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novita fiscali 2017 legge di stabilità

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novita fiscali 2017 legge di stabilità

Spesometro 2017, comunicazione liquidazioni liquidazioni Iva trimestrale, nuova contabilità semplificata per cassa:    tutti i nuovi adempimenti cosa cambia e le nuove regole a partire dal 1 gennaio 2017

 Tanti nuovi adempimenti investono l’anno appena iniziato e tutti nella logica della ” semplificazione”.

 Iniziamo dallo spesometro annuale che in riferimento all’anno 2106 andrà presentato entro il 10 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA mensile e entro il 20 aprile 2017 ( contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

Dal 1 gennaio 2017 lo spesometro sarà a cadenza trimestrale ma il primo invio per il 2017 è previsto al 25/07/2017 con una logica di semestralità al fine di agevolare le prime scadenze.

Le liquidazioni Iva dovranno essere trasmesse trimestralmente in via telematica, non importa se l’azienda è in credito o in debito di imposta la prima data utile è del 31 maggio 2017, poi 16 settembre 2017, 30 novembre 2017 e l’ultima a febbraio 2018.

Per semplicità pubblichiamo un prospetto riassuntivo delle scadenze:

Termine

Adempimento
28 febbraio 2017 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2016
10 aprile o 20 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016
31 maggio 2017 Comunicazione liquidazioni Iva I trimestre 2017
25 luglio 2017 1° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute I semestre 2017
16 settembre 2017 Comunicazione liquidazioni Iva II trimestre 2017
30 novembre 2017 Comunicazione liquidazioni III trimestre 2017
2° Spesometro 2017: comunicazione fatture emesse e ricevute III trimestre 2017
28 febbraio 2018 Comunicazione liquidazioni IV trimestre 2017
3° Spesometro 2017: Comunicazione fatture emesse e ricevute IV trimestre 2017
30 aprile 2018 Dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

INVIO TELEMATICO DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Pubblichiamo un prospetto delle scadenze relativa alla trasmissione delle liquidazioni Iva trimestrali, dell’incrocio dati che viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate e di quando questi dati sono a disposizione del contribuente per la verifica e analisi.

Attenzione: anche chi liquida l’IVA mensilmente dovrà trasmettere il prospetto trimestralmente e non mensilmente.

Sono esclusi:

chi non effettua liquidazioni periodiche Iva ( esempio esenti art. 10),

soggetti passivi Iva non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

chi si trova nel regime dei minimi.

liquidazione scadenza elaborazione dati a disposizione
trasmissione dati incrocio dati del contribuente
gennaio
febbraio
marzo 31/05/2017 Giugno*2017 dal 1 luglio*2017
aprile
maggio
giugno 31/08/2017 Settembre*2017 dal 1 Ottobre*2017
luglio
agosto
settembre 30/11/2017 Dicembre *2017 dal 2 Gennaio*2018
ottobre
novembre
dicembre 28/02/2018 15 Marzo*2018 dal 16 Marzo*2018

Tasso legale di interesse: dal 1 gennaio 2017 allo 0,1%

Proseguiamo indicando che dal 1° gennaio 2017 scende anche il tasso di interesse legale diventando pari allo 0,1%. L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”. La modifica è stata approvata con decreto MEF del 7 dicembre 2016 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo tasso ai fini fiscali riduce gli importi dovuti di vario tipo; si va dagli interessi maturati sui depositi cauzionali a quelli dovuti per ravvedimento sui versamenti di tributi vari ; per chi adotta il ravvedimento, è questo il  tasso da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

  • dal 1° gennaio 2017, sarà pari allo 0,1%;
  • nel 2016, era lo 0,2%;
  • nel 2015, lo 0,5%;
  • nel 2014, l’1%;
  • negli anni 2013 e 2012, il 2,5 per cento

NUOVO REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA DAL 2017

Cambio di regole  dal 2017 per tutte le aziende in regime naturale di contabilità semplificata.

Dal 2017, infatti, le contabilità semplificate dovranno determinare il reddito secondo il criterio di cassa, analogamente a quanto accade con i professionisti ed i lavoratori autonomi in genere. Oppure dovrà scegliere se rimanere in contabilità semplificata adottando ad esempio il nuovo criterio della registrazione ( inserendo la fattura come dato certo eliminando così il criterio di cassa sia per i ricavi che per i costi dando tutto per incassato) oppure tornare in contabilità ordinaria per opzione ritornando in questo modo al regime della competenza.

Nell’incertezza della norma ( attendiamo delucidazioni ) una cosa sembra imminente: sparirà la valutazione del magazzino; via quindi alla registrazione delle rimanenze iniziali e finali con evidente probabili perdite potenziali rilevate nel corso dell’esercizio 2017.

Cosa cambia nella sostanza?  La norma  introduce un diverso modo di determinare il reddito fiscale per le contabilità semplificate  introducendo il criterio di cassa e permettendo quindi il pagamento delle imposte solo su proventi e costi che vengono viene  effettivamente pagato ed viene incassato, a prescindere dalla relativa competenza economica. Viene scollegato quindi il principio di competenza normato e previsto per le imprese fotografando una situazione più realistica e adattabile alle contabilità di minore entità.

Tuttavia, questo non comporterà una semplificazione di adempimenti e di costi per le aziende bensì un aggravio;

  • negli adempimenti perché introduce lo spesometro trimestrale in luogo di quello annuale e l’obbligo di invio delle liquidazioni Iva telematicamente ( tranne per chi si avvale di invio dei corrispettivi telematici o fatturazione elettronica);
  • nei costi perché introduce nuovi registri obbligatori ( incassi e pagamenti)  oltre gli adempimenti di cui sopra che procureranno più lavoro e che naturalmente andranno a gravare sui costi delle  imprese.

Nei due nuovi registri andranno indicate in ordine cronologico, per ciascuna operazione, i seguenti dati:

  • importo dell’incasso;
  • le generalità del soggetto verso il quale si effettua l’incasso o a cui sia stato erogato il pagamento;
  • gli estremi del documento pagato/incassato.

Le operazioni fuori dal campo di applicazione Iva devono essere annotate separatamente rispetto a quelle soggette ad IVA. Inoltre, occorre annotare anche gli importi complessivi delle fatture non incassate e di quelle non pagate (con due registrazioni distinte), con contestuale indicazione dei documenti ricompresi nelle due sommatorie effettuate.

ADOZIONE DEL NUOVO REGIME ” DI REGISTRAZIONE”

Come già accennato sopra, la normativa consente una possibilità di deroga a questo regime optando per almeno tre anni verso un criterio cosiddetto di registrazione nel quale la contabilizzazione  del documento  di acquisto o di vendita equivale all’incasso o pagamento dello stesso. In pratica si da per incassato o pagato l’importo del documento, semplificando notevolmente la registrazione contabile e permettendo una più equilibrata gestione dei costi e dei ricavi d’esercizio.

Ovviamente saranno in tanti a migrare verso la  contabilità ordinaria per evitare di applicare questo nuovo regime:  in particolare tutti coloro che nel corso degli anni hanno accumulato delle rimanenze di magazzino notevoli e che si trovano ora a dover gestire questo nuovo passaggio cercando una soluzione “indolore”.

A tal fine è necessario esercitare un’apposita opzione comunicando  nell’anno in cui l’opzione è esercitata, barrando l’apposita casella del quadro VO nel modello IVA.

A questo proposito ricordiamo che la contabilità ordinaria per ” opzione” è sempre una scelta possibile da parte dell’impresa mentre l’obbligatorietà del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è strettamente connessa  all’ammontare dei ricavi realizzati nell’eserciiùzio  precedente. Il limite dei ricavi è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata.
– PRESTAZIONI DI SERVIZI: ricavi non superiori a € 400.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria;
– ALTRE ATTIVITA’: non superiori a € 700.000–> contabilità semplificata; oltre obbligo contabilità ordinaria.

Con riferimento al regime contabile applicabile nel 2017, quindi, è necessario verificare l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2016 (dal 2018 si dovrà verificare l’ammontare dei ricavi percepiti).

Attenzione: I ricavi derivanti da affitti di immobili/abitazioni e le plusvalenze e minusvalenze rilevate ( nonché i leasing e gli ammortamenti )  continueranno a seguire un criterio di competenza e non di cassa in tutti i casi. 

Pertanto:

• i ricavi e i costi 2016 vanno individuati in base al principio di competenza;
• in caso di inizio attività nel 2016, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi conseguiti in tale periodo.
Per individuare i ricavi va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR ai sensi dei quali costituiscono ricavi, ad esempio:
• i corrispettivi delle cessioni di beni o servizi alla cui produzione o  scambio è diretta l’attività dell’impresa;
• i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
• le assegnazioni dei predetti beni ai soci / autoconsumo del titolare;
• la destinazione di questi beni  a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
• i contributi in c/esercizio a norma di legge.

Attenzione:

• tutte le società di capitali (srl, cooperative spa, ecc.) sono obbligate a tenere la contabilità ordinaria a prescindere dall’ammontare dei ricavi prodotti;
• i lavoratori autonomi possono tenere la contabilità semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi dell’anno precedente.

Esercizio contemporaneo di più attività
Nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini della tenuta della contabilità semplificata è necessario fare riferimento:
• al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati;
• al limite relativo all’attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati.
Pertanto, se l’attività prevalente esercitata è quella:
– di prestazioni di servizi, il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 400.000;
– diversa da quella di prestazioni di servizi (ad esempio, commercio al minuto), il limite dei ricavi di riferimento è pari a € 700.000.

 

 


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regione lazio finanziamenti: fondo futuro

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Regione Lazio finanziamenti: fondo futuro

Ancora pochi giorni per accedere; la Regione Lazio eroga i suoi fondi  per finanziamenti attraverso il fondo Futuro.

C’è tempo fino al 14 ottobre 2016  ed è richiedibile dalle piccole e medie imprese come  microcredito e la microfinanza. Attenzione: il finanziamento non avviene attraverso istituti di credito bancario ma con accesso diretto  ai  35 milioni di euro  stanziati e messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un tasso super agevolato dell’1% e rimborsabile in 7 anni.

Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno prevista per le imprese che vogliano investire in progetti che avranno come obiettivo l’incremento del reddito futuro.

Attenzione: il fondo è disponibile solo per reali progetti di investimento con esclusione di liquidità, pagamento fornitori, dipendenti etc.

I richiedenti dovranno essere costituiti e operativi ma potranno accedere anche  microimprese costituende o costituite e titolari di partita IVA, con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego, avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

A chi si rivolge il programma?

  • microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;ù
  • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” .

finanziamenti-aziende-in-crisiModalità di accesso al finanziamento: I richiedenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato e se ritenuto idoneo beneficerà di un prestito di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

In pratica la Regione istituirà un apposito conto corrente intestato all’impresa richiedente ma che sarà bloccato fino alla presentazione della fattura del fornitore relativa alla fase del progetto specificato nel bando; in quel momento verrà sbloccato l’importo che sarà bonificato direttamente al fornitore del servizio.

Per consultare il bando e per tutte le informazioni cliccare  qui

Questo finanziamento è davvero un progetto innovativo  perché permette l’accesso al credito a tutte le imprese senza garanzia personali e a un tasso dell’1% a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, ovvero non potrebbero ottenere in alcun modo un accesso al credito per avviare o sostenere un progetto imprenditoriale ed è targato Bruxelles.

In questo modo le aziende potranno rinnovarsi e guardare al futuro,  accrescere la produttività, innalzare i livelli occupazionali favorendo l’autoimpiego anche attraverso la costituzione di una società cooperativa o l’avvio di nuove imprese; l’accesso è consentito anche a imprese individuali titolari di partita Iva anche non iscritti ad albi professionali.


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bando life 2016 ( life 2014-2020)

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bando-life-2016LAZIO: bando life 2016 ( life 2014-2020 ) per tutti i contributi ai progetti imprenditoriali integrati.

Al via il bando Life 2016 progetto Life 2014-2020 con l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e quello di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate.
Sono previsti progetti semplici presentabili da  PMI e liberi professionisti che prevedono un piano di investimento materiale e immateriale e progetti integrati aperti anche organismi di ricerca, composti da uno o più piani di investimento e/o attività.

I settori ammissibili sono quello Farmaceutico; Biomedicale: E-Health; Benessere/Wellbeing e  Agroalimentare.

Previsti progetti semplici ovvero progetti imprenditoriali che devono prevedere un piano di investimento materiale e immateriale anche integrato  da investimenti in efficienza energetica ovvero da attività per l’internazionalizzazione oppure attività per la digitalizzazione. I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000 euro e  possono essere presentati da PMI e liberi professionisti, esclusivamente in forma singola.

Previsti anche progetti integrati cioè progetti Imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento oppure attività. I progetti integrati possono essere composti da:

  • una o più attività RSI;
  • un piano di investimenti materiali e immateriali, derivanti anche da risultati di una preesistente attività di ricerca;
  • attività per l’internazionalizzazione;
  • attività per la digitalizzazione;
  • investimenti in efficienza energetica;
  • spese per consulenze strumentali alla realizzazione del progetto Imprenditoriale.

Omino finestraI progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 500.000,00 euro oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a  200.000,00 euro. Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di un finanziamento superiore a euro 3.000.000,00.

I beneficiari sono le imprese, i liberi professionisti, in forma singola; le imprese e liberi professionisti anche in collaborazione con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le aggregazioni temporanee, con eventuale presenza di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% e secondo la tabella differenziata per attività.

Le domande per i progetti semplici sono presentabili dall’11 ottobre 2016 e fino il 13 dicembre 2016,  mentre per i progetti integrati la decorrenza è  dal 4 ottobre 2016 e fino al 3 novembre 2016.

Il programma Life è un programma europeo che finanzia progetti per l’Ambiente, tra le prioritá progetti volti alla tutela della natura, della biodiversitá, del  Clima e al sostegno all’Economia Circolare.

attraverso il programma Life ci si pone l’obiettivo di :

  • contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
  • contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
  • migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione,
  • catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
  • miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
  • sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
  • sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”

Ai richeidenti ( enti pubblici, enti privati e organizzazioni senza scopo di lucro comprese le ONG)  si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e co-finanziatori

Previsto  un tasso di cofinanziamento che può arrivare fino al 75% solo sulle  proposte LIFE Natura e Biodiversità che si concentrano sulla conservazione e azioni per specie prioritarie o tipi di habitat delle direttive Uccelli e Habitat.

 Il programma é suddiviso il 2 sottoprogrammi:
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
• Ambiente ed uso efficiente delle risorse
• Natura e Biodiversità
• Governance ambientale e informazione in materia ambientale.
Il Sottoprogramma Azione per il Clima prevede tre settori prioritari:
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Governance e informazione in materia di climatica

La data di presentazione della domanda per l’ambiente varia a seconda del sottoprogramma:
7 settembre 2016 per il sottoprogramma “Clima”
12 settembre 2016 per “Uso efficiente delle risorse”
15 settembre 2016 per “Natura e Biodiversità” e “Governance ambientale”


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programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020

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3d human keep money with bags in front of them

Lazio: programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020 Mobilità sostenibile e intelligente, Domande di contri-buto fino al 20 ottobre 2016.

Approvato dalla  Regione Lazio l’Avviso pubblico “Mobilità soste-nibile e intelligente” (POR FESR Lazio 2014-2020, Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività) con la finalità di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e associate.
Obiettivo i settori l’automotive, la logistica e i trasporti per una mobilità sostenibile e intelligente.
ammissibili tutti i progetti imprenditoriali che rispettano le caratteristiche indicate e che rientrano in una delle categorie previste ovvero:

progetti  semplici: cioè progetti imprenditoriali che prevedono  un piano di Investimento materiale e immateriale, che può essere integrato  da investimenti in efficienza energetica oppure da attività di internazionalizzazione.
I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore a 50.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 euro, presentati da PMI o liberi professionisti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Progetti integrati: si riferiscono ai progetti imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento o attività.
I progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad euro 500.000,00, oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad Euro 200.000,00.
Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a Euro 3.000.000,00.

Le domande per i progetti semplici, prevedono la procedura “a sportello” dal 27 settembre 2016 fino al 29 novembre 2016 mentre per i progetti integrati prevista la procedura “a graduatoria” dal 20 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016.

finanziamenti-aziende-in-crisiattraverso il por fesr 2014-2020, ovvero il programma operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio mette in campo le sue strategie e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 finalizzata a  una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020 viene prevista  come segue:

Asse 1 – Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
Asse 2 – Lazio Digitale (154.270.000 euro)
Asse 3 – Competitività 276.400.000 (euro)
Asse 4 – Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
Asse 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro)
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro)

Ultima annotazione di rilievo relativamente alla dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 che ammonta a 913.065.194 euro.


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Amministratore di Condominio: requisiti e Srl

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Amministratore di Condominio quali requisiti e possibilità di gestione in forma societaria (SRL)

amministatore condominio requisiti

Dal  18 giugno 2013, con la riforma del Condominio vengono dettate dal legislatore nuove e importanti regole che hanno come scopo principale quello di riqualificare la figura dell’amministratore di condominio auspicandone  la preparazione e l’aggiornamento professionale stante la delicatezza e l’importanza che ha oramai rivestito questa importante figura nell’ordinamento professionale a tutela  dei condomini e della gestione dei fabbricati da questi amministrati.

La Legge 11 dicembre 2012 n. 220, ha modificato  alcuni articoli del codice civile ( libro III, titolo VII capo II ) dedicato al “condominio negli edifici” e delle disposizioni di attuazione, regolamentando in modo puntuale i doveri dell’amministratore, stabilendone i requisiti, secondo tre direttive: la verifica della qualifica professionale e l’aggiornamento, la trasparenza della gestione e il controllo di questa da parte dei condomini.

In base alle nuove norme l’amministratore di condominio può essere nominato distinguendo tra




    • amministratori professionali, ossia soggetti esterni al condominio in possesso di partita iva e con formazione professionale effettuata presso un’associazione di categoria;
  • amministratori condomini cioè persone che che fanno parte del condominio.

L’amministratore professionale deve rispondere a determinati requisiti per poter esercitare la professione e accogliere l’incarico deliberato dall’assemblea condominiale, ovvero devono avere il godimento dei diritti civili,  non devono aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,  non devono essere stati interdetti o inabilitati, il loro nome non deve risultare annotato nell’elenco dei protesticambiari,  devono aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, devono aver frequentato un corso di formazione iniziale,  devono svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale presso un’associazione di categoria riconosciuta,  deve avere una polizza professionale per la responsabilità civile ( preferibile non obbligatorio ma fortemente consigliato e se richiesto dall’assemblea di condominio diventa obbligatorio)

Mentre chi assume l’incarico di amministratore del proprio condominio non deve possedere obbligatoriamente né il  diploma di scuola secondaria di secondo grado, né  deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e non è obbligato alla  formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Di seguito pubblichiamo un facsimile di contratto per l’incarico di amministratore condominiale editabile in formato word.

Icona

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Fin qui tutto chiaro, ma quello di cui vogliamo occuparci in questa sede è la possibilità che ha l’amministratore di condominio professionale, di costituirsi anziché in forma individuale in una forma giuridica diversa quale ad esempio l’esercizio dell’attività sotto forma di società in nome collettivo (S.n.c.), società in accomandita semplice (S.a.s.), società a responsabilità limitata (S.r.l. e SRL S) ovvero altra forma compatibile.

Quali sono i vantaggi?  Quasi tutti legati ovviamente al fatturato potenziale che l’amministratore consegue nel corso dell’anno ovvero quanti edifici amministra e quindi non tanto alla responsabilità dell’amministrazione che resta comunque personale, quanto al risparmio fiscale che ne potrebbe conseguire gestendo il tutto in forma societaria ( in particolare relativamente all’Inps gestione separata ).

Appare ovvio che nei casi di gestione societaria ( es SRL) i requisiti necessari per conseguire il mandato (la carica di amministratore condominiale) dall’assemblea devono essere posseduti dai soci che risultano illimitatamente responsabili, ovvero dagli amministratori o  dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini  a favore dei quali la società presta i servizi.

Che la serie delle professioni intellettuali non si esaurisca nelle professioni protette si desume dagli artt. 2229, co. 1° e 2231 co. 1° c.c.: l’uno lo lascia intendere stabilendo che la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi”; mentre l’altro recita “l’esistenza di prestatori d’opera intellettuale soggetti alle norme sul contratto d’opera intellettuale e, tuttavia, non obbligati all’iscrizione in albi professionali” stabilendo che nel caso in cui di una attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non darebbe azione ( diritto) per il pagamento della retribuzione ( compenso richiesto).

E’ evidente quindi che sebbene non  esista un obbligo di iscrizione ad albo riconosciuto ( attività protette) che regolamenti l’attività dell’amministratore di condominio questa “esista” di fatto e si debba ricollegarla alla norma ricorrendo in essa le condizioni previste per chi esercita una professione protetta poiché queste infatti non si configura sicuramente  all’origine come esercizio  di impresa o attività occasionale e si può svolgere attraverso il lavoro prevalentemente intellettuale dei soggetti che la esercitano rilevando quindi la caratteristica intrinseca di professione intellettuale ( si veda anche le previsioni della nuova legge 14 gennaio 2013 n. 4).

Scegliendo di esercitare quindi in forma societaria, l’amministratore di condominio passa dalla determinazione del reddito con criteri di lavoro autonomo professionista a criteri di determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali, ma giuridicamente deve conservare la sua responsabilità oggettiva e il rapporto con i condomini delle strutture amministrate che erogano un mandato ad personam. 

Per questo motivo nella forma giuridica prescelta l’amministratore di condominio dovrà figurare come socio illimitatamente responsabile ( o come dipendente) se si tratta di società di persone ovvero come amministratore unico o presidente del CDA ( o come dipendente) se sceglierà una società di capitali per affrontare in maniera migliore e maggiormente organizzata il compito amministrativo attribuitogli, e prendere così  in carico più edifici gestendoli tutti nella maniera più efficace ed accurata possibile.

Gli altri soci che eventualmente figureranno nella forma societaria adottata non necessariamente dovranno rispondere ai requisiti della professione intellettuale poiché non risponderanno per le obbligazioni sociali ( soci accomandanti o soci finanziatori delle società di capitali).

Altra possibilità è anche quella di costituire ad esempio una società tra professionisti  sia nella forma di associazione tra professionisti ( reddito di lavoro autonomo ) sia  come come S.N.C. o S.R.L. ( reddito d’impresa) in cui tutti i soci rispecchiano le caratteristiche di professionisti esercenti attività di amministratore di condominio ma  in questo ultimo caso l’ oggetto sociale di costituzione dovrà invece rispecchiare l’oggetto effettivo della società ( amministrazione condominiale)  e non potrà invece essere semplicemente una mera attività strumentale all’ottenimento di altro oggetto differente ( esempio attività edilizia principale, attività di amministrazione condominiale sussidiaria).

In tal caso, infatti, la società rientrerebbe tra le società tra capitalisti per l’esecuzione di altrui servizi intellettuali , dove l’oggetto sociale non è l’esercizio di professione intellettuale ma invece si connota come attività d’impresa pura e semplice poiché l’attività professionale non sarebbe più il centro dell’oggetto sociale della società, ma diverrebbe strumentale all’attività d’impresa costituente l’oggetto della stessa, trasformando l’esercizio della professione da servizio fornito ai clienti ad un mezzo per il raggiungimento di un profitto attraverso la fornitura di servizi di amministrazione condominiale.

Ad ogni modo, nulla vieta che un incarico professionale, nella fattispecie l’amministrazione di un condominio specie nelle forme più complesse, sia conferito ad una pluralità di professionisti, sia disgiuntamente che congiuntamente, con la conseguenza che ciascun professionista stipula con il cliente (nel caso specifico gli abitanti di un edificio condominiale) un distinto contratto seppure di contenuto identico ai contratti stipulati dagli altri colleghi.

Altra forma interessante da poter sviluppare è legata all’associativismo finalizzato alla condivisione degli strumenti utili all’esercizio della professione ( studio, personale dipendente, utenze, costi fissi  vari) le cosiddette società  di mezzi e di servizi, che non hanno come scopo quello delll’esercizio comune della professione, ( creazione di un nuovo soggetto professionale) ma solo il vantaggio di permettere ai professionisti che si associano di dividere le spese per i servizi richiesti dall’impianto e dallo svolgimento dello studio professionale.

Nella società tra professionisti c’è di norma invece una comunione di spese e di utili fra i soci e in questo caso il contratto è unico poiché l’assemblea condominiale affida l’incarico ad un soggetto diverso dai singoli professionisti che ne fanno parte (art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183).

Tirando le somme su quanto detto in precedenza, riteniamo che, alla luce delle normative tutt’ora in vigore, l’amministratore di condominio non debba necessariamente regolare il suo  rapporto con i clienti condomini secondo lo schema imposto dal codice civile per le professioni protette potendo fruire di una maggiore libertà, essendo libero  di adottare altri schemi contrattuali, anche di forma societaria, con conseguente libertà di adocione anche di tariffe non obblicate da albi specifici  e nel caso più professionisti di questo tipo decidano di mettersi in collaborazione fra loro, non ci sarà alcun ostacolo che possa impedire loro di stipulare un contratto sociale.

La  14 gennaio 2013 n. 411 pur riconoscendo la non obbligatorietà di iscrizione della professione ad albo professionale ne regolamenta alcune caratteristiche e come tutela di fatto ne rilascia la gestione ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico che prevedono un percorso di formazione e un’istruzione professionale notevoli, oltre che da un insieme di competenze che le rendono complesse ed articolate.

 


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Contributi Inps commercianti e artigiani: agevolazioni

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Contributi Inps commercianti e artigiani: tutte le agevolazioni





  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età non superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età non superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione deve essere  richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

In particolare per coloro che esercitano  attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indipendentemente dall’età è previsto il versamento dei contributi INPS nei modi regolari ma senza l’obbligo del minimale fisso per cui versano quanto dovuto ( in base al reddito annuale prodotto) direttamente con la liquidazione nel modello Unico.

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

Particolarmente interessante è invece il panorama introdotto per i contribuenti minimi coloro cioè che si  avvalgono del regime fiscale agevolato( Legge 190/2014,) i quali usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Ovviamente andrà fatta la comunicazione telematica da inviare all’Inps in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Per rientrare nel beneficio previsto per il nuovo regime dei minimi applicabile anche alle strutture extracettive alberghiere istituite sotto forma di impresa individuale bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità:

  • ricavi o compensi all’interno dei parametri fissati per la propria tipologia di attività,
  • spese per lavoro accessorio non superiori a 5mila euro,
  • costo complessivo beni strumentali fino a 20mila euro,
  • redditi derivanti da attività d’impresa o esercizio della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come dipendente (qui il criterio è flessibile, se ad esempio la somma dei redditi è comunque inferiore a 20mila euro, si può applicare il Regime dei Minimi e di conseguenza scatta anche l’agevolazione contributiva).

La circolare INPS recita testualmente:

hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Il regime contributivo agevolato eventualmente prescelto è opzionale, per cui la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda; in caso contrario non si attiverà automaticamente.

Da segnalare che  se i contributi versati sono inferiori al minimo, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al minimale, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.Altra cosa importante da sapere riguardo ad esempio ai pensionati INPS con oltre 65 anni che accedono al regime agevolato,  questi non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, pertanto per queste categoria va fatto un calcolo di convenienza prima di procedere alla richiesta dell’una o dell’altra agevolazione contributiva.

 


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contratti di solidarietà: si all’apprendistato

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contratti solidarietàContratti di solidarietà si all’assunzione in apprendistato durante un contratto di solidarietà

Il ministero del Lavoro ha detto si! Parafrasando una vecchia formula pubblicitaria il Ministero del Lavoro ha dato via libera con un chiarimento effettuato in risposta a uno specifico interpello per la possibilità di avvio di rapporti di apprendistato anche nel caso in cui l’Azienda richiedente abbia in corso un contratto di solidarietà. Il chiarimento era dovuto in relazione all’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal Jobs Act.

La motivazione va ricercata nel fatto che il contratto di solidarietà difensivo costituisce specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, con possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si attiva in base all‘articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 attraverso specifico accordo fra impresa prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro per evitare riduzioni di organico. Non spetta quindi agli apprendisti, in base all’articolo 2 del dlgs 148/2015.

Ma come funziona realmente il contratto di solidarietà?

Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà e relativamente alla fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per concerne la durata, i soggetti che possono beneficiarne e la percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A”

Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

La riduzione di orario prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa la stipula del contratto è per un massimo  di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Viene erogato un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda con una durata massima di  24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga.

Il contratto di solidarietà assume una sua logica in tutti quei casi in cui si voglia  fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà; opportunità che non sempre viene soddisfatta per tutti i lavoratori essendo molti di questi assunti con mansioni  diverse nell’ambito dell’organico aziendale.

Per questo motivo l’azienda che ricorre a contratti di solidarietà può avere necessità di formare personale in specifiche mansioni per far fronte a eventuali esigenze di maggior lavoro assumendo nuovi apprendisti  sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge ovvero che sia  rispettato il rapporto  fra apprendisti assunti e maestranze specializzate, in base all’articolo 42, comma 7, del Dlgs 81/2015, e la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

La crisi aziendale favorisce  quindi il ricorso a delle soluzioni che non compromettano la stabilità, competitività  e funzionamento dell’Azienda ma nello stesso tempo riescano a garantire una continuità di reddito ai propri dipendenti.


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prestazioni occasionali: modalità ritenuta ed esonero per rimborso spese

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ritenuta prestazione occasionaleIn questi ultimi anni la ricevuta per prestazione occasionale ha assunto sempre più importanza anche parallelamente alle modifiche intervenute nel tempo per le collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e in ogni caso, in tutte quelle occasioni in cui, per colmare il fabbisogno di brevi collaborazioni spot che si estinguono in un determinato periodo, non trova tipologia di contratto adatta alle proprie. In particolar  modo, la formula della prestazione occasionale interviene ad esempio per coloro che avendo già un lavoro o essendo pensionati hanno la possibilità di incrementare  le proprie entrate con un elevato rapporto beneficio/tempo impiegato , o per coloro che sono pronti ad avviare una libera professione ma non hanno ancora le forze necessarie ( acquisizione di clientela)  tali da giustificare l’apertura di aprire una partita IVA. Meno adatte e più rischiose invece se utilizzate dalle aziende ( impropriamente) come strumento a basso costo ed elevato vantaggio ( e aggiungiamo elevato rischio) per ottenere prestazioni di lavoro di carattere non subordinato. In ogni caso, ogni qual volta si utilizza lo strumento della prestazione occasione è necessario prestare molta attenzione e comprendere che siamo in presenza di uno strumento soggetto a precisi adempimenti  giuridici, previdenziali e fiscali da analizzare attentamente per non ricadere in problematiche estremamente ” seccanti” in caso di uso improprio.






Ma cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e soprattutto quali sono i limiti imposti dalla normativa vigente?

Utilizzata in passato in maniera occasionale e reintrodotta con la riforma del lavoro del 2003 ( Legge Biagi )  affinché possa essere riconosciuta come tale, deve rispettare  alcuni requisiti fondamentali:

  1. non può essere un’attività abituale;
  2. deve trattarsi di  un’attività non professionale;
  3. non deve svolgersi con continuità;
  4. non deve esserci una coordinazione.

Il contratto tra azienda/professionista e collaboratore non prevede una forma scritta ma a scanso di equivoci è sempre preferibile redarne uno che metta ben in chiaro i fabbisogni di collaborazione dell’azienda da un lato e le aspettative del collaboratore dall’altro; sia economiche ( compenso spettante) sia soprattutto in merito alle modalità dello svolgimento dell’incarico e soprattutto alla mancanza di un vincolo di subordinazione.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

 

La caratteristica  del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del codice civile che disciplina il contratto d’opera definendo il lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere,dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Quindi la prestazione del collaboratore deve svolgersi senza l’inserimento funzionale nella organizzazione dell’azienda e/o del professionista e inoltre la caratteristica dell’occasionalità la contraddistingue dalle prestazioni di lavoro autonomo svolte abitualmente ed in forma professionale, sollevandola quindi anche dall’obbligo del possesso di partita IVA ( art. 5 D.P.R. 633/72) che è invece caratteristica fondamentale del lavoro autonomo abituale, svolto in modo professionale con obbligo di emissione della fattura.

Il collaboratore occasionale risulta pertanto un non dipendente e un non professionista autonomo,  diventando terreno fertile per abbattere sensibilmente i costi ad esempio di molti progetti imprenditoriali.

La ricevuta della prestazione occasionale: contenuto e caratteristiche

La ricevuta da emettere per la prestazione occasionale ha forma libera ma deve contenere determinati requisiti , specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/197 e dovrà contenere: 

  • i dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
  • i dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo);
  • la descrizione della prestazione svolta (è opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione);
  • l’importo lordo;
  • l’eventuale ritenuta d’acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta);
  • l’importo netto percepito;
  • data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

Non essendo soggetta ad Iva, la ricevuta dovrà essere affrancata da una marca da bollo da 2 euro con esclusione di tutti quegli importi che non superano euro 77,47.

Di seguito viene pubblicato un facsimile della ritenuta per prestazione occasionale da scaricare gratuitamente in formato excel e con formula precompilata. Sarà sufficiente inserire l’importo netto in fondo alla formula per ricavarne in maniera automatica il lordo e la ritenuta dovuta.

Icona

facsimile di ricevuta per compenso occasionale 10.86 KB 659 downloads

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ... pubblichiamo un facsimile di ricevuta...

I limiti per prestazione occasionale: reddito annuale e casi di eccedenza

La prestazione saltuaria normalmente non può eccedere l’importo di € 5.000,00 anche se erogato da una pluralità di committenti ma nel caso in cui si dovesse superare questo limite sono previsti  obblighi di natura previdenziale con la conseguente iscrizione alla gestione separata (per la somma eccedente)  e il versamento da parte dell’azienda/professionista committente dei 2/3 dei contributi dovuti ( alla data di redazione dell’articolo  come parasubordinati senza partita IVA, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 31,72%).

Casi in cui non si applica la ritenuta alla fonte del 20%

( chiarimenti dell’agenzia delle Entrate risoluzione 49/E/2013 )

rimborsi spese ritenute d'accontoUno dei casi in cui la ritenuta d’acconto non viene applicata alla prestazione occasionale è sicuramente quello dei rimborsi spese effettuati dal collaboratore in nome e per conto dell’azienda stessa per seminari e formazione gratuita. E’ il caso di rimborso di viaggi, vitto, alloggio per  docenti e ricercatori ma anche di chi anticipa spese di trasporto ed altri oneri connessi per la partecipazione a seminari  e formazione.

Siamo in presenza infatti di spese sostenute che  non concorrono alla formazione del reddito imponibile del collaboratore e pertanto non sono assoggettate ad un acconto di imposta essendo l’imponibile in questo caso pari a zero.

Un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessaria l’applicazione di ritenute alla fonte; a stabilirlo è  l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2013, rispondendo a uno specifico quesito dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Agenzia delle Entrate, in  questo caso riflette una situazione di fatto logica e sostanzialmente inoppugnabile evitando di far versare la ritenuta alla fonte in tutte quelle ipotesi in cui sussistono attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito e nelle quali il compenso percepito risulta essere pari  alle spese sostenute dal collaboratore. In questi casi viene meno l’obbligo del versamento della  ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/1973:

« Sono i  rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, purché siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese».

Le stesse condizioni sono applicabili anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’ Azienda.

Il collaboratore da parte sua non dovrà riportare le somme percepite con queste condizioni nella propria dichiarazione dei redditi.

Diversa è invece la considerazione da effettuare per le spese sostenute per l’effettuazione dell’incarico assegnato che rientrano invece nella determinazione del reddito e conseguentemente nell’obblico di applicazione della ritenuta d’acconto.

«Alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente» rientrano nella nozione di compenso «anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003)».

Il riferimento normativo è l’articolo 54, comma 1, del TUIR (testo unico imposte sui redditi) in base al quale:

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione…».

Per quanto riguarda invece i redditi di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi:

«Sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

C’è quindi una differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale,costituita dal collegamento diretto diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, come visto).

È per questo che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è invece applicabile:

«Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973».

Per le prestazioni occasionali infine, per l’Azienda committente permane la rilevanza dei costi ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs 446/1997.

 


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il diritto agli utili del socio nella SRL

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Il Diritto agli utili del socio nella SRL

Il diritto agli utili è un diritto del socio che può essere espresso fondamentalmente in due modi:
 
A) lo statuto della srl può prevedere sia il voto sulla redistribuzione degli utili dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione)
B) il diritto all’esercizio potrebbe sorgere già in relazione all’emersione di utili netti, per effetto della mera approvazione del bilancio, come avviene per le società di persone.
Esistono poi una serie di regole particolari che possono essere inserite in statuto o anche verbalizzati successivamente ( esempio nella adozione della trasparenza  fiscale dove è possibile verbalizzare una percentuale di utili che il socio lavoratore percepisce diversa dalla sua partecipazione societaria ) come una proporzione diversa nella ripartizione degli utili a favore del socio ( con esclusione del patto leonino, ovvero il dividendo di escludere un socio da utili o perdite) o anche un diritto particolare vantato ad esempio sugli utili relativi solo all’andamento di uno specifico settore o divisione aziendale dell’attività della società ( escludendo gli altri settori) che però va gestito con istituzione di una contabilità separata). Restano invece vietate invece eventuali clausole che trasformino il diritto agli utili in forma di tass di interesse, cioè di diritto a un determinato rendimento indipendentemente dal risultato d’esercizio.

 


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Gestione in Bilancio e fiscale del sito internet

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ammortamento sito internetGestione in Bilancio e fiscale del Sito Internet

E’ diventato oramai uno strumento di lavoro e di marketing irrinunciabile per chiunque: ci riferiamo al sito internet aziendale che può essere istituito per scopi diversi  ma quasi sempre per ampliare la propria offerta commerciale di beni o servizi e accaparrare nuovi clienti praticamente in ogni luogo. Ma le attività su internet si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che scelgono il web per avviare una propria attività. Vediamo allora come le spese sostenute per la creazione o realizzazione di un sito web, siano detraibili come costi sostenuti e in quali modi e tempi porteremo a casa l’intero ammortamento del costo sostenuto.

Un sito web è formato da un’insieme di pagine, immagini, a volte musiche e video internet correlate tra loro, visibili da chiunque, e raggiungibili attraverso un indirizzo internet, ( oramai anche senza il prefisso del WWW) che presentano una struttura a volte semplice a volte articolata e complessa ma nella maggior parte dei casi diretta alla fornitura di informazioni o alla possibilità di acquisto di prodotti o servizi dell’azienda.

Un sito internet può essere composto da un semplice linguaggio di base ( es html ) o composto anche da software applicativi che consentono, all’interno del sito, si inviare e gestire informazioni attraverso una piattaforma interna, con accesso a un’area riservata e interazione tra cliente/fornitore di un determinato bene o servizio.

E’ ovvio che la complessità del lavoro effettuato per la realizzazione del sito può essere diversa a seconda dei casi e quindi anche i costi di realizzazione e di mantenimento, integrati con il pagamento di licenza d’uso per la gestione di eventuali software di gestione del servizio possono comportare dei costi notevoli che l’azienda deve sapere correttamente inquadrare nella gestione della propria contabilità.

Per capire bene come funziona il nostro sito cerchiamo quindi di comprendere meglio ad esempio  la distinzione tra software di base e software applicativi.

Il software di base ( software operativo) è composto dalle procedure e dai programmi necessari per il funzionamento dei computers  senza i quali non potrebbero effettuare il loro lavoro; pensiamo ad esempio al windows 10.

 software applicativi, invece, sono costituiti dall’insieme di procedure e istruzioni che consentono al computer  di assolvere specifiche funzioni in grado di rispondere alle esigenze dell’utente.

Istallare quindi un software di base è un’operazione fondamentale affinché il sistema funzioni correttamente e  ne consegue che il relativo costo di acquisto debba pertanto essere considerato unitamente a quello del cespite sui cui è installato. Tale considerazione  è prevista dall’applicazione del principio contabile OIC 16  relativo alle “Immobilizzazioni materiali” che prevede quindi che il costo del software di base, unitamente a quello dell’hardware, venga ammortizzato nel tempo a partire dal momento in cui il bene ( hardware e software di base ) entrano a far parte del processo produttivo con ragguaglio alla durata del periodo d’imposta se inferiore o superiore ai dodici mesi.

Nel caso del sito internet l’intera realizzazione dello stesso composta dalla creazione del sito stesso con le pagine fondamentali per la visualizzazione anche su dispositivi mobili (cd responsive web design) va considerata in questa ottica.
Mentre la realizzazione di software applicativi correlati ( es forum, e commerce, piattaforme etc )  si presenta, invece, più  complessa da inquadrare per la sua corretta  imputazione in bilancio.

Per far questo dobbiamo analizzare attentamente la composizione dei software applicativi e distinguere tra i seguenti casi:

  • se il software applicativo viene acquistato  o fatto realizzare con licenza d’uso propria a tempo indeterminato allora siamo in presenza di un bene strumentale e come tale il software dovrà essere iscritto nell’attivo patrimoniale come diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ai sensi del principio contabile OIC 24 entrerà a far parte delle Immobilizzazioni immateriali dell’azienda.
  • se il software viene acquistato già pronto da qualcuno che lo ha realizzato per rivenderlo allora siamo in presenza di una licenza d’uso a tempo determinato che andrà invece iscritta come concessioni, licenze, marchi e diritti simili  ed ai fini fiscali considereremo la durata dell’ammortamento parallelamente al periodo durante il quale è stata acquistata la licenza.
  • se il software viene autoprodotto in azienda se non sia stato registrato , i relativi costi possono essere dedotti interamente nell’esercizio di effettivo sostenimento ( esempio fatture di un informatico ovvero il costo del dipendente che materialmente lo ha realizzato).

In linea generale,  i costi sostenuti per la realizzazione e l’implementazione del sito internet andranno capitalizzati come beni strumentali; tale procedimento trae la sua logica nel fatto che il sito internet possa dimostrare un’utilità futura nel processi di vendita o di crescita aziendale in termini di incremento dell’efficienza e della competitività e stimando che nel tempo futuro si potranno recuperare i costi sostenuti per la realizzazione.

La gestione segue una logica come descritta poiché nessuna norma civilistica né i principi contabili nazionali contengono disposizioni specifiche sulla contabilizzazione e l’iscrizione in bilancio dei costi sostenuti per la realizzazione dei siti web aziendali.

Ad ogni modo nella realizzazione di un portale web che ad esempio integri il sito web tradizionale con sistemi gestionali accessibili dall’esterno (es piattaforma) sarà bene ripartire il costo complessivo tenendo conto delle due componenti e soprattutto richiedere una certificazione che attesti tale ripartizione  al soggetto incaricato della realizzazione del sito. quota attribuibile ad ogni esercizio.

Il Dominio internet

Una particolare attenzione va fatta per il dominio con il quale viene gestito il sito che, in molti casi, può assumere un valore notevole o addirittura essere acquistato per un valore notevole ( secondo l’importanza strategica, i precedenti accessi, le visualizzazioni etc)

Il dominio internet è il nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web e può essere acquisito esclusivamente in concessione per l’utilizzazione e mai in proprietà.
Le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno capitalizzate  come “Concessioni, licenze e simili”, mentre le altre spese sostenute in vista dell’acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali.
Spesso il dominio può diventare anche oggetto di marchio aziendale e registrato come tale; in questo caso il dominio segue il marchio.

La condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità da poterlo distinguere dall’azienda.
Fiscalmente, le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto ovvero  derivante da eventuale perizia.

 


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