui vengono deliberati o anche precedenti.

Finanziamenti dei soci

Questi si presumono sempre fruttiferi di interesse salvo che non sia deliberato diversamente  con un tasso minimo applicabile pari a quello legale o superiore  e  prevedono che il denaro sia restituito ai soci.

Quindi la prima differenza sostanziale è che il finanziamento è una erogazione temporanea di liquidità che il socio fa nei confronti della società applicando un tasso di interesse per far fronte a un periodo prestabilito ma si aspetta la restituzione del prestito non appena la società avrà recuperato la liquidità necessaria.  ( es un cliente che tarda a pagare o un investimento immediato che porterà frutti in un tempo futuro).

E’ importante sapere che il ricorso al prestito soci è soggetto alle limitazioni previste dal C. I. C. R. nella Deliberazione 19 luglio 2005 n. 1058 poiché le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché:

  • tale facoltà sia prevista nello statuto;
  • i soci finanziatori detengano almeno il 2% del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • i soci finanziatori siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Le società possono raccogliere risparmio, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e controllate da una stessa controllante.

Modalità di erogazione del prestito:

Ovviamente il prestito concesso, sia  sia fruttifero sia infruttifero, se effettuato in forma scritta  deve scontare l’imposta di registro ed è soggetto a registrazione ( verbale di assemblea ) come atto scritto.

Questa è sicuramente la modalità corretta e auspicabile anche se leggermente onerosa mentre altre interpretazioni prevedono che il socio e la società decidano per il prestito mediante scambio di corrispondenza tra socio e società. In  questo modo viene evitata l’applicazione  dell’imposta di registro ma è necessario fare scrupolosamente attenzione a non apporre  le firme del socio e della società sullo stesso documento; per chi decidesse di applicare questa modalità sarà quindi opportuno prevedere la proposta della società e la successiva accettazione del socio.

Versamenti a fondo perduto

In questo caso la società si rende conto di aver bisogno di una capitalizzazione effettiva e duratura, quindi non un arco temporale di fabbisogno legato a un progetto o a una momentanea deficienza di liquidità ma un vero e proprio impegno definito dei soci che, pur non volendo procedere a un formale aumento di capitale, decidono di capitalizzare la società con nuovi conferimenti che per propri  motivi non andranno a formalizzare con un effettivo aumento di capitale.

In questo caso il denaro entra nella società ma non ne uscirà più poiché  manca una specifica ed esplicita pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati.

Avremo perciò una vera e propria riserva di capitale,  che andrà ad incrementare il patrimonio netto in conto futuro aumento di capitale  con uno specifico vincolo di destinazione.

Versamenti in conto aumento di capitale

Qui siamo in presenza di  una richiesta di aumento a pagamento del capitale sociale da parte della società, già deliberato e che è stato comunicato al  Registro delle imprese da parte dell’amministratore.  I versamenti già effettuati vengono rilevati in un conto transitorio acceso a una riserva di capitale, che verrà poi imputata al capitale sociale, una volta perfezionata l’intera operazione. Se la procedura non si perfeziona, i soci hanno diritto alla loro restituzione.

Vediamo invece gli obblighi della società nei confronti dei soci :

 finanziamenti erogati dai soci alle Srl possono essere restituiti solo dopo avere soddisfatto le altre poste debitorie che gravano sulla società. La postergazione si applica se il finanziamento è erogato in un momento in cui risultino un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento piuttosto che un finanziamento.

La presunzione di obbligo di restituzione per le somme trasferite dai soci alla società  prevede che le somme erogate dai soci alla società siano date a titolo di mutuo, se dal bilancio non risulta una diversa iscrizione contabile. Quindi, solo i versamenti in conto capitale rilevati non tra le passività, bensì nel patrimonio netto, sfuggono alla presunzione fiscale di finanziamento.

La presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo: i finanziamenti dei soci si presumono fruttiferi, al saggio legale, se non è diversamente previsto in forma scritta. Similmente, si presumono percepiti gli interessi, salvo prova contraria, alla scadenza indicata nel contratto di mutuo. Se nulla è previsto, si presumono percepiti nell’ammontare maturato nel periodo d’imposta.

Delibera Cicr 19 luglio 2005, n. 1058
Condizioni per legittimare il prestito eseguito dai soci alla società: l’attività di raccolta di pubblico risparmio è riservata agli istituti di credito. Fanno eccezione i finanziamenti erogati dai soci alla propria società, a condizione che il socio ricopra tale status da almeno tre mesi e che detenga almeno il 2% delle partecipazioni societarie. Queste condizioni, non richieste per le società di persone, sono invece necessarie per i finanziamenti erogati dai soci alle società di capitali. Le disposizioni citate valgono anche per le cooperative che non abbiano più di 50 soci.

Obblighi fiscali: comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Con provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013Tutti i soci che effettuano finanziamenti nelle società , in forma individuale o collettiva,  hanno l’obbligo di comunicare  all’Anagrafe tributaria i dati  e i relativi importi  delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che nell’anno hanno concesso finanziamenti all’impresa o effettuato capitalizzazioni alla stessa.

Questa comunicazione però va effettuata  solo se nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a 3.600 euro inteso  come finanziamenti nell’anno o capitalizzazioni effettuate nell’anno.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Vediamo in dettaglio caso per caso gli obblighi:

Non sono obbligati alla comunicazione:

  •  gli Apporti e finanziamenti ricevuti dalla società prima del 2014;
  • i versamenti di soci persone fisiche inferiori a €3.600;
  • i versamenti o gli apporti registrati da atto pubblico;
  • Apporti effettuati nel 2014 superiori a € 3.600per futuro aumento capitale sociale che viene rogitato successivamente; la chiave è l’uscita finanziaria;
  • finanziamenti effettuati da amministratori non soci ( anticipi per conto dell’impresa);
  • mancato prelievo dell’utile da parte del socio.

Sono obbligati alla comunicazione:

    • Versamenti di soci persone fisiche superiori a €3.600;
    • versamenti fatti dal familiare dell’imprenditore;
    • accollo di un debito della società da parte di un socio;
  • versamento dei soci a copertura perdite.

 


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Fisco e Equitalia: prescrizione e decadenza cartella

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Fisco e Equitalia: prescrizione e decadenza

della cartella esattoriale

In questo periodo, proprio mentre i consulenti sono tutti impegnati  per le scadenze fiscali è buona abitudine di Equitalia l’invio delle cartelle esattoriali con imposizioni di pagamento che a volte contengono errori e inesattezze. Spesso la notifica di una cartella segua il mancato ricevimento di una avviso bonario, con evidente penalizzazione da parte del contribuente che non può sanare le irregolarità rilevate con il pagamento di una sanzione ridotta e subendo quindi un vero salasso tra interessi, sanzioni e compenso di Equitalia stessa.

Cerchiamo quindi di fare luce sulle varie comunicazioni che il contribuente può ricevere e capire come comportarsi e cosa si rischia nell’adempiere o non adempiere alle varie richieste di regolarizzazione.

Quando si versa tardivamente una o più imposte ( o non si versano ) il passo successivo da parte dell’agenzia delle Entrate è l’invio di un avviso bonario, ovvero una comunicazione con la quale l’ Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, o altra dichiarazione,  evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati o pagati in modo irregolare.
Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il contribuente può richiedere spiegazioni,  l’annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta, ( per errori dell’Ente magari il mancato aggancio dei tributi comunque pagati)  e redigere un’autotutela  determinando le nuove imposte da versare o chiedendo lo sgravio.

In caso di pagamento dovuto, è comunque possibile richiedere una rateizzazioni con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, in massimo  8 rate trimestrali;
  • oltre 5.000 euro,  in massimo  20 rate trimestrali.

Tutte le rate sono di pari importo di pari importo ma il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Se non si riceve l’avviso bonario ma direttamente la cartella è possibile recarsi presso l’agenzia delle Entrate competente per territorio e chiedere i dati della notifica dell’avviso bonario; se c’è stato un errore nella notifica l’Agenzia delle Entrate riporterà ala cartella notificata allo stato di avviso bonario, potendo quindi usufruire di sanzioni ridotte.

È nulla la cartella esattoriale notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, se prima non è stato comunicato al contribuente l’esito del controllo mediante l’avviso bonario.

Se invece per scelta, si decide di non pagare l’avviso bonario, questo si trasformerà in ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore ( in questo caso Agenzia delle Entrate (ma può essere l’Inps, l’inail, la Camera di Commercio etc) ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Il ruolo viene trasmesso a Equitalia che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:

  • predisposizione e notifica delle cartelle
  • riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori
  • in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata.

Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente; il compenso di riscossione per Equitalia che è calcolato sul capitale e sugli interessi di mora  e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.

In genere dall’avviso bonario alla cartella di Equitalia può passare un anno , un anno e mezzo, ma può anche succedere che ci si veda notificare atti vecchi anche di cinque o dieci anni. La prima cosa che viene in mente è che questi tributi siano prescritti e non dovuti ma attenzione, perché la conoscenza dei termini e delle decadenze è importante, soprattutto perché si può ricorrere alle cartelle ma bisogna farlo nei tempi giusti e non dare mai per scontato che ci possa essere una prescrizione o una decadenza.

E’ opportuno rivolgersi sempre a un professionista ( Commercialista o avvocato) nei più brevi tempi possibili utili per lo studio della pratica e l’elaborazione della strategia difensiva.

Per capire meglio come funzionano le prescrizioni e le decadenze facciamo una breve panoramica proprio su queste situazioni che si verificano sempre più di frequente.

La decadenza è un termine entro il quale Equitalia deve consegnare al contribuente la cartella di pagamento per la prima volta.

Per questo, Equitalia deve assolutamente notificare la cartella al contribuente entro i termini prescritti a pena di decadenza; se il contribuente non presenta ricorso entro i 60 giorni prescritti dalla normativa, decorre da quel momento il termine per riscuotere il dovuto da parte di Equitalia. Il termine varia in base al credito vantato e iscritto al ruolo.

La prescrizione invece è il termine concesso ad Equitalia per riscuotere il credito successivamente a quello della notifica della cartella di pagamento effettuata dall’ente creditore ( es Agenzia delle Entrate) al contribuente.

La prescrizione si interrompe se ad esempio Equitalia, prima della scadenza della stessa, provvede a notificare un sollecito di pagamento con nuova notifica ovvero se provvede a ad avviare atti di pignoramento, ipoteca o fermo amministrativo.

Si prescrivono nel termine di 10 anni: 

  • imposta catastale;
  • imposta di registro;
  • IVA – IRPEF – IRAP- TASI, Canone RAI;
  • diritto annuale della Camera di Commercio;

Si prescrivono nel termine di 5 anni: 

  • Tosap e contravvenzioni  stradali;
  • La Tari – i contributi INPS e INAIL;
  • L’IMU – ICI e TARI;
  • Le sanzioni amministrative tributarie.

A questo punto però è necessario fare chiarezza su ciò che viene notificato: ad esempio se Oggi nel 2016 riceviamo una cartella esattoriale per un ‘IRPEF non pagata del 2011 dobbiamo capire prima di tutto se questo è il primo atto che viene notificato da Equitalia.

Se effettivamente si tratta del primo atto emesso da Equitalia allora c’è sicuramente un problema di decadenza e  l’imposta non va pagata perché aveva tempo per notificarla fino al 31 dicembre del terzo  anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Presentazione redditi 2011 —> 30/09/2012

termine di decadenza —> 31/12/2015 

Siamo legittimamente abilitati a non pagare l’imposta.

Se invece prima della notifica della cartella da parte di Equitalia avevamo già ricevuto  avvisi di pagamento ( esempio ad aprile 2014) la richiesta di Equitalia è legittima e dobbiamo pagare.

Presentazione redditi 2011 —> 30/09/2012

avviso di pagamento di Equitalia —> 15/04/2014

interruzione delle prescrizione  

termine di decadenza —> 31/12/2017

Il  il termine di prescrizione , ricomincia nuovamente a decorrere dalla data della notifica della cartella. In altri termini, la notifica della cartella interviene per interrompere il precedente termine di prescrizione che ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

L’introduzione del concetto stesso di “prescrizione” nel nostro ordinamento giuridico è stata approntata al fine di porre un limite temporale all’esercizio di attestazione di un proprio diritto. Nel caso non lo si rivendichi entro un determinato intervallo temporale previsto dalla legge, si ritiene implicitamente che il beneficiario abbia rinunciato a far valere tale diritto e non potrà mai più rivendicare alcunché nei confronti di nessuna controparte.

 


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Il Distacco di Personale e l’IVA

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Il Distacco del personale e sue  rilevanze ai fini IVA

Una problematica annosa che nel corso degli anni ha dato luogo a molteplici interpretazioni

Con il distacco di personale un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, distacca ( mette un proprio lavoratore dipendente a disposizione ) a un  altro imprenditore (distaccatario), con il risultato che il dipendente rende la prestazione lavorativa a favore di quest’ultimo.

L’art. 8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988 prevede che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Le operazioni concernenti prestiti o distacchi del personale sono fuori campo I.V.A. purché ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

Il personale distaccato deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con il distaccante, ma la relativa attività deve essere organizzata e diretta dal distaccatario.

Al contrario, se il potere direttivo e gerarchico è esercitato dal distaccante, la prestazione è imponibile (si vedano Ris. Min. 5 giugno 1995 n. 152/E, Ris. AE 2 agosto 2002 n. 262/E);

Il distaccatario deve corrispondere al distaccante solo il rimborso del costo del personale distaccato (retribuzione, fra cui si dovrebbero includere anche fringe benefit, oneri previdenziali e contrattuali).
Se invece le somme rimborsate sono superiori (o inferiori) al costo, come nel caso di rimborso forfetario slegato dal costo effettivo, l’intera operazione è imponibile, con l’aliquota I.V.A. ordinaria, in quanto la somma rappresenta un vero e proprio corrispettivo per la prestazione di servizi.
Tuttavia, è stato precisato che una lieve maggiorazione, pari a circa il 5% del costo sostenuto, dovuta ad oneri indiretti, quali aumenti di contingenza, rivalutazione delle indennità di fine rapporto ecc. non ne determina l’imponibilità (CTC del 4 gennaio 1996 n. 13).

Da quanto finora evidenziato si può concludere affermando che il distacco del personale, qualora ricorrano entrambe e congiuntamente i due requisiti suddetti, è configurabile come un’anticipazione fatta in nome e per conto della controparte e quindi esclusa dalla base imponibile, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DPR 633/72.
In caso contrario è imponibile, e il distacco è assoggettabile ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. 633/72.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza  si è occupata più volte della varie problematiche legate al distacco di personale specificatamente ai fini IVA arrivando con la sentenza della Corte di Cassazione del 7.11.2011, n. 23021,  a mettere in discussione proprio  il trattamento Iva delle somme erogate a fronte di prestiti o distacchi del personale, stabilendo che laddove il corrispettivo erogato dall’ impresa distaccataria nei confronti dell’impresa distaccante non corrisponda al mero rimborso del costo del lavoro, l’operazione si deve considerare per intero rilevante ai fini Iva.

L’ Agenzia delle Entrate, invece, ha preso nel tempo posizioni diverse arrivando infine a stabilire, con propria  Risoluzione Ministeriale  n. 346/E del   5.8.2002, l’irrilevanza IVA nel solo caso di “ribaltamento” del mero costo del lavoro, ai sensi della Legge n. 67/1988;  l’operazione deve  intendersi quindi rilevante ai fini Iva ( quindi imponibile)  solo nel caso in cui siano rimborsate somme superiori od anche inferiori.

La conclusione di assoggettare ad imposta l’intero corrispettivo attribuito al distaccante, nell’ ipotesi in cui lo stesso sia differente al mero ristoro del costo del lavoro, è confermato dall’ introduzione successiva della disciplina dei contratti di lavoro temporaneo (c.d. lavoro “interinale”), ad opera della Legge n. 196/1997.

Possiamo quindi affermare che l’operazione di distacco non è rilevante ai fini IVA  solamente se il rimborso erogato dal soggetto distaccatario corrisponde al costo del lavoro sostenuto dall’ impresa distaccante;

Si ha invece rilevanza ai fini IVA se  se l’importo del corrispettivo erogato  dall’impresa distaccataria è superiore o inferiore  al costo del lavoro sostenuto dall’impresa distaccante.


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finanziamenti imprese fondo di garanzia

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finanziamenti impreseMicrocredito Nazionale gestito dal Fondo di Garanzia –  confidi

Il particolare momento economico che viviamo rende difficile alle aziende la gestione della loro attività soprattutto per la difficoltà ad incassare che si riflette nella sofferenza nei pagamenti.

Per questo è necessario che le aziende ricevano una ” boccata d’ossigeno” in liquidità  con un tasso molto basso e una restituzione lenta  che permetta loro di far fronte ai proprio debiti sia verso i dipendenti che verso i fornitori e garantendo nel contempo gli incassi dei propri crediti senza “affanno”

Ecco quindi la nascita di prodotti di credito che  permettono  l’erogazione di finanziamenti di 25.000, da restituire fino a 7 anni, e che possono anche arrivare fino a 35.000 euro.
Il Finanziamento è assistito dalla Garanzia diretta e gratuita del Fondo di Garanzia che garantisce l’80% del finanziamento.

Beneficiari sono tutte le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni.
L’intervento del Fondo avviene mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ed ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità e delle professioni, favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene infatti fino all’80% dell’ammontare del finanziamento concesso. La Misura è operativa.  La procedura per la richiesta del finanziamento viene valutata in base alle caratteristiche specifiche dell’azienda, ai crediti e debiti vantati e alle proprie capacità di fatturato e reddito.

Il Consorzio confidi  presta  garanzie per agevolare le aziende associate nell’accesso al credito bancario.

Le garanzie, “a prima richiesta” o “sussidiarie”, sono integrative a quelle rilasciate dall’impresa.

La filosofia è quella di non concedere denaro facile, ma di assistere imprese sane e consolidate, o progetti imprenditoriali in fase d’avvio e con reali possibilità di sviluppo.

Possono presentare Richiesta di Garanzia imprese artigiane, microimprese e PMI di Roma e del Lazio.

 Attraverso innovative convenzioni con le principali banche  della regione, garanzie per:

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Lazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

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contributi imprenditoria femminileLazio: Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2016

Al via la quinta edizione del premio dedicato alla imprenditoria femminile.

Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, in collaborazione con La Camera di Commercio di Roma, ha bandito  la quinta edizione del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile” rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti a Roma e Provincia che intendono presentare un progetto imprenditoriale particolarmente innovativo in uno dei seguenti settori: agricoltura, artigianato, commercio e industria.

Cosa prevede: istituito un premio in denaro fino ad un massimo di € 5.000,00, (cinquemila/00) per la realizzazione del miglior progetto imprenditoriale.

Settori ammessi: il progetto è valevole in ciascuno dei seguenti settori:agricoltura, artigianato,commercio, industria.

Premio: Il premio è costituito, per ciascuna impresa vincitrice, da un contributo in conto capitale pari al 50% delle spese riconosciute ammissibili e sarà assegnato all’impresa femminile il cui progetto si sarà distinto per originalità dell’attività, innovazione nel processo produttivo, nel prodotto e/o servizio offerto, negli strumenti innovativi di commercializzazione e assistenza alla clientela.

Spese ammissibili: : Impianti generali e spese di ristrutturazione dei locali destinati allo svolgimento dell’attività; Macchinari e attrezzature; Spese per materiali di prova, realizzazione di prototipi e collaudi finali; Registrazione di brevetti internazionali; Infrastrutture di rete e collegamenti, incluse delle spese di software e consulenze ed altri servizi tecnologici e manageriali; Costo del personale dipendente dedicato in via esclusiva all’elaborazione e allo sviluppo del progetto innovativo; azioni di marketing e comunicazione.

Beneficiari: imprese individuali con titolare donna; società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società cooperative in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60% dei componenti la compagine sociale; società di capitali in cui le donne detengano almeno i due terzi delle quote di capitale e costituiscano almeno i due terzi del totale dei componenti dell’organo amministrativo.

Requisiti: Le  imprese partecipanti partecipanti all’iniziativa dovranno essere iscritte presso la Camera di Commercio di Roma.

Termini  di partecipazione: fino al 15 luglio 2016

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aprire una palestra in franchising quanto guadagna requisiti

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      aprire una palestra in franchising – quanto guadagna – requisiti

grandi opportunità con la nuova SSDL lucrativa 

Alzi la mano che non ha mai detto Non ho tempo di andare in palestra” è la frase che sento spesso dire anche a molti miei colleghi o amici. Ognuno di noi trova facilmente una giustificazione per evitare di a praticare un’attività fisica con regolarità.

Io stesso prima dovevo ritagliarmi uno spazio all’ora di pranzo per andare in Palestra. Non è solo pigrizia la mia ma rispecchia spesso la realtà di una quotidianità piena di impegni di lavoro, doveri, incombenze, mansioni. Mi capitava spesso di dove necessariamente prendere appuntamenti con i clienti all’ora di pranzo; bello il pranzo di lavoro ma.. saltava la palestra . Probabilmente la stessa cosa accade a una mamma con bambini piccoli, o a una persona costretta a fare lunghi spostamenti in macchina per andare a lavoro e che “spreca ” molto tempo nel traffico. Ci sono molti tempi ” morti” nella nostra vita, tempi “vuoti”, in cui viene naturale la voglia di scambiare parole e di dare un pizzico di novità alla nostra vita e alla routine degli allenamenti. Anche in palestra molto spesso le persone si “isolano” nei loro ipod con tanto di cuffia mentre ci sono invece persone che sentono l’ esigenza di parlare, di socializzare anche se ci sembra strano o insolito. Con l’avvento di internet le occasioni per socializzare si sono ridotte di molto e anche la selezione delle persone. Si va in discoteca ma con il frastuono e le atmosfere socializzare non è sempre facile, anche altri luoghi non danno risultati migliori . La palestra in questo senso equilibra tutto perché da la possibilità di conoscere persone di tutte le età, di tutti i retaggi sociali e che molto spesso abitano nel quartiere. Tra l’altro l’approccio è estremamente facile, si può chiedere di alternarsi sullo stesso attrezzo di lavoro, si può andare sul generico vantando le lodi della palestra, si parla di politica, del tempo anche in maniera non banale. Inoltre anche gli istruttori facilitano la socializzazione sia per l’ allenamento e anche per conoscere nuove persone.

Anche per i ragazzi ( o le ragazze ) è più facile socializzare. La palestra viene frequentata da tutte le categorie di ragazze che notoriamente sono anche fuori; quella più espansiva, quella che se la tira, quella che non parla con nessuno, quella fidanzata etc. Ma nella palestra si ha un vantaggio in più perché è una preziosa occasione di poter interagire con loro senza la pressione di un approccio diretto effettuato da persona totalmente sconosciuta perché in palestra ci sono sempre buone scuse per interagire.

In tutto questo, poter contare su una palestra come Anytime Fitness significa avere un luogo che 24 ore su 24 sette giorni su sette consente di frequentare. Per questo se durante la giornata non si trova il tempo e si vive lo stress quotidiano, la sera e la notte tutto questo sparisce e ci si può allenare, farsi una bella doccia rilassante, magari organizzare un allenamento virtuale insieme ogni volta diverso ed entusiasmante e poi uscire a prendere un drink fuori con vecchi o nuovi amici. I questo periodo in cui sempre più persone si trovano a vivere una vita da single, riuscire a trovare un modo per vivere una vita all’insegna del benessere e della socializzazione passa necessariamente per una palestra Anytime Fitness. Abbiamo bisogno di vivere uno stile di vita più salutare e comunicare di più con gli altri evitando di isolarci nel nostro stress quotidiano. Il tempo passa e sempre più spesso ci troviamo a pensare” avrebbe potuto essere”. Siamo solo noi i registi della nostra vita.

L’obiettivo principale delle attività di Anytime Fitness è la fornitura di servizi di fitness di alta qualità, moderni e ad un prezzo accessibile. L’accesso viene reso democratico e rateizzato ai prezzi – niente di superfluo, solo sport, solo quei servizi che sono necessari, senza imporre pagamenti addizionali e costi “nascosti” per avere disponibile a tutti la migliore qualità fitness e Anytime fitness  sta lavorando per rendere i servizi sportivi e sanitari più accessibili alle persone attive in tutta Italia. Il rapporto ottimale tra prezzo e qualità dei servizi è la direzione prioritaria dello sviluppo della rete.

L’impegno di Anytime Fitness mira a garantire che ogni giorno sempre più persone con esigenze, gusti, sogni, aspirazioni e livelli di reddito diversi abbiano l’opportunità di migliorare il loro aspetto, la loro salute e la loro vita quotidiana.

Anytime Fitness rappresenta  una garanzia ma anche un impegno costante  e una responsabilità sociale per  garantire attività con allenamento fisico che è alla base del benessere di tutti. L’azienda implementa programmi per fornire servizi di fitness per pensionati, lavoratori,mamme e  persone di tutte le età e anche la socializzazione delle persone soprattutto di quartiere che permette di conoscersi e allenarsi insieme sviluppando l’attività sportiva 

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Nella classifica di Entrepreneur Magazine Anytime Fitness è il franchising che cresce più velocemente al mondo con l’apertura in media di due palestre al giorno.
L’ ambìto premio viene concesso su base annua al miglior franchise secondo alcuni importanti criteri:solidità finanziaria e stabilità nel tempo, tasso di crescita e le dimensioni del sistema.

Le licenze non sono illimitate: In alcuni paesi come L’Australia e gli Stati Uniti sono in chiusura e non è più possibile investire. Affrettati per  non perdere l’area più redditizia nella  tua città preferita. Anytime Fitness è il franchising preferito da molti investitori stranieri che desiderano investire in Italia

 


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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

Analizziamo il regime fiscale e contributivo  applicabile delle guide e accompagnatori turistici analizzato anche a seguito dei vantaggi rappresentati dall’introduzione del regime forfetario unico e la proroga del regime dei minimi.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Prima di addentrarci nella complessità di situazione e di norme individuabili per capire i vantaggi dell’una o dell’altra impostazione fiscale cerchiamo di fare chiarezza su cosa significa esercitare la professione di Guida Turistica e cosa invece significa esercitare come accompagnatore turistico poiché spesso si fa confusione sui due ruoli e sulle specifiche competenze che, ricordiamo, essendo professioni turistiche  sono soggette  a una particolare abilitazione  professionalizzante in ambito provinciale  ( per Roma anche a uno Standard europeo sulla formazione minima richiesta  dal  C.E.N. comitato europeo di normalizzazione)




Tale Standard indica che la guida turistica deve possedere una professionalità a carattere multidisciplinare, alla cui formazione concorrono numerose materie: una guida deve sapere illustrare il territorio in cui opera, nei suoi molteplici aspetti che includono la storia, la storia dell’arte, l’archeologia, l’architettura, il paesaggio, le istituzioni sociali e politiche del paese visitato e tutte le manifestazioni materiali ed immateriali che contribuiscono a formare l’identità culturale di un territorio. Il C.E.N. riconosce importanza alle tecniche di comunicazione, alla gestione dei gruppi, alle tematiche interculturali, materie specifiche della professione di guida, che la normativa italiana deve recepire.regime fiscale guida turistica

La guida turistica è la persona che, per professione, accompagna gruppi e comitive nelle visite di opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici e paesaggi rilevanti dai punti di vista storico, artistico e naturale. Nel luogo della visita prevista, può affiancare l’Accompagnatore turistico in alcune delle fasi di accoglienza e accompagnamento del gruppo
Illustra ed espone le attrattive locali Accompagna il gruppo nella visita dei siti di interesse turistico descrivendone le caratteristiche storiche, artistiche e culturali, a piedi o in bus.

La guida turistica ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività è esente da iva  ai sensi del comma 22 dell’art. 10

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

L’esenzione ha quindi natura oggettiva ( prestazione ) e non soggettiva ( prestatore)

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide.

L’accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Ha inoltre il compito di informare tutti i membri del gruppo sugli usi, i costumi, le leggi e le particolarità dei luoghi di transito e di destinazione, anche se a livello generico in quanto le informazioni più dettagliate sulla storia, i monumenti o le zone da visitare saranno fornite dalle guide turistiche locali. Dovrà occuparsi delle formalità di frontiera e doganali e ha il compito di relazionare, all’organizzazione per cui presta servizio, l’andamento del viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.

Nell’ambito di questa attività esistono delle vere e proprie specializzazioni. L’accompagnatore per viaggi outgoing viene, definito all’estero tour manager mentre quello in incoming viene definito all’estero tour leader e diventare  “capogruppo” di comitive di turisti, sia italiani sia stranieri;  il tour leader riveste un ruolo di grande importanza: è lui che aiuta lo straniero a interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese e a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

L’accompagnatore turistico ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività  non ha alcuna agevolazione iva e pertanto le sue prestazioni sono soggette ad aliquota ordinaria IVA attualmente 22%.

Da questo punto di vista quindi almeno l’adozione di un regime dei minimi può livellare le differenze attualmente presenti in materia di IVA ( eliminandola per entrambi)  mantenendo inoltre quella sull’IRAP già prevista per il regime ordinario.

Infatti i  redditi di guide e accompagnatori  sono soggetti all’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Quindi capito bene il proprio ruolo, la guida turistica o l’accompagnatore turistico debbono innanzitutto capire quale sarà il proprio fatturato potenziale annuo che deriverà dai contratti stipulati con il propri committenti ( Agenzie di Viaggio Incoming)

Si possono aprire diverse prospettive:

A) Reddito fino a € 5.000 annuo per i quali la guida o l’accompagnatore possono avvalersi di una forma di “collaborazione occasionale.” Fattispecie ipotizzabile soprattutto per le guide più giovani che pur in possesso di abilitazione professionale non riescono a stipulare un contratto di prestazione con un’agenzia di Viaggi Incoming.

Attenzione: E’ severamente vietato dalla normativa l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto proprio o per conto di Hotel etc. La guida turistica e l’accompagnatore per esercitare la propria professione devono vincolarsi a un contratto di prestazione professionale effettuato con l’agenzia di viaggi 

La normativa nazionale ripresa da quella regionale prevede infatti che le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici non possono nei confronti dei turisti esercitare attività’ estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività’ di carattere commerciale. Questo significa che non possono esercitare attività concorrenziale  con le agenzie di viaggio e l’ accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive di agenzie di viaggio di imprese di trasporto di pubblici esercizi e simili.

B) Reddito superiore a  € 5.000 annue può applicarsi ( ed è molto favorevole)  il nuovo regime forfetario in forza del quale le guide turistiche e gli accompagnatori turistici  che hanno ricavi annui fino a 30.000 €  ( codice Atecofin 79 )  pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi  meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015).
Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l’imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell’agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l’aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) di queste attività, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici hanno la possibilità di scegliere fra l’iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS.

(Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006  e  l’INPS, con circolare n° 12 del 2008 )

L”iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale (quindi prive del possesso di partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli che la esercitano in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l’ iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l’attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell’art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l’iscrizione al quale è condizione per esercitare l’attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio).

Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l’attività autonoma occasionale dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida turistica professionale ha la scelta fra l’aprire soltanto la Partita IVA e , di conseguenza, pagare i contributi alla gestione separata dell’INPS, oppure, oltre all’apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell’INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.

Si tenga presente, a questo proposito, che il “regime forfetario unico” (ma non il “regime dei minimi”) permette, come abbiamo visto in precedenza, soltanto alle guide turistiche esercenti un’attività di impresa, cioè a quelle iscritte al Registro delle Imprese, e che usufruiscono di tale regime fiscale di pagare i contributi INPS solo in base all’aliquota percentuale prevista per la gestione di appartenenza e non del minimo contributivo per essa eventualmente previsto (tale minimo, come abbiamo detto, esiste per la gestione commercianti ma non per la gestione separata).
Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all’inizio dell’attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un’altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.

Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l’onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell’art. 44 della Legge 326/20

C) Reddito superiore  ai 30.000  premessi e quindi applicazione del regime ordinario con aggiunta di IVA 22% ( nel caso dell’accompagnatore)  e la redazione degli studi di settore.
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79)
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfetario, per esempio le spese dell’anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime :
– Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
– L’imposta unica è del 15 %.
– Per le nuove attività, l’aliquota è del 5 % per 5 anni.
– Non si paga l’addizionale Irpef regionale e comunale.
– Non si devono compilare gli Studi di Settore, lo Spesometro, la Black List.
– Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque la quota fissa, al fine di maturare l’anno contributivo.
– Non si deve versare l’IRAP.
– Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
– Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
– Sulla fattura non si effettua la ritenuta d’acconto del 20 % e si incassa l’intero ammontare lordo.
Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’’ art. 1, comma da 111 a 113.
Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’ art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014″.
– Per gli accompagnatori che adottano il Regime Foretario, non si incassa e non si versa l’IVA.
– Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
– Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
(Il precedente “Regime dei Minimi” (vedi sezione specifica) può essere prorogato per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento del quinquennio o del raggiungimento dei 35 anni di età. Oppure si può optare per il nuovo “Regime Forfettario”).

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