Category Archives: sportive dilettantistiche

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differenza tra associati e tesserati

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 differenza tra associati e tesserati

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La differenza tra soci e tesserati costituisce un tema fondamentale per chiunque voglia approcciarsi alla comprensione del mondo sportivo dilettantistico. Molti penseranno che questo abbia una valenza solo ai fini della decommercializzazione dei corrispettivi derivanti dalle quote che ogni membro versa alla ASD o SSD ovvero il godimento della agevolazione sui corrispettivi specifici a fronte delle prestazioni di servizi resi dalla ASD o SSD.

In realtà non è solo questo; quando si entra a far parte di un circolo sportivo ( ad esempio una palestra) sia per il nuovo membro sia per il circolo stesso è importante capire che qualifica assume quel determinato membro ( utilizzatore sportivo  o associato  )nella associazione /società sportiva e quali sono i diritti e doveri di entrambi per la vita sociale.

Ad esempio nella A.S.D. è obbligatorio che ogni membro fruitore di servizi debba associarsi ( anche se ci sono versioni controverse legate alla corretta applicazione del comma 3 dell’art. 148 del T.U.I.R. ) ovvero deve  completare un iter  burocratico che permetterà  al membro di essere associato alla A.S.D. quindi la ASD godrà delle agevolazioni fiscali predisposte dalla Legge, dovrà registrarsi presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento e ottenere il certificato necessario per l’obbligatoria iscrizione al registro del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) mentre il membro come associato godrà di ogni diritto a lui riservato come il diritto di voto nelle assemblee il diritto di nominare il consiglio direttivo e quello di partecipare alla vita dell’associazione in maniera attiva fino, perché no, a divenatarne egli stesso presidente.

Nella S.S.D. invece i soci sono solo quelli che costituiscono la società con il Notaio, peraltro con una serie di vicoli  legati alla trasmissibilità della propria quota ( di solito due o tre ) mentre tutti i membri che frequentano il circolo sono solo degli ” affiliati” ovvero tesserati presso un Ente di Promozione Sportiva (o una Federazione Sportiva Nazionale di riferimento ). Solo i soci effettivi godono dei diritti di voto e di gestione della SSD mentre i membri frequentatori non hanno alcun diritto in tal senso nella gestione e nella vita societaria.

Ma perché affiliarsi agli enti di promozione sportiva e quali sono questi Enti?

Tutto fa capo al  CONI, ovvero l’organo sportivo principale che regolamenta tutte le attività sportive in Italia e ad esso  spetta il riconoscimento degli Enti di Promozione Sportiva, che per ottenerlo dovranno rispettare una serie di direttive e requisiti dettati, dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

 Sono riconosciute ai fini sportivi in qualità di Enti di Promozione Sportiva (EPS), le Associazioni a livello nazionale, nonché le Associazioni a livello regionale non riconosciute già a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività motorie – sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO. Il loro statuto stabilisce l’assenza dei fini di lucro e garantisce l’osservanza del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
2. Gli EPS ai fini sportivi sono costituiti da associazioni e/o società sportive.
3. Partecipano inoltre alle attività degli EPS le basi associative sportive (BAS) e ove previsto dai rispettivi statuti, anche singoli tesserati.
1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) Motorio – Sportive
1) a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale;
2) attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva.
3) attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, ai quali dovranno fare esclusivo riferimento, unitamente ai propri affiliati, per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità previa stipula di apposite Convenzioni conformi al fac simile emanato dal CONI.
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente
fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto appositaConvenzione con la specifica FSN e DSA.

Quindi la convenienza ad affiliarsi a un EPS sta anel fatto che questo è multidisciplinare e comprenderà quindi tutte le discipline che la ASD o SSD deciderà di far praticare nel proprio centro sportivo.  Attualmente, il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva Nazionali edali,  un Ente di Promozione Sportiva Regionale.

Un particolare e personale interpretazione dell”art.  148 del T.U.I.R. ha portato molte A.S.D. a pensare che vi fosse una sorta di equivalenza, ai fini fiscali,  tra il fatto di tesserare semplicemente un frequentatore ed essere in regola ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, e conseguentemente hanno sfoltito la platea degli associati rispetto ai semplici tesserati, al fine di creare una sorta di barriera limitativa nella governance della A.S.D. permettendo ai soli associati così limitati e  non anche a tutti gli altri che in pratica regrediscono da associati a tesserati il diritto di voto e di partecipazione ai momenti assembleari. Questo ovviamente  nega il principio fondamentale di democraticità che sta alla base delle agevolazioni fiscali ( per la parte fiscale )  e di quella associativa ( per la parte giuridica) e che può comportare grosse problematiche in sede di accertamento, poiché nelle A.S.D. non è possibile adottare lo schema previsto per le S.S.D.

Quindi una volta capito chi sono gli associati nelle A.S.D. cerchiamo di capire anche chi sono invece i tesserati.

I tesserati sono coloro che vengono iscritti tramite la A.S.D. o la S.S.D. a un ente sportivo nazionale per il tramite della A.s.D. o S.S.D. Nella A.S.D. abbiamo quindi associati che sono anche tesserati a un ente di promozione sportiva o una federazione mentre nella S.S.D. abbiamo dei semplici ” frequentatori” che sono tesserati. La tessera dell’ente sportivo autorizza il membro anche alla partecipazione a  gare per lo sport praticato, rendendo di fatto inutile l’emissione di una tessera di riconoscimento rilasciata dalla A.S.D. o S.S.D. di appartenenza.

La natura di un tesseramento ad una organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Coni può avere una duplice valenza. In un caso, come accade quasi sempre con gli enti di promozione sportiva, costituisce prova dell’avvenuta instaurazione del vincolo associativo tra la persona fisica e l’ente nazionale avvenuto per il tramite della associazione sportiva e produce, in capo alla persona fisica, l’acquisizione dei diritti elettorali nell’ente di appartenenza, nell’altro, come accade, invece, quasi sempre con le Federazioni sportive nazionali, il tesseramento ha natura di atto amministrativo e costituisce una sorta di “autorizzazione”, di “patente” a partecipare all’attività sportiva organizzata da quella Federazione attraverso le squadre e l’attività del club sportivo presso il quale ci si tessera.

Ma è necessario fare molta attenzione al momento esatto in cui questo associativismo e tesseramento si perfeziona nell’ambito dell’associazione o S.S.D.

Infatti,  affinché scatti la legittimazione dell’agevolazione fiscale in capo al tesserato, è necessario che, all’atto del pagamento del servizio da parte del medesimo, questo tesseramento si sia già perfezionato. Il momento di conclusione dell’iter varia tra le diverse realtà sportive nazionali ma, non vi è dubbio, non può definirsi concluso “almeno” prima che almeno i dati del nuovo tesserato siano comunicati alla segreteria generale della Federazione o dell’Ente di promozione sportiva.

Questo accade ad esempio:

    • per le A.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro richieda di aderire in qualità di associato; questa autorizzazione venga data dal consiglio direttivo e comunicata al nuovo membro;
  • per le S.S.D. nel momento in cui il potenziale nuovo membro abbia richiesto di essere tesserato per il tramite della S.S.D; firmi l’accettazione del regolamento interno della stessa e la sua richiesta sia stata inviata telematicamente all’ Ente di promozione sportiva ( o Federazione) e da questi trascritta.

Fino a quel momento la persona fisica è da considerarsi “terzo”  o anche ” cliente”  pertanto, come tale, il corrispettivo della quota da questi versato non può essere decommercializzata ma ricade nell’attività commerciale della A.S.D. o S.S.D. con conseguente assoggettamento ad Iva nella misura ordinaria di legge e del pagamento delle imposte come ricavo.

Questo perché l’attività esterna degli enti associativi  ( ma anche  per le S.S.D. ) cioè  qualsiasi prestazione  resa nei confronti dei terzi,  ( non associati o non tesserati) non può essere oggetto di agevolazione fiscale ( detta anche  decommercializzazione ) e non rientra di regola nella sfera di applicazione delle norme agevolative  (  C.M. n.12/09 e,  C.M. n. 124/98).

Va da se che, ai fini del diritto al godimento delle agevolazioni fiscali, l’avvenuto perfezionamento del tesseramento dovrà essere effettuato  in momento antecedente a quello di pagamento del servizio reso.

info e richieste

 


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Contratto collaborazione A.S.D. e no profit


Contratto collaborazione A.S.D e no profit

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I contratti  di collaborazione e di lavoro sono sempre una questione delicata nelle A.S.D. e nelle S.S.D. poiché il mondo sportivo dilettantistico ha le sue regole, diverse da altre tipologie di attività no profit e imprenditoriali.

Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, il ministero del lavoro ha confermato nel 2015 ( D.L. 81) con il predetto decreto, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma, segue, ha indicato anche alcune fattispecie derogatorie, tra le quali rientrano:

le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Questo ha determinato che attraverso gli interpelli, il  CONI e l’associazione dei consulenti del lavoro  hanno chiesto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro se la norma sia applicabile anche per il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Ministero nella sua riposta, fa presente che esistono altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico come ad esempio l’ art. 67, lett. m), T.U.I.R. ( prestazioni esonerate  da Irpef fino a € 7.500 etc ) che ben recepisce   la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Pertanto dalla lettura delle disposizioni se ne conclude che nell’art 2  al comma 2 del  D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva”.

E’ estremamente importante per gli organi direzionali di un’associazione (ASD) o di una società sportiva (SSD) capire con esattezza quali sono i limiti e le implicazioni che una diversa attività che viene svolta all’interno dell’associazione possa o meno essere considerata (dal prestatore o dalla legge) un rapporto di collaborazione , di lavoro o un’attività di semplice volontariato. Questo per la particolare natura dell’attività sportiva dilettantistica e nel no profit e l’ambito in cui esse si muovono.

L’applicazione delle norme che disciplinano i contratti lavorativi non è davvero semplice quando parliamo di associazioni, sportive e no profit nelle quali possiamo trovare attività di volontariato, rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro autonomo professionale, rapporti di agenzia e rappresentanza, rapporti di lavoro autonomo occasionale, rapporti di lavoro occasionale “accessorio” senza contare i compensi sportivi che possono includere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi non professionisti di A.S.D..

Attività di volontariato
Questa attività viene di norma svolta per propria scelta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà, cosi come previsto dalla legge 266/1991: “ intendiamo per volontariato l’attività prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Il volontario potrà percepire  dei rimborsi spese per attività particolari svolte per l’Associazione ed entro un limite stabilito dall’Associazione stessa; per questo è necessario e  opportuno a tutela degli organi direzionali far compilare al  volontario, prima che inizi la sua prestazione, una certificazione in cui dichiara, oltre ai propri dati personali, che l’attività svolta viene fornita a titolo gratuito e volontario e che viene svolta sotto la sua personale responsabilità.

Contratti di lavoro subordinato

Sono i normali contratti di lavoro per i quali si applicano  le comuni regole derivanti da un C.C.N.L. contratto collettivo con la specifica caratteristica che il lavoratore è  assoggettato al potere direttivo e subordinato nella varie forma contrattuali previste secondo le esigenze dell’Associazione (contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale) e conseguente stabile inserimento nell’organizzazione associativa, sicurezza della continuità della prestazione, osservanza di un orario, mensilità previste, TFR, retribuzione fissa mensile e pagamento dei contributi previdenziali previsti ( presso INPS o ENPALS in relazione alla tipologia di lavoro prestato).

Contratto  di collaborazione coordinata e continuativa
Si tratta di un rapporto caratterizzato dall’ assenza di vincolo di subordinazione e una stretta autonomia del collaboratore dell’Associazione nello svolgimento dell’attività, continuità e coordinamento con inserimento nell’attività associativa per specifiche situazioni oggettive e con una retribuzione legata al raggiungimento di una prestazione autonoma; il compenso viene pattuito determinando tempi e modalità di pagamento con coordinamento previsto in base alle esigenze aziendali. Di solito sono legati a professioni intellettuali di soggetti non  iscritti  ad albi e non in possesso di partita IVA, a compensi  dei i membri di organi direttivi o per particolari prestazioni legate a fini istituzionali per conto di associazioni e società sportive riconosciute dal CONI.

Prestazioni di lavoro occasionale
Queste ultime sono autonome e  accessorie e non possono superare i limiti prestabiliti per legge ovvero una durata complessiva della prestazione non superiore a  trenta giorni  nell’anno e un  compenso complessivo lordo ( al lordo della ritenuta d’acconto) che non dovrà superare euro  5.000,00.

Contratti  di lavoro per sportivi professionisti

Si tratta di una particolare tipologia di contratto di lavoro ( contratto per sportivo professionista) che è stato  disciplinato dalla legge 91/1981 e prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell’attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente (FIGC , FIP, FIC, FIM, FPI, FIG). La particolare tipologia di contratto è stipulabile  solo tra  uno sportivo professionista e una società sportiva che è costituita sotto forma di S.r.l. o S.p.a. questo perché la normativa prevede che chi fa attività sportiva professionista ha l’obbligo di costituirsi in una sola delle due forme previste ( SRL o SPA) e deve obbligatoriamente adottare questo contratto per  le prestazioni degli atleti poiché c’è la presunzione assoluta ovvero l’esclusività del rapporto di lavoro mentre per chi fa attività di sportivo dilettantistico è possibile usufruire dei contratti sportivi a questi dedicati con il limite minimo dei 7.500,00 per il quale non è prevista la tassazione di alcun tipo e successivamente con la sola applicazione dell’I.R.P.E.F. nella misura fissa del 23% e le addizionali regionali e comunali.

I Voucher -lavoro accessorio ( soppressi nel 2017)

Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa finalizzata a  regolamentare alcune  prestazioni lavorative, ( le prestazioni accessorie),  che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e a tutelare situazioni non regolamentate. ( soppressi con  D.L. 25 del 17 marzo 2017)
Il meccanismo prevede un pagamento del lavoratore  attraverso dei  ‘buoni lavoro’ ( appunto voucher) che hanno un valore netto  pari al 75% ( un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro  netto corrispondente  al compenso minimo di un’ora di prestazione).

In questo modo viene tutelato il lavoratore garantendo  la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL ma non  si ha  diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS  come ad esempio la disoccupazione, la  maternità,  la malattia e gli  assegni familiari ecc. ma viene  riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Una ultima modifica alla disciplina del lavoro accessorio (art. 1, di modifica del d.l. n. 81 del 2015) prevede : la norma dispone che, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio retribuita con voucher, al competente Ispettorato nazionale del lavoro vengano comunicati mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione con previsione di sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Ma la nuova norma non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, condomini e  associazioni senza scopo di lucro).

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decreto ministero della salute proroga defibrillatori

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Boccata di ossigeno per lo sportivo dilettantistico in   relazione agli obblighi di tenuta del defibrillatore nella struttura che vincolava l’associazione a dotarsi di defibrillatori semiautomatici, rispettivamente, entro 6 mesi ed entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 luglio 2013, n. 169. Con un primo decreto il ministero della salute aveva  prorogato fino al 30 novembre la data in cui  sarebbe entrato in vigore l’obbligo da parte delle società sportive dilettantistiche di dotarsi dei defibrillatori semiautomatici ma successivamente con il Decreto Legge del 16 ottobre 2016, n°189 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n.244 del 18 ottobre 2016 – “agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”) è stato disposto inizialmente al 01 gennaio 2017 ed ora lo spostamento al 30 Giugno

il testo della norma:

 “al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l’efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all’impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa fini alla data del 30 giugno 2017“.

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Cari colleghi, in allegato il decreto firmato dal ministro della salute Beatrice...

Il continuo slittamento dell’obbligo è probabilmente legato alla necessità di completare, su tutto il territorio nazionale, le attività di formazione degli operatori per poter permettere un corretto utilizzo delle apparecchiature.

Viene così prorogato di ulteriori 6 mesi e 10 giorni l’entrata in vigore delle norme introdotte col decreto con il Dl Balduzzi del 2012 (Dl n.158/2012 convertito nella L. 189/2012) che tra le altre cose prevedeva  l’adozione di garanzie sanitarie attraverso l’obbligatorietà di idonea certificazione medica per tutti coloro che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale nonché per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Le linee guida allegate al decreto attuativo (Dm 24 aprile 2013) prevedevano la presenza di personale formato presso centri di formazione accreditati dalle singole Regione che ovviamente ha creato non pochi problemi organizzativi e temporali che si sono tradotti nella difficoltà di formare in tempi utili personale preparato con conseguente differimento di 6 mesi del termine previsto per l’entrata in vigore dell’obbligo, fissato inizialmente per il settore sportivo dilettantistico al 20 gennaio del 2016 e successivamente prorogato prima al 30 novembre 2016 e recentemente al 1 gennaio 2017.


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novità decreto semplificazioni Legge 23 dicembre 2014 n. 190

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Decreto semplificazioni e Legge di Stabilità: le novità per Società e Associazioni sportive dilettantistiche

E’ importante commentare alcune novità introdotte recentemente con l’art. 29 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 poichè sono state effettuate sostenziali modifiche  al sesto comma art. 74 del D.P.R.
633/1972, in materia forfetizzazione dell’Iva per i proventi derivanti sia da pubblicità sia da sponsorizzazioni raccolti
dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono dell’opzione ex L. 398/1991.
In particolare al sesto comma, terzo periodo le parole: «prestazioni di sponsorizzazione e» e «in misura pari ad un
decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed» sono soppresse.
Con questa modifica pertanto vengono ricondotte nella regola generale della forfettizzazione della detrazione nella misura del 50
per cento anche le prestazioni di sponsorizzazione che sono state da sempre oggetto di incertezze applicative di estrema difficoltà,  parificando le due attività di natura commerciale  esercitate dalle associazioni o società sportivo dilettantistiche in aggiunta a quelle istituzionali.

La circolare 31/E del 30 dicembre 2014 è intervenuta a fornire i primi chiarimenti in merito alla novità normativa.
PREMESSA
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche possono avvalersi oltre che dei regimi
contabili ordinario e semplificato anche di due altri regimi che prevedono la forfetizzazione del reddito:
– il regime forfetario generale disciplinato dall’art. 145 del Tuir;
– il regime forfetario di cui all’art. 2, comma 5, Legge 16 dicembre 1991, n. 398.
Tale ultimo regime è un regime opzionale, destinato alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche
che non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, proventi derivanti dall’esercizio di attività
commerciali non superiori a 250mila euro.
Le associazioni sportive che accedono a tale regime devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
– forma giuridica di cui all’art. 73, comma 1, lett.c) del Tuir;
– affiliazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal coni o agli enti nazionali di promozione
sportiva;
– esercizio di attività sportiva dilettantistica.
NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/1991 applicano, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, le disposizioni previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. 633/1972.
L’art. 74 citato prevede che, agli effetti della determinazione dell’Iva, la detrazione di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972,
è forfetizzata con l’applicazione di una detrazione in via ordinaria pari al 50% dell’imposta relativa alle operazioni
imponibili. Lo stesso articolo inoltre prevede: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione forfetizzata in
misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse, quindi (10%); per le cessioni e concessioni di
diritti di ripresa televisiva o radiofonica la detrazione compete nella misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle
operazioni stesse; per i proventi commerciali generici comprese le prestazioni pubblicitarie, la detrazione è pari del
50% (C.M. 7 settembre 2000, n. 165/E); non sono soggette ad Iva invece le operazioni svolte per l’attività
istituzionale.
Il decreto semplificazioni ha ora eliminato la differenziazione tra prestazioni di sponsorizzazione e prestazioni di
pubblicità, facendo in modo che la detrazione forfetaria Iva sia unificata al 50% sia sui proventi di pubblicità, che per
quelli relativi relativi alle sponsorizzazioni ponendo finalmente fine al dubbio sulla natura dei proventi relativi alle
associazioni sportive che è stato oggetto, sino ad oggi, di innumerevoli contenziosi tributari, anche in seguito alle
diverse interpretazioni fornite dalla Suprema Corte.
Pertanto, dall’Iva gravante sui proventi di sponsorizzazione indicati in fatture emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 2014, in vigore dal 13
dicembre 2014 ), le società che fruiscono della Legge 398/1991 potranno detrarre forfetariamente il 50% già con la
liquidazione del trimestre in corso (ottobre-dicembre 2014).
La relazione illustrativa al decreto semplificazioni sembra aprire, inoltre, alla possibilità che se ne possa dare
applicazione anche ai rapporti in essere o a quelli pendenti in contenzioso in un’ottica sia di semplificazione, ma
anche di “riduzione del contenzioso”.
La circolare esplicativa 31/E del 30 dicembre 2014 ha fornito prima chiarimenti in merito alle novità fiscali del D.lgs
175/2014 ed ha precisato che la previsione di un’unica percentuale (così come chiarito dalla relazione illustrativa
all’art. 29 del decreto) di detrazione forfettaria (50 per cento) per le operazioni di sponsorizzazione e pubblicità, è
stata adottata in un’ottica di semplificazione e di riduzione delle incertezze applicative causate dalla distinzione tra
pubblicità e sponsorizzazione, con particolare riferimento ai soggetti che adottano il regime di cui alla Legge
398/1991.
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) al comma 710 dell’art. 1 ha previsto per le associazioni
sportive dilettantistiche una “speciale” rateazione in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento per i
quali si è già verificata la decadenza. In particolare, le associazioni sportive dilettantistiche, se decadute dalle dilazioni
di pagamento concesse relativamente agli avvisi bonari o agli avvisi di accertamento alla data del 31 ottobre 2014,
possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un nuovo piano di
rateizzazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.

La novità riguarda le dilazioni
relative ad imposte sui redditi, Iva e Irap. Non rientrano invece, nella nuova dilazione le somme iscritte a ruolo
concesse da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/73.
La Legge di Stabilità 2015 ha inoltre modificato l’art. 25 comma 5 della L. 133/99 aumentando il limite di tracciabilità
dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società sportive dilettantistiche dagli attuali Euro 516,46 a Euro
1.000. Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del D.
Lgs. 231/2007. L’inosservanza di tale obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e
l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del Dlgs 471/97, da 258 a 2.065 euro.
Da ultimo le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività
commerciale hanno inoltre l’obbligo di inviare telematicamente il modello Eas entro 60 giorni dalla loro costituzione,
indicando una serie di dati previsti dal modello, pena la decadenza dal regime agevolato della Legge 398/1991. Sono
tenuti inoltre a inviare comunque il modello Eas entro il 31 marzo di ogni anno qualora ci siano delle variazioni nei
dati già comunicati. La legge di stabilità aveva previsto l’esenzione generalizzata dall’invio del modello Eas per tutte
le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.

Tale norma è venuta meno in sede di
approvazione della legge di stabilità pertanto l’adempimento fiscale previsto dal D.L. 112/2008 resta in vigore.


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Legge 398/1991

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legge 398 1991

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/1991

                                           In vigore dal 1-1-1992  

LEGGE 16 dicembre 1991, n. 398

Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.


Articolo 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita’ sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attivita’ commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione e’ esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e’ esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attivita’ commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e’ superato.

3. comma abrogato dalla L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla l. 21 novembre 2000, n. 342.


AGGIORNAMENTI

Il Decreto-Legge 30 dicembre 1991 n. 417 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 66 del 6 febbraio 1992) all’art. 9 bis ha disposto che: “Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.”

La Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all’art. 2 comma 31, ha disposto che: “Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.”

La L. 13 maggio 1999, n. 133, come modificata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342 (in in SO n.194, relativo alla G.U. 25/11/2000, n.276) ha disposto (con l’art. 25, comma 3) che “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.”

La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l’art. 90, comma 2) che “A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e’ elevato a 250.000 euro.”

Articolo 2

1. I soggetti di cui all’articolo 1 che hanno esercitato l’opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresi’, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I soggetti che fruiscono dell’esonero devono annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attivita’ commerciali.

3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta continua ad applicarsi con le modalita’ di cui all’articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonche’ dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.

5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 e’ determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attivita’ commerciali il coefficiente di redditivita’ del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e di dichiarazione d’incasso di cui al comma 2 e stabilite le relative modalita’ di compilazione.


Articolo 3

1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all’articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi.

Articolo 4

1. Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 9 per cento.

associazioni proloco.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. (*)


(*) AGGIORNAMENTO

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l’art. 37, comma 4) che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1° gennaio 2000 e che “restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473?.

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LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Misure in materia fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194

In vigore dal 10-12-2000

Testo aggiornato al 26-2-2014

Art. 37.

Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) e’ sostituita dalla seguente:

“i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle societa’ sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalita’ stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400?;

b) all’articolo 65, comma 2, concernente oneri di utilita’ sociale, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la seguente:

“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle societa’ sportive dilettantistiche”;

c) all’articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) e’ sostituita dalla seguente:

“m) le indennita’ di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attivita’ sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita’ sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”;

d) all’articolo 83, concernente premi, vincite e indennita’, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:

“2. Le indennita’, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresi’, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”;

e) all’articolo 91-bis, comma 1, concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonche’ dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)”.

2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societa’ e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta e’ a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed e’ a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche’ riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita’ culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivita’ commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita’ all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, e’ elevato a lire 360 milioni.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 1, il comma 3 e’ abrogato;

b) nell’articolo 2:

1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;

2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.

5. I pagamenti a favore di societa’, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalita’ idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

3. La legge 25 marzo 1986, n. 80, recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attivita’ sportive dilettantistiche, e’ abrogata.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1° gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennita’, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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registro IVA minori per A.S.D.

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Registro IVA Minori per le A.S.D. che optano per la Legge  398/1991

I regimi contabili delle associazioni sportive dilettantistiche sono comuni a quelli degli enti non commerciali. Il regime contabile può’ essere ordinario, semplificato, super semplificato, forfettario.

Trattando di associazioni occorre innanzitutto fare una premessa importante

Le associazioni sportive dilettantistiche seguono diversi obblighi contabili, a seconda che esse svolgano solo attività istituzionale ( prativa dello sport prescelto) o anche attività commerciale ( sponsorizzazione vendita gadget etc).contabilita asd

Nel caso svolgano attività istituzionale, non vi è nessun obbligo contabile, se non quello di rilevare le entrate e le uscite di cassa, con lo scopo di rendere trasparente la raccolta e l’impiego delle risorse finanziarie.


Quando, invece, l’associazione svolge anche attività di tipo commerciale, è necessario adottare un vero e proprio impianto contabile:
• regime ordinario o semplificato a seconda dell’entità dei ricavi;
• regime forfetario, previsto dalla L. 398/1991, della quale uno degli adempimenti obbligatorio sarà oggetto di questo articolo

• regime super semplificato, previsto dall’articolo 145 del t.u.i.r., che prevede un meccanismo forfetario di determinazione del reddito, con percentuali meno vantaggiose rispetto al regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
Se vengono esercitate entrambe le tipologie di attività, l’associazione è obbligata ad adottare la contabilità separata.
In entrambi i casi esse devono redigere e approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto, che riassuma tutte le informazioni di carattere economico-finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionali sia commerciali. Tale rendiconto va approvato dalla assemblea dei soci convocata appositamente almeno una volta l’anno per questo motivo con criteri di democraticità di votazione previsti obbligatoriamente nello statuto depositato.

Attenzione: la convocazione dell’assemblea periodica è un atto obbligatorio ed è uno dei requisiti fondamentali che sta alla base della dimostrazione di democraticità e di partecipazione attiva alla vita e alle decisioni associative pertanto riveste elemento di particolare importanza anche nelle verifiche fiscali della guardia di finanza.

Ma occupiamoci ora di capire come funziona invece un altro elemento fondamentale dell’applicazione del regime della 398 ovvero la compilazione del Registro IVA Minori introdotto dal decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997.

Il Registro IVA Minori rappresenta un elemento contabile obbligatorio che ogni associazione che decide di optare per l’applicazione della L. 398 è tenuta ad avere e non è soggetto a vidimazione iniziale ovvero non deve essere autenticato prima della sua messa in uso né da un notaio ( come avviene invece per il libro soci e il libro delle assemblee) né da  enti territoriali di competenza.

La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale che, deve ritenersi accessoria e non principale.

Tale attività commerciale può generare entrate  soggette a diverse categorie di aliquota IVA ( 4%, 10% 22%) che debbono essere annotate  entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.

Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA  avendo cura di determinare applicando all’IVA a debito (cioè sull’IVA incassata) le seguenti detrazioni forfettarie:

– 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come pubblicità, prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24 );
– 50% sull’IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione ( versamento del 50% dell’IVA incassata con F24 introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 19);
– 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ( 2/3 dell’IVA incassata con F24 ) .
L’associazione non può in alcun modo recuperare  l’IVA sugli acquisti relativi al settore “commerciale”, in quanto inglobata nella detrazione forfetaria sopra indicata.

Ovviamente, pur non trattandosi di un registro che richiede vidimazione da parte di enti competenti, è necessario che segua un modello prestabilito  reperibile nei negozi buffetti o edipro o cartolerie anche online specializzate.

L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all’Associazione, senza maggiorazione di interessi. I codici di tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell’imposta sono i seguenti:

6031 per l’IVA del 1° trimestre,

6032 per IVA del 2° trimestre,

6033 per l’IVA del 3° trimestre,

6034 per l’ IVA del 4° trimestre.

E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale IVA, oltre che dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

E’ opportuno ricordare che questo registro ha un’estrema importanza poiché se viene scelto il regime fiscale della 398/1991, si è in una situazione di “privilegio” fiscale: stiamo infatti usufruendo di un regime fiscale agevolato rispetto a tutte le altre imprese a carattere commerciale. Dunque, visto che il Registro IVA Minori è uno dei pochi obblighi di contabilità che ci viene imposto è bene rispettarlo, anche nell’ipotetica previsione di controlli fiscali o di una richiesta di visione del Registro stesso da parte della SIAE, l’organo al quale lo Stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle Associazioni.

Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate

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Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 892 downloads

Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
 il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro IVA Minori non comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 purché l’Associazione “sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore”.

In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa da euro 1032 ad euro 7746.


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requisiti per avvalersi della L. 398 /1991

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turismoefisco formazioneQuali associazioni possono applicare il regime agevolato previsto dalla legge n. 391/1991?

 

Sicuramente l’applicazione della  legge n. 398 del 1991 può apportare enormi benefici nel panorama  del terzo settore no profit e sportivo dilettantistico, a favore di quegli enti che,  unitamente all’attività istituzionale vogliano  svolgere anche una attività di natura commerciale.

Vediamo in dettaglio quando e come avvalersene e soprattutto i requisiti necessari.

legge 398 1991

 

 

Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:

  • Associazioni sportive dilettantistiche –> solo se  iscritte al Coni
  • tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
  • associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Vediamo in dettaglio quali sono i requisiti  necessari per l’accesso al regime forfettario della L. 398/1991

 

Requisiti soggettivi

Requisiti oggettivi

possono accedere  al regime 398/91 tutti gli enti associativi che contemporaneamente:

  • Non perseguono finalità di lucro nel proprio svolgimento dell’attività istituzionale;
  • Svolgono un’attività sportiva riconosciuta dal Coni (e sono  iscritte nel relativo registro) attraverso l’affiliazione  ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni
  • Conseguono proventi dell’anno precedente, derivanti dall’ attività commerciale, ( es sponsorizzazione) non superiori a euro 250.000.

 

 

Molto spesso il primo periodo di imposta di una attività  risulta essere inferiore all’anno solare,  a questo scopo l’Agenzia delle Entrate, con la

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Risoluzione del 16 05 2006 n 63 148.24 KB 31 downloads

Risoluzione del 16 05 2006 n 63. Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva...
, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.

Nel limite dei 250.000 euro devono essere computati:

  • I ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale;
  • Le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative all’attività commerciale.

devono considerarsi, invece,  esclusi da questo  limite:

  • I proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; ( incasso quote soci o iscritti)
  • I proventi da attività occasionali di raccolta fondi;
  • I proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; (redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.)
  • I proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir.( attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, e  le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati).

Per poter usufruire del regime forfetario ex legge 398/91 è necessario:

  • optare mediante comportamento concludente, ( usufruendo della stessa) da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.

Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, l

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modulo comunicazione SIAE per regime 398/1991 19.15 KB 613 downloads

Modello da inviare all'Ufficio SIAE competente per il domicilio fiscale  da parte...
competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 250.000 euro o revoca.

Quali sono le agevolazioni previste dal regime 398/91 ai fini Iva?

Il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 consente di determinare forfetariamente l’Iva da versare, in luogo dell’utilizzo dell’ordinario metodo di conteggio “Iva da Iva” (iva sulle vendite meno iva sugli acquisti).

                                                                                   L. 398/1991  operazioni soggette o non soggette ad IVA:

Diritti TV o trasmissioni radio —> Imponibile IVA per 2/3

Attività commerciali spettacoli sportivi e pubblicità —> Imponibile IVA al 50%

Sponsorizzazioni —> Imponibile IVA  50% (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)

Attività istituzionali —> non imponibile IVA

Determinata l’Iva a debito, è necessario effettuare il versamento trimestrale entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi.

Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%:

  • il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031;
  • il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032;
  • il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033;
  • il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo).

Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.

Le agevolazioni ai fini Ires introdotte dal regime 398/91?

Gli enti associativi che optano per il regime 398/91 determinano la base ai fini Ires applicando l’aliquota del 3% al totale dei proventi commerciali e aggiungendo, al risultato così ottenuto, le plusvalenze patrimoniali, interamente tassate.

(Le società sportive dilettantistiche applicano, invece, il coefficiente del 3% al totale dei proventi e componenti positivi di reddito, in quanto qualsiasi entrata, sia istituzionale sia commerciale, è attratta nel reddito d’impresa.)

Non concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires, secondo le disposizioni della legge 133/99 (art. 25, c. 2, lett. a) e b):

  • proventi derivanti da attività di natura commerciale, connesse agli scopi istituzionali, purché legate ad una manifestazione sportiva (es. somministrazione alimenti e bevande, materiali sportivi, gadgets pubblicitari, cene sociali, lotterie, sponsorizzazioni..)
  • proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall’art. 143, comma 2-bis lett. a) del Tuir, effettuate occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante la vendita di beni o servizi di modico valore, a fronte di offerte non commisurate al valore del bene o servizio offerto. ( Secondo quanto precisato nella circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 24/4/13, la mancata redazione del rendiconto di raccolta fondi è sanzionabile con la sanzione amministrativa, da euro 1.032 ad euro 7.746, prevista in materia di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità (ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ma non è causa di fuoriuscita dal regime. In caso di impossibilità di ricostruzione dei dati, attraverso la contabilità, relativi agli eventi, i proventi ad essi relativi verranno considerati di natura commerciale).
  • L’esclusione vale solo se vengono rispettati i seguenti limiti:
    • massimo due eventi l’anno
    • importo complessivo dei proventi che non supera i 51.645,69 euro
    • redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto di ciascun evento di raccolta, ai sensi dell’art. 20 DPR 600/1973.

L’eccedenza rispetto ai limiti di cui sopra (superamento dei 51.645,69 euro e/o dei due eventi l’anno), viene inclusa nel computo del 3% dei proventi per la definizione della base imponibile Ires.

Alla base imponibile viene applicata l’aliquota Ires del 27,5%, come avviene per le società di capitali.

Per conteggiare i proventi imponibili ai fini Ires, sulla base dell’analisi delle fonti normative e di prassi disponibili (Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 dell’11/02/1992, D.M. 18/5/1995, Circolare SIAE 19/12/1992, n. 712) si applica una sorta di principio di cassa allargato.

Pertanto, sia ai fini della determinazione del reddito, sia del plafond dei 250.000 euro:

  • in assenza di fattura devono computarsi tutti i proventi commerciali incassati nell’anno
  • a questi dovranno aggiungersi
    1. tutti i proventi fatturati e incassati nell’anno
    2. tutti proventi fatturati ma ancora non riscossi.

Quanto appena detto non rileva per quanto attiene l’iva da versare trimestralmente, dovuta al momento dell’emissione della fattura o dell’incasso del corrispettivo in assenza di fatturazione.

 

Quali sono le agevolazioni ai fini Irap introdotte dal regime 398/91?

 

Per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap), se l’associazione svolge anche attività di natura commerciale, il valore della produzione netta (base imponibile Irap) è determinato come segue.

                                                                     Base Imponibile Irap

da considerare ( non detraibili ai fini IRAP)

da non considerare in aggiunta ( detraibili ai fini IRAP)

Per determinare l’imponibile Irap è necessario prendere l’imponibile Ires ( come da schema precedente) più il 3% del proventi derivanti dall’attività commerciale a cui vanno aggiunti:

  • le retribuzioni pagate al personale dipendente e redditi assimilati;
  • i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo non abituale o collaborazioni occasionali;
  • gli interessi passivi.
  • N.B. le prestazioni di cui ai contratti sportivi nel limite di 7.500€ ed oltre sono interamente deducibili dalla base IRAP
  • I contributi I.N.A.I.L.
  • le spese sostenute per apprendisti, disabili o personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
  • compensi e premi o rimborsi forfetari e le indennità di trasferta corrisposti a istruttori, insegnanti o personale con contratto sportivo di cui all’art. 67 C.1 lett. m del T.U.I.R.

 

Quali sono gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge n. 398/91?

Obbligatorio

non obbligatorio

tenuta del  Registro IVA Minori previsto dal DM 11/02/1997 è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire. Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione in cui l’associazione deve annotare entro il giorno 15 del mese successivo tutte le entrate percepite nel mese precedente. ( Per le S.S.D. il libro giornale essendo le stesse in contabilità ordinaria obbligatoria con separata annotazione delle quote in attività istituzionale da compensi per attività commerciale)

tenere i libro soci e il verbale delle assemblee dei soci sempre aggiornato.

emissione di fattura con determinazione di IVA ordinaria per le sponsorizzazioni, cessione di diritti, vendita dio gadget etc

conservare e numerare le fatture emesse e di acquisto ( per la S.S.D: registrazione in contabilità ordinaria)

presentare il modello unico Enti non commerciali ( entro il 30/09) (per le S.S.D. il modello unico società)

presentare il modello 770 se tenuti,

rendicontare tutti gli eventi effettuati per raccolta fondi,

certificare i corrispettivi per gli accessi alle manifestazioni sportive indette mediante titoli di ingresso ( biglietti) o abbonamenti che rechino il contrassegno SIAE

effettuare rigorosamente tutte le operazioni bancarie pari o superiori a € 1.000,00 (Legge 23 dicembre 2014 n. 19)  con strumenti tracciabili ( assegni, bonifici, carta di credito) e mai in contante sia in entrata che in uscita

  • redazione dell’inventario e del bilancio
  • per la A.S.D. la tenuta dei registri obbligatori quale il libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e di magazzino. ATTENZIONE per la S.S.D. questi registri sono invece obbligatori essendo una società di capitali e quindi tenuta alla contabilità ordinaria per legge.
  • Per la A.S.D. e la S.S.D. la fatturazione dell’attività istituzionale mentre entrambe debbono effettuare e registrare quelle dell’attività commerciale.
  • Emissione di scontrini e ricevute fiscali ( per attività istituzionale)
  • per la A.S.D. la comunicazione e dichiarazione annuale IVA ( in presenza di sola attività istituzionale) mentre la S.S.D. è sempre tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA anche in presenza di sola attività istituzionale.( comunicazione a zero)
Come avviene la fuoriuscita dal regime ex legge n. 398/91?

Gli enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge 398/1991 non devono superare il limite annuo di euro 250.000 dei proventi da attività commerciale, onde evitare la decadenza dal regime agevolativo.

Il superamento del limite determina la fuoriuscita dal regime dal mese successivo al quello in cui il limite viene superato. A partire da questo momento si applicheranno le regole generali di versamento dell’Iva e di calcolo di Ires e Irap dovute.

Dunque, per l’esercizio in cui è avvenuto il superamento, si evidenzieranno due distinti periodi di imposta, ognuno dei quali sarà assoggettato a regimi contabili e fiscali differenti.

Cause di decadenza dal regime della L. 398/1991:

  • superamento del limite dei 250.000€ annui di proventi derivanti dall’attività commerciale;
  • effettuazione di operazioni di importo superiore a €516,46 attraverso strumenti di pagamento non tracciabili ( pagamento di operazioni per cassa)
  • Mancata tenuta del registro ai sensi del D.M. 11/02/1997  ( registro delle movimentazioni) e impossibilità di ricostruzione dello stesso attraverso idonea documentazione
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    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate 93.46 KB 892 downloads

    Circolare9-2013Agenzia-delle-Entrate sulla L. 398, sulle quali l'Agenzia delle Entrate,...
  • Assenza delle clausole statutarie di cui all’art. 90 legge n. 289/2002 ( associazioni sportive)  e art. 148 del T.U.I.R.  e ripetute violazioni sostanziali alle clausole di democraticità

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Regole per la corretta gestione fiscale di una A.S.D. o S.S.D. no profit

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Obblighi fiscali di una A.S.D. o una S.S.D. no profit 

obblighi fiscali asd

Analizziamo tutti i requisiti necessari per la corretta gestione di una A.S.D. o una S.S.D no profit.

Tutte le organizzazioni costituite in forma associativa o societaria sportivo dilettantistica per la corretta gestione della normativa fiscale devono adeguarsi ai seguenti punti che riassumiamo:

1. Regolarità dello Statuto con la presenza delle indicazioni previste dalla legge 289/2002 (presenza nella denominazione dell’indicazione di Associazione Sportiva Dilettantistica, democraticità e rispetto delle norme e regolamenti CONI, FSN, EPS);

2. Regolare possesso del Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive del CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi da prendere nell’area riservata del CONI ;

3. Regolare invio del Modello EAS nei termini previsti dalla Legge e suoi aggiornamenti in caso di variazione dei dati e del modello SIAE ( se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali) ;

4. Rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale n(Modello UNICO e 770).

Requisiti normativi: ai sensi dell’ Art. 148 comma 3 TUIR ci sono  delle precise regole da rispettare per potersi qualificare come ente no profit. “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” La detassazione prevista dal citato art. 148 comma 3 del TUIR e dall’Art. 4 DPR 633/1972 è subordinata al possesso dei citati requisiti qualificanti e all’invio del Modello EAS. Deve essere assolutamente chiaro che la non imponibilità vale solo nel caso in cui le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali sono svolte nei confronti di soci o tesserati alla medesima organizzazione nazionale.

Prima di effettuare qualsiasi attività è necessario che ci sia da parte dell’associazione  il tesseramento alla FSN o EPS a cui si è affiliati. In mancanza di tale presupposto, l’attività verrà ritenuta di tipo commerciale.

Ricordiamo anche che l’imposta di bollo deve essere assolta sulle ricevute non fiscali superiori a euro 77,47. Le stesse, riferite all’attività non soggetta a imponibile prevista dal citato articolo 148 comma 3 del TUIR, dovranno essere accompagnate da marca da bollo da 2,00 euro.

Inoltre è bene sapere che tutte le attività diverse da quelle previste dai fini istituzionali indicati sullo statuto saranno ritenute di natura “commerciale” e pertanto per tali attività dovrà essere rilasciata  fattura con applicazione di IVA ordinaria

La problematica infatti è proprio l’eventuale natura commerciale che dovesse essere ravveduta dai verificatori in luogo dfi quella meramente istituzionale che si è dichiarata.

In tal caso il rischio di vedersi accertare redditi di natura commerciale con le conseguenti riprese a tassazione è estremamente probabile.

Cosa serve per chiarire che si tratta di attività istituzionale e non commerciale?

1. Esistenza effettiva del rapporto associativo (modalità di iscrizione, delibera del C.D. per nuovi soci, univocità della tipologia di soci, democraticità, ecc)

2. Effettivo rispetto delle clausole sociali (regolare convocazione delle assemblee e regolare svolgimento nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e dallo Statuto, ecc).

3. Tenuta dei libri sociali e contabili (libro degli associati, delle adunanze, ecc.)

4. Bilancio o rendiconto annuale da approvare in sede assembleare 5. Documenti contabili (fatture e ricevute da conservare) e contratti sottoscritti

Tutte le eventuali verifiche tenderanno infatti a controllare:

– Mancanza del vincolo associativo

– Democraticità e partecipazione alla vita associativa

– Temporaneità del rapporto associativo

– Inosservanza dello statuto (convocazioni, assemblee rinnovo cariche sociali)

– Attività svolte in modalità non conformi ai fini istituzionali

– Contenuto e tenuta dei libri sociali

– Distribuzione indiretta di utili  anche mediante contratti di lavoro o di affitto delle strutture effettuati in maniera esagerata o inadeguata

– Vincoli familiari tra i soggetti amministratori o rappresentanti

– Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale

– Marketing attraverso canali pubblicitari  radio televisivi cartellonistica etc

In quest’ambito, si comprende che assume una particolare importanza lo Statuto dell’Associazione, che dovrà corrispondere alle reali esigenze della realtà associativa, secondo le norme che regolano l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci (sia di approvazione dei bilanci che di rinnovo delle cariche elettive) che dovranno essere tenuti sempre in ordine, in appositi registri e possibilmente con un numero progressivo. Questo faciliterà la loro archiviazione e la loro ricerca in caso di necessità. E’ importante altresì far presente che è opportuno che i verbali siano quanto più possibili precisi e approfonditi in modo da non andare incontro a contestazioni da parte di eventuali organi verificatori. A titolo di esempio, segnaliamo che anche decisioni quali l’acquisto di gadget da regalare in particolari occasioni/eventi o debbano essere indicati fra le decisioni del Consiglio direttivo, così come deve esserne indicata la modalità di cessione a titolo gratuito (in mancanza di tale indicazione, il controllo da per scontato che le magliette saranno state “rivendute” ritenendo tale attività commerciale e l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a Iva). La tenuta in ordine della documentazione (verbali del C.D., delle Assemblee e delle relative convocazioni) vi consentirà di dimostrare il reale vincolo associativo (e non rapporto di clientela) che hanno i soci e le modalità del loro coinvolgimento alla vita associativa. La presenza di vincoli “familiari” all’interno degli organi sociali renderà più fragile la vostra posizione! Attenzione: gli ispettori potranno acquisire informazioni utili per l’individuazione di eventuali punti di debolezza della vostra associazione anche attraverso questionari da diffondere ai soci.

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Responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi

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La Responsabilità Degli Organizzatori Di Eventi Sportivi

eventi sportivi

Un a linea guida necessaria per meglio comprendere le responsabilità degli organizzatori di manifesta-zioni sportive, individuando innanzitutto quali e quanti ne siano gli obblighi ed i poteri.

Organizzatore può essere la  persona fisica, giuridica, associazione non riconosciuta, A.S.D. o S.S.D o comitato, che assumendosi tutte le responsabilità, promuove l’incontro tra due o più atleti con lo scopo di raggiungere un risultato in una disciplina sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori e, dunque, a prescindere dal pubblico che assiste ad uno spettacolo.
L’organizzatore sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione. Così ad esempio per molte gare, soprattutto quelle che si svolgono con animali o veicoli, è richiesta una autorizzazione preventiva, la quale però non fa decadere l’organizzatore dalla responsabilità penale se lo stesso attua comportamenti colposi.
La responsabilità dell’organizzatore è essenzialmente riscontrabile nei confronti degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive, nonché nei confronti degli spettatori di tali manifestazioni o comunque di soggetti terzi a queste ultime.
Per esaminare le eventuali responsabilità di questi soggetti,  si rende necessario individuare preventivamente gli obblighi da loro violati e per far questo è necessario conoscere i precisi  doveri e poteri.

In maniera essenziale un organizzatore di manifestazioni sportive deve:
– controllare la adeguatezza, la pericolosità e la conformità ai principi della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti.
– controllare la idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva.
– controllare che l’atleta sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara.

Ne deriva che l’organizzatore di competizioni sportive è tenuto a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità di atleti (e di eventuali  animali ) e spettatori ed a prevenire, rispettando le norme generali di prudenza e usando la normale diligenza, il verificarsi di eventi che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità.
L’adozione delle misure protettive dovrà essere tanto più attenta e scrupolosa quanto maggiori sono i rischi per la natura della gara e la presenza del pubblico e per i loro prevedibili comportamenti.
L’organizzatore potrà essere chiamato al risarcimento del danno nel caso in cui fosse accertato il rapporto di casualità tra manifestazione e danno verificatosi nei confronti degli atleti o dei terzi. Il nesso di casualità si potrà ravvisare in un comportamento attivo o in un comportamento omissivo degli organizzatori che violino un obbligo giuridico a loro carico. Ecco allora che a carico dell’organizzatore può ravvisarsi  una posizione di garanzia.
In sostanza verificandosi un evento lesivo, se la condotta è omissiva, la si deve collegare ad una violazione di un obbligo; bisognerà, allora, verificare l’obbligo preciso e capire se questo obbligo contiene una posizione di garanzia.

Approfondiamo ora i vari casi di responsabilità riscontrati a carico di organizzatori con attenzione ai poteri ed agli obblighi di loro competenza tra cui:
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti. Sarà sufficiente dire
che l’organizzatore è tenuto a rispettare i requisiti previsti dalla normativa federale. Per logica l’obbligo di
predisporre tutte le misure necessarie affinché l’uso di tali mezzi non possa diventare pericoloso (la
predisposizione di recinti di contenimento dei cavalli, la precisa e sicura collocazione del pubblico, ecc.).
– Obbligo di verifica dell’idoneità psico-fisica degli atleti. Solitamente gli accertamenti sanitari sono a carico
delle federazioni e l’organizzatore dovrà solo verificarne l’esistenza escludendo l’atleta non idoneo. Se la
valutazione medica federale è mancante, l’organizzatore avrà comunque l’obbligo di far visitare l’atleta
prima di ammetterlo alla competizione.
– Obbligo di verifica dell’idoneità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti. In tal senso obbligatorio il
possesso delle condizioni di agibilità rilasciate dalla federazione competente. Tuttavia tale omologazione,
pur essendo necessaria, risulta non sempre sufficiente. L’organizzatore dovrà comunque procedere alla
regolare manutenzione degli impianti, per conservarli nello stesso stato in cui si trovavano nel momento
dell’omologazione, impedendo dei degradi che possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. In tal
senso spesso è stata riscontrata la responsabilità degli organizzatori per l’inosservanza di doverose cautele.
Purtroppo non esistono norme specifiche per ogni sport. In tal senso dovremmo fare riferimento a concetti generici tenendo conto della natura e particolarità dell’attività sportiva ed estendere o restringere le regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia la valutazione di questi rischi non è agevole e dovrà essere basata su ogni disciplina sportiva, da accertare con una valutazione ex ante e non ex post.
Occorre sottolineare che anche gli sport minori (anche non agonistici) non sono esenti da queste problematiche.
Da quanto sopra visto si può concludere affermando che per ciò che riguarda il problema dell’organizzazione di manifestazioni sportive e delle conseguenti responsabilità a carico degli organizzatori, è fondamentale individuare il limite entro il quale gli eventi risultano prevedibili e perciò tollerati (accettazione del rischio), ed oltrepassato il quale però si incorre in responsabilità penali.
Valutazioni queste non sempre di agevole effettuazione, ma che potrebbero essere sostituite dal più semplice rispetto della normativa positiva se il legislatore (o quanto meno le singole federazioni) sopperisse ad alcune lacune disciplinando più minuziosamente e dettagliatamente attività oggettivamente pericolose possono essere fonte di danni.
Tutto quanto premesso appare di estrema importanza essere “appoggiati” ad una federazione che “autorizzi” la pratica di tale disciplina e che omologhi gli impianti. Lo svolgimento di manifestazioni agonistiche o non agonistiche senza tale caratteristica espone il fianco dell’organizzatore ad una serie di responsabilità estremamente pesanti. Occorre essere assolutamente certi che le condizioni fisiche dell’atleta siano conformi a quanto previsto dalle norme sanitarie (vedi circolare sulle visite mediche).
Occorre che tutti gli atleti siano in possesso di idoneo brevetto abilitativo alla pratica equestre per non incorrere nella responsabilità di aver autorizzato l’utilizzo di un mezzo (cavallo) a chi non possedeva la capacità (si vedano le sentenze di responsabilità a carico di maneggi per cadute di principianti).
E’ necessario infine, che tutti gli atleti siano coperti da idonea polizza infortuni stante il fatto che l’incidente accaduto durante lo svolgimento della gara non può in nessun modo, ad esclusione delle responsabilità viste sopra, essere imputato all’organizzatore.


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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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