Buongiorno,
le ricevute di acquisto di appartamenti, aerei, ecc, per i quali l’agenzia viaggi non ha fattura ma solo ricevuta, e i costi desumibili dall’estratto conto bancario, relativi sempre a servizi che formeranno il pacchetto turistico venduto al 74 ter vanno registrati con acquisti agenzia viaggi 74 ter?
Si, sono costi passivi rientranti nella base passiva del 74 ter tuttavia:
– le ricevute debbono essere intestate alla ragione sociale dell’agenzia di viaggi, seppur non emesse da soggetti rilevanti ai fini Iva debbono contenere alcuni elementi obbligatori ( codice fiscale dell’emittente, bollo di 2 euro se supera €77,00 etc) affinché siano ritenute valide per la detrazione sia ai fini Iva sia ai fini del reddito d’impresa;
– I costi per essere validi non possono essere desunti dall’estratto conto bancario ma debbono essere certificati dall’emittente come detto sopra tranne i costi sostenuti tramite carta di credito che comprovano l’effettivo acquisto del servizio/prodotto con l’indicazione del soggetto ( fornitore) erogante nel mese di sostenimento del costo: per questa tipologia di costi trattandosi di un regime base da base è sufficiente la registrazione dell’estratto conto della carta di credito come da risoluzione ministeriale 21.09.1979 n. 9/1108 e R.M. 5.01.1981 n. 9/2796; R.M. 19.04.1980 n. 876) sempreché rispettino, in base all’attestazione del titolare dell’Agenzia di Viaggi il requisito della certezza del costo e dell’inerenza del costo al viaggio imputato per il quale è stata emessa fattura di ricavo.
Tale orientamento sulla deduzione dei costi da carta di credito è stato comprovato anche dalla circolare ministeriale del 16.07.1998, richiamando il paragrafo 2.4.1. della C.M. 23.12.1997 n. 326/E.
Ai fini IVA per la detrazione sarebbe necessaria la fattura ma qui ci troviamo in un regime speciale che gestisce la detrazione in maniera diversa e trae le sue origini dal fatto che l’IVA nella maggior parte dei casi non viene esposta nelle fatture che concorrono alla liquidazione del regime speciale 74 TER.
Mentre ai fini del costo non c’è un obbligo documentale predefinito e tutte le tipologie di documento che individuino, in maniera univoca, il soggetto che ha sostenuto il costo, sono tendenzialmente idonee a consentire la deducibilità delle spese.