finanziamenti aziende in crisi o difficoltà

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finanziamenti aziende in crisi o difficoltà

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Finanziamenti aziende in crisi o difficoltà.

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Occasione importante per aziende in crisi o in difficoltà per accedere al fondo di garanzia previsto per piccole e medie imprese previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la legge legge 662/96.

Accesso a 25.000 euro con aggiunta di altri 10.000 euro e rimborso previsto in sette anni ( 6 +1) ad un tasso tutto sommato molto buono che si aggira intorno al 5,6 %. Possibilità prevista anche per importi superiori ( da 100.000 euro) per imprese di dimensioni  e problematiche particolari.

Come funziona: Il Fondo di garanzia ha come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane attraverso la concessione di una garanzia pari all’80% del finanziamento richiesto a fronte di finanziamenti concessi da Mediocredito. Praticamente viene spostata la garanzia personale degli

Amministratori e dei soci ( per le società) o del titolare ( ditta individuale) che di norma viene apposta tramite fideiussione su proprietà personali ( immobili, beni mobili, titoli etc) allo stato che così garantisce per l’azienda portando il rischio della banca concedente il finanziamento vicino allo zero.

Modalità di richiesta: L’azienda in crisi o in difficoltà che necessita di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa chiede alla propria banca o alle banche che gestiscono i finanziamenti in base alla L. 662 ( Bnl, BCC; Unicredit etc) un finanziamento che sarà garantito per l’80% dal fondo di garanzia e per il residuo 20% dall’azienda stessa. Con l’intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, è a rischio zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’azienda verrà  risarcita dal Fondo Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest’ultimo, direttamente dallo Stato.

Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l azienda quindi non ottiene un contributo in denaro o l’erogazione diretta di un finanziamento agevolato, ma ha la concreta possibilità di ottenere attraverso banche, società di leasing o confidi, un vantaggio che si può concretizzare nella concessione reale di un finanziamento che altrimenti molto probabilmente non verrebbe concesso.

Il Fondo di garanzia, comunque, non interviene direttamente nel rapporto Banca/azienda e quindi tassi di interesse; tutte le condizioni di rimborso ed eventuale richiesta di garanzie aggiuntive sulla parte non coperta dal Fondo  sono liberamente stabilite e contrattate tra banca e azienda.

Non ci sono limiti di destinazione,  qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di
impresa, può accedere all’intervento del Fondo, con l’estensione alle imprese artigiane , ivi compreso l’autotrasporto
merci su strada e anchee  soprattutto per le imprese in fase di start up che non possiedono storicità di bilancio.

La garanzia a favore della banca e di Confidi, secondo i dettami dell’accordo “Basilea II”, è concessa “a prima richiesta” ed è concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate(queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)


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