74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi
74 TER analisi e calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici
I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta) adottano un particolare regime speciale che anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base” ovvero assume la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul quale si paga l’IVA) che è costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
Il Pos a costi sostenibili
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Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter
schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 1010 downloads
Lo schema in excel allegato permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale...Lo schema in excel allegato permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.
I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria
Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.
analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.
Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99), per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva ) assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)
Una cosa importante da sapere è che I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.
L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):
- Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)
La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.
L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.
Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di liquidazione di IVA ordinaria
Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.
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Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo. ter
Quando emettere la fattura 74 ter
A) Quando ci troviamo in presenza di organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 235 downloads
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE...( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;
B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia);
c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto (comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).
Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter (comma 1 art. 74 ter)
Altra cosa importante, il fatto che la fattura 74 ter va emessa senza separata indicazione dell’ IVA e se le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA
Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice (comma 8 art. 74 ter).
Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.(comma 8 bis art. 74 ter).