novita fiscali 2017 legge di stabilità
novita fiscali 2017 legge di stabilità
Spesometro 2017, comunicazione liquidazioni liquidazioni Iva trimestrale, nuova contabilità semplificata per cassa: tutti i nuovi adempimenti cosa cambia e le nuove regole a partire dal 1 gennaio 2017
Tanti nuovi adempimenti investono l’anno appena iniziato e tutti nella logica della ” semplificazione”.
Iniziamo dallo spesometro annuale che in riferimento all’anno 2106 andrà presentato entro il 10 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA mensile e entro il 20 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).
Dal 1 gennaio 2017 lo spesometro sarà a cadenza trimestrale ma il primo invio per il 2017 è previsto al 25/07/2017 con una logica di semestralità al fine di agevolare le prime scadenze.
Le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, non importa se l’azienda è in credito o in debito di imposta la prima data utile è del 31 maggio 2017, poi 16 settembre 2017, 30 novembre 2017 e l’ultima a febbraio 2018.
Per semplicità pubblichiamo un prospetto riassuntivo delle scadenze:
Termine |
Adempimento |
28 febbraio 2017 | Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 |
10 aprile o 20 aprile 2017 | Spesometro relativo al 2016 |
31 maggio 2017 | Comunicazione liquidazioni Iva I trimestre 2017 |
25 luglio 2017 | 1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017 |
16 settembre 2017 | Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre 2017 |
30 novembre 2017 | Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017 2° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017 |
28 febbraio 2018 | Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017 3° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017 |
30 aprile 2018 | Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017 |
INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE
Pubblichiamo un prospetto delle scadenze relativa alla trasmissione delle liquidazioni Iva trimestrali, dell’incrocio dati che viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate e di quando questi dati sono a disposizione del contribuente per la verifica e analisi.
Attenzione: anche chi liquida l’IVA mensilmente dovrà trasmettere il prospetto trimestralmente e non mensilmente.
Sono esclusi:
chi non effettua liquidazioni periodiche Iva ( esempio esenti art. 10),
soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva
chi si trova nel regime dei minimi.
liquidazione | scadenza | elaborazione | dati a disposizione |
trasmissione dati | incrocio dati | del contribuente | |
gennaio | |||
febbraio | |||
marzo | 31/05/2017 | Giugno*2017 | dal 1 luglio*2017 |
aprile | |||
maggio | |||
giugno | 31/08/2017 | Settembre*2017 | dal 1 Ottobre*2017 |
luglio | |||
agosto | |||
settembre | 30/11/2017 | Dicembre *2017 | dal 2 Gennaio*2018 |
ottobre | |||
novembre | |||
dicembre | 28/02/2018 | 15 Marzo*2018 | dal 16 Marzo*2018 |
Tasso legale di interesse: dal 1 gennaio 2017 allo 0,1%
Proseguiamo indicando che dal 1° gennaio 2017 scende anche il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. La modifica è stata approvata con decreto MEF del 7 dicembre 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo tasso ai fini fiscali riduce gli importi dovuti di vario tipo; si va dagli interessi maturati sui depositi cauzionali a quelli dovuti per ravvedimento sui versamenti di tributi vari ; per chi adotta il ravvedimento, è questo il tasso da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:
- dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%;
- nel 2016, era lo 0,2%;
- nel 2015, lo 0,5%;
- nel 2014, l’1%;
- negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento
NUOVO REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DAL 2017
Cambio di regole dal 2017 per tutte le aziende in regime naturale di contabilità semplificata.
Dal 2017, infatti, le contabilità semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, analogamente a quanto accade con i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere. Oppure dovrà scegliere se rimanere in contabilità semplificata adottando ad esempio il nuovo criterio della registrazione ( inserendo la fattura come dato certo eliminando così il criterio di cassa sia per i ricavi che per i costi dando tutto per incassato) oppure tornare in contabilità ordinaria per opzione ritornando in questo modo al regime della competenza.
Nell’incertezza della norma ( attendiamo delucidazioni ) una cosa sembra imminente: sparirà la valutazione del magazzino; via quindi alla registrazione delle rimanenze iniziali e finali con evidente probabili perdite potenziali rilevate nel corso dell’esercizio 2017.
Cosa cambia nella sostanza? La norma introduce un diverso modo di determinare il reddito fiscale per le contabilità semplificate introducendo il criterio di cassa e permettendo quindi il pagamento delle imposte solo su proventi e costi che vengono viene effettivamente pagato ed viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Viene scollegato quindi il principio di competenza normato e previsto per le imprese fotografando una situazione più realistica e adattabile alle contabilità di minore entità.
Tuttavia, questo non comporterà una semplificazione di adempimenti e di costi per le aziende bensì un aggravio;
- negli adempimenti perché introduce lo spesometro trimestrale in luogo di quello annuale e l’obbligo di invio delle liquidazioni Iva telematicamente ( tranne per chi si avvale di invio dei corrispettivi telematici o fatturazione elettronica);
- nei costi perché introduce nuovi registri obbligatori ( incassi e pagamenti) oltre gli adempimenti di cui sopra che procureranno più lavoro e che naturalmente andranno a gravare sui costi delle imprese.
Nei due nuovi registri andranno indicate in ordine cronologico, per ciascuna operazione, i seguenti dati:
- importo dell’incasso;
- le generalità del soggetto verso il quale si effettua l’incasso o a cui sia stato erogato il pagamento;
- gli estremi del documento pagato/incassato.
Le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva devono essere annotate separatamente rispetto a quelle soggette ad IVA. Inoltre, occorre annotare anche gli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate (con due registrazioni distinte), con contestuale indicazione dei documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate.
ADOZIONE DEL NUOVO REGIME ” DI REGISTRAZIONE”
Come già accennato sopra, la normativa consente una possibilità di deroga a questo regime optando per almeno tre anni verso un criterio cosiddetto di registrazione nel quale la contabilizzazione del documento di acquisto o di vendita equivale all’incasso o pagamento dello stesso. In pratica si da per incassato o pagato l’importo del documento, semplificando notevolmente la registrazione contabile e permettendo una più equilibrata gestione dei costi e dei ricavi d’esercizio.
Ovviamente saranno in tanti a migrare verso la contabilità ordinaria per evitare di applicare questo nuovo regime: in particolare tutti coloro che nel corso degli anni hanno accumulato delle rimanenze di magazzino notevoli e che si trovano ora a dover gestire questo nuovo passaggio cercando una soluzione “indolore”.
A tal fine è necessario esercitare un’apposita opzione comunicando nell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO nel modello IVA.
A questo proposito ricordiamo che la contabilità ordinaria per ” opzione” è sempre una scelta possibile da parte dell’impresa mentre l’obbligatorietà del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è strettamente connessa all’ammontare dei ricavi realizzati nell’eserciiùzio precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
– PRESTAZIONI DI SERVIZI: ricavi non superiori a € 400.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria;
– ALTRE ATTIVITA’: non superiori a € 700.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria.
Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).
Attenzione: I ricavi derivanti da affitti di immobili/abitazioni e le plusvalenze e minusvalenze rilevate ( nonché i leasing e gli ammortamenti ) continueranno a seguire un criterio di competenza e non di cassa in tutti i casi.
Pertanto:
• i ricavi e i costi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
• in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio:
• i corrispettivi delle cessioni di beni o servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
• la destinazione di questi beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• i contributi in c/esercizio a norma di legge.
Attenzione:
• tutte le società di capitali (srl, cooperative spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi prodotti;
• i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.
Esercizio contemporaneo di più attività
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
• al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
• al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 400.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 700.000.