bonus hotel 2017 2018
Bonus hotel 2018 credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere
Il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato il calendario per aderire al bonus alberghi per le spese sostenute nel 2016. L’agevolazione si è dimostrata un valido strumento di incentivo per la riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, migliorando la qualità dell’offerta turistica del Paese.
presentazione delle domande:
il ministero dei Beni e delle attività culturali ha recentemente prorogato il termine per la presentazione delle domande:
- dalle 10 del 09.01.2017 fino alle 16 del 03.02.2017 sarà possibile compilare le domande attraverso il canale telematico.
- dalle ore 10.00 del 07.02.2017 alle 16.00 dell’8.2.2017
Il termine del click day era il 2 febbraio, ma un recente decreto ha previsto la proroga all’8 febbraio.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica, insieme all’attestazione dell’effettivo sostenimento della spesa, attraverso il Portale dei procedimenti, raggiungibile dal sito del Mibact.
Il Bonus hotel è stato oggetto di una modifica effettuata dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 320 della L. 208/2015), mediante la quale è stata estesa ( comma 2 bis) l’agevolazione “anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”.
La modifica al credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere è subordinata ad un decreto ministeriale, ad oggi non emanato
La circolare come in premessa ha specificato inoltre le modalità di utilizzo del credito d’imposta analizzando in particolare la ripartizione del credito in in tre quote annuali di pari importo riconoscendolo nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento Ue n. 1407/2013, relativo al regime “de minimis”.
Il credito andrà successivamente indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; tuttavia, solo con riferimento alle spese sostenute nel 2014 che è il primo anno di applicazione del beneficio, il credito deve essere indicato nel modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta 2015 (ovvero in UNICO 2016), poiché i termini di presentazione del modello UNICO 2015 sono scaduti prima della concessione del credito.
ATTENZIONE: Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le modalità stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2016 n. 6743. Per farlo valere deve essere indicato nel modello F24 e compensato esclusivamente tramite servizio Entratel o Fisconline telematico , pena il rifiuto delle operazioni di versamento con codice tributo “6850” come indicato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 20 Gennaio 2016:
Per comodità riportiamo il testo significativo della risoluzione AdE:
In attuazione del citato comma 6, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2016 ha definito le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento,tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:”6850” denominato “Credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere – D.M. 7 maggio 2015”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Non applicazione dei limiti alle compensazioni nel modello F24
Ricordiamo che in base alla Circolare 20 E dell’ Agenzia delle entrate all’utilizzo del credito d’imposta in esame non si applicano:
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- il limite generale annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della L. 388/2000, attualmente pari a 700.000 euro;
- il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del DL 78/2010, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
In assenza di un’espressa esclusione prevista dalla norma agevolativa, al credito d’imposta in esame si applica invece il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).
Tuttavia, la circolare ci esplicita che, qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il suddetto limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale.
Per chi non ricorda le agevolazioni del Bonus facciamo un breve sunto sul DM 7 maggio 2015 del Ministero dei Beni Culturali per rinfrescare le agevolazioni per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere previste dal Decreto Cultura ArtBonus.
Il credito di imposta viene concesso nella misura del 30%, fino a un massimo di 200 mila euro, delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 quote annuali di pari importo; è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante utilizzo del mod. F24 con codice 6850 come abbiamo visto in precedenza e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali.
A chi è destinato: alle strutture alberghiere nella loro generale descrizione quindi:
Hotel, motel, villaggi albergo, residence turistico-alberghieri, strutture ricettive extralberghiere come campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case per vacanze, appartamenti per vacanza ovvero tutte le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali, esistenti al 1° gennaio 2012 e abbiano almeno 7 camere.
Quali sono le spese ammissibili:
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- interventi di manutenzione straordinaria;
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- interventi di restauro e di risanamento conservativo, come interventi di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici;
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- interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche;
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- interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica;
- l’acquisto di mobili e componenti di arredo.
La quota destinata ai mobili e componenti d’arredo non può però superare il 10% delle risorse annue disponibili.
Gestione Alberghiera
ATTENZIONE: nel caso in cui un’impresa alberghiera subentri in data successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, il riconoscimento del credito verrà concesso se chi subentra è operativo ( ovvero detiene una partita IVA ) al 01.01.2012.
Da segnalare che il “bonus alberghi” è stato modificato con la legge di stabilità 2017. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti prorogato il credito d’imposta a favore delle imprese alberghiere (ex art. 10 D.l. 83/2014) esistenti alla data del 1° gennaio 2012, che effettuano interventi di ristrutturazione della struttura quali:
manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, e
liminazione delle barriere architettoniche,
incremento dell’efficienza energetica,
ulteriori interventi, compresi quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi.
Il credito è prorogato per i periodi d’imposta 2017 e 2018, ed è incrementato nella misura del 65% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro. Può essere fruito nel limite massimo di:
60 milioni di Euro nel 2018,
120 milioni di € nel 2019;
60 milioni di Euro nel 2020.
Tra i beneficiari vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, di cui alla L. 96/2006, considerato che tali strutture rappresentano un segmento significativo della ricettività, e contribuiscono allo sviluppo di un’offerta turistica di qualità.