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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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costituzione di una A.S.D o S.S.D no profit

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Come costituire nel modo giusto una Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. oppure una Società Sportivo Dilettantistica S.S.D. no profit

sportivo dilettantistica

La cosa più importante da considerare per la scelta sulla costituzione di una A.S.D. o una S.S.D no profit è che questa possa godere in futuro di tutti i benefici di legge legati a questa particolare categoria di No Profit e che quindi abbia tutti i requisiti necessari relativi alla sua attività istituzionale sportivo dilettantistiche prescelta e che sia quindi iscrivibile al Registro  delle associazioni e società sportive tenuto dal CONI.

Se non si posseggono i requisiti  previsti l’attività esercitata è considerata attività commerciale e quindi per l’esercizio della stessa dovrà essere adotatata una qualsiasi altra forma giuridica prevista per le attività commerciali:

A) Federazioni Sportive Nazionali (FSN) -> ovvero  gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport olimpici riconosciuti dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale, l’organismo che sovrintende i giochi olimpici)

B) Discipline Sportive Associate (DSA) -> Sono gli enti nazionali italiani che si occupano di soli sport ancora non olimpici ma che hanno una Federazione internazionale comunque riconosciuta dal CIO.

C) Enti di Promozione Sportiva (EPS) -> Sono enti nazionali italiani nati nel dopoguerra come settori sportivi dei grandi partiti politici di allora. La loro caratteristica è di non occuparsi di un solo sport ma di essere multidisciplinari e di essere anche nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Nazionali. Può essere utile fare un ragionamento a priori per capire a quale Ente di Promozione Sportiva Nazionale affiliarsi.

Costituzione: 

Si dovrà redigere  l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione;

  • se si sceglie l’A.S.D. associazione sportivo dilettantistica è possibile idearlo e registrarlo anche in maniera autonoma magari con l’ausilio del commercialista oppure con l’intervento del notaio ovviamente con un costo più alto ma non c’è l’obbligatorietà della scelta del Notaio ( anche se è fortemente consigliata).
  • se si sceglie la forma della S.S.D. società sportivo dilettantistica è obbligatorio per legge l’intervento del Notaio in quanto la forma societaria prevede la costituzione di una vera e propria società di capitali sebbene con caratteristiche speciali. Molti non sanno che è possibile costituire una S.S.D. non solo sotto forma di SRL (a responsabilità limitata) ma anche sotto forma di cooperativa e di S.P.A.

L’Atto Costitutivo è il documento più importante in assoluto; non solo perché disciplina l’attività sociale ( o societaria) ma perché deve contenere e prevedere tutti i requisiti necessari affinché la forma prescelta di esercizio della attività possa essere svolta nella sua vera natura di attività istituzionale ( e beneficiare delle agevolazioni fiscali) e soprattutto tuteli i soci nel diritto di voto e di partecipazione alle attività sociali. Appare evidente che tali passaggi debbano essere analizzati e sviluppati con l’ausilio di un consulente che possa guidare il presidente e i soci nelle giuste scelte da adottare.

Statuto
Lo Statuto è il documento che, una volta costituita l’associazione o la società , ne regola la vita e ne disciplina le regole. Molto importante per gli statuti delle associazioni sarà stabilire con esattezza:

Denominazione e sede;

Scopo e attività esercitate con particolare riguardo alla natura delle stesse e alle possibilità o meno di esercitare anche attività commerciali;

Durata (anche qualora sia illimitata);

Soci: modalità  per l’ammissione, diritti e doveri soprattutto per le assemblee e i voti,  disciplina delle attività sociali e che possono esercitare, cause per la decadenza;

Organi sociali  e in particolare modalità di funzionamento, riunioni delibere e poteri dell’assemblea dei Soci,  del  consiglio direttivo, revisori, tesorieri e per il presidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario;

modalità  per eventuali modifiche allo Statuto;

Direttive per l’eventuale scioglimento dell’Associazione;

Norma di rinvio per ciò che non viene espressamente delineato nello Statuto.

requisiti e scelta di accesso alle agevolazioni fiscali previste dall’ art. 148 del D.P.R.  917/86.

In questo caso per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 è obbligatorio che nello statuto sia dell’ente  associativo ( A.S.D.) che della società sportiva ( S.S.D.) siano inserite e vengano  rispettate le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ( N.B. in modo indiretto significa che anche l’assegnazione a uno o più soci fondatori di stipendi che eccedano un importo previsto, il pagamento di affitti non giustificato  o godimento di beni o altro allo scopo di sottrarre fondi o patrimonio all’associazione o alla società sportiva per dirottarli ai soci viene considerato distribuzione di utili e come tale può dar luogo alla perdita delle agevolazioni fiscali e ad accertamento da parte del fisco).

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; ( tutti i soci devono avere parità di diritto di voto e partecipare alla vita associativa, soprattutto devono essere coinvolti nelle decisioni; anche questo, se non viene rispettato può dar luogo alla perdita delle agevolazioni e ad accertamento da parte del fisco)

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.( tale previsione è particolarmente importante da capire nelle S.S.D. dove la trasmissione delle quote non è libera ma avviene attraverso una scrittura autenticata da un notaio o da un commercialista abilitato.

Le A.S.D. e S.S.D.  inoltre devono, per costituire l’associazione e godere delle agevolazioni fiscali, integrare i requisiti sopra indicati con quelli previsti dall’art.90 della Legge 289/2002, ossia specificare:

1. nella denominazione le finalità sportive dilettantistiche (indicare nella denominazione sociale la dicitura di “Associazione Sportivo Dilettantistica” o ” società sportivo dilettantistica”;

2. la sede legale;

3. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

4. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

5. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

6. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche S.S.D. che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

7. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; ( per le S.S.D. c’è anche la pubblicità obbligatoria che deve essere fatta con il deposito del Bilancio annuale in forma ordinaria o abbreviata presso il registro delle imprese) 

8. le modalità di scioglimento dell’associazione;

9. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

10. “l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la società o associazione intende affiliarsi”, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1273 del 15.07.2004.

A.S.D e S.S.D – Richiesta del codice fiscale e della partita IVA

Una volta redatti lo Statuto e l’Atto Costitutivo, per  poter godere dei benefici fiscali previsti, è necessario registrare questi atti presso l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla costituzione;

  • per l’Associazione va richiesto il solo codice fiscale se non esercita anche attività commerciale ( es. sponsorizzazione); con il  modello AA5/6 (“domanda di attribuzione codice fiscale,”) presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione o per modalità telematica se richiedete anche la partita IVA;
  • per la società sportiva invece la richiesta della partita IVA è obbligatoria trattandosi di una società di capitali e la richiesta in genere viene fatta dal notaio che si occupa della costituzione in accordo con il commercialista prescelto.

A.S.D e S.S.D – Iscrizione alla C.C.I.A.A. e Registro imprese. 

Per le associazioni A.S.D. è facoltativa l’iscrizione alla C.C.I.A.A. con il conseguente rilascio del codice R.E.A.  ma è fortemente consigliata per una migliore gestione delle informazioni dell’associazione stessa. L’iscrizione va fatta a cura del presidente con un semplice modulo in modalità telematica. L’iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

Per le società sportive  S.S.D. l’iscrizione alla C.C.I.A.A. è obbligatoria e viene effettuata dal notaio in sede di costituzione della società.anche qui l’ iscrizione prevede il pagamento di un contributo annuo che viene assolto nel mese di Giugno.

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello EAS

Infine, per accedere alle agevolazioni fiscali, entro 60 giorni dalla costituzione dell’Associazione bisognerà inviare all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti.

scarica e compila il modello EAS

A.S.D e S.S.D – presentazione del  modello S.IA.E.

Altro adempimento obbligatorio per la richiesta delle  agevolazioni fiscali in materia di Iva e redditi sulle attività commerciali dell’associazione A.S.D.  o della società sportiva S.S.D. ( esempio attività di sponsorizzazione) previste dalla L. 398/91 è la comunicazione in opzione per la scelta del regime forfettario di versamento dell’imposta da effettuare alla S.I.A.E:

Leggi il nostro post Il modello EAS: chi, come, dove e quando lo deve fare.

Nei confronti delle associazioni che hanno optato per il regime fiscale agevolato della 398/91, la S.I.A.E.  ha obbligo di controllo per:

  •  verifica della registrazione completa dei proventi e l’accertamento dell’IVA corrisposta;
  • la verifica degli introiti dell’associazione percepiti nell’ anno precedente a quello in cui la stessa ha deciso di optare per il regime della 398/91;
  • controllo periodico del non superamento del limite di 250.000€ di introiti: il superamento infatti comporterebbe per l’associazione fin dal mese successivo il passaggio al regime IVA ordinario, fatto che la S.I.A.E. dovrebbe a sua volta segnalare agli uffici competenti;
  • la verifica di assenza di finalità lucrative.

l’adesione al regime previsto dalla L. 398/91 prevede l’opportunità di versare l’IVA percepita per l’effettuazione di attività commerciale ( con partita IVA e fatturazione o emissione di scontrini fiscali ) in maniera forfettaria nella misura del 50% e il pagamento delle imposte sui redditi di natura commerciale nella misura del 3% del loro importo.

N.B. la scelta del regime forfettario preclude la detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti e pertanto la scelta di tale regime nei primi anni di vita va attentamente valutata con il commercialista soprattutto nel caso in cui ci sia lo start up e ci siano stati investimenti sostanziali per l’avvio dell’attività.

scarica e compila il modello siae per A.S.D o S.S.D. 

Per poter accedere al regime forfettario agevolato previsto, è necessario  effettuare due distinte comunicazioni:
una preventiva comunicazione alla SIAE utilizzando questo modulo tramite lettera raccomandata;
una comunicazione tramite raccomandata all’Ufficio IVA competente (da effettuarsi in dichiarazione).

L’attuale disciplina delle opzioni  introdotta dal D.P.R. 442/97  ha modificato il precedente concetto di esercizio dell’opzione e della relativa revoca, distaccandolo dalla formale comunicazione scritta all’ufficio competente e agganciandolo, invece, al cosiddetto “comportamento concludente del contribuente”.

Con la circolare 209/E/98, il Ministero delle Finanze ha fornito chiarimenti al riguardo stabilendo che, ai fini della validità e delle revoche delle opzioni, rileva il comportamento concludente tenuto dal contribuente, con la conseguenza che non diventa più indispensabile la comunicazione preventiva agli uffici competenti, essendo sufficiente una comunicazione susseguente da effettuarsi nella prima dichiarazione IVA presentata successivamente alla scelta operata.

Qualora il regime prescelto preveda l’esonero dall’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA (è proprio il caso del regime forfetario di cui alla L. 398/91), andrà presentato il solo quadro VO unitamente al frontespizio del modello UNICO ENC (al proposito, a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 404/01, non valgono più le affermazioni sul punto contenute nella citata Circolare 209/E/98).

In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell’opzione, la stessa resta valida in virtù del comportamento concludente, ma l’inadempimento formale espone il contribuente ad una sanzione amministrativa pecuniaria oscillante tra 258,23 euro e 2.065,83 euro.

Con la Circolare 247/E/99, il Ministero delle Finanze ha ribadito che per poter beneficiare delle agevolazioni recate dalla legge n. 398 del 1991, occorre anche esercitare l’opzione prima dell’inizio dell’anno solare, a prescindere dalla cadenza dell’esercizio, dandone comunicazione all’ ufficio della S.I.A.E. competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, mediante lettera raccomandata all’ufficio della SIAE competente in ragione del domicilio fiscale dell’associazione, prima dell’inizio dell’anno solare per cui ha effetto l’opzione medesima, e all’ufficio I.V.A. o delle entrate, se istituito, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n.442 del 1997. L’opzione è, vincolante per un quinquennio”.

In assenza di chiarimenti ufficiali che dirimano la questione in modo chiaro ed incontrovertibile, si ritiene che tale preventiva comunicazione (opzione) da effettuarsi alla SIAE, da ritenersi obbligatoria in quanto prevista da disposizioni di legge ad oggi pienamente in vigore, non sia tuttavia da ritenersi “costitutiva” del regime di cui alla L. 398/91 bensì produttiva di sanzioni conseguenti alla inottemperanza di specifiche disposizioni normative.

E’ in ogni caso auspicabile, vista la larga diffusione del regime in commento, una presa di posizione ufficiale da parte degli organi competenti.

A.S.D e S.S.D – affiliazione a EPS – FSN e iscrizione al CONI

Ogni Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. o società sportivo dilettantistica S.S.D .  per poter godere delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, ( ma anche per essere correttamente inquadrata  ai principi che regolano le attività sportivo dilettantistiche  e quindi come garanzia nei confronti degli  associati o iscritti)   dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento): solo così otterrà il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). L’affiliazione ha validità  annuale e deve essere rinnovata pena la decadenza.

N.B: anche le tessere degli iscritti hanno validità annuale e quindi ogni anno l’iscritto dovrà rinnovare la sua iscrizione presso la federazione prescelta ( attraverso l’associazione o la società sportiva) e consegnare il proprio certificato medico. L’assenza anche solo di uno di questi due requisiti significa la revoca dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività sportiva presso l’associazione o società sportiva.

Con la convalida da parte del Comitato Regionale CONI territorialmente competente, si concretizza la regolare iscrizione al Registro.


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certificato medico palestra

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Il Certificato medico sportivo per la palestra 

Per ogni palestra e in generale per ogni società o associazione sportivo dilettantistica, il dubbio dell’obbligatorietà o meno del  certificato medico dell’iscritto è sempre un grosso problema.


A questo ha finalmente dato una risposta definitiva la circolare del  Coni del 10/06/2016 che è intervenuta a stabilire le discipline sportive nelle quali i tesserati non fossero obbligati ad avere un certificato medico non agonistico per fare attività.

Per scaricare l’intera circolare è possibile cliccare sul link

Circolare CONI Certificati Medici 10 giugno 2016

Ecco in breve quali sono le attività sportive  i cui tesserati sono esentati dall’obbligo di presentazione del certificato medico:

  1. Tutte le discipline degli Sport di Tiro come ad esempio tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro Dinamico Sportivo etc;
  2. Discipline del Biliardo Sportivo;
  3. Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
  4. Discipline del Bowling;
  5. Discipline del Bridge;
  6. Discipline della Dama;
  7. Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST);
  8. Discipline del Golf;
  9. Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d’altura);
  10. Discipline degli Scacchi;
  11. Disciplina del Curling e dello Stock sport;
  12. Aeromodellismo;
  13. Imbarcazioni Radiocomandate;
  14. Attività sportiva Cinotecnica;
  15. I non praticanti (quelli che si sono tesserati magari solo perché sono dirigenti dell’ASD ma non fanno sport);
  16. I tesserati il cui impegno fisico sia evidentemente minimo.

Ricordiamo che le federazioni nazionali per iscrivere le associazioni sportivo dilettantistiche o le società sportivo dilettantistiche richiedono sempre un’autocertificazione del presidente dell’associazione (A.S.D.)o dell’ amministratore ( S.S.D.) in cui si dichiari di essere in possesso del certificato medico di ogni iscritto che va tenuto e richiesto annualmente ( vale un anno).

download dell’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013 ( decreto Balduzzi)

LE ATTIVITÀ “IL CUI IMPEGNO FISICO SIA EVIDENTEMENTE MINIMO

Il  Coni e Ministero della Salute derogano la responsabilità al  Presidente (A.S.D.) o all’amministratore (S.S.D.) prevedendo  che sono comunque esentate dall’obbligo del certificato le altre attività “il cui impegno fisico sia evidentemente minimo“. Resta da capire chi può effettivamente dichiarare che  l’impegno fisico possa essere effettivamente  minimo; infatti un’autocertificazione dell’iscritto non ha valore e spesso e volentieri il rappresentante legale di una associazione sportiva non può monitorare  l’attività fisica degli iscritti o comunque certificarne le prestazioni sportive tanto più se dovesse capitare  qualcosa ad un suo atleta mentre sta facendo attività sotto la sua responsabilità, ne potrebbero insorgere problematiche significative.

IL CONTROLLO MEDICO VIENE COMUNQUE RACCOMANDATO

SI raccomanda che i tesserati di queste attività, (secondo il documento del Ministero della Salute e del CONI,) vengano sottoposti  ad un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva

Questo per evitare ogni sorta di responsabilità oggettiva nei confronti degli iscritti .

PER GLI AGONISTI TESSERATI

Per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico agonistico.

facsimile di certificato medico

Ministero Salute - Linee guida att non agonistica del 08-08-14.p

PER I NON AGONISTI TESSERATI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE NON CONTEMPLATE

Anche per loro non cambia nulla e continua tutto ad essere come prima. Obbligo di certificato medico non agonistico.

Se si hanno dubbi riguardo la tipologia dell’attività sportiva pratica dalla propria Associazione Sportiva Dilettantistica – A.S.D. o società sportiva dilettantistica S.S.D.  sia ad impegno fisico evidentemente minimo o meno,  è bene chiedere in via preventiva  un parere alla Federazione Sportiva Nazionale FSN, Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS)  presso il quale si è affiliati.

per comodità riepiloghiamo i dati essenziali:

A) il certificato non agonistico è obbligatorio per tutti gli iscritti alle società sportive non agonistiche iscritte agli enti di promozione sportiva. ( Praticamente tutte le palestre inquadrate come associazioni o società sportive dilettantistiche).

B)Anche quando non è obbligatorio il certificato medico, è fortemente raccomandata una visita a scopo preventivo per le attività ludico motorie. Questo potrebbe individuare una responsabilità civile per imprudenza anche per le società commerciali (quindi non sportive ) che vendono attività fisica ai loro clienti. Stessa responsabilità per i personal trainer che somministrassero protocolli di allenamento in assenza di una qualsiasi certificato.

C)L’elettrocardiogramma non è obbligatorio ( attenzione: nel caso di episodi avversi l’assenza di ECG potrebbe configurare l’ipotesi di una colpa per imprudenza a carico del medico certificatore).
I medici che possono fare certificati non agonistici sono solamente i medici di base relativamente ai propri assistiti, i pediatri di libera scelta relativamente ai propri assistiti, i medici specialisti in medicina dello sport. Quindi nei centri fitness possono lavorare solo i medici specialisti in medicina dello sport a meno che i medici di base e i pediatri non vadano nella singola palestra a certificare esclusivamente i proprio assistiti. I certificati per la non agonistica fatti da altri medici ( che non siano i pediatri e i medici di base relativamente ai propri assistiti) sono nulli ( in altre parole i certificati per la non agonistica non possono essere più fatti da ortopedici ginecologi otorinolaringoiatri e medici generici), in caso di certificati fatti da medici non abilitati potrebbero scattare responsabilità civili sia per il presidente di società sportiva che per il medico che ha fatto il certificato.
C) Resta da capire  con maggior chiarezza se discipline come lo spinning, l’aerobica ad alto impatto, il cross fitness e le loro varianti devono essere considerate discipline ad alto impatto e in questi casi procedere con il certificato per le discipline ad alto impatto cardiovascolare che prevede l’esecuzione di una prova da sforzo.

 

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