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La disciplina delle Fee d’agenzia
nelle Agenzie di Viaggi e Turismo
Con la progressiva diminuzione delle commissioni percepite dalle adv per la prenotazione di biglietti aerei e ferroviari, si è verificato un nuovo tipo d’adempimento per le agenzie intermediarie
E’ parassi consolidata ormai che le agenzia percepiscano un diritto ( o fee) d’agenzia che viene pagato direttamente dal viaggiatore come servizio per la prenotazione effettuata e che diventa per l’agenzia pressocchè l’unico ricavo per l’emissione del biglietto
Il compenso percepito, che corrisponde al servizio effettuato nei confronti del cliente, ad una prima interpretazione è stato identificato come tale e pertanto assoggettato ad iva 22% .
Successivamente è intervenuta l’agenzia delle entrate che ha stabilito che la fee d’agenzia segue ai fini fiscali i procedimenti previsti per le provvigioni a suo tempo percepite dalle compagnie ed esattamente:
sono imponibili e assoggettate ad Iva 22%
le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti nazionali ( incluse le low cost)
sono non imponibili iva ai sensi del comma 1 dell’art. 9 le fee percepite per l’emissione e la prenotazione dei biglietti per voli o trasporti internazionali ( incluse le low cost)
I diritti dovranno essere trascritti nella prima nota corrispettivi, mentre per la certificazione al cliente, tutti i crs si stanno attrezzando per includerla nel tagliando emesso.
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Di seguito, per completezza si trascrive la circolare dell’agenzia delle entrate :
Oggetto: risposta dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Ufficio Procedure Fiscali, sulla disciplina fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione richiesti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per la prenotazione e l’emissione di biglietteria aerea
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale – Ufficio Procedure Fiscali, ha fornito, su richiesta della FIAVET, un parere sul corretto trattamento fiscale applicabile ai compensi d’intermediazione percepiti dalle Agenzie di Viaggi e Turismo per l’emissione di biglietteria aerea e sulle relative modalità di certificazione. Con il parere espresso nella risposta è stata accolta l’istanza proposta dalla Federazione di riconoscere validità fiscale, ai fini degli obblighi di certificazione, al tagliando annesso al biglietto aereo.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto chiarito che, essendo il suddetto compenso corrisposto direttamente dai clienti e che trattasi di remunerazione di un servizio di intermediazione derivante da un rapporto di mandato, si rende applicabile alle Agenzie di Viaggi la seguente disciplina:
provvigioni percepite da vettore aereo:
– per la commissione ancora riconosciuta dal vettore, emissione di fattura, distinguendo le commissioni per l’emissione di biglietteria aerea nazionale che sono soggette ad IVA con l’aliquota del 20% da quelle per la biglietteria internazionale, non imponibili IVA in base all’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72;
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diritti di agenzia richiesti per la prenotazione di voli
– per il compenso ricevuto dal cliente per l’attività di intermediazione, certificazione del corrispettivo per la prestazione di emissione della biglietteria aerea nazionale, assoggettandolo ad IVA con aliquota del 20%; mentre per l’emissione della biglietteria aerea internazionale tali corrispettivi sono non imponibili IVA in virtù dell’art. 9, comma 1, punto 7, del D.P.R. n. 633/72.
In merito alle modalità di certificazione, l’Ufficio Procedure fiscali ha accolto la proposta di certificazione dei compensi d’intermediazione, incassati dalle Agenzie di Viaggi, incentrata su un tagliando integrativo del biglietto aereo. Ciò a condizione che in tale tagliando siano riepilogati gli elementi essenziali che altrimenti dovrebbero essere indicati nella ricevuta fiscale e che la progressività di tale documento certificativo sia garantita dalla presenza del numero progressivo del biglietto aereo e del codice IATA dell’Agenzia di Viaggi. Si ricorda pertanto che su tale ricevuta dovrà essere riportata la ditta, la denominazione o ragione sociale e la partita IVA dell’Agenzia di Viaggi che emette il documento, la data di emissione, il numero progressivo (numero del biglietto aereo e il codice identificativo IATA), il compenso d’intermediazione – imponibile, imposta, aliquota applicata nell’ipotesi di trasporto nazionale ovvero titolo di non imponibilità nell’ipotesi di trasporto internazionale e i dati relativi al trasporto – ripresi dal biglietto aereo – a cui il compenso stesso si riferisce.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria è dell’avviso che i tagliandi annessi al biglietto aereo possano assolvere agli obblighi di certificazione delle Agenzie di Viaggi per i compensi corrisposti direttamente dai clienti, riconoscendo quindi al tagliando la stessa funzione sostitutiva di scontrino fiscale assolta dal titolo di viaggio.
L’unica riserva posta dall’Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente la vendita tramite il canale web, laddove non esiste neppure un titolo elettronico emesso dal vettore a cui si possa integrare il tagliando dell’Agenzia. In tale ipotesi le Agenzie di Viaggi dovranno certificare il corrispettivo nelle forme ordinarie, mediante l’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, ovvero, se richiesta dal cliente, una fattura che potrà assumere anche la forma di una fattura elettronica così come previsto dall’ art. 21 del D.P.R. n. 633/72.
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