Fisco e Equitalia: prescrizione e decadenza cartella

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Fisco e Equitalia: prescrizione e decadenza cartella

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Fisco e Equitalia: prescrizione e decadenza

della cartella esattoriale

In questo periodo, proprio mentre i consulenti sono tutti impegnati  per le scadenze fiscali è buona abitudine di Equitalia l’invio delle cartelle esattoriali con imposizioni di pagamento che a volte contengono errori e inesattezze. Spesso la notifica di una cartella segua il mancato ricevimento di una avviso bonario, con evidente penalizzazione da parte del contribuente che non può sanare le irregolarità rilevate con il pagamento di una sanzione ridotta e subendo quindi un vero salasso tra interessi, sanzioni e compenso di Equitalia stessa.

Cerchiamo quindi di fare luce sulle varie comunicazioni che il contribuente può ricevere e capire come comportarsi e cosa si rischia nell’adempiere o non adempiere alle varie richieste di regolarizzazione.

Quando si versa tardivamente una o più imposte ( o non si versano ) il passo successivo da parte dell’agenzia delle Entrate è l’invio di un avviso bonario, ovvero una comunicazione con la quale l’ Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo effettuato sulla sua dichiarazione dei redditi, o altra dichiarazione,  evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati o pagati in modo irregolare.
Si tratta di una semplice comunicazione, della quale il contribuente può richiedere spiegazioni,  l’annullamento o la rettifica, qualora ritenga infondata la richiesta, ( per errori dell’Ente magari il mancato aggancio dei tributi comunque pagati)  e redigere un’autotutela  determinando le nuove imposte da versare o chiedendo lo sgravio.

In caso di pagamento dovuto, è comunque possibile richiedere una rateizzazioni con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, in massimo  8 rate trimestrali;
  • oltre 5.000 euro,  in massimo  20 rate trimestrali.

Tutte le rate sono di pari importo di pari importo ma il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, oppure di una delle altre rate entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Se non si riceve l’avviso bonario ma direttamente la cartella è possibile recarsi presso l’agenzia delle Entrate competente per territorio e chiedere i dati della notifica dell’avviso bonario; se c’è stato un errore nella notifica l’Agenzia delle Entrate riporterà ala cartella notificata allo stato di avviso bonario, potendo quindi usufruire di sanzioni ridotte.

È nulla la cartella esattoriale notificata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, se prima non è stato comunicato al contribuente l’esito del controllo mediante l’avviso bonario.

Se invece per scelta, si decide di non pagare l’avviso bonario, questo si trasformerà in ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall’ente impositore ( in questo caso Agenzia delle Entrate (ma può essere l’Inps, l’inail, la Camera di Commercio etc) ai fini della riscossione, che contiene i nominativi dei debitori e le somme dovute.

Il ruolo viene trasmesso a Equitalia che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:

  • predisposizione e notifica delle cartelle
  • riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori
  • in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata.

Se non si paga la cartella nel termine di 60 giorni, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora maturati giornalmente; il compenso di riscossione per Equitalia che è calcolato sul capitale e sugli interessi di mora  e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o ritardato) pagamento della cartella.

In genere dall’avviso bonario alla cartella di Equitalia può passare un anno , un anno e mezzo, ma può anche succedere che ci si veda notificare atti vecchi anche di cinque o dieci anni. La prima cosa che viene in mente è che questi tributi siano prescritti e non dovuti ma attenzione, perché la conoscenza dei termini e delle decadenze è importante, soprattutto perché si può ricorrere alle cartelle ma bisogna farlo nei tempi giusti e non dare mai per scontato che ci possa essere una prescrizione o una decadenza.

E’ opportuno rivolgersi sempre a un professionista ( Commercialista o avvocato) nei più brevi tempi possibili utili per lo studio della pratica e l’elaborazione della strategia difensiva.

Per capire meglio come funzionano le prescrizioni e le decadenze facciamo una breve panoramica proprio su queste situazioni che si verificano sempre più di frequente.

La decadenza è un termine entro il quale Equitalia deve consegnare al contribuente la cartella di pagamento per la prima volta.

Per questo, Equitalia deve assolutamente notificare la cartella al contribuente entro i termini prescritti a pena di decadenza; se il contribuente non presenta ricorso entro i 60 giorni prescritti dalla normativa, decorre da quel momento il termine per riscuotere il dovuto da parte di Equitalia. Il termine varia in base al credito vantato e iscritto al ruolo.

La prescrizione invece è il termine concesso ad Equitalia per riscuotere il credito successivamente a quello della notifica della cartella di pagamento effettuata dall’ente creditore ( es Agenzia delle Entrate) al contribuente.

La prescrizione si interrompe se ad esempio Equitalia, prima della scadenza della stessa, provvede a notificare un sollecito di pagamento con nuova notifica ovvero se provvede a ad avviare atti di pignoramento, ipoteca o fermo amministrativo.

Si prescrivono nel termine di 10 anni: 

  • imposta catastale;
  • imposta di registro;
  • IVA – IRPEF – IRAP- TASI, Canone RAI;
  • diritto annuale della Camera di Commercio;

Si prescrivono nel termine di 5 anni: 

  • Tosap e contravvenzioni  stradali;
  • La Tari – i contributi INPS e INAIL;
  • L’IMU – ICI e TARI;
  • Le sanzioni amministrative tributarie.

A questo punto però è necessario fare chiarezza su ciò che viene notificato: ad esempio se Oggi nel 2016 riceviamo una cartella esattoriale per un ‘IRPEF non pagata del 2011 dobbiamo capire prima di tutto se questo è il primo atto che viene notificato da Equitalia.

Se effettivamente si tratta del primo atto emesso da Equitalia allora c’è sicuramente un problema di decadenza e  l’imposta non va pagata perché aveva tempo per notificarla fino al 31 dicembre del terzo  anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Presentazione redditi 2011 —> 30/09/2012

termine di decadenza —> 31/12/2015 

Siamo legittimamente abilitati a non pagare l’imposta.

Se invece prima della notifica della cartella da parte di Equitalia avevamo già ricevuto  avvisi di pagamento ( esempio ad aprile 2014) la richiesta di Equitalia è legittima e dobbiamo pagare.

Presentazione redditi 2011 —> 30/09/2012

avviso di pagamento di Equitalia —> 15/04/2014

interruzione delle prescrizione  

termine di decadenza —> 31/12/2017

Il  il termine di prescrizione , ricomincia nuovamente a decorrere dalla data della notifica della cartella. In altri termini, la notifica della cartella interviene per interrompere il precedente termine di prescrizione che ricomincerà a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica.

L’introduzione del concetto stesso di “prescrizione” nel nostro ordinamento giuridico è stata approntata al fine di porre un limite temporale all’esercizio di attestazione di un proprio diritto. Nel caso non lo si rivendichi entro un determinato intervallo temporale previsto dalla legge, si ritiene implicitamente che il beneficiario abbia rinunciato a far valere tale diritto e non potrà mai più rivendicare alcunché nei confronti di nessuna controparte.

 


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