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tassa regionale agenzie viaggi 2020

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Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


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agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

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Agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

agenzie viaggi fondo garanziaSono passati ormai due mesi e ora dopo la legge, arriveranno i controlli. Sono ancora molte infatti le agenzie di Viaggi che non si sono adeguate correttamente aderendo in piena autonomia per dotarsi di una forma di tutela nei confronti del consumatore. Adesso si entra nel vivo e non c’è più tempo da perdere, saranno avviati controlli con  la richiesta, da parte delle autorità preposte al controllo, di dimostrare, contratti in pugno, di essere dotati di uno strumento di garanzia (assicurazione, fondo o quant’altro).  Sono almeno cinque i grandi fondi costituiti dalle più importanti associazioni di categoria ovvero quello di Astoi per i tour operator; quello di Fiavet chiamato Fogar; quello di Assoviaggi denominato Garanzia Viaggi con una capienza iniziale controgarantita da una polizza assicurativa di 1 milione di euro; Booking Sicuro del broker Borghini e Cossa; e il fondo Vacanze Felici di Fto dotato per ora di 500mila euro.

Sarà il Mibact ad effettuare attività di sorveglianza e monitoraggio affinché la norma relativa ai fondi privati sia attuata in modo tale che la garanzia offerta sia effettiva per tutelare i viaggiatori in maniera adeguata .

Ma cosa succede se non ci si associa a questa o a quell’associazione? Ovviamente non è sufficiente essere associati ma è necessario anche aderire al fondo per poter garantire la tutela del viaggiatore che si affida all’agenzia  intermediaria o al tour operator; una questione di vitale importanza da chiarire è senza dubbio la posizione delle singole agenzie associate e verificare ad esempio se si è in attesa di regolarizzare la propria  posizione con il fondo, c’è una copertura automatica? Quanto tempo si ha a disposizione per finalizzare la copertura?

Il fondo Astoi ad esempio sarà alimentato da contributi basati sulle prenotazioni di viaggio ricevute da ciascun tour operator, verrà riconosciuto come persona giuridica e la copertura fornita dallo stesso sarà prestata nell’interesse esclusivo dei soli associati. Lo strumento scelto da Astoi costituisce una modalità strutturata e durevole che permette, di fatto, un accantonamento progressivo e costante di somme, a differenza dei premi versati alle compagnie di assicurazione che sono, per loro natura, a fondo perduto e anche delle garanzie bancarie, che sono revocabili a discrezione dell’istituito che le presta.

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Anche Fiavet ha messo in campo il fondo  Fogar con una previsione di tariffe  minime che varieranno a seconda del fatturato; si parla di una somma che può variare dai  500 euro per fatturati fino a 500mila euro annui fino a  1.000 euro (per fatturati fino a 1,5 milioni di euro.

Sembrerebbe tutto chiaro ma dal Mibact non giunge alcun segnale su come si deve procedere nell’immediato per evitare “bagni di sangue” legati a fallimenti o chiusure improvvise di agenzie, sempre in agguato soprattutto in alta stagione e quello che inquieta di più è il buio totale intorno ai tempi in cui uscirà il decreto attuativo per poter verificare da parte delle agenzie di viaggi un vandemecun procedurale nel caso in cui si debba richiedere l’utilizzo del fondo stesso.

Un momento difficile per le agenzie che, proprio nel periodo di massima stagionalità,  si trovano nel marasma più totale reso ancora più complicato dal fatto che ad oggi non esiste un regime sanzionatorio e un referente istituzionale a cui rivolgersi per avere assistenza.

aderendo a un nuovo fondo di garanzia anche consorziale si dovrà avere la ” sicurezza” che la copertura sia assicurata sia in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici anche se venduti attraverso internet,  con regolari contratti di viaggio  stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.

La molla del fondo di garanzia potrebbe portare qualche buona opportunità per le agenzie di viaggio poiché il cliente viaggiatore non sarà invece garantito in tutti i casi in cui decida di organizzare in proprio il pacchetto turistico ( senza rivolgersi all’agenzia) e anche nei casi in cui lo stesso pacchetto venga venduto da agenzie abusive, ovvero non in possesso di regolare autorizzazione.

 La scelta quindi dovrà essere fatta in base alle garanzie offerte sia dalla propria agenzia assicuratrice di fiducia  in aggiunta alla polizza RC  oppure se aderire ad un consorzio  creato dalle associazioni di categoria, dai network o  da alcuni Tour operator ma che siano in grado di coprire le somme richieste dalla norma.

Sicuramente andranno anche introdotti parametri più equilibrati, soprattutto per agevolare le agenzie di più piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle agenzie in Italia, e che si potrebbero trovare a sostenere  un costo eccessivo e scollegato dalla realtà specifica in cui operano.

Probabilmente andrà fatta una ricerca accurata per valutare la migliore forma di copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile ed economica, che sia semplice, sicuro e che si occupi solo di dare le Garanzie volute dalla U.E e dai consumatori.

Non c’è infine  da escludere che l’Agenzia si trovi ben presto ( non solo dagli organismi preposti ma anche da parte del cliente viaggiatore stesso) a dover produrre  un certificato che dimostri come il punto vendita abbia adempiuto a questo specifico obbligo di legge.

 


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74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi

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74 TER  analisi e  calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici

I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta)  adottano un particolare regime speciale che  anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta  (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base”  ovvero assume  la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul  quale si paga l’IVA)  che è  costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter

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schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 1006 downloads

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale...

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria

Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.

analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.

Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter  non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99),  per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva )  assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)

Una cosa importante da sapere è che  I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.

L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):

  • Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.

L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.

Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di  liquidazione di IVA ordinaria

Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo  a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

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Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo.   ter

Quando emettere la fattura 74 ter

A) Quando ci troviamo in presenza di  organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.

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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 231 downloads

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE...

( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;

B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter  per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia);

c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto  (comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).

Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter   (comma 1 art. 74 ter)

Altra cosa importante,  il fatto che la fattura 74 ter  va emessa  senza separata indicazione dell’ IVA e se  le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA

Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice (comma 8 art. 74 ter).

Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso  le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto  e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.(comma 8 bis art. 74 ter).


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fondo di garanzia delle agenzie di viaggi

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il 30 Giugno 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) cesserà la sua operatività.

Non ci sarà alcuna proroga e, a partire dal 1 Luglio 2016, la legislazione vigente prevede che ogni singola Agenzia si doti di una copertura in grado di garantire dal rischio di fallimento o insolvenza della stessa il cliente che acquista un pacchetto turistico.

La legge in vigore non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie in quanto ritiene il soggetto giuridico che non dimostri di avere questa copertura non autorizzato all’ esercizio della professione per l’area specifica dell’organizzazione, intermediazione e vendita dei pacchetti di viaggio.

Ma facciamo luce su questo fondo poiché non molti, pur addetti ai lavori conoscono bene cos’ è e come funziona.

Il fondo di garanzia è stato istituito a seguito dell’emanazione di queste norme che riguardano il settore agenzie di viaggi e il rapporto contrattuale cliente/agenzia:

Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”

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Direttiva CEE n. 90/314 78.71 KB 25 downloads

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le...

Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

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Codice del Consumo 387.65 KB 18 downloads

Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il Codice del Consumo...

D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

In quali condizioni interviene?

Il Fondo Nazionale di Garanzia deve intervenire quando:

A) subentra in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore ( Tour Operator) o dell’intermediario, ( Agenzia di Viaggi intermediaria) al  rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
B) deve garantire  il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);

C) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

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Che cosa è il pacchetto turistico?

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.

Il Fondo non interviene:

quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;
se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.

Come opera il Fondo?

Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.

Come presentare la domanda di rimborso?

L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.


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Normative regionali Agenzie di Viaggi e Turismo

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Normativa regionale per apertura Agenzia di Viaggi e Turismo

informazioni-aprire-agenzia-viaggi

In collaborazione con il  Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo direzione generale turismo pubblichiamo i riferimenti legislativi che operano a livello regionale per la competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

I dati sono  aggiornati con la  collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti son presenti i link per contattare gli uffici di riferimento preposti.

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Noi di Turismoefisco usiamo:

Regione Legislazione Siti Istituzionali
Abruzzo L.R. 12 gennaio 1998 n. 1
L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 mod.con L.R. 5 del 18.02.2010
Circolare del 29.03.2011
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Basilicata L.R. N. 8 DEL 29.03.1999 www.basilicatanet.it
www.aptbasilicata.it
Calabria L.R. 5 aprile 2008, n. 8 www.consiglioregionale.calabria.it
Campania Decreto Dirigenziale n.144 del 29.04.2011
Circolare Esplicativa
http://burc.regione.campania.it
Emilia Romagna L.R. 31 marzo 2003, n. 7 www.emiliaromagnaturismo.it
Friuli L.R. 16 gennaio 2002, n. 2
DPReg 7 maggio 2002, n. 127
DPReg 26 ottobre 2005, n. 372
www.regione.fvg.it
Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13, REGOL. REG. 24 ottobre 2008 n. 19 burl.ipzs.it
Liguria Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
www.regione.liguria.it
Lombardia Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 www.regione.lombardia.it
Marche L.R. 11 luglio 2006, n. 9
D.G.R. 25.06.2007
www.regione.marche.it
Molise L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 www.regione.molise.it
Piemonte L.R. n. 15 del 30 MARZO 1988 www.regione.piemonte.it
Puglia L.R. 15 novembre 2007 n.34 (BURL N.164 del 19.11.2007) www.regione.puglia.it
Sardegna L.R. 13 luglio 1988. n. 13 www.regione.sardegna.it
Sicilia L.R. 6 aprile 1996, n. 27 www.regione.sicilia.it
Toscana L.R. 23 marzo 2000 n. 42 www.regione.toscana.it
Trentino TRENTO
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
Decreto Presidente della Provincia n. 2-55/Leg in data 25 gennaio 2006
BOLZANO
Documentazione per l’attivazione di un’agenzia di viaggio e turismo
www.turismo.provincia.tn.it/Agenzie/
www.turismo.provincia.tn.it/
Umbria L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 www.turismo.regione.umbria.it
Val D'Aosta D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 www.regione.vda.it
Friuli L.R. 4 novembre 2002, n. 33 www.consiglioveneto.it
 i riferimenti legislativi sono aggiornati dalla redazione con la collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti contattare gli uffici preposti.

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Agenzie di Viaggi : imposta di bollo

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L’imposta di bollo quando metterla quando serve quando non non serve

Per informazioni su come funziona il bollo con la nuova fattura elettronica in vigore dal 2019 anche per  Agenzie di Viaggio  vedere il nostro nuovo articolo qui

http://www.turismoefisco.it/imposta-di-bollo-su-fatture-elettroniche-2019/

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 642/1972 e si applica all’ emissione di documenti quali : Fatture, Estratti Conto, Note, Documenti di accredito o addebito, Ricevute o Quietanze, è soggetta all’ Imposta di Bollo mediante applicazione della Marca amministrativa da € 2,00 pari alle vecchie 2.500 lire , solo se coesistono entrambe le seguenti condizioni:- gli importi indicati nella fattura emessa non sono stati assoggettati ad Iva perché non imponibili, esenti, non soggetti, fuori campo, ecc. E’ il caso ad esempio dell’estratto conto emesso per la biglietteria, per i pagamenti, o la ricevuta ordinaria di cassa etc.

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                     IMPOSTA DI BOLLO: adempimenti

– va applicata l’imposta di bollo se l’ importo del documento supera € 77,47.

Se invece il documento emesso contiene l’ indicazione di un importo per il quale è stata emessa fattura con un’ Iva evidenziata allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’iva.

In questo caso è necessario indicare che “trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall’ Imposta di Bollo”

(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.).

Vediamo ora come l’imposta di bollo si applichi ad alcuni documenti emessi dalle imprese turistiche quali Agenzie di Viaggi e Tour Operators:

1) Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : NO

2) Fattura emessa per commissioni su viaggi fuori Cee o voli internazionali (art. 9):

se l’ Importo è inferiore ad Euro 77,47: NO Bollo,

se l’ importo è superiore ad Euro 77,47: Bollo Euro 2,00;

3) Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47 : Bollo Euro 2,00;

4) Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili:

Bollo Euro 2,00= se la parte non imponibile o non soggetta è superiore a Euro 77,47;

5) COPIE CONFORMI ALL’ ORIGINALE: se richieste, anche di documenti con Iva, applicare marca da Euro 2,00;

6) Fatture per Anticipazioni ai sensi art. 15 Dpr 633/72: Bollo Euro 2,00= se superano Euro 77,47=;

7) Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator:

In questo caso vale l’ esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell’ art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

La Marca da Bollo va applicata sull’originale inviato al Cliente o Agenzia corrispondente, mentre sulla copia interna sarebbe bene indicare “Bollo sull’ originale”.


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competenza dei servizi per il turismo -Roma

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Servizi per il turismo: le competenze passano all’Agenzia Regionale del Turismo

La Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in materia di servizi per il turismo.

È ora l’Agenzia Regionale del Turismo a svolgere tutte le funzioni legate al turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari), come disposto con la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 56/2016, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale 17/15.

Si comunica pertanto che gli uffici di Via Nomentana 54, sede di riferimento per i servizi svolti in precedenza dalla Città metropolitana, non sono più aperti al pubblico per la presentazione delle varie istanze.

I contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica a disposizione degli utenti sono presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (area servizi al cittadino – turismo e professioni turistiche), unitamente alla modulistica che rimarrà valida fino a nuova indicazione.

Le comunicazioni e le istanze (relative a professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco e stabilimenti balneari) dovranno essere indirizzate unicamente a:

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Parigi n. 11 – 00185 Roma
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it (posta elettronica certificata).


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Agenzie viaggi: fatturazione

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TABELLA FATTURAZIONE PER AGENZIE INTERMEDIARIE

Provvigioni percepite




a) a) Provvigioni per prenotazioni di servizi alberghieri resi da aziende alberghiere in Italia, Aliquota IVA 22% nella U.E. oppure all’esterno dell’Unione Europea: Non imponibile Iva art. 7 ter
b) Provvigioni per servizi di trasporto ( persone vettori aerei, navi,etc ):
– Per Trasporti in Italia: Aliquota IVA 22%;
– Per Trasporti Internazionali: NON IMPONIBILE art. 9 D.P.R 633/72;
(n.b. ad esempio il volo internazionale è anche il volo effettuato ad esempio Roma – Milano –  Toronto e cioè un volo internazionale con scalo ma in dipendenza di un unico biglietto ( contratto)
c) Provvigioni percepite per la prenotazione di alloggi: ( appartamenti, case vacanze etc )
– Se l’ appartamento  e’ in Italia : Aliquota IVA 22%;
– Se l’ appartamento è all’ Estero : non imponibile art. 7 ter D.P.R. 633/72;
d) Provvigioni per prenotazioni di Autonoleggio:
– Se la prestazione dell’autonoleggio avviene in Italia: Aliquota Iva 22%;
– Se la prestazione dell’ autonoleggio avviene fuori Italia:non imponibile  art. 9 D.P.R. 633/72;
e) Provvigioni per servizi assicurativi: esente da Iva ai sensi art. 10dpr633/72
N.B. Riferimenti normativi
D.P.R. n.633/72 disciplina dell’Iva
Il regime ordinario delle provvigioni prevede che l’agenzia dettagliante trattenga la Commissione spettante nel momento del pagamento al Fornitore del servizio . In quel momento, la  legge iva prevede che sorga il momento impositivo dell’Iva se dovuta e quindi in quel momento sorge  per l’Agenzia, l’obbligo dell’emissione della fattura.

La Fattura  normalmente viene emessa , annotata in un apposito registro per la numerazione progressiva e successivamente registrata entro i 15 giorni successivi dalla data di emissione (art. 23 legge Iva ).

La fattura, deve contenere sempre il riferimento all’articolo normativo che prevede l’esenzione o la non imponibilità dell’Iva es:

esente art. 10 d.p.r. n. 633/72 ( assicurazioni – guide )

non imponibile art 7  ( servizi extra italia )

art. 9 comma 1 ( trasporto internazionale )

AUTOFATTURE ricevute da Tour Operator
Termine di Registrazione: L’Autofattura mensile emessa dal Tour operator può essere registrata entro il termine della Dichiarazione Iva Annuale, senza conteggiare la relativa imposta se evidenziata

L’importo della provvigione deve essere contabilizzato al netto dell’Iva come ricavo E’ opportuno  registrare le autofatture con due codici Iva diversi a seconda che siano riferite a Viaggi nella UE (con Iva esposta ma non detraibile ai sensi art. 74-Ter, p.8) ovvero a Viaggi Fuori UE (art.9).
Circolare Minfinanze N. 328/E del 24/12/1997 ed il D.M. n. 340 del 30/07/1999.

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Fatturazione di servizio singolo : ( es. volo aereo o Hotel ):

a) Vendita di soggiorni alberghieri in Italia:  soggetto ad aliquota Iva 10%

l’ importo comprensivo di ricarico  viene  fatturato ed annotato nel registro delle fatture emesse .i.
Al cliente verra’ emessa fattura con le regole della fatturazione ordinaria

La fattura di acquisto al netto dell’albergo viene annotata nel registro degli acquisti ordinari, e l’iva è   detraibile .

Attenzione: se l’acquisto avviene da un’alra agenzia di viaggi o operatore di prenotazioni ( es Utell) la fattura non riporta l’iva evidenziata e pertanto la stessa sarà indetraibile. Attenzione la sola vendita di casa vacanza o appartamento in affitto è esente da iva art. 10 mentre la rivendita ad esempio di B&B da soggetto imprenditoriale o meno o di affittacamere è soggetta ad Iva 10% . Al proprietario o gestore va richiesta ricevuta ordinaria ( se B&B occasionale) con bollo da € 2,00 ovvero se imprenditoriale va richiesta fattura con evidenziata Iva ad aliquota 10%

b) Locazione di alloggi in Italia: esente esente art. 10 punto 8 , D.P.R. 633/72;
Locazione di soggiorni in appartamenti all’ estero: si tratta di  vendita di appartamenti privati  situati fuori dell’Italia e pertanto la prestazione beneficia della non imponibilità dell’Iva prevista  dal quarto comma lettera a) dell’articolo 7 el D.P.R. 633/72 .
c) Vendita di soggiorni in Alberghi all’ Estero : mon imponibile Iva   
si tratta della vendita di un servizio soggetto ad iva nel paese di destinazione ( se U.E)  il servizio dell’Agenzia di Viaggi è non imponibile Iva ai sensi dell’art. 7 ter mentre l’agenzia di viaggi potrebbe  recuperare l’iva eventualmente addebitata in fattura dagli Hotels situati nei Paesi dell’ Unione Europea  tramite una procedura di richiesta del rimborso Iva da effettuare successivamente al ministero estero
d) Vendita di Singoli Servizi turistici di solo trasporto di persone:

( vettori Aerei , navi, treni etc)

* Trasporti in Italia : Aliquota IVA 10%

* Trasporti Internazionali : non imponibile art.9, DPR 633/72 ;

* Trasporti estero su estero : Fuori Campo Iva ai sensi Art. 7, Dpr 633/72;

* Guida turistica: esente at. 10

e) Vendita di Servizi di Autonoleggio:
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Italia e Paesi U.E.: Aliquota IVA 22%;
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Paesi extra U.E.: Non Imponibili art. 9;
f) Rivendita ai Clienti di Servizi Assicurativi su viaggi e trasporti: ESENTI IVA ART. 10.

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La privacy nelle agenzie di viaggi

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La tutela della Privacy nelle agenzie di
viaggio

Annoso problema per le agenzie di viaggi è la questione di come gestire in modo adeguato i dati che vengono forniti dai clienti, spesso molto personali e a volte legati a stato di salute, caratteristiche personali o informazioni che non si vorrebbero rilasciare.privacy agenzie viaggi

Le agenzie di viaggio,nello svolgimento della loro
attività, accedono e raccolgono dati e notizie che
riguardano i clienti e le loro caratteristiche personali.

Normativa di riferimento:

• Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il (Codice della
Privacy), d.lgs.30/06/2003 n° 196.
• Il decreto contiene norme e procedure riguardo il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.trattamento dei dati personali relativi a persone
fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.
Le agenzie di viaggio, nello svolgimento della loro attività, hanno determinati obblighi.
• La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.

•  stato di salute, eventuali handicap o intolleranze alimentari, o situazioni fisiche che possano determinare problematiche di viaggio, vaccinazioni obbligatorie o gestione di visti di ingresso.

La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.
• L’eventuale trasmissione dei dati non sensibili è ammessa previo consenso del cliente, salvo che il trattamento non sia necessario per assicurare ilservizio.
• Se il trattamento riguardai i dati sensibili, per la loro trasmissione a terzi è obbligatorio acquisire il CONSENSO DELL’INTERESSATO.
• In ogni caso l’agenzia di viaggi ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla raccolta deidati e al loro trattamento
L’agenzia di viaggio deve sempre dare l’informativa all’interessato circa le modalità del trattamento dei dati personali e dei suoi diritti.
• L’informativa, predisposta su moduli prestampati deve contenere:
• Le finalità e le modalità del trattamento
• Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• I soggetti ai quali si comunicano i datie l’ambito di diffusione degli stessi.
• I diritti spettanti all’interessato.
• Gli estremi identificativi del titolare del trattamento di almeno un responsabile
L’agenzia di viaggio che vuole trasmettere i dati a terzio inviare a casa del cliente materiale pubblicitario, deve acquisire il suo consenso in modoesplicito.
• Normalmente, tale consenso si ottiene facendo sottoscrivere al cliente, al momento della stipula del CONTRATTO DI VIAGGIO , una clausola di questo tipo:
• “ Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ricevuta l’informativa rispetto
al trattamento dei miei dati personali, autorizzo a inviare al
mio domicilio materiale promozionale e pubblicitario
dell’agenzia di viaggio. “
• Per fornire notizie relative ai dati sensibili,il cliente dovrà firmare un modulo
aggiuntivo in cui dichiara l’autorizzazione al trattamento
Tutti coloro che trattano i dati personali devono
custodirli e conservarli in modo da ridurre il
rischio di distruzione o di perdita dei trattamenti.
• Le agenzie di viaggio inoltre, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione al trattamento dei dati sensibili in caso di prenotazioni relative a persone diversamente abilie di pratiche relative ai visti previsti da norme di sicurezza internazionale
Il cliente dell’agenzia di viaggio ha determinati diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano.
• essere informato sulle finalità e modalità del trattamento.
• ottenere l’aggiornamento , la rettifica, o l’integrazione dei dati.
• ottenere la cancellazione dei dati in violazione della legge.
• opporsi al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari.
• Il cliente può esercitare i suoi diritti,con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata

scarica la guida alla privacy targata Turismoefisco formazione

guida_privacy_informatica

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Agenzie di viaggi : disciplina delle fee d’agenzia

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La disciplina delle Fee d’agenzia 

nelle Agenzie di Viaggi e Turismo 

Con la progressiva diminuzione delle commissioni percepite dalle adv per la prenotazione di biglietti aerei e ferroviari, si è verificato un nuovo tipo d’adempimento per le agenzie intermediariegeld
E’ parassi consolidata ormai che le agenzia percepiscano un diritto ( o fee)  d’agenzia che viene pagato direttamente dal viaggiatore come servizio per la prenotazione effettuata e che diventa per l’agenzia pressocchè l’unico ricavo per l’emissione del biglietto

Il compenso percepito, che corrisponde al servizio effettuato nei confronti del cliente, ad una prima interpretazione è stato identificato come tale e pertanto assoggettato ad iva 22% .

Successivamente è intervenuta l’agenzia delle entrate che ha stabilito che la fee d’agenzia segue ai fini fiscali i procedimenti previsti per le provvigioni a suo tempo percepite dalle compagnie ed esattamente:

sono imponibili e assoggettate ad Iva 22%

le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti  nazionali ( incluse le low cost)

sono non imponibili iva ai sensi del comma 1 dell’art. 9 le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti internazionali ( incluse le low cost)

I diritti dovranno essere trascritti nella prima nota corrispettivi, mentre per la certificazione al cliente, tutti i crs si stanno attrezzando per includerla nel tagliando emesso.

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Di seguito, per completezza si trascrive la circolare dell’agenzia delle entrate :

 Oggetto: risposta dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio Procedure Fiscali, sulla disciplina fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione richiesti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per la prenotazione e l’emissione di biglietteria aerea

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali, ha fornito, su richiesta della FIAVET, un parere sul corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione percepiti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per l’emissione di biglietteria aerea e sulle relative modalità di certificazione. Con il parere espresso nella risposta è stata accolta l’istanza proposta dalla Federazione di riconoscere validità fiscale, ai fini degli obblighi di certificazione, al tagliando annesso al biglietto aereo.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, essendo il suddetto compenso corrisposto direttamente dai clienti e che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato, si rende applicabile alle Agenzie di Viaggi la seguente disciplina:

provvigioni percepite da vettore aereo:

– per la commissione ancora riconosciuta dal vettore, emissione di fattura, distinguendo le commissioni per l’emissione di biglietteria aerea nazionale che sono soggette ad IVA con l’aliquota del 20% da quelle per la biglietteria internazionale, non imponibili IVA in base all’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72;

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diritti di agenzia richiesti per la prenotazione di voli

– per il compenso ricevuto dal cliente per l’attività di intermediazione, certificazione del corrispettivo per la prestazione di emissione della biglietteria aerea nazionale, assoggettandolo ad IVA con aliquota del 20%; mentre per l’emissione della biglietteria aerea internazionale tali corrispettivi sono non imponibili IVA in virtù dell’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72.

In merito alle modalità di certificazione, l’Ufficio Procedure fiscali ha accolto la proposta di certificazione dei compensi d’intermediazione, incassati dalle Agenzie di Viaggi, incentrata su un tagliando integrativo del biglietto aereo. Ciò a condizione che in tale tagliando siano riepilogati gli elementi essenziali che altrimenti dovrebbero essere indicati nella ricevuta fiscale e che la progressività di tale documento certificativo sia garantita dalla presenza del numero progressivo del biglietto aereo e del codice IATA dell’Agenzia di Viaggi. Si ricorda pertanto che su tale ricevuta dovrà essere riportata la ditta, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA dell’Agenzia di Viaggi che emette il documento, la data di emissione, il numero progressivo (numero del biglietto aereo e il codice identificativo IATA), il compenso d’intermediazione – imponibile, imposta, aliquota applicata nell’ipotesi di trasporto nazionale ovvero titolo di non imponibilità nell’ipotesi di trasporto internazionale e i dati relativi al trasporto – ripresi dal biglietto aereo – a cui il compenso stesso si riferisce.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle Agenzie di Viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.

L’unica riserva posta dall’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la vendita tramite il canale web, laddove non esiste neppure un titolo elettronico emesso dal vettore a cui si possa integrare il tagliando dell’Agenzia. In tale ipotesi le Agenzie di Viaggi dovranno certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dal cliente, una fattura che potrà assumere anche la forma di una fattura elettronica così come previsto dall’ art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

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