Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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case vacanza

In accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt.: o Art. 3, o Art. 6, co. 2, o Art. 7, co. 2, lett. a), o Art. 7, co 3 o Art. 7, co 4, o Art. 9, co. 1 o Art. 9, co. 3,lett. a), o Art. 18 mentre  l’art. 19 “Abrogazione” del nuovo regolamento non è stato abrogato. La normativa di fatto stravolge la normale gestione di case vacanza strutture turistiche extraalberghiere .  Esaminiamo i vari articoli .

 

TAR LAZIO – Roma, Sezione 1 TER: Sentenza 13/06/2016, n. 6755
Integrale: Strutture ricettive extralberghiere – Case e appartamenti per vacanze e B&B – Nuova disciplina – Regolamento della Regione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Parere obbligatorio – Principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche – Rispetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 586 del 2016, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv.ssa St. Ri.,

Art. 3, (Periodi di chiusura) 1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a). Art. 6, co. 2, (Hostel o Ostelli)

3. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Art. 7, co. 2, lett. a), (Case e appartamenti per vacanze) 2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare. Pertanto le Case e appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati . Art. 7, co 3 e 4 3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata: a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale; b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Art. 9, co. 1 (Bed and Breakfast) 1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Art. 9, co. 3,lett. a), 3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni Pertanto i B&B in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati Art. 18. (Disposizioni transitorie) 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015. 4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007. 5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. Si può concludere affermando che i B&B e le CAV non imprenditoriali sono stati di fatto abrogati; ma le motivazioni della sentenza vanno commentate in quanto apportatrici di ulteriori complicazioni per le decisioni future che le nostre istituzioni dovranno prendere:

Nella sentenza si legge.”

A)“…………… Nel parere, in particolare, si esprimevano perplessità in ordine alle disposizioni del regolamento che:impongono vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti. …………. ……… Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: ………….. Persuasive altresì le obiezioni critiche dell’Autorità in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 7, co. 4, e 9, co. 1. Vi si prevede, solo per CAV e B&B, il vincolo strutturale e dimensionale della disponibilità di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati. …….. “ 1. Quanto esposto in sentenza è inesatto in quanto anche le Guest House hanno l’obbligo di un salone di minimo 14 mq. 2. Il Regolamento prevede che l’attività di B&B, CAV e Guest House si possa esercitare ESCLUSIVAMENTE in appartamenti accatastati come abitativi (con la conseguente tassazione di civile abitazione) 3. Se si potesse (ma non si può) esercitare in immobili senza il salone di minimo mq 14 l’appartamento perderebbe il requisito di abitativo ( art.40 lettera c del Regolamento Edilizio del Comune di Roma) e verrebbe probabilmente classato dall’Agenzia delle Entrate come immobile speciale e pertanto con destinazione D2. L’Agenzia sarebbe quindi obbligata a determinare la nuova rendita catastale (notevolmente più alta dell’abitativa); ma questo sarebbe il male minore, infatti essere classificati in D2 comporta la perdita dei benefici collegati alla categoria abitativa. Cioè: a. La prima casa-ABITAZIONE PRINCIPALE (B&B) perderebbe l’esenzione dall’IMU e dalla TASI e verrebbe tassata come D2 -ALBERGHIERA b. Le seconde case perderebbero il requisito abitativo, e verrebbero tassate come D2 – ALBERGHIERE c. L’AMA passerebbe da ABITATIVA ad ALBERGHIERA (Cat. 8) Per gli appartamenti dati in locazione le tasse sono a carico del proprietario che potrebbe chiedere la rescissione del contratto o un canone maggiorato di conseguenza l’affittuario potrebbe o dovrebbe chiedere un contratto commerciale con l’avviamento.

B)“…………… ( pag. 8) …l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario ………..” Questo significa che la Regione dovrà demandare all’Agenzia delle Entrate il compito di definire l’imprenditorialità o meno delle strutture ricettive extra-alberghiere

C)“…………… La rilevata illegittimità delle disposizioni ora in rassegna si riflette sull’art. 18 del regolamento censurato, che anch’esso risulta pertanto illegittimo ……..” Leggendo le motivazioni dell’abrogazione dell’art. 18 sembrerebbe che non sia stata compresa la “ratio”; . Infatti tale articolo è stato inserito per tutte quelle strutture che erano state erroneamente autorizzate dai Comuni che avevano applicato le misure minime inserite nei Regolamenti precedenti, ma in contrasto con le metrature minime necessarie per ottenere l’abitabilità dell’immobile in base al regolamento edilizio del comune di appartenenza della struttura autorizzata. Con la conseguenza che se venissero revocate le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai Comuni, di cui sopra, nascerebbe un contenzioso tra Gestori e Comuni. Ricapitoliamo lo scenario che si ha a seguito della sentenza del TAR: B&B NON IMPRENDITORIALE ABROGATO B&B IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 CAV NON IMPRENDITORIALE ABROGATO CAV IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 GUEST HOUSE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14


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