Le novità del decreto milleproroghe

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Le novità del decreto milleproroghe

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Le novità del decreto milleproroghe

Approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto mille-proroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).

Dopo il via libera del Senato dello scorso 16 febbraio, anche la Camera, con 249 voti, 147 contrari e 3 astensioni, ha approvato la legge di conversione sulla quale ieri il Governo aveva messo la fiducia. Vediamo in sintesi le principali novità che interessano il lavoro contenute nel provvedimento, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Slitta dal 2017 al 2018 il termine per adempiere all’obbligo di assunzione di un disabile da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti. Il Dlgs semplificazioni 2015 aveva infatti abrogato la disciplina transitoria prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000 per le aziende della fascia occupazionale “computabile” 15-35 dipendenti in base alla quale l’obbligo di assunzione scattava dopo 12 mesi dalla sedicesima assunzione, e fermo restando il termine degli ulteriori 60 giorni per adempiere dopo l’insorgenza dell’obbligo. Pertanto, in base alla previsione dell’articolo 3 del Dlgs 151/2015, era stato eliminato dal 1° gennaio 2017 il regime di gradualità dell’assunzione, il cui obbligo conseguentemente sarebbe scattato in automatico, salvo il termine dei 60 giorni entro cui adempiere. Pertanto le aziende con 15 dipendenti al 31 dicembre 2016 avrebbero dovuto procedere all’assunzione del disabile entro il 1° marzo 2017. Proprio in prossimità della scadenza, il Milleproroghe ha concesso alle aziende di questa fascia un ulteriore anno per attivare l’effettivo ingresso di un lavoratore disabile. L’obbligo pertanto decorre dal 2018, con la conseguenza che l’assunzione dovrà essere fatta decorrere non oltre il termine del 1° marzo 2018 (cioè nei 60 giorni successivi dall’insorgenza dell’obbligo stesso).

INFORTUNI

Slitta di 6 mesi, e cioè dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del Dlgs 81/2008. Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l’evento), sono esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.
Il Milleproroghe, intervenendo sul comma 1 bis dell’articolo 18 del Dlgs 81/2008, ha così modificato la decorrenza della “mini denuncia Inail”, spostandola da 6 a 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il Sinp). C. LIBRO UNICO DEL LAVORO Viene prorogata di un ulteriore anno, e cioè dal 2017 al 2018, la decorrenza dell’obbligo di tenuta telematica del libro unico del lavoro presso il ministero. Si tratta della previsione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 151/2015, che originariamente fissava l’inizio dell’obbligo a partire dal 2017, e che subordinava lo stesso all’adozione di un apposito decreto ministeriale del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative per rendere l’obbligo operativo. Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazioni anche amministrative da parte del Lavoro, era presumibile la proroga dell’obbligo, che è stata fissata al 2018.

D.DIS COLL

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori verrà riconosciuta anche alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Il decreto Milleproroghe, infatti, ha prolungato l’efficacia di questo ammortizzatore sociale, la cui operatività si era conclusa a fine 2016. La Dis-coll, è stata introdotta in via sperimentale con il decreto legislativo 22/2015 con efficacia per il 2015 e successivamente prorogata per il 2016. Consiste in un’indennità con un importo di partenza pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali dell’anno in cui è cessata la collaborazione e quello precedente. La possono richiedere i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, senza partita Iva e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (esclusi amministratori e sindaci) che hanno accreditato almeno 3 mesi di contributi dal gennaio dell’anno precedente la fine della collaborazione. La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi accreditati, ma comunque non può essere superiore a sei mesi.


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