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cofanetti regalo parchi divertimento

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COFANETTI REGALO PERSONALIZZATI PARCHI DIVERTIMENTI
Quante volte sei andata in crisi perché non sai proprio cosa regalare per una prima comunione o un compleanno o una festa di laurea? Alla fine ci si affida ai soliti braccialetti, oggetti più o meno di valore ma che sono freddi e anonimi e non lasciano trasparire veramente il tuo affetto per il festeggiato! E sai perché? Perché sono statici, non emozionano! Oggi tutti possiamo permetterci di acquistare un oggetto; non entriamo nemmeno più in negozio, lo acquistiamo su internet e ce lo portano comodamente a casa. E fare un regalo è diventato un freddo rito da osservare quasi come fosse una seccatura da risolvere al più presto. Strisci la carta di credito e ti sei tolto il pensiero, neanche perdi più tempo a sceglierlo in un negozio dopo una bella passeggiata.

Oggi, un oggetto raramente apporta quelle emozioni che vorresti trasmettere con il tuo gesto.

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COFANETTI REGALO PER COPPIA O PER FAMIGLIA


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Ecco perché regalare un nostro cofanetto parchibox parchi divertimenti trasforma un regalo statico in un regalo dinamico che accende le emozioni.

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PERCHE’ I NOSTRI COFANETTI REGALO SONO DIVERSI


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Ad esempio per ragazzi di 13/14 anni consigliamo parchi acquatici, a tema e soft/adrenalinici di divertimento con attrazioni emozionanti.

Oppure possiamo suggerire parchi divertimento acquatici e romantici oppure parchi divertimento con attrazioni romantiche magari con una ruota panoramica o una splendida laguna incantata da vivere al tramonto

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Contatto:

Parco Divertimenti Roma

Sito web: https://www.parco-divertimenti-roma.it/

email: info@parchitour.com

sede legale: Via Filippo Turati, 96
00185 Roma(RM)

tel +39-333.32.16.400


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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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Nuovi voucher Inps prestazioni occasionali 2018 cosa cambia

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Nuovi voucher Inps, prestazioni occasionali 2018 cosa cambia  

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: l’ INPS  ci aiuta a capirne di più.
Con la recente circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 L’INPS fornisce ampie  istruzioni per recepire le novità introdotte con il Decreto Dignità.

Infatti, all’articolo 2-bis del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 le novità sulle prestazioni occasionali e sul libretto famiglia INPS hanno interessato i settori dell’agricoltura, turismo e degli enti locali.

Vediamo quindi cosa cambia e come funzionano  i nuovi voucher Inps, presto  usufruibili dal 2018, scaturiti dal decreto dignità   

Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte  dal Decreto Dignità notiamo il cambiamento delle  modalità di pagamento  con il non velato  intento del legislatore  di ridurre fortemente i tempi di ricezione  del compenso da parte dei collaboratori. Nella circolare  scaricabile sotto, vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle modifiche apportate e  rese necessarie a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che vengono ormai da tutti apostrofati come i nuovi voucher.

Scarica qui il contratto prestazione occasionale circolare INPS numero_103_del_17-10-2018

Contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: istruzioni e novità nella circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018
La pubblicazione di una nuova circolare dell’INPS su contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia si è resa necessaria a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher.

Oggetto della circolare sono le prestazioni occasionali fornite nei settori:

  • agricoltura;
  • aziende alberghiere e  le strutture ricettive del settore turismo;
  • enti locali.

Importanti novità sono state introdotte anche in merito di uso operativo dei nuovi voucher INPS: il DL Dignità ha modificato le modalità di erogazione dei compensi ai prestatori e ha modificato la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Le modifiche più rilevanti sono nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Contratto di prestazione occasionale in agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura  nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Nelle istruzioni fornite dall’INPS  viene chiarito che le nuove regole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite la procedura prevista dal sito dell’INPS l’arco temporale in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva e la dichiarazione dovrà essere inviate almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non dovesse svolgersi, l’utilizzatore dovrà revocare la dichiarazione inviata entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva del termine previsto per lo svolgimento della prestazione. Con la nuova procedura INPS e a seguito delle novità introdotte i datori di lavoro agricolo potranno anche aumentare le ore inserite inizialmente.

Le prestazioni occasionali in agricoltura potranno essere utilizzate per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di venticinque anni di età iscritti a scuola o all’università, per i disoccupati e per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (REI, SIA e altre).

E’ comunque importante ricordare e sottolineare che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto di prestazione occasionale per aziende alberghiere e nel turismo

Usufruibili dalle  aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le stesse informazioni previste per i datori di lavoro agricolo e seguendo le stesse regole sopra esposte ovvero:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Ma quali sono le aziende turistiche che possono usufruire dei nuovi voucher?

La circolar identifica le seguenti categorie ricomprese nei sottostanti codici ateco :

alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Pertanto solo le strutture ricettive ed extraricettive alberghiere possono attivare le prestazioni occasionali e in questo caso, il compenso minimo per ogni ora non potrà essere inferiore a 9 euro e sarà pari ad almeno 36 euro al giorno (almeno quattro ore consecutive) anche se la durata effettiva della prestazione dovesse essere inferiore.

Anche in questo caso, la comunicazione della prestazione occasionale dovrà essere effettuata tramite il sito INPS almeno un’ora prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente è bene ricordare che anche per il settore  turistico  è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali e viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  • Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).

Anche in questo caso bisognerà rispettare i requisiti previsti per i prestatori (titolari di pensione, studenti o percettori di REI, SIA ecc…), il compenso minimo sarà pari a 9 euro all’ora e 36 euro per giornata lavorativa e sarà necessario inviare apposita comunicazione INPS seguendo le regole previste dalla circolare del 17 ottobre 2018 allegata in questo articolo.

Prestazioni occasionali e libretto famiglia INPS: obbligatoria registrazione preventiva
I lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

I prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di possesso di uno dei requisiti sopra indicati, l’utilizzatore potrà calcolare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori. Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori prevedono che a richiesta, l’importo potrà essere riscosso dopo 15 giorni tramite sportelli postali presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento scaricata tramite il sito dell’INPS.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.
    Le nuove sanzioni previste dal Decreto Dignità

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto Dignità, la sanzione non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non son ostate infine apportate modifiche ai restanti profili sanzionatori e restano pertanto applicabili le regole di cui al DL n. 50/2017.

 


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cedolare secca airbnb legge affitti turistici brevi come funziona

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cedolare secca Airbnb legge affitti turistici brevi come funziona

Affitti brevi: nuove regole e modalità che spesso disorientano gl iaddetti al settore. Analizziamo quindi la nuova tassa Airbnb cedolare secca per affitti turistici brevi. Ecco come funziona:
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 24/E del 12 ottobre 2017  ha inteso chiarire alcune regole per il versamento della tassa Airbnb per intermediari e gestori di portali di intermediazione immobiliare in relazione ai contratti di locazione breve.
Le istruzioni sono state emanate a seguito della proroga e delle modifiche ai termini di applicazione delle sanzioni rese ufficiali dal fisco.
Riassumendo, la  tassa Airbnb, colpisce i canoni di locazione breve relativi a contratti stipulati dal 1° giugno 2017; gli intermediari devono  versare la ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta sui canoni corrisposti a partire dal 12 settembre 2017.
Pertanto il  16 ottobre 2017 sarà  la prima scadenza per l’adempimento periodico che interesserà intermediari immobiliari e gestori di portali di intermediazione (come Airbnb o Booking.com) per il versamento all’Erario della ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve.

In basso potrete trovare e scaricare tutta la normativa relativa ma vediamo di fatto come funziona questo nuovo adempimento.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Quali sono i parametri per l’applicazione della ritenuta?

Le nuove regole sul versamento della ritenuta a titolo di cedolare secca o acconto d’imposta si applicano ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa; a questi contratti vengono anche equiparati i contratti di sublocazione e i contratti di concessione in godimento dell’immobile stipulati dal comodatario, aventi medesima durata.
La ritenuta subentra e quindi la normativa si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore, comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui alla sottoscrizione di tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Pertanto quasi nessuno viene escluso dall’applicazione della ritenuta se il contratto riguarda un immobile abitativo per un soggiorno non superiore a 30 giorni a meno che il locatore e il conduttore siano titolari di partita Iva. 

In base alla sopracitata  circolare n. 24/E, gli intermediari sono tenuti, ai sensi dei commi da 4 a 5-ter dell’articolo 4, ad effettuare determinati adempimenti ovvero:

• se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare i dati ad essi relativi e conservare gli elementi posti a base delle informazioni comunicate;
• se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare una ritenuta nella misura del 21 per cento e conservare i dati dei pagamenti o dei corrispettivi medesimi.

Gli adempimenti, versamento della ritenuta e comunicazione dati, riguardano le locazioni di unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 – uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze adibite ad abitazione.

I soggetti non residenti applicano la ritenuta d’acconto?

Attenzione: Il versamento della tassa Airbnb, la ritenuta del 21% a titolo di cedolare secca o di acconto d’imposta sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, dovrà obbligatoriamente essere effettuato da soggetti residenti e non residenti che effettuano attività di intermediazione immobiliare.
La “tassa Airbnb” non dovrà, quindi, essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese direttamente dai privati che affittano il loro immobile ma dagli intermediari ai quali si affida la locazione: agenzie o portali online. Questi applicheranno all’affitto pagato al locatore una ritenuta (a titolo di cedolare secca o di acconto d’imposta) pari al 21%.
L’adempimento resta dunque a carico dell’intermediario, residente o meno mentre l’importo dell’imposta dovuta per i contratti di locazione, viene invece addebitato al privato che affitta la propria abitazione sottraendo l’imposta dll’affitto pattuito.

La scadenza per il versamento della ritenuta del 21% è fissata al giorno 16 del mese successivo a quella in cui è stato stipulato il contratto di locazione; la prima scadenza obbligatoria è fissata al 16 ottobre 2017.
I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia adempiono all’obbligo di versare la tassa Airbnb tramite rappresentante fiscale.

Per maggiori dettagli, si allegano  di seguito tutti i riferimenti normativi  e prassi sulle locazioni brevi:

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ordinanza n. 5442  misure versamento ritenuta d’acconto : le motivazioni del T.A.R:
1) i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali;
2) per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia, come indicato in ricorso;
3) le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione.
4) Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria.

Il Tar Lazio ha respinto con l’ordinanza 5442/2017) l’istanza di Airbnb di annullare il provvedimento delle Entrate prot. n. 132395/2017 del 12 luglio scorso che fissava le regole per l’attuazione dell’articolo 4 del Dl 50/2017. Di fatto, se Airbnb avesse avuto ragione dal Tar, tutto si sarebbe bloccato.
Ma il giudice amministrativo con questa sentenza ha bocciato tutte le argomentazioni di Airbnb.

Articolo 4 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96 – pdf – Regime fiscale delle locazioni brevi

Provvedimento protocollo n. 132395 del 12 luglio 2017 Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Pubblicato il 12/07/2017)

Circolare n. 24 del 12 ottobre 2017 Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n.50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96

Risoluzione n. 88 del 05 luglio 2017 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

Per il versamento della ritenuta d’acconto sui canoni di locazione si deve  utilizzare il modello F24 e il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 88/E del 5 luglio 2017 ( vedi sopra) compilandolo con le seguente modalità:

Codice tributo “1919” da inserire nella sezione Erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” e indicando nei campi Rateazione/regione/prov/mese rif l’anno di riferimento ( mese e anno cui la ritenuta si riferisce) precisamente  nei formati “00MM” e “AAAA”.
La ritenuta del 21% sui canoni di locazione breve per eventuali eccedenze potrà essere recuperata in compensazione con i versamenti dello stesso anno utilizzando il codice tributo 1628, ovvero “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi .
Per le compensazioni dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le eccedenze dei versamenti dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782”, “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo.

Chi deve trasmettere i dati per le locazioni brevi?

Oltre al versamento della ritenuta d’acconto, l’intermediario ha anche l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati per i contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017.
La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è stato concluso il contratto (per quelli stipulati nel 2017 la scadenza è dunque fissata al 30 giugno 2018) e dovrà contenere i seguenti dati:

• il nome, cognome e codice fiscale del locatore;
• durata del contratto;
• l’importo del corrispettivo lordo;
• l’indirizzo dell’immobile.
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
I dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate seguendo le specifiche tecniche per la trasmissione.

Ricordiamo che l’obbligo riguarda locatori e gli intermediari immobiliari che gestiscono le locazioni di appartamenti, case vacanza, ville, anche mediante piattaforme online.

Una volta ricevuto il pagamento, l’intermediario è tenuto a riversare all’Erario, la cedolare del 21% e a rilasciare la certificazione unica al proprietario. La norma di fatto va ad intervenire sull’evasione legata alla mancata certificazione degli affitti stagionali e turistici che probabilmente comporterà che il turista probabilmente pagherà un po’ di più la locazione e quindi la vacanza e i proprietari pagheranno al centesimo le tasse dovute sugli affitti degli immobili; questo controllo inoltre viene messo a carico anche dei portali  web o dagli intermediari immobiliari, che costituiscono la fetta più sostanziosa di tutte le transazioni e ricerche immobiliari attuate dalla stragrande maggioranza dei turisti italiani e stranieri. 

La tassa Airbnb, infatti, non solo prevede controlli severi ma anche delle nuove regole e procedure per far sì che tutti paghino la cedolare secca sui canoni di locazione incassati, anche sugli affitti di breve durata, sotto i 30 giorni, visto che per questi non vi è obbligo di registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate.
La normativa,  consente a chi affitta di assoggettare alla cedolare secca con aliquota al 21%, i canoni di locazione incassati per le case vacanza per cui questo reddito, non concorrerà alla formazione del reddito imponibile ma verrà  tassato separatamente al 21% fisso attraverso la certificazione unica fornita dall’intermediario. 

La violazione della normativa  comporta per l’intermediario, sanzioni pari a 2.000 euro.

Quali tasse include la cedolare secca?

La cedolare secca sugli affitti, è di fatto un’imposta che sostituisce sotto un’unica aliquota:
• l’Irpef sull’immobile;
• le addizionali comunali e regionali Irpef;
• l’imposte di bollo,
• l’imposta di registro.
Le aliquote cedolare secca, sono 2:
• Cedolare secca al 10% per il canone concordato;
• Cedolare secca al 21% per le locazione in regime di libero mercato e gli affitti brevi della casa vacanze.
L’importo della cedolare secca che si paga mediante modello F24 e relativo codice tributo, deve essere versato:
• Acconto, pari al 95% dell’imposta totale, entro il 30 giugno;
• Saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, o 16 maggio con maggiorazione dello 0,40%.
Se l’importo dell’acconto supera i 257,52 euro, è possibile pagare l’acconto in due rate:
• Primo acconto pari al 60% entro il 30 giugno;
• Secondo acconto pari al 40% entro il 30 novembre (40%);
• Saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo, o entro il 16 luglio, maggiorando l’importo dello 0,40%.
I codici tributo cedolare secca da indicare nel modello F24 sono:
• 1840, per versare la 1° rata dell’acconto;
• 184, per versare la 2° rata in acconto;
• 1842, per pagare il saldo.
Per quanto riguarda, invece, la procedura per registrare l’opzione cedolare secca presso l’Agenzia delle Entrate, occorre compilare e trasmettere il modello RLI 2017 mediante il software Rli. Tale registrazione, non è obbligatoria se la locazione è inferiore ai 30 giorni.
In riferimento alla tassa Airbnb, gli intermediari immobiliari intesi come sostituti d’imposta, probabilmente saranno esonerati dagli adempimenti previsti per la cedolare secca.
I soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o che genericamente “gestiscono portali telematici” per mettere in contatto locatori e conduttori, se non residenti in Italia,  adempiono alla normativa tramite la propria stabile organizzazione in Italia o in mancanza di quest’ultima dovranno nominare un rappresentante fiscale.

La ritenuta,  deve essere “operata”, cioè trattenuta, solo “all’atto del pagamento al beneficiario” e solo da questo momento si può determinare la scadenza del suo versamento con l’F24 ed è possibile anche compensare se si hanno crediti fiscali. Per le ritenute trattenute, questi sostituti d’imposta saranno obbligati a presentare in via telematica all’agenzia delle Entrate la certificazione unica (modello Cu) entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello della trattenuta stessa (non di quello del pagamento all’Erario). Una copia del modello Cu, poi, andrà consegnato ai sostituiti entro il 31 marzo.

Cosa si intende esattamente per periodo non superiore a 30 giorni?

Relativamente alla durata non superiore a 30 giorni, si tratta di un limite relativo ad ogni singola pattuizione contrattuale, anche nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, con la sola particolarità che se con più contratti con le stesse parti, la durata supera i 30 giorni complessivi nell’anno, tutti questi contratti vanno registrati (circolare 16 gennaio 1998, n. 12/E, paragrafo 1).

na copia del modello Cu, poi, andrà consegnato ai sostituiti entro il 31 marzo.

E se oltre alla locazione si forniscono anche servizi accessori?

Rientrano tra i contratti di locazione breve anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, oltre quelli che offrono anche altri servizi che corredano la messa a disposizione dell’immobile come, ad esempio, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata (Circolare 12 ottobre 2017 n. 24/E) 
Non sono considerati contratti di locazione breve, invece, quelli che forniscono servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell’immobile, come, ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti, in quanto per questi servizi viene richiesto un livello seppur minimo di organizzazione, non compatibile con il semplice contratto di locazione, come nel caso dell’attività di bed and breakfast occasionale o imprenditoriale.


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canone rai bolletta per associazioni e agenzie di viaggi

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CANONE RAI: AGENZIE VIAGGI B&B A.S.D. E S.S.D. NON LO PAGANO IN BOLLETTA
Torna la scadenza del canone Rai: anche per il 2017 viene pagato in bolletta con uno sconto di 10 euro ma solo per le persone fisiche. Il canone speciale che pagano ad esempio Agenzie Viaggi B&B e associazioni e società sportive dilettantistiche  va pagato  entro il 31 gennaio 2017 con le solite modalità.

Tutte le società, associazioni ed enti che hanno sottoscritto un canone speciale ai fini Rai  non soggiacciono alla regole generale che vede l’addebito del canone Rai nella bolletta dell’utenza elettrica; per loro non trova applicazione la nuova modalità di pagamento nella bolletta elettrica introdotta a partire dallo scorso anno e valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Pubblichiamo quindi questo articolo in risposta alle numerose domande poste per un chiarimento sul canone per l’anno 2017. La normativa infatti prevede che dal 2016 il pagamento del canone RAI venga addebitato direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) o locali idonei alla visione della tv per più persone anche se a livello associativo è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa.

Per maggiori dettagli, importi e scadenze  visionate il nostro precedente articolo sulla materia.

Questo comporta che le associazioni e le società che detengono un apparecchio televisivo sono tenute a pagare il canone RAI entro il 31 gennaio.

Mentre il canone a uso privato è stato ridotto dai 100 euro del 2016 a 90,00 euro per il 2017 (art. 1, co. 40, l. 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di bilancio), quello c.d. speciale è rimasto invariato.

Tutte le società ed enti soggetti a canone speciale anche quest’anno pagheranno pertanto € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Se l’ente non possiede televisori ma radio, dovrà corrispondere il relativo canone: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking. E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

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tassa di soggiorno roma come trattenerla e versarla

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imposta di soggiorno romatassa di soggiorno roma cos’è come trattenerla e versarla


Hotel, B&B Case vacanze e in genere qualsiasi struttura ricettiva o extraricettiva alberghiera  che operi in un comune presso il quale è stata istituita la tassa di soggiorno deve obbligatoriamente trattenere e quindi addebitare nella ricevuta o fattura emessa  per ogni cliente che pernotta nella struttura alberghiera l’imposta di soggiorno che va applicata seguendo le regole stabilite dallo specifico Comune di appartenenza e per ogni giorno di pernottamento.


Come funziona l’imposta di soggiorno?

L’imposta o tassa di soggiorno è dovuta da tutte le persone che alloggiano in una determinata città ed è motivata dal fatto che questo contributo ( come viene chiamato dal Comune di Roma) servirà ad incrementare l’offerta turistica e quindi i servizi offerti al turista dal Comune stesso in tema di interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Ad esempio a Roma dal 1° settembre 2014 sono in vigore nuove tariffe per coloro che soggiornano negli alberghi, case vacanze, affittacamere, bed and breakfast e campeggi di Roma, sono esclusi gli ostelli e il  pagamento  è commisurato per ogni notte trascorsa nelle strutture della città.

le tariffe sono le seguenti:

Alberghi

1- 2 stelle     3 euro al giorno      Max 10 giorni
3 stelle         4 euro al giorno
4 stelle         6 euro al giorno
5 stelle         7 euro al giorno

Bed and breakfast, Affittacamere, Case per ferie,
case e appartamenti vacanze                               
3,5 euro al giorno            Max 10 giorni
Agriturismi e Residenze turistiche alberghiere      4 euro al giorno              Max 10 giorni

Strutture ricettive all’aria aperta,                           2 euro al giorno              Max 5 giorni
campeggi ed aree attrezzate per la sosta
temporanea

le tariffe sono commisurate a persona al giorno.

In pratica il cliente che alloggia in una struttura alla fine del soggiorno ( e normalmente viene escluso dalla determinazione della tariffa del soggiorno offerto anche su portali come Booking.com etc) dovrà pagare in contanti o con uso della carta l’importo determinato, direttamente alle strutture ricettive che dovranno rilasciare una ricevuta nominativa di pagamento. Il contributo, inoltre, si applica fino ad un massimo di 10 notti consecutive nell’anno solare purché effettuati nella stessa struttura ricettiva; 5 notti se si tratta di strutture ricettive all’aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea .

Chi non deve pagarla? Chi è residente a Roma, i bambini fino ai 10 anni, chi accompagna i pazienti per motivi di salute, il personale della Polizia di Stato e delle altre forze armate e un autista di pullman ed un accompagnatore turistico ogni 23 partecipanti.

Le strutture ricettive con P.IVA aggiungono questi importi nella fattura o nella ricevuta fiscale emessa ma questi importi non concorrono alla formazione del reddito d’esercizio e non sono assoggettate ad IVA. I Bed & Breakfast occasionali e le Case Vacanza non possessori di Partita IVA applicano questi importi nella ricevuta ordinaria e anche per loro non concorrono alla formazione del reddito quindi non va assolutamente aggiunta all’ammontare dei proventi incassati nel quadro RL del mod. UNICO PF o nel quadro D del modello 730.

L’imposta di soggiorno è stata istituita dal D.Lgs. 23/2011 che ha introdotto il tributo a partire dal 1° gennaio 2012 sulla base di appositi regolamenti emanati dai Comuni interessati all’applicazione del tributo. Il Comune con apposito regolamento decide  autonomamente sia la tariffa che il turista deve pagare per ogni giorno di pernottamento, sia la durata del numero dei giorni per cui bisogna pagare l’imposta è necessario pertanto monitorare continuamente ogni eventuale variazione delle tariffe.

analogamente come visto per il Comune di Roma, anche negli altri Comuni d’Italia dove è stata introdotta l’imposta di soggiorno sussistono delle esenzioni, previste in genere per i residenti, i minori entro il 14° anno di età, i disabili, gli operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro, gli accompagnatori di persone in gravi condizioni di salute, gli appartenenti alle forze dell’ordine, i vigili del fuoco, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici ma ovviamente occorre far specifico riferimento alla delibera del Comune in oggetto.

La riscossione del tributo viene demandata al gestore della struttura ricettiva che assume in questo modo la figura del sostituto d’imposta ( come avviene ad esempio per la ritenuta d’acconto o l’autofatturazione) e sarà lui a dover operare e versare nei termini quanto dovuto dal turista viaggiatore rilasciando apposita quietanza al cliente. Successivamente dovrà versare l’importo accumulato nelle casse comunali con le modalità specifiche previste dal Comune stesso.

per il comune di Roma è necessario registrasi con le proprie credenziali sul portale di Roma Capitale, di seguito forniamo il manuale operativo in formato pdf da scaricare gratuitamente seguendo l’apposito link

Icona

come versare l'imposta di soggiorno al Comune di Roma 3.37 MB 181 downloads

Manuale operativo per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno...

Per poter assolvere agli obblighi connessi al Contributo di Soggiorno occorre essere in possesso delle credenziali (Nome utente e Password) per operare sul portale di Roma Capitale. Per ottenere tali credenziali si deve effettuare una registrazione al termine della quale è richiesto l’invio della documentazione necessaria all’identificazione della persona.

allo stato attuale, ad almeno  4 anni dall’introduzione del tributo, si è assistito ad una notevole diversità nella gestione di tali fondi da parte dei Comuni in particolar modo del Comune di Roma che destinano il gettito secondo le loro priorità: strade e viabilità, misure urgenti che poco hanno a che fare con il turismo

 


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Regione Lazio Case e Appartamenti per vacanze e Bed & Breakfast non imprenditoriali

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regione lazio bed and breakfast non imprenditorialeRegione Lazio  Case e Appartamenti per vacanze  e Bed & Breakfast non imprenditoriali

Bocciato dal TAR il nuovo regolamento emanato dalla Regione Lazio che non poche critiche aveva prodotto e che aveva  riscritto le regole per le strutture ricettive extra alberghiere. In particolare la Regione aveva inteso regolarizzare le strutture extraricettive non imprenditoriali  quali case vacanza e bed and breakfast introducendo limitazioni troppo stringenti all’attività, e questo proprio nell’occasione dell’apertura dell’Anno Santo.

I giudici hanno inteso accogliere il ricorso dell’Antitrust che si era fermamente opposto alla normativa, approvata nell’agosto 2015  ( che oggi è stata annullata in diversi articoli vedi fine articolo) e che prevedeva che i comuni laziali potessero imporre alle strutture non imprenditoriali lunghi periodi di chiusura forzata  e che, secondo l’Authority  avrebbero rischiato di danneggiare i titolari delle attività e i consumatori, a vantaggio delle strutture alberghiere tradizionali.

Pertanto allo stato attuale è in ciorso una modifica al regolamento regionale n. 8/2015 già allo studio della Regione e che come conseguenza comporterà dei tempi molto più lunghi per le autorizzazioni in corso.

Alla base del provvedimento di bocciatura del TAR molto probabilmente c’è l’inasprimento, contenuto nella normativa,  dei requisiti richiesti per l’ autorizzazione che poteva tradursi in una non giustificata limitazione dell’accesso all’attività.

Oltre all’imposizione effettuata specificatamente su case vacanze e b&b non imprenditoriali relativa ai periodi di chiusura obbligatoria, la normativa prevedeva l’attribuzione a  Roma Capitale  di individuare zone da destinare all’apertura di ostelli.  inoltre  si imponevano contratti di affitto della durata minima di 3 giorni e, vincoli dimensionali in termini di metratura di alcuni spazi,  obbligando così le strutture esistenti a sostenere  onerosi obblighi per adeguarsi.

La Regione ha obiettato che, la distinzione  fra struttura imprenditoriale e non imprenditoriale,  favorirebbe la lotta alle attività ricettive irregolari, lasciando chiaramente indendere che le limitazioni imposte erano propedeutiche a far trasformare tutte lke strutture non impreditoriali in strutture imprenditoriali favorendo così la lotta all’abusivismo.

In questo modo però l’illegalità veniva ciontrastata solo dall’obbligo di chiusura per alcuni periodi dell’anno lasciando completamente scoperto  il campo relativo all’adeguatezza o meno del servizio.
Con la sentenza del TAR vengono quindi annullati gli artt. 3, 6, co. 2, 7, co. 2, lett. a), 3 e 4, 9, co. 1 e 3, lett. a), e 18 del regolamento”.

Riportiamo di seguito integralmente la nota esplicativa della Regione Lazio a seguito della sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) con la quale Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)  ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio.

OGGETTO: Regolamento regionale n. 8/2015 (Nuova disciplina delle Strutture ricettive Extralberghiere). Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. I-Ter n. 6755 del 13 Giugno 2016.

Si comunica che il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio-Roma, Sezione I Ter, con Sentenza n. 6755 del 13 Giugno 2016 (n. 00586/2016 Reg. Ric.) ha accolto il Ricorso n. 586/2016, proposto dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-Antitrust, contro la Regione Lazio e annullato il Regolamento regionale n. 8 del 7/8/2015 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere), limitatamente agli articoli sotto indicati:

  • Art. 3 (Periodi di chiusura), per intero.
  • Art. 6 (Hostel o Ostelli), limitatamente al comma 2.
  • Art. 7 (Case e Appartamenti per Vacanze) limitatamente a:
    • lettera a) del comma 2;
    • comma 3;
    • comma 4.
  • Art. 9 (Bed and Breakfast) limitatamente a:
    • comma 1;
    • lettera a) del comma 3.
  • Art. 18 (Disposizioni transitorie), per intero.

Pertanto dal 14/6/2016, data di comunicazione della pubblicazione della suddetta sentenza, le disposizioni sopra richiamate non sono più applicabili.

La Regione Lazio provvederà ad adeguare le disposizioni di cui al suddetto Regolamento n. 8/2015.
La scrivente Agenzia provvederà, quanto prima, alla modifica della relativa modulistica di classificazione, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio e al successivo inoltro della stessa agli Uffici in indirizzo.

 


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Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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case vacanza

In accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt.: o Art. 3, o Art. 6, co. 2, o Art. 7, co. 2, lett. a), o Art. 7, co 3 o Art. 7, co 4, o Art. 9, co. 1 o Art. 9, co. 3,lett. a), o Art. 18 mentre  l’art. 19 “Abrogazione” del nuovo regolamento non è stato abrogato. La normativa di fatto stravolge la normale gestione di case vacanza strutture turistiche extraalberghiere .  Esaminiamo i vari articoli .

 

TAR LAZIO – Roma, Sezione 1 TER: Sentenza 13/06/2016, n. 6755
Integrale: Strutture ricettive extralberghiere – Case e appartamenti per vacanze e B&B – Nuova disciplina – Regolamento della Regione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Parere obbligatorio – Principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche – Rispetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 586 del 2016, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv.ssa St. Ri.,

Art. 3, (Periodi di chiusura) 1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a). Art. 6, co. 2, (Hostel o Ostelli)

3. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Art. 7, co. 2, lett. a), (Case e appartamenti per vacanze) 2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare. Pertanto le Case e appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati . Art. 7, co 3 e 4 3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata: a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale; b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Art. 9, co. 1 (Bed and Breakfast) 1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Art. 9, co. 3,lett. a), 3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni Pertanto i B&B in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati Art. 18. (Disposizioni transitorie) 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015. 4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007. 5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. Si può concludere affermando che i B&B e le CAV non imprenditoriali sono stati di fatto abrogati; ma le motivazioni della sentenza vanno commentate in quanto apportatrici di ulteriori complicazioni per le decisioni future che le nostre istituzioni dovranno prendere:

Nella sentenza si legge.”

A)“…………… Nel parere, in particolare, si esprimevano perplessità in ordine alle disposizioni del regolamento che:impongono vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti. …………. ……… Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: ………….. Persuasive altresì le obiezioni critiche dell’Autorità in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 7, co. 4, e 9, co. 1. Vi si prevede, solo per CAV e B&B, il vincolo strutturale e dimensionale della disponibilità di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati. …….. “ 1. Quanto esposto in sentenza è inesatto in quanto anche le Guest House hanno l’obbligo di un salone di minimo 14 mq. 2. Il Regolamento prevede che l’attività di B&B, CAV e Guest House si possa esercitare ESCLUSIVAMENTE in appartamenti accatastati come abitativi (con la conseguente tassazione di civile abitazione) 3. Se si potesse (ma non si può) esercitare in immobili senza il salone di minimo mq 14 l’appartamento perderebbe il requisito di abitativo ( art.40 lettera c del Regolamento Edilizio del Comune di Roma) e verrebbe probabilmente classato dall’Agenzia delle Entrate come immobile speciale e pertanto con destinazione D2. L’Agenzia sarebbe quindi obbligata a determinare la nuova rendita catastale (notevolmente più alta dell’abitativa); ma questo sarebbe il male minore, infatti essere classificati in D2 comporta la perdita dei benefici collegati alla categoria abitativa. Cioè: a. La prima casa-ABITAZIONE PRINCIPALE (B&B) perderebbe l’esenzione dall’IMU e dalla TASI e verrebbe tassata come D2 -ALBERGHIERA b. Le seconde case perderebbero il requisito abitativo, e verrebbero tassate come D2 – ALBERGHIERE c. L’AMA passerebbe da ABITATIVA ad ALBERGHIERA (Cat. 8) Per gli appartamenti dati in locazione le tasse sono a carico del proprietario che potrebbe chiedere la rescissione del contratto o un canone maggiorato di conseguenza l’affittuario potrebbe o dovrebbe chiedere un contratto commerciale con l’avviamento.

B)“…………… ( pag. 8) …l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario ………..” Questo significa che la Regione dovrà demandare all’Agenzia delle Entrate il compito di definire l’imprenditorialità o meno delle strutture ricettive extra-alberghiere

C)“…………… La rilevata illegittimità delle disposizioni ora in rassegna si riflette sull’art. 18 del regolamento censurato, che anch’esso risulta pertanto illegittimo ……..” Leggendo le motivazioni dell’abrogazione dell’art. 18 sembrerebbe che non sia stata compresa la “ratio”; . Infatti tale articolo è stato inserito per tutte quelle strutture che erano state erroneamente autorizzate dai Comuni che avevano applicato le misure minime inserite nei Regolamenti precedenti, ma in contrasto con le metrature minime necessarie per ottenere l’abitabilità dell’immobile in base al regolamento edilizio del comune di appartenenza della struttura autorizzata. Con la conseguenza che se venissero revocate le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai Comuni, di cui sopra, nascerebbe un contenzioso tra Gestori e Comuni. Ricapitoliamo lo scenario che si ha a seguito della sentenza del TAR: B&B NON IMPRENDITORIALE ABROGATO B&B IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 CAV NON IMPRENDITORIALE ABROGATO CAV IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 GUEST HOUSE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14


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B&B rivendita biglietti in struttura

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Rivendita di biglietti in aggiunta al soggiorno

( pacchetto)
Analisi della Fee del gestore

b&b biglietti

Molte strutture ricettive alberghiere e extralberghiere nell’esercizio della loro attività offrono pacchetti aggiuntivi di servizi ai clienti come ad esempio la fornitura di ingresso ai parchi divertimento oppure card di ingresso a  musei o  altro a prezzo forfettario. E’ il caso ad esempio di molti b&b e case vacanze che offrono ai loro clienti in aggiunta al soggiorno anche la possibilità di acquistare in struttura i biglietti dei maggiori parchi nazional italiani come Magicland, Zoomarine, Gardaland, Mirabilandia etc.

Spesso questi servizi sono venduti a prezzo forfetario “ Formula pacchetto: soggiorno + biglietti” senza l’evidenziazione dettagliata del corrispettivo del soggiorno e del biglietto e di frequente si tratta di biglietti che sono soggetti a IVA con aliquota 10%:

vediamo come questa fattispecie possa essere disciplinata ai fini fiscali.


Le somme pagate dai clienti del B&B a fronte di servizi aggiuntivi offerti dal gestore (fee del gestore) costituiscono, per il gestore operazioni autonomamente imponibili ai fini Iva. Lo stabilisce la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88/E del 12 luglio 2006, Nella circolare l’Agenzia delle entrate ha precisato il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da soggetti che effettuano la prevendita di biglietti soggetti al pagamento SIAE, rientrano tra questi i biglietti di ingresso ai parchi di divertimento Nella circolare l’Agenzia delle entrate specifica che i diritti di prevendita ( differenza tra corrispettivo pagato dal cliente e prezzo del biglietto pagato)
“la somma pagata dall’acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all’organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo,ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione. Si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto corrisposto per la prevendita,corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ opportuno ricordare che l’imposta sul valore aggiunto si applica alle attività di spettacolo con due distinte modalità, a seconda che le attività siano soggette anche all’imposta sugli intrattenimenti o meno. Con la risoluzione è stato precisato che nel titolo di accesso, rilasciato sia con funzione di legittimazione ad assistere allo spettacolo, sia con funzione di documento fiscale, occorre sempre evidenziare l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita. L’Agenzia delle entrate ha poi sottolineato (risoluzione n. 21/E del 25 gennaio 2002) che i diritti di prevendita non possono mai essere detratti dall’ammontare dei corrispettivi da annotare nel relativo registro, anche se tali somme saranno riversate ai venditori dei biglietti a titolo di remunerazione della loro prestazione. Infatti, il compenso di competenza della società distributrice dei biglietti, ai fini Iva, riguarda esclusivamente il rapporto tra tale società e l’organizzatore dello spettacolo: in nome e per conto essa provvede a “prevendere” i titoli d’accesso. Perciò, l’incasso di tali somme non dovrà essere certificato con il misuratore fiscale, ma nei modi ordinari, concorrendo al volume d’affari del soggetto che esercita la prevendita e non dell’organizzatore dello spettacolo.
Pertanto come certificare i biglietti venduti e inclusi nel prezzo forfetario applicato al cliente?
Per i B&B e le altre strutture organizzate in forma imprenditoriale non sussistono problemi in quanto il titolare non dovrà far altro che emettere una ricevuta fiscale complessiva per il prezzo pagato ( soggiorno + biglietti) senza l’evidenziazione del prezzo in dettaglio sostituendo l’unica somma imponibile ai fini Iva del 10% ( incorporata) e reddito per la parte imponibile. Sarà invece opportuno farsi rilasciare fattura dall’ente emittente i biglietti per poter detrarre sia l’iva inclusa in fattura sia il costo nel Bilancio d’impresa.

Viceversa per i B&B e le altre strutture non organizzate in forma imprenditoriale si configura un problema nella gestione dei biglietti in quanto non gestendo il reddito in regime d’impresa non possono essere detratti i costi dei biglietti e non si può applicare l’iva sull’utile conseguito.
A tale proposito è necessario premettere che il biglietto viene stampato già con il prezzo di vendita al pubblico, per il quale è stata pagata un’iva dalla società emittente e, integrato con il codice fiscale della società stessa costituisce Ricevuta fiscale per il cliente che lo acquista.
Ma la struttura vende un biglietto a un prezzo fisso ( esempio € 28) che ha acquistato a un prezzo inferiore ( es 22) quindi ne deriva un piccolo guadagno che deve essere certificato ai fini reddituali. Appare evidente inoltre che se il prezzo pagato dal cliente corrisponde al soggiorno più i biglietti il gestore del B&B non può emettere ricevuta per il solo soggiorno con una cifra quindi diversa da quanto ha pagato il cliente, sia perché ha percepito un piccolo guadagno rispetto al prezzo del biglietto pagato, sia perché se il cliente paga con Pos o carta di credito, tali somme differiranno dall’importo dichiarato nei redditi.
Vediamo un esempio pratico su un pacchetto venduto a prezzo forfetario pari a € 150,00 in cui il costo dei biglietti acquistati pagato dal gestore ammonta a € 44,00

PREZZO PACCHETTO FORFAIT                             150,00
Prezzo soggiorno                             100,00
Prezzo biglietti                               44,00
Fee del gestore                                 6,00

Su tale pacchetto, dove originariamente il prezzo del solo soggiorno sarebbe stato applicato nella misura di € 100,00 come vediamo dal prospetto si configura invece per il gestore un utile complessivo di € 106,00 essendo il costo dei biglietti ammontante a € 44,00.
A questo punto il gestore operando correttamente dovrebbe emettere una ricevuta al cliente per la somma di € 106,00 ricavo effettivamente conseguito mentre i biglietti venduti costati € 44,00 verrebbero certificati con i biglietti stessi che hanno un prezzo stampigliato di € 56,00 ( 28 +28).
Se il gestore avesse acquistato i biglietti allo stesso prezzo di vendita, emetterebbe la ricevuta per l’importo complessivo di € 94,00 mentre la differenza verrebbe certificata dai biglietti per l’ammontare di € 56,00.
Ma queste procedure debbono essere chiare e trasparenti, pertanto sarà opportuno che il gestore istituisca un registro dove annotare i biglietti acquistati e venduti ( ricevute di acquisto e annotazione della vendita con il nome del cliente acquirente) per giustificare successivamente tale differenza ad un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.


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B&B SIAE e Canone RAI

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B&B e case vacanze : Obblighi iscrizione SIAE e canone RAI

rai siae bed breakfast

il B&B, solo di recente è stato introdotto come nuova forma di ricettività extralberghiera, rientrando quindi nella nozione di “alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti” deve pertanto essere considerato quale pubblico esercizio, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).


Come abbiamo visto precedentemente nel classificare il B&B occasionale da quello imprenditoriale, analogamente dobbiamo considerarlo ai fini Siae e Rai.

a) i B&B, occasionali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all’attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti Siae.
b) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali “promiscui”) dovranno pagare diritti SIAE.
c)  gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti Siae.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Premesso che la normativa dal 2016 consente il pagamento del canone RAI direttamente in bolletta energia ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa; vediamo quali sono gli obblighi in dettaglio:

I diritti variano a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione.
Il gestore quindi, preso atto degli apparecchi televisivi detenuti e dati in uso agli ospiti valuta se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all’interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l’ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all’alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.
Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944 n.458
Il canone pagato è deducibile in parte sia dal reddito d’impresa sia dai redditi diversi.

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un apparecchio televisivo per ogni camera data in uso agli ospiti :

residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria;; uffici:
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07
di cui IVA: Euro 15,67 Euro 7,99 Euro 4,16

 

Strutture extraricettive ( B&B affittacamere case vacanzaetc) che detengono un unico apparecchio televisivo nella sala comune ( no nelle stanze)  in uso agli ospiti :

 Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002 con un numero di televisori non superiore ad uno;
Annuale Semestrale Trimestrale
Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03
di cui IVA: Euro 7,83 Euro 4,00 Euro 2,08

Strutture extraricettive alberghiere ( B&B affittacamere case vacanza etc) che detengono un unico apparecchio televisivo a solo uso familiare e non detengono altri apparecchi televisivi nella sala comune o  in uso agli ospiti :

                   Annuale                               Semestrale                           Trimestrale
Canone:                   Euro 113,50                              Euro 57,92                             Euro 30,16
di cui IVA:                  Euro      4,37                              Euro 2,23                              Euro 1,16

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