Credito imposta affitti coronavirus

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Credito imposta affitti coronavirus

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Credito d’imposta sugli affitti pagati : come funziona 

Il governo ha previsto di non rimborsare il canone di locazione ( affitti) pagati anche se l’esercizio commerciale viene chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus. Ha previsto però un credito d’imposta del 60%, sul canone di locazione pagato nel mese di marzo.

A chi spetta?

Questo credito d’imposta per affitti di botteghe e negozi spetta a tutti quei soggetti esercenti attività d’impresa che al momento risultano sospese per decreto.

Ovviamente il credito d’imposta del 60% non va ad abbattere il canone di locazione, ma può essere utilizzato in compensazione tutti i pagamenti dovuti ( come Iva Inps, etc) mediante l’utilizzo del modello  F24  e indicando il codice tributo a credito 6914.

Origine normativa 

L’evoluzione normativa che ha previsto lo stop di molte aziende e commercianti in virtù dell”emergenza sanitaria Coronavirus Covid-19 ha voluto dare un primo segnale contributivo introducendo un credito d’imposta che ovviamente non va a creare liquidità nelle aziende ma permette di abbattere questi costi attraverso la compensazione fisscale e quindi risparmiando su imposte e contributi.

La misura è stata introdotta dal  Decreto Legge n. 18/2020 relativo all’emergenza Coronavirus e si commisura in un credito d’imposta effettivo pari al 60% dell’importo dell’affitto dovuto  durante il periodo di chiusura del negozio. Questo perché si assume che l’attività sarà chiusa durante il mese di Marzo con una proporzione del 60% ( chiusa) e un 40% ( aperta) Ricordiamo che per usufruire del credito d’imposta il locale deve essere obbligatoriamente accatastato come C1. 

La norma ha volutamente tralasciato di menzionare  tutti i locali di categoria catastale  A10 ( Uffici) e di categoria D ( Palestre, Teatri, Cinema, Alberghi, Centri commerciali etc).

E’ possibile che ci sia in seguito un’estensione anche per queste tipologie di locali ovvero che lo Stato assuma di non voler erogare un credito anche per quei soggetti per cui il canone è effettivamente molto alto ovvero  non abbiamo dovuto interrompere l’attività.

E se l’affitto non lo pago? 

Altra questione aperta è sul fatto che il canone di affitto sia stato effettivamente “pagato” e non solo dovuto a seguito di un contratto regolarmente registrato.
Sappiamo infatti che in questi periodi di crisi, pur a fronte di impegni contrattuali intrapresi non sempre i pagamenti dei canoni vengono effettuati con regolarità.
A tutt’oggi non è stata comunque richiesta  la “prova” del pagamento del canone come elemento indispensabile per usufruire del credito d’imposta e non è dato sapere se  questo ulteriore elemento possa essere richiesto in seguito come attività accertativa o meno.
Appare ovvio che, a rigor di logica, non può essere messo a carico dello stato un onere non effettivamente sostenuto dal contribuente ma l’obiettivo della norma dovrebbe anche essere quello di dare  un aiuto concreto per cui tale eventualità resta aperta. Possiamo dire che alla data odierna il parametro del pagamento del canone di locazione non viene menzionato al fine dell’usufruizione del contributo.

Come funziona la compensazione

Il credito d’imposta del 60% della spesa sostenuta e documentata per il canone di locazione di marzo 2020 di botteghe e negozi deve essere utilizzato esclusivamente “in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta della compensazione in F24, che va effettuata essendo un credito, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non tramite banca o Posta e può essere portato in compensazione sui pagamenti dovuti per

  • imposte sui redditi ( Ires Irap) e alle ritenute alla fonte ( cod. 1040 )  di cui al D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602;
  • IVA – Imposta sul valore aggiunto ivi inclusa anche quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ( minimi, cedolare secca etc);
  • l’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • contributi previdenziali sia per la gestione ordinaria ( DM10)  sia per quella separata ( CXX) dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
  • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • premi  INAIL.

Il codice tributo 6914 deve essere inserito  nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020?.

 


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