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società sportive dilettantistiche lucrative cosa accade ora?

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disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative ora cosa succede? 

Profili civilistici dell’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative

I commi 353 e 354 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) avevano previsto che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.

La finalità lucrativa era stata sempre esclusa , sino a quel momento,  per le società sportive dilettantistiche venendo a mancare in questo modo , quindi, l’elemento che, invece, è sempre stato alla base della ideazione e sviluppo delle  società sportive dilettantistiche, e cioè l’assenza dello scopo di lucro, in deroga all’art. 2247 c.c.

Con l’art. 13 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” (rimasto sul punto invariato anche a seguito della sua conversione con legge 9 agosto 2018, n. 96),vengono abrogati i commi con i quali nella Legge di Bilancio 2018 erano state istituite e regolamentate le Società Sportive Dilettantistiche Lucrative quindi la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative viene, abrogata, sicché si pone il problema della sorte delle società già costituite (le quali, ovviamente, non potranno più fruire neppure delle limitate agevolazioni fiscali previste dalla legge di Bilancio 2018).

E con queste vengono meno anche le collaborazioni coordinate e continuative i c.d. “compensi sportivi”, disciplinati dagli articoli 67 e 69 del TUIR.
Rimane, invece, in vigore la previsione di cui al comma 367 secondo cui i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. ( ex 7500 euro)

L’entrata in vigore delle abrogazioni decorrono dal 14/07/2018, ossia il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del Decreto; tuttavia viene indicato che le disposizioni relative alle SSD lucrative di cui al comma 355 vengono abolite con “… effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero retroattivamente per tutto l’esercizio 2018 determinando il fatto che tale normativa delle SSDL  pur essendo in vigore al 1 gennaio 2018 è mai diventata pienamente operativa.

Per le SSD lucrative, per le quali erano previste agevolazioni fiscali in merito all’Ires ridotta al 50 % ed all’aliquota IVA ridotta del 10% per i servizi di carattere sportivo, la loro operatività necessitava di specifici provvedimenti finalizzati al loro ingresso nel mondo sportivo dilettantistico tra cui la previsione di un’apposita sezione nel Registro Coni oltre che la modifica agli statuti delle Federazioni, Discipline Associate ed Enti di Promozione per consentire di affiliare soggetti con finalità lucrative;

Anche l’effettiva riconduzione dei compensi sportivi nella disciplina delleCo.co.co. era subordinata, secondo una interpretazione logico-sistematica della disposizione contenuta nella Legge di Bilancio, ad un provvedimento del CONI di definizione delle mansioni in ambito sportivo in relazione alle quali sarebbe stato possibile erogare questa tipologia di emolumenti.

Di fatto con l’abrogazione di queste norme si ritorna  ( un po come accade nel gioco dell’oca)  per quanto riguarda la gestione dei collaboratori sportivi alla situazione esistente al 2017

È certamente da escludere che questa abrogazione abbia comportato una nullità sopravvenuta o successiva.  Basti qui richiamare quanto recentissimamente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 19 luglio 2018, n. 19282, in CNN Notizie del 20 luglio 2018, con commento Ruotolo – Boggiali, Per l’esercizio della professione forense ammesso solo il ricorso alle società tra avvocati), secondo cui «Infatti, non esistono nel nostro ordinamento casi di c.d. nullità successiva, ossia nullità conseguente a norme che, in deroga al principio generale secondo cui i requisiti di validità del negozio devono esistere nel momento in cui lo stesso viene posto in essere, stabiliscano – invece – che requisiti essenziali debbano esistere alla stregua della legge vigente e non solo nel momento genetico, ma anche in quello di produzione degli effetti. Né con tale figura possono confondersi i casi disciplinati dagli artt. 687, 800, 801 e 803 (revocazione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni) o dagli artt. 610, 615 e 618 c.c. (in tema di testamenti nelle forme speciali), che più esattamente attengono ad ipotesi di mera inefficacia sopravvenuta».

In altre parole, l’abrogazione della norma che legittimava la costituzione di società con determinate caratteristiche non comporta in alcun modo una sopravvenuta illegittimità di quegli enti che, in base a detta norma, sono venuti ad esistenza.

Il problema è, semmai, di disciplina applicabile, considerata, peraltro, l’assoluta mancanza di disposizioni volte a regolare la sorte o eventuali adempimenti cui siano tenute le società già esistenti.

Né il legislatore si è occupato – come pure è avvenuto in tempi relativamente recenti (è il caso, ad esempio, delle società a capitale ridotto, introdotte nel nostro ordinamento dall’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, la cui abrogazione, ad opera della l. 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, fu accompagnata appunto dalla qualificazione delle s.r.l.c.r. già iscritte al registro delle imprese quali società a responsabilità limitata semplificata) – di procedere ad una riqualificazione della fattispecie.

Problema che si pone, soprattutto, tenuto conto delle previsioni statutarie imposte, a pena di nullità, dal citato comma 353, costituite dalla denominazione o ragione sociale, recante la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa», e dall’indicazione, nell’oggetto o scopo sociale, dello svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; o, ancora, dal divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; e, infine, dall’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso di determinati requisiti.

E’ necessario tener conto, da un lato, che tali prescrizioni intanto avevano ragion d’essere in quanto volte ad assoggettare la società ad un regime (quello della s.s.d. lucrativa) che si connotava anche per un particolare regime tributario (sia pur “attenuato” rispetto a quello previsto per le s.s.d. senza scopo di lucro).

E, dall’altro lato, che nulla avrebbe impedito ad un’impresa in forma societaria e con scopo lucrativo di svolgere le medesime attività senza “fregiarsi” della qualifica di s.s.d. (lucrativa) e senza quindi accedere al suddetto regime.

Sicché è a quest’ultima ipotesi – ordinaria società commerciale lucrativa – che dovrebbero esser ricondotte quelle s.s.d.l. già costituite.

Sembra allora oggi inevitabile concludere nel senso che le anzidette clausole “obbligatorie”, inserite nell’atto costitutivo delle società sportive dilettantistiche lucrative per accedere al detto regime, possano oggi esser e riconsiderate alla stregua di scelte opzionali, la cui espunzione non potrà avvenire automaticamente, ma solo mediante formale modifica dello statuto o dei patti sociali volta alla loro eliminazione (e, se del caso, con contemporanea introduzione delle clausole delle società non lucrative ove si intenda divenire s.s.d. e fruire delle agevolazioni fiscali previste per le società di cui all’art. 90 della legge n. 289/2002).

La conclusione sembra valere anche con riguardo alla denominazione o alla ragione sociale, nella quale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa» appare ormai priva di valenza identificativa di una fattispecie, essendo venuta meno la suddetta disciplina e, quindi, avendo perso qualsiasi significatività rispetto ad un regime applicabile. Sotto tale profilo, una eventuale espunzione della predetta dicitura, benché non essenziale, può comunque essere opportuna al fine di eliminare qualsiasi dubbio di inquadramento.

 


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Fattura elettronica 2019 soggetti esclusi

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fattura elettronica soggetti esclusi

A solo un mese dalla partenza della famigerata fattura elettronica vediamo quali sono le categorie di imprese e professionisti esclusi/ esonerati  da questo obbligo:

A seguito del recente intervento con il  Decreto Fiscale n. 119/2018 che ha dovuto rispondere almen oin parte ai rilievi  mossi dal Garante Privacy, sono state individuate alcune categorie di imprese e professionisti che, per la particolare natura della loro attività o perchè già inviano i dati al sistema TS saranno esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica. Questi soggetti pertanto, dal 1 gennaio,  potranno continuare ad emettere i documenti fiscali in franchigia della normativa sulla fatturazione elettronica.

A dire il vero un primo importante esonero  dal ciclo attivo della fattura elettronica era già intervenuto sin dall’inizio per tutti i titolari di partita IVA ( imprese e professioni) che si trovano ad operare in regime dei minimi e per i forfettari, così come per le ASD con il limite di fatturato di  65.000 euro  annuo.

Così come l’esonerò valeva anche per i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972). Categorie che per specifiche attività marginali erano state ” alleggerite” di un importante obbligo normativo.

Ovviamente l’esenzione dalla fatturazione elettronica riguarda tuttavia soltanto il ciclo attivo poichè tutti  i contribuenti  anche minimi e forfettari e gli altri soggetti esclusi si vedranno recapitate le fatture del ciclo passivo in formato elettronico. Pertanto l’esenzione è monodirezionale ovvero solo nella parte attiva anche se questo non inciderà sicuramente per i forfettari poichè i costi non sono comunque detraibili.

I  minimi e forfettari sono considerati pertanto al pari di consumatori finali per il soggetto tenuto in ogni caso all’emissione della fattura elettronica: i documenti d’acquisto saranno recapitati dal SdI all’interno dell’area riservata del sito delle Entrate. In ogni caso è tuttavia possibile comunicare l’indirizzo PEC o il codice destinatario per la ricezione delle fatture elettroniche.

Importanti cambiamenti ci saranno tuttavia sulle regole per la conservazione delle fatture d’acquisto ricevute, che nel primo caso sarà analogica mentre nel secondo caso dovrà avvenire in modalità elettronica (o aderendo al servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate o tramite provider esterni a pagamento).

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Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emissione delle fatture elettroniche rientrano anche medici e farmacie, per i dati già inviati tramite il sistema TS, ma solo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. La novità che è stata introdotta dal Senato in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale n. 119/2019 e riguarda anche le associazioni sportive dilettantistiche ( e società sportive dilettantistiche)  fino a 65.000 euro di fatturato.

Ma vediamo in dettaglio quali sono le categorie degli esonerati dalla fatturazione elettronica ovvero:

  • farmacie,
  • ASL – aziende sanitarie locali,
  • aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
  • medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  •  strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
  • esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  •  esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
  • psicologi;
  • infermieri;
  • ostetriche ed ostetrici;
  • medici veterinari;
  • tecnici sanitari di radiologia medica.

In generale non sarà obbligatorio emettere  fattura elettronica soltanto per i dati trasmessi tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Resta pertanto quindi l’obbligo di fatturazione elettronica per quelli non inclusi. Il caso specifico è quello di un medico che utilizza la sua partita Iva per percepire compensi a seguito di  interviste radio/televisive, conferenze mediche, royalties da libri etc. Si tratta di  incarichi che esulano dall’attività professionale medica pura. Per qeusta tipologia di proventi il medico sarà quindi  obbligato all’emissione della fattura elettronica nei confronti del proprio committente.

 

 


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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

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abolito il certificato medico sportivo per palestra bambini

Svolta importante del Ministero della Salute unito al Ministero dello Sport che hanno optato per l’esenzione per  i bambini  fino a anni di età dall’obbligo di certificazione medica sportiva. La decisione si basa sulla decisione unanime dei pediatri che affermano che in quella fascia d’età si rende  impossibile effettuare una valutazione realistica  sulla possibilità dei bambini di poter sopportare gli sforzi prodotti da una attività sportiva specifica. Ad ogni l’obiettivo ufficiale del ministero è quello di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni legati alla produzione dei certificati

ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra


questo il testo del decreto:

Decreto n°176 del Ministero della Salute e dello Sport, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con  IL MINISTRO PER LO SPORT

Visto l’articolo 7, comma 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2014, recante “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.”, ed in particolare l’articolo 3, che definisce l’attività sportiva non agonistica e prevede l’obbligo di certificazione per le categorie ivi indicate;

Visto l’articolo 42-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 155, recante “Approvazione delle linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”;

Ritenuto che la Federazione Italiana Medici Pediatri, con nota del 16 luglio 2015, ha segnalato la necessità di escludere dall’obbligo di certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

Tenuto conto che il Tavolo in materia di medicina dello sport, istituito presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della salute in data 20 settembre 2017, si è espresso in più occasioni nel senso di considerare l’attività sportiva in età prescolare dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni quale attività sportiva non soggetta ad obbligo di certificazione;

decreta

articolo 1

(Attività sportiva in età prescolare dei bambini da 0 a 6 anni)

  1. Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo.

Roma, 28 febbraio 2018

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)

IL MINISTRO PER LO SPORT

(Luca Lotti)

E se invece voglio continuare a produrre il certificato medico per i miei figli? 

La presentazione del certificato medico attesta “la sana e robusta costituzione” dei bambini  e l’idoneità a praticare attività fisica ludico amatoriale.

Cosa significa attività ludico-sportiva amatoriale?

Ovvero l’uso libero della palestra e/o della piscina senza l’obbligo della  presenza dell’istruttore, se si tratta di adulti. Per i bambini, invece, si intende un corso per avvicinare i piccoli al nuoto con giochi d’acqua. Ancora il calcetto, il tennis, sempre se tali attività sono svolte al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive.

Quali sono le attività non agonistiche?

  • attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall’orario scolastico;
  • gli sport svolti presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (fino ai 12 anni);
  • attività svolte al fine di partecipare ai Giochi sportivi studenteschi (fino alle qualificazioni regionali).

Perché vi è questa differenza tra attività ludica amatoriale e non agonistica?

Il presupposto è che i centri sportivi affiliati alle società sportive federali o al Coni, hanno uno standard di preparazione atletica che mette il medico, che effettua la visita, in condizione di certificare se un paziente è in grado o no di seguire i corsi.

Nelle palestre non affiliate, invece, è l’istruttore che stabilisce liberamente il tipo e l’intensità dell’allenamento. E ciò non è conoscibile a priori dal medico.

Chi rilascia il certificato medico?

Il medico di famiglia o il pediatra che conoscono i loro assistiti e possono valutare la opportunità di svolgere attività fisica. Trattandosi di attività non agonistica non è necessario rivolgersi ad un medico sportivo.

Cosa occorre per ottenere il rilascio del certificato medico?

Il medico di base o il medico sportivo deve provvedere ad effettuare l’anamnesi e l’esame obiettivo del bambino misurandone la pressione e valutare i risultati dell’elettrocardiogramma a riposo.

Il certificato deve dichiarare, quindi, che il bambino non presenta controindicazioni che vietino la pratica di attività sportiva non agonistica.
Inoltre il medico deve indicare che il certificato ha validità di 1 anno dalla data del rilascio.

Normalmente il certificato è a pagamento, non coperto dal Servizio Sanitario Nazionale perché ritenuto “non necessario”.

Solo in talune ipotesi è gratuito, se rilasciato dai medici di famiglia o dai pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nei seguenti casi:

  • attività sportive parascolastiche, su richiesta del Dirigente Scolastico;
  • partecipazione ai Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti a quelle regionali. L’esame strumentale ECG, è invece a carico di chi lo richiede.

In realtà vi è ancora tanta confusione.

Infatti, talune strutture private continuano a richiedere il certificato ai fini dell’iscrizione ai corsi da loro organizzati. Questo accade perché, essendo necessario stipulare polizza assicurativa per eventuali infortuni, talune società assicuratrici coprono il pagamento del risarcimento danni solo a fronte della presenza di un certificato medico della persona che ha subito incidente durante la attività fisica.

Inoltre, trattandosi di bambini, ci sono genitori che, indipendentemente dall’obbligatorietà o meno del certificato, provvedono comunque a far visitare il proprio bambino dal pediatra di base. E questo, naturalmente, rientra nella discrezionalità di ciascun genitore.

 

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pubblicità associazioni no profit

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Pubblicità associazioni no profit

La pubblicità nelle associazioni sportive dilettantistiche e per una associazione culturale,esempi, flyer, volantini. Quali sono le differenze e le complicazioni e quali i metodi giusti per promuovere le attività sociali e aumentare la base associativa nel no profit.

Quando parliamo di no profit, molti presidenti e membri dei consigli direttivi di associazioni e amministratori nelle S.S.D. pensano che il ruolo del commercialista e della sua consulenza sia iniquo perché cosa ci vuole a gestire una attività no profit, si chiede all’amico dell’amico il quale fa tutto da solo ” per risparmiare” tanto  si va su internet e con il copia e incolla si trova tutto ma proprio tutto per fare un lavoretto ” fai da te” e si elimina un costo ” non necessario”

Bene oggi affrontiamo uno dei tanti argomenti ( ce ne sono migliaia) che riguardano il no profit e che può meglio inquadrare uno dei problemi più grandi che ci si trova ad affrontare nella gestione di un’attività no profit; ovvero la pubblicità. Vedremo come invece il ruolo del commercialista nella sua qualifica di consulente esperto ed informato può in alcuni casi indirizzare il consiglio direttivo sulla giusta strada da intraprendere per essere nel pieno rispetto della normativa vigente o per capire se si è davvero un’attività no profit oppure no e quindi si renda necessario cambiare la forma giuridica con la quale si sta esercitando una determinata attività.

Lo spunto per redigere questo articolo ci è venuto da una serie di considerazioni che abbiamo fatto e di quanto viene detto a volte erroneamente anche nella rete,  al fine di rendere una informazione che sia la più esaustiva e conforme e faccia conoscere e comprendere  nel modo giusto e con lo  spirito giusto.

In particolare questo articolo si pone l’ambizioso obiettivo di:


  • comprendere meglio l’importanza del ruolo del commercialista o dell’avvocato quale consulente dell’ente e non di mero adempimento burocratico/contabile ( come qualcuno vuol far erroneamente intendere);
  • ridimensionare o meglio riproporzionare tutto il terrorismo psicologico che viene perpetrato da alcuni consulenti anche in rete al solo scopo di ” catturare ” il cliente incutendo timore e paura;
  • sensibilizzare nel modo giusto chi non tiene conto di elementi fondamentali e di estrema importanza nell’esercizio della sua carica di presidente o consiglio direttivo dell’ente no profit.

Iniziamo subito con il dire che un’attività no profit non è un’attività commerciale ( tranne se si apre partita IVA e si esercita una parte commerciale non prevalente) quindi  il suo legame con la pubblicità e il marketing è praticamente inesistente: l’azienda commerciale si fa pubblicità per attirare nuovi clienti perché ha uno spirito imprenditoriale e il suo obiettivo è il profitto ( più vendo beni o servizi più guadagno, raggiungo il mio break even point e inizio a guadagnare). Quindi se il mio obiettivo è il profitto il no profit non fa per me e dovrò trovare il giusto inquadramento in una delle forme imprenditoriali previste dalla normativa vigente ( dalla ditta individuale alle varie forme di società di capitali).

Purtroppo è frequente vedere in giro ovunque si vada, volantini o ascoltare spot radiofonici che pubblicizzano attività no profit come se fossero vere aziende commerciali e questo rappresenta un grosso danno perché  potrebbe, in sede di verifica, accertare IVA e imponibile fiscale su tutti gli introiti dell’ente che sono stati nel tempo ( fino a cinque anni ) decommercializzati e trattati come semplici quote associative. Sfortunatamente la responsabilità di questi atti  cade soprattutto ai danni del presidente dell’associazione ( quasi mai si ripercuote anche sui consiglieri perché  il fisco non ha tempo e soldi da perdere nel perseguire tutti) che, pur agendo in buona fede, potrebbe diventare una vittima della sua stessa ingenuità, magari proprio spinto dall’amico o dal conoscente che già lo fa ed è furbo ( di solito si tende  a copiare quello che fa il nostro concorrente pensando sia giusto e  collaudato).

Quindi vediamo cosa invece deve correttamente fare l’ente no profit per ampliare la propria base societaria e quindi ottenere più fondi dai propri associati che serviranno a sviluppare i progetti cui l’ente si fa promotore. I fondi sono fondamentali per lo sviluppo di tutti i  progetti ed è per questo che l’ente può e deve “ diffondere e divulgare nello spirito associativo connesso all’attività svolta”.

Un’associazione no profit, qualunque forma essa prenda (associazioni culturali, onlus, volontariato, sportive etc) nasce in genere da una passione che viene condivisa da più soggetti che hanno in comune il fine di diffondere alla comunità un determinato messaggio, uno sport o un progetto umanitario e via dicendo.

Ovviamente l’unione fa la forza e un ente no profit ha necessità di reperire fondi che possono derivare da più direzioni:

1) versamento di quote sociali: a tal fine ricordiamo che essere associati ad un ente ha natura non temporanea ma dura nel tempo  e quindi l’ampliamento della base societaria costituisce la primaria fonte di finanziamento dell’ente anche legato a corsi specifici organizzati o prestazioni che l’ente fa nei confronti dei propri associati ed è per questo motivo che il contributo che viene dato dal socio all’ente viene decommercializzato e non ha natura commerciale/imprenditoriale. Per raggiungere questo fine l’ente può attivare varie forme di promozione ( anche volantini, cartelloni o spot radiofonici) ma diffondendo il giusto messaggio proiettato alla promozione dello spirito associativo e legato in modo stretto al fine che la propria attività istituzionale prevista dallo statuto  intende perseguire. Mai e poi mai l’ente può presentarsi in maniera aggressiva e con lo scopo implicito di ” catturare ” il cliente come invece spesso accade ( sconto se ti iscrivi , primi mesi gratis, se ti iscrivi in due paghi per uno etc). Un ente no profit non ha clienti ma ha associati non fa prezzi ma prevede quote di iscrizione e di partecipazioni ( come contributo) alle spese societarie che sono uguali per tutti. In casi eccezionali e solo se previsto da una specifica delibera del consiglio direttivo o da una particolare convezione approvata dal consiglio direttivo nei confronti di un ente specifico ( esempio il Comune o la Regione) può ridurre la quota di iscrizione o di frequentazione ai corsi. ( Famiglia numerosa, famiglia indigente, progetto specifico, partecipazione con contributo etc. La promozione quindi, con qualsiasi mezzo venga effettuata deve in primo luogo far conoscere i principi e le attività specifiche che si intendono perseguire al fine di invitare tutti coloro che condividono gli scopi ( soci ) o vogliano anche usufruire dei servizi istituzionali offerti ( soci e usufruitori)  ad associarsi, contribuendo in questo modo allo sviluppo dell’ente. Pertanto in questi messaggi dovrà essere ben evidenziato il nome dell’associazione e il tipo di ente (onlus, ASD, APS ecc….), che si tratta di un’associazione no profit, che le attività sono riservate ai soli soci. Potranno poi essere fornite informazioni come la descrizione delle attività proposte e le modalità per associarsi e il contributo richiesto sia per la quota associativa sia per eventuali corsi organizzati.

2) Se l’ente organizza eventi o ne ha possibilità può accedere a varie forme di sponsorizzazione effettuate al  solo scopo di incrementare il proprio patrimonio che servirà a finanziare le attività effettuate e il fine perseguito. In questo caso dovrà aprire una partita IVA e assoggettare ad IVA e a tassazione i propri introiti nello stesso modo previsto per le attività commerciali ed imprenditoriali ma con la differenza che in alcuni casi ci si potrà avvalere delle agevolazioni previste dalla Legge 398/1991. Questa attività essendo gestita come attività commerciale ha il duplice scopo di reperire fondi ma anche di far conoscere il proprio ente e quindi può avvalersi di forme pubblicitarie più evolute ma sempre nel rispetto della propria natura di ente no Profit.

3) Vendita di merci o servizi  autoprodotti o acquistati ( magliette della squadra di calcio, etc) e che fanno specifico riferimento a un’attività accessoria o connessa a quella esercitata istituzionalmente ( purché non effettuata in modo prevalente ). Anche in questo caso l’attività verrà gestita come attività commerciale e potrà essere pubblicizzata  nel rispetto della propria natura di ente no Profit.

E’ bene capire che il messaggio che si diffonde ha un’importanza sostanziale, come detto in precedenza se il mio obiettivo è il guadagno l’ente no profit è la forma sbagliata con la quale sto esercitando la mia attività e non potrò in nessun modo godere dei benefici fiscali previsti per il no profit e anzi sarò passibile di sanzione se continuo ad usufruirne.

Anche il modo con cui ci si presenta sul web ( ormai il 90% degli enti lo usa)  o sui social network come facebook dice chi  sono e cosa voglio. Ricordate che questi strumenti sono visibili dai miei potenziali associati futuri ma sono visti anche dai miei potenziali accertatori. Non posso mentire nel messaggio che trasmetto al mondo intero. Non posso utilizzare strumenti di marketing  e di grafica avanzata competendo magari con imprese commerciali che fanno la mia stessa attività ( il caso delle palestre ) se sono un ente no profit.  Non c’è spazio nel 2017 per chi non vuole conoscere o non capire l’azione che sta effettivamente compiendo. Ovvero lo spazio c’è ma non ci sarà comprensione né pietà da parte degli eventuali accertatori. Tanto più che dal 2011 La Guardia di Finanza tramite il progetto Ercole  ha stabilito e programmato di passare al setaccio tutti gli enti no profit  per vederci chiaro su chi effettivamente ha diritto di esserlo da chi si maschera dietro una facciata no profit al solo fine di evadere IVA e tasse. Quindi non dovrò chiedermi se la mia associazione sarà controllata ma quando. Per avere un’idea di cosa si sta effettivamente portando avanti nella lotta al no profit è sufficiente leggere questo articolo della Repubblica datato  2010 ma andando a ricercare nel web si incontrano migliaia di articoli legati alle verifiche dalla G.D.F. che hanno scoperto nel tempo false associazioni e nel quotidiano di noi professionisti sono anche frequenti purtroppo casi di vere associazioni che sono state sanzionate per ingenuità o perché i verificatori si sono appigliati a dei cavilli, a delle parole mal dette o mal scritte così come a dei comportamenti ingenuamente prodotti; purtroppo è estremamente difficile anche per un giudice tributario stabilire chi è onesto e sincero da chi non lo è affatto.

Nell’articolo si fa anche riferimento al fatto che a volte può essere anche un nostro collega commercialista che mi invita o mi asseconda ( o non mi dissuade) a costituire un ente no profit per aiutarmi ad evadere ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto questo articolo della repubblica e non altri tra i tanti.

Purtroppo è vero. Può capitarvi qualche collega commercialista che vi asseconda per prendervi come clienti e guadagnare qualche onorario in più  in modo assolutamente superficiale ma questo mette in serio rischio e pericolo voi stessi per primi oltre a contravvenire a quelle che sono le serie regole comportamentali in rispetto della normativa fiscale, giuridica e deontologia che tutti noi siamo chiamati a rispettare.

Quindi imparate anche a scappare via da queste “pseudo” consulenze e affidatevi solo a professionisti “seri” che dovrete valutare in base a delle considerazioni oggettive, attente e ben chiare. Che siate imprenditori o accettiate di assumere cariche istituzionali in un ente no profit non potete assolutamente permettervi alcuna ingenuità o affrontare queste situazioni come degli sprovveduti. Nessuno ci crederà!

Per concludere è necessario effettuare sempre un’attenta analisi delle azioni che si pongono in essere e che spesso per non conoscenza o ingenuità possono portare a fraintendere i veri scopi che si prefigge un’ente e a presumere che dietro una facciata no profit si nasconda invece una vera e propria attività commerciale.

Non celatevi  quindi dietro il risparmio forzato ma rivolgetevi sempre ad un consulente ( sia esso un avvocato o un commercialista) che possa chiarirvi bene i concetti del no profit e assistervi nella corretta stesura di un atto costitutivo e nella gestione dell’associazione ovvero dissuadervi dal farlo se percepisce che la vostra attività non può essere considerata no profit.

Ricordate che ogni atto, ogni parola e ogni azione possono essere equivocate o fraintese.

A questo scopo è utile osservare anche queste semplici regole:

1. Indicare sempre (in ogni atto e in ogni documento anche promozionale)   per esteso il nome della Associazione e la sua “natura”. Ad esempio Associazione Sportiva Dilettantistica, oppure Associazione di Promozione Sociale, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale etc.

2. Scrivere in modo chiaro e non piccolo ( se avete un logo non deve esserci sproporzione tra logo e denominazione e la natura dell’ente ) che l’ingresso nelle strutture dell’Associazione è riservato ai soci.

3. Scrivete in modo inequivocabile che le attività sono riservate ai soci.

4. Se siete affiliati ad una disciplina sportiva del CONI (Federazione, APS, Ente di Promozione Sportiva etc etc.) inserite entrambi i loghi ( federazione + CONI ) insieme a quello del vostro ente e spiegate che le attività che esercitate  sono aperte a tutti i tesserati di quello specifico ente o federazione.

5. Se siete una ASD non potete differenziare le quote di partecipazione ai corsi se non relativamente alla frequenza di partecipazione in base al valore che avete dato a quello specifico corso. Inoltre non è possibile avvalersi di promotori dedicati al pubblico che hanno lo scopo di ” catturare il cliente ” spingendolo a sottoscrivere un abbonamento. 

6. Non “vendete” servizi! Proponete di associarsi al vostro ente e spiegatene bene gli scopi, i vantaggi e la voglia di ampliare la base associativa. Esprimete il vantaggio di associarsi per poter beneficiare dei servizi istituzionali offerti a un costo che deve rappresentare un  contributo alle spese.

7. Spiegate bene ai vostri associati che si iscriveranno a un’ente e che quindi sono associati non clienti. Per questo saranno chiamati a votare in assemblea e a poter dire la loro su ogni attività che si intende programmare. Spiegate bene loro che esiste un presidente e un consiglio direttivo che  debbono ben conoscere.

8. Nelle A.S.D. i tesserati sono anche associati e non è possibile procedere altrimenti tranne in alcune specifiche attività sportive le cui federazioni prevedono che si possano avere tesserati anche se non sono associati ( è il caso del Calcio, del Rugbi etc). Le motivazioni risiedono nel fatto che i cartellini dei giocatori hanno un valore e debbono essere liberamente scambiabili tra clubs.  Quando costituite una A.S.D. prima di redarre  l’atto costitutivo ( ecco a cosa serve un commercialista )  rivolgetevi alla vostra federazione di riferimento per comprendere cosa prevede e quali sono le sue regole. In questo modo potrete uniformare il vostro statuto alle regole specifiche previste dalla federazione di riferimento.

9. Evitate il copia e incolla per gli atti che dovete effettuare nella gestione del vostro Ente. Potete visionare degli schemi di riferimento ma ogni atto che esce fuori dal vostro ente deve essere elaborato e sottoscritto da un professionista consulente sulle vostre specifiche esigenze. Un professionista è per obbligo di legge anche assicurato e se effettua una consulenza sbagliata ne risponde deontologicamente, professionalmente  e con la propria assicurazione. Se sbagliate da soli con il copia e incolla ne rispondete personalmente e potreste essere chiamati a rimborsare tasse e imposte con sanzioni ed interessi con il vostro patrimonio personale. Nei casi più gravi potreste essere chiamati a rispondere anche penalmente.

10. Analizzate e studiate insieme ad un consulente professionista e un broker assicurativo le soluzioni assicurative più adatte all’attività che state svolgendo prevedendo tutte le possibili complicazioni a tutela dei vostri associati e dei terzi soprattutto se le vostre attività istituzionali prevedono eventi, gare o attività similari.

11. Date il giusto peso a tutti gli adempimenti obbligatori previsti per le vostre attività ( tutto deve essere compreso e affrontato ) come ad esempio le iscrizioni alla SIAE quando dovute, la redazione della Privacy e l’osservazione del D.Lgs. 81/2008 obblighi sicurezza sul lavoro quando si hanno dipendenti o collaboratori.


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contratti sportivi 7500 euro ( ora 10.000) esonero contribuzione Inps Enpals

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inps enpals
Contratti sportivi 7.500 ( dal 2018 10.000 euro)

I Contratti sportivi nelle ASD o SSD non lucrative  hanno sempre creato dubbi interpretativi in merito alla contribuzione previdenziale. Recentemente  il 7 giugno 2016 la  sezione lavoro della Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 250/2016,  ha condiviso l’interpretazione del   Ministero del Lavoro e in concreto ha ribadito la possibilità di definire l’esistenza di prestazioni di lavoro professionale nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche in un quadro di esonero da contribuzione previdenziale e da trattamento fiscale agevolato di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir. Il Ministero del Lavoro,  con la circolare 21.02.2014  precisa: “In questo quadro il Ministero ravvisa pertanto l’opportunità di farsi promotore d’intesa con Inps di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, dalle Federazioni Sportive Nazionali nonché dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativa gestionale non professionale ex articolo 67 primo comma lett. m) ultimo periodo del Tuir”, con ciò affermando che, al momento, non esiste per la prestazione lavorativa sportiva dilettantistica alcun tipo di tutela.

La nuova disciplina approvata con la legge di stabilità 2018 nell’introdurre la nuova fattispecie della SSDL società sportiva dilettantistica lucrativa, mentre ha previsto l’assoggettamento alla contribuzione Enpals per le SSDL ha confermato l’esenzione dei contributi Inps ( o Enpals) per tutti i collaboratori delle ASD e delle SSD no profit.

La precisazione legislativa non lascia dubbi quanto alla riconducibilità del rapporti di esercizio di attività sportive dilettantistiche … a quelli ricompresi nell’articolo 67 comma 1 lett. m) Tuir e, pertanto, assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall’articolo 69 Tuir e dall’articolo 25 comma 1 della legge 133 del 1999. I relativi redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad euro 7.500 ( dal 2018 10.000)  annui nella parte eccedente e nessuna contribuzione previdenziale è dovuta. 

Per negare l’esenzione l’ente previdenziale dovrebbe provare l’insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal Coni (cfr. Corte Appello Milano, sentenza 1172/14)

Alla luce dei rilievi svolti appare dimostrato che l’appellante avesse natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni e che in difetto di prova contraria le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all’insegnamento di discipline sportive dilettantistiche non rilevando la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Non sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado nel delineare un nesso tra la natura del rapporto di lavoro e la qualifica di «esercente attività sportiva dilettantistica» che ben può caratterizzare qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, rendendo pertanto fruibili i relativi sgravi fiscali e contributivi a prescindere dalla natura autonoma o subordinata dello stesso”.

Non priva di forti aspetti di criticità appare la conclusione che rende utilizzabili i compensi per prestazioni sportive “a prescindere dalla natura autonoma o subordinata” del rapporto di lavoro.

Pertanto  la prestazione sportivo dilettantistica rivestendo carattere “lavorativo” dovrebbe essere inserita  alla iscrizione nel libro unico del lavoro e alla denuncia al centro per l’impiego.

Compensi sporti 7500 euro e familiari a carico ( dal 2018 10.000)

Ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.  I compensi, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa e i premi ricevuti nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono considerati esenti da imposta fino all’importo di 7.500 euro e fino a questa cifra non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li ha percepiti.

In sintesi i compensi percepiti nell’esercizio di attività sportiva dilettantistica fino a ad euro 7.500,00 ( dal 2018 limite a 10.000) non  subiscono tassazione;  vanno solo dichiarati  nella dichiarazione dei redditi. Sui redditi eccedenti gli euro 7.500,00 ( dal 2018 10.000)  e fino ad euro 28.158,28 è dovuta una ritenuta a titolo di imposta del 23% trattenuta dalla società sportiva erogante.

Anche in questo caso, qualora sia l’unico reddito percepito non dovrà essere presentata la dichiarazione dei redditi.

Per i redditi eccedenti gli euro 28.158,28, invece, la ritenuta operata è a titolo di acconto e pertanto tali redditi dovranno essere indicati in dichiarazione dei redditi. I compensi ricevuti e assoggettati a ritenuta a titolo di imposta concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma unicamente ai fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Se si percepiscono altri redditi quali sono gli adempimenti?

Se i personal trainer o i collaboratori amministrativi , ricevono compensi da più associazioni o società sportive è assolutamente necessario comunicare mensilmente il plafond rimanente ( nel limite dei 7.500 euro) a ognuna delle associazioni committenti per le quali si lavora ( solo il plafond residuo non importi singoli o committenti) mediante un’autocertificazione al fine di permettere il corretto adempimento fiscale da parte dei committenti stessi ( trattenuta della ritenuta d’acconto o d’imposta IRPEF e Addizionale ).

Attenzione: la mancata comunicazione del plafond, qualora si superi il detto limite dei 7.500 euro l’anno comporterà un avviso di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria ( basata sulle comunicazioni certificazione unica e mod. 770 di ogni A.S.D./S.S.D.  committente ) per le somme non versate che sarà posto a carico del collaboratore/personal trainer con conseguente irrogazione di sanzioni ed interessi.

I due adempimenti ( la Certificazione Unica e il modello 770 ) che vengono effettuati dalle A.S.D.  e dalle S.S.D. hanno funzioni  distinte:

  • nella Certificazione Unica devono essere indicati i dati relativi ai compensi corrisposti nel corso dell’anno e le relative ritenute e contributi se dovute;
    nel modello 770 devono invece essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Per le A.S.D. e le S.S.D. tuttavia  l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si potrebbe concludere con la sola trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica se non sono superati i limiti dei 7.500 euro annui derivanti  da compensi sportivi per singolo percipiente . Se questo è il caso , infatti, non v’è alcun modello 770 da trasmettere.

Nel caso in cui, invece, si siano corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica saranno tenuti a trasmettere il modello 770/2017 per riepilogare gli importi versati.

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giochi elettronici competitivi : GEC Game Lan

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Giochi Elettronici Competitivi e ASD come funziona

I Giochi elettronici competitivi Game Lan la nuova frontiera del divertimento in ambiente videoludico dove un gruppo di persone  appassionate di un particolare videogioco, o più d’uno in ambiente multigiocatore si sfidano in tornei competitivi sfruttando l’enorme potenzialità che offre internet, spesso con ausilio  di arbitri, allenatori e squadre. I gruppi di giocatori uniti dalla passione spesso e volentieri creano o vengono convogliate in associazioni hobbistiche. Ma è possibile gestire tutto questo attraverso una A.S.D. associazione sportivo dilettantistica? La risposta è si da quando il CONI,  nel 2014  ha aperto le porte ai videogiocatori, che, in questo modo possono tesserarsi come sportivi. In pratica, gli  sport elettronici detti anche eSports sono equiparati alle altre discipline sportive  grazie alla creazione del “GEC,” Giochi Elettronici Competitivi, un settore istituito dall’ASI, Associazioni Sportive e sociali Italiane,  che a sua volta è  riconosciuto dal CONI.

Perché il CONI ha inteso riconoscere i videogames che vengono giocati stando comodamente seduti in una poltroncina  alla stregua di uno  sport?

La motivazione nasce dal fatto che il CONI ha rilevato  nei giochi elettronici competitivi Il requisito  dell’agonismo, della competizione e della dedizione che i giocatori usano per affrontarsi, trovando che sono gli stessi di qualsiasi altra normale  disciplina sportiva. Il concetto non si discosta molto da quello che ha permesso ad esempio di riconoscere gli scacchi come sport; gli scacchi costituiscono  un gioco di strategia  con finalità agonistica. Inoltre il riconoscimento tende a internazionalizzare e allineare l’Italia al resto del mondo dove la presenza di queste realtà è già da tempo riconosciuta e dotata di grande solidità.

Ma le associazioni non si fermano qui. Una A.S.D. deve necessariamente avvicinare le persone al concetto di gioco e istruirli sul come giocare, dando  loro una formazione specifica, una sorta di allenamento che li porterà a competere tra loro e misurarsi con altri atleti elettronici di ogni parte del mondo, nel rispetto della salute e della persona. Sono questi gli elementi di base di ogni sport praticato e quindi perfettamente in linea con i concetti di sport. E  a maggior suffragio di quanto detto finora, la figura di un ” E-player” professionista in alcuni Paesi,  garantisce uno stipendio alla pari, se non superiore, a quello di un qualsiasi tipo di un normale sportivo professionista; questo è reso possibile dal fatto che i montepremi di alcuni tornei possono raggiungere cifre astronomiche.

Ricapitolando la A.S.D. può:

• regolamentare e promuovere come discipline sportive uno o più e-Sports;

• diffondere ed insegnare un corretto utilizzo dei videogame e supportarlo nei tornei;

• gestire sale LAN e multigaming team;

• organizzare  tornei, eventi e campionati di videogames, online o dal vivo.

•  applicare le regole e standard comuni alla tipologia del gioco e alla formazione del giocatore e fornirgli servizi ed assistenza tecnica.

• far crescere e sviluppare il talento dell’iscritto ( e-player).

Purché tutto questo avvenga nella logica del fine istituzionale e non a fini commerciali legati all’industria del gaming.

Attraverso l’affiliazione all’ASI e per essa al  GEC sarà possibile da parte della A.S.D. usufruire delle convenzioni commerciali e sportive, nonché delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge.


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canone rai bolletta per associazioni e agenzie di viaggi

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CANONE RAI: AGENZIE VIAGGI B&B A.S.D. E S.S.D. NON LO PAGANO IN BOLLETTA
Torna la scadenza del canone Rai: anche per il 2017 viene pagato in bolletta con uno sconto di 10 euro ma solo per le persone fisiche. Il canone speciale che pagano ad esempio Agenzie Viaggi B&B e associazioni e società sportive dilettantistiche  va pagato  entro il 31 gennaio 2017 con le solite modalità.

Tutte le società, associazioni ed enti che hanno sottoscritto un canone speciale ai fini Rai  non soggiacciono alla regole generale che vede l’addebito del canone Rai nella bolletta dell’utenza elettrica; per loro non trova applicazione la nuova modalità di pagamento nella bolletta elettrica introdotta a partire dallo scorso anno e valevole solo per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Pubblichiamo quindi questo articolo in risposta alle numerose domande poste per un chiarimento sul canone per l’anno 2017. La normativa infatti prevede che dal 2016 il pagamento del canone RAI venga addebitato direttamente nella bolletta dell’utenza elettrica ( ENEL ACEA etc) questo va inteso però solo abbinato al possesso del televisore per le persone fisiche non titolari di attività ricettive ( chi non fa utilizzare apparecchi televisivi ad altre persone oltre se e la sua famiglia per scopi personali).

E’ ovvio invece che chi possiede una struttura ricettiva anche se persona fisica titolare di attività extraricettiva non imprenditoriale ( B&B o casa vacanza) o locali idonei alla visione della tv per più persone anche se a livello associativo è comunque soggetto al pagamento di un canone speciale RAI che esula da questa normativa.

Per maggiori dettagli, importi e scadenze  visionate il nostro precedente articolo sulla materia.

Questo comporta che le associazioni e le società che detengono un apparecchio televisivo sono tenute a pagare il canone RAI entro il 31 gennaio.

Mentre il canone a uso privato è stato ridotto dai 100 euro del 2016 a 90,00 euro per il 2017 (art. 1, co. 40, l. 11 dicembre 2016, n. 232 – c.d. legge di bilancio), quello c.d. speciale è rimasto invariato.

Tutte le società ed enti soggetti a canone speciale anche quest’anno pagheranno pertanto € 203,70 se il pagamento avviene in unica rata, altrimenti € 103,93 a semestre (con scadenza 31 gennaio e 31 luglio), oppure € 54,03 a trimestre (scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

Se l’ente non possiede televisori ma radio, dovrà corrispondere il relativo canone: € 29,94 annuale, € 15,28 se pagato semestralmente o € 7,95 se pagato trimestralmente.

Nessuna novità anche nelle modalità di pagamento: il bollettino di conto corrente postale del Canone TV Speciale (bollettino c/c n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio) può essere pagato in contanti presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie convenzionate, con la carta bancomat o la carta di credito, o attraverso l’home banking. E’ possibile anche la domiciliazione bancaria, da richiedersi mediante i moduli predisposti dalla RAI: in questo caso non è possibile la rateizzazione.

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attività sportive dilettantistiche riconosciute dal coni

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Attività sportive dilettantistiche riconosciute dal coni

All’inizio di ogni anno rinfreschiamo alcuni elementi importanti soprattutto per chi usufruisce di regimi agevolativi come nel caso di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. Per costoro infatti è della massima importanza conoscere se la disciplina che viene applicata nella relativo centro sportivo di riferimento sia o meno beneficiaria delle agevolazioni concesse ovvero se sia riconosciuta o meno come disciplina sportiva dal Coni e inserite all’interno del Registro tenuto dal  CONI e quindi  ammessa nel regime di agevolazioni che ne derivano.

A tal fine è bene ricordare che l’ iscrizione al Registro tenuto dal  Coni viene effettuata per il tramite dell’affiliazione a una federazione sportiva o enti di promozione sportiva ( FSN – DSA -EPS ). Attenzione: è il CONI che decide cosa è sport e cosa non lo è ( ad esempio anche gli scacchi sono considerati sport) e il Consiglio Nazionale del CONI  ha approvato attualmente  396 discipline sportive.  E’ ovvio quindi che una discliplina sebbene sia considerata sportiva  se non è prevista dal CONI non è considerata tale e non ammette agevolazioni fiscali per conseguenza. (Yoga, Pilates, Shiatsu, Krav-Maga, Soft Ait, PaintBall, etc).

L’iscrizione quindi andrà fatta dal’associazione o società sportiva dilettantistica scegliendo il relativo campo di appartenenza tra quelli previsti dal CONI attenendosi alle relative definizioni previste dallo statuto.

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scarica l’elenco degli sport riconosciuti dal CONI direttamente dalla delibera originale del CONI n. 1566 del 20 dicembre 2016

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delberazione CONI 1566 - 20 dicembre 2016 415.09 KB 2557 downloads

elenco discipline sportive ammesse dal CONI con identificazione di numero d'ordine...

Pertanto non sarà possibile per attività di tipo Yoga, Pilates, Shiatsu, Zumbafitness, Crossfit iscriversi scegliendo la disciplina n°117 (“Attivita’ sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness) oppure per Le attività di Soft Air e Paintball iscriversi  sotto la categoria del Tiro Dinamico Sportivo .

E’ solo un esempio di come la giusta attenzione possa evitare una Ispezione Fiscale o previdenziale con eventuale contestazione dell’uso del regime dei 7.500€  in considerazione del fatto che la ASD possa non aver riportato nello Statuto, nel proprio regolamento o nella gestione della attività esercitata, l’esatta definizione corrispondente alla disciplina prevista dall’elenco specifico del CONI.

N.B: alla data in cui scriviamo alcune discipline non sono state ufficialmente ancora riconosciute dal CONI. E’ il caso ad esempio dello Yoga e dei giochi elettronici competitivi

info e domande

 


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limite plafond fatturato commerciale ASD- SSD

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NUOVO LIMITE PLAFOND FATTURATO COMMERCIALE PER  ASD- SSD

fatturato-398-91

Importante novità da Gennaio per tutte le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportivo dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni della L. 398/1991, o che comunque ne beneficiano in forza di comportamento concludente; ricordiamo infatti che per questi soggetti, il reddito viene determinato forfettariamente in misura del 3% dei corrispettivi effettivamente incassati nel periodo di imposta e l’IVA deve essere versata nella misura del 50% rispetto all’IVA esposta in fattura (o compresa nei corrispettivi di vendita in caso di esonero dall’emissione della fattura).

Fino al 31/12/2016 chi ha optato per la 398 non può superare il fatturato ( plafond) di €250.000 annue ( in vigore dal 2003) e questo poteva essere un ostacolo per l’adozione della normativa da parte di grandi centri sportivi o comunque Enti che hanno fatturati maggiori. Dal 1 gennaio 2017  la normativa incrementa questo plafond portandolo a 400.000 euro. Ovviamente  la decorrenza dell’incremento del plafond va individuata facendo riferimento al periodo di imposta prescelto dall’ente che non necessariamente ricade nell’anno solare. Infatti la normativa è molto chiara nell’evidenziare che l’incremento viene concesso “a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 01/01/2017”.

Pertanto:

    • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto il  periodo di imposta solare (  dal 01/01 al 31/12 di ogni anno)  fino al 31/12/2016 dovranno conteggiare il vecchio plafond di € 250.000, mentre per l’esercizio 2017 varrà il nuovo limite di € 400.000 per il quale potranno effettuare l’opzione al 01/01/2017 ricorrendone i requisiti;
  • per i centri sportivi costituiti sotto forma di  A.S.D. o S.S.D. che hanno scelto un periodo di imposta infrannuale (es. 01/06/2016 – 31/05/2017 ) il periodo di imposta decorrente al 01/01/2017 è quello relativo all’esercizio 2016/2017, e per costoro la decorrenza della disposizione ha già effetto dall’esercizio in corso potendono già fare richiesta.
Per completezza riportiamo il testo della normativa:

All’articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo è elevato a 400.000 euro».

per info e richieste 

 


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reverse charge per asd ssd

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Reverse charge 2020 per ASD e SSD

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Facciamo luce su una problematica diffusa nello sportivo dilettantistico e relativa alla corretta applicazione del meccanismo del Reverse Charge nelle diverse fattispecie in cui l’ente si trova ad operare. In primo luogo il meccanismo dell’inversione contabile prevede che:

    • il cedente ( ovvero  il prestatore  dei servizi richiesti) emette la fattura senza applicazione (e quindi addebito) dell’IVA relativa;
  • l’acquirente/committente ( la ASD/SSD) deve integrare la fattura ricevuta con l’indicazione della aliquota e della relativa imposta e annotare la stessa nel registro IVA delle fatture emesse/corrispettivi ed anche nel registro degli acquisti
    la doppia annotazione della fattura da parte della ASD/SSD, rende neutrale, sul piano finanziario, l’operazione ai fini IVA.

Vediamo ora come  la norma del reverse charge trova corretta e giusta applicazione nelle diverse fattispecie nella quale la ASD/SSD si trova ad operare.

A) L’ Ente non commerciale è in possesso del solo codice fiscale  ( caso possibile per la sola A.S.D. ) continuerà a ricevere  la normale fattura con l’ordinario addebito dell’Iva (ad es. pulizia locali, lavori edili etc )–> non si applica il Reverse Charge.

Pertanto il meccanismo del reverse charge interessa i soli enti non commerciali  titolari di Partita Iva. Per capire meglio la fattispecie facciamo riferimento anche alla circolare dell’ Agenzia delle Entrate .n. 14/E del 27 marzo 2015  che è possibile scaricare qui

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circolare 14 e del 27 marzo 2015 reverse charge 434.46 KB 676 downloads

Reverse charge per A.S.D:  S.S.D. circolare dell'agenzia delle entrete esplicativa...

la circolare evidenzia come  il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, come gli enti non commerciali che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti e in particolare dalla registrazione delle fatture di acquisto e di vendita).

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A questo punto dovremo semplicemente distinguere se la ASD o la SSD abbia o meno  optato per il regime forfettario della Legge n. 398/91.

B) Se la ASD/SSD  ha optato per l’applicazione della L.398/1991 si trova di fatto in un regime speciale di applicazione dell’IVA e pertanto anche in questo caso non dovrà applicare il Reverse Charge  e continuerà a ricevere la normale fattura  per  tutte quelle operazioni che normalmente sarebbero ora soggette al Reverse Chage ( pulizie, lavori edili etc)

C) Se invece la ASD/SSD  non ha optato per la L 398/91 si trova in un regime ordinario di applicazione dell’IVA e pertanto dovrà applicare il Reverse Charge ma esclusivamente  sulle prestazioni e servizi che sono riferibili all’attività commerciale esercitata ( rispetto a quella istituzionale no profit)

Si tratta in pratica di distinguere con estrema attenzione tutte quelle prestazioni e servizi che la ASD/SSD eroga e che sono destinate in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale ( esempio ricavi esclusi IVA per quote fitness)  e in parte allo svolgimento della propria attività commerciale (esempio vendita di gadget magliette somministrazione etc) per i quali l’Agenzia delle Entrate  nella circolare citata ( punto 8 ) ha fornito le modalità di applicazione dell’ inversione contabile.

Vale a dire se nel mio centro fitness una gran parte del mio operato si riferisce all’attività istituzionale per la quale non assolvo IVA e non la pago e per una parte invece si riferisce ad attività commerciale per la quale pago l’IVA allora dovrò applicare il Reverse Charge solo su questa e dovrò quindi individuare un criterio oggettivo per capire il rapporto che c’è tra queste due.

Sono previsti criteri oggettivi per l’individuazione derivanti da accordi e contratti quali ad esempio l’entità del corrispettivo pattuito, il carattere dimensionale degli edifici interessati, tenendo presente che alcuni acquisti sono per natura promiscui ovvero interessano entrambe le attività e vanno ripartite con la corretta modalità di applicazione

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ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE

In concreto, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale della ASD / SSD che è assoggettabile al meccanismo del Reverse Charge dovremo analizzare bene gli accordi contrattuali e i corrispettivi e gli introiti che derivano dall’attività commerciale e come questa sia rapportabile a quella istituzionale. con particolare attenzione alla dimensione complessiva dell’edificio in cui stiamo operando e alle diverse aree previste per l’esercizio dell’una e dell’altra attività ( esempio i locali adibiti a palestra rispetto a quelli adibiti a Welness piuttosto che al bar/ristorante o alla vendita di prodotti quali integratori, magliette , borse costumi, etc)

Poniamo questo esempio;  la fattura complessiva mensile per le pulizie ammonta ad  €  2.000  per un locale che ha una superficie di 500 mq di cui mq 50 occupati dal bar  e  rivendita gadget e 450 mq locali in cui si svolge attività  istituzionale ( esempio pratica del nuoto ) ovvero  non commerciale) e ricaviamo attraverso le formule matematiche le relative proporzioni e gli importi da assoggettare:

x:100=50:500  = 10% –> percentuale attività commerciale rispetto a quella complessiva

x:100=450:500  = 90% –> percentuale attività istituzionale rispetto a quella  complessiva

€ 2.000×10%= euro 200 –> quota parte della fattura soggetta a Reverse Charge

€2.000×90%= euro 1.800-> quota parte della fattura soggetta a IVA ordinaria 22%.

Riassumiamo il tutto con un comodo specchietto:

 

TIPOLOGIA ENTE E ADOZIONE  COMPORTAMENTO  AI FINI DEL REVERSE CHARGE
ASD CON SOLO CODICE FISCALE NON APPLICA MAI IL REVERSE CHARGE – IVA ORDINARIA
ASD/SSD CHE ADOTTA LA LEGGE 398 NON APPLICA MAI IL REVERSE CHARGE – IVA ORDINARIA
ASD/SSD CHE NON ADOTTA LA 398 APPLICA  IL REVERSE CHARGE   SULLA PARTE COMMERCIALE

NON APPLICA  IL REVERS CHARGE PER LA PARTE ISTITUZIONALE

info e chiarimenti

 


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