Tag Archives: commercialista per turismo

  • -

tassa regionale agenzie viaggi 2020

Tags : 


Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


  • -

regime fiscale biglietti parchi divertimento open

Tags : 

Il regime fiscale  dei biglietti open  dei parchi divertimento.

regime-biglietti-parchi

I parchi divertimento emettono biglietti di ingresso che normalmente sono riferibili al giorno stesso in cui si accetta l’entrata dei clienti e valgono per lo stesso giorno di riferimento perdendo quindi validità alla chiusura del parco nel giorno stesso di emissione. esistono però dei biglietti cosiddetti “open” ovvero a data aperta che vengono emessi senza indicare la data di scadenza del biglietto stesso che normalmente coincide ( ma non sempre) con l’ultimo giorno di apertura del parco riferibile a quella determinata stagione. A volte i biglietti vengono emessi anche per più stagioni e la loro validità continua fino a quando il biglietto non viene validato dal cliente che lo acquista entrando al parco o per scadenza della validità stessa.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’agenzia delle entrate è intervenuta recentemente con la risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016 rispondendo a un quesito formulato per il fatto che i biglietti a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento vengano solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco.

La domanda sorta riguardava l’annullamento di questi biglietti in relazione alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 che testualmente prevede che i biglietti siano annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile. Osservando queste prescrizioni contenute nella norma in pratica i biglietti a data aperta con libero accesso ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa).

L’applicazione alla lettera della norma in questi termini limiterebbe di fatto la libera circolazione dei biglietti a data aperta presso i rivenditori abilitati che non accetterebbero il rischio d’impresa così ravvicinato ( pensiamo solo ai venditori on line come Groupon, Groupalia etc) ma anche alle tabaccherie, edicole e via dicendo che avrebbero un tempo veramente esiguo per gestire la rivendita.

In questo modo infatti solo  le rivendite alle casse dei parchi stessi potrebbero gestire i biglietti open con enorme danno per i parchi stessi la cui rivendita esterna costituisce un importante elemento di sviluppo del business imprenditoriale.

Ti occorre un software gestionale agenzie di viaggi e che faccia anche fatture elettroniche?

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che i  biglietti di ingresso ai parchi divertimento a data libera ( biglietti open) consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo. Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiede, ai fini fiscali, comunque l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data libera.

Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. “open”, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e all’atto dell’ingresso al parco vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso.

In merito ai termini per l’anullamento di questi biglietti, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento va individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso.

In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN” prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (deve essere quindi operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo). In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il biglietto  “open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso o la durata della stagione di apertura del parco.

Viene evidenziato inoltre, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio 2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti, e cioè i titoli dovranno essere valorizzati:

come abbonamenti;
con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e, nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…” (art. 3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);
nel “tipo turno”, con il valore “L” (abbonamento a turno libero);
nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”;
nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo evento fruibile;
nel “codice abbonamento”, con la dicitura “OPEN”.

In merito alla rendicontazione di questi biglietti ai fini della determinazione del momento impositivo viene inoltre chiarito che, ove i riepiloghi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli c.d. “open” ma questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo:

gli esercenti devono trasmettere i riepiloghi in questione
la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo.

Inoltre il biglietto “open” annullato deve essere conservato integro n tutte le sue parti e che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i titoli stessi.
I chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale i quali non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento.

In base  a tutti i chiarimenti intervenuti i Parchi divertimenti dovranno quindi adottare sistemi specifici per far si che l’emissione di un biglietto “open” abbia delle caratteristiche ben specifiche sia riguardo alla data di validità dello stesso che non potrà comunque eccedere l’anno di  emissione  sia tutte le caratteristiche specificate ivi incluso il fatto che il biglietto debba essere convertito nel momento in cui l’utilizzatore decida di usufruirne.

info e commenti 

 


  • -

agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

Tags : 

Agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

agenzie viaggi fondo garanziaSono passati ormai due mesi e ora dopo la legge, arriveranno i controlli. Sono ancora molte infatti le agenzie di Viaggi che non si sono adeguate correttamente aderendo in piena autonomia per dotarsi di una forma di tutela nei confronti del consumatore. Adesso si entra nel vivo e non c’è più tempo da perdere, saranno avviati controlli con  la richiesta, da parte delle autorità preposte al controllo, di dimostrare, contratti in pugno, di essere dotati di uno strumento di garanzia (assicurazione, fondo o quant’altro).  Sono almeno cinque i grandi fondi costituiti dalle più importanti associazioni di categoria ovvero quello di Astoi per i tour operator; quello di Fiavet chiamato Fogar; quello di Assoviaggi denominato Garanzia Viaggi con una capienza iniziale controgarantita da una polizza assicurativa di 1 milione di euro; Booking Sicuro del broker Borghini e Cossa; e il fondo Vacanze Felici di Fto dotato per ora di 500mila euro.

Sarà il Mibact ad effettuare attività di sorveglianza e monitoraggio affinché la norma relativa ai fondi privati sia attuata in modo tale che la garanzia offerta sia effettiva per tutelare i viaggiatori in maniera adeguata .

Ma cosa succede se non ci si associa a questa o a quell’associazione? Ovviamente non è sufficiente essere associati ma è necessario anche aderire al fondo per poter garantire la tutela del viaggiatore che si affida all’agenzia  intermediaria o al tour operator; una questione di vitale importanza da chiarire è senza dubbio la posizione delle singole agenzie associate e verificare ad esempio se si è in attesa di regolarizzare la propria  posizione con il fondo, c’è una copertura automatica? Quanto tempo si ha a disposizione per finalizzare la copertura?

Il fondo Astoi ad esempio sarà alimentato da contributi basati sulle prenotazioni di viaggio ricevute da ciascun tour operator, verrà riconosciuto come persona giuridica e la copertura fornita dallo stesso sarà prestata nell’interesse esclusivo dei soli associati. Lo strumento scelto da Astoi costituisce una modalità strutturata e durevole che permette, di fatto, un accantonamento progressivo e costante di somme, a differenza dei premi versati alle compagnie di assicurazione che sono, per loro natura, a fondo perduto e anche delle garanzie bancarie, che sono revocabili a discrezione dell’istituito che le presta.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

Anche Fiavet ha messo in campo il fondo  Fogar con una previsione di tariffe  minime che varieranno a seconda del fatturato; si parla di una somma che può variare dai  500 euro per fatturati fino a 500mila euro annui fino a  1.000 euro (per fatturati fino a 1,5 milioni di euro.

Sembrerebbe tutto chiaro ma dal Mibact non giunge alcun segnale su come si deve procedere nell’immediato per evitare “bagni di sangue” legati a fallimenti o chiusure improvvise di agenzie, sempre in agguato soprattutto in alta stagione e quello che inquieta di più è il buio totale intorno ai tempi in cui uscirà il decreto attuativo per poter verificare da parte delle agenzie di viaggi un vandemecun procedurale nel caso in cui si debba richiedere l’utilizzo del fondo stesso.

Un momento difficile per le agenzie che, proprio nel periodo di massima stagionalità,  si trovano nel marasma più totale reso ancora più complicato dal fatto che ad oggi non esiste un regime sanzionatorio e un referente istituzionale a cui rivolgersi per avere assistenza.

aderendo a un nuovo fondo di garanzia anche consorziale si dovrà avere la ” sicurezza” che la copertura sia assicurata sia in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici anche se venduti attraverso internet,  con regolari contratti di viaggio  stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.

La molla del fondo di garanzia potrebbe portare qualche buona opportunità per le agenzie di viaggio poiché il cliente viaggiatore non sarà invece garantito in tutti i casi in cui decida di organizzare in proprio il pacchetto turistico ( senza rivolgersi all’agenzia) e anche nei casi in cui lo stesso pacchetto venga venduto da agenzie abusive, ovvero non in possesso di regolare autorizzazione.

 La scelta quindi dovrà essere fatta in base alle garanzie offerte sia dalla propria agenzia assicuratrice di fiducia  in aggiunta alla polizza RC  oppure se aderire ad un consorzio  creato dalle associazioni di categoria, dai network o  da alcuni Tour operator ma che siano in grado di coprire le somme richieste dalla norma.

Sicuramente andranno anche introdotti parametri più equilibrati, soprattutto per agevolare le agenzie di più piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle agenzie in Italia, e che si potrebbero trovare a sostenere  un costo eccessivo e scollegato dalla realtà specifica in cui operano.

Probabilmente andrà fatta una ricerca accurata per valutare la migliore forma di copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile ed economica, che sia semplice, sicuro e che si occupi solo di dare le Garanzie volute dalla U.E e dai consumatori.

Non c’è infine  da escludere che l’Agenzia si trovi ben presto ( non solo dagli organismi preposti ma anche da parte del cliente viaggiatore stesso) a dover produrre  un certificato che dimostri come il punto vendita abbia adempiuto a questo specifico obbligo di legge.

 


  • -

74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi

Tags : 


turismoefisco formazione

74 TER  analisi e  calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici

I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta)  adottano un particolare regime speciale che  anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta  (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base”  ovvero assume  la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul  quale si paga l’IVA)  che è  costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter

Icona

schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 1010 downloads

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale...

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria

Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.

analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.

Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter  non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99),  per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva )  assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)

Una cosa importante da sapere è che  I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.

L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):

  • Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.

L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.

Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di  liquidazione di IVA ordinaria

Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo  a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo.   ter

Quando emettere la fattura 74 ter

A) Quando ci troviamo in presenza di  organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.

Icona

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 235 downloads

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE...

( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;

B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter  per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia);

c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto  (comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).

Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter   (comma 1 art. 74 ter)

Altra cosa importante,  il fatto che la fattura 74 ter  va emessa  senza separata indicazione dell’ IVA e se  le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA

Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice (comma 8 art. 74 ter).

Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso  le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto  e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.(comma 8 bis art. 74 ter).


  • -

fondo di garanzia delle agenzie di viaggi

Tags : 

fondo-garanzia

il 30 Giugno 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) cesserà la sua operatività.

Non ci sarà alcuna proroga e, a partire dal 1 Luglio 2016, la legislazione vigente prevede che ogni singola Agenzia si doti di una copertura in grado di garantire dal rischio di fallimento o insolvenza della stessa il cliente che acquista un pacchetto turistico.

La legge in vigore non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie in quanto ritiene il soggetto giuridico che non dimostri di avere questa copertura non autorizzato all’ esercizio della professione per l’area specifica dell’organizzazione, intermediazione e vendita dei pacchetti di viaggio.

Ma facciamo luce su questo fondo poiché non molti, pur addetti ai lavori conoscono bene cos’ è e come funziona.

Il fondo di garanzia è stato istituito a seguito dell’emanazione di queste norme che riguardano il settore agenzie di viaggi e il rapporto contrattuale cliente/agenzia:

Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”

Icona

Direttiva CEE n. 90/314 78.71 KB 28 downloads

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le...

Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Icona

Codice del Consumo 387.65 KB 21 downloads

Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il Codice del Consumo...

D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

In quali condizioni interviene?

Il Fondo Nazionale di Garanzia deve intervenire quando:

A) subentra in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore ( Tour Operator) o dell’intermediario, ( Agenzia di Viaggi intermediaria) al  rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
B) deve garantire  il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);

C) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

Che cosa è il pacchetto turistico?

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.

Il Fondo non interviene:

quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;
se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.

Come opera il Fondo?

Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.

Come presentare la domanda di rimborso?

L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.


  • -

Normative regionali Agenzie di Viaggi e Turismo

Tags : 

Normativa regionale per apertura Agenzia di Viaggi e Turismo

informazioni-aprire-agenzia-viaggi

In collaborazione con il  Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo direzione generale turismo pubblichiamo i riferimenti legislativi che operano a livello regionale per la competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

I dati sono  aggiornati con la  collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti son presenti i link per contattare gli uffici di riferimento preposti.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Regione Legislazione Siti Istituzionali
Abruzzo L.R. 12 gennaio 1998 n. 1
L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 mod.con L.R. 5 del 18.02.2010
Circolare del 29.03.2011
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Basilicata L.R. N. 8 DEL 29.03.1999 www.basilicatanet.it
www.aptbasilicata.it
Calabria L.R. 5 aprile 2008, n. 8 www.consiglioregionale.calabria.it
Campania Decreto Dirigenziale n.144 del 29.04.2011
Circolare Esplicativa
http://burc.regione.campania.it
Emilia Romagna L.R. 31 marzo 2003, n. 7 www.emiliaromagnaturismo.it
Friuli L.R. 16 gennaio 2002, n. 2
DPReg 7 maggio 2002, n. 127
DPReg 26 ottobre 2005, n. 372
www.regione.fvg.it
Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13, REGOL. REG. 24 ottobre 2008 n. 19 burl.ipzs.it
Liguria Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
www.regione.liguria.it
Lombardia Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 www.regione.lombardia.it
Marche L.R. 11 luglio 2006, n. 9
D.G.R. 25.06.2007
www.regione.marche.it
Molise L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 www.regione.molise.it
Piemonte L.R. n. 15 del 30 MARZO 1988 www.regione.piemonte.it
Puglia L.R. 15 novembre 2007 n.34 (BURL N.164 del 19.11.2007) www.regione.puglia.it
Sardegna L.R. 13 luglio 1988. n. 13 www.regione.sardegna.it
Sicilia L.R. 6 aprile 1996, n. 27 www.regione.sicilia.it
Toscana L.R. 23 marzo 2000 n. 42 www.regione.toscana.it
Trentino TRENTO
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
Decreto Presidente della Provincia n. 2-55/Leg in data 25 gennaio 2006
BOLZANO
Documentazione per l’attivazione di un’agenzia di viaggio e turismo
www.turismo.provincia.tn.it/Agenzie/
www.turismo.provincia.tn.it/
Umbria L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 www.turismo.regione.umbria.it
Val D'Aosta D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 www.regione.vda.it
Friuli L.R. 4 novembre 2002, n. 33 www.consiglioveneto.it
 i riferimenti legislativi sono aggiornati dalla redazione con la collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti contattare gli uffici preposti.

  • -

Agenzie di Viaggi : imposta di bollo

Tags : 

imposta bollo agenzie viaggi

L’imposta di bollo quando metterla quando serve quando non non serve

Per informazioni su come funziona il bollo con la nuova fattura elettronica in vigore dal 2019 anche per  Agenzie di Viaggio  vedere il nostro nuovo articolo qui

http://www.turismoefisco.it/imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-2019/

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e si applica all’ emissione di documenti quali : Fatture, Estratti Conto, Note, Documenti di accredito o addebito, Ricevute o Quietanze, è soggetta all’ Imposta di Bollo mediante applicazione della Marca amministrativa da € 2,00 pari alle vecchie 2.500 lire , solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:- gli importi indicati nella fattura emessa non sono stati assoggettati ad Iva perché non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, ecc. E’ il caso ad esempio dell’estratto conto emesso per la biglietteria, per i pagamenti, o la ricevuta ordinaria di cassa etc.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Prova la demo Gratuitamente e se lo acquisti dando i nostri riferimenti avrai sei mesi di consulenza fiscale gratuita specifica sul turismo!  

                     IMPOSTA DI BOLLO: adempimenti

– va applicata l’imposta di bollo se l’ importo del documento supera € 77,47.

Se invece il documento emesso contiene l’ indicazione di un importo per il quale è stata emessa fattura con un’ Iva evidenziata allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’iva.

In questo caso è necessario indicare che “trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall’ Imposta di Bollo”

(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.).

Vediamo ora come l’imposta di bollo si applichi ad alcuni documenti emessi dalle imprese turistiche quali Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

1) Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : NO

2) Fattura emessa per commissioni su viaggi fuori Cee o voli internazionali (art. 9):

se l’ Importo è inferiore ad Euro 77,47: NO Bollo,

se l’ importo è superiore ad Euro 77,47: Bollo Euro 2,00;

3) Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47 : Bollo Euro 2,00;

4) Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili:

Bollo Euro 2,00= se la parte non imponibile o non soggetta è superiore a Euro 77,47;

5) COPIE CONFORMI ALL’ ORIGINALE: se richieste, anche di documenti con Iva, applicare marca da Euro 2,00;

6) Fatture per Anticipazioni ai sensi art. 15 Dpr 633/72: Bollo Euro 2,00= se superano Euro 77,47=;

7) Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator:

In questo caso vale l’ esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

La Marca da Bollo va applicata sull’originale inviato al Cliente o Agenzia corrispondente, mentre sulla copia interna sarebbe bene indicare “Bollo sull’ originale”.


  • -

competenza dei servizi per il turismo -Roma

Tags : 

Servizi per il turismo: le competenze passano all’Agenzia Regionale del Turismo

La Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in materia di servizi per il turismo.

È ora l’Agenzia Regionale del Turismo a svolgere tutte le funzioni legate al turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari), come disposto con la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 56/2016, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale 17/15.

Si comunica pertanto che gli uffici di Via Nomentana 54, sede di riferimento per i servizi svolti in precedenza dalla Città metropolitana, non sono più aperti al pubblico per la presentazione delle varie istanze.

I contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica a disposizione degli utenti sono presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (area servizi al cittadino – turismo e professioni turistiche), unitamente alla modulistica che rimarrà valida fino a nuova indicazione.

Le comunicazioni e le istanze (relative a professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco e stabilimenti balneari) dovranno essere indirizzate unicamente a:

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Parigi n. 11 – 00185 Roma
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it (posta elettronica certificata).


  • -

La privacy nelle agenzie di viaggi

Tags : 

turismoefisco formazione

La tutela della Privacy nelle agenzie di
viaggio

Annoso problema per le agenzie di viaggi è la questione di come gestire in modo adeguato i dati che vengono forniti dai clienti, spesso molto personali e a volte legati a stato di salute, caratteristiche personali o informazioni che non si vorrebbero rilasciare.privacy agenzie viaggi

Le agenzie di viaggio,nello svolgimento della loro
attività, accedono e raccolgono dati e notizie che
riguardano i clienti e le loro caratteristiche personali.

Normativa di riferimento:

• Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il (Codice della
Privacy), d.lgs.30/06/2003 n° 196.
• Il decreto contiene norme e procedure riguardo il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.trattamento dei dati personali relativi a persone
fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.
Le agenzie di viaggio, nello svolgimento della loro attività, hanno determinati obblighi.
• La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.

•  stato di salute, eventuali handicap o intolleranze alimentari, o situazioni fisiche che possano determinare problematiche di viaggio, vaccinazioni obbligatorie o gestione di visti di ingresso.

La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.
• L’eventuale trasmissione dei dati non sensibili è ammessa previo consenso del cliente, salvo che il trattamento non sia necessario per assicurare ilservizio.
• Se il trattamento riguardai i dati sensibili, per la loro trasmissione a terzi è obbligatorio acquisire il CONSENSO DELL’INTERESSATO.
• In ogni caso l’agenzia di viaggi ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla raccolta deidati e al loro trattamento
L’agenzia di viaggio deve sempre dare l’informativa all’interessato circa le modalità del trattamento dei dati personali e dei suoi diritti.
• L’informativa, predisposta su moduli prestampati deve contenere:
• Le finalità e le modalità del trattamento
• Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• I soggetti ai quali si comunicano i datie l’ambito di diffusione degli stessi.
• I diritti spettanti all’interessato.
• Gli estremi identificativi del titolare del trattamento di almeno un responsabile
L’agenzia di viaggio che vuole trasmettere i dati a terzio inviare a casa del cliente materiale pubblicitario, deve acquisire il suo consenso in modoesplicito.
• Normalmente, tale consenso si ottiene facendo sottoscrivere al cliente, al momento della stipula del CONTRATTO DI VIAGGIO , una clausola di questo tipo:
• “ Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ricevuta l’informativa rispetto
al trattamento dei miei dati personali, autorizzo a inviare al
mio domicilio materiale promozionale e pubblicitario
dell’agenzia di viaggio. “
• Per fornire notizie relative ai dati sensibili,il cliente dovrà firmare un modulo
aggiuntivo in cui dichiara l’autorizzazione al trattamento
Tutti coloro che trattano i dati personali devono
custodirli e conservarli in modo da ridurre il
rischio di distruzione o di perdita dei trattamenti.
• Le agenzie di viaggio inoltre, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione al trattamento dei dati sensibili in caso di prenotazioni relative a persone diversamente abilie di pratiche relative ai visti previsti da norme di sicurezza internazionale
Il cliente dell’agenzia di viaggio ha determinati diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano.
• essere informato sulle finalità e modalità del trattamento.
• ottenere l’aggiornamento , la rettifica, o l’integrazione dei dati.
• ottenere la cancellazione dei dati in violazione della legge.
• opporsi al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari.
• Il cliente può esercitare i suoi diritti,con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata

scarica la guida alla privacy targata Turismoefisco formazione

guida_privacy_informatica

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche che tuteli anche la tua privacy?

Noi di Turismoefisco usiamo:


  • -

Come aprire un’agriturismo

Tags : 

turismoefisco formazioneCome aprire un’Agriturismo Agriturismo

L’attività agrituristica, è regolata dalla Legge quadro nazionale 730 del 1985 e dalla legge regionale n°18 del 1998, è un’attività connessa e complementare a quella agricola. L’’agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori, anche se non svolgono tale attività a titolo principale purché possiedano un fondo su cui esercitano realmente attività agricola.

L ’attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva. Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell’attività agricola resti maggiore di quello dell’agriturismo. Requisito quest’ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

Per aprire un’attività agrituristica la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l’attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all’attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell’agriturismo che si vuole realizzare.

Nell’attività agrituristica possono essere effettuate le seguenti attività ( ma possono variare da regione a regione )

1) ospitare i turisti in azienda, anche nei locali di abitazione dell’agricoltore pure se ubicati nel centro abitato, nonché in spazi idonei per agricampeggio;

2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da produzioni proprie o comunque da alimenti ricavati prevalentemente da produzioni proprie;

3) vendere direttamente i propri prodotti

4) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

Il numero di posti letto massimo consentito è fissato in 20 presso delle camere cui aggiungere altri 30 posti in agricampeggio. Qui occorre verificare l’ampiezza dell’azienda per sapere il numero esatto di posti letto massimo ammesso.

aprire agriturismo

Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l’ospitalità: in Sardegna è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l’attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.

 

Ai fini fiscali andrà operata la seguente diversificazione:

Un operatore agrituristico, lo abbiamo già detto, è un agricoltore. Tuttavia la contabilità dell’agriturismo va separata, quindi con specifico registro dei corrispettivi giornalieri e registro delle fatture emesse, rispetto alla restante attività agricola. Oltretutto l’attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%). L’agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l’inizio attività agrituristica.

La recente legge regionale obbliga gli operatori agrituristici, giustamente, all’esposizione al pubblico del menù. Tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.

Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 413/1991 l’agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e Irap  in misura del 25% del giro d’affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell’IVA da versare all’erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell’IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l’IVA dei ricavi agrituristici.

Altro adempimento amministrativo importante è conseguente all’assimilazione degli agriturismi agli esercizi alberghieri per quanto attiene l’obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i nominativi delle persone ospitate.

Ai fini Inps valgono le norme di inquadramento in agricoltura, fatto salvo il principio di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale. In sostanza quando è fatto salvo questo principio chi lavora in agriturismo è inquadrato nel settore agricolo, se no nel settore previdenziale del commercio. Non c’è completa concordanza su questo punto tra i vari uffici della pubblica amministrazione che si occupano di previdenza: secondo alcuni di essi il personale che opera in agriturismo è da inquadrarsi comunque nel settore commerciale.

L’agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della L.59/1963. L’operatore agrituristico, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita diretta ai sensi della predetta legge 59, con la stessa richiesta di autorizzazione all’ esercizio di agriturismo, può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati tutti i locali dell’azienda agricola, purché idonei dal punto di vista igienico-sanitari, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica. Va rilevato che gli stessi edifici, per il solo fatto di essere adibiti all’attività agrituristica, non mutano destinazione d’uso.

Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica
Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da:

– l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
– il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
– un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione:
– domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche;
– titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria;
– certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo;
– autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti;
– versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:” Sopralluogo agriturismo”;
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale.


Carrello