regime fiscale biglietti parchi divertimento open
Il regime fiscale dei biglietti open dei parchi divertimento.
I parchi divertimento emettono biglietti di ingresso che normalmente sono riferibili al giorno stesso in cui si accetta l’entrata dei clienti e valgono per lo stesso giorno di riferimento perdendo quindi validità alla chiusura del parco nel giorno stesso di emissione. esistono però dei biglietti cosiddetti “open” ovvero a data aperta che vengono emessi senza indicare la data di scadenza del biglietto stesso che normalmente coincide ( ma non sempre) con l’ultimo giorno di apertura del parco riferibile a quella determinata stagione. A volte i biglietti vengono emessi anche per più stagioni e la loro validità continua fino a quando il biglietto non viene validato dal cliente che lo acquista entrando al parco o per scadenza della validità stessa.
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L’agenzia delle entrate è intervenuta recentemente con la risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016 rispondendo a un quesito formulato per il fatto che i biglietti a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento vengano solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco.
La domanda sorta riguardava l’annullamento di questi biglietti in relazione alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 che testualmente prevede che i biglietti siano annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile. Osservando queste prescrizioni contenute nella norma in pratica i biglietti a data aperta con libero accesso ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa).
L’applicazione alla lettera della norma in questi termini limiterebbe di fatto la libera circolazione dei biglietti a data aperta presso i rivenditori abilitati che non accetterebbero il rischio d’impresa così ravvicinato ( pensiamo solo ai venditori on line come Groupon, Groupalia etc) ma anche alle tabaccherie, edicole e via dicendo che avrebbero un tempo veramente esiguo per gestire la rivendita.
In questo modo infatti solo le rivendite alle casse dei parchi stessi potrebbero gestire i biglietti open con enorme danno per i parchi stessi la cui rivendita esterna costituisce un importante elemento di sviluppo del business imprenditoriale.
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L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che i biglietti di ingresso ai parchi divertimento a data libera ( biglietti open) consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo. Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiede, ai fini fiscali, comunque l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data libera.
Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. “open”, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e all’atto dell’ingresso al parco vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso.
In merito ai termini per l’anullamento di questi biglietti, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento va individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso.
In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN” prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (deve essere quindi operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo). In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il biglietto “open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso o la durata della stagione di apertura del parco.
Viene evidenziato inoltre, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio 2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti, e cioè i titoli dovranno essere valorizzati:
come abbonamenti;
con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e, nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…” (art. 3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);
nel “tipo turno”, con il valore “L” (abbonamento a turno libero);
nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”;
nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo evento fruibile;
nel “codice abbonamento”, con la dicitura “OPEN”.
In merito alla rendicontazione di questi biglietti ai fini della determinazione del momento impositivo viene inoltre chiarito che, ove i riepiloghi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli c.d. “open” ma questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo:
gli esercenti devono trasmettere i riepiloghi in questione
la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo.
Inoltre il biglietto “open” annullato deve essere conservato integro n tutte le sue parti e che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i titoli stessi.
I chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale i quali non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento.
In base a tutti i chiarimenti intervenuti i Parchi divertimenti dovranno quindi adottare sistemi specifici per far si che l’emissione di un biglietto “open” abbia delle caratteristiche ben specifiche sia riguardo alla data di validità dello stesso che non potrà comunque eccedere l’anno di emissione sia tutte le caratteristiche specificate ivi incluso il fatto che il biglietto debba essere convertito nel momento in cui l’utilizzatore decida di usufruirne.