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contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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Contratti sportivi 7.500 ( dal 2018 10.000 euro)

I Contratti sportivi nelle ASD o SSD non lucrative  hanno sempre creato dubbi interpretativi in merito alla contribuzione previdenziale. Recentemente  il 7 giugno 2016 la  sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 250/2016,  ha condiviso l’interpretazione del   Ministero del Lavoro e in concreto ha ribadito la possibilità di definire l’esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Il Ministero del Lavoro,  con la circolare 21.02.2014  precisa: “In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore d’intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir”, con ciò affermando che, al momento, non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.

La nuova disciplina approvata con la legge di stabilità 2018 nell’introdurre la nuova fattispecie della SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa, mentre ha previsto l’assoggettamento alla contribuzione Enpals per le SSDL ha confermato l’esenzione dei contributi Inps ( o Enpals) per tutti i collaboratori delle ASD e delle SSD no profit.

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche … a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 ( dal 2018 10.000)  annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. 

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Il Pos a costi sostenibili

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Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive “a prescindere dalla natura autonoma o subordinata” del rapporto di lavoro.

Pertanto  la prestazione sportivo dilettantistica rivestendo carattere “lavorativo” dovrebbe essere inserita  alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.

Compensi sporti 7500 euro e familiari a carico ( dal 2018 10.000)

Ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.  I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi ricevuti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono considerati esenti da imposta fino all’importo di 7.500 euro e fino a questa cifra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li ha percepiti.

In sintesi i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino a ad euro 7.500,00 ( dal 2018 limite a 10.000) non  subiscono tassazione;  vanno solo dichiarati  nella dichiarazione dei redditi. Sui redditi eccedenti gli euro 7.500,00 ( dal 2018 10.000)  e fino ad euro 28.158,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante.

Anche in questo caso, qualora sia l’unico reddito percepito non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Per i redditi eccedenti gli euro 28.158,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. I compensi ricevuti e assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma unicamente ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Se si percepiscono altri redditi quali sono gli adempimenti?

Se i personal trainer o i collaboratori amministrativi , ricevono compensi da più associazioni o società sportive è assolutamente necessario comunicare mensilmente il plafond rimanente ( nel limite dei 7.500 euro) a ognuna delle associazioni committenti per le quali si lavora ( solo il plafond residuo non importi singoli o committenti) mediante un’autocertificazione al fine di permettere il corretto adempimento fiscale da parte dei committenti stessi ( trattenuta della ritenuta d’acconto o d’imposta IRPEF e Addizionale ).

Attenzione: la mancata comunicazione del plafond, qualora si superi il detto limite dei 7.500 euro l’anno comporterà un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria ( basata sulle comunicazioni certificazione unica e mod. 770 di ogni A.S.D./S.S.D.  committente ) per le somme non versate che sarà posto a carico del collaboratore/personal trainer con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi.

I due adempimenti ( la Certificazione Unica e il modello 770 ) che vengono effettuati dalle A.S.D.  e dalle S.S.D. hanno funzioni  distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi se dovute;
    nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per le A.S.D. e le S.S.D. tuttavia  l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si potrebbe concludere con la sola trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica se non sono superati i limiti dei 7.500 euro annui derivanti  da compensi sportivi per singolo percipiente . Se questo è il caso , infatti, non v’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, si siano corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

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delberazione CONI 1566 – 20 dicembre 2016

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elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d’ordine specifica per ogni disciplina al fine del riconoscimento istituzionale ai fini sportivi e valida per iscrizione al registro A.S.D. e S.S.D per il godimento delle agevolazioni fiscali


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ispettorato del lavoro società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative

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lettera dell’ispettorato del lavoro del 1 dicembre 2016 relativa al  trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche presenta da sempre aspetti che meritano di essere chiariti, in quanto continuano a dar luogo in sede applicativa a numerosi contenziosi. Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti volti a definire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR. Le stesse pronunce, sia in sede amministrativa che in sede giurisprudenziale, originate dalle opposizioni ai verbali di accertamento, sono state spesso contraddittorie, non fornendo una indicazione univoca in merito ai criteri da utilizzare. Ciò premesso, facendo seguito alle indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro con nota del 21 febbraio 2014 prot. n. 4036,


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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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tterà solodecreto ministero della salute proroga defibrillatori

Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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novità decreto semplificazioni Legge 23 dicembre 2014 n. 190

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Decreto semplificazioni e Legge di Stabilità: le novità per Società e Associazioni sportive dilettantistiche

E’ importante commentare alcune novità introdotte recentemente con l’art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 poichè sono state effettuate sostenziali modifiche  al sesto comma art. 74 del D.P.R.
633/1972, in materia forfetizzazione dell’Iva per i proventi derivanti sia da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti
dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione ex L. 398/1991.
In particolare al sesto comma, terzo periodo le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Con questa modifica pertanto vengono ricondotte nella regola generale della forfettizzazione della detrazione nella misura del 50
per cento anche le prestazioni di sponsorizzazione che sono state da sempre oggetto di incertezze applicative di estrema difficoltà,  parificando le due attività di natura commerciale  esercitate dalle associazioni o società sportivo dilettantistiche in aggiunta a quelle istituzionali.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in merito alla novità normativa.
PREMESSA
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi oltre che dei regimi
contabili ordinario e semplificato anche di due altri regimi che prevedono la forfetizzazione del reddito:
– il regime forfetario generale disciplinato dall’art. 145 del Tuir;
– il regime forfetario di cui all’art. 2, comma 5, Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Tale ultimo regime è un regime opzionale, destinato alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche
che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi derivanti dall’esercizio di attività
commerciali non superiori a 250mila euro.
Le associazioni sportive che accedono a tale regime devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
– forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett.c) del Tuir;
– affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni o agli enti nazionali di promozione
sportiva;
– esercizio di attività sportiva dilettantistica.
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
L’art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972,
è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfetizzata in
misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di
diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle
operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del
50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l’attività
istituzionale.
Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di
pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per
quelli relativi relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle
associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle
diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte.
Pertanto, dall’Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13
dicembre 2014 ), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la
liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).
La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare
applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un’ottica sia di semplificazione, ma
anche di “riduzione del contenzioso”.
La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs
175/2014 ed ha precisato che la previsione di un’unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa
all’art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è
stata adottata in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra
pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge
398/1991.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell’art. 1 ha previsto per le associazioni
sportive dilettantistiche una “speciale” rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i
quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni
di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014,
possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di
rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

La novità riguarda le dilazioni
relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo
concesse da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73.
La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l’art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità
dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro
1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del D.
Lgs. 231/2007. L’inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e
l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro.
Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività
commerciale hanno inoltre l’obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione,
indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono
tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei
dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l’esenzione generalizzata dall’invio del modello Eas per tutte
le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.

Tale norma è venuta meno in sede di
approvazione della legge di stabilità pertanto l’adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

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Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 30 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

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modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 582 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
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    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 891 downloads

    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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costituzione di una A.S.D o S.S.D no profit

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Come costituire nel modo giusto una Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. oppure una Società Sportivo Dilettantistica S.S.D. no profit

sportivo dilettantistica

La cosa più importante da considerare per la scelta sulla costituzione di una A.S.D. o una S.S.D no profit è che questa possa godere in futuro di tutti i benefici di legge legati a questa particolare categoria di No Profit e che quindi abbia tutti i requisiti necessari relativi alla sua attività istituzionale sportivo dilettantistiche prescelta e che sia quindi iscrivibile al Registro  delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI.

Se non si posseggono i requisiti  previsti l’attività esercitata è considerata attività commerciale e quindi per l’esercizio della stessa dovrà essere adotatata una qualsiasi altra forma giuridica prevista per le attività commerciali:

A) Federazioni Sportive Nazionali (FSN) -> ovvero  gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport olimpici riconosciuti dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale, l’organismo che sovrintende i giochi olimpici)

B) Discipline Sportive Associate (DSA) -> Sono gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport ancora non olimpici ma che hanno una Federazione internazionale comunque riconosciuta dal CIO.

C) Enti di Promozione Sportiva (EPS) -> Sono enti nazionali italiani nati nel dopoguerra come settori sportivi dei grandi partiti politici di allora. La loro caratteristica è di non occuparsi di un solo sport ma di essere multidisciplinari e di essere anche nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Nazionali. Può essere utile fare un ragionamento a priori per capire a quale Ente di Promozione Sportiva Nazionale affiliarsi.

Costituzione: 

Si dovrà redigere  l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione;

  • se si sceglie l’A.S.D. associazione sportivo dilettantistica è possibile idearlo e registrarlo anche in maniera autonoma magari con l’ausilio del commercialista oppure con l’intervento del notaio ovviamente con un costo più alto ma non c’è l’obbligatorietà della scelta del Notaio ( anche se è fortemente consigliata).
  • se si sceglie la forma della S.S.D. società sportivo dilettantistica è obbligatorio per legge l’intervento del Notaio in quanto la forma societaria prevede la costituzione di una vera e propria società di capitali sebbene con caratteristiche speciali. Molti non sanno che è possibile costituire una S.S.D. non solo sotto forma di SRL (a responsabilità limitata) ma anche sotto forma di cooperativa e di S.P.A.

L’Atto Costitutivo è il documento più importante in assoluto; non solo perché disciplina l’attività sociale ( o societaria) ma perché deve contenere e prevedere tutti i requisiti necessari affinché la forma prescelta di esercizio della attività possa essere svolta nella sua vera natura di attività istituzionale ( e beneficiare delle agevolazioni fiscali) e soprattutto tuteli i soci nel diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali. Appare evidente che tali passaggi debbano essere analizzati e sviluppati con l’ausilio di un consulente che possa guidare il presidente e i soci nelle giuste scelte da adottare.

Statuto
Lo Statuto è il documento che, una volta costituita l’associazione o la società , ne regola la vita e ne disciplina le regole. Molto importante per gli statuti delle associazioni sarà stabilire con esattezza:

Denominazione e sede;

Scopo e attività esercitate con particolare riguardo alla natura delle stesse e alle possibilità o meno di esercitare anche attività commerciali;

Durata (anche qualora sia illimitata);

Soci: modalità  per l’ammissione, diritti e doveri soprattutto per le assemblee e i voti,  disciplina delle attività sociali e che possono esercitare, cause per la decadenza;

Organi sociali  e in particolare modalità di funzionamento, riunioni delibere e poteri dell’assemblea dei Soci,  del  consiglio direttivo, revisori, tesorieri e per il presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario;

modalità  per eventuali modifiche allo Statuto;

Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.

requisiti e scelta di accesso alle agevolazioni fiscali previste dall’ art. 148 del D.P.R.  917/86.

In questo caso per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 è obbligatorio che nello statuto sia dell’ente  associativo ( A.S.D.) che della società sportiva ( S.S.D.) siano inserite e vengano  rispettate le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ( N.B. in modo indiretto significa che anche l’assegnazione a uno o più soci fondatori di stipendi che eccedano un importo previsto, il pagamento di affitti non giustificato  o godimento di beni o altro allo scopo di sottrarre fondi o patrimonio all’associazione o alla società sportiva per dirottarli ai soci viene considerato distribuzione di utili e come tale può dar luogo alla perdita delle agevolazioni fiscali e ad accertamento da parte del fisco).

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; ( tutti i soci devono avere parità di diritto di voto e partecipare alla vita associativa, soprattutto devono essere coinvolti nelle decisioni; anche questo, se non viene rispettato può dar luogo alla perdita delle agevolazioni e ad accertamento da parte del fisco)

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.( tale previsione è particolarmente importante da capire nelle S.S.D. dove la trasmissione delle quote non è libera ma avviene attraverso una scrittura autenticata da un notaio o da un commercialista abilitato.

Le A.S.D. e S.S.D.  inoltre devono, per costituire l’associazione e godere delle agevolazioni fiscali, integrare i requisiti sopra indicati con quelli previsti dall’art.90 della Legge 289/2002, ossia specificare:

1. nella denominazione le finalità sportive dilettantistiche (indicare nella denominazione sociale la dicitura di “Associazione Sportivo Dilettantistica” o ” società sportivo dilettantistica”;

2. la sede legale;

3. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

4. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

5. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

6. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche S.S.D. che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

7. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; ( per le S.S.D. c’è anche la pubblicità obbligatoria che deve essere fatta con il deposito del Bilancio annuale in forma ordinaria o abbreviata presso il registro delle imprese) 

8. le modalità di scioglimento dell’associazione;

9. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

10. “l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi”, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1273 del 15.07.2004.

A.S.D e S.S.D – Richiesta del codice fiscale e della partita IVA

Una volta redatti lo Statuto e l’Atto Costitutivo, per  poter godere dei benefici fiscali previsti, è necessario registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla costituzione;

  • per l’Associazione va richiesto il solo codice fiscale se non esercita anche attività commerciale ( es. sponsorizzazione); con il  modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale,”) presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione o per modalità telematica se richiedete anche la partita IVA;
  • per la società sportiva invece la richiesta della partita IVA è obbligatoria trattandosi di una società di capitali e la richiesta in genere viene fatta dal notaio che si occupa della costituzione in accordo con il commercialista prescelto.

A.S.D e S.S.D – Iscrizione alla C.C.I.A.A. e Registro imprese. 

Per le associazioni A.S.D. è facoltativa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con il conseguente rilascio del codice R.E.A.  ma è fortemente consigliata per una migliore gestione delle informazioni dell’associazione stessa. L’iscrizione va fatta a cura del presidente con un semplice modulo in modalità telematica. L’iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

Per le società sportive  S.S.D. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. è obbligatoria e viene effettuata dal notaio in sede di costituzione della società.anche qui l’ iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello EAS

Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’Associazione bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.

scarica e compila il modello EAS

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello S.IA.E.

Altro adempimento obbligatorio per la richiesta delle  agevolazioni fiscali in materia di Iva e redditi sulle attività commerciali dell’associazione A.S.D.  o della società sportiva S.S.D. ( esempio attività di sponsorizzazione) previste dalla L. 398/91 è la comunicazione in opzione per la scelta del regime forfettario di versamento dell’imposta da effettuare alla S.I.A.E:

Leggi il nostro post Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare.

Nei confronti delle associazioni che hanno optato per il regime fiscale agevolato della 398/91, la S.I.A.E.  ha obbligo di controllo per:

  •  verifica della registrazione completa dei proventi e l’accertamento dell’IVA corrisposta;
  • la verifica degli introiti dell’associazione percepiti nell’ anno precedente a quello in cui la stessa ha deciso di optare per il regime della 398/91;
  • controllo periodico del non superamento del limite di 250.000€ di introiti: il superamento infatti comporterebbe per l’associazione fin dal mese successivo il passaggio al regime IVA ordinario, fatto che la S.I.A.E. dovrebbe a sua volta segnalare agli uffici competenti;
  • la verifica di assenza di finalità lucrative.

l’adesione al regime previsto dalla L. 398/91 prevede l’opportunità di versare l’IVA percepita per l’effettuazione di attività commerciale ( con partita IVA e fatturazione o emissione di scontrini fiscali ) in maniera forfettaria nella misura del 50% e il pagamento delle imposte sui redditi di natura commerciale nella misura del 3% del loro importo.

N.B. la scelta del regime forfettario preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti e pertanto la scelta di tale regime nei primi anni di vita va attentamente valutata con il commercialista soprattutto nel caso in cui ci sia lo start up e ci siano stati investimenti sostanziali per l’avvio dell’attività.

scarica e compila il modello siae per A.S.D o S.S.D. 

Per poter accedere al regime forfettario agevolato previsto, è necessario  effettuare due distinte comunicazioni:
una preventiva comunicazione alla SIAE utilizzando questo modulo tramite lettera raccomandata;
una comunicazione tramite raccomandata all’Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L’attuale disciplina delle opzioni  introdotta dal D.P.R. 442/97  ha modificato il precedente concetto di esercizio dell’opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all’ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto “comportamento concludente del contribuente”.

Con la circolare 209/E/98, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione preventiva agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta operata.

Qualora il regime prescelto preveda l’esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, non valgono più le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Con la Circolare 247/E/99, il Ministero delle Finanze ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ ufficio della S.I.A.E. competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, mediante lettera raccomandata all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima, e all’ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L’opzione è, vincolante per un quinquennio”.

In assenza di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla SIAE, da ritenersi obbligatoria in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di sanzioni conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.

E’ in ogni caso auspicabile, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti.

A.S.D e S.S.D – affiliazione a EPS – FSN e iscrizione al CONI

Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. o società sportivo dilettantistica S.S.D .  per poter godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, ( ma anche per essere correttamente inquadrata  ai principi che regolano le attività sportivo dilettantistiche  e quindi come garanzia nei confronti degli  associati o iscritti)   dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento): solo così otterrà il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L’affiliazione ha validità  annuale e deve essere rinnovata pena la decadenza.

N.B: anche le tessere degli iscritti hanno validità annuale e quindi ogni anno l’iscritto dovrà rinnovare la sua iscrizione presso la federazione prescelta ( attraverso l’associazione o la società sportiva) e consegnare il proprio certificato medico. L’assenza anche solo di uno di questi due requisiti significa la revoca dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività sportiva presso l’associazione o società sportiva.

Con la convalida da parte del Comitato Regionale CONI territorialmente competente, si concretizza la regolare iscrizione al Registro.


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