Category Archives: Agenzie di Viaggi e turismo

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Fattura elettronica, nuove scadenze per il bollo: versamenti entro il 20 aprile 2020

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Fattura elettronica, nuove scadenze per l’imposta di bollo.

Il Decreto economico varato dal Governo il 6 aprile 2020 introduce nuove semplificazioni, fissando a 250 euro la soglia limite per determinare chi paga a cadenza trimestrale e chi ogni sei mesi.

Modificando quanto previsto dall’articolo 17 del decreto fiscale n. 124/2019, l’ultima bozza del Decreto Liquidità circolata nelle ultime ore precedenti all’approvazione, stabilisce che il pagamento può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi:

  • per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre, entro la scadenza del secondo semestre se l’importo dovuto è inferiore a 250 euro;
  • se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è complessivamente inferiore a 250 euro, entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.

Il limite per il pagamento semestrale, precedentemente fissato a 1.000 euro, viene quindi ridotto a 250 euro per trimestre. Se il totale del bollo dovuto per il primo semestre non supera i 250 euro, il versamento potrà essere effettuato entro la scadenza per il pagamento del bollo del secondo trimestre, ovvero a luglio.

Importo imposta di bollo Scadenza versamento
Superiore a 250 euro per il primo trimestre 20 aprile 2020
Inferiore a 250 euro per il primo trimestre 20 luglio 2020
Inferiore a 250 euro per il primo e per il secondo trimestre 20 ottobre 2020

Nessuna modifica, invece, per l’imposta di bollo dovuta per il terzo e per il quarto trimestre: le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre ed al 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

La scadenza del 20 aprile 2020 interessa quindi esclusivamente i contribuenti che, in relazione alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre, devono versare una somma superiore al limite di 250 euro.

Ovviamente si dovrà attendere la conferma attraverso la pubblicazione del testo del Decreto Liquidità in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo calendario dei pagamenti

Dopo l’ulteriore modifica prevista dal Decreto  cerchiamo di fare un punto della situazione sul  pagamento del bollo sulle fatture elettroniche.

Stando alle modifiche previste dall’ultima bozza del Decreto Liquidità, il calendario delle scadenze viene modificato fissando a 250 euro la soglia limite per la semplificazione dei versamenti, ovvero:

Periodo di riferimento e importo Scadenza versamento – novità Decreto Liquidità
Imposta di bollo I trimestre superiore a 250 euro Scadenza il 20 aprile 2020
Imposta di bollo I trimestre inferiore a 250 euro Scadenza il 20 luglio 2020
Imposta di bollo II trimestre Scadenza 20 luglio 2020
Imposta di bollo I e II trimestre inferiore a 250 euro Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo III trimestre Scadenza 20 ottobre 2020
Imposta di bollo IV trimestre Scadenza 20 gennaio 2021

Sarà necessario orientarsi in questo calendario di scadenze che rischia di complicarsi anziché semplificarsi.

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autofattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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Autofattura elettronica / tour operator agenzie di viaggi  come funziona 

Grande dilemma dal 1 Gennaio 2019 per molte ADV: come funzionerà l’autofatturazione per le commissione percepite sui viaggi organizzati dai T.O. nei confronti della Agenzie di Viaggi dettaglianti?

Infatti l’ottavo comma dell’art. 74-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce che “Le agenzie organizzatrici (T.O) per le prestazioni di intermediazione “emettono” una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 ( Registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute) entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo, al rappresentante (ADV intermediaria) ,  il quale le “annota” ai sensi dell’articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta”. Il Tour operator liquida l’Iva a debito nelle sue liquidazioni periodiche.

A questo punto è sorto il dubbio: come ci si dovrà comportare per la fattura elettronica emessa dal Tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l’agenzia di viaggi intermediaria?
1) L’invio/emissione della fattura elettronica è a carico del Tour operator?
2) Quale indirizzo telematico deve indicare il T.O. nella compilazione della fattura emessa per le provvigioni tenuto conto che una copia va consegnata all’agenzia intermediaria: il proprio o quello dell’agenzia intermediaria?

A queste domande ha risposto l’Agenzia delle entrate con apposite in cui viene confermato che deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice e quindi il Tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria

Ma con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi?

Le agenzie organizzatrici e i Tour operator (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 – inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Le agenzie intermediarie comunicano i dati della fattura emessa (per loro conto dall’organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 – inversione contabile (senza riportare l’imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.

Viene inoltre precisato e questo riveste fondamentale importanza che, l’emissione di una fattura per conto terzi, disciplinata dall’art. 21, del DPR n. 633/72, non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate.

Per la compilazione dell’autofattura elettronica è importante ricordare che:
– nel campo 1.2 Dati relativi al cedente/prestatore (fornitore) vanno inseriti i dati di chi emette la fattura, quindi nel caso specifico del Tour Operator;
– nel campo 1.4 Dati relativi al cessionario/committente (cliente) vanno inseriti i dati del Tour Operator;
– nel campo 1.6 Fattura emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore occorre scegliere “CC” in quanto emessa dal cessionario/committente.

Mentre per quanto riguarda le modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, l’ SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il Tour Operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura.

In ogni caso per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI).
N.B.: una copia conforme all’originale della autofattura elettronica (elaborata e non scartata da SdI) sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” – “Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” del’emittente.

N.B.: questo meccanismo Il meccanismo è complicato e non risulta essere funzionante se il soggetto trasmittente ha registrato l’indirizzo preferenziale, perché l’eventuale indicazione di un diverso canale di destinazione sarebbe comunque ignorata dal SDI.

Per questa ragione, nei casi in cui non si vuole o non si può procedere con l’indicazione dell’indirizzo dell’agenzia, o il Tour operator trasmittente abbia comunicato il proprio codice univoco in SDI, si rende fondamentale e obbligatorio trasmettere una copia dell’autofattura emessa ( copia di cortesia) all’agenzia di viaggi intermediaria, questo poiché il file dell’autofattura in formato XML risulterà “inviato” e conservato solo nella piattaforma Fatture e Corrispettivi del Tour Operator trasmittente.

Ricapitolando: l’Autofattura emessa dal T.O. per le provvigioni riconosciute nei confronti dell’agenzia di Viaggi intermediaria deve indicare “l’agenzia di viaggio intermediaria come prestatore, come committente il tour operator e come emittente lo stesso tour operator, con indicazione del codice CC (committente/cessionario) in quanto viene emessa dal committente”.

L’autofattura così composta, dovrà essere recapitata all’adv intermediaria e ciò può avvenire con diverse modalità:
– nel caso in cui il codice destinatario/pec riportato nel file inviato al SdI sia quello della adv intermediaria, la fattura viene direttamente recapitata dallo SdI all’adv;
– nel caso in cui l’indirizzo indicato sia quello del T.O. la fattura potrà essere recapitata in altra maniera direttamente a cura del t.o. (via pec o via e-mail)”.

Per spiegare il tutto in maniera molto semplice, l’agenzia di viaggio intermediaria si troverà spesso nella condizione di vedere le proprie fatture emesse da terzi per suo conto ( provvigioni riconosciute dai tour operator per la vendita di pacchetti di viaggio organizzati, oppure per i diritti spettanti per servizi di biglietteria ).

In tutti i casi in cui l’azienda risulta essere soggetto emittente, ( ADV) ma la fattura viene materialmente formata e trasmessa al Sistema di Interscambio da un terzo, (T.O) che risulta altresì soggetto destinatario della fattura medesima il soggetto trasmittente la fattura è anche il soggetto destinatario della fattura stessa, fattura che però è emessa per conto di altri (l’agenzia dettagliante).
L’Adv dettagliante pertanto contabilizzerà il documento emesso ( autofattura emessa dl T.O. e inviata all’agenzia) tra i proventi conseguiti, ma il documento nel suo transito nel SDI “parte” dalla posizione del tour operator, e “arriva” sulla medesima posizione.
In questo caso, si avrà la spedizione e arrivo nel medesimo “cassetto delle fatture”, mentre il soggetto emittente è un altro.

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

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Agenzie viaggi Iva 74 ter acconti clienti

Agenzie di viaggio, probabile l’Iva  dovuta anche sugli acconti incassati sulla pratica effettuata.

quando un’ adv è assoggettata al regime speciale del margine (74ter) e riceve un acconto, l’Iva è esigibile dal momento dell’incasso di tale quota. Ciò a condizione che, in quel momento, i servizi turistici da fornire siano individuati con precisione.

Secondo la pronuncia della Corte di giustizia, C-422/17 l’Iva sarebbe dovuta anche sugli acconti incassati dalle agenzie di viaggio per le pratiche effettuate. La pronuncia della Corte si basa sulle disposizioni comunitarie (articolo 65 e articoli da 306 a 310 della direttiva Iva) e interpreta il caso dell’agenzia di viaggio, assoggettata al regime speciale del margine, ( nella nostra disciplina Iva il regime 74 ter D.P.R. 633/72) che incassa un acconto, l’Iva, l’acconto sarebbe ora assoggettato ad Iva che diventa esigibile dal momento dell’incasso di tale acconto. Ovviamente il tutto a condizione che, in quel momento in cui si incassa l’acconto  si sia già a conoscenza dell’impatto che hanno i relativi costi dei servizi turistici da fornire.

Fino a questo momento infatti l’acconto incassato dall’Agenzia di viaggi non veniva fatturato in quanto il momento impositivo ( debito iva derivante dal regime base da base ) era solo quello del saldo o della partenza del cliente.

I termini di emissione della fattura (immediata o differita) sono disciplinati dall`art. 21, c. 4, del DPR 633/72 e, per le cessioni intracomunitarie di beni, dall`art. 46, c. 2, del D.L. 331/1993. Per stabilire da quando decorrono tali termini è, però, necessario individuare il momento in cui, ai fini Iva, si considera effettuata l`operazione (art. 6 del DPR 633/72 e art. 39 del D.L. 331/1993).

Servizi generali internazionali

Per i servizi generali internazionali B2B (cioè quelli con controparte operatore non residente) e solo per questi, la legge n. 217/2011 (Comunitaria 2010) ha parzialmente riscritto l`art. 6 del DPR n. 633 fissando la rilevanza dei suddetti servizi (nuovo comma 6) nel momento di ultimazione (o maturazione per quelli periodici e continuativi) e “sterilizzando” l`effetto anticipatorio del c. 4, ossia della fattura emessa prima dell`ultimazione. Rimane salvo, invece, l`effetto anticipatorio del pagamento (c. 6).

L’assoggettabilità ad Iva per gli acconti  incassati dalle Adv non è certo un problema di facile:  questo perché all’atto dell’incasso dell’acconto l’Adv non ha sicuramente un dato indispensabile per conoscere quali saranno i costi del pacchetto venduto; elemento indispensabile per il conseguente conteggio dell’Iva in regime speciale.

Il regime 74 ter essendo un regime speciale non calcola l’Iva dovuta nei metodi ordinari. Infatti l’iva viene versata solo sulla differenza ( guadagno) tra ricavo effettuato e costi per prestazioni turistiche sostenute ed inerenti al viaggio stesso.

Per questo assoggettare l’acconto significherebbe versare un’iva probabilmente non dovuta rispetto al momento temporale in cui si versa l’acconto che in alcuni casi potrebbe essere  anche di alcuni mesi ( acconto versato in Gennaio , partenza ad Agosto ) se non di anni ( si pensi a un acconto versato per un meeeting societario che si svolgerà tra un anno o due anni in una determinata località)

Il margine prevedibile

Una soluzione è quella di versare l’Iva dovuta partendo dal concetto di ‘margine prevedibile’, ovvero effettuare una stima degli utili conseguiti calcolata in base alle previsioni di costo che verranno sostenuti. In altre parole occorre valutare un margine percentuale ragionevole e calcolare di conseguenza quello relativo al solo acconto per ottenere la base imponibile e procedere al conteggio dell’Iva.

Questo perché, secondo la Corte stessa, prendendo in considerazione solo i costi effettivamente sostenuti al momento del versamento dell’acconto sarebbe di sicuro falsata la modalità di calcolo.

E’ poi prassi comune quella di molte agenzie, di effettuare un acquisto all’ultimo minuto, magari usufruendo di particolari agevolazioni legate alla stagionalità e/o al momento specifico di offerta del prodotto turistico.

Come funziona oggi

Allo stato attuale per la disciplina italiana sulla organizzazione di viaggi il versamento dell’acconto non è rilevante ai fini Iva. Il momento impositivo, infatti, scatta solo al pagamento integrale oppure all’inizio del soggiorno.

La Corte di Giustizia,  ha però inteso pronunciarsi poiché il regime speciale delle agenzie di viaggi ( 74 TER) non viene considerato come un regime indipendente, ma come una deroga alle disposizioni generali; ne consegue che le altre norme (ovvero quelle non esplicitamente derogate) sono invece applicabili alla distribuzione.

In conclusione, secondo la Corte, qualora l’importo dell’acconto corrisponde al prezzo totale del servizio turistico o a una parte significativa di esso e l’agenzia non ha ancora sostenuto alcun costo effettivo, o soltanto una parte limitata del costo totale individuale di tale servizio, o ancora qualora il costo effettivo individuale del viaggio, sostenuto dall’adv, non sia determinabile al momento del pagamento dell’acconto, il margine può essere determinato sulla base di una stima, salvo successive rettifiche.

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trattamento fiscale buono monouso e multiuso

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Trattamento fiscale buono  monouso e multiuso

La tipologia dei buoni e delle gift cards è stata recentemente oggetto di un accurato approfondimento che ha anche avuto il pregio di solidificare alcuni dubbi intercorsi tra gli operatori ; tale approfondimento ha generato il  comunicato stampa del Consiglio dei ministri  n. 29 del 28 novembre 2018.

In particolare tra le altre cose nel comunicato viene data una nuova nuova definizione del buono corrispettivo ovvero che lo stesso debba  essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

Tale buono ( ticket o card) può avere una forma:

  • fisica  ( prevede delle spese accessorie di stampa per la sua diffusione o trasferimento)
  • in forma elettronica. (non prevede spese accessorie per la sua diffusione o trasferimento) 

Inoltre, dal 1 Gennaio viene chiaramente identificato la tipologia di buono emesso , a seconda del fatto che:

  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, sia identificabile a livello fiscale con un’aliquota Iva determinabile ( buono monouso)
  • la cessione del bene o la prestazione del servizio oggetto del buono stesso, non sia identificabile fino al momento in cui l’usufrutore del servizio non lo richieda  ( buono multiuso)

Buoni-corrispettivo MONOUSO

Il buono Monouso è un buono-corrispettivo nel quale il prodotto o servizio che viene ceduto all’emissione del buono stesso ( che è sempre precedente alla effettuazione dell’operazione) può essere identificato immediatamente ( esempio un buono per l’acquisto di un televisore o in generale di un prodotto elettronico sempre soggetto ad iva 22%).

Di conseguenza questa tipologia di buono  va considerato come una cessione di beni o una prestazione di servizi, poiché sono noti tutti gli elementi richiesti per la documentazione dell’operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi). Vale a dire che la fattura per l’emissione di questa tipologia di buono non ricade nell’esenzione di cui all’art. 2 comma 3 ma viene assoggettata ad iva ordinaria ( relativa al bene in oggetto o 22% se trattasi di un servizio) e  la successiva cessione di beni o prestazione di servizi effettuata  non rileva ai fini IVA.

Buoni-corrispettivo MULTIUSO

Viceversa il buono Multiuso è un buono-corrispettivo  per il quale, all’atto dell’emissione la disciplina IVA da applicare alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui gli stessi danno diritto non è nota. Esempio il prodotto turistico nel quale il cliente finale ( usufruitore del buono) potrà scegliere se richiedere:

In questa circostanza, non essendo pertanto note le informazioni base per la tassazione del buono-corrispettivo, è reso impossibile determinare con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi. Di conseguenza, l’imposta sarà esigibile dal solo momento a partire dal quale i beni saranno ceduti o i servizi prestati. Pertanto questa tipologia di buono ( multiuso) continuerà ad essere fatturata ai sensi dell’art. 2 comma 3. E’ questo il caso della TEAM e dei prodotti servizi fatturati.

Base imponibile delle operazioni sui buoni-corrispettivo

La base imponibile del buono monouso è il valore del corrispettivo richiesto per l’emissione del buono stesso.

Invece, per i buoni multiuso, dobbiamo osservare queste specifiche:

  • La fattura dei ticket-cards dovrà essere emessa per il valore nominale richiesto in esenzione Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3
  • Dovrà essere specificato nella fattura che trattasi di cessione di buono-multiuso per il quale non è determinabile con certezza il trattamento IVA applicabile alla corrispondente prestazione di servizi turistici futura.
  • Le operazioni accessorie alla cessione dei ticket e/o cards come ad esempio la stampa personalizzata, la confeziona tura o altre, dovranno essere invece individuate e fatturate applicando l’aliquota Iva del 22%.

Esempio pratico:

Fattura a Cliente ( indifferente se trattasi di privato o di Azienda) di 1 ticket vacanza  del valore complessivo di € 200:

  • Se il buono vacanza viene inviato in formato elettronico la fattura sarà di € 200 esente da Iva ai sensi dell’art. 2 comma 3. (*) 
  • Se il buono viene inviato in forma fisica la fattura sarà di € 200 esente da Iva + ad esempio € 5 + Iva 22% per stampa di n. 1 ticket e sua confezionatura.
  • Ovvero la fattura per complessive € 200 ( come da contratto e pagate del cliente) dovrà essere scorporata in € 193,90 ( importo del ticket esente) ed € 6,1 ( importo della componente stampa e  confezionamento)

(*) Ricordiamo che all’atto delle riscossione del buono ( individuazione del prodotto turistico prescelto) dovrà essere emessa fattura con aliquota corrispondente per il valore del servizio erogato e non incassato per via del buono.

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mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

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Mediainx software gestionale agenzie di viaggi adv e tour operator

Un unico software per ADV e Tour operator che gestisce anche le fatture elettroniche

Oggi analizziamo questa interessantissima  piattaforma di gestione aziendale usufruibile online che permette di avere in un  unico prodotto la gestione dell’agenzia ( o dell’attività) , senza limiti di utenti. Un  software per agenzie di viaggi, fortemente innovativo tra tutti i programmi usati dalle agenzie di viaggio,  e i numerosi software gestionale agenzia viaggi free,con il quale si può lavorare dal PC, dal notebook, dal Tablet, pubblicare i prodotti e i documenti nel sito internet RESPONSIVE, ricevere gli ordini, modificare la grafica del sito, pubblicare le offerte su Facebook, tutto automaticamente, al volo, senza dipendere da altri e soprattutto senza dover riscrivere nulla.

Mediainx software, infatti integra anche la gestione del sito internet aziendale e dei social network con il risultato di avere tutte le offerte aggiornate in tempo reale senza richieder el’intervento di consulenti software specializzat iche notoriamente hanno tempi lunghi di lavoro e costi relativi che non sempre sono compatibili con gli stretti margini delle Agenzie di Viaggi. Mediainx si pone l’ambizioso obiettivo  di sollevare l’agente di viaggi  dalla moltitudine di operazioni che è solito compiere. La piattaforma è frubile dal PC, dal Notebok ed è perfettamente ottimizzata per essere utilizzata anche da  modelli di tablet molto economici.

L’integrazione è fondamentale poiché assistiamo quotidianamente al fatto che  moltissime società di software propongono siti ecommerce e software gestionali scollegati tra loro e questo purtroppo comporta più risorse lavoro nel dover inserire più volte gli stessi dati e una totale mancanza di sincronizzazione tra i due sistemi. Tra l’altro spesso e volentieri si debbono  inserire i prodotti nel proprio sito,  con un’interfaccia utente approssimativa rendendo il lavoro poco efficace e per niente ottimizzato per il potente motore di ricerca globale.

Altro scenario datato è quello del backup; se si lavora in locale si deve predisporre un serio salvataggio dei dati che non occorre per un prodotto in cloud.

Per le attività che gestiscono il magazzino normalmente c’è una seria difficoltà nel raccordare i prodotti online… e se vende qualcosa nel sito, reinserire manualmente i dati nel gestionale… e/o viceversa… e se desidera un pò di visibilità utilizzando ad esempio facebook, ancora una volta, dovrà creare gli inserti manualmente! Sembra pazzesco, ma è la realtà che quasi tutti i commercianti affrontano quotidianamente.

Ecco perchè accogliamo volentieri questo nuovo software gestionale che ha posto le basi per un significativo cambio di direzione. Mediainx ha infatti immesso sul mercato una piattaforma completa ad un prezzo più che ragionevole che riesce a proporre una gestione aziendale immediata, un sito ecommerce auto personalizzabile associato al gestionale e a Facebook, semplicità d’uso e costi particolarmente contenuti. Sembra di ascoltare quella famosa pubblicità in cui si dice ” ti piace vincere facile”!

Mediavacanze Gestionale perAgenzie di Viaggi in cloud con fatture elettroniche illimitate  ;

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Per le Agenzie di Viaggi mediainx ha il prodotto “MediaVacanze” che integra tutte le  nuove opportunità offerte dal web. Un software per agenzie di viaggi  Responsive, progettato per essere totalmente compatibile con qualunque dispositivo portatile: Notebook, Tablet, Smartphone, quindi opera su sistemi Microsoft, Apple, Android, Linux per gestire l’attività senza limiti, con la comodità di un dispositivo mobile e senza alcuna  installazione. Non  si deve nemmeno configurare una rete aziendale o altre costose implementazioni.
Completamente integrato pe rla nuova fatturazione elettronica a partire dal 1 gennaio 2019! Con mediainx la Fatturazione Elettronica è inclusa, è gratuita ed è illimitata!
Invio, convalida e conservazione a norma, direttamente dal gestionale, per fatture di vendita e di acquisto, senza alcun limite.

Filiali e Postazioni ILLIMITATE

Altra nota positiva e non di secondo piano è che siamo in presenza dell’unico Gestionale in Italia che offre  Filiali e le Postazioni senza alcun limite quindi a costo zero.

Fatturazione e documenti fiscali

Con Mediavacanze si possono realizzare preventivi, opzioni, prenotazioni, fatture, note di credito, tutte perfettamente conformi all’art. 74 TER DPR 633/72

La normativa 74 Ter è totalmente gestita, quindi si possono crerare automaticamente  documenti che in automatico verranno gestiti in base alla tipologia del prodotto richiesto.
Se ad esempio si realizza  una prenotazione al Netto, la fattura si compilerà automaticamente con il regime 74 ter, senza la preoccupazione di dover verificare volta per volta la scelta fiscale..

 biglietteria
Si possono registrare i biglietti individuali o collettivi quindi anche per interi gruppi e aggiungere le fee ed emettere automaticamente la fattura per le fee. Inoltre La biglietteria è tracciabile in prima nota, movimenti e scadenze, quindi inserire i pagamenti e le relative scadenze sei dei clienti che dei vettori.
Inoltre è possibile monitorare richiedendo una  email ogni mattina gli eventuali checkin o promemoria da effettuare.

Convertire  i documenti senza doverli riscrivere
La gestione dei doumenti diventa estremamente facile; creare un preventivo, stamparlo  o invialo automaticamente dal gestionale stesso. Riprenderlo,  modificarlo, ristamparlo o convertirlo in una prenotazione, senza dover riscrivere nulla! Inoltre una volta convertito, i documenti quali il Contratto e i Voucher, si auto compileranno. Dalla prenotazione si possono ricreare le fatture e/o l’autofattura per le commissioni.

Crea le fatture automaticamente dalla prenotazione, inclusa  l’autofattura
La facilità e velocità di gestione son ole armi più potenti di questo software e soprattutto comodissime specialmente in alta stagione! Il gestionale  permette di creare con facilità tutta una serie di documenti associati alla pratica in corso e  generare le fatture automaticamente, con estrema facilità. Le fatture create verranno automaticamente inserite in Prima nota, Movimenti e Scadenze, quindi sarà possibile interrogare l’andamento in base al fatturato, conoscere ogni dettaglio per pratica, cliente, fornitore, prodotto, servizio…

Inserire tutte le informazioni, le quote, le riduzioni, i supplementi, i partecipanti
Nelle varie pratiche create, è possibile inserire ogni dato necessario allo sviluppo della pratica stessa, quindi oltre alle quote quali Camere, Voli, Soggiorni… anche  riduzioni e/o supplementi. Per ogni riga creata è possibile  associare i vari partecipanti, inserire i loro dati. Inoltre i partecipanti non debbono essere riscritti piu volte  poiché si possono importare  da altre righe o copiarli e quindi in seguito richiamarli dall’intestatario del documento con molteplici ore lavoro risparmiate e un maggior controllo.

Stampare tutti i documenti in PDF e inviarli per email come allegati direttamente dalla pratica
Tutti i documenti, qualunque essi siano, anche le interrogazioni, sono stampabili in PDF, velocemente. Inoltre il gestionale permette di inviare i documenti direttamente, senza doverli scaricare e poi allegare ad esempio con Gmail. Ci pensa il gestionale; li salva e li allega.

Si tiene  traccia di tutte le operazioni, è inoltre possibile verificare l’andamento e consultare le statistiche e tutto ciò che si inserisce è consultabile dalla sezione Movimenti e Scadenze.

Sito internet associato al Gestionale
Oltre al gestionale è inclusa nel prezzo  l’attivazione di un Sito internet con un nome prescelto  (www.lamiaagenzia.it o .com o altro), in cui è possibile apportare tutte le modifiche e/o integrazioni desiderate,  cambiare la grafica e inserire in piena autonomia tutto quello che riguarda la gestione particolareggiata della propria agenzia ( pacchetti, sviluppo viaggi, offerte etc) , locandine, offerte, liste eventi, foto, testi, descrizioni, inserzioni, mappa, video e inserire fino a 30 foto per ogni prodotto turistico e associare anche video su youtube
Possibile anche creare prodotti e/o servizi turistici, inserire i dati della struttura o della società che eroga il servizio.

Pubblicazione automatica su Facebook
Le offerte realizzate possono essere automaticamente pubblicate  su Facebook nella propria pagina aziendale  in un gruppo, in un  profilo, nei profili di amici, ecc..
I vantaggi sono molteplici: non si perde tempo a creare il Post, lo crea il Gestionale e quando un utente di Facebook clicca sull’immagine, essa non verrà ingrandita (come avviene di solito), ma l’utente verrà reindirizzato nel Sito web dell’agenzia, nella scheda della locandina, dove troverà molte più informazioni, foto, video, ecc..

Scadenze con avvisi tramite email
Si possono creare  scadenze dei pagamenti (sia attivi che passivi) e ricevere una email ogni mattina alle 8,30, con una lista sulle scadenze in corso. La scadenza  verrà mostrata ogni giorno, fino a quando non sarà disattivata.Oltre a questo si potrà integrare con  un avviso sempre via email in merito alla biglietteria sui checkin da effettuare. Possibile impostare una data e da quel giorno, sempre ogni mattina alle 8,30, arriverà una email che avvisa quali checkin attivare per i propri  clienti.

Filiali e Postazioni illimitate
Non ci sono limiti al numero di Agenzie, Filiali, Operatori, Postazioni o Sessioni multiple che possono essere usate contemporaneamente.
Possibile creare le filiali e anche dei profili con password ai propri collaboratori, quindi tracciare ogni operazione. Così facendo è molto comodo conoscere  dove e da chi vengono creati i documenti e tenere sotto controllo l’andamento di ogni Filiale e di ogni Operatore.
Un incredibile controllo generale, senza nemmeno dover spendere un euro in più. diainx.com.

La versione EASY e mono utenza, pensata per coloro i quali sono all’inizio oppure gestiscono una piccola Agenzia e non necessitano di un sito internet.

Tutte le versioni dispongono di tutte le funzionalità operative. Tutti i moduli sono inclusi, persino la Fatturazione Elettronica, ILLIMITATA, per ciclo attivo e passivo (fatture di vendita e di acquisto), con invio e conservazione a norma

Contattaci ora al n. 392.064.6169 anche  oppure via email spiegandoci le tue esigenze.


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imposta di bollo su fatture elettroniche 2020

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imposta di bollo su fatture elettroniche 2019

Come si applica l'imposta di bollo con la fatturazione elettronica

Sulle fatture elettroniche  ovviamente non è possibile apporre fisicamente la marca da bollo, pertanto per assolvere l’adempimento è necessario effettuare il versamento telematicamente.

Già attraverso la  circolare 16 E del 14/04/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto originariamente previsto per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale attraverso il D.P.R n° 642 del 26 ottobre 1972, non trova applicazione in merito ai documenti informatici e quindi alle fatturazioni elettroniche.

Pertanto, l’assolvimento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche non richiederà la preventiva autorizzazione, né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del DPR n. 642.

Per adempiere all'assolvimento dell'imposta di bollo  sarà sufficiente che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, gli interessati 8 soggetto emittente) versino  in un'unica soluzione, l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere, indicando nel modello F24 l’esercizio di riferimento ( es: 2019) ed il codice tributo 2501.

Sulla fattura elettronica andrà indicata la dicitura “Imposta di bollo assolta virtualmente ai  sensi del DM 17.6.2014”.

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972, che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio;
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

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Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica: la normativa

La normativa di riferimento è rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972,  che all’articolo 13, n° 1 della Tariffa Allegato A) dispone quali sono le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, e più precisamente:

  • con l’acquisto, l’applicazione e l’annullamento della marca, ossia, del contrassegno telematico comprato dal tabaccaio,
  • in modo virtuale, nelle modalità specificate oltre, a seconda che si tratti di documenti cartacei o assimilati, oppure informatici a norma di legge.

Quali documenti (fatture, ricevute, note, conti e simili) scontano l’imposta di bollo di 2 euro?

Normalmente scontano l’imposta di bollo su fatture, ricevute, note, conti e simili documenti, pari a € 2,00, tutte le operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti dall’IVA, di importo superiore a € 77,47.

Nella seguente tabella un riassunto delle fattispecie a cui si applica la predetta norma:

Ambito IVA Operazioni Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibile IVA (4%, 10%, 22%) No
Imponibili Articolo 17: Inversione Contabile “nazionale” (rottami, subappalti edilizia, cessioni di CPU e cellulari) No
Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)

Articolo 74: IVA assolta all’origine (editoria, ricariche telefoniche)

No
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie
Non Imponibili Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali No
Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni Si
Escluse Articolo 15: spese in nome e per conto
interessi di mora, etc…
 Si
Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…) Si
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972

Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori

Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario) Si
Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi) Si
Come assolvere l’imposta di bollo su fatture cartacee e ricevute, note, conti e simili documenti?

Il Pos a costi sostenibili

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Marca da bollo cartacea – contrassegno telematico

Come ha specificato la Risoluzione 444/E del 2008, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico dell'emittente il documento ovvero il  soggetto che produce i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” (ovvero chi emette la fattura). L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse articolo 15 D.P.R. 633/1972.

Contrassegno telematico

Il contrassegno telematico (la  marca da bollo) si acquista presso le rivendite di valori bollati (tabaccherie e simili), e per essere considerato regolare quando applicato sul documento, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. Per questo è prassi consigliata di procurarsi per tempo un congruo quantitativo di contrassegni per far fronte all’obbligo, e se del caso, chiedendo alla rivendita la distinta di acquisto dei valori bollati timbrata.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Questo significa che se l’emittente non appone il contrassegno, per regolarizzare il documento sarà il cliente/committente a dover pagare l’imposta di bollo, presentando il documento presso l’Agenzia delle Entrate entro 15 giorni dal ricevimento. Solo in questo caso il cliente/committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso bollo verrà quindi applicata all’emittente.

Con l’introduzione del contrassegno telematico adesivo (predatato e impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario annullare la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le vecchie marche da bollo.

Come verificare la validità della contrassegno telematico

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la procedura controllo valori bollati per verificare la validità del contrassegno telematico (con riferimento al numero identificativo e alla data di acquisto del contrassegno telematico).

La dicitura da inserire in una fattura per indicare l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo è la medesima sia nel caso delle fatture analogiche/cartacee che in quelle elettroniche ovvero:

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014

Ovviamente la questione della dicitura da inserire in fattura perde di significato nel caso delle fatture elettroniche; in questi casi, sarà opportuno solo  valorizzare l’apposito campo nel tracciato del file XML.

Imposta di bollo su fatture o documenti cartacei assolta in modo virtuale: quando è possibile, e come fare

Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012), per determinati documenti e atti, comprese le fatture, l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda di autorizzazione bollata presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza, indicando il numero stimato degli atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell’anno, per i quali si chiede l’autorizzazione all’assolvimento in modo virtuale.

L’autorizzazione, come stabilito dalla Circolare 61 del 1973 e 49 del 1987, in passato veniva rilasciata verificando gli idonei requisiti e solo qualora l’imposta di bollo presuntivamente calcolata fosse superiore a € 2.582,28. Con la Circolare 16/E del 2015 questo limite minimo d’imposta da versare è considerato come superato, tuttavia all’ufficio viene consigliato di verificare:

  •       i requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo,
  •       l’entità del tributo e la quantità di documenti da “bollare”

Ciò comporta una maggiore discrezionalità nel rilascio da parte degli uffici periferici, che nella prassi hanno introdotto alcuni limiti “informali” al rilascio (ad esempio, un numero minimo di documenti).

Tale discrezionalità rende di fatto impraticabile la richiesta di autorizzazione per quei soggetti che emettono da qualche decina a poche centinaia di documenti l’anno soggetti ad imposta di bollo, come ad esempio chi applica un regime agevolato non soggetto ad IVA (contribuenti minimi e forfettari).

Ove l’ufficio rilasci l’autorizzazione, sulla fattura (o analogo documento autorizzato) andrà riportata in modo chiaramente leggibile la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972“, oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Modalità di dichiarazione, liquidazione e versamento dell’imposta assolta in modo virtuale

L’Ufficio a seguito dell’autorizzazione liquiderà provvisoriamente l’imposta di bollo in base a quanto dichiarato, con suddivisione dell’importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno. Ad esempio: richiesta di autorizzazione il 2 febbraio 2016, fatture da emettere nel 2016 stimate 1.250, imposta di bollo su fatture liquidata pari a 2.500 €, 6 rate bimestrali di 417 € a partire dal 29 febbraio 2016.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, andrà presentata la Dichiarazione annuale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e altri elementi utili. Ad esempio si indicherà nella Tabella A della dichiarazione il codice 25 per fatture, ricevute, note, conti e simili documenti.

La Dichiarazione è la base di calcolo per la liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per l’anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell’anno in corso. L’imposta definitiva a credito o a debito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

Il versamento si effettua con modello F24 da aprile 2015 con i codici tributo 2505 per le rate bimestrali, 2506 per l’acconto, 2508 per eventuali interessi, approvati con Circolare 12/E del 2015. Eventuali eccedenze di imposta di bollo virtuale non sono compensabili come crediti.

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015, questa modalità appena descritta, non si applica alle fatture elettroniche e più in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali (regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 e di cui si parla più specificamente nella penultima sezione del presente articolo).

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini fiscali

L’articolo 6 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha regolamentato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici, registri informatici rilevanti ai fini tributari.

Ma cosa si intende per documenti informatici rilevanti ai fini tributari? Gli articoli 2 e 3 del predetto decreto stabiliscono che, per documento informatico rilevante ai fini tributari, si intende il documento che ha caratteristiche di:

  • immodificabilità
  • integrità
  • autenticità
  • leggibilità
  • utilizza i formati previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, e dai decreti attuativi, oppure utilizza i formati scelti dal responsabile della conservazione (che ne motiva la scelta nel manuale di conservazione), quali ad esempio: PDF, PDF/A, TIFF, JPG, OpenOffice XML, Open Document Format, XML, TXT, EML, atti a garantire al documento informatico integrità, possibilità di accesso e leggibilità nel tempo,

·      inoltre esso viene conservato in modo tale che:

  • sia a norma di legge ai fini della corretta tenuta della contabilità,
  • siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione dagli archivi informatici almeno delle anagrafiche e delle informazioni obbligatorie da riportare sui documenti (es. elementi obbligatori della fattura stabiliti dall’articolo 21 del D.P.R. 633 del 1972),
  • il processo di conservazione termini con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (marca temporale) sul pacchetto di archiviazione,
  • il processo di conservazione sia chiuso entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione.

Imposta di bollo: come inserirlo nel tracciato telematico della fattura elettronica?

L’inserimento dei dati relativi all’imposta di bollo nel tracciato della fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio, è previsto nei seguenti casi.

Ai fini fiscali va segnalato anche l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione relativo alla  conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 giugno 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze  e relativo all’inserimento nella dichiarazione dei redditi delle informazioni  riguardanti le modalità di  conservazione elettronica della contabilità per i seguenti modelli:

Unico 2015 SC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS104) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS104 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica, almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 SP – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS40) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS40 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 ENC – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS83) necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS83 va indicato il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo d’imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Unico 2015 PF – Va compilato il prospetto “Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari” (rigo RS140), necessario per comunicare di aver effettuato la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel periodo d’imposta di riferimento. Nel rigo RS140 va indicato il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari ovvero il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

Si ribadisce che, se il documento non ha le caratteristiche appena esposte e non viene conservato a norma di legge, non può essere considerato documento informatico rilevante ai fini tributari, bensì sarà assimilato ad un documento cartaceo, con la conseguenza di non poter assolvere l’imposta di bollo come riportato nel paragrafo qui di seguito.

Come assolvere l’imposta di bollo su fatture elettroniche e documenti informatici rilevanti ai fini tributari

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l’anno l’imposta di bollo è assolta con il versamento diretto in un’unica soluzione, anche con eventuale compensazione di crediti, tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo, o 29 aprile per anni bisestili come il 2016).

Il versamento si effettua con il codice tributo 2501 approvato dalla Circolare 106/E del 2014. Sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo va riportata l’annotazione

“imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”

Per i libri e sui registri (art. 16 della tariffa allegata D.P.R. 642 del 1972) informatici, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Imposta di bollo su adempimenti agenzie di Viaggi:

Se la fattura elettronica emessa  contiene l' indicazione di un importo per il quale è stato effettuato un servizio soggetto ad Iva ( Iva evidenziata)  allora il documento è esentato dal bollo, perché l’imposta è già stata assolta con l’Iva ( anche se la fattura contiene importi soggetti ad iva ed importi non soggetti)

In questo caso è necessario indicare che "trattasi di documento emesso per corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva esonerato dall' Imposta di Bollo"(DPR 642/72 art. 13, Tariffa e art. 6, e succ.mod.). Se invece viene emessa fattura elettronica per servizi non soggetti o non imponibili Iva  va applicata l'imposta di bollo se l' importo del documento supera € 77,47.

Vediamo alcuni casi concreti.

Fattispecie Soggetta a imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
Imponibili Fattura emessa per commissioni con Iva 22% : No
Fatture o Estratti conto riportanti in parte importi assoggettati Iva ed in parte non imponibili No
Fattura emessa per Singolo Servizio  con Iva 10% o 22%  : No
Fattura emessa per Singolo Servizio non imponibile Iva art. 7 o 9 :
Operazioni in campo IVA D.P.R. 633/1972 Esenti Estratti conti per Biglietteria Aerea: Superiori a 77,47

Conferme di prenotazione o Estratti conto emessi da Tour Operator: In questo caso vale l' esonero applicando la dicitura di cui sopra nel caso di Viaggi Cee, deve essere applicato il bollo da Euro 2,00= sulla Fattura emessa ai sensi dell' art. 74.ter al Cliente (obbligatoria) per i Viaggi FUORI CEE e MISTI (se superano Euro 77,47=).

Fattura emessa per Singolo Servizio  Guida Turistica o Visita Guidata esente Iva art. 10  :

Si
Non imponibili Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel in  Italia  : No
Fattura emessa per biglietteria aerea o vendita Hotel fuori Italia  : Si
Escluse Penalità rinuncia viaggi ai sensi dell'articolo 15:  e spese in nome e per conto Si
Regime speciale 74 Ter

( Viaggi tutto compreso

Fattura emessa per viaggi organizzati Intra U.E No
Fattura emessa per viaggi organizzati  Extra  U.E Si
Fattura emessa per viaggi misti organizzati  parte U.E e parte Extra  U.E Dipende

Fatture emesse dall'estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione dell'imposta di bollo,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall'Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall'estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all'agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un'agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell'esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

 


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la fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

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La fattura elettronica agenzie viaggi 74 ter

Agenzie dettaglianti e Tour Operator alla prova della fatturazione elettronica

Le agenzie di Viaggi e in particolar modo i Tour operator già nella norma utilizzano programmi software che gestiscono il front office ( emissione pratiche) e il back office ( fatturazione e contabilità) per cui non dovrebbero avere grandi difficoltà a recepire la nuova fatturazione elettronica obbligatoria in vigore dal 01/01/2019. Nella stragrande maggioranza dei casi il proprio software elaborerà la fattura in formato .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore ( secondo il DM 55/2013 ) e lo invierà tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo però le Agenzie di Viaggi  dovranno scegliere un canale di trasmissione attraverso il quale gestire la propria fatturazione elettronica e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate.

I canali possibili sono attualmente:

  1. casella P.E.C. ( già detenuta obbligatoriamente ma i lconsiglio è di crearne una ad oc e dedicarla alla fatturazione elettronica. );
  2. codice identificativo di 7  cifre- fornito da un intermediario (il proprio software gestionale o quello del commercialista che in questo modo elaborerà anche le fatture  passive)

In alternativa protranno infine  accedere al proprio  “cassetto fiscale” e scaricare da lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.

Qualsiasi altra tipologia di fattura che venga emessa  in mancanza del presupposto obbligatorio ( fattura elettronica se soggetto obbligato ) dal 2019 non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa e fiscalmente non detraibile ( Iva e costo) .

Ma ci sono numerose ” seccature ” che coinvolgono le Agenzie di Viaggi nella gestione del loro particolare regime speciale 74 ter e in genere per la particolare attività esercitata che li porta spesso a gestire situazioni non perfettamente lineari con il loro fornitori e nei confronti dei propri clienti.

Partiamo dal presupposto che qualsiasi fattura emessa (sia essa in regime Iva ordinario ad esempio per commissioni o per servizio singolo ovvero in regime Iva 74ter per l’organizzazione dei viaggi  e qualsiasi fattura ricevuta dovrà essere elaborata in formato elettronico  ovvero dovrà essere prodotto un file  .xml contenente le esatte informazioni obbligatorie).

Le fatture elettroniche ( e le autofatture dei Tour operator)  saranno gestite in modalità telematica e  inviate all’Agenzia delle Entrate; appare ovvio che sia per la particolare tematica sia per la complessità delle operazioni da effettuare le Agenzie di Viaggi non potranno fare a meno di  gestire il tutto tramite  apposite piattaforme software che consentiranno loro di  poter anche ricevere e ” catturare” analogamente come si fa ora per la biglietteria aerea tutte le fatture passive ricevute per l’elaborazione della contabilità Iva e di Bilancio.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Altro obbligo sarà quello di conservazione dei documenti fiscali  per  10 anni di prescrizione in maniera “sostitutiva” adottando determinati procedimenti di archiviazione elettronica ( fornite dalla piattaforma software utilizzata per la spedizione e la cattura delle fatture elettroniche).

Uno dei problemi fondamental isarà la data di emissione della fattura stessa che dal 01/01/2019 sarà anche quella di spedizione all’Agenzia delle entrate. Questo è un elemento obbligatorio e permetterà al cliente di poter detrarre la fattura in base alla data di emissione ( esempio emessa il 31/10 Iva detratta dal cliente nel mese di Ottobre)

Ad esempio una fattura emessa in regime 74ter deve essere anche  spedita telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro le ore 24  del giorno in cui:

  • l’agenzia di Viaggi riceve il saldo della intera pratica ;
  • si verifica la partenza del cliente viaggiatore anche se il corrispettivo non è stato parzialmente o del tuto incassato.

Inoltre se il cliente è una persona fisica, l’agenzia ha l’obbligo di stampare la fattura e consegnarla in modalità cartacea al cliente privato.

Se invece il cliente è un soggetto vala la trasmissione telematica.

Questo ovviamente comporta per il personale amministrativo dell’agenzia di Viaggi di dover monitorare quotidianamente l’estratto conto bancario per emettere in tempo reale la fattura all’atto della ricezione di un pagamento.

Esaurita la fatturazione elettronica ( obbligo fiscale) rimangon ocomunque gli adempimenti per la gestione della normale attività come la notifica al cliente di aver emesso la fattura e quindi l’emissione di un estratto conto per farsi pagare al sollecito delle  fatture non pagate, al recupero legale con decreto ingiuntivo, all’invio alla banca delle fatture per gli anticipi su fatture; tutti adempimenti per i quali si dovrann oprobabilmente produrre ancora  le fatture in formato cartaceo;

– per le fatture ricevute da fornitori esteri  si continueranno a ricevere fatture via e. mail per le quali sarà necessario produrre un esterometro da inviare mensilmente all’Agenzia delle Entrate.

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piccoli consigli  per prepararsi alla fatturazione elettronica:

1. verificare il buon funzionamento della PEC (la fattura con la ver. 2019 sarà inviata via PEC per motivi di privacy e poichè contiene i dati di accesso al servizio di fatturazione elettronica)
2. aderire al servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate (con il PIN agenzia entrate) Il servizio di conservazione è fornito gratuitamente per 15 anni da Sdi/Sogei (Agenzia Entrate) ed è valido ai fini fiscali e civilistici.

N.B. E’ necessario aderire al servizio di conservazione nel portale Fatture e Corrispettivi entro il 30 dicembre 2018 in quanto il servizio sarà operativo entro 24 ore dall’adesione.

3. modificare il proprio qrcode –> indicare il codice destinatario o la P.E.C. verso il quale il SdI veicolera’ tutte le fatture passive (indicare il codice destinatario del proprio software utilizzato nella fattura)
Generare un proprio QR CODE non è obbligatorio ma è consigliabile in quanto racchiude tutte  le informazioni (denominazione, partita iva, codice fiscale, codice destinatario, P.E.C.) del soggetto a cui appartiene in maniera certificata. Il sistema di interscambio, in sede di “smistamento” dei files ricevuti, riterrà prioritari i dati inseriti nel QR code rispetto a qualsiasi indicazione (anche se  errata) presente in fattura evitando eventuali problemi nella “consegna”

Il QR potrà essere mostrato ai propri fornitori per l’emissione immediata della fatturazione elettronica evitando sprechi di tempo.

Autofattura:

Gli obblighi di fatturazione elettronica, riguarderanno anche le note di variazione e le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, mentre ancora non si hanno sufficienti informazioni sulla modalità di emissione della autofatture per le agenzie intermediarie.

Ad ogn imodo nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile scorso,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Allo scopo di identificare il tipo di documento sarà necessario indicare un codice convenzionale alfanumerico, composto di quattro caratteri, nella sezione “Dati Generali”.

Per questo moticvo i valori da inserire nell’apposito campo (“TipoDocumento”) saranno i seguenti:

  • fattura (cod. TD01);
  • nota di credito (TD04);
  • nota di debito (TD05);
  •  autofattura (TD20);
  •  parcelle emesse dai professionisti (TD06);
  • acconti o anticipi (TD02 per fatture e TD03 per parcelle).

Per autofatture intendiamo anche quelle che il cessionario/committente è tenuto ad emettere per non incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui chi abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito con una sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.

La stessa norma prevede che l’operazione possa essere regolarizzata differentemente a seconda che sussista o meno la relativa fattura.
Il cessionario/committente che non abbia ricevuto il documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presenterà all’Ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice copia dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’art. 21 del DPR 633/72.

Nel caso in cui abbia, invece, ricevuto una fattura irregolare, il cessionario/committente presenterà all’Ufficio un documento integrativo in duplice esemplare, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.

Ma vediamo in sintesi i passi da effettuare per l’emissione e gestione delle fatture elettroniche per Agenzie di Viaggi

Step n. 1 richiesta dei dati per l’emissione della fattura elettronica

Questo è il facsimile da inoltrare ai propri clienti per la richiesta dei dati obbligatori per l’emissione della fattura elettronica.

MODULO RICHIESTA  DATI FATTURAZIONE  ELETTRONICA

N.B. il codice di interscambio di 7 cifre ( non obbligatorio ma utile per la cattura dati delle fattura passive ) dovrà essere obbligatoriamente  fornito dall’intermediario ( programma software proprio se si ha la contabilità interna o programma  software del commercialista in ousourcing)

Step n. 2  generazione e trasmissione delle fatture attive elettroniche

La fattura verrà emessa in formato elettronico XML e successivamente inviata second oil canale prescelto:

  • se viene inviata attraverso la propria P.E.C. o al codice di interscambio fornito dal vostro cliente al sistema di  interscambio dell’Agenzia delle Entrate ( SDI) non deve essere autenticata;
  • se viene inviata attraverso la piattaforma del proprio software sarà da questi autenticata previa verifica di errori e inviata alla  P.E.C.o al codice di intercsambio fornito dal vostro cliente direttamente  al sistema

Step n. 3  gestione delle notifiche 

Dovrete avere cura di visionare la notifica, la ricevuta di consegna  e lo stato di accogliemento delle fatture e l’eventuale rigetto delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate per errori e/o omissioni.

Data di ricezione:

la data di ricezione è differente in funzione di come viene recapitata la fattura:

  • se la fattura viene recapitata nella casella P.E.C., la data di ricezione corrisponde alla data di ricezione della P.E.C. (immediata);
  • se la fattura viene recapitata dalla piattaforma software utilizzata, la data di ricezione è quella notificata alla piattaforma dal sistema SDI ovvero corrisponde alla data in cui il sistema di interscambio deposita la fattyura sul server. (si presume immediata);

Step n. 4  archiviazione delle fatture elettroniche

le fatture dovranno essere archiviate e conservate a norma di legge per 10 anni. Se si utilizza una software a pagamento la conservazione delle fatture normalmente è inclusa per 10 anni nel costo  del programma.

Parametri di emissione delle fatture elettroniche.

I termini per l’invio delle fatture elettroniche per le Agenzie di Viaggi sono gli stessi di quelli delle fatture cartacee ovvero:

Regime 74 TER

  • entro le ore 24 del giorno di incasso completo della pratica ( saldo) ovvvero della partenza dell clente.

Regime Ordinario

  • Fattura per commissione data di emissione ovvero della richiesta al cliente o per netto trattenuto ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • Servizio singolo data di emissione ovvero del pagamento del cliente viaggiatore  ( modificato dalla legge di Bilancio si avranno 10 gg di tempo)
  • autofattura da T.O. fine mese.

Cosa cambia: ad esempio se prima si effettuava la fatturazione a fine mese ( es 31/10) ma  realmente nei primi giorni del mese successivo ( es 03/11) dal 1/1/2019 la data di emissione dovrà essere uguale alla data di spedizione ( 31/10) e indicata nel campo ” data” nella sezione ” dati generali” .

N.B. prima di poter procedere alla registrazione in contabilità delle fatture emesse è fondamentale attendere la ricevuta di consegna da parte del sistema SDI da parte dell’agenzia delle entrate.

Ricezione della fattura:

La ricezione della fattura passiva emessa potrà essere effettuata attraverso due canali:

  • ricezione nella propria P.E.C. -> se avrò indicato la P.E.C. al mio fornitore;
  • ricezione nel codice di interscambio del programma software che poi verrà catturata dal programma di gestione della contabilità ( contabilità interna) ovvero trasmessa al programma del commercialista ( contabilità esterna in outsourcing)

In ogni caso sarà necessario comunicare il proprio indirizzo telematico all’Agenzia  delle Entrate ( P.E.C. o codice di interscambio) onde evitare che l’Agenzia non riesca a recapitare correttamente le fatture e che queste pertanto rimangano disponibili solo nel proprio cassetto fiscale.

Fattura non corretta

Cosa accade se la fattura che ricevo non è corretta?  Come mi comporto?

Innanzitutto è necessario contattare il vostro fornitore e richiedere la nota di credito  (elettronica ) e l’emissione di una nuova fattura ( elettronica) che dovrà ovviamente avere una data ( momento di invio)  e una numerazione diversa ( progressiva ) da quella precedente.

La fattura solo dopo essere transitata dal Sistema di interscambio e validata  si considererà fiscalmente emessa e non è quindi possibile reinviare nuovamente la fattura con lo stesso numero.

Fatture emesse e ricevute dall’estero

Dall’obbligo di fatturazione elettronica,  rimangono escluse le fatture emesse e ricevute dall’Estero ( soggetti non residenti in Italia o stabiliti nel territorio dello Stato).

Per tutte le fatture ricevute dall’estero si  dovrà  successivamente compilare un documento chiamato esterometro, ( non anccora disponibile) attraverso il quale comunicherà all’agenzia delle entarte tutti i dati delle operazioni transfrontaliere, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Ad esempio se un’agenzia  effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Nell’esterometro andranno inseriti i seguenti dati  da comunicare entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso.:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione ovvero la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

Fattura elettronica nella precompilata per le persone fisiche

Le persone fisiche non titolari di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche emesse in proprio favore accedendo ad un’area dedicata all’interno del portale per la dichiarazione precompilata.

Per quanto riguarda, invece, la ricezione delle e-fatture da parte delle persone fisiche, a partire dalla fine del mese di novembre saranno rilasciate due nuove versioni dell’App Fattura..

Fattura elettronica, emissione e ricezione senza partita IVA

Per i privati senza partita IVA così come per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche ( regime dei minimi e forfettari) sarà possibile ricevere i documenti in digitale a mezzo Pec, fornendo l’indirizzo ai propri fornitori.

Chi emette fattura elettronica dovrà invece indicare obbligatoriamente il codice fiscale del cliente per evitare lo scarto della fattura elettronica.

Sarà proprio questo il dato che consentirà all’Agenzia delle Entrate di inoltrare il file fattura nell’area riservata del contribuente dedicato alla dichiarazione precompilata. In ogni caso l’impresa o il professionista sarà tenuto a consegnare al cliente una copia della fattura in formato cartaceo o in pdf, salvo esplicita rinuncia.

 


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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

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cedolare secca affitti immobili commerciali 2019

Ultima novità della legge di bilancio 2019 la cedolare secca per gli immobili commerciali 

2019: cedolare secca anche per negozi e capannoni prevista dalla  Legge di Bilancio 2019  in materia di locazione.

A  partire dal 1° gennaio sarà possibile aderire al regime di tassazione sostitutivo Irpef della cedolare secca anche per le locazioni di negozi e capannoni  e optare optare per la tassazione fissa del 21% che, oltre a sostituire aliquote Irpef e addizionali, comprende anche imposta di bollo e di registro, non solo per l’affitto di immobili ad uso abitativo ma anche per finalità commerciali.

Così come attualmente previsto, il regime fiscale della cedolare secca sui contratti di locazione potrà essere scelto per i locali appartenenti alla categoria catastale C\1 e nell’attuale bozza della Legge di Bilancio 2019 spuntano i primi vincoli e requisiti.

La tassazione agevolata dei redditi da locazione con cedolare secca al 21%, potrà essere applicata ai locali commerciali con superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente.

La flat tax al 21% non sarà applicabile, tuttavia, per i contratti stipulati nel 2019 qualora al 15 ottobre 2018 risulti in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto in anticipo rispetto alla scadenza naturale.

Le novità previste dalla Legge di Bilancio 2019 in merito alle locazioni e non solo dovranno ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento entro il mese di dicembre. Soltanto allora si saprà se le due misure di cui sopra sull’affitto non pagato e sulla cedolare secca commerciale rientreranno tra le novità fiscali del prossimo anno.

 


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regime iva delle visite guidate

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Regime iva delle visite guidate Roma

Quale regime Iva applicare ai tour che si configurano come visite guidate  anche intese come prestazioni  rese nell’ambito di una mostra culturale?

Sempre più spesso si fa confusione in merito all’organizzazione di visite guidate effettuate singolarmente o in gruppo specialmente se includono fornitura del servizio di audioguida ( indispensabile per usufruire al meglio della visita e nei casi in cui il cliente è turista di un altro paese) e la fornitura di una guida o di un accompagnatore per il gruppo. Le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate sono esenti da Iva e, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, non sono assoggettate né all’obbligo di emissione del titolo di accesso, attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Se la visita viene organizzata da un terzo ( esempio Agenzia di Viaggi) sussiste il solo obbligo della certificazione fiscale del compenso percepito ( fee) con emissione della certificazione fiscale.

Questo è quanto emerge anche dalla risoluzione 30 E  del 28 febbraio, con la quale  l’Agenzia delle Entrate ha  chiarito e ricondotto tutte le prestazioni ( anche quelle accessorie dell’ audioguida e dell’accompagnatore)  fra quelle “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili“. Tali prestazioni sono sempre  esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma , n. 22), del Dpr n. 633 del 1972.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Mentre tutti gli altri eventuali  servizi non inerenti alla visita ad una mostra, quali, ad esempio, “la vendita di cataloghi, stampe o merchandising ”, eventualmente forniti anche da un’agenzia di Viaggi vanno tutti interamente assoggettati ad IVA prevista per la tipologia del servizio prestato.

E’ bene inoltre chiarire che, la visita di una mostra culturale così come un museo o un monumento vengono ricomprese  fra le prestazioni spettacolistiche di cui alla
tabella C, allegata al DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, in mancanza di una specifica norma esonerativa, i corrispettivi delle visite alle mostre culturali, al
pari di quelli relativi alle altre attività di spettacolo di cui alla citata tabella C, “devono essere certificati, in via generale, mediante titoli di accesso emessi
attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate”. (Risoluzione n. 85 del 15 giugno 2004) ovvero dalla biglietteria della mostra o del museo.

Pertanto per quanto riguarda il biglietto di ingresso alla mostra o museo, questo non deve essere certificato da chi effettua la prestazione ( es Agenzia di Viaggi) mentre il caso è diverso per la prestazione di accompagnatore e/o audioguida ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto).  Dette ultime prestazioni, pur essendo inerenti alla mostra, in quanto rese solo nel contesto di una specifica esposizione artistica, non si identificano con l’attività spettacolistica né possono ritenersi ad essa accessorie agli effetti fiscali.  La fornitura delle audioguide o dell’accompagnatore, ( qualora non fornite e certificate dall’ente organizzatore e ricomprese nel prezzo del biglietto )costituiscono  una prestazione ulteriore. Se questa prestazione viene resa da un terzo esterno all’organizzazione della mostra/museo ( es Agenzia di Viaggi) ricopre  la funzione di informare il visitatore nel contesto della visita, ( esenzione Iva) ma non può ritenersi una necessaria integrazione della mostra – attività spettacolistica.

Pertanto, le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e delle visite guidate, rimangono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633, non sono assoggettate, ancorché rese nell’ambito di una mostra culturale, all’obbligo di emissione del titolo di accesso attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui ai richiamati articoli 74- quater del DPR n. 633 e 7, comma 1, del DPR n. 544 e sono esonerate
dall’emissione della certificazione fiscale ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del DPR n. 633 del 1972 e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del DPR n. 696 del 1996

Il documento di prassi ha precisato, pertanto, che alle prestazioni relative alla fornitura di audioguide e di visite guidate, non riconducibili fra quelle spettacolistiche, deve ritenersi applicabile l’esonero dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi del citato articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr n. 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr n. 696/1996.

Pertanto per chiarire ogni dubbio in merito alla corretta gestione di queste particolari attività ribadiamo che, l’indirizzo interpretativo dell’agenzia delle Entrate  si può così riassumere:

  • i corrispettivi relativi alla visita a una mostra culturale sono esenti dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e vanno certificati, in quanto prestazioni spettacolistiche, mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, secondo le disposizioni dell’articolo 74-quater del Dpr 633/1972, e dell’articolo 7, comma 1, del Dpr 544/1999. ( Ovvero esclusivamente a carico dall’ente organizzatore dell’evento);
  • le prestazioni relative alla fornitura di audioguide e visite guidate, inerenti alla mostra culturale, sono esenti dall’Iva, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del Dpr 633/1972, e sono esonerate dall’emissione della certificazione fiscale, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, e dell’articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr 696/1996.( Ovvero a carico del fornitore dei servizi effettuati ma in esenzione di Iva e in esenzione di certificazione fiscale) 


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nuova direttiva ricepimento Ue pacchetti turistici tutto compreso

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Nuova direttiva ricepimento Ue pacchetti turistici tutto compreso

 

Nuove e  importanti novità scatteranno dal 1 luglio per i “pacchetti turistici viaggi tutto compreso” introdotte dalla direttiva 2015/2302 che l’Italia ha recepito lo scorso 16 maggio. Vengono infatti focalizzate e disciplinate sia  le combinazioni di servizi turistici offerti al cliente viaggiatore nell’ambito del pacchetto venduto fino alle responsabilità specifiche imputabili all’organizzatore ( T.O) e all’agenzia intermediaria al fine di una maggior tutela del cliente vista in ambito europeo. Questa nuova normativa amplia e rafforza quella già in vigore dagli anni 90; questo perché nel frattempo le abitudini di viaggio ( e di acquisto) dei clienti viaggiatori consumatori sono cambiate fortemente grazie all’avvento di internet e alla difficoltà di capire da chi si sta effettivamente acquistando un prodotto turistico e quale siano

La nuova normativa si applicherà:

  • ai pacchetti preconfezionati: quelli già tutelati, in cui l’agenzia di viaggi prenota in nome proprio o per conto del cliente almeno due elementi del viaggio: ad esempio trasporti, hotel e/o autonoleggio;
  • pacchetti personalizzati: ovvero le combinazioni composte liberamente dal consumatore e acquistati da un’unica agenzia di viaggi sia che siano venduti online che offline;
  • servizi turistici assistiti: combinazioni di servizi turistici venduti da un’agenzia viaggi tradizionale o da un operatore online che fa da intermediario. In questo caso, l’operatore vende servizi diversi in transazioni distinte. Ad esempio quando approdiamo su portali come tripadvisor, expedia o compagnie aeree che ci propongono all’inizio solo un biglietto aereo ma poi offrono anche l’hotel dove soggiornare, il noleggio auto etc attraverso compagnie collegate o con le quali hanno un accordo specifico.

Nessun cambiamento invece quando si vende un ” singolo servizio” come ad esempio  un volo aereo o un hotel e nemmeno quando l’oggetto della prenotazione sia un viaggio di lavoro. 

Desideriamo ricordare che, la definizione di  viaggio tutto compreso (pacchetto turistico), da un punto di vista normativo legale e fiscale ( applicazione di diritto del 74 ter) è inclusa nell’articolo 34 del Dlgs 79 /2011, (Codice del Turismo) e prevedeva la combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto

b) alloggio

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 36 Dlgs 79 /2011, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

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La  fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottraeva  l’organizzatore o il venditore agli obblighi normativi.

Cosa  cambia ora

Spesso capitava al cliente viaggiatore che al momento di pagare l’importo dovuto per la vacanza, questo lievitasse magicamente rispetto al momento della prenotazione per via degli eventuali aumenti di carburante, tasse e oscillazioni dei tassi di cambio: la nuova direttiva prevede che questi non debbano superare il 10% e che, in caso di aumento superiore dell’8%, si possa recedere gratuitamente.
L’agenzia di viaggi  dovrà indicare in modo chiaro se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi. Se il cliente acquista online deve capire esattamente se sta acquistando un pacchetto turistico o meno ( esempio singolo servizio) per ogni tipologia di servizio richiesto ( esempio clicco su volo mi propone volo + hotel passo da un singolo servizio a un pacchetto turistico). 
In caso di disservizi il responsabile sarà sempre l’organizzatore ( T.O.) anche quando i servizi non vengano erogati direttamente da lui. Sempre l’organizzatore deve gestire tutti i reclami e le denunce: il punto di contatto è unico. Gli Stati membri possono, in aggiunta, inserire anche l’agenzia intermediaria (il venditore) tra i responsabili.
In caso di “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare alcuna penale. In altri casi, la direttiva prevede più flessibilità, previo pagamento di un indennizzo all’agenzia che ha organizzato il viaggio.
Se il tour operator fallisce il consumatore deve essere totalmente rimborsato e, nel caso in cui la vacanza sia già iniziata, rimpatriato senza spese aggiuntive.
Se il consumatore non può tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, questi ha diritto a un massimo di tre notti supplementari senza pagare un euro in più.
Si allungano i termini di prescrizione per valere i propri diritti: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni e 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente.
La direttiva introduce anche la nuova categoria dei “servizi turistici collegati”: ovvero  due diversi tipi di servizi turistici, che non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti a cui vengono  estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici. In caso di violazioni, le società del settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti turistici.

La direttiva si applicherà sia ai pacchetti turistici relativi a due o più servizi turistici acquistati presso la stessa agenzia di viaggi o su un sito web ma anche alle vendite cosiddette “click-through”, ovvero quando due o più servizi saranno acquistati presso più agenzie online nel quadro di contratti distinti, ma con lo stesso nome viaggiatore partecipanti; Attenzione: ci sarà l’obbligo di trasmettere lindirizzo di posta elettronica e gli estremi del pagamento direttamente tra le due agenzie organizzatrici o venditrici entro 24 ore; ed ancora si applicherà ai servizi turistici collegati, quando almeno due servizi turistici diversi saranno venduti da un a agenzia che li agevolerà ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.

Le caratteristiche principali della nuova normativa saranno fondamentalmente le seguenti:

Obblighi di informazione precontrattuale rafforzati.
Diritto di risoluzione in caso di aumento del prezzo superiore all’8%.
Diritto di risoluzione prima dell’inizio del viaggio. In tal caso, il viaggiatore potrà essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili.
I consumatori potranno risolvere il contratto a titolo gratuito, prima della partenza, in caso di calamità naturali, disordini civili o gravi situazioni analoghe nel luogo di destinazione che abbiano un’incidenza sostanziale sulla vacanza.
Ci sarà una maggiore tutela nei casi in cui il ritorno del viaggiatore sarà impossibile a causa di circostanze eccezionali e inevitabili. I viaggiatori avranno diritto a un indennizzo fino a tre notti di alloggio se non potranno fare rientro a casa.
Norme più efficaci in materia di protezione del consumatore nell’eventualità di insolvenza del professionista. Sarà creata una rete di punti di contatto centrali negli Stati membri per agevolare la cooperazione transfrontaliera.
Norme più rigorose in materia di responsabilità dei professionisti in caso di cattiva esecuzione del contratto di pacchetto turistico.

Vediamo insieme alcune delle novità più significative:

Il limite del 25 per cento
Molto probabilmente non rientreranno nella disciplina dei pacchetti turistici “le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25 per cento del valore della combinazione)”.

Garanzie per i clienti
Sarà intensificata la responsabilità dell’organizzatore ( T.O. o agenzia organizzatrice) per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto” e viene prevista “la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità”.

Assicurazioni obbligatorie
Rafforzati anche gli adempimenti assicurativi per le agenzie di viaggi organizzatrici e per i Tour Operator  per la responsabilità civile con un rafforzamento delle garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento.

Novità anche per l turismo scolastico, che nella legge di recepimento è stato inserito all’interno della direttiva pacchetti. Anche i ‘viaggi di classe’dovranno sottostare alle regole stabilite dal documento varato dal Consiglio dei Ministri mentre viene  escluso il business travel, ma solo se si fonda su un accordo generale preventivo tra l’agenzia di viaggi e l’azienda che acquista i viaggi. 

L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
Cambia l’informativa precontrattuale. Le nuove norme prevedono due tipi di documenti: uno per i pacchetti turistici viaggio tutto compreso e uno per i servizi turistici collegati che vengono standardizzati e sono contenuti in allegato alla legge. L’agenzia di viaggi intermediaria ( dettagliante) dovrà consegnare l’informativa dettagliata al cliente in fase di vendita ma dovrà scegliere nel modo giusto ( e capire) la tipologia di informativa, a seconda che stia vendendo effettivamente pacchetti turistici oppure  servizi turistici collegati.

REVISIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di viaggi dovrà contenere anche gli estremi di chi offre la garanzia protection, ovvero quella che tutela il passeggero in caso di fallimento o insolvenza che precedentemente era assolta dal vecchio fondo di garanzia. A differenza di quanto accade ora, da luglio il cliente dovrà sapere chi è il soggetto che offre questa garanzia (fondo, assicurazione o altro).

MODIFICHE AL PREZZO
Viene come detto modificata la percentuale massima di aumento: dal 10 per cento in vigore attualmente si passerà infatti all’8. Se gli adeguamenti valutari, carburante e quant’altro comporteranno una variazione superiore a questa percentuale, permetterà al cliente viaggiatore di recedere dal contratto.

Viene introdotta inoltre la reciprocità. Vale a dire che se viene previsto un possibile incremento del costo, deve essere stabilita anche una possibile diminuzione in base allo stesso parametro. Al cliente va detto e applicato che  se un aumento del costo del carburante potrebbe  comportare un incremento del prezzo del pacchetto, la sua diminuzione dovrà necessariamente comportare una riduzione dell’importo originariamente previsto.

LE CIRCOSTANZE STRAORDINARIE
L’avvocato Lucarelli sottolinea anche che la nuova normativa fa chiarezza sulle famose “circostanze inevitabili e straordinarie” che fanno scattare il diritto di recesso.
La legge stabilisce infatti che, per comportare la possibilità di recedere, l’evento deve colpire il luogo di destinazione o le immediate vicinanze; viene inoltre introdotto il principio dell’incidenza sostanziale.
Il cliente può esercitare dunque il diritto di recesso solo se l’evento (caso fortuito o forza maggiore, come possono essere eventi politico/sociali o naturali) colpisce la destinazione del viaggio e incide realmente sul viaggio. Si tratta di un passaggio importante, perché introduce criteri oggettivi per le cause di annullamento.

VIAGGI DI GRUPPO E NUMERO MINIMO
Per le agenzie di viaggi che organizzano viaggi di gruppo vengono introdotti nuovi termini per i limiti temporali entro cui l’organizzatore può cancellare il tour nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti legati alla tipologia del viaggio organizzato.
La normativa attuale prevede che, l’organizzatore di un tour di gruppo può annullare il viaggio entro 20 giorni dalla partenza, indipendentemente dal programma. Con la nuova normativa, il termine viene rimodulato in formula crescente: se la durata del viaggio è inferiore ai 2 giorni, il termine sarà di 48 ore prima della partenza; se la durata è compresa tra 2 e 6 giorni, il termine sarà di 7 giorni; oltre i 6 giorni di durata viene confermato il termine di 20 giorni.

CANCELLAZIONI E FORNITORI

E’ stata accolta la teoria del ‘collegamento negoziale’, quindi nel caso in cui l’organizzatore sia costretto a cancellare il viaggio (ad esempio come accadde nel 2010 con l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull che causò il blocco dei cieli in gran parte dell’Europa), riconoscendo il rimborso al cliente, il fornitoredei servizi dovrà a sua volta rimborsare l’organizzatore stesso per i servizi non erogati.

VINCOLO DI ASSISTENZA
In caso di eventuali catastrofi l’organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza fino a 3 notti al cliente viaggiatore. La direttiva prevede però che l’organizzatore possa richiedere ai vettori i costi sostenuti per tali obblighi prestati.

LE RESPONSABILITÀ DELLE PARTI COINVOLTE
La normativa prevede due profili diversi di responsabilità: uno riguarda l’erogazione dei servizi, ed è riconducibile all’agenzia organizzatrice del viaggio, mentre l’altro riguarda il mandato di intermediario, e riguarda ovviamente l’agenzia intermediaria che ha rivenduto il viaggio al cliente finale.

ORGANIZZATORI DI VIAGGI NON EUROPEI
Deve essere tutelato il cliente viaggiatore europeo. Questa tutela è vincolante e i clienti europei devono essere garantiti indipendentemente dalla sede legale dell’organizzatore del viaggio.
Per questo viene prevista una clausola che riguarda gli organizzatori al di fuori dello spazio economico europeo che, per vendere in Europa, devono uniformarsi alle regole della direttiva.
Se non si uniformano: attenzione perché ne risponderà i venditore del pacchetto, che diventa organizzatore. Ovvero anche l’agenzia intermediaria ne potrà rispondere al suo cliente che avrò diritto di richiedere risarcimento in luogo dell’operatore estero non conforme ai parametri previsti. 

ANTITRUST
Questa parte della norma protegge le agenzie di viaggi regolarmente abilitate. Infatti gli abusivi non saranno solamente perseguiti dalle leggi regionali ma anche dalla normativa nazionale che incaricherà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero l’Antitrust a vigilare. 

CONCLUSIONI
Attenzione quindi alla scadenza del 1 luglio quando tutte le nuove regole dovranno essere osservate da organizzatori e venditori di pacchetti turistici e tenetevi pronti a un cambiamento radicale nel vostro modo di gestire le vendite dei servizi turistici erogati.

Questa direttiva pacchetti si uniforma inoltre alle regole sulla privacy, con l’introduzione del Gdpr, e il Pci-Dss di Iata, lo standard per il trattamento dei dati relativi alle carte di credito; saranno inoltre previste  nuove regole sulla vendita di assicurazioni e dal 1 gennaio 2019 la fatturazione elettronica obbligatoria.

Uno scenario che stravolge totalmente le abitudini di lavoro consolidate nel tempo e che vi obbliga a una formazione continua per non perdere competitività ma soprattutto per adeguarvi alle nuove regole evitando pesanti sanzioni e problematiche difficili da gestire.

LE PROBLEMATICHE FISCALI

Un cambio di rotta anche nei confronti del fisco, cambieranno infatti anche le regole dei lavori per gli addetti al banco soprattutto per la loro formazione nell’individuare con esattezza il pacchetto di viaggio. La norma di riferimento dei pacchetti turistici ai fini fiscali Mrimane comunque il decreto ministeriale 340/1999 quindi nessuma paura sul recepimento della direttiva Ue che non va a modificare direttamente gli aspetti fiscali. Il decreto ministeriale 340/99″.rimane quindi il punto di riferimento per la getsione fiscale dell’adv. Sarà comunque importante verificare la composizione del pacchetto turistico. infatti mentre prima la presenza del ” pernottamento” era una  condizione indispensabile perché si potesse parlare di ‘pacchetto’, da ora in poi le cose si complicano perchè la direttiva Ue ha introdotto in concetto di “incidenza dei servizi accessori”  che non devono superare il 25% del valore della combinazione.

Cambia quindi radicalmente il punto di vista della gestione del pacchetto. Da uno stretto ounto di vista fiscale faremo riferimento al decreto 340/99 quindi legato a quanto questo specirficatamente prevede. Mentre da un punto di vista legale il pacchetto seguirà le definizioni previste dalla nuova normativa UE. Le due situazioni potrebbero non convergere nella composizione dello stesso pacchetto nei confronti del cliente.

Attenzione quindi al Mark up e alla marginalità del pacchetto creato che dovrà essere attentamente valutata in fase di composizione e vendita nei confronti del cliente viaggiatore finale.

Sicuramente ci sarà presto una chiarificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e questo per capire se coresisteranno i vantaggi fiscali nella composizione del pacchetto turistico con conseguente ritorno di marginalità per l’agenzia di Viaggi. 

Una cosa è certa, un chiarimento è intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate  ovvero la possibilità per le imprese di scaricare l’Iva sui viaggi aziendali ( con la fatture emessa in regime  74/ter  le imprese non possono detrarre l’Iva in quanto non esposta).

Cosa accadeva, che con l’applicazione del  regime 74 ter in caso di viaggio aziendale l’agenzia rischiava di perdere il cliente poichè impossibilitata a riconoscere la detrazione Iva prevista dall’art. 19 del DPR 633/72. Ora con il chiarimento effettuato, il viaggio aziendale non sarà considerato “pacchetto” se effettuato all’interno di un accordo di vendita tra committente azienda e agenzia di viaggi. Mediante questo accordo l’agenzia potrà emettere fatture in regime di vendita ordinaria ( Iva 22%) permettendo la regolare detrazione di Iva ( se inerente).

Infine il divieto di effettuare viaggi da parte di soggetti che non sono organizzatori professionali di viaggi ( non possono svolgere questa attività più di 2 volte l’anno) creerà maggior fatturato e maggiori opportunità per le ADV regolari relegando i “pacchetti occasionali” a sporadiche vendite che non dovrebbero preoccupare più di tanto le agenzie regolarmente operanti e in possesso di regolare licenza regionale.

 

 


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