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Commercialista troppo caro? cambialo

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Commercialista troppo caro? cambialo! 

CAMBIARE COMMERCIALISTA COME FARE E COSA SAPERE

Spesso ci arrivano email di chiarimento su come cambiare commercialista evidentemente per questioni economiche o di insoddisfazione per la quantità/qualità del servizio ricevuto..

Spesso un elemento comune a tutti i clienti è che si ha timore ad effettuare questa operazione, anche se in realtà non è una cosa complicata, anzi è più semplice di quanto possiamo pensare.
Se abbiamo maturato questa decisione, è opportuno seguire alcuni punti chiave e soprattutto utilizzare n po’ di diplomazia per evitare inutili questioni con il vecchio professionista o eventuali contestazioni con l’A.d.E.

COME POSSO CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL MODO CORRETTO?

Innanzitutto devi sapere che, l’atto formale con cui puoi liberarti di un professionista, è la revoca del mandato.
Per prima cosa, verifica se il mandato è stato conferito con atto scritto oppure solo verbalmente.
Nel primo caso, devi verificare i termini previsti per poterlo eventualmente revocare.

Spesso accade che, nella lettera d’ incarico sottoscritta dalle parti, sia stato specificato un termine entro il quale deve essere comunicata la disdetta.
Ecco un esempio classico:

Ciascuna delle parti può recedere dal contratto comunicando all’altra la propria volontà a mezzo lettera raccomandata.
L’ avviso di ricevimento deve essere inviato entro il 30 novembre dell’anno in corso.

Non devi preoccuparti delle motivazioni che ti spingono a cambiare commercialista.
Devi soltanto rispettare la tempistica che, probabilmente senza pensarci hai distrattamente pattuito nel mandato professionale.

Un problema che può sorgere al cambio di commercialista, è decidere a chi affidare l’incarico per la compilazione ed il relativo invio di tutti i  dichiarativi dell’anno del passaggio.
Di solito, è il consulente al quale hai affidato la tenuta della contabilità che svolge anche le funzioni di consulente dei correlativi dichiarativi ma tutto ciò a volte non è scontato.

Anzi, proprio la rottura del rapporto di fiducia tra te ed il vecchio consulente, può portare ad alcuni problemi.
E’ possibile che lo stesso sia ritroso a svolgere le ultime incombenze e che, di conseguenza, il nuovo consulente debba divenire parte attiva.

 

 

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Perfetta integrazione Commercialista cliente – commercialista con fatture in cloud  di Teamsystem codice univoco M5UXCR1.

Anche noi di Turismoefisco siamo ora sulla piattaforma online di fatture in cloud  e pertanto è possibile interagire con tutti i nostri clienti  utilizzando questa piattaforma comune in collaborazione con TeamSystem.

Con Fatture in cloud cliente e commercialista sono più uniti e danno vita una soluzione strettamente integrata di fatturazione elettronica in cloud e pagamenti online con bonifico bancario con integrazione di bonifico bancario di SOFORT. Anche le aziende potranno sfruttare i servizi della piattaforma non solo per interagire con noi come commercialisti ma anche per gestire la propria attività, pagare e farsi pagare con facilità potranno accettare bonifici online a partire direttamente dalla fattura emessa rendendo l’operazione di pagamento semplice, sicura e veloce per il cliente finale.
Dal preventivo alla fatturazione alla registrazione del pagamento alla interazione e integrazione con la contabilità alla gestione di tutta la documentazione sulla piattaforma con avviso di ricevimento e ottimizzazione dei tempi di gestione.

Se scegli Turismoefisco integrato nella piattaforma di fattura in cloud potrai avere un’assistenza continua con una  consulenza costante e controllo non solo sulla corretta emissione delle tue fatture elettroniche ma anche nella gestione delle varie problematiche che quotidianamente affliggono la tua azienda.

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Tutta la documentazione inviata e ricevuta ( F24 moduli, fatture, avvisi e quant’altro scambiabili in tempo reale con la propria area riservata) visibile solo dal cliente stesso e dal commercialista ovunque ti trovi e senza problematiche di ricezione, di files troppo grandi o non visti poiché il programma ci avvisa in tempo reale se la documentazione viene vista e quando.

Siamo più uniti più vicini e insieme facciamo decollare la tua azienda anche attraverso la tecnologia.

LA RICONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL VECCHIO CONSULENTE

I documenti amministrativi che hai consegnato durante il periodo d’ imposta al commercialista sono di tua proprietà.
Pertanto, non aver timore a richiedere tutta la documentazione amministrativa e fiscale alla fine del mandato.

Laddove si inneschi un contenzioso con il vecchio consulente, sappi che lo stesso non ha mai un diritto di ritenzione sui documenti contabili.
In sintesi, con la revoca dovranno essere riconsegnati:

  1. i registri contabili;
  2. i registri Iva;
  3. tutta la documentazione fiscale e tributaria.

Ti segnaliamo che, se il tuo nuovo commercialista è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è tenuto a rispettare il codice deontologico della professione.
Ciò è previsto dall’art. 16 in tema di subentro ad un collega che dispone che il professionista, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico professionale, deve osservare procedure e formalità corrette e comportarsi con lealtà.

Prima di accettare l’ incarico il professionista subentrante deve:

  • accertarsi che il cliente abbia informato il collega della richiesta di sostituzione e abbia manifestato formalmente il recesso dall’incarico professionale.
    in difetto, deve provvedere ad informalo senza indugio;
  • accertarsi che la sostituzione non sia richiesta dal cliente per sottrarsi al rispetto della legge, alla corretta esecuzione dell’ incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ ultimo;
  • invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso dovuto al precedente collega, salvo che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

CAMBIARE COMMERCIALISTA NEL REGIME DEI MINIMI O REGIME FORFETTARIO

Nel caso in cui hai aderito al regime dei minimi o forfettario non dovrebbero sussistere grossi problemi nel cambiare consulente fiscale.
Essere in un regime agevolato, significa non avere nessun obbligo di tenuta della contabilità.

L’unico obbligo, è la presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sintesi il contribuente non dovrebbe essere legato da alcun mandato professionale con assistenza continuativa.

Se questa è la tua situazione, puoi ritenerti libero di scegliere un nuovo consulente quando lo desideri.

ULTIMA RACCOMANDAZIONE

Una ultima raccomandazione, il tuo nuovo consulente dovrà effettuare una comunicazione all’amministrazione finanziaria. Occorre infatti comunicare il luogo di conservazione delle scritture contabili.

Tale luogo può coincidere o con la sede dell’ impresa o con la sede del soggetto al quale è stata affidata la tenuta della contabilità.
Il fine è di consentire all’amministrazione finanziaria di poter effettuare le verifiche ed i controlli.

Infine richiedete il cassetto fiscale presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il cassetto fiscale è un servizio totalmente gratuito  offerto dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale il contribuente può verificare quali dichiarazioni vengono presentate per suo conto dal professionista e verificare anche i pagamenti di imposte che egli stesso effettua. E’ un utile strumento quindi per verificare che gli adempimenti vengano svolti per tempo ed evitare brutte sorprese. Un professionista serio è ben contento di illustrare quali sono gli adempimenti dell’anno e le relative scadenze. In questo modo può farti comprendere quanti siano numerosi gli adempimenti e al tempo stesso avrai tutti gli elementi necessari a verificare la correttezza del suo operato.

Solo professionisti abilitati per legge

Ultimo consiglio, non meno importante è quello di rivolgersi sempre a un professionista abilitato per legge ovvero  iscritto  all’albo professionale ” Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili” Il motivo è semplice: uno dei compiti dell’Ordine è di tutelare i cittadini e di sanzionare i professionisti che non rispettano le norme deontologiche. In altre parole rappresenta una tutela importante a garanzia del contribuente.

Cosa aspetti richiedi subito informazioni qui oppure su fattureincloud.it


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regione lazio finanziamenti: fondo futuro

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Regione Lazio finanziamenti: fondo futuro

Ancora pochi giorni per accedere; la Regione Lazio eroga i suoi fondi  per finanziamenti attraverso il fondo Futuro.

C’è tempo fino al 14 ottobre 2016  ed è richiedibile dalle piccole e medie imprese come  microcredito e la microfinanza. Attenzione: il finanziamento non avviene attraverso istituti di credito bancario ma con accesso diretto  ai  35 milioni di euro  stanziati e messi a disposizione dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 con un tasso super agevolato dell’1% e rimborsabile in 7 anni.

Si tratta di una vera e propria boccata d’ossigeno prevista per le imprese che vogliano investire in progetti che avranno come obiettivo l’incremento del reddito futuro.

Attenzione: il fondo è disponibile solo per reali progetti di investimento con esclusione di liquidità, pagamento fornitori, dipendenti etc.

I richiedenti dovranno essere costituiti e operativi ma potranno accedere anche  microimprese costituende o costituite e titolari di partita IVA, con difficoltà di accesso al credito bancario ordinario per finanziare progetti di autoimpiego, avvio di nuove imprese o la realizzazione di nuovi progetti promossi da imprese esistenti.

A chi si rivolge il programma?

  • microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio;ù
  • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale nella regione Lazio. Sono escluse le società di capitali e i soggetti che negli ultimi cinque anni presentino “anomalie bancarie” .

finanziamenti-aziende-in-crisiModalità di accesso al finanziamento: I richiedenti dovranno presentare un progetto che sarà valutato e se ritenuto idoneo beneficerà di un prestito di importo compreso tra 5.000 e 25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da definire caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento. Sono ammissibili le spese relative al progetto presentato, che andrà realizzato entro 12 mesi dall’ottenimento del prestito.

In pratica la Regione istituirà un apposito conto corrente intestato all’impresa richiedente ma che sarà bloccato fino alla presentazione della fattura del fornitore relativa alla fase del progetto specificato nel bando; in quel momento verrà sbloccato l’importo che sarà bonificato direttamente al fornitore del servizio.

Per consultare il bando e per tutte le informazioni cliccare  qui

Questo finanziamento è davvero un progetto innovativo  perché permette l’accesso al credito a tutte le imprese senza garanzia personali e a un tasso dell’1% a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, ovvero non potrebbero ottenere in alcun modo un accesso al credito per avviare o sostenere un progetto imprenditoriale ed è targato Bruxelles.

In questo modo le aziende potranno rinnovarsi e guardare al futuro,  accrescere la produttività, innalzare i livelli occupazionali favorendo l’autoimpiego anche attraverso la costituzione di una società cooperativa o l’avvio di nuove imprese; l’accesso è consentito anche a imprese individuali titolari di partita Iva anche non iscritti ad albi professionali.


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bando life 2016 ( life 2014-2020)

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bando-life-2016LAZIO: bando life 2016 ( life 2014-2020 ) per tutti i contributi ai progetti imprenditoriali integrati.

Al via il bando Life 2016 progetto Life 2014-2020 con l’obiettivo di favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e quello di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale, attraverso il sostegno di progetti imprenditoriali realizzati da imprese, singole e associate.
Sono previsti progetti semplici presentabili da  PMI e liberi professionisti che prevedono un piano di investimento materiale e immateriale e progetti integrati aperti anche organismi di ricerca, composti da uno o più piani di investimento e/o attività.

I settori ammissibili sono quello Farmaceutico; Biomedicale: E-Health; Benessere/Wellbeing e  Agroalimentare.

Previsti progetti semplici ovvero progetti imprenditoriali che devono prevedere un piano di investimento materiale e immateriale anche integrato  da investimenti in efficienza energetica ovvero da attività per l’internazionalizzazione oppure attività per la digitalizzazione. I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore a 500.000 euro e  possono essere presentati da PMI e liberi professionisti, esclusivamente in forma singola.

Previsti anche progetti integrati cioè progetti Imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento oppure attività. I progetti integrati possono essere composti da:

  • una o più attività RSI;
  • un piano di investimenti materiali e immateriali, derivanti anche da risultati di una preesistente attività di ricerca;
  • attività per l’internazionalizzazione;
  • attività per la digitalizzazione;
  • investimenti in efficienza energetica;
  • spese per consulenze strumentali alla realizzazione del progetto Imprenditoriale.

Omino finestraI progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 500.000,00 euro oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a  200.000,00 euro. Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di un finanziamento superiore a euro 3.000.000,00.

I beneficiari sono le imprese, i liberi professionisti, in forma singola; le imprese e liberi professionisti anche in collaborazione con un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, le aggregazioni temporanee, con eventuale presenza di organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.

Previsto un contributo a fondo perduto fino al 70% e secondo la tabella differenziata per attività.

Le domande per i progetti semplici sono presentabili dall’11 ottobre 2016 e fino il 13 dicembre 2016,  mentre per i progetti integrati la decorrenza è  dal 4 ottobre 2016 e fino al 3 novembre 2016.

Il programma Life è un programma europeo che finanzia progetti per l’Ambiente, tra le prioritá progetti volti alla tutela della natura, della biodiversitá, del  Clima e al sostegno all’Economia Circolare.

attraverso il programma Life ci si pone l’obiettivo di :

  • contribuire al passaggio verso un’economia efficiente in termini di risorse, con minori emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
  • contribuire alla protezione e al miglioramento dell’ambiente e all’interruzione e all’inversione del processo di perdita di biodiversità, compresi il sostegno alla rete Natura 2000 e il contrasto al degrado degli ecosistemi;
  • migliorare lo sviluppo, l’attuazione e l’applicazione della politica e della legislazione ambientale e climatica dell’Unione,
  • catalizzare e promuovere l’integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche e nella pratica nel settore pubblico e privato, anche attraverso l’aumento della loro capacità;
  • miglioramento della governance ambientale a tutti i livelli, compresa una maggiore partecipazione della società civile, delle ONG e degli attori locali;
  • sostenere maggiormente la governance ambientale e in materia di clima a tutti i livelli;
  • sostenere l’attuazione del Settimo programma d’azione per l’ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”

Ai richeidenti ( enti pubblici, enti privati e organizzazioni senza scopo di lucro comprese le ONG)  si possono aggiungere come partner del progetto beneficiari associati e co-finanziatori

Previsto  un tasso di cofinanziamento che può arrivare fino al 75% solo sulle  proposte LIFE Natura e Biodiversità che si concentrano sulla conservazione e azioni per specie prioritarie o tipi di habitat delle direttive Uccelli e Habitat.

 Il programma é suddiviso il 2 sottoprogrammi:
Il Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari:
• Ambiente ed uso efficiente delle risorse
• Natura e Biodiversità
• Governance ambientale e informazione in materia ambientale.
Il Sottoprogramma Azione per il Clima prevede tre settori prioritari:
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Adattamento ai cambiamenti climatici
• Governance e informazione in materia di climatica

La data di presentazione della domanda per l’ambiente varia a seconda del sottoprogramma:
7 settembre 2016 per il sottoprogramma “Clima”
12 settembre 2016 per “Uso efficiente delle risorse”
15 settembre 2016 per “Natura e Biodiversità” e “Governance ambientale”


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programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020

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3d human keep money with bags in front of them

Lazio: programma operativo regionale fesr lazio 2014-2020 Mobilità sostenibile e intelligente, Domande di contri-buto fino al 20 ottobre 2016.

Approvato dalla  Regione Lazio l’Avviso pubblico “Mobilità soste-nibile e intelligente” (POR FESR Lazio 2014-2020, Asse I – Ricerca e innovazione e Asse 3 – Competitività) con la finalità di rafforzare la competitività del tessuto produttivo laziale attraverso il sostegno di Progetti Imprenditoriali innovativi realizzati da imprese, singole e associate.
Obiettivo i settori l’automotive, la logistica e i trasporti per una mobilità sostenibile e intelligente.
ammissibili tutti i progetti imprenditoriali che rispettano le caratteristiche indicate e che rientrano in una delle categorie previste ovvero:

progetti  semplici: cioè progetti imprenditoriali che prevedono  un piano di Investimento materiale e immateriale, che può essere integrato  da investimenti in efficienza energetica oppure da attività di internazionalizzazione.
I progetti semplici possono presentare un importo complessivo di Spese Ammissibili non inferiore a 50.000,00 Euro e non superiore a 500.000,00 euro, presentati da PMI o liberi professionisti e devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.
Progetti integrati: si riferiscono ai progetti imprenditoriali composti da uno o più piani di investimento o attività.
I progetti integrati possono presentare un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad euro 500.000,00, oppure, se composti da sole Attività RSI, un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore ad Euro 200.000,00.
Ogni singolo progetto integrato non potrà complessivamente beneficiare di una Sovvenzione superiore a Euro 3.000.000,00.

Le domande per i progetti semplici, prevedono la procedura “a sportello” dal 27 settembre 2016 fino al 29 novembre 2016 mentre per i progetti integrati prevista la procedura “a graduatoria” dal 20 settembre 2016 e fino al 20 ottobre 2016.

finanziamenti-aziende-in-crisiattraverso il por fesr 2014-2020, ovvero il programma operativo cofinanziato dal FESR la Regione Lazio mette in campo le sue strategie e definisce gli strumenti per contribuire alla realizzazione della Strategia Europa 2020 finalizzata a  una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

La scelta degli obiettivi tematici e delle priorità di investimento per il FESR nel periodo 2014-2020 viene prevista  come segue:

Asse 1 – Ricerca e innovazione (180.000.000 euro)
Asse 2 – Lazio Digitale (154.270.000 euro)
Asse 3 – Competitività 276.400.000 (euro)
Asse 4 – Sostenibilità energetica e mobilità (176.000.000 euro)
Asse 5 – Prevenzione del rischio idrogeologico (90.000.000 euro)
Assistenza Tecnica (36.395.194 euro)

Ultima annotazione di rilievo relativamente alla dotazione finanziaria totale del POR FESR Lazio 2014-2020 che ammonta a 913.065.194 euro.


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Contributi Inps commercianti e artigiani: agevolazioni

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Contributi Inps commercianti e artigiani: tutte le agevolazioni





  1. collaboratori di imprese artigiane e commerciali di età non superiore ai 21 anni e artigiani e commercianti già pensionati Inps, di età superiore ai 65 anni;
  2. coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo;
  3. familiari collaboratori occasionali dell’artigiano;
  4. contribuenti forfetari.

Ai sensi della Legge 233/1990 i collaboratori di età non superiore ai 21 anni usufruiscono di una riduzione delle aliquote contributive previste pari a tre punti percentuali.

L’aliquota agevolata è applicata comprendendo il mese in cui il soggetto compie il 21° anno di età.

Ai sensi della Legge 449/97 art.59 c.15, i lavoratori autonomi di età superiore ai 65 anni titolari di pensione Inps, che continuano la loro attività commerciale o artigiana possono corrispondere i contributi IVS dovuti nella misura ridotta alla metà.

La riduzione deve essere  richiesta espressamente dai soggetti interessati direttamente all’Inps mediante apposita comunicazione; sono esclusi i titolari di pensione di reversibilità e i lavoratori autonomi.

In particolare per coloro che esercitano  attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo indipendentemente dall’età è previsto il versamento dei contributi INPS nei modi regolari ma senza l’obbligo del minimale fisso per cui versano quanto dovuto ( in base al reddito annuale prodotto) direttamente con la liquidazione nel modello Unico.

I collaboratori familiari occasionali dell’artigiano non sono obbligati all’iscrizione IVS e pertanto sono esonerati dal versamento dei contributi stessi.

Particolarmente interessante è invece il panorama introdotto per i contribuenti minimi coloro cioè che si  avvalgono del regime fiscale agevolato( Legge 190/2014,) i quali usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

  • il regime agevolato 2015 consentiva a tali contribuenti la non applicazione del minimale contributivo; in sostanza coloro che erano iscritti alla gestione IVS effettuavano il calcolo direttamente sul reddito effettivo, applicandovi le aliquote ordinarie;
  • il regime agevolato 2016, così come indicato dalla Legge di stabilità 2016, invece, consente la riduzione del 35% della contribuzione dovuta, calcolata sul reddito forfetario come determinato. In tal caso, il versamento ridotto comporta un accredito contributivo ridotto ai fini pensionistici. Ne consegue che, anche se il reddito è inferiore al minimale, i contributi vanno calcolati tenendo conto di tale soglia, con la riduzione del 35%.

Ovviamente andrà fatta la comunicazione telematica da inviare all’Inps in sede di iscrizione di inizio attività. La richiesta di adesione è presente nel cassetto previdenziale del contribuente, ma può essere trasmessa anche in modalità cartacea.

Per rientrare nel beneficio previsto per il nuovo regime dei minimi applicabile anche alle strutture extracettive alberghiere istituite sotto forma di impresa individuale bisogna rispettare tutti i requisiti indicati dall‘articolo 54 della Legge di Stabilità:

  • ricavi o compensi all’interno dei parametri fissati per la propria tipologia di attività,
  • spese per lavoro accessorio non superiori a 5mila euro,
  • costo complessivo beni strumentali fino a 20mila euro,
  • redditi derivanti da attività d’impresa o esercizio della professione prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come dipendente (qui il criterio è flessibile, se ad esempio la somma dei redditi è comunque inferiore a 20mila euro, si può applicare il Regime dei Minimi e di conseguenza scatta anche l’agevolazione contributiva).

La circolare INPS recita testualmente:

hanno diritto ai contributi agevolati «coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all’art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice ATECO compreso» fra quelli ammessi al Regime dei Minimi. Sono ammessi all’agevolazione contributiva anche coadiuvanti e coadiutori.

Il regime contributivo agevolato eventualmente prescelto è opzionale, per cui la scelta spetta al contribuente, che deve presentare specifica domanda; in caso contrario non si attiverà automaticamente.

Da segnalare che  se i contributi versati sono inferiori al minimo, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva. Se il reddito forfettario è superiore al minimale, c’è diritto all’accredito per l’intero anno.Altra cosa importante da sapere riguardo ad esempio ai pensionati INPS con oltre 65 anni che accedono al regime agevolato,  questi non possono applicare anche la riduzione contributiva del 50% prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997, così come i collaboratori familiari di età inferiore ai 21 anni, pertanto per queste categoria va fatto un calcolo di convenienza prima di procedere alla richiesta dell’una o dell’altra agevolazione contributiva.

 


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contratti di solidarietà: si all’apprendistato

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contratti solidarietàContratti di solidarietà si all’assunzione in apprendistato durante un contratto di solidarietà

Il ministero del Lavoro ha detto si! Parafrasando una vecchia formula pubblicitaria il Ministero del Lavoro ha dato via libera con un chiarimento effettuato in risposta a uno specifico interpello per la possibilità di avvio di rapporti di apprendistato anche nel caso in cui l’Azienda richiedente abbia in corso un contratto di solidarietà. Il chiarimento era dovuto in relazione all’applicazione dei nuovi ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal Jobs Act.

La motivazione va ricercata nel fatto che il contratto di solidarietà difensivo costituisce specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria con la finalità del mantenimento dei livelli occupazionali, con possibile insorgenza, nel periodo di solidarietà, di ulteriori esigenze lavorative e si attiva in base all‘articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 attraverso specifico accordo fra impresa prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro per evitare riduzioni di organico. Non spetta quindi agli apprendisti, in base all’articolo 2 del dlgs 148/2015.

Ma come funziona realmente il contratto di solidarietà?

Sono previste due tipologie di contratto di solidarietà e relativamente alla fattispecie applicata sono previste disposizioni differenti per concerne la durata, i soggetti che possono beneficiarne e la percentuale di riduzione della retribuzione e dell’orario di lavoro.

  • TIPO A – contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
  • TIPO B – contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVI PER LE IMPRESE IN REGIME DI CIGS (LEGGE 863/84): TIPO “A”

Possono farne ricorso tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, spetta a tutto il personale dipendente ad esclusione di:

  • dirigenti;
  • apprendisti;
  • lavoratori a domicilio;
  • lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
  • lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

La riduzione di orario prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa la stipula del contratto è per un massimo  di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ PER LE IMPRESE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CIGS (ART. 5, CO. 5, L. 236/1993): TIPO “B”

Con la legge 236/93, art. 5, commi 5 e 8, è stato esteso l’istituto dei C.d.S. anche alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cassa Integrazione.

Spetta ai lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, dipendenti da:

  • imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
  • imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
  • imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
  • imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.

Viene erogato un contributo pari al 25% della retribuzione persa sia per il lavoratore che per l’azienda con una durata massima di  24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga.

Il contratto di solidarietà assume una sua logica in tutti quei casi in cui si voglia  fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, operando una minore riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base ad una espressa previsione contenuta nel contratto di solidarietà; opportunità che non sempre viene soddisfatta per tutti i lavoratori essendo molti di questi assunti con mansioni  diverse nell’ambito dell’organico aziendale.

Per questo motivo l’azienda che ricorre a contratti di solidarietà può avere necessità di formare personale in specifiche mansioni per far fronte a eventuali esigenze di maggior lavoro assumendo nuovi apprendisti  sempre che si riscontrino anche gli ulteriori requisiti di legge ovvero che sia  rispettato il rapporto  fra apprendisti assunti e maestranze specializzate, in base all’articolo 42, comma 7, del Dlgs 81/2015, e la necessità che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità del contratto.

La crisi aziendale favorisce  quindi il ricorso a delle soluzioni che non compromettano la stabilità, competitività  e funzionamento dell’Azienda ma nello stesso tempo riescano a garantire una continuità di reddito ai propri dipendenti.


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prestazioni occasionali: modalità ritenuta ed esonero per rimborso spese

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ritenuta prestazione occasionaleIn questi ultimi anni la ricevuta per prestazione occasionale ha assunto sempre più importanza anche parallelamente alle modifiche intervenute nel tempo per le collaborazioni coordinate e continuative, a progetto e in ogni caso, in tutte quelle occasioni in cui, per colmare il fabbisogno di brevi collaborazioni spot che si estinguono in un determinato periodo, non trova tipologia di contratto adatta alle proprie. In particolar  modo, la formula della prestazione occasionale interviene ad esempio per coloro che avendo già un lavoro o essendo pensionati hanno la possibilità di incrementare  le proprie entrate con un elevato rapporto beneficio/tempo impiegato , o per coloro che sono pronti ad avviare una libera professione ma non hanno ancora le forze necessarie ( acquisizione di clientela)  tali da giustificare l’apertura di aprire una partita IVA. Meno adatte e più rischiose invece se utilizzate dalle aziende ( impropriamente) come strumento a basso costo ed elevato vantaggio ( e aggiungiamo elevato rischio) per ottenere prestazioni di lavoro di carattere non subordinato. In ogni caso, ogni qual volta si utilizza lo strumento della prestazione occasione è necessario prestare molta attenzione e comprendere che siamo in presenza di uno strumento soggetto a precisi adempimenti  giuridici, previdenziali e fiscali da analizzare attentamente per non ricadere in problematiche estremamente ” seccanti” in caso di uso improprio.






Ma cosa si intende per lavoro autonomo occasionale e soprattutto quali sono i limiti imposti dalla normativa vigente?

Utilizzata in passato in maniera occasionale e reintrodotta con la riforma del lavoro del 2003 ( Legge Biagi )  affinché possa essere riconosciuta come tale, deve rispettare  alcuni requisiti fondamentali:

  1. non può essere un’attività abituale;
  2. deve trattarsi di  un’attività non professionale;
  3. non deve svolgersi con continuità;
  4. non deve esserci una coordinazione.

Il contratto tra azienda/professionista e collaboratore non prevede una forma scritta ma a scanso di equivoci è sempre preferibile redarne uno che metta ben in chiaro i fabbisogni di collaborazione dell’azienda da un lato e le aspettative del collaboratore dall’altro; sia economiche ( compenso spettante) sia soprattutto in merito alle modalità dello svolgimento dell’incarico e soprattutto alla mancanza di un vincolo di subordinazione.

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La caratteristica  del lavoro autonomo occasionale trova la propria regolamentazione generale nell’articolo 2222 del codice civile che disciplina il contratto d’opera definendo il lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere,dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Quindi la prestazione del collaboratore deve svolgersi senza l’inserimento funzionale nella organizzazione dell’azienda e/o del professionista e inoltre la caratteristica dell’occasionalità la contraddistingue dalle prestazioni di lavoro autonomo svolte abitualmente ed in forma professionale, sollevandola quindi anche dall’obbligo del possesso di partita IVA ( art. 5 D.P.R. 633/72) che è invece caratteristica fondamentale del lavoro autonomo abituale, svolto in modo professionale con obbligo di emissione della fattura.

Il collaboratore occasionale risulta pertanto un non dipendente e un non professionista autonomo,  diventando terreno fertile per abbattere sensibilmente i costi ad esempio di molti progetti imprenditoriali.

La ricevuta della prestazione occasionale: contenuto e caratteristiche

La ricevuta da emettere per la prestazione occasionale ha forma libera ma deve contenere determinati requisiti , specificando che trattasi di prestazione fuori dal campo di applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/197 e dovrà contenere: 

  • i dati del prestatore (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale);
  • i dati del committente (nome, cognome, o ragione sociale se trattasi di società, partita IVA o codice fiscale, indirizzo);
  • la descrizione della prestazione svolta (è opportuno far riferimento, se sottoscritta ad una lettera d’incarico che disciplini gli aspetti essenziali della prestazione);
  • l’importo lordo;
  • l’eventuale ritenuta d’acconto (nella misura del 20%, se il committente riveste la qualifica di sostituto d’imposta);
  • l’importo netto percepito;
  • data, luogo e firma del prestatore che rilascia la ricevuta.

Non essendo soggetta ad Iva, la ricevuta dovrà essere affrancata da una marca da bollo da 2 euro con esclusione di tutti quegli importi che non superano euro 77,47.

Di seguito viene pubblicato un facsimile della ritenuta per prestazione occasionale da scaricare gratuitamente in formato excel e con formula precompilata. Sarà sufficiente inserire l’importo netto in fondo alla formula per ricavarne in maniera automatica il lordo e la ritenuta dovuta.

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facsimile di ricevuta per compenso occasionale 10.86 KB 654 downloads

RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ... pubblichiamo un facsimile di ricevuta...

I limiti per prestazione occasionale: reddito annuale e casi di eccedenza

La prestazione saltuaria normalmente non può eccedere l’importo di € 5.000,00 anche se erogato da una pluralità di committenti ma nel caso in cui si dovesse superare questo limite sono previsti  obblighi di natura previdenziale con la conseguente iscrizione alla gestione separata (per la somma eccedente)  e il versamento da parte dell’azienda/professionista committente dei 2/3 dei contributi dovuti ( alla data di redazione dell’articolo  come parasubordinati senza partita IVA, per i quali l’aliquota è prevista nella misura del 31,72%).

Casi in cui non si applica la ritenuta alla fonte del 20%

( chiarimenti dell’agenzia delle Entrate risoluzione 49/E/2013 )

rimborsi spese ritenute d'accontoUno dei casi in cui la ritenuta d’acconto non viene applicata alla prestazione occasionale è sicuramente quello dei rimborsi spese effettuati dal collaboratore in nome e per conto dell’azienda stessa per seminari e formazione gratuita. E’ il caso di rimborso di viaggi, vitto, alloggio per  docenti e ricercatori ma anche di chi anticipa spese di trasporto ed altri oneri connessi per la partecipazione a seminari  e formazione.

Siamo in presenza infatti di spese sostenute che  non concorrono alla formazione del reddito imponibile del collaboratore e pertanto non sono assoggettate ad un acconto di imposta essendo l’imponibile in questo caso pari a zero.

Un rimborso spese relativo a una prestazione di lavoro occasionale, tenuta da un professionista che non svolge attività abituale di lavoro autonomo, non rende necessaria l’applicazione di ritenute alla fonte; a stabilirlo è  l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E/2013, rispondendo a uno specifico quesito dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

L’Agenzia delle Entrate, in  questo caso riflette una situazione di fatto logica e sostanzialmente inoppugnabile evitando di far versare la ritenuta alla fonte in tutte quelle ipotesi in cui sussistono attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito e nelle quali il compenso percepito risulta essere pari  alle spese sostenute dal collaboratore. In questi casi viene meno l’obbligo del versamento della  ritenuta di cui all’art. 25 del DPR 600/1973:

« Sono i  rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, purché siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese».

Le stesse condizioni sono applicabili anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dall’ Azienda.

Il collaboratore da parte sua non dovrà riportare le somme percepite con queste condizioni nella propria dichiarazione dei redditi.

Diversa è invece la considerazione da effettuare per le spese sostenute per l’effettuazione dell’incarico assegnato che rientrano invece nella determinazione del reddito e conseguentemente nell’obblico di applicazione della ritenuta d’acconto.

«Alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente» rientrano nella nozione di compenso «anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico (cfr. circolare n. 1 del 1973, risoluzione n. 20 del 1998, circolare n. 58 del 2001, risoluzione n. 69 del 2003)».

Il riferimento normativo è l’articolo 54, comma 1, del TUIR (testo unico imposte sui redditi) in base al quale:

«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione…».

Per quanto riguarda invece i redditi di lavoro autonomo occasionale, l’articolo 71, comma 2, del TUIR, stabilisce che questi:

«Sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».

C’è quindi una differenza fra redditi da lavoro autonomo abituale e non abituale,costituita dal collegamento diretto diretto tra compenso e spesa sostenuta (che vale solo per il lavoro autonomo non abituale, come visto).

È per questo che, solo per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, quando è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle stesse da parte del committente, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta.

L’esonero dalla ritenuta (e dalla dichiarazione per il contribuente) non è invece applicabile:

«Quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973».

Per le prestazioni occasionali infine, per l’Azienda committente permane la rilevanza dei costi ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al d.lgs 446/1997.

 


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commercialista e fattura 24

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Perfetta integrazione Commercialista cliente con fattura24

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il diritto agli utili del socio nella SRL

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diritto agli utili nella srl 2

Il Diritto agli utili del socio nella SRL

Il diritto agli utili è un diritto del socio che può essere espresso fondamentalmente in due modi:
 
A) lo statuto della srl può prevedere sia il voto sulla redistribuzione degli utili dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione)
B) il diritto all’esercizio potrebbe sorgere già in relazione all’emersione di utili netti, per effetto della mera approvazione del bilancio, come avviene per le società di persone.
Esistono poi una serie di regole particolari che possono essere inserite in statuto o anche verbalizzati successivamente ( esempio nella adozione della trasparenza  fiscale dove è possibile verbalizzare una percentuale di utili che il socio lavoratore percepisce diversa dalla sua partecipazione societaria ) come una proporzione diversa nella ripartizione degli utili a favore del socio ( con esclusione del patto leonino, ovvero il dividendo di escludere un socio da utili o perdite) o anche un diritto particolare vantato ad esempio sugli utili relativi solo all’andamento di uno specifico settore o divisione aziendale dell’attività della società ( escludendo gli altri settori) che però va gestito con istituzione di una contabilità separata). Restano invece vietate invece eventuali clausole che trasformino il diritto agli utili in forma di tass di interesse, cioè di diritto a un determinato rendimento indipendentemente dal risultato d’esercizio.

 


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Gestione in Bilancio e fiscale del sito internet

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ammortamento sito internetGestione in Bilancio e fiscale del Sito Internet

E’ diventato oramai uno strumento di lavoro e di marketing irrinunciabile per chiunque: ci riferiamo al sito internet aziendale che può essere istituito per scopi diversi  ma quasi sempre per ampliare la propria offerta commerciale di beni o servizi e accaparrare nuovi clienti praticamente in ogni luogo. Ma le attività su internet si sono moltiplicate a dismisura negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che scelgono il web per avviare una propria attività. Vediamo allora come le spese sostenute per la creazione o realizzazione di un sito web, siano detraibili come costi sostenuti e in quali modi e tempi porteremo a casa l’intero ammortamento del costo sostenuto.

Un sito web è formato da un’insieme di pagine, immagini, a volte musiche e video internet correlate tra loro, visibili da chiunque, e raggiungibili attraverso un indirizzo internet, ( oramai anche senza il prefisso del WWW) che presentano una struttura a volte semplice a volte articolata e complessa ma nella maggior parte dei casi diretta alla fornitura di informazioni o alla possibilità di acquisto di prodotti o servizi dell’azienda.

Un sito internet può essere composto da un semplice linguaggio di base ( es html ) o composto anche da software applicativi che consentono, all’interno del sito, si inviare e gestire informazioni attraverso una piattaforma interna, con accesso a un’area riservata e interazione tra cliente/fornitore di un determinato bene o servizio.

E’ ovvio che la complessità del lavoro effettuato per la realizzazione del sito può essere diversa a seconda dei casi e quindi anche i costi di realizzazione e di mantenimento, integrati con il pagamento di licenza d’uso per la gestione di eventuali software di gestione del servizio possono comportare dei costi notevoli che l’azienda deve sapere correttamente inquadrare nella gestione della propria contabilità.

Per capire bene come funziona il nostro sito cerchiamo quindi di comprendere meglio ad esempio  la distinzione tra software di base e software applicativi.

Il software di base ( software operativo) è composto dalle procedure e dai programmi necessari per il funzionamento dei computers  senza i quali non potrebbero effettuare il loro lavoro; pensiamo ad esempio al windows 10.

 software applicativi, invece, sono costituiti dall’insieme di procedure e istruzioni che consentono al computer  di assolvere specifiche funzioni in grado di rispondere alle esigenze dell’utente.

Istallare quindi un software di base è un’operazione fondamentale affinché il sistema funzioni correttamente e  ne consegue che il relativo costo di acquisto debba pertanto essere considerato unitamente a quello del cespite sui cui è installato. Tale considerazione  è prevista dall’applicazione del principio contabile OIC 16  relativo alle “Immobilizzazioni materiali” che prevede quindi che il costo del software di base, unitamente a quello dell’hardware, venga ammortizzato nel tempo a partire dal momento in cui il bene ( hardware e software di base ) entrano a far parte del processo produttivo con ragguaglio alla durata del periodo d’imposta se inferiore o superiore ai dodici mesi.

Nel caso del sito internet l’intera realizzazione dello stesso composta dalla creazione del sito stesso con le pagine fondamentali per la visualizzazione anche su dispositivi mobili (cd responsive web design) va considerata in questa ottica.
Mentre la realizzazione di software applicativi correlati ( es forum, e commerce, piattaforme etc )  si presenta, invece, più  complessa da inquadrare per la sua corretta  imputazione in bilancio.

Per far questo dobbiamo analizzare attentamente la composizione dei software applicativi e distinguere tra i seguenti casi:

  • se il software applicativo viene acquistato  o fatto realizzare con licenza d’uso propria a tempo indeterminato allora siamo in presenza di un bene strumentale e come tale il software dovrà essere iscritto nell’attivo patrimoniale come diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno ai sensi del principio contabile OIC 24 entrerà a far parte delle Immobilizzazioni immateriali dell’azienda.
  • se il software viene acquistato già pronto da qualcuno che lo ha realizzato per rivenderlo allora siamo in presenza di una licenza d’uso a tempo determinato che andrà invece iscritta come concessioni, licenze, marchi e diritti simili  ed ai fini fiscali considereremo la durata dell’ammortamento parallelamente al periodo durante il quale è stata acquistata la licenza.
  • se il software viene autoprodotto in azienda se non sia stato registrato , i relativi costi possono essere dedotti interamente nell’esercizio di effettivo sostenimento ( esempio fatture di un informatico ovvero il costo del dipendente che materialmente lo ha realizzato).

In linea generale,  i costi sostenuti per la realizzazione e l’implementazione del sito internet andranno capitalizzati come beni strumentali; tale procedimento trae la sua logica nel fatto che il sito internet possa dimostrare un’utilità futura nel processi di vendita o di crescita aziendale in termini di incremento dell’efficienza e della competitività e stimando che nel tempo futuro si potranno recuperare i costi sostenuti per la realizzazione.

La gestione segue una logica come descritta poiché nessuna norma civilistica né i principi contabili nazionali contengono disposizioni specifiche sulla contabilizzazione e l’iscrizione in bilancio dei costi sostenuti per la realizzazione dei siti web aziendali.

Ad ogni modo nella realizzazione di un portale web che ad esempio integri il sito web tradizionale con sistemi gestionali accessibili dall’esterno (es piattaforma) sarà bene ripartire il costo complessivo tenendo conto delle due componenti e soprattutto richiedere una certificazione che attesti tale ripartizione  al soggetto incaricato della realizzazione del sito. quota attribuibile ad ogni esercizio.

Il Dominio internet

Una particolare attenzione va fatta per il dominio con il quale viene gestito il sito che, in molti casi, può assumere un valore notevole o addirittura essere acquistato per un valore notevole ( secondo l’importanza strategica, i precedenti accessi, le visualizzazioni etc)

Il dominio internet è il nome che contraddistingue in maniera univoca un server o un sito web e può essere acquisito esclusivamente in concessione per l’utilizzazione e mai in proprietà.
Le spese sostenute per l’utilizzo del dominio vanno capitalizzate  come “Concessioni, licenze e simili”, mentre le altre spese sostenute in vista dell’acquisizione del dominio, devono essere considerate costi pluriennali.
Spesso il dominio può diventare anche oggetto di marchio aziendale e registrato come tale; in questo caso il dominio segue il marchio.

La condizione per iscrivere un dominio internet come marchio in bilancio è che lo stesso sia identificabile nel patrimonio aziendale e abbia piena individualità da poterlo distinguere dall’azienda.
Fiscalmente, le quote di ammortamento dei marchi sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo sostenuto ovvero  derivante da eventuale perizia.

 


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