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novita fiscali 2017 legge di stabilità

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novita fiscali 2017 legge di stabilità

Spesometro 2017, comunicazione liquidazioni liquidazioni Iva trimestrale, nuova contabilità semplificata per cassa:    tutti i nuovi adempimenti cosa cambia e le nuove regole a partire dal 1 gennaio 2017

 Tanti nuovi adempimenti investono l’anno appena iniziato e tutti nella logica della ” semplificazione”.

 Iniziamo dallo spesometro annuale che in riferimento all’anno 2106 andrà presentato entro il 10 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA mensile e entro il 20 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

Dal 1 gennaio 2017 lo spesometro sarà a cadenza trimestrale ma il primo invio per il 2017 è previsto al 25/07/2017 con una logica di semestralità al fine di agevolare le prime scadenze.

Le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, non importa se l’azienda è in credito o in debito di imposta la prima data utile è del 31 maggio 2017, poi 16 settembre 2017, 30 novembre 2017 e l’ultima a febbraio 2018.

Per semplicità pubblichiamo un prospetto riassuntivo delle scadenze:

Termine

Adempimento
28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazioni Iva I trimestre 2017
25 luglio 2017 1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
16 settembre 2017 Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
2° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017
28 febbraio 2018 Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
3° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Pubblichiamo un prospetto delle scadenze relativa alla trasmissione delle liquidazioni Iva trimestrali, dell’incrocio dati che viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate e di quando questi dati sono a disposizione del contribuente per la verifica e analisi.

Attenzione: anche chi liquida l’IVA mensilmente dovrà trasmettere il prospetto trimestralmente e non mensilmente.

Sono esclusi:

chi non effettua liquidazioni periodiche Iva ( esempio esenti art. 10),

soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

chi si trova nel regime dei minimi.

liquidazione scadenza elaborazione dati a disposizione
trasmissione dati incrocio dati del contribuente
gennaio
febbraio
marzo 31/05/2017 Giugno*2017 dal 1 luglio*2017
aprile
maggio
giugno 31/08/2017 Settembre*2017 dal 1 Ottobre*2017
luglio
agosto
settembre 30/11/2017 Dicembre *2017 dal 2 Gennaio*2018
ottobre
novembre
dicembre 28/02/2018 15 Marzo*2018 dal 16 Marzo*2018

Tasso legale di interesse: dal 1 gennaio 2017 allo 0,1%

Proseguiamo indicando che dal 1° gennaio 2017 scende anche il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. La modifica è stata approvata con decreto MEF del 7 dicembre 2016 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo tasso ai fini fiscali riduce gli importi dovuti di vario tipo; si va dagli interessi maturati sui depositi cauzionali a quelli dovuti per ravvedimento sui versamenti di tributi vari ; per chi adotta il ravvedimento, è questo il  tasso da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

  • dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%;
  • nel 2016, era lo 0,2%;
  • nel 2015, lo 0,5%;
  • nel 2014, l’1%;
  • negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento

NUOVO REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DAL 2017

Cambio di regole  dal 2017 per tutte le aziende in regime naturale di contabilità semplificata.

Dal 2017, infatti, le contabilità semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, analogamente a quanto accade con i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere. Oppure dovrà scegliere se rimanere in contabilità semplificata adottando ad esempio il nuovo criterio della registrazione ( inserendo la fattura come dato certo eliminando così il criterio di cassa sia per i ricavi che per i costi dando tutto per incassato) oppure tornare in contabilità ordinaria per opzione ritornando in questo modo al regime della competenza.

Nell’incertezza della norma ( attendiamo delucidazioni ) una cosa sembra imminente: sparirà la valutazione del magazzino; via quindi alla registrazione delle rimanenze iniziali e finali con evidente probabili perdite potenziali rilevate nel corso dell’esercizio 2017.

Cosa cambia nella sostanza?  La norma  introduce un diverso modo di determinare il reddito fiscale per le contabilità semplificate  introducendo il criterio di cassa e permettendo quindi il pagamento delle imposte solo su proventi e costi che vengono viene  effettivamente pagato ed viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Viene scollegato quindi il principio di competenza normato e previsto per le imprese fotografando una situazione più realistica e adattabile alle contabilità di minore entità.

Tuttavia, questo non comporterà una semplificazione di adempimenti e di costi per le aziende bensì un aggravio;

  • negli adempimenti perché introduce lo spesometro trimestrale in luogo di quello annuale e l’obbligo di invio delle liquidazioni Iva telematicamente ( tranne per chi si avvale di invio dei corrispettivi telematici o fatturazione elettronica);
  • nei costi perché introduce nuovi registri obbligatori ( incassi e pagamenti)  oltre gli adempimenti di cui sopra che procureranno più lavoro e che naturalmente andranno a gravare sui costi delle  imprese.

Nei due nuovi registri andranno indicate in ordine cronologico, per ciascuna operazione, i seguenti dati:

  • importo dell’incasso;
  • le generalità del soggetto verso il quale si effettua l’incasso o a cui sia stato erogato il pagamento;
  • gli estremi del documento pagato/incassato.

Le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva devono essere annotate separatamente rispetto a quelle soggette ad IVA. Inoltre, occorre annotare anche gli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate (con due registrazioni distinte), con contestuale indicazione dei documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate.

ADOZIONE DEL NUOVO REGIME ” DI REGISTRAZIONE”

Come già accennato sopra, la normativa consente una possibilità di deroga a questo regime optando per almeno tre anni verso un criterio cosiddetto di registrazione nel quale la contabilizzazione  del documento  di acquisto o di vendita equivale all’incasso o pagamento dello stesso. In pratica si da per incassato o pagato l’importo del documento, semplificando notevolmente la registrazione contabile e permettendo una più equilibrata gestione dei costi e dei ricavi d’esercizio.

Ovviamente saranno in tanti a migrare verso la  contabilità ordinaria per evitare di applicare questo nuovo regime:  in particolare tutti coloro che nel corso degli anni hanno accumulato delle rimanenze di magazzino notevoli e che si trovano ora a dover gestire questo nuovo passaggio cercando una soluzione “indolore”.

A tal fine è necessario esercitare un’apposita opzione comunicando  nell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO nel modello IVA.

A questo proposito ricordiamo che la contabilità ordinaria per ” opzione” è sempre una scelta possibile da parte dell’impresa mentre l’obbligatorietà del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è strettamente connessa  all’ammontare dei ricavi realizzati nell’eserciiùzio  precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
– PRESTAZIONI DI SERVIZI: ricavi non superiori a € 400.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria;
– ALTRE ATTIVITA’: non superiori a € 700.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria.

Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).

Attenzione: I ricavi derivanti da affitti di immobili/abitazioni e le plusvalenze e minusvalenze rilevate ( nonché i leasing e gli ammortamenti )  continueranno a seguire un criterio di competenza e non di cassa in tutti i casi. 

Pertanto:

• i ricavi e i costi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
• in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio:
• i corrispettivi delle cessioni di beni o servizi alla cui produzione o  scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
• la destinazione di questi beni  a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Attenzione:

• tutte le società di capitali (srl, cooperative spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi prodotti;
• i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.

Esercizio contemporaneo di più attività
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
• al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
• al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 400.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 700.000.

 

 


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Contributi Inps commercianti e artigiani: agevolazioni

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Contributi Inps commercianti e artigiani: tutte le agevolazioni





  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età non superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età non superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione deve essere  richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

In particolare per coloro che esercitano  attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indipendentemente dall’età è previsto il versamento dei contributi INPS nei modi regolari ma senza l’obbligo del minimale fisso per cui versano quanto dovuto ( in base al reddito annuale prodotto) direttamente con la liquidazione nel modello Unico.

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

Particolarmente interessante è invece il panorama introdotto per i contribuenti minimi coloro cioè che si  avvalgono del regime fiscale agevolato( Legge 190/2014,) i quali usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Ovviamente andrà fatta la comunicazione telematica da inviare all’Inps in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Per rientrare nel beneficio previsto per il nuovo regime dei minimi applicabile anche alle strutture extracettive alberghiere istituite sotto forma di impresa individuale bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità:

  • ricavi o compensi all’interno dei parametri fissati per la propria tipologia di attività,
  • spese per lavoro accessorio non superiori a 5mila euro,
  • costo complessivo beni strumentali fino a 20mila euro,
  • redditi derivanti da attività d’impresa o esercizio della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come dipendente (qui il criterio è flessibile, se ad esempio la somma dei redditi è comunque inferiore a 20mila euro, si può applicare il Regime dei Minimi e di conseguenza scatta anche l’agevolazione contributiva).

La circolare INPS recita testualmente:

hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Il regime contributivo agevolato eventualmente prescelto è opzionale, per cui la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda; in caso contrario non si attiverà automaticamente.

Da segnalare che  se i contributi versati sono inferiori al minimo, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al minimale, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.Altra cosa importante da sapere riguardo ad esempio ai pensionati INPS con oltre 65 anni che accedono al regime agevolato,  questi non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, pertanto per queste categoria va fatto un calcolo di convenienza prima di procedere alla richiesta dell’una o dell’altra agevolazione contributiva.

 


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