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Lazio: Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (T.A.R.) n. 586 del 2016

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case vacanza

In accoglimento del ricorso, del regolamento impugnato devono essere annullati specificamente gli artt.: o Art. 3, o Art. 6, co. 2, o Art. 7, co. 2, lett. a), o Art. 7, co 3 o Art. 7, co 4, o Art. 9, co. 1 o Art. 9, co. 3,lett. a), o Art. 18 mentre  l’art. 19 “Abrogazione” del nuovo regolamento non è stato abrogato. La normativa di fatto stravolge la normale gestione di case vacanza strutture turistiche extraalberghiere .  Esaminiamo i vari articoli .

 

TAR LAZIO – Roma, Sezione 1 TER: Sentenza 13/06/2016, n. 6755
Integrale: Strutture ricettive extralberghiere – Case e appartamenti per vacanze e B&B – Nuova disciplina – Regolamento della Regione – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Parere obbligatorio – Principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche – Rispetto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 586 del 2016, proposto dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato-Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv.ssa St. Ri.,

Art. 3, (Periodi di chiusura) 1. I Comuni, nei periodi di minor flusso turistico ed in considerazione del numero complessivo di posti letto offerto dalle strutture alberghiere ed extralberghiere insistenti in zone urbane ad alta concentrazione di strutture ricettive possono stabilire, durante l’anno solare, specifici periodi di chiusura, non superiori a due nell’arco dell’anno, limitatamente alle strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale.

2. I periodi di chiusura di cui al comma 1, non sono da considerare aggiuntivi a quelli già previsti per le strutture che svolgono attività ricettiva in forma non imprenditoriale di cui agli articoli 7, comma 2 lettera a) e 9, comma 3, lettera a). Art. 6, co. 2, (Hostel o Ostelli)

3. Roma capitale, al fine di evitare una eccessiva concentrazione delle strutture in determinate zone urbane, comprese quelle ad elevato impatto urbanistico, può individuare, sul proprio territorio, le zone da destinare all’apertura degli Hostel o Ostelli. Art. 7, co. 2, lett. a), (Case e appartamenti per vacanze) 2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare. Pertanto le Case e appartamenti per vacanza in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati . Art. 7, co 3 e 4 3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata: a) in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale; b) in un periodo massimo di tre mesi consecutivi nei restanti comuni.

4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. Art. 9, co. 1 (Bed and Breakfast) 1. I Bed and Breakfast, di seguito denominati B&B, sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura. Art. 9, co. 3,lett. a), 3. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gestite: a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni Pertanto i B&B in forma non imprenditoriale sono stati di fatto abrogati Art. 18. (Disposizioni transitorie) 1. L’adeguamento ai requisiti strutturali di cui al presente regolamento è obbligatorio per l’apertura di nuove strutture ricettive extralberghiere e la ristrutturazione di quelle già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Per interventi di ristrutturazione si intendono quelli subordinati a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 3. I titolari o i gestori delle strutture già operanti ai sensi del R.R. 16/2008 che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non rispettino le tipologie ricettive come in questo ultimo indicate o le modalità di gestione delle stesse, ai fini della prosecuzione dell’attività e della conseguente classificazione, provvedono all’adeguamento e presentano, al Comune competente per territorio, la SCIA ai sensi dell’articolo 14, entro il 31 dicembre 2015. 4. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 3 comporta, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della l.r. 13/2007. 5. Fino alla data di presentazione della SCIA ai sensi del comma 3, ai titolari e ai gestori delle strutture ricettive extralberghiere esistenti, si applica la disciplina vigente sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 6. Al fine di garantire l’integrale conservazione e preservazione degli edifici sottoposti a tutela e censiti, dalla Soprintendenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come di interesse storico o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è consentito derogare, limitatamente alle strutture extralberghiere già insediate nei suddetti edifici alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al rispetto dei requisiti strutturali previsto dal Capo II e dagli Allegati di cui al presente regolamento, ove quest’ultimi fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico-culturali degli edifici stessi. Si può concludere affermando che i B&B e le CAV non imprenditoriali sono stati di fatto abrogati; ma le motivazioni della sentenza vanno commentate in quanto apportatrici di ulteriori complicazioni per le decisioni future che le nostre istituzioni dovranno prendere:

Nella sentenza si legge.”

A)“…………… Nel parere, in particolare, si esprimevano perplessità in ordine alle disposizioni del regolamento che:impongono vincoli dimensionali delle strutture in termini di metratura minima obbligatoria di alcuni spazi, prescrivendo onerosi (e a volte materialmente impossibili) obblighi di adeguamento anche alle strutture esistenti. …………. ……… Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti: ………….. Persuasive altresì le obiezioni critiche dell’Autorità in ordine alle disposizioni di cui agli artt. 7, co. 4, e 9, co. 1. Vi si prevede, solo per CAV e B&B, il vincolo strutturale e dimensionale della disponibilità di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati. …….. “ 1. Quanto esposto in sentenza è inesatto in quanto anche le Guest House hanno l’obbligo di un salone di minimo 14 mq. 2. Il Regolamento prevede che l’attività di B&B, CAV e Guest House si possa esercitare ESCLUSIVAMENTE in appartamenti accatastati come abitativi (con la conseguente tassazione di civile abitazione) 3. Se si potesse (ma non si può) esercitare in immobili senza il salone di minimo mq 14 l’appartamento perderebbe il requisito di abitativo ( art.40 lettera c del Regolamento Edilizio del Comune di Roma) e verrebbe probabilmente classato dall’Agenzia delle Entrate come immobile speciale e pertanto con destinazione D2. L’Agenzia sarebbe quindi obbligata a determinare la nuova rendita catastale (notevolmente più alta dell’abitativa); ma questo sarebbe il male minore, infatti essere classificati in D2 comporta la perdita dei benefici collegati alla categoria abitativa. Cioè: a. La prima casa-ABITAZIONE PRINCIPALE (B&B) perderebbe l’esenzione dall’IMU e dalla TASI e verrebbe tassata come D2 -ALBERGHIERA b. Le seconde case perderebbero il requisito abitativo, e verrebbero tassate come D2 – ALBERGHIERE c. L’AMA passerebbe da ABITATIVA ad ALBERGHIERA (Cat. 8) Per gli appartamenti dati in locazione le tasse sono a carico del proprietario che potrebbe chiedere la rescissione del contratto o un canone maggiorato di conseguenza l’affittuario potrebbe o dovrebbe chiedere un contratto commerciale con l’avviamento.

B)“…………… ( pag. 8) …l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario ………..” Questo significa che la Regione dovrà demandare all’Agenzia delle Entrate il compito di definire l’imprenditorialità o meno delle strutture ricettive extra-alberghiere

C)“…………… La rilevata illegittimità delle disposizioni ora in rassegna si riflette sull’art. 18 del regolamento censurato, che anch’esso risulta pertanto illegittimo ……..” Leggendo le motivazioni dell’abrogazione dell’art. 18 sembrerebbe che non sia stata compresa la “ratio”; . Infatti tale articolo è stato inserito per tutte quelle strutture che erano state erroneamente autorizzate dai Comuni che avevano applicato le misure minime inserite nei Regolamenti precedenti, ma in contrasto con le metrature minime necessarie per ottenere l’abitabilità dell’immobile in base al regolamento edilizio del comune di appartenenza della struttura autorizzata. Con la conseguenza che se venissero revocate le autorizzazioni a suo tempo rilasciate dai Comuni, di cui sopra, nascerebbe un contenzioso tra Gestori e Comuni. Ricapitoliamo lo scenario che si ha a seguito della sentenza del TAR: B&B NON IMPRENDITORIALE ABROGATO B&B IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 CAV NON IMPRENDITORIALE ABROGATO CAV IMPRENDITORIALE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14 GUEST HOUSE ATTIVO CON OBBLIGO DI SALONE DI MINIMO MQ 14


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competenza dei servizi per il turismo -Roma

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Servizi per il turismo: le competenze passano all’Agenzia Regionale del Turismo

La Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in materia di servizi per il turismo.

È ora l’Agenzia Regionale del Turismo a svolgere tutte le funzioni legate al turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco, stabilimenti balneari), come disposto con la delibera di Giunta regionale del Lazio n. 56/2016, in attuazione dell’art. 7 della Legge Regionale 17/15.

Si comunica pertanto che gli uffici di Via Nomentana 54, sede di riferimento per i servizi svolti in precedenza dalla Città metropolitana, non sono più aperti al pubblico per la presentazione delle varie istanze.

I contatti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica a disposizione degli utenti sono presenti sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale (area servizi al cittadino – turismo e professioni turistiche), unitamente alla modulistica che rimarrà valida fino a nuova indicazione.

Le comunicazioni e le istanze (relative a professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo pro-loco e stabilimenti balneari) dovranno essere indirizzate unicamente a:

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
Via Parigi n. 11 – 00185 Roma
agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it (posta elettronica certificata).


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Regole per la corretta gestione fiscale di una A.S.D. o S.S.D. no profit

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Obblighi fiscali di una A.S.D. o una S.S.D. no profit 

obblighi fiscali asd

Analizziamo tutti i requisiti necessari per la corretta gestione di una A.S.D. o una S.S.D no profit.

Tutte le organizzazioni costituite in forma associativa o societaria sportivo dilettantistica per la corretta gestione della normativa fiscale devono adeguarsi ai seguenti punti che riassumiamo:

1. Regolarità dello Statuto con la presenza delle indicazioni previste dalla legge 289/2002 (presenza nella denominazione dell’indicazione di Associazione Sportiva Dilettantistica, democraticità e rispetto delle norme e regolamenti CONI, FSN, EPS);

2. Regolare possesso del Certificato di Iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive del CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi da prendere nell’area riservata del CONI ;

3. Regolare invio del Modello EAS nei termini previsti dalla Legge e suoi aggiornamenti in caso di variazione dei dati e del modello SIAE ( se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali) ;

4. Rispetto degli adempimenti dichiarativi previsti dalla normativa fiscale n(Modello UNICO e 770).

Requisiti normativi: ai sensi dell’ Art. 148 comma 3 TUIR ci sono  delle precise regole da rispettare per potersi qualificare come ente no profit. “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.” La detassazione prevista dal citato art. 148 comma 3 del TUIR e dall’Art. 4 DPR 633/1972 è subordinata al possesso dei citati requisiti qualificanti e all’invio del Modello EAS. Deve essere assolutamente chiaro che la non imponibilità vale solo nel caso in cui le attività svolte in diretta attuazione degli scopi sociali sono svolte nei confronti di soci o tesserati alla medesima organizzazione nazionale.

Prima di effettuare qualsiasi attività è necessario che ci sia da parte dell’associazione  il tesseramento alla FSN o EPS a cui si è affiliati. In mancanza di tale presupposto, l’attività verrà ritenuta di tipo commerciale.

Ricordiamo anche che l’imposta di bollo deve essere assolta sulle ricevute non fiscali superiori a euro 77,47. Le stesse, riferite all’attività non soggetta a imponibile prevista dal citato articolo 148 comma 3 del TUIR, dovranno essere accompagnate da marca da bollo da 2,00 euro.

Inoltre è bene sapere che tutte le attività diverse da quelle previste dai fini istituzionali indicati sullo statuto saranno ritenute di natura “commerciale” e pertanto per tali attività dovrà essere rilasciata  fattura con applicazione di IVA ordinaria

La problematica infatti è proprio l’eventuale natura commerciale che dovesse essere ravveduta dai verificatori in luogo dfi quella meramente istituzionale che si è dichiarata.

In tal caso il rischio di vedersi accertare redditi di natura commerciale con le conseguenti riprese a tassazione è estremamente probabile.

Cosa serve per chiarire che si tratta di attività istituzionale e non commerciale?

1. Esistenza effettiva del rapporto associativo (modalità di iscrizione, delibera del C.D. per nuovi soci, univocità della tipologia di soci, democraticità, ecc)

2. Effettivo rispetto delle clausole sociali (regolare convocazione delle assemblee e regolare svolgimento nel rispetto dei termini previsti dalle leggi e dallo Statuto, ecc).

3. Tenuta dei libri sociali e contabili (libro degli associati, delle adunanze, ecc.)

4. Bilancio o rendiconto annuale da approvare in sede assembleare 5. Documenti contabili (fatture e ricevute da conservare) e contratti sottoscritti

Tutte le eventuali verifiche tenderanno infatti a controllare:

– Mancanza del vincolo associativo

– Democraticità e partecipazione alla vita associativa

– Temporaneità del rapporto associativo

– Inosservanza dello statuto (convocazioni, assemblee rinnovo cariche sociali)

– Attività svolte in modalità non conformi ai fini istituzionali

– Contenuto e tenuta dei libri sociali

– Distribuzione indiretta di utili  anche mediante contratti di lavoro o di affitto delle strutture effettuati in maniera esagerata o inadeguata

– Vincoli familiari tra i soggetti amministratori o rappresentanti

– Adozione di strategie di prezzo/offerta tipica di un ente commerciale

– Marketing attraverso canali pubblicitari  radio televisivi cartellonistica etc

In quest’ambito, si comprende che assume una particolare importanza lo Statuto dell’Associazione, che dovrà corrispondere alle reali esigenze della realtà associativa, secondo le norme che regolano l’attività delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, e i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci (sia di approvazione dei bilanci che di rinnovo delle cariche elettive) che dovranno essere tenuti sempre in ordine, in appositi registri e possibilmente con un numero progressivo. Questo faciliterà la loro archiviazione e la loro ricerca in caso di necessità. E’ importante altresì far presente che è opportuno che i verbali siano quanto più possibili precisi e approfonditi in modo da non andare incontro a contestazioni da parte di eventuali organi verificatori. A titolo di esempio, segnaliamo che anche decisioni quali l’acquisto di gadget da regalare in particolari occasioni/eventi o debbano essere indicati fra le decisioni del Consiglio direttivo, così come deve esserne indicata la modalità di cessione a titolo gratuito (in mancanza di tale indicazione, il controllo da per scontato che le magliette saranno state “rivendute” ritenendo tale attività commerciale e l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a Iva). La tenuta in ordine della documentazione (verbali del C.D., delle Assemblee e delle relative convocazioni) vi consentirà di dimostrare il reale vincolo associativo (e non rapporto di clientela) che hanno i soci e le modalità del loro coinvolgimento alla vita associativa. La presenza di vincoli “familiari” all’interno degli organi sociali renderà più fragile la vostra posizione! Attenzione: gli ispettori potranno acquisire informazioni utili per l’individuazione di eventuali punti di debolezza della vostra associazione anche attraverso questionari da diffondere ai soci.

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Linee Guide Sui Defibrillatori E Certificati Medico Sportivi

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Obbligatorietà di dotarsi di defibrillatore e certificato medico chiarimenti 

defibrillatore per asd

Facciamo luce sulle note salienti estrapolate dalle le linee guide del Ministero della Salute sulla obbligatorietà dei e certificati medico sportivi al fine di chiarire in modo esaustivo gli adempimenti obbligatori per A.S.D. e S.S.D. per una a corretta l’applicazione del decreto  Balduzzi.

scarica l’estratto della gazzetta ufficiale n 169 del 20 luglio 2013

Attività amatoriale


1.    La norma ha come obiettivo quello della  salvaguardia della salute degli iscritti alle associazioni o società sportive  e che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale.  E’ il caso della stragrande maggioranza degli iscritti che praticano attività fisica in palestra o altre attività sportive e che non vogliano praticare attività agonistica. Mentre per chi pratica attività agonistica le  norme rimangono invariate.
2.       In primo luogo viene stabilità  la definizione di attività “amatoriale” definendo  che è tale quella attività svolta senza ausilio di A.S.D. o S.S.D. In  sostanza è quella svolta per proprio conto magari correndo al’aperto o in strutture organizzate quali palestre, maneggi, piscine,.
E’ bene chiarire che  l’attività svolta  in una struttura organizzata come  A.S.D.  S.S.D. o altro Ente,  mai in nessun caso  può essere considerata  amatoriale. Questa però può assumere la caratteristica di AGONISTICA O NON AGONISTICA.
3.    Tutti gli sportivi amatoriali, con le caratteristiche viste prima hanno l’obbligo di farsi rilasciare  un certificato medico con le caratteristiche previste dalla normativa  che ha validità un anno  o superiore ( ma il consiglio è di non oltrepassare l’anno) .
Il certificato deve obbligatoriamente  essere consegnato alla struttura o impianto dove viene svolta l’attività ludico motoria. Alla scadenza dovrà essere rinnovato e sostituito.
Anche se la struttura non dovesse chiederlo è obbligatorio averlo e soprattutto è elemento essenziale per poter far parte della A.S.D. ( socio) o della S.S.D. ( iscritto)  e poter partecipare agli allenamenti o lezioni godendo di copertura assicurativa e di copertura di tesseramento federale.
4.       Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico di base ( o un medico generico spesso anche all’interno della stessa A.S.D. o S.S.D.  che dovrà effettuare una visita di controllo specificatamente propedeutica all’attività fisica che si intende svolgere  sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi.
5.    Vengono previste alcune esenzioni dall’obbligo di certificato medico che vediamo e analizziamo nel dettaglio:
a. Coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; ( è ovvio che questo preclude qualsiasi forma di interazione con la ASD in quanto ne prevede la totale estraneità della stessa sull’allenamento o l’attività che il singolo intende svolgere)
b.  Chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo” ( l’esempio di chi fa una prova settimanale di allenamento o affitta una campo di calcetto o di tennis per una partita saltuaria e non ha un contratto di attività sportiva con la stessa ASD ) 
c.  I praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
Attività sportiva NON agonistica
1.  Tutto praticamente invariato  rispetto a prima perché continua a valere il Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 per il quale sono le singole FEDERAZIONI SPORTIVE o Enti Sportivi riconosciuti a determinare quando un atleta è considerato  agonista e quali no:
a.   Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b.   Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c.   Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2.   I non agonisti, quindi i soggetti diversi dagli amatoriali, devono sottoporsi a visita medica annuale quindi con scadenza diversa da quanto previsto per quelli amatoriali.
3.   Il certificato di cui sopra sarà rilasciato dal medico (anche di base) che dovrà effettuare i controlli di rito sulla base della tabella “universale” a cui dovrà rigorosamente attenersi. Sono previsti esami e particolari in funzione del tipo di attività praticata.
Obbligatorietà della tenuta del defibrillatore
1.  anche qui vengono esentate le A.S.D e le S.S.D. sportivo dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di super?cie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. mentre non vengono esentate per ovvi motivi  le A.S.D o le S.SD. che si occupano di  danza.
2. L’onere della dotazione del de?brillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della A.S.D o della S.S.D. che opera in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici; più enti possono associarsi ai ?ni  della dotazione di un impianto che possa servire agli utilizzatori della stessa struttura.  Le società  da sole o  associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del de?brillatore semiautomatico al gestore dell’impianto ( nel caso un impianto sia usufruito da piu associazioni ) attraverso un accordo che de?nisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.”
Di fatto l’’onere non è stato messo a carico del proprietario dell’impianto ma è stato lasciato a carico della singola ASD o Società sportiva che però può interagire con il gestore al fine di garantire comunque che l’impianto venga dotato del defibrillatore..
3.   Le Associazioni Sportive Dilettantistiche hanno 30 mesi (le società sportive professionistiche solamente tre mesi), decorrenti dal 20 luglio 2013 e quindi con scadenza il 20 gennaio 2016, per mettersi in regola con le nuove regole per quanto attiene ai defibrillatori; restano salve probabili e consuete proroghe dell’ultimo minuto.
4.  Per ultimo, la norma stabilisce che viene applicata sia alle società sportive sia alle associazioni Sportive chiarendo definitivamente ogni dubbio in tal senso.

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B&B rivendita biglietti in struttura

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Rivendita di biglietti in aggiunta al soggiorno

( pacchetto)
Analisi della Fee del gestore

b&b biglietti

Molte strutture ricettive alberghiere e extralberghiere nell’esercizio della loro attività offrono pacchetti aggiuntivi di servizi ai clienti come ad esempio la fornitura di ingresso ai parchi divertimento oppure card di ingresso a  musei o  altro a prezzo forfettario. E’ il caso ad esempio di molti b&b e case vacanze che offrono ai loro clienti in aggiunta al soggiorno anche la possibilità di acquistare in struttura i biglietti dei maggiori parchi nazional italiani come Magicland, Zoomarine, Gardaland, Mirabilandia etc.

Spesso questi servizi sono venduti a prezzo forfetario “ Formula pacchetto: soggiorno + biglietti” senza l’evidenziazione dettagliata del corrispettivo del soggiorno e del biglietto e di frequente si tratta di biglietti che sono soggetti a IVA con aliquota 10%:

vediamo come questa fattispecie possa essere disciplinata ai fini fiscali.


Le somme pagate dai clienti del B&B a fronte di servizi aggiuntivi offerti dal gestore (fee del gestore) costituiscono, per il gestore operazioni autonomamente imponibili ai fini Iva. Lo stabilisce la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88/E del 12 luglio 2006, Nella circolare l’Agenzia delle entrate ha precisato il corretto trattamento fiscale, ai fini Iva, dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da soggetti che effettuano la prevendita di biglietti soggetti al pagamento SIAE, rientrano tra questi i biglietti di ingresso ai parchi di divertimento Nella circolare l’Agenzia delle entrate specifica che i diritti di prevendita ( differenza tra corrispettivo pagato dal cliente e prezzo del biglietto pagato)
“la somma pagata dall’acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all’organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo,ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall’organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell’attività di distribuzione. Si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto corrisposto per la prevendita,corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, operazioni autonomamente imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
E’ opportuno ricordare che l’imposta sul valore aggiunto si applica alle attività di spettacolo con due distinte modalità, a seconda che le attività siano soggette anche all’imposta sugli intrattenimenti o meno. Con la risoluzione è stato precisato che nel titolo di accesso, rilasciato sia con funzione di legittimazione ad assistere allo spettacolo, sia con funzione di documento fiscale, occorre sempre evidenziare l’ammontare del corrispettivo incassato a titolo di prevendita. L’Agenzia delle entrate ha poi sottolineato (risoluzione n. 21/E del 25 gennaio 2002) che i diritti di prevendita non possono mai essere detratti dall’ammontare dei corrispettivi da annotare nel relativo registro, anche se tali somme saranno riversate ai venditori dei biglietti a titolo di remunerazione della loro prestazione. Infatti, il compenso di competenza della società distributrice dei biglietti, ai fini Iva, riguarda esclusivamente il rapporto tra tale società e l’organizzatore dello spettacolo: in nome e per conto essa provvede a “prevendere” i titoli d’accesso. Perciò, l’incasso di tali somme non dovrà essere certificato con il misuratore fiscale, ma nei modi ordinari, concorrendo al volume d’affari del soggetto che esercita la prevendita e non dell’organizzatore dello spettacolo.
Pertanto come certificare i biglietti venduti e inclusi nel prezzo forfetario applicato al cliente?
Per i B&B e le altre strutture organizzate in forma imprenditoriale non sussistono problemi in quanto il titolare non dovrà far altro che emettere una ricevuta fiscale complessiva per il prezzo pagato ( soggiorno + biglietti) senza l’evidenziazione del prezzo in dettaglio sostituendo l’unica somma imponibile ai fini Iva del 10% ( incorporata) e reddito per la parte imponibile. Sarà invece opportuno farsi rilasciare fattura dall’ente emittente i biglietti per poter detrarre sia l’iva inclusa in fattura sia il costo nel Bilancio d’impresa.

Viceversa per i B&B e le altre strutture non organizzate in forma imprenditoriale si configura un problema nella gestione dei biglietti in quanto non gestendo il reddito in regime d’impresa non possono essere detratti i costi dei biglietti e non si può applicare l’iva sull’utile conseguito.
A tale proposito è necessario premettere che il biglietto viene stampato già con il prezzo di vendita al pubblico, per il quale è stata pagata un’iva dalla società emittente e, integrato con il codice fiscale della società stessa costituisce Ricevuta fiscale per il cliente che lo acquista.
Ma la struttura vende un biglietto a un prezzo fisso ( esempio € 28) che ha acquistato a un prezzo inferiore ( es 22) quindi ne deriva un piccolo guadagno che deve essere certificato ai fini reddituali. Appare evidente inoltre che se il prezzo pagato dal cliente corrisponde al soggiorno più i biglietti il gestore del B&B non può emettere ricevuta per il solo soggiorno con una cifra quindi diversa da quanto ha pagato il cliente, sia perché ha percepito un piccolo guadagno rispetto al prezzo del biglietto pagato, sia perché se il cliente paga con Pos o carta di credito, tali somme differiranno dall’importo dichiarato nei redditi.
Vediamo un esempio pratico su un pacchetto venduto a prezzo forfetario pari a € 150,00 in cui il costo dei biglietti acquistati pagato dal gestore ammonta a € 44,00

PREZZO PACCHETTO FORFAIT                             150,00
Prezzo soggiorno                             100,00
Prezzo biglietti                               44,00
Fee del gestore                                 6,00

Su tale pacchetto, dove originariamente il prezzo del solo soggiorno sarebbe stato applicato nella misura di € 100,00 come vediamo dal prospetto si configura invece per il gestore un utile complessivo di € 106,00 essendo il costo dei biglietti ammontante a € 44,00.
A questo punto il gestore operando correttamente dovrebbe emettere una ricevuta al cliente per la somma di € 106,00 ricavo effettivamente conseguito mentre i biglietti venduti costati € 44,00 verrebbero certificati con i biglietti stessi che hanno un prezzo stampigliato di € 56,00 ( 28 +28).
Se il gestore avesse acquistato i biglietti allo stesso prezzo di vendita, emetterebbe la ricevuta per l’importo complessivo di € 94,00 mentre la differenza verrebbe certificata dai biglietti per l’ammontare di € 56,00.
Ma queste procedure debbono essere chiare e trasparenti, pertanto sarà opportuno che il gestore istituisca un registro dove annotare i biglietti acquistati e venduti ( ricevute di acquisto e annotazione della vendita con il nome del cliente acquirente) per giustificare successivamente tale differenza ad un eventuale controllo dell’Agenzia delle Entrate.


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Come aprire un’agriturismo

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L’attività agrituristica, è regolata dalla Legge quadro nazionale 730 del 1985 e dalla legge regionale n°18 del 1998, è un’attività connessa e complementare a quella agricola. L’’agriturismo può essere esercitato solo da agricoltori, anche se non svolgono tale attività a titolo principale purché possiedano un fondo su cui esercitano realmente attività agricola.

L ’attività agricola in senso stretto, quella di produzione, deve occupare maggior tempo di quella ricettiva. Qualche legge regionale è ancora più restrittiva, laddove richiede che persino il reddito dell’attività agricola resti maggiore di quello dell’agriturismo. Requisito quest’ultimo difficile da rispettare in zone particolarmente svantaggiate come quelle montane.

Per aprire un’attività agrituristica la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l’attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l’attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all’attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell’agriturismo che si vuole realizzare.

Nell’attività agrituristica possono essere effettuate le seguenti attività ( ma possono variare da regione a regione )

1) ospitare i turisti in azienda, anche nei locali di abitazione dell’agricoltore pure se ubicati nel centro abitato, nonché in spazi idonei per agricampeggio;

2) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da produzioni proprie o comunque da alimenti ricavati prevalentemente da produzioni proprie;

3) vendere direttamente i propri prodotti

4) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.

Il numero di posti letto massimo consentito è fissato in 20 presso delle camere cui aggiungere altri 30 posti in agricampeggio. Qui occorre verificare l’ampiezza dell’azienda per sapere il numero esatto di posti letto massimo ammesso.

aprire agriturismo

Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l’obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l’idoneità delle attrezzature e dei locali che vengono utilizzati sia per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agricampeggio. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell’acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l’ospitalità: in Sardegna è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l’attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.

 

Ai fini fiscali andrà operata la seguente diversificazione:

Un operatore agrituristico, lo abbiamo già detto, è un agricoltore. Tuttavia la contabilità dell’agriturismo va separata, quindi con specifico registro dei corrispettivi giornalieri e registro delle fatture emesse, rispetto alla restante attività agricola. Oltretutto l’attività agrituristica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%). L’agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l’inizio attività agrituristica.

La recente legge regionale obbliga gli operatori agrituristici, giustamente, all’esposizione al pubblico del menù. Tutti gli esercizi agrituristici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate.

Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 413/1991 l’agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e Irap  in misura del 25% del giro d’affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell’IVA da versare all’erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell’IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l’IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l’IVA dei ricavi agrituristici.

Altro adempimento amministrativo importante è conseguente all’assimilazione degli agriturismi agli esercizi alberghieri per quanto attiene l’obbligo di comunicare alla locale autorità di pubblica sicurezza i nominativi delle persone ospitate.

Ai fini Inps valgono le norme di inquadramento in agricoltura, fatto salvo il principio di connessione dell’attività agrituristica con l’attività agricola principale. In sostanza quando è fatto salvo questo principio chi lavora in agriturismo è inquadrato nel settore agricolo, se no nel settore previdenziale del commercio. Non c’è completa concordanza su questo punto tra i vari uffici della pubblica amministrazione che si occupano di previdenza: secondo alcuni di essi il personale che opera in agriturismo è da inquadrarsi comunque nel settore commerciale.

L’agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della L.59/1963. L’operatore agrituristico, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita diretta ai sensi della predetta legge 59, con la stessa richiesta di autorizzazione all’ esercizio di agriturismo, può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

Per le attività agrituristiche possono essere utilizzati tutti i locali dell’azienda agricola, purché idonei dal punto di vista igienico-sanitari, a prescindere dalla loro destinazione urbanistica. Va rilevato che gli stessi edifici, per il solo fatto di essere adibiti all’attività agrituristica, non mutano destinazione d’uso.

Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’attività agrituristica
Presso ciascuna Amministrazione provinciale è istituito l’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività agrituristica, tenuto da una Commissione provinciale che è formata da:

– l’Assessore provinciale competente in materia di agricoltura o dal dirigente dell’Ufficio competente da lui delegato, in qualità di Presidente;
– il dirigente dell’ufficio competente per materia delle Aree Decentrate dell’Assessorato regionale all’Agricoltura;
– un rappresentante di ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
– il dirigente dell’ufficio dell’Amministrazione provinciale competente in materia di agriturismo.

Tale elenco non è un albo professionale in quanto gli iscritti mantengono a tutti gli effetti la qualifica di imprenditore agricolo.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco è necessario presentare la seguente documentazione:
– domanda in carta legale su apposito modello10 rilasciato dall’Amministrazione provinciale e indirizzato alla Commissione provinciale per l’abilitazione all’esercizio delle attività agrituristiche;
– titolo di possesso (certificato catastale e/o contratto d’affitto) corredato di planimetria;
– certificato di attribuzione di partita IVA dell’imprenditore agricolo;
– autocertificazione relativa alla posizione di iscrizione all’ I.N.P.S., che certifichi con chiarezza il titolo per il quale si è iscritti;
– versamento di Euro 52,00 sul C/C della Tesoreria provinciale – causale:” Sopralluogo agriturismo”;
– Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
– Autodichiarazione sulle colture presenti in azienda suddivise per zone omogenee, o copia del modello PAC o del modello di adesione al programma agroambientale regionale.


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