Category Archives: Agenzie di Viaggi e turismo

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competenza dei servizi per il turismo -Roma

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Servizi per il turismo: le competenze passano all’Agenzia Regionale del Turismo

La Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in materia di servizi per il turismo.

È ora l’Agenzia Regionale del Turismo a svolgere tutte le funzioni legate al turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari), come disposto con la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 56/2016, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale 17/15.

Si comunica pertanto che gli uffici di Via Nomentana 54, sede di riferimento per i servizi svolti in precedenza dalla Città metropolitana, non sono più aperti al pubblico per la presentazione delle varie istanze.

I contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica a disposizione degli utenti sono presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (area servizi al cittadino – turismo e professioni turistiche), unitamente alla modulistica che rimarrà valida fino a nuova indicazione.

Le comunicazioni e le istanze (relative a professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco e stabilimenti balneari) dovranno essere indirizzate unicamente a:

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Parigi n. 11 – 00185 Roma
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it (posta elettronica certificata).


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Agenzie viaggi: fatturazione

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TABELLA FATTURAZIONE PER AGENZIE INTERMEDIARIE

Provvigioni percepite




a) a) Provvigioni per prenotazioni di servizi alberghieri resi da aziende alberghiere in Italia, Aliquota IVA 22% nella U.E. oppure all’esterno dell’Unione Europea: Non imponibile Iva art. 7 ter
b) Provvigioni per servizi di trasporto ( persone vettori aerei, navi,etc ):
– Per Trasporti in Italia: Aliquota IVA 22%;
– Per Trasporti Internazionali: NON IMPONIBILE art. 9 D.P.R 633/72;
(n.b. ad esempio il volo internazionale è anche il volo effettuato ad esempio Roma – Milano –  Toronto e cioè un volo internazionale con scalo ma in dipendenza di un unico biglietto ( contratto)
c) Provvigioni percepite per la prenotazione di alloggi: ( appartamenti, case vacanze etc )
– Se l’ appartamento  e’ in Italia : Aliquota IVA 22%;
– Se l’ appartamento è all’ Estero : non imponibile art. 7 ter D.P.R. 633/72;
d) Provvigioni per prenotazioni di Autonoleggio:
– Se la prestazione dell’autonoleggio avviene in Italia: Aliquota Iva 22%;
– Se la prestazione dell’ autonoleggio avviene fuori Italia:non imponibile  art. 9 D.P.R. 633/72;
e) Provvigioni per servizi assicurativi: esente da Iva ai sensi art. 10dpr633/72
N.B. Riferimenti normativi
D.P.R. n.633/72 disciplina dell’Iva
Il regime ordinario delle provvigioni prevede che l’agenzia dettagliante trattenga la Commissione spettante nel momento del pagamento al Fornitore del servizio . In quel momento, la  legge iva prevede che sorga il momento impositivo dell’Iva se dovuta e quindi in quel momento sorge  per l’Agenzia, l’obbligo dell’emissione della fattura.

La Fattura  normalmente viene emessa , annotata in un apposito registro per la numerazione progressiva e successivamente registrata entro i 15 giorni successivi dalla data di emissione (art. 23 legge Iva ).

La fattura, deve contenere sempre il riferimento all’articolo normativo che prevede l’esenzione o la non imponibilità dell’Iva es:

esente art. 10 d.p.r. n. 633/72 ( assicurazioni – guide )

non imponibile art 7  ( servizi extra italia )

art. 9 comma 1 ( trasporto internazionale )

AUTOFATTURE ricevute da Tour Operator
Termine di Registrazione: L’Autofattura mensile emessa dal Tour operator può essere registrata entro il termine della Dichiarazione Iva Annuale, senza conteggiare la relativa imposta se evidenziata

L’importo della provvigione deve essere contabilizzato al netto dell’Iva come ricavo E’ opportuno  registrare le autofatture con due codici Iva diversi a seconda che siano riferite a Viaggi nella UE (con Iva esposta ma non detraibile ai sensi art. 74-Ter, p.8) ovvero a Viaggi Fuori UE (art.9).
Circolare Minfinanze N. 328/E del 24/12/1997 ed il D.M. n. 340 del 30/07/1999.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

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Fatturazione di servizio singolo : ( es. volo aereo o Hotel ):

a) Vendita di soggiorni alberghieri in Italia:  soggetto ad aliquota Iva 10%

l’ importo comprensivo di ricarico  viene  fatturato ed annotato nel registro delle fatture emesse .i.
Al cliente verra’ emessa fattura con le regole della fatturazione ordinaria

La fattura di acquisto al netto dell’albergo viene annotata nel registro degli acquisti ordinari, e l’iva è   detraibile .

Attenzione: se l’acquisto avviene da un’alra agenzia di viaggi o operatore di prenotazioni ( es Utell) la fattura non riporta l’iva evidenziata e pertanto la stessa sarà indetraibile. Attenzione la sola vendita di casa vacanza o appartamento in affitto è esente da iva art. 10 mentre la rivendita ad esempio di B&B da soggetto imprenditoriale o meno o di affittacamere è soggetta ad Iva 10% . Al proprietario o gestore va richiesta ricevuta ordinaria ( se B&B occasionale) con bollo da € 2,00 ovvero se imprenditoriale va richiesta fattura con evidenziata Iva ad aliquota 10%

b) Locazione di alloggi in Italia: esente esente art. 10 punto 8 , D.P.R. 633/72;
Locazione di soggiorni in appartamenti all’ estero: si tratta di  vendita di appartamenti privati  situati fuori dell’Italia e pertanto la prestazione beneficia della non imponibilità dell’Iva prevista  dal quarto comma lettera a) dell’articolo 7 el D.P.R. 633/72 .
c) Vendita di soggiorni in Alberghi all’ Estero : mon imponibile Iva   
si tratta della vendita di un servizio soggetto ad iva nel paese di destinazione ( se U.E)  il servizio dell’Agenzia di Viaggi è non imponibile Iva ai sensi dell’art. 7 ter mentre l’agenzia di viaggi potrebbe  recuperare l’iva eventualmente addebitata in fattura dagli Hotels situati nei Paesi dell’ Unione Europea  tramite una procedura di richiesta del rimborso Iva da effettuare successivamente al ministero estero
d) Vendita di Singoli Servizi turistici di solo trasporto di persone:

( vettori Aerei , navi, treni etc)

* Trasporti in Italia : Aliquota IVA 10%

* Trasporti Internazionali : non imponibile art.9, DPR 633/72 ;

* Trasporti estero su estero : Fuori Campo Iva ai sensi Art. 7, Dpr 633/72;

* Guida turistica: esente at. 10

e) Vendita di Servizi di Autonoleggio:
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Italia e Paesi U.E.: Aliquota IVA 22%;
– Per Acquisti di servizi di Autonoleggio in Paesi extra U.E.: Non Imponibili art. 9;
f) Rivendita ai Clienti di Servizi Assicurativi su viaggi e trasporti: ESENTI IVA ART. 10.

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La privacy nelle agenzie di viaggi

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La tutela della Privacy nelle agenzie di
viaggio

Annoso problema per le agenzie di viaggi è la questione di come gestire in modo adeguato i dati che vengono forniti dai clienti, spesso molto personali e a volte legati a stato di salute, caratteristiche personali o informazioni che non si vorrebbero rilasciare.privacy agenzie viaggi

Le agenzie di viaggio,nello svolgimento della loro
attività, accedono e raccolgono dati e notizie che
riguardano i clienti e le loro caratteristiche personali.

Normativa di riferimento:

• Dal 1° gennaio 2004 è in vigore il (Codice della
Privacy), d.lgs.30/06/2003 n° 196.
• Il decreto contiene norme e procedure riguardo il trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.trattamento dei dati personali relativi a persone
fisiche,persone giuridiche,enti o associazioni.
Le agenzie di viaggio, nello svolgimento della loro attività, hanno determinati obblighi.
• La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.

•  stato di salute, eventuali handicap o intolleranze alimentari, o situazioni fisiche che possano determinare problematiche di viaggio, vaccinazioni obbligatorie o gestione di visti di ingresso.

La gestione dei dati non sensibili come anagrafici contabili, generici dei propri clienti.
• L’eventuale trasmissione dei dati non sensibili è ammessa previo consenso del cliente, salvo che il trattamento non sia necessario per assicurare ilservizio.
• Se il trattamento riguardai i dati sensibili, per la loro trasmissione a terzi è obbligatorio acquisire il CONSENSO DELL’INTERESSATO.
• In ogni caso l’agenzia di viaggi ha l’obbligo di informare il cliente in merito alla raccolta deidati e al loro trattamento
L’agenzia di viaggio deve sempre dare l’informativa all’interessato circa le modalità del trattamento dei dati personali e dei suoi diritti.
• L’informativa, predisposta su moduli prestampati deve contenere:
• Le finalità e le modalità del trattamento
• Le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
• I soggetti ai quali si comunicano i datie l’ambito di diffusione degli stessi.
• I diritti spettanti all’interessato.
• Gli estremi identificativi del titolare del trattamento di almeno un responsabile
L’agenzia di viaggio che vuole trasmettere i dati a terzio inviare a casa del cliente materiale pubblicitario, deve acquisire il suo consenso in modoesplicito.
• Normalmente, tale consenso si ottiene facendo sottoscrivere al cliente, al momento della stipula del CONTRATTO DI VIAGGIO , una clausola di questo tipo:
• “ Ai sensi del d.lgs. 196/2003, ricevuta l’informativa rispetto
al trattamento dei miei dati personali, autorizzo a inviare al
mio domicilio materiale promozionale e pubblicitario
dell’agenzia di viaggio. “
• Per fornire notizie relative ai dati sensibili,il cliente dovrà firmare un modulo
aggiuntivo in cui dichiara l’autorizzazione al trattamento
Tutti coloro che trattano i dati personali devono
custodirli e conservarli in modo da ridurre il
rischio di distruzione o di perdita dei trattamenti.
• Le agenzie di viaggio inoltre, hanno l’obbligo di prestare la massima attenzione al trattamento dei dati sensibili in caso di prenotazioni relative a persone diversamente abilie di pratiche relative ai visti previsti da norme di sicurezza internazionale
Il cliente dell’agenzia di viaggio ha determinati diritti:
• ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano.
• essere informato sulle finalità e modalità del trattamento.
• ottenere l’aggiornamento , la rettifica, o l’integrazione dei dati.
• ottenere la cancellazione dei dati in violazione della legge.
• opporsi al trattamento dei dati personali per fini pubblicitari.
• Il cliente può esercitare i suoi diritti,con una richiesta rivolta al titolare o al responsabile mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata

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Agenzie di viaggi : disciplina delle fee d’agenzia

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La disciplina delle Fee d’agenzia 

nelle Agenzie di Viaggi e Turismo 

Con la progressiva diminuzione delle commissioni percepite dalle adv per la prenotazione di biglietti aerei e ferroviari, si è verificato un nuovo tipo d’adempimento per le agenzie intermediariegeld
E’ parassi consolidata ormai che le agenzia percepiscano un diritto ( o fee)  d’agenzia che viene pagato direttamente dal viaggiatore come servizio per la prenotazione effettuata e che diventa per l’agenzia pressocchè l’unico ricavo per l’emissione del biglietto

Il compenso percepito, che corrisponde al servizio effettuato nei confronti del cliente, ad una prima interpretazione è stato identificato come tale e pertanto assoggettato ad iva 22% .

Successivamente è intervenuta l’agenzia delle entrate che ha stabilito che la fee d’agenzia segue ai fini fiscali i procedimenti previsti per le provvigioni a suo tempo percepite dalle compagnie ed esattamente:

sono imponibili e assoggettate ad Iva 22%

le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti  nazionali ( incluse le low cost)

sono non imponibili iva ai sensi del comma 1 dell’art. 9 le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti internazionali ( incluse le low cost)

I diritti dovranno essere trascritti nella prima nota corrispettivi, mentre per la certificazione al cliente, tutti i crs si stanno attrezzando per includerla nel tagliando emesso.

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Di seguito, per completezza si trascrive la circolare dell’agenzia delle entrate :

 Oggetto: risposta dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio Procedure Fiscali, sulla disciplina fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione richiesti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per la prenotazione e l’emissione di biglietteria aerea

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali, ha fornito, su richiesta della FIAVET, un parere sul corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione percepiti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per l’emissione di biglietteria aerea e sulle relative modalità di certificazione. Con il parere espresso nella risposta è stata accolta l’istanza proposta dalla Federazione di riconoscere validità fiscale, ai fini degli obblighi di certificazione, al tagliando annesso al biglietto aereo.

L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, essendo il suddetto compenso corrisposto direttamente dai clienti e che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato, si rende applicabile alle Agenzie di Viaggi la seguente disciplina:

provvigioni percepite da vettore aereo:

– per la commissione ancora riconosciuta dal vettore, emissione di fattura, distinguendo le commissioni per l’emissione di biglietteria aerea nazionale che sono soggette ad IVA con l’aliquota del 20% da quelle per la biglietteria internazionale, non imponibili IVA in base all’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72;

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diritti di agenzia richiesti per la prenotazione di voli

– per il compenso ricevuto dal cliente per l’attività di intermediazione, certificazione del corrispettivo per la prestazione di emissione della biglietteria aerea nazionale, assoggettandolo ad IVA con aliquota del 20%; mentre per l’emissione della biglietteria aerea internazionale tali corrispettivi sono non imponibili IVA in virtù dell’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72.

In merito alle modalità di certificazione, l’Ufficio Procedure fiscali ha accolto la proposta di certificazione dei compensi d’intermediazione, incassati dalle Agenzie di Viaggi, incentrata su un tagliando integrativo del biglietto aereo. Ciò a condizione che in tale tagliando siano riepilogati gli elementi essenziali che altrimenti dovrebbero essere indicati nella ricevuta fiscale e che la progressività di tale documento certificativo sia garantita dalla presenza del numero progressivo del biglietto aereo e del codice IATA dell’Agenzia di Viaggi. Si ricorda pertanto che su tale ricevuta dovrà essere riportata la ditta, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA dell’Agenzia di Viaggi che emette il documento, la data di emissione, il numero progressivo (numero del biglietto aereo e il codice identificativo IATA), il compenso d’intermediazione – imponibile, imposta, aliquota applicata nell’ipotesi di trasporto nazionale ovvero titolo di non imponibilità nell’ipotesi di trasporto internazionale e i dati relativi al trasporto – ripresi dal biglietto aereo – a cui il compenso stesso si riferisce.

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle Agenzie di Viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.

L’unica riserva posta dall’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la vendita tramite il canale web, laddove non esiste neppure un titolo elettronico emesso dal vettore a cui si possa integrare il tagliando dell’Agenzia. In tale ipotesi le Agenzie di Viaggi dovranno certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dal cliente, una fattura che potrà assumere anche la forma di una fattura elettronica così come previsto dall’ art. 21 del D.P.R. n. 633/72.

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il budget per le imprese

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Il Budget per un’impresa turistica

Ogni anno l’agenzia di Viaggio e per essa l’imprenditore l’amministratore dovrebbe porsi determinati obiettivi  soprattutto in termini di ottimizzazione di spese e di raggiungimento di fatturati visto anche l’esiguo margine cui le agenzie di viaggio sono per natura obbligate e provare a raggiungerli.budget

Rapporti dettagliati sul budget aziendale possono fungere da supporto operativo: analizzandoli costantemente è infatti possibile interpretare probabili criticità e, nel caso, intervenire tempestivamente.

Anche il ricorso al sistema bancario di finanziamento può essere monitorato e tenuto sotto controllo.

Turismoefisco formazione vi offre la possibilità di gestire un file excel con un potente strumento di gestione del budget aziendale tramite proiezioni dei dati mensili, che l’imprenditore può monitorare per valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

L’inserimento dei dati non segue il principio della partita doppia ma la semplice gestione aziendale di tutti i giorni quindi  è estremamente  semplice e immediato poiché restituisce  un sistematico inserimento dei valori che rappresentano un costo e un ricavo aziendale permettendo di capire se l’agenzia è in utile o in perdita e se ha prospettive future di crescita aziendale.

Scarichiamo lo schema budget turismo e inseriamo i dati richiesti creandone di nostri specifici in modo da rappresentare nel modo piu perfetto possibile la situazione aziendale; una serie di formule preimpostate ci guiderà verso una proiezione della situazione aziendale.

Il foglio Budget conterrà  l’elenco dei costi  e ricavi che l’azienda prevede di sostenere nell’ esercizio e la relativa ripartizione in dodici mesi. Le reali spese sostenute e i costi previsti o realizzati realmente dovranno essere indicati nel foglio.

Il consiglio è di compilarlo in base ai dati dell’esercizio precedente e poi gestirlo per l’annualità in corso rilevando anche le differenze

scarica il budget.

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budget agenzie di viaggio e piccole aziende 48.00 KB 199 downloads

Un budget preimpostato completo di formule che vi aiuterà nella gestione della vostra...

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contabilità agenzia viaggi corso commercialista

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Solo con noi, esperti del turismo da più di 22 anni potrai conoscere tutto sulla contabilità agenzia viaggi, le scritture contabili agenzia viaggi da adottare il 74 ter la parte giuridica del contratto di viaggio, con noi la tua contabilità agenzie di viaggio diventa semplice e applicabile senza problemi

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