Category Archives: Turismo

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Intrastat agenzia di viaggio

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Intrastat agenzia di viaggio

L’obligo intrastat per l’agenzia di viaggio va analizzato alla luce del regime speciale Iva riservato alle agenzie di viaggio, in particolare con riferimento agli articoli 306 e successivi della Direttiva n. 2006/112/CE, che non ha subìto variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente obbligo intrastat servizi ai fini statistici mensile o trimestrale per effetto del recepimento della Direttiva n. 2008/8/CE.

Attenzione: Il decreto Legge 193/2016 ha totalmente riformato gli adempimenti IVA a partire dal 2017.

La registrazione dei modelli Intrastat acquisti sono stati cancellati con il decreto legge fiscale 193/2016 ma  ripristinati nel corso della conversione del decreto Milleproroghe, il Dl 244/2016 quindi ad oggi vanno compilati e trasmessi.

Vengono introdotte le comunicazioni trimestrali IVA di fatture e liquidazioni ma, contestualmente, viene approvata l’abolizione di spesometro annuale (l’ultimo verrà inviato ad aprile per il periodo d’imposta 2016),

L’art. 4 c. 4 lett. b) del DL 193/2016 prevedeva, a decorrere dall’1.1.2017, la soppressione dei modelli INTRASTAT relativi:
• agli acquisti intracomunitari di beni;
• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
E’ stata inoltre abolita la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura.

Vediamo quindi per le vendite le specifiche oggettive.
Ma le agenzie di viaggi possono svolgere molteplici attività nell’ambito della loro natura istituzionale volta alla vendita di servizi turistici pertanto in primo luogo possiamo distinguere tra due diverse situazioni:
• ricavi da vendita di prodotti e servizi turistici, ( organizzazione)
• ricavi da provvigioni derivanti dall’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti e servizi turistici; ( intermediazione).
Possiamo quindi effettuare una prima selezione di adempimenti tenendo conto dell’inquadramento che verrà effettuato ( ai soli fini IVA) delle operazioni svolte (gestione IVA ordinaria o IVA 74ter.

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In generale la vendita di un pacchetto turistico, è un servizio che viene assoggettato a Iva nel Paese del prestatore del servizio stesso ( nel nostro caso l’Italia ) e quindi , non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi dei servizi resi e ricevuti ( come da Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010). In base all’articolo 307 della Direttiva n. 2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto business to business, viene esclusa alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di servizi “generiche (articolo 7-ter D.P.R: 633/72) e, di conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.
Mentre per i servizi singoli ( acquisto di hotel, volo etc) se vengono resi dall’agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti, ( senza preacquisto del servizio stesso ) a questi viene applicata la regola territoriale generale prevista per le prestazioni“generiche, con il conseguente obbligo di presentazione del modello INTRA 1-quater ( Circolare n. 36/E/2010 ).
Viceversa se l’agenzia rende tali servizi in nome proprio e per conto del cliente che si concretizza con un preacquisto dei servizi stessi ( contratti di allottments, vuoto per pieno , accordi etc) tali servizi vengono esclusi dall’adempimento perché la vendita di tali servizi sarà effettuata in regime speciale 74-ter ( comma 5-bis).

obbligo-intrastat-serviziL’ acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi riepilogativi, in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini territoriali ex articoli 7-quater e 7-quinquies D.P.R. 633/1972 venendo esclusi dal regime speciale ma le prestazioni di guida turistica assumono invece natura generica e diventano territorialmente rilevanti nel luogo ove l’agenzia di viaggi esercita la propria attività.( Per l’Italia vige comunque il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1 n. 22).
Il criterio territoriale previsto per le prestazioni di intermediazione rese dall’agenzia di viaggi al di fuori del regime speciale si applica solo nel caso in cui il committente della prestazione sia un soggetto passivo. Nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia un “privato consumatore” trova, infatti, applicazione la deroga dell’articolo 7-sexies, comma 1 lett. a), D.P.R. 633/1972, che considera rilevanti le prestazioni di intermediazione effettuate nel territorio dello Stato; in pratica, la territorialità della prestazione è collegata al luogo di effettuazione dell’operazione intermediata.
Ricordiamo che tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese anche quelle fornite tramite Internet,( esempio prenotazioni on line di singoli servizi come hotel, volo, guida turistica). Anche se rese con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico diretto perché il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata, tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese(modello INTRA 1-quater).

Altra particolarità: la regola generale è applicabile anche nel caso di intermediazione relativa a quei servizi oggetto di deroga di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies. Questo in quanto l’attività di intermediazione nella vendita degli stessi non ha alcuna relazione concreta ed effettiva con il servizio stesso.
Per un maggiore chiarimento alleghiamo una tabella riassuntiva per tipologia di servizio prestato

OPERAZIONE PRODOTTO OBBLIGO INTRASTAT ARTICOLO IVA
VENDITA PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO NO art. 74TER
NON PREACQUISTO SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
ACQUISTO PACCHETTO TURISTICO VIAGGIO TUTTO COMPRESO ( FORFAIT) NO art. 74TER
SERVIZIO SINGOLO PREACQUISTO (hotel, volo, treno noleggio bus o auto ) NO art. 74TER
NON PREACQUISTO (hotel, volo, treno etc) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUATER
NON PREACQUISTO (manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, fiere, prestazioni accessorie) NO ORDINARIO: F.C. ART. 7-QUINQUIES
ALTRI SERVIZI SINGOLI NON PREACQUISITI DIVERSI DAI PRECEDENTI SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER
INTERMEDIAZIONE PROVVIGIONI, DIRITTI D’AGENZIA SI ORDINARIO: F.C. ART. 7-TER

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tassa regionale agenzie viaggi 2020

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Abolita la tassa di concessione regionale agenzie di viaggi e turismo dall’anno 2018 ( apertura e conduzione a regime) anche per il futuro

Abolita  la tassa di concessione regionale per le Agenzie di Viaggi operanti nella provincia di Roma e Lazio.

Pertanto le agenzie dal 2017 non dovranno pagare alcunché per l’esercizio della propria attività. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale del Lazio che ha deciso di abrogare il Titolo III della tabella A della Finanziaria regionale, cancellando  un onere effettivamente gravoso e privo di ogni fondamento che era in carico alle Agenzie di Viaggio con cadenza annuale ricadente alla fine del mese di Gennaio.

La notizia non può che essere gradita  dalle agenzie di viaggio, soprattutto nel momento di forte crisi che il settore sta attraversando.

per info e chiarimenti 

 La determina contenuta nella L.R. Lazio n. 17/2016, art. 3, commi 93, prevede infatti  che “il numero d’ordine 23 del Titolo III “Turismo e industria alberghiera” della Tabella A “Misura delle tasse sulle concessioni regionali (TCR)”, allegata alla legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013 che si riferiva alla tassa di iscrizione e rinnovo), viene abrogata.


Il Consiglio Regionale del Lazio ha inteso abrogare il titolo III della tabella allegata alla finanziaria regionale con prima delibera effettuata a gennaio 2016  ma definitivamente approvata a dicembre sopprimendo la tassa di concessione prevista per le agenzie che più volte era stata oggetto di contestazione anche da parte dalle associazioni di categoria.

Per informazioni specifiche e soggettive è opportuno chiamare direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo ai seguenti recapiti:
Telefono: 06/51687233/4
Responsabili: Serena Nobile – Simone Anniballi
pec: advprotur@regione.lazio.legalmail.it

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Per tutte le agenzie che non hanno invece ancora assolto l’obbligo della tassa relativa all’anno 2016 pubblichiamo gli adempimenti da effettuare al fine di regolamentare il pregresso:

Le agenzie di viaggi e turismo operanti nella provincia di Roma e Lazio erano tenute al pagamento della tassa di concessione regionale annuale da effettuare dal 1 gennaio al 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della tassa era commisurato alla popolazione del comune ove ha sede l’agenzia e corrisponde ai seguenti importi:
•Fino a 10.000 abitanti Euro 25,31
•da 10.000 a 20.000 abitanti Euro 50,11
•da 20.001 a 50.000 abitanti Euro 98,19
•da 50.001 a 100.000 abitanti Euro 147,79
•da 100.001 a 500.000 abitanti Euro 245,47
•superiore a 500.000 abitanti Euro 408,45

Il pagamento andrà effettuato presso il nuovo conto corrente regionale aperto per il pagamento di tutti i tributi connessi al turismo (agenzie viaggio e professioni turistiche).

il nuovo conto è : ccp 63101000, effettuabile anche tramite bonifico bancario IBAN IT 75 C 07601 03200 000063101000, intestato alla Regione Lazio – causale – “tassa di concessione regionale anno …. agenzie di viaggi” ed il nome dell’agenzia di viaggi e turismo.

Il ravvedimento avviene con il
1. il pagamento del tributo non versato a cui vanno aggiunti:
2. la sanzione pari al 30 per cento della tassa
3. gli interessi moratori calcolati sull’ammontare del tributo evaso.
la sanzione, di cui al punto 2, potrà essere ridotta ad un ottavo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza del versamento e di un sesto se la regolarizzazione avviene entro il termine di un anno dalla data di scadenza del versamento:

Trascorso il suddetto termine di un anno dalla data di scadenza del versamento, il contribuente può regolarizzare la sua posizione tributaria versando la tassa dovuta, la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della tassa e gli interessi moratori, sempre che non siano iniziate le attività amministrative di accertamento d’ufficio.

Per regolarizzarsi è comunque preferibile e opportuno sentire direttamente L’agenzia Regionale per il Turismo

 


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regime fiscale biglietti parchi divertimento open

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Il regime fiscale  dei biglietti open  dei parchi divertimento.

regime-biglietti-parchi

I parchi divertimento emettono biglietti di ingresso che normalmente sono riferibili al giorno stesso in cui si accetta l’entrata dei clienti e valgono per lo stesso giorno di riferimento perdendo quindi validità alla chiusura del parco nel giorno stesso di emissione. esistono però dei biglietti cosiddetti “open” ovvero a data aperta che vengono emessi senza indicare la data di scadenza del biglietto stesso che normalmente coincide ( ma non sempre) con l’ultimo giorno di apertura del parco riferibile a quella determinata stagione. A volte i biglietti vengono emessi anche per più stagioni e la loro validità continua fino a quando il biglietto non viene validato dal cliente che lo acquista entrando al parco o per scadenza della validità stessa.

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L’agenzia delle entrate è intervenuta recentemente con la risoluzione n. 86 del 30 settembre 2016 rispondendo a un quesito formulato per il fatto che i biglietti a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento vengano solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco.

La domanda sorta riguardava l’annullamento di questi biglietti in relazione alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 che testualmente prevede che i biglietti siano annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile. Osservando queste prescrizioni contenute nella norma in pratica i biglietti a data aperta con libero accesso ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa).

L’applicazione alla lettera della norma in questi termini limiterebbe di fatto la libera circolazione dei biglietti a data aperta presso i rivenditori abilitati che non accetterebbero il rischio d’impresa così ravvicinato ( pensiamo solo ai venditori on line come Groupon, Groupalia etc) ma anche alle tabaccherie, edicole e via dicendo che avrebbero un tempo veramente esiguo per gestire la rivendita.

In questo modo infatti solo  le rivendite alle casse dei parchi stessi potrebbero gestire i biglietti open con enorme danno per i parchi stessi la cui rivendita esterna costituisce un importante elemento di sviluppo del business imprenditoriale.

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L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente osservato che i  biglietti di ingresso ai parchi divertimento a data libera ( biglietti open) consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo. Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiede, ai fini fiscali, comunque l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data libera.

Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. “open”, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e all’atto dell’ingresso al parco vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso.

In merito ai termini per l’anullamento di questi biglietti, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento va individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso.

In relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN” prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (deve essere quindi operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo). In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il biglietto  “open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso o la durata della stagione di apertura del parco.

Viene evidenziato inoltre, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio 2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti, e cioè i titoli dovranno essere valorizzati:

come abbonamenti;
con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e, nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…” (art. 3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);
nel “tipo turno”, con il valore “L” (abbonamento a turno libero);
nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”;
nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo evento fruibile;
nel “codice abbonamento”, con la dicitura “OPEN”.

In merito alla rendicontazione di questi biglietti ai fini della determinazione del momento impositivo viene inoltre chiarito che, ove i riepiloghi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli c.d. “open” ma questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo:

gli esercenti devono trasmettere i riepiloghi in questione
la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo.

Inoltre il biglietto “open” annullato deve essere conservato integro n tutte le sue parti e che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i titoli stessi.
I chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale i quali non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento.

In base  a tutti i chiarimenti intervenuti i Parchi divertimenti dovranno quindi adottare sistemi specifici per far si che l’emissione di un biglietto “open” abbia delle caratteristiche ben specifiche sia riguardo alla data di validità dello stesso che non potrà comunque eccedere l’anno di  emissione  sia tutte le caratteristiche specificate ivi incluso il fatto che il biglietto debba essere convertito nel momento in cui l’utilizzatore decida di usufruirne.

info e commenti 

 


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tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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imposta di soggiorno romatassa di soggiorno roma cos’è come trattenerla e versarla


Hotel, B&B Case vacanze e in genere qualsiasi struttura ricettiva o extraricettiva alberghiera  che operi in un comune presso il quale è stata istituita la tassa di soggiorno deve obbligatoriamente trattenere e quindi addebitare nella ricevuta o fattura emessa  per ogni cliente che pernotta nella struttura alberghiera l’imposta di soggiorno che va applicata seguendo le regole stabilite dallo specifico Comune di appartenenza e per ogni giorno di pernottamento.


Come funziona l’imposta di soggiorno?

L’imposta o tassa di soggiorno è dovuta da tutte le persone che alloggiano in una determinata città ed è motivata dal fatto che questo contributo ( come viene chiamato dal Comune di Roma) servirà ad incrementare l’offerta turistica e quindi i servizi offerti al turista dal Comune stesso in tema di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Ad esempio a Roma dal 1° settembre 2014 sono in vigore nuove tariffe per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, sono esclusi gli ostelli e il  pagamento  è commisurato per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.

le tariffe sono le seguenti:

Alberghi

1- 2 stelle     3 euro al giorno      Max 10 giorni
3 stelle         4 euro al giorno
4 stelle         6 euro al giorno
5 stelle         7 euro al giorno

Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze                               
3,5 euro al giorno            Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere      4 euro al giorno              Max 10 giorni

Strutture ricettive all’aria aperta,                           2 euro al giorno              Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

le tariffe sono commisurate a persona al giorno.

In pratica il cliente che alloggia in una struttura alla fine del soggiorno ( e normalmente viene escluso dalla determinazione della tariffa del soggiorno offerto anche su portali come Booking.com etc) dovrà pagare in contanti o con uso della carta l’importo determinato, direttamente alle strutture ricettive che dovranno rilasciare una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si applica fino ad un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea .

Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.

Le strutture ricettive con P.IVA aggiungono questi importi nella fattura o nella ricevuta fiscale emessa ma questi importi non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio e non sono assoggettate ad IVA. I Bed & Breakfast occasionali e le Case Vacanza non possessori di Partita IVA applicano questi importi nella ricevuta ordinaria e anche per loro non concorrono alla formazione del reddito quindi non va assolutamente aggiunta all’ammontare dei proventi incassati nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del modello 730.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il tributo a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di appositi regolamenti emanati dai Comuni interessati all’applicazione del tributo. Il Comune con apposito regolamento decide  autonomamente sia la tariffa che il turista deve pagare per ogni giorno di pernottamento, sia la durata del numero dei giorni per cui bisogna pagare l’imposta è necessario pertanto monitorare continuamente ogni eventuale variazione delle tariffe.

analogamente come visto per il Comune di Roma, anche negli altri Comuni d’Italia dove è stata introdotta l’imposta di soggiorno sussistono delle esenzioni, previste in genere per i residenti, i minori entro il 14° anno di età, i disabili, gli operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro, gli accompagnatori di persone in gravi condizioni di salute, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ma ovviamente occorre far specifico riferimento alla delibera del Comune in oggetto.

La riscossione del tributo viene demandata al gestore della struttura ricettiva che assume in questo modo la figura del sostituto d’imposta ( come avviene ad esempio per la ritenuta d’acconto o l’autofatturazione) e sarà lui a dover operare e versare nei termini quanto dovuto dal turista viaggiatore rilasciando apposita quietanza al cliente. Successivamente dovrà versare l’importo accumulato nelle casse comunali con le modalità specifiche previste dal Comune stesso.

per il comune di Roma è necessario registrasi con le proprie credenziali sul portale di Roma Capitale, di seguito forniamo il manuale operativo in formato pdf da scaricare gratuitamente seguendo l’apposito link

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come versare l'imposta di soggiorno al Comune di Roma 3.37 MB 174 downloads

Manuale operativo per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno...

Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di Roma Capitale. Per ottenere tali credenziali si deve effettuare una registrazione al termine della quale è richiesto l’invio della documentazione necessaria all’identificazione della persona.

allo stato attuale, ad almeno  4 anni dall’introduzione del tributo, si è assistito ad una notevole diversità nella gestione di tali fondi da parte dei Comuni in particolar modo del Comune di Roma che destinano il gettito secondo le loro priorità: strade e viabilità, misure urgenti che poco hanno a che fare con il turismo

 


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agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

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Agenzie di viaggi e fondo di garanzia: obblighi e controlli

agenzie viaggi fondo garanziaSono passati ormai due mesi e ora dopo la legge, arriveranno i controlli. Sono ancora molte infatti le agenzie di Viaggi che non si sono adeguate correttamente aderendo in piena autonomia per dotarsi di una forma di tutela nei confronti del consumatore. Adesso si entra nel vivo e non c’è più tempo da perdere, saranno avviati controlli con  la richiesta, da parte delle autorità preposte al controllo, di dimostrare, contratti in pugno, di essere dotati di uno strumento di garanzia (assicurazione, fondo o quant’altro).  Sono almeno cinque i grandi fondi costituiti dalle più importanti associazioni di categoria ovvero quello di Astoi per i tour operator; quello di Fiavet chiamato Fogar; quello di Assoviaggi denominato Garanzia Viaggi con una capienza iniziale controgarantita da una polizza assicurativa di 1 milione di euro; Booking Sicuro del broker Borghini e Cossa; e il fondo Vacanze Felici di Fto dotato per ora di 500mila euro.

Sarà il Mibact ad effettuare attività di sorveglianza e monitoraggio affinché la norma relativa ai fondi privati sia attuata in modo tale che la garanzia offerta sia effettiva per tutelare i viaggiatori in maniera adeguata .

Ma cosa succede se non ci si associa a questa o a quell’associazione? Ovviamente non è sufficiente essere associati ma è necessario anche aderire al fondo per poter garantire la tutela del viaggiatore che si affida all’agenzia  intermediaria o al tour operator; una questione di vitale importanza da chiarire è senza dubbio la posizione delle singole agenzie associate e verificare ad esempio se si è in attesa di regolarizzare la propria  posizione con il fondo, c’è una copertura automatica? Quanto tempo si ha a disposizione per finalizzare la copertura?

Il fondo Astoi ad esempio sarà alimentato da contributi basati sulle prenotazioni di viaggio ricevute da ciascun tour operator, verrà riconosciuto come persona giuridica e la copertura fornita dallo stesso sarà prestata nell’interesse esclusivo dei soli associati. Lo strumento scelto da Astoi costituisce una modalità strutturata e durevole che permette, di fatto, un accantonamento progressivo e costante di somme, a differenza dei premi versati alle compagnie di assicurazione che sono, per loro natura, a fondo perduto e anche delle garanzie bancarie, che sono revocabili a discrezione dell’istituito che le presta.

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Anche Fiavet ha messo in campo il fondo  Fogar con una previsione di tariffe  minime che varieranno a seconda del fatturato; si parla di una somma che può variare dai  500 euro per fatturati fino a 500mila euro annui fino a  1.000 euro (per fatturati fino a 1,5 milioni di euro.

Sembrerebbe tutto chiaro ma dal Mibact non giunge alcun segnale su come si deve procedere nell’immediato per evitare “bagni di sangue” legati a fallimenti o chiusure improvvise di agenzie, sempre in agguato soprattutto in alta stagione e quello che inquieta di più è il buio totale intorno ai tempi in cui uscirà il decreto attuativo per poter verificare da parte delle agenzie di viaggi un vandemecun procedurale nel caso in cui si debba richiedere l’utilizzo del fondo stesso.

Un momento difficile per le agenzie che, proprio nel periodo di massima stagionalità,  si trovano nel marasma più totale reso ancora più complicato dal fatto che ad oggi non esiste un regime sanzionatorio e un referente istituzionale a cui rivolgersi per avere assistenza.

aderendo a un nuovo fondo di garanzia anche consorziale si dovrà avere la ” sicurezza” che la copertura sia assicurata sia in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore di pacchetti turistici anche se venduti attraverso internet,  con regolari contratti di viaggio  stipulati in Italia da un’agenzia regolarmente autorizzata dall’Autorità competente.

La molla del fondo di garanzia potrebbe portare qualche buona opportunità per le agenzie di viaggio poiché il cliente viaggiatore non sarà invece garantito in tutti i casi in cui decida di organizzare in proprio il pacchetto turistico ( senza rivolgersi all’agenzia) e anche nei casi in cui lo stesso pacchetto venga venduto da agenzie abusive, ovvero non in possesso di regolare autorizzazione.

 La scelta quindi dovrà essere fatta in base alle garanzie offerte sia dalla propria agenzia assicuratrice di fiducia  in aggiunta alla polizza RC  oppure se aderire ad un consorzio  creato dalle associazioni di categoria, dai network o  da alcuni Tour operator ma che siano in grado di coprire le somme richieste dalla norma.

Sicuramente andranno anche introdotti parametri più equilibrati, soprattutto per agevolare le agenzie di più piccole dimensioni, che rappresentano la maggioranza delle agenzie in Italia, e che si potrebbero trovare a sostenere  un costo eccessivo e scollegato dalla realtà specifica in cui operano.

Probabilmente andrà fatta una ricerca accurata per valutare la migliore forma di copertura collettiva, con una formula assicurativa leggera, facile ed economica, che sia semplice, sicuro e che si occupi solo di dare le Garanzie volute dalla U.E e dai consumatori.

Non c’è infine  da escludere che l’Agenzia si trovi ben presto ( non solo dagli organismi preposti ma anche da parte del cliente viaggiatore stesso) a dover produrre  un certificato che dimostri come il punto vendita abbia adempiuto a questo specifico obbligo di legge.

 


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Regione Lazio Case e Appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast non imprenditoriali

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regione lazio bed and breakfast non imprenditorialeRegione Lazio  Case e Appartamenti per vacanze  e Bed & Breakfast non imprenditoriali

Bocciato dal TAR il nuovo regolamento emanato dalla Regione Lazio che non poche critiche aveva prodotto e che aveva  riscritto le regole per le strutture ricettive extra alberghiere. In particolare la Regione aveva inteso regolarizzare le strutture extraricettive non imprenditoriali  quali case vacanza e bed and breakfast introducendo limitazioni troppo stringenti all’attività, e questo proprio nell’occasione dell’apertura dell’Anno Santo.

I giudici hanno inteso accogliere il ricorso dell’Antitrust che si era fermamente opposto alla normativa, approvata nell’agosto 2015  ( che oggi è stata annullata in diversi articoli vedi fine articolo) e che prevedeva che i comuni laziali potessero imporre alle strutture non imprenditoriali lunghi periodi di chiusura forzata  e che, secondo l’Authority  avrebbero rischiato di danneggiare i titolari delle attività e i consumatori, a vantaggio delle strutture alberghiere tradizionali.

Pertanto allo stato attuale è in ciorso una modifica al regolamento regionale n. 8/2015 già allo studio della Regione e che come conseguenza comporterà dei tempi molto più lunghi per le autorizzazioni in corso.

Alla base del provvedimento di bocciatura del TAR molto probabilmente c’è l’inasprimento, contenuto nella normativa,  dei requisiti richiesti per l’ autorizzazione che poteva tradursi in una non giustificata limitazione dell’accesso all’attività.

Oltre all’imposizione effettuata specificatamente su case vacanze e b&b non imprenditoriali relativa ai periodi di chiusura obbligatoria, la normativa prevedeva l’attribuzione a  Roma Capitale  di individuare zone da destinare all’apertura di ostelli.  inoltre  si imponevano contratti di affitto della durata minima di 3 giorni e, vincoli dimensionali in termini di metratura di alcuni spazi,  obbligando così le strutture esistenti a sostenere  onerosi obblighi per adeguarsi.

La Regione ha obiettato che, la distinzione  fra struttura imprenditoriale e non imprenditoriale,  favorirebbe la lotta alle attività ricettive irregolari, lasciando chiaramente indendere che le limitazioni imposte erano propedeutiche a far trasformare tutte lke strutture non impreditoriali in strutture imprenditoriali favorendo così la lotta all’abusivismo.

In questo modo però l’illegalità veniva ciontrastata solo dall’obbligo di chiusura per alcuni periodi dell’anno lasciando completamente scoperto  il campo relativo all’adeguatezza o meno del servizio.
Con la sentenza del TAR vengono quindi annullati gli artt. 3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18 del regolamento”.

Riportiamo di seguito integralmente la nota esplicativa della Regione Lazio a seguito della sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) con la quale Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)  ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio.

OGGETTO: Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina delle Strutture ricettive Extralberghiere). Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. I-Ter n. 6755 del 13 Giugno 2016.

Si comunica che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio-Roma, Sezione I Ter, con Sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio e annullato il Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli sotto indicati:

  • Art. 3 (Periodi di chiusura), per intero.
  • Art. 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2.
  • Art. 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a:
    • lettera a) del comma 2;
    • comma 3;
    • comma 4.
  • Art. 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a:
    • comma 1;
    • lettera a) del comma 3.
  • Art. 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

Pertanto dal 14/6/2016, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

La Regione Lazio provvederà ad adeguare le disposizioni di cui al suddetto Regolamento n. 8/2015.
La scrivente Agenzia provvederà, quanto prima, alla modifica della relativa modulistica di classificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e al successivo inoltro della stessa agli Uffici in indirizzo.

 


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74 Ter liquidazione IVA art. 74 Ter Agenzie Viaggi

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74 TER  analisi e  calcolo della liquidazione iva nel settore turismo specifico per Tour Operator e Agenzie diViaggi organizzatrici

I Tour Operator e le Agenzie di Viaggi che organizzano viaggi ( esclusa quindi l’intermediazione) o che effettuano un preacquisto di servizi ( in nome proprio e per conto del cliente mai su richiesta)  adottano un particolare regime speciale che  anziché adottare il classico meccanismo di detrazione Imposta da imposta  (Art.19 D.P.R. 633/72 ) prevede il ricorso al particolare meccanismo detrattivo “base da base”  ovvero assume  la base imponibile IVA ( l’importo di utile sul  quale si paga l’IVA)  che è  costituita dalla differenza tra il corrispettivo pagato dal cliente (al lordo dell’IVA) e l’ammontare dei costi relativi (al lordo dell’IVA) sostenuti dall’agenzia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Di seguito è possibile scaricare uno schema di calcolo del 74 ter

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schema liquidazione 74 ter xls 19.28 KB 1006 downloads

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale...

Lo schema in excel allegato  permette di effettuare la liquidazione Iva mensile/trimestrale partendo dai dati del vostro software relativamente ai ricavi 74 ter e con relativo riepilogo, le liquidazioni IVA delle agenzie di viaggio, per le operazioni Ex art. 74 ter del D.P.R. 633/1972.

I dati vanno successivamente riportati nella liquidazione iva ordinaria

Ideale per coloro che vogliano meglio comprendere il meccanismo di funzionamento della liquidazione IVA 74 ter o non posseggano questa particolare modalità di liquidazione IVA nel proprio software di contabilità.

analizziamo meglio in dettaglio questo particolare regime speciale e vediamo i casi in cui questo deve essere applicato.

Prima di tutto assumiamo il fatto che sulle fatture acquisti che registriamo nel regime speciale 74 ter  non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi sostenuti per l’acquisizione dei singoli servizi inerenti ai pacchetti (articolo 2, comma 2, decreto ministeriale 340/99),  per cui registreremo l’intero importo della fattura ( imponibile + IVA ovvero base passiva )  assumendo la base di costo cosi come registreremo per intero la fattura attiva ( ambito U.E. e misto ovvero base attiva)

Una cosa importante da sapere è che  I corrispettivi attivi possono ( facoltà non obbligo essere spostati di 30 giorni in avanti potendo andare a cadere nella liquidazione del mese o del trimestre successivo mentre i costi debbono essere assunti solo quelli afferenti a beni o prestazioni effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore in ambito Ue o misto per la parte U.E.

L’Unione europea ha attualmente 28 membri ( 27 con l’uscita del Regno Unito):

  • Austria (1995), Belgio (1958), Bulgaria (2007), Cipro (2004), Croazia (2013), Danimarca (1973), Estonia (2004), Finlandia (1995), Francia (1958), Germania (1958), Grecia (1981), Irlanda (1973), Italia (1958), Lettonia (2004), Lituania (2004), Lussemburgo (1958), Malta (2004), Paesi Bassi (1958), Polonia (2004), Portogallo (1986), Regno Unito (1973) Fuori U.E. dal 2016, Repubblica ceca (2004), Romania (2007), Slovacchia (2004), Slovenia (2004), Spagna (1986), Svezia (1995), Ungheria (2004)

La logica dello slittamento dei corrispettivi corrisponde all’esigenza delle Agenzie di poter avere la disponibilità dei costi intesi come fatture ricevute che spesso trattandosi di viaggi esteri possono tardare anche di molto ad arrivare anche se con l’avvento della posta elettronica tutto questo dovrebbe essere stato superato.

L ‘ eventuale differenza positiva detratto il credito di costo che si potrebbe riportare dal mese/trimestre precedente costituisce la base lorda di calcolo che andrà scorporata con la percentuale IVA in vigore per la prestazione di servizi (attualmente 22%) ai sensi quarto comma dell’articolo 27 del Dpr 633/72.

Troveremo quindi imponibile e IVA che andremo a conteggiare unitamente unitamente alle altre operazioni di  liquidazione di IVA ordinaria

Se invece avremo una differenza negativa data dallo slittamento dei corrispettivi al mese successivo il conseguente credito di costo  a incrementare i costi registrati nel mese o trimestre successivo.

Ti occorre un software semplice ed efficiente per le fatture elettroniche?

Noi di Turismoefisco usiamo:

Attenzione la fattura 74 ter va emessa al saldo della pratica o della partenza del cliente se precedente quindi le eventuali fatture di acconto emesse in mancanza dei presupposti sopra citati non andranno a incidere sulla liquidazione del periodo.   ter

Quando emettere la fattura 74 ter

A) Quando ci troviamo in presenza di  organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica.

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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 54.48 KB 231 downloads

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111 Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE...

( ovvero organizzazione di un viaggio costituito da almeno uno dei tre elementi quali soggiorno, trasporto e servizi vari venduto a un prezzo forfettario e superiore alle 24 ore) ;

B) Quando operiamo in nome proprio e per conto del cliente effettuando un preacquisto di servizi ( contratto vuoto per pieno o allotments) non operando quindi su richiesta del cliente (comma 5bis Art. 74 ter  per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilita’ dell’agenzia);

c) Quando assumiamo ai soli fini fiscali (di norma agenzie intermediarie) l’onere organizzativo volendo apparire di fronte al cliente viaggiatore come organizzatore del viaggio venduto  (comma 5 art. 74 ter per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1).

Per tutto il resto venduto dalle agenzie intermediarie e in particolare sui singoli servizi venduti su richiesta non si applicano le disposizioni previste dall’art. 74 ter   (comma 1 art. 74 ter)

Altra cosa importante,  il fatto che la fattura 74 ter  va emessa  senza separata indicazione dell’ IVA e se  le operazioni sono effettuate tramite agenzie intermediarie, la fattura puo’ essere emessa entro il mese successivo. Questo significa che mai e poi mai il cliente puo chiedere una fattura con IVA evidenziata tranne che si tratti di una fattura ordinaria per un singolo servizio soggetto ad IVA

Il Tour operator o l’agenzia di viaggi organizzatrice nei confronti dell’agenzia intermediaria per le intermediazioni ricevute )(commissioni) puo’ emettere una fattura riepilogativa mensile singolarmente entro il mese successivo, da annotare sia sul registro degli acquisti ordinario sia sul registro delle vendite ordinario , inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, all’agenzia intermediaria che la registrera nel proprio registro degli acquisti ordinario senza contabilizzare l’IVA che viene assolta dal T.O. o agenzia viaggi organizzatrice (comma 8 art. 74 ter).

Per le agenzie di viaggi che operano nel settore dei congressi viene prevista la possibilita di adottare sia il regime speciale 74 ter sia il regime ordinario (IVA 22%) qualora piu favorevole. In questo caso  le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l’imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. (Quindi la fattura in questo caso va emessa ad ogni pagamento ricevuto  e non alla partenza o al saldo ) Qualora applichino sia il regime ordinario dell’imposta sia il regime speciale d’imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilita’ le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi.(comma 8 bis art. 74 ter).


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fondo di garanzia delle agenzie di viaggi

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il 30 Giugno 2016 il Fondo Nazionale di Garanzia attualmente gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) cesserà la sua operatività.

Non ci sarà alcuna proroga e, a partire dal 1 Luglio 2016, la legislazione vigente prevede che ogni singola Agenzia si doti di una copertura in grado di garantire dal rischio di fallimento o insolvenza della stessa il cliente che acquista un pacchetto turistico.

La legge in vigore non prevede sanzioni amministrative o pecuniarie in quanto ritiene il soggetto giuridico che non dimostri di avere questa copertura non autorizzato all’ esercizio della professione per l’area specifica dell’organizzazione, intermediazione e vendita dei pacchetti di viaggio.

Ma facciamo luce su questo fondo poiché non molti, pur addetti ai lavori conoscono bene cos’ è e come funziona.

Il fondo di garanzia è stato istituito a seguito dell’emanazione di queste norme che riguardano il settore agenzie di viaggi e il rapporto contrattuale cliente/agenzia:

Direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”

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Direttiva CEE n. 90/314 78.71 KB 25 downloads

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le...

Art. 51 del Codice della normativa statale in tema di turismo (Codice del Turismo), approvato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79

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Codice del Consumo 387.65 KB 18 downloads

Codice del consumo Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) Il Codice del Consumo...

D.M. 23 luglio 1999 n. 349 recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico

In quali condizioni interviene?

Il Fondo Nazionale di Garanzia deve intervenire quando:

A) subentra in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore ( Tour Operator) o dell’intermediario, ( Agenzia di Viaggi intermediaria) al  rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
B) deve garantire  il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all’estero, qualora si verifichino le circostanze di cui al punto a);

C) fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore, ad eccezione delle situazioni di rischio dell’incolumità personale dei turisti (alluvioni, terremoti, insurrezioni) per le quali interviene il Ministero degli Affari Esteri.

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Che cosa è il pacchetto turistico?

Il Fondo interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, non viene fruito in tutto o in parte, a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. Il pacchetto turistico, per essere considerato tale ai sensi dell’art. 34 del Codice del Turismo, deve prevedere almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 del Codice del turismo che costituiscano, anche dal punto di vista della rilevanza economica, parte significativa del pacchetto turistico, come ad esempio itinerari programmati, visite ed escursioni guidate con presenza di accompagnatori o guide, ecc.

Il Fondo non interviene:

quando l’istanza di rimborso riguardi contratti diversi da quelli aventi ad oggetto l’acquisizione di un pacchetto turistico, quali ad esempio i contratti per l’acquisto dei punti freepoints, del solo volo, di una multiproprietà, ecc.;
se è richiesto risarcimento per danni da vacanza rovinata o altri eventuali danni patrimoniali o non o spese legali, anche se l’organizzatore o l’intermediario siano stati condannati con sentenza passata in giudicato e siano nel frattempo divenuti insolventi o falliti;
se la questione riguardi inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc.;
se non vi è nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico;
se l’istanza è proposta dopo aver adito gli altri strumenti di cura degli interessi giuridici, come l’insinuazione al fallimento o la causa civile, in base al principio dell’alternatività dei mezzi di tutela.

Come opera il Fondo?

Il Fondo opera attraverso un Comitato di Gestione a cui sono demandati compiti decisionali, di intervento e di controllo.
Lo presiede il Direttore Generale del Turismo ed ha come componenti i rappresentanti di tre amministrazioni pubbliche centrali.

Come presentare la domanda di rimborso?

L’istanza di rimborso al fondo non è soggetta ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.


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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

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Il regime fiscale per la guida turistica e accompagnatore turistico

Analizziamo il regime fiscale e contributivo  applicabile delle guide e accompagnatori turistici analizzato anche a seguito dei vantaggi rappresentati dall’introduzione del regime forfetario unico e la proroga del regime dei minimi.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Prima di addentrarci nella complessità di situazione e di norme individuabili per capire i vantaggi dell’una o dell’altra impostazione fiscale cerchiamo di fare chiarezza su cosa significa esercitare la professione di Guida Turistica e cosa invece significa esercitare come accompagnatore turistico poiché spesso si fa confusione sui due ruoli e sulle specifiche competenze che, ricordiamo, essendo professioni turistiche  sono soggette  a una particolare abilitazione  professionalizzante in ambito provinciale  ( per Roma anche a uno Standard europeo sulla formazione minima richiesta  dal  C.E.N. comitato europeo di normalizzazione)




Tale Standard indica che la guida turistica deve possedere una professionalità a carattere multidisciplinare, alla cui formazione concorrono numerose materie: una guida deve sapere illustrare il territorio in cui opera, nei suoi molteplici aspetti che includono la storia, la storia dell’arte, l’archeologia, l’architettura, il paesaggio, le istituzioni sociali e politiche del paese visitato e tutte le manifestazioni materiali ed immateriali che contribuiscono a formare l’identità culturale di un territorio. Il C.E.N. riconosce importanza alle tecniche di comunicazione, alla gestione dei gruppi, alle tematiche interculturali, materie specifiche della professione di guida, che la normativa italiana deve recepire.regime fiscale guida turistica

La guida turistica è la persona che, per professione, accompagna gruppi e comitive nelle visite di opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici e paesaggi rilevanti dai punti di vista storico, artistico e naturale. Nel luogo della visita prevista, può affiancare l’Accompagnatore turistico in alcune delle fasi di accoglienza e accompagnamento del gruppo
Illustra ed espone le attrattive locali Accompagna il gruppo nella visita dei siti di interesse turistico descrivendone le caratteristiche storiche, artistiche e culturali, a piedi o in bus.

La guida turistica ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività è esente da iva  ai sensi del comma 22 dell’art. 10

22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;

L’esenzione ha quindi natura oggettiva ( prestazione ) e non soggettiva ( prestatore)

È accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide.

L’accompagnatore, in linea generale, segue ed assiste un gruppo turistico dall’inizio al termine di un viaggio organizzato in cui sia prevista tale figura. Ha inoltre il compito di informare tutti i membri del gruppo sugli usi, i costumi, le leggi e le particolarità dei luoghi di transito e di destinazione, anche se a livello generico in quanto le informazioni più dettagliate sulla storia, i monumenti o le zone da visitare saranno fornite dalle guide turistiche locali. Dovrà occuparsi delle formalità di frontiera e doganali e ha il compito di relazionare, all’organizzazione per cui presta servizio, l’andamento del viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi.

Nell’ambito di questa attività esistono delle vere e proprie specializzazioni. L’accompagnatore per viaggi outgoing viene, definito all’estero tour manager mentre quello in incoming viene definito all’estero tour leader e diventare  “capogruppo” di comitive di turisti, sia italiani sia stranieri;  il tour leader riveste un ruolo di grande importanza: è lui che aiuta lo straniero a interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese e a promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

L’accompagnatore turistico ai sensi del D.P.R. n. 633/72 per la natura della sua attività  non ha alcuna agevolazione iva e pertanto le sue prestazioni sono soggette ad aliquota ordinaria IVA attualmente 22%.

Da questo punto di vista quindi almeno l’adozione di un regime dei minimi può livellare le differenze attualmente presenti in materia di IVA ( eliminandola per entrambi)  mantenendo inoltre quella sull’IRAP già prevista per il regime ordinario.

Infatti i  redditi di guide e accompagnatori  sono soggetti all’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche), ma non all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) quando l’attività è personale e manca il requisito dell’autonoma organizzazione (previsto dall’art. 2 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997), cioè quando l’esercente l’attività non ha dipendenti o collaboratori di altro genere.

Quindi capito bene il proprio ruolo, la guida turistica o l’accompagnatore turistico debbono innanzitutto capire quale sarà il proprio fatturato potenziale annuo che deriverà dai contratti stipulati con il propri committenti ( Agenzie di Viaggio Incoming)

Si possono aprire diverse prospettive:

A) Reddito fino a € 5.000 annuo per i quali la guida o l’accompagnatore possono avvalersi di una forma di “collaborazione occasionale.” Fattispecie ipotizzabile soprattutto per le guide più giovani che pur in possesso di abilitazione professionale non riescono a stipulare un contratto di prestazione con un’agenzia di Viaggi Incoming.

Attenzione: E’ severamente vietato dalla normativa l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto proprio o per conto di Hotel etc. La guida turistica e l’accompagnatore per esercitare la propria professione devono vincolarsi a un contratto di prestazione professionale effettuato con l’agenzia di viaggi 

La normativa nazionale ripresa da quella regionale prevede infatti che le guide turistiche le guide naturalistiche gli interpreti turistici e gli accompagnatori turistici non possono nei confronti dei turisti esercitare attività’ estranee alla loro professione e in particolare svolgere attività’ di carattere commerciale. Questo significa che non possono esercitare attività concorrenziale  con le agenzie di viaggio e l’ accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive di agenzie di viaggio di imprese di trasporto di pubblici esercizi e simili.

B) Reddito superiore a  € 5.000 annue può applicarsi ( ed è molto favorevole)  il nuovo regime forfetario in forza del quale le guide turistiche e gli accompagnatori turistici  che hanno ricavi annui fino a 30.000 €  ( codice Atecofin 79 )  pagano un forfait pari al 15% del 67% di questi ricavi  meno i contributi previdenziali versati al posto di IRPEF (comprese le addizionali comunale e regionale), IVA ed IRAP (ai sensi dei commi da 54 ad 89 dell’art. 1° della Legge n° 190 del 2014, la Legge di stabilità per il 2015).
Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l’imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell’agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l’aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).

Per quanto riguarda poi il regime contributivo (previdenziale) di queste attività, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici hanno la possibilità di scegliere fra l’iscrizione alla gestione separata INPS e quella alla gestione commercianti INPS.

(Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 14069 del 2006  e  l’INPS, con circolare n° 12 del 2008 )

L”iscrizione nella gestione separata è riservata alle guide o accompagnatori o interpreti turistici che svolgono un’attività di lavoro autonomo occasionale (quindi prive del possesso di partita IVA) e superano il limite di 5.000 Euro di reddito annuo derivante da queste attività previsto dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, oppure a quelli che la esercitano in modo professionale (cioè da lavoratore autonomo con Partita IVA), mentre l’ iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l’attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell’art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l’iscrizione al quale è condizione per esercitare l’attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio).

Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l’attività autonoma occasionale dal 2° comma dell’art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida turistica professionale ha la scelta fra l’aprire soltanto la Partita IVA e , di conseguenza, pagare i contributi alla gestione separata dell’INPS, oppure, oltre all’apertura della partita IVA, iscriversi anche al Registro delle Imprese e, pertanto, pagare i contributi alla gestione commercianti sempre dell’INPS. Sta a lei valutare la convenienza dei due regimi contributivi.

Si tenga presente, a questo proposito, che il “regime forfetario unico” (ma non il “regime dei minimi”) permette, come abbiamo visto in precedenza, soltanto alle guide turistiche esercenti un’attività di impresa, cioè a quelle iscritte al Registro delle Imprese, e che usufruiscono di tale regime fiscale di pagare i contributi INPS solo in base all’aliquota percentuale prevista per la gestione di appartenenza e non del minimo contributivo per essa eventualmente previsto (tale minimo, come abbiamo detto, esiste per la gestione commercianti ma non per la gestione separata).
Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all’inizio dell’attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un’altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.

Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l’onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell’art. 44 della Legge 326/20

C) Reddito superiore  ai 30.000  premessi e quindi applicazione del regime ordinario con aggiunta di IVA 22% ( nel caso dell’accompagnatore)  e la redazione degli studi di settore.
(Le guide ricadono sotto il Codice Ateco 79)
Ci sono alcune condizioni per rientrare nel Regime Forfetario, per esempio le spese dell’anno precedente non devono superare 5.000 euro.
Se si rientra in tale Regime :
– Non si detraggono costi; questi vengono calcolati forfettariamente al 33 %. Non bisogna raccogliere fatture da detrarre.
Si pagano le tasse sul 67 % del fatturato.
– L’imposta unica è del 15 %.
– Per le nuove attività, l’aliquota è del 5 % per 5 anni.
– Non si paga l’addizionale Irpef regionale e comunale.
– Non si devono compilare gli Studi di Settore, lo Spesometro, la Black List.
– Per i versamenti INPS di chi è iscritto alla Cassa dei Commercianti, è possibile pagare solo la percentuale e non la quota fissa.
Tuttavia consigliamo di pagare comunque la quota fissa, al fine di maturare l’anno contributivo.
– Non si deve versare l’IRAP.
– Si è esonerati dalla tenuta delle scritture contabili.
– Si è esonerati dalla comunicazione dei clienti e fornitori.
– Sulla fattura non si effettua la ritenuta d’acconto del 20 % e si incassa l’intero ammontare lordo.
Si pagano poi le tasse in sede di dichiarazione dei redditi.
La dicitura da scrivere sulla fattura è cambiata. Occorre scrivere :
“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190 / 2014 così come modificato dalla Legge numero 208 / 2015, all’’ art. 1, comma da 111 a 113.
Operazione non soggetta alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge 190/2014.
Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell’ art. 58 e 59 della Legge 190 / 2014″.
– Per gli accompagnatori che adottano il Regime Foretario, non si incassa e non si versa l’IVA.
– Per rientrare nel Regime Forfetario, non bisogna fare nulla di particolare. Si compilano le fatture nella maniera sopra indicata.
– Non possono rientrarvi coloro che partecipano a società o associazioni.
(Il precedente “Regime dei Minimi” (vedi sezione specifica) può essere prorogato per chi già lo applicava entro il 2015, fino al compimento del quinquennio o del raggiungimento dei 35 anni di età. Oppure si può optare per il nuovo “Regime Forfettario”).

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Normative regionali Agenzie di Viaggi e Turismo

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Normativa regionale per apertura Agenzia di Viaggi e Turismo

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In collaborazione con il  Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo direzione generale turismo pubblichiamo i riferimenti legislativi che operano a livello regionale per la competenza delle Agenzie di Viaggi e Turismo.

I dati sono  aggiornati con la  collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
Per approfondimenti son presenti i link per contattare gli uffici di riferimento preposti.

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Regione Legislazione Siti Istituzionali
Abruzzo L.R. 12 gennaio 1998 n. 1
L.R. 12 gennaio 1998 n. 1 mod.con L.R. 5 del 18.02.2010
Circolare del 29.03.2011
www.consiglio.regione.abruzzo.it
Basilicata L.R. N. 8 DEL 29.03.1999 www.basilicatanet.it
www.aptbasilicata.it
Calabria L.R. 5 aprile 2008, n. 8 www.consiglioregionale.calabria.it
Campania Decreto Dirigenziale n.144 del 29.04.2011
Circolare Esplicativa
http://burc.regione.campania.it
Emilia Romagna L.R. 31 marzo 2003, n. 7 www.emiliaromagnaturismo.it
Friuli L.R. 16 gennaio 2002, n. 2
DPReg 7 maggio 2002, n. 127
DPReg 26 ottobre 2005, n. 372
www.regione.fvg.it
Lazio L.R. 6 agosto 2007, n. 13, REGOL. REG. 24 ottobre 2008 n. 19 burl.ipzs.it
Liguria Legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7
www.regione.liguria.it
Lombardia Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 www.regione.lombardia.it
Marche L.R. 11 luglio 2006, n. 9
D.G.R. 25.06.2007
www.regione.marche.it
Molise L.R. 25 ottobre 1996, n. 32 www.regione.molise.it
Piemonte L.R. n. 15 del 30 MARZO 1988 www.regione.piemonte.it
Puglia L.R. 15 novembre 2007 n.34 (BURL N.164 del 19.11.2007) www.regione.puglia.it
Sardegna L.R. 13 luglio 1988. n. 13 www.regione.sardegna.it
Sicilia L.R. 6 aprile 1996, n. 27 www.regione.sicilia.it
Toscana L.R. 23 marzo 2000 n. 42 www.regione.toscana.it
Trentino TRENTO
Legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9
Decreto Presidente della Provincia n. 2-55/Leg in data 25 gennaio 2006
BOLZANO
Documentazione per l’attivazione di un’agenzia di viaggio e turismo
www.turismo.provincia.tn.it/Agenzie/
www.turismo.provincia.tn.it/
Umbria L.R. 27 dicembre 2006 n. 18 www.turismo.regione.umbria.it
Val D'Aosta D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 www.regione.vda.it
Friuli L.R. 4 novembre 2002, n. 33 www.consiglioveneto.it
 i riferimenti legislativi sono aggiornati dalla redazione con la collaborazione delle Regioni e delle Province Autonome ed hanno la finalità di fornire un quadro informativo d’insieme in materia di disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico.
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