fondo di garanzia delle agenzie di viaggi
il 30 Giugno 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) cesserà la sua operatività.
Non ci sarà alcuna proroga e, a partire dal 1 Luglio 2016, la legislazione vigente prevede che ogni singola Agenzia si doti di una copertura in grado di garantire dal rischio di fallimento o insolvenza della stessa il cliente che acquista un pacchetto turistico.
La legge in vigore non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie in quanto ritiene il soggetto giuridico che non dimostri di avere questa copertura non autorizzato all’ esercizio della professione per l’area specifica dell’organizzazione, intermediazione e vendita dei pacchetti di viaggio.
Ma facciamo luce su questo fondo poiché non molti, pur addetti ai lavori conoscono bene cos’ è e come funziona.
Il fondo di garanzia è stato istituito a seguito dell’emanazione di queste norme che riguardano il settore agenzie di viaggi e il rapporto contrattuale cliente/agenzia:
Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”
Direttiva CEE n. 90/314
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Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le...
Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
Codice del Consumo 387.65 KB 24 downloads
Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il Codice del Consumo...D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico
In quali condizioni interviene?
Il Fondo Nazionale di Garanzia deve intervenire quando:
A) subentra in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore ( Tour Operator) o dell’intermediario, ( Agenzia di Viaggi intermediaria) al rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
B) deve garantire il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);
C) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.
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Che cosa è il pacchetto turistico?
Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.
Il Fondo non interviene:
quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;
se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.
Come opera il Fondo?
Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.
Come presentare la domanda di rimborso?
L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.