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contributi gestione separata inps soggetti non residenti

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Regolamentazione comunitaria. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi per le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte da soggetti non residenti

Una recente circolare dell’Inps la n.  102 del 16 ottobre 2018, ha fornito importanti precisazioni relative agli  obblighi contributivi  dovuti dalle  attività di collaborazione coordinata e continuativa (le famose co.co.co.) svolte da soggetti non residenti. Tali precisazioni si rendevano d’obbligo, alla luce dei recenti interventi legislativi in materia di iscrizione alla Gestione separata INPS (art. 2, co. 26 della L. 335/1995).

In particolare, vengono fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di legislazione applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. analizziamo meglio in dettaglio  quando il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana e quando invece a quella estera.

Come applicare le norme di legislazione sociale in ambito comunitario

I principali criteri adottati per la determinazione delle norme da applicare al lavoratore in tema di legislazione sociale in ambito comunitario, contenuti nel Titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel Titolo II (articoli da 14 a 21) del Regolamento (CE) n. 987/2009, si basano primariamente: su “principio dell’unicità” e su “principio di territorialità”.

Secondo un principio generale i redditi sono assoggettati a tassazione, ai fini delle imposte dirette, nel Paese in cui gli stessi sono prodotti, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto percettore nel medesimo Paese. Deroghe a tale principio sono previste in precise circostanze da parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Questo principio è sancito nel nostro ordinamento tributario dall’articolo 3 del DPR n. 917/86, secondo il quale:

l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti (fiscalmente), soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato

Pertanto  il presupposto per la tassazione dei compensi percepiti da un soggetto è la verifica della residenza fiscale nel nostro Paese. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,  del DPR n. 917/86, si considerano fiscalmente residenti in Italia (anche se cittadini stranieri) i soggetti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni all’anno anche non continuativi):

  • Sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residenti;
  • Hanno nel territorio dello Stato il domicilio ex articolo 43 del codice civile: “il centro dei propri affari ed interessi”;
  • Hanno nel territorio dello Stato la residenza ex articolo 43 del codice civile: “la propria dimora abituale”.

Questi tre  criteri sono alternativi tra loro, quindi, è sufficiente soddisfare anche soltanto uno di questi criteri per essere considerati fiscalmente residenti in Italia, ed essere tenuti a dichiarare nel nostro Paese tutti i redditi, ovunque essi siano stati percepiti.

Quindi, in definitiva possiamo riassumere le modalità di tassazione come indicato sotto:

In dettaglio 

In via generale il “principio dell’unicità” stabilisce che anche se un lavoratore svolge un’attività lavorativa in due o più Stati membri, si applica la legislazione di un solo Stato membro.

A tal proposito è l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 a stabilire i criteri per la determinazione della legislazione da applicare, distinguendo il lavoratore subordinato da quello autonomo.

In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato che svolge l’attività lavorativa in due o più Stati membri, egli è soggetto alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro.

In caso contrario, il lavoratore è soggetto alternativamente:

  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di un’impresa o di un datore di lavoro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui ha la propria sede legale o il proprio domicilio l’impresa o il datore di lavoro, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in un solo Stato membro;
  • alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio diverso dallo Stato membro di residenza, se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro aventi la propria sede legale o il proprio domicilio in due Stati membri, di cui uno è lo Stato membro di residenza;
  • alla legislazione dello Stato membro di residenza se è alle dipendenze di due o più imprese o datori di lavoro, almeno due dei quali hanno la propria sede legale o il proprio domicilio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza.

Contributi previdenziali I.N.P.S. gestione sepatata 

I compensi derivanti dall’attività di amministratore sono soggetti a contribuzione previdenziale alla Gestione separata dell’Inps, analizziamo cosa prevede la normativa  nel caso in cui vi siano compensi per amministratore di società percepiti all’estero.

La Legge n. 335/95, all’articolo 2, comma 26, definisce chi sono i soggetti obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, facendo rinvio ai soggetti percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, quali definiti dal DPR n. 917/86. Il Decreto ministeriale n. 281/1996 ha stabilito, all’articolo 1, che il contributo previdenziale deve essere applicato sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 54, comma 8, del Tuir .

A sua volta l’Inps, con la pubblicazione della Circolare n. 164 del 21 Dicembre 2004, ha ridefinito le condizioni di ricorrenza dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata nei confronti degli amministratori di società e dei collaboratori coordinati e continuativi residenti fiscalmente all’estero. Con questa circolare, l’Inps ha precisato definitivamente che i principi che disciplinano l’assoggettamento previdenziale dei redditi percepiti da soggetti non residenti “non possono che essere quelli valevoli, per gli stessi soggetti, ai fini dell’imposizione dell’ Irpef“.

Più precisamente l’Inps ha specificato che l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Gestione separata ricorre in tutti i casi in cui:

L’attività dell’amministratore non residente sia svolta in Italia;
oppure, ove l’attività non venga svolta in Italia;

Il relativo compenso sia corrisposto da un soggetto residente in Italia, oppure da stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia.
Quindi, possiamo chiarire che devono essere assoggettati a contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps (con il conseguente obbligo di iscrizione del percettore), salvo che la specifica convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non si discosti dal modello OCSE (e questo dovrà sempre essere verificato in ciascun singolo caso), le seguenti fattispecie:

Gli emolumenti da amministratore di società italiana percepiti da soggetti non residenti, in quanto sempre tassati in Italia dovrebbero essere sempre assoggettati alla contribuzione della Gestione separata;
Gli emolumenti da amministratore percepiti da soggetti non residenti corrisposti da Società italiane, o da stabili organizzazioni operanti in Italia di soggetti non residenti nel nostro Paese, saranno, assoggettati alla contribuzione della Gestione separata Inps (e tassati anche in Italia con fruibilità del credito di imposta) se l’attività è svolta in Italia, non assoggettati alla contribuzione della gestione separata Inps (e tassati solo all’estero) se l’attività è svolta all’estero.
Queste previsioni derivanti dalla normativa nazionale devono essere confrontate e opportunamente coordinate con la regolamentazione internazionale di sicurezza sociale, e in particolare con la Regolamentazione n. 883/2004 vigente dal 2010 nei rapporti tra gli Stati della UE. Tale normativa è improntata ad alcuni principi fondamentali, tra cui quello dell’Unicità della legislazione applicabile ad un medesimo soggetto, che individua la legislazione applicabile nei casi in cui un lavoratore subordinato sia già soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di un altro Paese membro, oppure svolga la propria attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri.

A tale proposito, la Regolamentazione comunitaria fissa quale principio generale in materia di legislazione applicabile, sia per i lavoratori subordinati che per gli autonomi, quello della Territorialità, secondo cui i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato. In applicazione dei principi di Unicità e di Territorialità, gli articoli 12 e 13 della Regolamentazione prevedono che qualora il lavoratore subordinato o autonomo eserciti la sua attività in più Stati, la legislazione di sicurezza sociale a lui applicabile sarà quella dello Stato di residenza, se esercita abitualmente una parte sostanziale della sua attività in tale Stato. Diversamente, il lavoratore sarà soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro.

In conclusione, per quanto sinora descritto, l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere: primariamente, verificato alla luce del principio generale di territorialità, come vigente nell’Ordinamento Giuridico italiano e nelle Convenzioni Internazionali di Sicurezza Sociale applicabili al caso concreto (particolare attenzione dovrà pertanto essere posta nella verifica del luogo di svolgimento dell’attività) e solo successivamente, e limitatamente alle attività per le quali sia verificata la sussistenza dell’obbligo contributivo, il contributo sarà applicato sul reddito di dette attività, come risultante dall’articolo 50 del DPR n. 917/86

Vediamo ora cosa dice la circolare Inps del 16/10.

1. Premessa

Le norme comunitarie in materia di legislazione applicabile sono contenute nel titolo II (articoli da 11 a 16) del Regolamento (CE) n. 883/2004 e nel titolo II (articoli da 14 a 21) del relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009.

Dette disposizioni individuano i criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.

Il principio generale dell’unicità della legislazione applicabile (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) prevede che le persone destinatarie della normativa comunitaria siano soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati membri. Con riferimento a tale ultima ipotesi i criteri per la determinazione della legislazione da applicare sono riportati nell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004, rubricato “Esercizio di attività in due o più Stati”.

Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazione di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. paragrafo 19 della circolare n. 83/2010). In particolare, secondo tale norma, l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.

Tale determinazione iniziale, che è provvisoria, deve essere comunicata all’Istituzione del Paese o dei Paesi in cui è esercitata l’altra o le altre attività. Dalla data di tale comunicazione decorre il termine di due mesi entro i quali le altre Istituzioni interessate possono contestare tale determinazione. Solo allo scadere dei due mesi senza che alcuna comunicazione sia pervenuta da parte delle altre Istituzioni, la determinazione diventa definitiva. In caso contrario le autorità competenti o le Istituzioni da queste designate cercano un accordo sulla base di quanto previsto dal citato articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009.

Il principio generale della lex loci laboris – principio di territorialità della legislazione applicabile – stabilisce, invece, che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Tale principio si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che disciplina il distacco dei lavoratori.

2. Legislazione applicabile ai soggetti iscritti alla Gestione separata

La regolamentazione comunitaria prevede disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori dipendenti o autonomi e nulla prevede, invece, per le nuove figure di lavoratori disciplinate dalle legislazioni nazionali. In particolare, nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95. Tuttavia, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.

Pertanto, tali categorie di lavoratori sono assimilate, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti oppure ai lavoratori autonomi, anche sulla base del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella sentenza n. 221/95.

La Suprema Corte ha chiarito che la natura dell’attività esercitata in ciascuno Stato deve essere valutata in funzione delle disposizioni previdenziali dello Stato membro nel cui territorio l’attività è esercitata e non già in funzione della nozione che ne viene data in base alle disposizioni giuslavoristiche. La Corte osserva infatti che “le nozioni di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo cui fa riferimento il regolamento rinviano quindi alle definizioni date dalle normative previdenziali degli Stati membri e prescindono dalla natura che l’attività lavorativa svolta possa avere ai sensi del diritto del lavoro”.

Ciò premesso, con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata, è stato precisato quanto segue.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
    • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
    • partecipante a collegi e commissioni;
    • venditore porta a porta;
    • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

A far data dal 1° gennaio 2016 l’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto la definitiva ed immediata abrogazione delle norme relative al contratto a progetto di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276/2003. In particolare, l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo ha previsto che “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”.

Inoltre, il decreto legislativo in argomento, all’articolo 53, ha previsto il superamento dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, modificando l’articolo 2549 c.c. In particolare, è stato abrogato il comma 3 della citata disposizione e al comma 2 previsto il divieto  di attivare, per un associato persona fisica, una prestazione con apporto di solo lavoro.

Ne consegue che, alla luce delle modifiche legislative sopra richiamate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • Venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell’arco temporale in cui si colloca l’attività lavorativa.

3. Unicità della legislazione applicabile, esercizio di un’attività subordinata e autonoma in due o più Stati membri: Regolamento (CEE) n. 1408/71 e Regolamento (CE) n. 883/2004

Nel previgente regime regolamentare, in base all’articolo 14-quater, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, la persona era soggetta alla legislazione dello Stato in cui svolgeva l’attività di lavoro subordinato, come se esercitasse l’insieme delle sue attività lavorative nel territorio di tale Stato.

Tuttavia, nei casi tassativamente elencati nell’Allegato VII del predetto Regolamento, in applicazione dell’articolo 14-quater, lettera b), era consentito l’assoggettamento simultaneo del lavoratore alla legislazione di due Stati.

La nuova regolamentazione comunitaria, invece, non contiene norme che esplicitamente deroghino al principio generale dell’unicità della legislazione applicabile. L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede infatti che nella fattispecie di lavoro sopradescritta il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.

È possibile derogare alla previsione normativa di cui al citato articolo 13 solo stipulando un Accordo in deroga, in applicazione dell’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004, che consenta – previo consenso da parte di tutte le Autorità competenti degli Stati interessati – la simultanea applicazione della legislazione di due Stati.

In tale ipotesi la contribuzione da versare alla Gestione Separata è calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica, così come previsto al paragrafo 4 della circolare n. 88/2008.

4. Periodo transitorio

Come precisato al paragrafo 26 della circolare n. 83/2010, in base alle norme transitorie contenute nell’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004, in tutti i casi in cui alla data di applicazione (1° maggio 2010) dei nuovi regolamenti sia già stata determinata la legislazione da applicare ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71, la nuova regolamentazione non produce effetti.

Pertanto, se restano invariate tutte le condizioni che hanno concorso a determinare la legislazione da applicare secondo le norme previgenti, la decisione già assunta in merito alla legislazione applicabile non subisce variazioni e tale legislazione potrà essere mantenuta per un periodo massimo di dieci anni (30 aprile 2020).

Per quanto precisato sopra, con riferimento alla situazione dei lavoratori iscritti o iscrivibili alla Gestione separata, che svolgono un’attività autonoma e un’attività subordinata in due o più Stati, si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie, riconducibili alle ipotesi previste dal citato articolo 14-quater, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

1)    Cittadini dei Paesi terzi nei rapporti con il Regno Unito

Come precisato con la circolare n. 51/2011, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione del Regolamento (UE) n. 1231/2010, che ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’applicazione dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 ai cittadini dei Paesi terzi legalmente residenti nel territorio degli Stati membri.

Pertanto nei rapporti con il Regno Unito trovano ancora applicazione, nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, le disposizioni contenute nei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72.

2)    Situazioni a cui si applica la citata disposizione transitoria prevista dall’articolo 87, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 883/2004

In entrambe le ipotesi se in Italia è svolta un’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione separata, la contribuzione da versare a tale Gestione dovrà essere calcolata in base all’aliquota prevista per i soggetti iscritti ad altra forma pensionistica.

5. Situazioni di esercizio di attività in più Stati rilevanti ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004

A decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004, come precisato in premessa, il lavoratore che eserciti attività in più Stati deve essere assoggettato alla legislazione di un solo Stato membro.

A)          Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata si possono verificare in concreto le seguenti fattispecie.

1) Lavoratore che esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato in Italia, e che contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività che nel regime previdenziale estero è considerata attività autonoma. In tale ipotesi, se l’attività svolta all’estero rientra tra le attività che in Italia comportano l’iscrizione alla Gestione separata (ad esempio, amministratore di società all’estero), il lavoratore è obbligato ad iscriversi a tale Gestione. L’iscrizione alla Gestione separata deve essere effettuata direttamente dal lavoratore utilizzando il canale telematico. L’obbligo contributivo è invece in capo all’azienda committente, che deve procedere nel modo seguente:

  • richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate ai soli fini previdenziali;
  • effettuare il pagamento della contribuzione, tramite F24 telematico, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettivamente erogato il compenso;
  • inviare il flusso Uniemens, relativo ai dati del lavoratore, entro la fine del mese in cui è avvenuto il pagamento della contribuzione.

2) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri. È il caso, ad esempio, della frequente fattispecie di chi in Italia è iscritto come lavoratore subordinato e svolge contemporaneamente un’attività come amministratore sia in Italia, e per l’esercizio della quale è iscritto alla Gestione separata, che in altri Stati membri. In questa ipotesi la contribuzione per l’attività di amministratore svolta all’estero sarà dovuta alla Gestione separata. Per quanto concerne gli adempimenti, sia del lavoratore che del committente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.

3) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro. Nel caso in cui l’attività di amministratore all’estero sia considerata, dal punto di vista previdenziale, un’attività subordinata, il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto anche in Italia esercita un’attività di lavoro subordinato. Anche in questi casi gli adempimenti contributivi devono essere riferiti alla Gestione separata e seguono i criteri già elencati al punto 1.

4) Lavoratore che in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita anche l’attività di lavoro subordinato. In tali casi il soggetto già iscritto alla Gestione separata deve assoggettare alla contribuzione previdenziale il reddito derivante dall’attività professionale svolta all’estero.

5) Lavoratore che esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro. Il lavoratore deve essere comunque assicurato in Italia, in quanto in Italia esercita l’attività di lavoro subordinato. Deve iscriversi alla Gestione separata quale libero professionista e calcolare i contributi dovuti alla stessa gestione sul reddito prodotto dall’attività professionale all’estero.

B)          Con riferimento ai casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore debba essere assoggettata alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero. Pertanto non sussiste alcun obbligo di versamento contributivo in Italia.

Si potrebbero verificare le seguenti casistiche:

1) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia. In questo caso il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero nel quale è esercitata l’attività subordinata. Nel caso in cui siano già stati versati contributi presso la Gestione separata, trovano applicazione le istruzioni indicate al paragrafo 20 della circolare n. 83/2010, in materia di gestione della situazione finanziaria in caso di contributi percepiti a titolo provvisorio (articolo 73, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 987/2009);

2) lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia. In tale ipotesi il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione estera. Pertanto, nel caso sia stata presentata denuncia Uniemens e pagata la contribuzione alla Gestione separata, l’azienda non deve effettuare alcuna variazione alle denunce inviate e la contribuzione dovrà essere gestita d’ufficio come indicato al punto precedente.

Le casistiche sopra illustrate devono ritenersi a titolo esemplificativo e non devono essere considerate esaustive al fine di una corretta applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004.

Infine, si ritiene utile evidenziare che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Pertanto, l’istituzione competente di tale Stato dovrà determinare gli obblighi previdenziali valutando l’insieme delle retribuzioni e/o dei redditi percepiti per le singole attività come se questi fossero percepiti per attività svolte interamente nel territorio di detto Stato (art. 13, paragrafo 5; cfr. la circolare n. 83/2010, paragrafo 17).

 


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Nuovi voucher Inps prestazioni occasionali 2018 cosa cambia

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Nuovi voucher Inps, prestazioni occasionali 2018 cosa cambia  

Il nuovo contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: l’ INPS  ci aiuta a capirne di più.
Con la recente circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018 L’INPS fornisce ampie  istruzioni per recepire le novità introdotte con il Decreto Dignità.

Infatti, all’articolo 2-bis del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, convertito nella legge n. 96 del 9 agosto 2018 le novità sulle prestazioni occasionali e sul libretto famiglia INPS hanno interessato i settori dell’agricoltura, turismo e degli enti locali.

Vediamo quindi cosa cambia e come funzionano  i nuovi voucher Inps, presto  usufruibili dal 2018, scaturiti dal decreto dignità   

Tra le modifiche più importanti che sono state introdotte  dal Decreto Dignità notiamo il cambiamento delle  modalità di pagamento  con il non velato  intento del legislatore  di ridurre fortemente i tempi di ricezione  del compenso da parte dei collaboratori. Nella circolare  scaricabile sotto, vengono fornite tutte le istruzioni in merito alle modifiche apportate e  rese necessarie a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che vengono ormai da tutti apostrofati come i nuovi voucher.

Scarica qui il contratto prestazione occasionale circolare INPS numero_103_del_17-10-2018

Contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia: istruzioni e novità nella circolare INPS n. 103 del 17 ottobre 2018
La pubblicazione di una nuova circolare dell’INPS su contratto di prestazione occasionale e libretto famiglia si è resa necessaria a seguito delle numerose novità introdotte dal DL Dignità per derogare alle regole stringenti per le imprese in merito all’utilizzo di quelli che sono stati anche definiti come nuovi voucher.

Oggetto della circolare sono le prestazioni occasionali fornite nei settori:

  • agricoltura;
  • aziende alberghiere e  le strutture ricettive del settore turismo;
  • enti locali.

Importanti novità sono state introdotte anche in merito di uso operativo dei nuovi voucher INPS: il DL Dignità ha modificato le modalità di erogazione dei compensi ai prestatori e ha modificato la gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Le modifiche più rilevanti sono nelle informazioni che i prestatori di lavoro devono rendere all’atto della registrazione nella procedura informatica dedicata alle prestazioni occasionali; sono state modificate le dichiarazioni inerenti le prestazioni per le imprese operanti nel settore agricoltura.

Contratto di prestazione occasionale in agricoltura
Per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura  nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le seguenti informazioni:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Nelle istruzioni fornite dall’INPS  viene chiarito che le nuove regole hanno esteso da tre a dieci giorni consecutivi la durata dell’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa. L’utilizzatore dovrà comunicare tramite la procedura prevista dal sito dell’INPS l’arco temporale in cui si svolge la prestazione e la durata complessiva e la dichiarazione dovrà essere inviate almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la prestazione non dovesse svolgersi, l’utilizzatore dovrà revocare la dichiarazione inviata entro le ore 23.59 del terzo giorno successivo alla data conclusiva del termine previsto per lo svolgimento della prestazione. Con la nuova procedura INPS e a seguito delle novità introdotte i datori di lavoro agricolo potranno anche aumentare le ore inserite inizialmente.

Le prestazioni occasionali in agricoltura potranno essere utilizzate per i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, per i giovani con meno di venticinque anni di età iscritti a scuola o all’università, per i disoccupati e per i percettori di prestazioni di sostegno al reddito (REI, SIA e altre).

E’ comunque importante ricordare e sottolineare che il ricorso al lavoro occasionale è consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Contratto di prestazione occasionale per aziende alberghiere e nel turismo

Usufruibili dalle  aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato.

Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa l’utilizzatore deve fornire le stesse informazioni previste per i datori di lavoro agricolo e seguendo le stesse regole sopra esposte ovvero:

  1. i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  2. il luogo di svolgimento della prestazione;
  3. l’oggetto della prestazione;
  4. la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale massimo che, sulla scorta delle modifiche introdotte, passa da tre e dieci giorni consecutivi;
  5. il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge.

Ma quali sono le aziende turistiche che possono usufruire dei nuovi voucher?

La circolar identifica le seguenti categorie ricomprese nei sottostanti codici ateco :

alberghi (55.10.00);
villaggi turistici (55.20.10);
ostelli della gioventù (55.20.20);
rifugi di montagna (55.20.30);
colonie marine e montane (55.20.40);
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence (55.20.51);
aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Pertanto solo le strutture ricettive ed extraricettive alberghiere possono attivare le prestazioni occasionali e in questo caso, il compenso minimo per ogni ora non potrà essere inferiore a 9 euro e sarà pari ad almeno 36 euro al giorno (almeno quattro ore consecutive) anche se la durata effettiva della prestazione dovesse essere inferiore.

Anche in questo caso, la comunicazione della prestazione occasionale dovrà essere effettuata tramite il sito INPS almeno un’ora prima dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Ovviamente è bene ricordare che anche per il settore  turistico  è vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Prestazioni occasionali per gli enti locali
L’articolo 2-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto uno specifico regime per gli Enti locali e viene introdotta la possibilità di indicare nella dichiarazione preventiva un monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni consecutivi.

Pertanto, gli Enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell’articolo 54-bis, del d.lgs. n. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  • Agli Enti locali, come alle Pubbliche Amministrazioni in genere, non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né si applicano le limitazioni soggettive per i prestatori previste per le aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (cfr. paragrafi 2 e 3 della presente circolare).

Anche in questo caso bisognerà rispettare i requisiti previsti per i prestatori (titolari di pensione, studenti o percettori di REI, SIA ecc…), il compenso minimo sarà pari a 9 euro all’ora e 36 euro per giornata lavorativa e sarà necessario inviare apposita comunicazione INPS seguendo le regole previste dalla circolare del 17 ottobre 2018 allegata in questo articolo.

Prestazioni occasionali e libretto famiglia INPS: obbligatoria registrazione preventiva
I lavoratori, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS.

I prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica gestita dall’INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Nel caso di possesso di uno dei requisiti sopra indicati, l’utilizzatore potrà calcolare nella misura del 75% gli importi dei compensi erogati a favore dei prestatori. Per gli utilizzatori che facessero ricorso esclusivamente a lavoratori appartenenti alle predette categorie, il tetto annuo di compensi erogabili per prestazioni di lavoro occasionale sarebbe pari a 6.666 euro in luogo di 5.000 euro.

Le nuove modalità di erogazione del compenso ai prestatori prevedono che a richiesta, l’importo potrà essere riscosso dopo 15 giorni tramite sportelli postali presentando il mandato o l’autorizzazione al pagamento scaricata tramite il sito dell’INPS.

In conseguenza delle modifiche normative descritte, sarà possibile per il prestatore ottenere il pagamento del compenso, spettante per la prestazione occasionale svolta, secondo una delle seguenti modalità:

  1. tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
  2. tramite bonifico bancario domiciliato  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione; (gli oneri di pagamento sono pari a 2,60 euro e vengono trattenuti, da parte dell’Istituto, sul compenso spettante al prestatore);
  3. per il tramite di qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS.
    Le nuove sanzioni previste dal Decreto Dignità

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS delle prestazioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’articolo 54-bis, del decreto-legge n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria la cui misura va da 500,00 euro a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Per effetto della modifica introdotta dal Decreto Dignità, la sanzione non si applica se la violazione per l’imprenditore agricolo derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non son ostate infine apportate modifiche ai restanti profili sanzionatori e restano pertanto applicabili le regole di cui al DL n. 50/2017.

 


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tax and social security in italy for directors

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tax and social  security in italy for directors and C.E.O. non- resident

Community regulation. Legislation applicable to subjects registered in the separate administration. Clarification on the contribution obligations for coordinated and continuous collaboration activities carried out by non-residents

A recent INPS circular no. 102 of 16 October 2018, provided important clarifications concerning the contribution obligations due from the coordinated and continuous collaboration activities (the famous co.co.co.) carried out by non-resident subjects. These clarifications became obligatory, in light of recent legislative interventions regarding the registration of the separate INPS Management (Article 2, paragraph 26 of Law 335/1995).

In particular, indications are given on the correct application of the rules on applicable legislation, as per Regulation (EC) no. 883/2004 and the related Implementing Regulation (CE) n. 987/2009, to the subjects enrolled in the INPS separate management. we analyze in greater detail when the worker must be subject to Italian legislation and when instead to the foreign one.

 

How to apply the rules of social legislation in the E.U. Community

The main criteria adopted for the determination of the rules to be applied to the worker in terms of social legislation in the Community, contained in Title II (Articles 11 to 16) of Regulation (EC) no. 883/2004 and in Title II (articles 14 to 21) of the Regulation (CE) n.987/2009, are based primarily on: “the principle of uniqueness” and “principle of territoriality”.

According to a general principle, incomes are subject to taxation, for the purposes of direct taxes, in the country in which they are produced, regardless of the tax residence of the recipient subject in the same country. Exceptions to this principle are foreseen under specific circumstances by the international double taxation conventions. This principle is enshrined in our tax system by Article 3 of Presidential Decree no. 917/86, according to which:
the income tax of natural persons applies to the total income of the subject, formed for residents from all income earned and for non-residents (fiscally), only those produced in the territory of the StateTherefore the prerequisite for the taxation of the fees received by a subject is the verification of the tax residence in our country. Pursuant to Article 2, paragraph 2 of Presidential Decree no. 917/86, are considered fiscally resident in Italy (even if foreign citizens) subjects who, for most of the tax period (183 days a year also non-continuous):They are registered in the registers of the resident population;
In the territory of the State they have the domicile of article 43 of the civil code: “the center of their business and interests”;
In the territory of the State they have the residence pursuant to article 43 of the civil code: “their habitual abode”.
These three criteria are alternative to each other, therefore, it is sufficient to satisfy only one of these criteria to be considered fiscally resident in Italy, and be required to declare in our country all income, wherever they have been perceived.

So, ultimately we can summarize the methods of taxation as indicated below:

tax and soacial security in italy for directors

In detail
In general, the “principle of uniqueness” stipulates that even if a worker is employed in two or more Member States, the legislation of only one Member State applies.

In this regard it is the art. 13 of the Regulation (EC) no. 883/2004 to establish the criteria for determining the legislation to be applied, distinguishing the subordinate worker from the autonomous worker.

In particular, as regards the employed person working in two or more Member States, he is subject to the legislation of the Member State of residence, if he exercises a substantial part of his activity in that Member State.

Otherwise, the worker is subject alternatively:

to the legislation of the Member State in which it has its registered office or domicile, the undertaking or the employer, if it is employed by an undertaking or an employer;
to the legislation of the Member State in which it has its registered office or domicile, the undertaking or the employer, if it is employed by two or more undertakings or employers having its registered office or domicile in only one Member State;
the legislation of the Member State in which the undertaking or the employer has its registered office or domicile other than the Member State of residence, if it is employed by two or more undertakings or employers having its registered office or his domicile in two Member States, of which one is the Member State of residence;
the legislation of the Member State of residence if he is employed by two or more undertakings or employers, at least two of whom have their registered office or domicile in Member States other than the Member State of residence.
Social security contributions I.N.P.S. sepatized management

The fees deriving from the activity of the director are subject to social security contributions to the Separate Management of INPS, and we analyze what the regulations envisage in the event that there are compensations for directors of companies received abroad.

The Law n. 335/95, article 2, paragraph 26, defines who are the subjects required to register for the INPS separate management, making reference to the recipients of coordinated and continuous collaboration income, as defined by Presidential Decree no. 917/86. Ministerial Decree no. 281/1996 established, in article 1, that the social security contribution must be applied on the amount of the compensation determined according to article 54, paragraph 8, of the Tuir.

Inps, in turn, with the publication of Circular no. 164 of December 21, 2004, redefined the conditions for recurring the obligation to register and contribute to the Separate Account with respect to the directors of companies and coordinated and continuous collaborators residing fiscally abroad. With this circular, the INPS definitively clarified that the principles governing the social security of income received by non-residents “can only be those valid for the same subjects, for the purpose of imposing the IRPEF”.

More specifically, INPS has specified that the obligation to register and contribute to the Separate Management occurs in all cases where:

The activity of the non-resident administrator is carried out in Italy;
or, where the activity is not carried out in Italy;

The related remuneration is paid by a person resident in Italy, or by permanent organizations of non-resident persons operating in Italy.
Therefore, we can clarify that they must be subject to contributions due to the separate Inps Management (with the consequent obligation to register the recipient), unless the specific applicable double taxation agreement does not deviate from the OECD model (and this must always be verified in each individual case), the following cases:

The directors’ emoluments of Italian companies received from non-residents, as they are always taxed in Italy should always be subject to the contribution of the separate management;
The directors’ emoluments received by non-resident persons paid by Italian companies, or by permanent organizations operating in Italy of non-residents in Italy, will be subject to the contribution of the separate Inps management (and taxed also in Italy with use of the tax credit ) if the activity is carried out in Italy, not subject to the contribution of the separate INPS management (and taxed only abroad) if the activity is carried out abroad.
These forecasts deriving from national legislation must be compared and appropriately coordinated with the international social security regulation, and in particular with Regulation no. 883/2004 in force since 2010 in relations between EU countries. This legislation is based on some fundamental principles, including that of the uniqueness of the legislation applicable to the same subject, which identifies the legislation applicable in cases where an employed person is already subject to the social security legislation of another member country, or work at the same time in two or more Member States.

In this regard, the Community Regulation establishes as a general principle in the field of applicable legislation, both for employed persons and for self-employed persons, that of Territoriality, according to which workers employed in the territory of a Member State are subject to the legislation of that State. In application of the principles of Uniqueness and Territoriality, Articles 12 and 13 of the Regulation provide that if the employed or self-employed person carries out his activity in several States, the social security legislation applicable to him will be that of the State of residence, if he exercises usually a substantial part of its activity in that State. Otherwise, the worker will be subject to the legislation of the Member State in which the employer has his registered office or residence.

In conclusion, as previously described, the obligation to register for the Separate Account must be: primarily, verified in light of the general principle of territoriality, as applicable in the Italian legal order and in the International Social Security Conventions applicable to the specific case (detail attention must therefore be paid to the verification of the place where the activity is carried out) and only afterwards, and limited to the activities for which the contribution obligation is verified, the contribution will be applied to the income of these activities, as shown in the article 50 of Presidential Decree n. 917/86

Now let’s see what the Inps circular of 16/10 says.

1. Premise

The Community rules on applicable legislation are contained in Title II (Articles 11 to 16) of Regulation (EC) no. 883/2004 and in Title II (Articles 14 to 21) of the relative Application Regulation (CE) n. 987/2009.

These provisions identify the criteria for determining the legislation to be applied to the worker on the basis of two general principles: the principle of uniqueness and the principle of territoriality of the applicable legislation.

The general principle of the uniqueness of the applicable legislation (Article 11 (1) of Regulation (EC) No 883/2004) provides that the recipients of Community legislation are subject to the legislation of a single Member State even in the case where they work in two or more Member States. With reference to this last hypothesis, the criteria for determining the legislation to be applied are reported in Article 13 of Regulation (EC) no. 883/2004, entitled “Operation in two or more states”.

As regards, in particular, the determination of the legislation applicable to the interested party in the situation of the exercise of activities in several States, the procedure established by Article 16 of Regulation (EC) no. 987/2009, containing the modalities of application of the regulation (CE) n. 883/2004 (see paragraph 19 of circular No. 83/2010). In particular, according to this rule, the institution designated by the competent authority of the Member State of residence of the person who carries out activities in two or more States, at the request of the person or if informed of the situation by another institution concerned, determines the legislation applicable to the interested party.

This initial determination, which is provisional, must be communicated to the Institution of the country or countries in which the other or the other activities are carried out. From the date of this communication, the two-month deadline within which the other institutions concerned may challenge said determination. Only at the end of the two months without any communication received from the other institutions, the determination becomes definitive. Otherwise the competent authorities or the Institutions designated by them will seek an agreement based on the provisions of the aforementioned Article 16 of Regulation (EC) no. 987/2009.

The general principle of the lex loci laboris – principle of territoriality of the applicable legislation – establishes, instead, that the worker is subject to the legislation of the State in whose territory he carries out his working activity. This principle also applies in cases where the employees are resident in a State other than the State of employment or when the business or employer from whom they depend, have their registered office or place of business in one State other than that in which the workers are employed. An exception to this principle is provided for in Article 12 of Regulation (EC) no. 883/2004, which regulates the posting of workers.

2. Legislation applicable to the subjects registered for the separate management

Community regulations include provisions for the determination of the legislation applicable to employees or self-employed and nothing provides, however, for the new figures of workers governed by national legislation. In particular, no specific EU legislation is directly applicable to the categories of workers registered for the separate management referred to in Article 2, paragraph 26 of Law no. 335/95. However, as specified in circular no. 83 of 1 July 2010, Article 1 of Regulation (EC) no. 883/2004 defines as activities subordinate or autonomous also the activities that are assimilated to them according to the legislation of the Member State in which these activities are carried out.

Therefore, these categories of workers are assimilated, from the point of view of social security, to employees or self-employed workers, also on the basis of the principle of law enunciated by the Court of Justice of the European Communities in sentence no. 221/95.

The Supreme Court has clarified that the nature of the activity exercised in each State must be assessed according to the social security provisions of the Member State in whose territory the activity is carried out and not according to the notion that is given according to the labor law provisions. . The Court observes that “the concepts of employed and self-employed workers referred to in the regulation refer therefore to the definitions given by the social security legislation of the Member States and do not consider the nature of the work carried out under the law of labor” .

Having said that, with the circular n. 83 of 1 July 2010, for the purpose of determining the applicable legislation according to the Community legislation, with reference to the activities entailing the registration to the management separated Inps ( social contribution)

  • research doctorate, grant, scholarship granted by MUIR;
  • coordinated and continuous collaboration (with project contract / work program phase of it);
  • occasional collaboration (Article 61, paragraph 2, Legislative Decree No. 276/2003);
  • coordinated and continuous collaboration of old-age or Ultrasessant-five-year pension holders;
  • coordinated and continuous collaboration with the Public Administration;
  • doctor in specialized training (see circular No. 37/2007);
  • associated in participation with contribution of work only;
    civil service volunteer.
  • From the point of view of social security, the subjects holding the following types of relationship are treated as equivalent to:administrator, auditor, auditor of companies, associations and other entities with or without legal personality, liquidator of companies;
  • newspaper contributor, magazines, encyclopedia and the like;
  • participant in colleges and commissions;
  • door-to-door salesman;
  • autonomous occasional report (as per Law No. 326/2003);
  • all freelancers for whom there is no mandatory social security fund.

With effect from 1 January 2016, Article 52 of Legislative Decree n. 81 of 2015 provided for the definitive and immediate repeal of the rules relating to the project contract as per articles 61 to 69-bis of Legislative Decree n. 276/2003. In particular, article 2, paragraph 1, of the aforementioned legislative decree provides that “from 1 January 2016 the discipline of the employment relationship applies also to the relationships of collaboration that are embodied in exclusively personal work services , continuative and whose execution methods are organized by the client also with reference to the times and places of work “.

Furthermore, the legislative decree on the subject, in article 53, provided for the association to be exceeded with participation by work, modifying article 2549 of the civil code. In particular, paragraph 3 of the aforementioned provision has been repealed and in paragraph 2 the prohibition to activate, for an associated physical person, a service with the contribution of work only.

It follows that, in light of the legislative changes referred to above, with effect from 1 January 2016, for the purpose of determining the applicable legislation on the basis of Community legislation, with reference to the figures entered in the Separate Management, they are assimilated, from the point of view of social security , to employees the subjects holding the following types of relationship:

  • research doctorate, grant, scholarship granted by MUIR;
  • doctor in specialized training (see circular No. 37/2007);
  • coordinated and continuous collaboration whose execution methods are organized by the client both in time and place of work (organized hetero);
  • In addition, from the point of view of social security, the persons holding the following types of relationship are similar to the self-employed workers:
  • administrator, statutory auditor, auditor of companies, associations and other entities with or without legal personality, liquidator of companies;
  • newspaper contributor, magazines, encyclopedia and the like;
  • participant in colleges and commissions;
  • Door-to-door salesman;
  • autonomous occasional report (as per Law No. 326/2003);
  • coordinated and continuous collaboration in cases where the relationship is not organized hetero;
  • all freelancers for whom there is no mandatory social security fund.

In the cases in which the workers registered in the Separate Management are to apply the community provisions in the field of applicable legislation, the evaluations must be carried out, respecting the above classifications, according to the time period in which the work activity takes place. .

3. The uniqueness of the applicable legislation, the exercise of an employed and self-employed activity in two or more Member States: Regulation (EEC) n. 1408/71 and Regulation (CE) n. 883/2004

In the previous regulatory regime, based on Article 14-quater, letter a), of Regulation (EEC) no. 1408/71, in the event of the simultaneous exercise of a subordinate and self-employed activity in the territory of several Member States, the person was subject to the legislation of the State in which he carried out his work as a subordinate, as if he exercised all his work in territory of that State.

However, in the cases listed exhaustively in Annex VII of the aforementioned Regulation, pursuant to Article 14-quater, letter b), the simultaneous submission of the worker to the legislation of two States was permitted.

The new Community legislation, on the other hand, does not contain rules that explicitly derogate from the general principle of the uniqueness of the applicable legislation. Article 13, paragraph 3, of Regulation (EC) no. 883/2004 provides that in the case of work described above the worker is subject only to the legislation of the State where the employment is exercised.

It is possible to derogate from the regulatory provision referred to in the aforementioned Article 13 only by entering into an exempted Agreement, pursuant to Article 16 of Regulation (EC) no. 883/2004, which allows – with the consent of all the competent authorities of the States concerned – the simultaneous application of the legislation of two States.

In this case the contribution to be paid to the Separate Account is calculated on the basis of the rate set for persons enrolled in another pension scheme, as provided for in paragraph 4 of circular no. 88/2008.

Temporary time law

As specified in paragraph 26 of circular no. 83/2010, based on the transitional provisions contained in article 87, paragraph 8, of the Regulation (EC) no. 883/2004, in all cases in which the legislation to be applied pursuant to Regulation (EEC) no. 1408/71, the new regulation has no effect.

Therefore, if all the conditions that have determined the legislation to be applied according to the previous rules remain unchanged, the decision already taken with regard to the applicable legislation will not change and such legislation may be maintained for a maximum period of ten years (30 April 2020).

For what has been specified above, with reference to the situation of workers registered or registered in the Separate Management, who carry out an independent activity and a subordinate activity in two or more States, the following specific cases can be verified, due to the hypotheses envisaged by the aforementioned Article 14-quater, letter b) of Regulation (EEC) no. 1408/71.

1) Citizens of third countries in relations with the United Kingdom

As specified in circular no. 51/2011, the United Kingdom did not take part in the adoption of Regulation (EU) no. 1231/2010, which extended, with effect from 1 January 2011, the application of Regulations (CE) no. 883/2004 and n. 987/2009 to third-country nationals legally residing in the territory of the member states.

Therefore, in relations with the United Kingdom, the provisions contained in Regulations (EEC) no. 1408/71 and n. 574/72.

2) Situations to which the aforementioned transitory provision of the Article 87, paragraph 8, of the Regulation (EC) no. 883/2004

In both cases, if an activity is carried out in Italy that entails entry to the Separate Account, the contribution to be paid to such Management must be calculated on the basis of the rate set for persons enrolled in another pension scheme.

5. Situations for the exercise of activities in several States that are relevant for the purpose of determining the obligation to register for the separate management, pursuant to Regulation (EC) no. 883/2004

With effect from 1 May 2010, the date of entry into force of the new community regulations pursuant to Regulation (EC) no. 883/2004, as specified in the introduction, the worker who carries out activities in several States must be subject to the legislation of a single Member State.

A) In cases where, in application of the Community rules on applicable legislation (Article 13 of Regulation (EC) No. 883/2004 and Article 16 of Regulation (EC) No. 987/2009), the worker must being subject to Italian legislation (this situation is certified with the portable document A1), for the exercise of activities that entail the registration to the separate management, the following specific cases can be verified.

 

1) Worker who carries out a subordinate activity in Italy, for which he is insured in Italy, and who simultaneously carries out another activity in one or more Member States which is considered as an independent activity in the foreign pension scheme. In this case, if the activity carried out abroad is part of the activities that in Italy entails the registration to the separate management (for example, the director of companies abroad), the worker is obliged to register for such management. The registration to the Separate Management must be carried out directly by the worker using the telematic channel. On the other hand, the contributory obligation falls to the client company, which must proceed as follows:

request the tax code from the Revenue Agency for social security purposes only;
make the payment of the contribution, via electronic F24, by the 16th of the month following the month in which the payment was actually paid;
send the Uniemens flow, related to the worker’s data, by the end of the month in which the payment of the contribution has occurred.

2) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and an independent activity and at the same time carries out an independent activity in one or more Member States. This is the case, for example, of the frequent occurrence of those in Italy who are registered as employees and simultaneously performs an activity as an administrator both in Italy, and for the exercise of which is registered in the separate management, and in other Member States. In this case, the contribution for the business of an overseas director will be due to the separate management. With regards to the obligations, both of the worker and of the client, reference is made to what has been specified in the previous point.

3) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and an independent activity and at the same time exercises the activity of director in a Member State. In the case in which the activity of the director abroad is considered, from the point of view of social security, a subordinate activity, the worker must in any case be insured in Italy, as also in Italy he carries out a subordinate employment activity. Also in these cases the contributory obligations must be referred to the separate management and follow the criteria already listed in point 1.

4) Worker who in Italy exercises both a subordinate activity and a professional activity, for which he is enrolled in the separate management, and at the same time he carries out a professional activity in a Member State. The worker must in any case be insured in Italy, as in Italy he also carries out the employment activity. In such cases, the subject already registered for the separate management must make the income deriving from the professional activity carried out abroad subject to the social security contribution.

5) Worker who pursues a subordinate activity in Italy and at the same time a professional activity in a Member State. The worker must in any case be insured in Italy, as in Italy he carries out the employment activity. He must enroll in the Separate Management as a freelancer and calculate the contributions due to the same management on the income produced by the professional activity abroad.

B) With reference to the cases in which, in application of the Community rules on applicable legislation (Article 13 of Regulation (EC) No. 883/2004 and Article 16 of Regulation (EC) No. 987/2009), the worker must be subject to the legislation of another State (this situation is certified with the portable document A1), even if an activity is carried out that in Italy entails registration to the Separate Management, the worker must be subjected only to the legislation of the State abroad. Therefore there is no obligation to pay contributions in Italy.

The following cases could occur:

1) an employed person in a Member State who carries out a freelance activity at the same time as a member of the separate administration in Italy. In this case the worker must be subject only to the legislation of the foreign State in which the subordinate activity is exercised. In the case in which contributions have already been paid to the separate administration, the instructions indicated in paragraph 20 of circular no. 83/2010, on the management of the financial situation in the case of contributions received on a provisional basis (Article 73 (2) of Regulation (EC) No. 987/2009);

2) an employed person in a Member State that acts as an administrator in Italy. In this case the worker must be subjected to foreign legislation. Therefore, if a Uniemens complaint has been filed and the contribution to the Separate Account is paid, the company must not make any changes to the complaints sent and the contribution must be

 

 

 


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Le novità del decreto milleproroghe

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Le novità del decreto milleproroghe

Approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto mille-proroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016).

Dopo il via libera del Senato dello scorso 16 febbraio, anche la Camera, con 249 voti, 147 contrari e 3 astensioni, ha approvato la legge di conversione sulla quale ieri il Governo aveva messo la fiducia. Vediamo in sintesi le principali novità che interessano il lavoro contenute nel provvedimento, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Slitta dal 2017 al 2018 il termine per adempiere all’obbligo di assunzione di un disabile da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti. Il Dlgs semplificazioni 2015 aveva infatti abrogato la disciplina transitoria prevista dall’articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000 per le aziende della fascia occupazionale “computabile” 15-35 dipendenti in base alla quale l’obbligo di assunzione scattava dopo 12 mesi dalla sedicesima assunzione, e fermo restando il termine degli ulteriori 60 giorni per adempiere dopo l’insorgenza dell’obbligo. Pertanto, in base alla previsione dell’articolo 3 del Dlgs 151/2015, era stato eliminato dal 1° gennaio 2017 il regime di gradualità dell’assunzione, il cui obbligo conseguentemente sarebbe scattato in automatico, salvo il termine dei 60 giorni entro cui adempiere. Pertanto le aziende con 15 dipendenti al 31 dicembre 2016 avrebbero dovuto procedere all’assunzione del disabile entro il 1° marzo 2017. Proprio in prossimità della scadenza, il Milleproroghe ha concesso alle aziende di questa fascia un ulteriore anno per attivare l’effettivo ingresso di un lavoratore disabile. L’obbligo pertanto decorre dal 2018, con la conseguenza che l’assunzione dovrà essere fatta decorrere non oltre il termine del 1° marzo 2018 (cioè nei 60 giorni successivi dall’insorgenza dell’obbligo stesso).

INFORTUNI

Slitta di 6 mesi, e cioè dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell’evento), previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r, del Dlgs 81/2008. Si tratta della notifica, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, che riguarda quegli infortuni che, per la durata ridotta (da 1 a 3 giorni escluso l’evento), sono esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del Dpr 1124/1965.
Il Milleproroghe, intervenendo sul comma 1 bis dell’articolo 18 del Dlgs 81/2008, ha così modificato la decorrenza della “mini denuncia Inail”, spostandola da 6 a 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (il Sinp). C. LIBRO UNICO DEL LAVORO Viene prorogata di un ulteriore anno, e cioè dal 2017 al 2018, la decorrenza dell’obbligo di tenuta telematica del libro unico del lavoro presso il ministero. Si tratta della previsione introdotta dall’articolo 15 del Dlgs 151/2015, che originariamente fissava l’inizio dell’obbligo a partire dal 2017, e che subordinava lo stesso all’adozione di un apposito decreto ministeriale del Lavoro contenente le modalità tecniche e organizzative per rendere l’obbligo operativo. Poiché dal 2015 a oggi nessun decreto è stato adottato, né sono pervenute indicazioni anche amministrative da parte del Lavoro, era presumibile la proroga dell’obbligo, che è stata fissata al 2018.

D.DIS COLL

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori verrà riconosciuta anche alle cessazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno di quest’anno. Il decreto Milleproroghe, infatti, ha prolungato l’efficacia di questo ammortizzatore sociale, la cui operatività si era conclusa a fine 2016. La Dis-coll, è stata introdotta in via sperimentale con il decreto legislativo 22/2015 con efficacia per il 2015 e successivamente prorogata per il 2016. Consiste in un’indennità con un importo di partenza pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali dell’anno in cui è cessata la collaborazione e quello precedente. La possono richiedere i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, senza partita Iva e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (esclusi amministratori e sindaci) che hanno accreditato almeno 3 mesi di contributi dal gennaio dell’anno precedente la fine della collaborazione. La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi accreditati, ma comunque non può essere superiore a sei mesi.


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contributi Inps regime forfettario

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Inps e forfettari: regime contributivo agevolato

Contributi Inps scontati per tutti coloro che esercitano attività d’impresa o artigianale e ricadono nel regime forfettario. E’ possibile infatti per costoro richiedere il regime agevolato ma  occorre comunicare all’INPS l’intenzione di versare i contributi previdenziali in misura ridotta, secondo quanto è stato previsto nella  Legge di Stabilità 2016. L’Inps è intervenuta con il messaggio numero 286 del 25 gennaio 2016 e con la recente circolare numero 22 del 31 gennaio 2017 che troverete qui disponibile per il download.

download della circolare

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circolare inps numero 22 del 31-01-2017 56.02 KB 162 downloads

Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2017 1....

Modalità di beneficio

Per usufruire della riduzione dell’importo da versare ai fini della contribuzione Inps (ridotta del 35% ) è necessario effettuare una comunicazione telematica all’INPS, da effettuare anche per coloro che hanno aperto una partita IVA nel regime forfettario 2015.
Fino allo scorso anno la comunicazione per la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfettario doveva essere ripetuta entro il 28 febbraio di ogni anno, anche al fine di confermare la permanenza dei requisiti. La circolare circolare 22 del 31.01.2017 ha chiarito che coloro che intendono continuare ilregime agevolato non devono effettuare una nuova comunicazione.

Ricordiamo che per le persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, che svolgono o che inizino un’attività d’impresa, di arte o professione, il nuovo regime forfetario è quello “naturale”, resta comunque la possibilità di applicare il regime ordinario. Se si sceglie il nuovo regime fiscale agevolato,  si può  usufruire di una riduzione anche ai fini Inps.

La contribuzione, per chi aderisce al regime contributivo agevolato, è ridotta del 35%, sia su  quella calcolata sul  minimale, sia per quella calcolata sulll’eventuale reddito eccedente.

L’accreditamento ovviamente, nel caso di versamento ridotto e non versamento di contributo eccedente non sarà totale ma i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.

Se il titolare dell’impresa che rientra nel  regime forfetario si avvale di coadiuvanti o coadiutori, può attribuire ad essi una quota di reddito fino ad un massimo del 49%. In questo caso, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data: dalla quota di reddito determinato forfettariamente ed attribuito al collaboratore fino ad un massimo del 49% e  da tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore percepisce nel periodo d’imposta ( circolare INPS 29/2015).

Infine se si decide per la riduzione del 35% non si potrà  usufruire anche dei benefici contributivi legati all’età come:

  • riduzione contributiva del 50% per i soggetti titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS con più di 65 anni (art. 59 comma 15 della L. 449/1997);
  • riduzione contributiva di tre punti percentuali per i collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni (art. 1 comma 2 della L. 233/1990).

Appare ovvio che chi si trova in queste condizioni dovrà effettuare un calcolo di convenienza e scegliere di conseguenza perchè non potrà avere entrambi i benefici.

Come richiedere la riduzione

Per accedere ala riduzione è obbligatorio  presentare apposita domanda all’INPS, attraverso modalità diverse:

  • se si è già stati beneficiari del regime nel 2016 è possibile continuare ad avvalersi del regime qualora siano rispettati i requisiti di ricavi 2016 e le ulteriori condizioni richieste e  non si abbia espressamente rinunciato al beneficio. In questo caso non si deve ripresentare per il 2017 la comunicazione telematica;
  • se si è iniziato nel 2016 un’attività  per la quale si intende beneficiare nel 2017 del regime agevolato è necessario comunicare l’adesione entro il 28.2.2017. Se il termine non viene rispettato non sarà possibile accedere al regime contributivo per l’anno in corso. Si dovrà in tal caso presentare una nuova domanda, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, e l’agevolazione decorrerà dal 1° gennaio del relativo anno (sempre che permangano i requisiti);
  • se invece  pur esercitando un’attività d’impresa, non si risulta ancora titolare di una posizione attiva presso le Gestioni IVS, va compilato e consegnato dall’Inps l’apposito modello cartaceo, specificando l’attività esercitata tramite l’indicazione del codice REA. Quanto indicato vale anche per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2015 o nni precedenti;
  • se si intraprende una nuova attività dal 1° gennaio 2017, e si posseggonono i requisiti richiesti occorre presentare telematicamente l’apposita dichiarazione di adesione, “con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale”. Se la domanda perviene all’INPS entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i codici INPS e le scadenze relative al nuovo regime.

Il regime contributivo agevolato cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti stabiliti.

Se invece i requisiti per usufruire del regime agevolato,  seppur dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante, il regime contributivo agevolato cesserà dalle sue origini ovvero saranno ripristinati i contributi ordinari a partire dall’anno in cui era stata inizialmente registrata l’adesione al regime agevolato.

L’uscita dal regime contributivo agevolato si verificherà, pertanto, nelle seguenti tre ipotesi:

  1.  venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  2. scelta del contribuente;
  3. comunicazione effettuata all’INPS da parte dell’Agenzia delle Entrate in cui si certifica che il soggetto richiedente non ha mai aderito al regime forfetario ovvero non ha mai avuto i requisiti per potervi aderire.

Nelle prime due ipotesi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

nell’ultimo caso invece, ovviamente, il regime ordinario verrà ripristinato  all’origine della richiesta effettuata.


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aliquote inps gestione separata 2017

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INPS  le nuove aliquote 2017 dopo artigiani e commer-cianti le aliquote per i professionisti ( e non).

Pubblicata la circolare inps n. 21 del 31/01/2017 con la quale si emanano  da parte dell’istituto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2017. Sono fissate nel modo seguente:

Liberi Professionisti

Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 25,72% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24%

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 32,72% (32,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24 %

In merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel tempo nella Gestione separata

Minimale – Accredito contributivo

Per l’anno 2017 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, e` pari a € 15.548,00.

Conseguentemente,  a chi viene  applicata l’aliquota del 24 per cento, avrà l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a: – € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici).

  • per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento – € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici)
  • per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento.

Reddito min.  annuo  Aliquota  Contributo min. annuo

€ 15.548,00                         24%                   € 3.731,52

€ 15.548,00                        25,72 %             € 3.998,95 (IVS 3.887,00)

€ 15.548,00                         32,72 %            € 5.087,31 (IVS 4.975,36)

Nel caso in cui non sia raggiunto il minimale entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato (ai sensi dell’art. 2.

visualizza e scarica la circolare Inps

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Aliquote contributive inps redditi 2017. 122.94 KB 39 downloads

Gestione separata - art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 -Aliquote...

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legge di stabilità assunzioni agevolate 2017

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Legge di stabilità: assunzioni agevolate 2017

L’obiettivo della presente circolare è fornire una indicazione delle numerose novità normativa contenute nella Legge n. 232 del 2016, definita di Stabilità 2017.

Bonus assunzioni al Sud

Per l’anno 2017, è prevista una agevolazione contributiva pari ad € 8.060,00, per le seguenti tipologie di assunzione:

-assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a termine di disoccupati (di età compresa tra 15 e 24 anni) e/o persone (dai 25 anni in su) che non lavorano da almeno sei mesi.

-assunzioni di apprendisti professionalizzanti. L’agevolazione di cui sopra si riferisce alle assunzioni effettuati esclusivamente nelle sedi operative ubicate nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. Non sono agevolate le assunzioni a chiamata, il lavoro domestico ed il lavoro accessorio. Esclusi anche coloro che, nei sei mesi precedenti, hanno già intrattenuto un rapporto di lavoro con la stessa azienda. L’agevolazione è valida solo ed esclusivamente per le assunzioni effettuate nell’anno 2017.

Assunzione diplomati

Nel biennio 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018 le assunzioni di studenti avvenute entro 6 mesi dall’ acquisizione del titolo di studio, da datori di lavoro, daranno diritto ad un esonero contributivo di € 3.250,00 per 36 mesi a patto che:

  • il lavoratore neoassunto abbia effettuato, presso l’azienda che lo sta assumendo, delle attività di alternanza scuola-lavoro (previste come requisito essenziale  dalla regolamentazione vigente);
  • le assunzioni devono avvenire a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti); sono esclusi i lavoratori domestici, gli operai agricoli ed il lavoro intermittente; il beneficio è concesso anche nel caso in cui l’assunzione a tempo indeterminato si realizzi, (sempre entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio) a favore di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La riduzione contributiva non comprende i premi Inail.

 

Garanzia Giovani

Dal 1° gennaio 2017 gli incentivi economici per i datori di lavoro che assumeranno  giovani disoccupati o fuori da qualsiasi percorso di istruzione o formazione, di età tra i 16 ed i 29 anni, iscritti al programma Garanzia giovani, saranno i seguenti:
-da 1.500€ a 8.060€ per le assunzioni a tempo indeterminato;
-da 1.500€ a 4.030€ per le assunzioni a tempo determinato;
-da 2.000€ a 3.000€ per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale di I livello; -massimo di 6.000€ per l’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca (III livello);

-dai 300€ ai 500€ per i tirocini. In questo caso è la Regione che paga il giovane. Qualora il tirocinio si dovesse trasformare in un contratto di lavoro all’azienda verrà riconosciuto un bonus INPS che va dai 1.500€ ai 6.000€.

Disoccupazione edile e mobilità:

In linea con una disposizione contenuta nella riforma Fornero (legge 92/12) dal 1°gennaio 2017, verranno abrogati i seguenti ammortizzatori sociali:
-Mobilità;
-Disoccupazione speciale edile.

Tale cessazione porterà a tre conseguenze in capo all’azienda: -scomparsa della contribuzione ordinaria (0,30%); -eliminazione dei costi connessi al collocamento in mobilità dei lavoratori. Questi oneri (articolo 5, comma 4, legge 223/91) permarranno con riferimento alle procedure di licenziamento collettivo attuate entro il 30 dicembre 2016;

-dalle cessazioni avvenute a partire dal 31 dicembre 2016 le aziende saranno tenute (in caso di licenziamento collettivo) al versamento del cosiddetto “ticket dei licenziamenti” (articolo 2, comma 31, legge 92/12).

 Da gennaio, i lavoratori che perderanno involontariamente l’occupazione saranno pertanto tutelati esclusivamente dalla Naspi.

Disabili

Dal 1° gennaio 2017 chi occupa un numero di dipendenti prossimo alle 15 unità dovrà prestare particolare attenzione al raggiungimento di tale limite.  Entra infatti a regime la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti. Cessa, pertanto, il regime transitorio introdotto dall’articolo 3, comma 2 della legge 68/1999, il quale consentiva un’applicazione graduale degli obblighi di assunzione delle persone disabili da parte di datori di lavoro che erano esclusi dal collocamento obbligatorio dalla legge 482/1968. Il regime transitorio consentiva infatti ai datori di lavoro del settore privato che occupano da 15 a 35 dipendenti di rinviare l’adempimento dell’obbligo di assunzione di disabili al momento in cui fossero effettuate “nuove assunzioni”. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura: -7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; -due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; -un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.  I limiti sono da intendere come riferiti all’intero territorio nazionale e non ad altro parametro territoriale o unità produttiva o altra suddivisione di origine aziendale. L’assunzione o l’attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà. Il Dlgs 185/2016 ha aumentato le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio e punisce il datore di lavoro che non ottempera puntualmente alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie con una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scoperto e per ciascun disabile non assunto.

Cumulo Pensioni

Interessanti sono le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 al cumulo gratuito delle contribuzioni accreditate nelle diverse gestioni previdenziali.

Il cumulo consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata dell’Inps, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione. Tale possibilità può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico diretto in una delle predette gestioni. La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire ai lavoratori iscritti presso le citate forme di assicurazione il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Dal 2017 il cumulo è stato esteso anche ai trattamenti pensionistici anticipati con 41 anni 10 mesi di contributi per le lavoratrici, 42 anni 10 mesi per gli uomini. Tali requisiti dal 2019 saranno oggetto di ulteriore adeguamento alla speranza di vita. E’ stata introdotta una disciplina transitoria volta a regolare gli eventuali recessi per coloro che hanno ricongiunzioni in corso. La domanda potrà essere presentata – entro dodici mesi – solo da coloro che non hanno perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. Tuttavia la restituzione sarà effettuata dopo 12 mesi dalla richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. È precluso il recesso qualora la ricongiunzione abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico. La possibilità di recesso è stata prevista anche per coloro che hanno manifestato la volontà di accedere alla pensione facendo ricorso alla totalizzazione nazionale. Anche in questo caso la rinuncia può avvenire a condizione che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Infatti il cumulo contributivo si presenta come alternativa alla totalizzazione.

Congedo obbligatorio papà

Il congedo obbligatorio per i papà sarà di due giorni nel 2017 e di quattro nel 2018. Si allunga quindi la sperimentazione introdotta nelle precedenti leggi di stabilità che alzava a due giorni i giorni di congedo da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per il 2018 il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un giorno in più previo accordo tra genitori e a valere sui giorni spettanti alla madre.

Premio nascita

Viene confermata la misura contenuta nella versione originaria del Ddl bilancio per il riconosciuto un premio di 800 euro alla nascita o all’adozione di minore, corrisposto in unica soluzione dall’Inps su richiesta della madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Non è stato vincolato all’Isee il buono di mille euro all’anno (e parametrato su undici mensilità) destinato ai nati dal 2016 per l’iscrizione ad asili nido pubblici e privati.

Detassazione premi di risultato.

La legge di Bilancio introduce, in linea con la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), sostanziali novità relativamente alla redditualità del lavoratore dipendente in particolare su aspetti concernenti i sistemi di welfare aziendale e flexible benefit anche a seguito di opzione del premio monetario in premio sociale. La detassazione per l’anno 2017 Relativamente alla detassazione la Legge di Bilancio 2017 è intervenuta stabilendo i seguenti parametri:

-Il limite reddituale per l’aliquota agevolata è passata da euro 50.000 ad euro 80.000;

-Il limite massimo delle somme assoggettabili ad aliquota agevolata del 10% è passato da euro 2.000 ad euro 3.000 (da euro 2.500 a euro 4.000 in caso di forme partecipative dei dipendenti).

Variazione appalto

Via la tassa di licenziamento nei cambi appalti anche nel 2017. Nell’anno 2017, in caso di cessazione (licenziamento) del rapporto di lavoro per cambio appalto con passaggio del personale dipendente alla ditta subentrante, non è dovuto il ticket sui licenziamenti (cosiddetta “tassa sui licenziamenti”).

Apprendistato

Anche per tutto il 2017 a favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti di primo livello, cioè per la per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale spettano i seguenti benefici (comma 241): a) disapplicazione del contributo di licenziamento; b) riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%; c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NASpI di cui all’art. 42, c. 6, lett. f), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dello 0,30%, previsto dall’art. 25, legge n. 845/1978.

Gestione separata

Segnaliamo  le seguenti variazioni dispositive in merito alle aliquote contributive dovute alla gestione separata presso l’Inps:

-per i committenti di collaborazioni coordinate e continuative (tipiche e atipiche), per i contratti a progetto già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino a conclusione del progetto), per gli associati in partecipazione già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino alla scadenza del contratto), per i lavoratori autonomi occasionali (redditi superiori a Euro 5.000) la contribuzione da versare alla gestione separata (con rivalsa per 1/3 sul lavoratore ovvero nella misura del 45% sull’associato, in caso di associazione in partecipazione ancora validamente in essere), dal 1.1.2017, è così fissata:

  •  non pensionati e soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica (esclusi autonomi titolari di partita IVA): 32,72%;
  • pensionati titolari di pensione diretta e soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: 24%.

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durc on line

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DURC on line:  tutte le novità e un rinfresco generale con la nuova circolare INAIL

Uno sguardo alla circolare INAIL  n. 48 del 14 dicembre 2016 per analizzare le semplificazioni in materia di DURC documento unico di regolarità contributiva

L’INAIL, con la circolare 48  ha inteso illustrare alcune  semplificazioni intervenute per tutte le aziende che periodicamente debbono produrre il DURC, documento unico di regolarità contributiva a seguito di quanto emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali  con decreto del 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 .

Il decreto ha modificato due articoli del D.M. 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line ovvero l’art.  2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’art. 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali. Pertanto con le nuove modifiche viene ora previsto che:

  •  la verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia nel sistema dell’INPS viene effettuata nei confronti di INPS INAIL e delle Casse edili per le imprese classificate ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, pur non essendo iscritte con i codici dell’edilizia; le modifiche apportate , infatti, sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile ;
  • la verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali,  viene ora effettuata includendo  anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

Attenzione particolare viene invece riservata  a tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia.  Per queste aziende, infatti, la verifica della regolarità contributiva è sempre e comunque soggetta anche alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati anche nei confronti delle Case edili. La verifica contributiva viene inoltre effettuata non solo alle aziende operanti nel settore edile ma anche a quelle che, benché  classificate in settore diverso dall’edilizia,  ne applicano il relativo contratto.

Altro caso particolare è quello che investe le imprese soggette a procedure concorsuali; la recente modifica normativa ha voluto infatti   salvaguardare la possibilità  riconosciuta a queste imprese  di un possibile ritorno ” in bonis”  per cui il riconoscimento della condizione di regolarità con riguardo alle esposizioni debitorie maturate anteriormente all’autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla dichiarazione di apertura della procedura,  non è più sottoposta alla condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali .

Per questo motivo, ai fini dell’attestazione di regolarità,  l’impresa deve essere regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Per tutti coloro che non hanno familiarità con il DURC on line  ricordiamo che le aziende possono ottenere con estrema facilità,  in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva (DURC), scaricabile direttamente da internet.

Nel caso in cui vi fossero delle inadempienze nei versamenti dei contributi obbligatori ( INPS, INAIL, o Cassa Edile , entro 72 ore verranno comunicate alla aziende inadempienti le cause dell’irregolarità per permettere loro di regolarizzare la propria posizione ed ottenere la regolarità del DURC.

Il DURC dematerializzato permette una maggiore velocità ed efficienza nelle comunicazioni soprattutto con le Pubbliche Amministrazioni con abbreviazione dei tempi previsti per  appalti, pagamenti, verifica della regolarità contributiva e tempi di gestione.


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apprendistato professionalizzante

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Apprendistato professionalizzante

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La gestione del personale dipendente ovvero delle risorse umane che spesso contribuiscono alla crescita aziendale è sempre un passaggio  molto delicato.
Ad ogni nuovo dipendente  necessita il proprio contratto, firmato da entrambi ( lettera di assunzione ) che deve contenere una serie di informazioni  come l’ orario di lavoro, il riposo settimanale, le mansione e compiti, la retribuzione e il CCNL ( contratto nazionale collettivo ) applicato.
Entro il giorno precedente alla data di inizio del rapporto di lavoro, bisogna inoltre iscriversi al portale dei servizi per le politiche del lavoro, compilare e trasmettere telematicamente il Modello Unificato LAV. Solo così il nuovo dipendente sarà automaticamente comunicato anche a tutti gli istituti previdenziali, assistenziali e ispettivi o di controllo ( INPS, Dtl, Inail, Utg …). Al dipendente dovrà essere poi successivamente dato il modello  per la dichiarazione per le detrazioni fiscali, il modulo di scelta di destinazione del TFR e l’informativa sulla privacy e il trattamento dei dati.

L’attuale situazione economica e le minori risorse aziendali hanno portato nel tempo le aziende a cercare le forme più anomale per assumere dipendenti, spinte dalla ricerca di un risparmio non sempre effettivo e che nella maggior parte dei casi pone in serio rischio lavoratori e aziende. Un esempio  attuale è la moda dell’uso ( e abuso) dei voucher di lavoro così come altre forme di collaborazione più o meno vincolanti e, ad esempio nel settore sportivo dilettantistico, l’utilizzo improprio dei contratti sportivi.

Oggi vogliamo invece focalizzare una tipologia di assunzione forse troppo spesso trascurata ma che a nostro avviso potrebbe invece essere un giusto compromesso tra le esigenze di risparmio legate al budget aziendale e il corretto inquadramento di un lavoratore dipendente.

Si tratta ella tipologia cosiddetta ” apprendistato professionalizzante”  ovvero la possibilità di riqualificare professionalmente un ex dipendente  senza limiti di età, proveniente da trattamento di disoccupazione ovvero beneficiario di indennità di mobilità.

Il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge  n. 223 del 1991, e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge” consentono ai datori di lavoro di assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di una indennità di disoccupazione”. Grazie alla normativa quindi, Le aziende possono assumere disoccupati, senza limiti di età, purché percettori di un’indennità di disoccupazione. Il presupposto indispensabile è che il lavoratore interessato sia titolare, al momento in cui si instaura il rapporto, di una qualsiasi indennità di sostegno del reddito (NASpI, Dis-Coll, ASDI, ecc.).

L’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale. La procedura è possibile a patto che il lavoratore dipendente vada  a ricoprire una mansione del tutto
differente da quella che occupava in precedenza nell’azienda dove è stato licenziato.

Si rende ovviamente necessario  un piano formativo Individuale (PFI). Rispetto all’ordinario apprendistato professionalizzante al termine del rapporto di apprendistato non è possibile esercitare il diritto di recesso e non è prevista l’estensione della contribuzione ridotta nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto.

Inoltre, anche per l’apprendistato ex art. 47, comma 4 è ammessa la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista, in alternativa all’inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello di arrivo, a suo tempo stabilito dall’art. 53, co.1, del D.Lgs. n. 276/03.
E’ anche  importante ricordare  che in caso fosse necessaria la quota di riserva (art. 3, lett. c) della L. n. 68/1999) che scatta dall’assunzione del 15° dipendente, potrà essere di fatto evitata in quanto gli apprendisti non rientrano fra i soggetti computabili.

info e richieste 


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Contratto collaborazione A.S.D. e no profit


Contratto collaborazione A.S.D e no profit

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I contratti  di collaborazione e di lavoro sono sempre una questione delicata nelle A.S.D. e nelle S.S.D. poiché il mondo sportivo dilettantistico ha le sue regole, diverse da altre tipologie di attività no profit e imprenditoriali.

Premesso che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro, il ministero del lavoro ha confermato nel 2015 ( D.L. 81) con il predetto decreto, che dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Ma, segue, ha indicato anche alcune fattispecie derogatorie, tra le quali rientrano:

le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Questo ha determinato che attraverso gli interpelli, il  CONI e l’associazione dei consulenti del lavoro  hanno chiesto alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro se la norma sia applicabile anche per il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Ministero nella sua riposta, fa presente che esistono altre norme agevolative per il mondo sportivo dilettantistico come ad esempio l’ art. 67, lett. m), T.U.I.R. ( prestazioni esonerate  da Irpef fino a € 7.500 etc ) che ben recepisce   la volontà del legislatore di favorire lo svolgimento di tutte le attività sportive dilettantistiche.

Pertanto dalla lettura delle disposizioni se ne conclude che nell’art 2  al comma 2 del  D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle Associazioni sportive e delle Società sportive dilettantistiche ma anche quelle rese in favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva”.

E’ estremamente importante per gli organi direzionali di un’associazione (ASD) o di una società sportiva (SSD) capire con esattezza quali sono i limiti e le implicazioni che una diversa attività che viene svolta all’interno dell’associazione possa o meno essere considerata (dal prestatore o dalla legge) un rapporto di collaborazione , di lavoro o un’attività di semplice volontariato. Questo per la particolare natura dell’attività sportiva dilettantistica e nel no profit e l’ambito in cui esse si muovono.

L’applicazione delle norme che disciplinano i contratti lavorativi non è davvero semplice quando parliamo di associazioni, sportive e no profit nelle quali possiamo trovare attività di volontariato, rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, rapporti di lavoro autonomo professionale, rapporti di agenzia e rappresentanza, rapporti di lavoro autonomo occasionale, rapporti di lavoro occasionale “accessorio” senza contare i compensi sportivi che possono includere indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati a sportivi dilettanti e a collaboratori amministrativi non professionisti di A.S.D..

Attività di volontariato
Questa attività viene di norma svolta per propria scelta da una persona in modo spontaneo e secondo la propria volontà, cosi come previsto dalla legge 266/1991: “ intendiamo per volontariato l’attività prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”. Il volontario potrà percepire  dei rimborsi spese per attività particolari svolte per l’Associazione ed entro un limite stabilito dall’Associazione stessa; per questo è necessario e  opportuno a tutela degli organi direzionali far compilare al  volontario, prima che inizi la sua prestazione, una certificazione in cui dichiara, oltre ai propri dati personali, che l’attività svolta viene fornita a titolo gratuito e volontario e che viene svolta sotto la sua personale responsabilità.

Contratti di lavoro subordinato

Sono i normali contratti di lavoro per i quali si applicano  le comuni regole derivanti da un C.C.N.L. contratto collettivo con la specifica caratteristica che il lavoratore è  assoggettato al potere direttivo e subordinato nella varie forma contrattuali previste secondo le esigenze dell’Associazione (contratto a tempo determinato, indeterminato o parziale) e conseguente stabile inserimento nell’organizzazione associativa, sicurezza della continuità della prestazione, osservanza di un orario, mensilità previste, TFR, retribuzione fissa mensile e pagamento dei contributi previdenziali previsti ( presso INPS o ENPALS in relazione alla tipologia di lavoro prestato).

Contratto  di collaborazione coordinata e continuativa
Si tratta di un rapporto caratterizzato dall’ assenza di vincolo di subordinazione e una stretta autonomia del collaboratore dell’Associazione nello svolgimento dell’attività, continuità e coordinamento con inserimento nell’attività associativa per specifiche situazioni oggettive e con una retribuzione legata al raggiungimento di una prestazione autonoma; il compenso viene pattuito determinando tempi e modalità di pagamento con coordinamento previsto in base alle esigenze aziendali. Di solito sono legati a professioni intellettuali di soggetti non  iscritti  ad albi e non in possesso di partita IVA, a compensi  dei i membri di organi direttivi o per particolari prestazioni legate a fini istituzionali per conto di associazioni e società sportive riconosciute dal CONI.

Prestazioni di lavoro occasionale
Queste ultime sono autonome e  accessorie e non possono superare i limiti prestabiliti per legge ovvero una durata complessiva della prestazione non superiore a  trenta giorni  nell’anno e un  compenso complessivo lordo ( al lordo della ritenuta d’acconto) che non dovrà superare euro  5.000,00.

Contratti  di lavoro per sportivi professionisti

Si tratta di una particolare tipologia di contratto di lavoro ( contratto per sportivo professionista) che è stato  disciplinato dalla legge 91/1981 e prevede degli ambiti di applicazione relativi a: continuità dell’attività sportiva, onerosità, qualificazione attribuita dalla federazione competente (FIGC , FIP, FIC, FIM, FPI, FIG). La particolare tipologia di contratto è stipulabile  solo tra  uno sportivo professionista e una società sportiva che è costituita sotto forma di S.r.l. o S.p.a. questo perché la normativa prevede che chi fa attività sportiva professionista ha l’obbligo di costituirsi in una sola delle due forme previste ( SRL o SPA) e deve obbligatoriamente adottare questo contratto per  le prestazioni degli atleti poiché c’è la presunzione assoluta ovvero l’esclusività del rapporto di lavoro mentre per chi fa attività di sportivo dilettantistico è possibile usufruire dei contratti sportivi a questi dedicati con il limite minimo dei 7.500,00 per il quale non è prevista la tassazione di alcun tipo e successivamente con la sola applicazione dell’I.R.P.E.F. nella misura fissa del 23% e le addizionali regionali e comunali.

I Voucher -lavoro accessorio ( soppressi nel 2017)

Si tratta di una particolare modalità di prestazione lavorativa finalizzata a  regolamentare alcune  prestazioni lavorative, ( le prestazioni accessorie),  che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e a tutelare situazioni non regolamentate. ( soppressi con  D.L. 25 del 17 marzo 2017)
Il meccanismo prevede un pagamento del lavoratore  attraverso dei  ‘buoni lavoro’ ( appunto voucher) che hanno un valore netto  pari al 75% ( un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro  netto corrispondente  al compenso minimo di un’ora di prestazione).

In questo modo viene tutelato il lavoratore garantendo  la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL ma non  si ha  diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS  come ad esempio la disoccupazione, la  maternità,  la malattia e gli  assegni familiari ecc. ma viene  riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Una ultima modifica alla disciplina del lavoro accessorio (art. 1, di modifica del d.l. n. 81 del 2015) prevede : la norma dispone che, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio retribuita con voucher, al competente Ispettorato nazionale del lavoro vengano comunicati mediante sms o posta elettronica i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione con previsione di sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore con riferimento al quale è stata omessa la comunicazione.

Ma la nuova norma non è applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche, condomini e  associazioni senza scopo di lucro).

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