Buongiorno, io e il mio socio siamo titolari di una S.S.D. con attività sportiva dilettantistica e abbiamo usufruito delle agevolazioni fiscali. Con la società abbiamo acquistato nel tempo una struttura nella quale viene ora praticata l’attività sportiva. Alla luce della nuova normativa sull’assegnazione dei beni ai soci ci domandavamo se fosse possibile assegnare l’immobile a noi due essendo gli unici soci e amministratori.
Salve, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci di cui alla legge di stabilità 2016 L.208/2015, è sicuramente un’operazione conveniente per le società che vogliano disciogliersi e consente un risparmio che può arrivare anche al 90% delle imposte dovute. L’importante è che l’operazione sia svolta entro il 30 settembre 2016.
Tuttavia nella vostra situazione, mi sento di sconsigliarvi l’operazione poiché l’assegnazione dell’immobile effettuata a voi in quanto soci costituirebbe una distribuzione di utili e come tale rischiereste che la vostra attività sia riconducibile al’attività commerciale e quindi un grosso danno con recupero di imposizione per l’attività pregressa.
Gli Enti senza finalità di lucro infatti (Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Culturali, di Promozione Sociale, ONLUS, …) non possono, per legge, distribuire in via diretta e/o indiretta utili e avanzi di gestione (così l’art. 10 co. 1 lett. D del D. Lgs. 460/1997).
Ciò significa che non è possibile che vengano corrisposti denari ai membri del Consiglio Direttivo (e ovviamente nemmeno ai Soci del sodalizio) per la semplice carica che essi ricoprono.
L’assegnazione di un bene societario in questo caso costituirebbe appunto distribuzione indiretta di utili.