requisiti per avvalersi della L. 398 /1991
Quali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?
Sicuramente l’applicazione della legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che, unitamente all’attività istituzionale vogliano svolgere anche una attività di natura commerciale.
Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.
Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:
- Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se iscritte al Coni
- tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
- società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
- associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).
Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991
Requisiti soggettivi |
Requisiti oggettivi |
possono accedere al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:
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Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività risulta essere inferiore all’anno solare, a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la
Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 34 downloads
Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:
- I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
- Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.
devono considerarsi, invece, esclusi da questo limite:
- I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
- I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
- I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
- I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).
Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:
- optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
- opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.
Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l
modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 678 downloads
Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale da parte...L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.
Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?
Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).
L. 398/1991 operazioni soggette o non soggette ad IVA:
Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3
Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%
Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA 50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)
Attività istituzionali —> non imponibile IVA
Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.
Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:
- il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
- il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
- il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
- il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).
Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.
Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?
Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.
(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)
Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):
- proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
- proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
- L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
- massimo due eventi l’anno
- importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
- redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.
L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.
Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.
Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.
Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:
- in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
- a questi dovranno aggiungersi
- tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
- tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.
Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.
Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?
Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.
Base Imponibile Irap
da considerare ( non detraibili ai fini IRAP) |
da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP) |
Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:
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Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?
Obbligatorio |
non obbligatorio |
tenuta del Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)
tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato. emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria) presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società) presentare il modello 770 se tenuti, rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi, certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19) con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita |
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Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.
Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.
Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.
Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:
- superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
- effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
- Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997 ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 899 downloads
Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...- Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive) e art. 148 del T.U.I.R. e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità