registro IVA minori per A.S.D.

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Registro IVA Minori per le A.S.D. che optano per la Legge  398/1991

I regimi contabili delle associazioni sportive dilettantistiche sono comuni a quelli degli enti non commerciali. Il regime contabile può’ essere ordinario, semplificato, super semplificato, forfettario.

Trattando di associazioni occorre innanzitutto fare una premessa importante

Le associazioni sportive dilettantistiche seguono diversi obblighi contabili, a seconda che esse svolgano solo attività istituzionale ( prativa dello sport prescelto) o anche attività commerciale ( sponsorizzazione vendita gadget etc).contabilita asd

Nel caso svolgano attività istituzionale, non vi è nessun obbligo contabile, se non quello di rilevare le entrate e le uscite di cassa, con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l’impiego delle risorse finanziarie.


Quando, invece, l’associazione svolge anche attività di tipo commerciale, è necessario adottare un vero e proprio impianto contabile:
• regime ordinario o semplificato a seconda dell’entità dei ricavi;
• regime forfetario, previsto dalla L. 398/1991, della quale uno degli adempimenti obbligatorio sarà oggetto di questo articolo

• regime super semplificato, previsto dall’articolo 145 del t.u.i.r., che prevede un meccanismo forfetario di determinazione del reddito, con percentuali meno vantaggiose rispetto al regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Se vengono esercitate entrambe le tipologie di attività, l’associazione è obbligata ad adottare la contabilità separata.
In entrambi i casi esse devono redigere e approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto, che riassuma tutte le informazioni di carattere economico-finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionali sia commerciali. Tale rendiconto va approvato dalla assemblea dei soci convocata appositamente almeno una volta l’anno per questo motivo con criteri di democraticità di votazione previsti obbligatoriamente nello statuto depositato.

Attenzione: la convocazione dell’assemblea periodica è un atto obbligatorio ed è uno dei requisiti fondamentali che sta alla base della dimostrazione di democraticità e di partecipazione attiva alla vita e alle decisioni associative pertanto riveste elemento di particolare importanza anche nelle verifiche fiscali della guardia di finanza.

Ma occupiamoci ora di capire come funziona invece un altro elemento fondamentale dell’applicazione del regime della 398 ovvero la compilazione del Registro IVA Minori introdotto dal decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997.

Il Registro IVA Minori rappresenta un elemento contabile obbligatorio che ogni associazione che decide di optare per l’applicazione della L. 398 è tenuta ad avere e non è soggetto a vidimazione iniziale ovvero non deve essere autenticato prima della sua messa in uso né da un notaio ( come avviene invece per il libro soci e il libro delle assemblee) né da  enti territoriali di competenza.

La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale che, deve ritenersi accessoria e non principale.

Tale attività commerciale può generare entrate  soggette a diverse categorie di aliquota IVA ( 4%, 10% 22%) che debbono essere annotate  entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.

Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA  avendo cura di determinare applicando all’IVA a debito (cioè sull’IVA incassata) le seguenti detrazioni forfettarie:

– 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24 );
– 50% sull’IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione ( versamento del 50% dell’IVA incassata con F24 introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 19);
– 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ( 2/3 dell’IVA incassata con F24 ) .
L’associazione non può in alcun modo recuperare  l’IVA sugli acquisti relativi al settore “commerciale”, in quanto inglobata nella detrazione forfetaria sopra indicata.

Ovviamente, pur non trattandosi di un registro che richiede vidimazione da parte di enti competenti, è necessario che segua un modello prestabilito  reperibile nei negozi buffetti o edipro o cartolerie anche online specializzate.

L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all’Associazione, senza maggiorazione di interessi. I codici di tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell’imposta sono i seguenti:

6031 per l’IVA del 1° trimestre,

6032 per IVA del 2° trimestre,

6033 per l’IVA del 3° trimestre,

6034 per l’ IVA del 4° trimestre.

E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale IVA, oltre che dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

E’ opportuno ricordare che questo registro ha un’estrema importanza poiché se viene scelto il regime fiscale della 398/1991, si è in una situazione di “privilegio” fiscale: stiamo infatti usufruendo di un regime fiscale agevolato rispetto a tutte le altre imprese a carattere commerciale. Dunque, visto che il Registro IVA Minori è uno dei pochi obblighi di contabilità che ci viene imposto è bene rispettarlo, anche nell’ipotetica previsione di controlli fiscali o di una richiesta di visione del Registro stesso da parte della SIAE, l’organo al quale lo Stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle Associazioni.

Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate

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Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
 il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro IVA Minori non comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 purché l’Associazione “sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore”.

In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa da euro 1032 ad euro 7746.


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