Category Archives: Fiscali

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obbligo pos dal 2020 ed esclusioni

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Obbligo del pos dal 2020. Chi esercita un’attività dovrà mettere a disposizione dei propri clienti la possibilità di pagare con la moneta elettronica tramite POS.

                                      

Rivoluzione per esercenti ma anche per professionisti, medici, fisioterapisti, autonoleggiatori taxi e agenzie immobiliari e tante altre categorie. Il Pos consente pagamenti alternativi alla moneta  richiesti sempre più spesso dai clienti, ma predispone un esercente al rispetto della norma attualmente in vigore.

Finora la normativa è stata molto generica e non sempre chiara ma ora sembra definitivamente  in dirittura d’arrivo anche per la problematica  del cashback a cui possono avere accesso i clienti consumatori

L’evoluzione della normativa sul POS

Partiamo dal 2007 anno in cui il POS non era ancora stato introdotto, ma era allo studio con lo scopo di prevenire ’antiriciclaggio e limitare l’uso del contante. Il ?d.lgs 231/2007? (art. 25, comma 6d), ancora in vigore, aveva stabilito il divieto di effettuare in contanti qualsiasi pagamento superiore a 999,99 euro, alzato, poi, con la Legge di Stabilità 2016, a 3.000 euro.

2012: con il ?d.lgs 179/2012? (art. 15, commi 4 e 5) entra in vigore l’obbligo del POS a partire dal 1 gennaio 2014, con l’obiettivo di incrementare l’uso della moneta elettronica per combattere l’evasione fiscale, grazie alla tracciabilità dei pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali per mezzo bancomat, carte di credito o carte ricaricabili. La normativa non prevedeva sanzioni per chi non rispettasse la disposizione.

2014: il 24 gennaio viene emanato un ?decreto interministeriale? che chiarisce alcuni aspetti riguardanti i pagamenti elettronici resi obbligatori dal decreto del 2012 sopra citato. Fino al 30 giugno 2014, per esempio, coloro che avevano un fatturato superiore a 200 mila euro erano tenuti a dotarsi di POS; questo tetto è stato successivamente superato e l’obbligo è scattato per tutti, indipendentemente dal fatturato.

Successivamente con la Legge di Stabilità del 2016 erano state previste sanzioni a  partire dal 1 febbraio 2017, per chi non si fosse dotato di POS o non accettasse pagamenti con carte .

Il Pos a costi sostenibili

Per le aziende il  pos è notariamente un problema perché  è un costo in più.  Ha notoriamente un costo elevato per la sua gestione sia in termini di canoni sia per le alte commissioni.  SUMUP risolve il problema costi perché è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismo e fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

 

Il rifiuto del pagamento tramite pos

Con la Legge di Bilancio 2018, il governo ha inteso estendere alle transazioni commerciali effettuate con moneta elettronica una norma contenuta nel Codice Penale (?art. 693?), che stabilisce che “chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro”.

In pratica, oggi  un esercente rischia 30 euro di multa per ogni transazione negata, poiché  il pagamento con carte deve essere considerato alla pari del pagamento in contanti.

Per incentivare l’uso del POS e impedire gli aumenti di prezzo di beni e parcelle, il decreto attuativo, in linea con le direttive europee, contiene anche delle semplificazioni sulle commissioni bancarie, portandole allo 0,3% su carte di credito, allo 0,2% sulle carte di debito (come bancomat o postepay) e attuando riduzioni ancora più significative per micropagamenti fino a 5 euro. Il costo troppo elevato delle transazioni applicato da alcune banche, infatti, potrebbe scoraggiare un esercente ad adeguarsi alla normativa, soprattutto in caso di commissioni applicate su piccoli importi; per questo  un effettivo taglio non inciderebbe, in particolare, sul fatturato di piccoli esercizi e risolverebbe buona parte delle problematiche legate all’adozione dei POS.

Oltre a ciò, la nuova Legge di Bilancio potrebbe prevedere incentivi sotto forma di credito d’imposta per i professionisti che devono dotarsi del dispositivo e anche delle agevolazioni fiscali per chi preferisce pagamenti con bancomat o carte di credito: poiché rendono tracciabili i loro acquisti e, di conseguenza, gli incassi di chi ha venduto loro merci o prestazioni, favoriscono la lotta all’evasione e all’elusione fiscale.

A chi è rivolto l’obbligo POS

L’obbligo di avere un POS è relativo a molte categorie che esercitano attività anche molto diverse tra loro

Vediamo insieme una analisi non esaustiva delle categorie che  sono tenuti a dotarsi del POS:

  • commercianti: i negozianti piccoli e grandi che vendono merci in qualunque luogo anche negozi di alimentari anche gli ambulanti;
  • artigiani,  qualsiasi attività considerata artigianale come ad esempio  fabbri e falegnami, attività di riparazioni, calzolai ma anche sarte, lavanderie e autonoleggio con conducente;
  • attività di ristorazione, bar, ristoranti, pub, pizzerie;
  • professionisti che esercitano in proprio e che, quindi, si relazionano direttamente con il cliente, come avvocati e notai, commercialisti, agronomi, idraulici, ingegneri, geometri e architetti, consulenti del lavoro,
  • attività mediche e paramediche, medici, fisioterapisti, osteopati, chiropratici, psicologi, dietisti, dentisti etc;
  • attività ricettive,  in particolare hotel, B&b, affittacamere, agenzie di viaggi, casa vacanza, agriturismo etc.

Queste categorie possono utilizzare un POS mobile convenzionato. Per avere la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: POS SUMUP

Al momento vengono invece, esclusi dalla normativa:

  • benzinai e tabaccai, in quanto categorie speciali che incassano e riversano imposte statali, come le accise sulla benzina e la gestione delle marche da bollo, e per questo godono anche di un più ampio grado di tracciabilità della loro attività.;
  • professionisti  che esercitano la loro attività in studi associati che non hanno rapporti diretti con i clienti, ma che fatturano in regime di collaborazione con altri professionisti e non con il cliente finale.

I Vantaggi dell’uso del POS

L’utilizzo del POS porta con se anche dei vantaggi, sia per l’esercente che per il cliente.

L’uso del dispositivo, infatti, ha dei risvolti positivi da prendere in considerazione perché consente di:

  • tracciare i pagamenti, agevolando la lotta all’evasione fiscale e al riciclaggio;
  • pagare senza dover ricorrere necessariamente ai contanti, talvolta sconvenienti da portare con sé;
  • far confluire, in sicurezza, il denaro direttamente sul conto corrente, senza la frequente necessità di recarsi fisicamente in banca per depositarli;
  • monitorare facilmente le entrate della propria attività;
    accettare pagamenti alternativi direttamente da smartphone (Samsung Pay, Apple Pay);
  • incrementare le entrate, perché sempre più persone preferiscono la moneta elettronica e, quindi, si rivolgono direttamente ad attività che consentono il pagamento con le carte escludendo chi accetta solo contanti.

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Il regime forfettario del fisioterapista conviene?

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Gli studi di fisioterapia subiscono una tassazione molto elevata dovuta principalmente alla contribuzione Inps e alla  la mancanza di una cassa di previdenza autonoma. Siamo davvero sicuri che per questi soggetti  convenga il regime forfettario?   

                                     

L’adozione del regime forfettario consente sia l’accesso a una tassazione agevolata  ( imposta sostitutiva dell’ Irpef) sia a delle semplificazioni nella gestione contabile dell’ attività ( esempio la non compilazione delle fatture elettroniche) . Inoltre consente la non applicabilità degli studi di settore ( ora ISA) 

Per accederci è necessario aprire una partita iva e identificare la propria attività utilizzando a scelta uno dei seguenti codici Ateco :

86.90.21 – Fisioterapia

86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti nca

Il codice ATECO è un codice alfanumerico assegnato nel momento in cui si apre una Partita Iva ed è specifico per la tipologia di attività che si andrà a svolgere. Tale codice è fondamentale per l’individuazione della tipologia di attività svolta e se qquesta ricada nelle attività professionali o d’impresa.

Dal 2020 è obbligatorio pagare con carta di credito per poter detrarre i costi delle prestazioni mediche/fisioterapiche. SUMUP è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie. Turismoefisco ha stipulato  una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per ottenere  la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: Pos Sumup 

 

 

Come funziona il regime forfettario per il fisioterapista

Regime forfettario fisioterapista: esempio.

L’adozione del regime comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef  che sostituisce tutte le altre pagate nei regimi ordinari:

  • aliquota del 5% per chi non ha mai aperto la partita IVA  prima e per i primi 5 anni;
  • aliquota del 15% per le attività di non  non recente creazione.

Esempio di tassazione:  Gianni gestisce uno studio di fisioterapia, e consegue ricavi per 40.000 euro il coefficiente di redditività previsto per i fisioterapisti è pari al 78%).

Attenzione: Gianni non potrà detrarre dal proprio reddito derivante dall’attività esercitata tutte le spese sostenute per l’esercizio della sua attività ( come l’affitto, collaboratori, utenze, materiali  di lavoro etc)  ma solo un forfait di spese del 22% 

Svolgendo semplicemente questa operazione (40.000 X 78%), si ottiene che il reddito imponibile di Gianni  è pari a 31.200 euro. Su questo ammontare sarà applicata l’aliquota del 5 o del 15% . Inoltre, il reddito così calcolato sarà assoggettato anche ad Inps nella misura del 25% portando l’aliquota complessiva di tassazione sul reddito a una percentuale che va dal 30 al 40%. 

Attenzione: Gianni non potrà detrarre dal proprio modello unico nemmeno tutte le spese sostenute a livello personale come spese mediche,  detrazione per coniuge e figli a carico, spese per assicurazioni, mutui etc.

La determinazione del reddito di Gianni sarà la seguente:

  • imponibile Inps €  31.200 x25% = 7.800
  • Inponibile imposta sostitutiva = ( 31.200-7800= 23.400) ( 23.400*15%= 3.510 )

totale tassazione a saldo €  11.310 ( saldo) + altrettanti per l’acconto 

Pertanto il primo anno di attività costerà a Gianni € 22.620 portando il netto compenso che gli rimane in tasca a € 17.380 non  considerando tutte le spese sostenute per l’esercizio della sua attività : 

INPS e la gestione separata 

Sono tenuti all’iscrizione in questa apposita gestione separata tutti i lavoratori che esercitino come attività abituale, un’attività di lavoratore autonomo non subordinata all’iscrizione in una cassa previdenziale specifica.

Dal primo Luglio 2018, è stato previsto un apposito Albo
Ordine costituito dai professionisti ad esso appartenente. Ogni albo professionale si riferisce ad una precisa attività professionale come ad esempio l’Albo dei commercialisti o dei geometri cui  tutti i  Fisioterapisti sono tenuti ad iscriversi, a partire da tale data tutti i fisioterapisti, questo albo fa parte di uno dei 19 Albi delle professioni sanitarie istituiti con il Decreto Ministeriale 13 Marzo 2018.

Pertanto come tali saranno tenuti anche alla compilazione della TS ( tessera sanitaria) con invio dei dati dei propri clienti persone fisiche all’amministrazione finanziaria. 

Al momento però nonostante l’istituzione di un apposito Albo dei Fisioterapisti non è stata ancora prevista alcuna cassa previdenziale per questa figura professionale, quindi al momento dovrai ancora iscriverti alla Gestione Separata, in attesa della possibile istituzione di un’apposita cassa previdenziale dedicata alla tua professione.

Entrambi i Codici ATECO hanno conservato il limite dei  65.000 euro di limite di ricavi.

Ovviamente se si percepiscono redditi redditi da lavoro dipendente o assimilati a questi oppure se si esercita attività d’impresa prevalentemente nei confronti di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti (o soggetti a questi direttamente o indirettamente riconducibili). non si può accedere al regime forfettario. 

 

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Regime forfettario o regime ordinario? 

Alla luce di tutte queste considerazioni è necessario premettere che: 

  • Il  fisioterapista non è comunque soggetto ad applicazione di aliquota IVA per la fatturazione dei suoi compensi ( viene meno il vantaggio  della non applicabilità dell’IVA) ;
  •  Il  fisioterapista non è comunque soggetto ad applicazione di aliquota IRAP  per la  tassazione del reddito derivante dall’esercizio della sua attività ( viene meno il vantaggio  della non applicabilità dell’IRAP) ;
  •  Dal 2020 il  fisioterapista  viene premiato con un anno in meno di controllo fiscale ( da 5 a 4)  se emette fattura elettronica in luogo di quella ordinaria ed è comunque obbligato a redigere la TS  ( viene meno il vantaggio  di poter fatturare in modalità ordinaria e non elettronica) ;

Pertanto sarà necessario eseguire un’attenta analisi specifica per la propria situazione  e valutare se conviene adottare la contabilità forfettaria oppure quella ordinaria ( possibilità di detrarre costi, spese familiari etc) essendo la percentuale di forfettizzazione ( 78%) estremamente esigua e non corrispondente alla realtà e produzione di costi della professione in oggetto. 

 


 


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Intermediazione nelle vendita a distanza tramite piattaforma web obbligo di comunicare i dati delle operazioni di e-commerce

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Chi facilita le vendite di beni a distanza mettendo in contatto venditore e acquirente deve assolvere a degli obblighi di comunicazione dei dati.

Con il nuovo articolo 13 del Decreto Dignità (DL 34/2019) vengono previsti obblighi e adempimenti ai  soggetti passivi intermediari nelle vendite a distanza di beni. 

Queste vendite, possono essere facilitate dall”uso di un’interfaccia elettronica  come ad esempio un  un mercato virtuale. Ci riferiamo in particolare  a una piattaforma web, un portale o mezzi analoghi come bot di telegram, l’uso di social networks come facebook  etc.

Chiunque effettui queste tipologie di vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre determinati dati. Questi dati debbono obbligatoriamente essere trasmessi  secondo termini e modalità stabiliti dall’Agenzia delle entrate. 

Quali dati debbono obbligatoriamente essere comunicati?

L’intermediario deve comunicare per ciascun fornitore i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi,
  • la residenza o il domicilio,
  • il codice identificativo fiscale ove esistente,
  • l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia
  • con facoltà per il  soggetto passivo vanno indicate per  i pezzi venduti in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita oppure  il prezzo medio di vendita.

 

Attenzione: Se non vengono comunicati questi dati l’Agenzia delle entrate presumerà che che vendite vengono effettuate direttamente dal soggetto passivo! 

In questo caso il soggetto passivo sarà  considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore. Tali disposizioni si applicano fino al 31 dicembre 2020.

Quindi possiamo dire che questo obbligo di comunicazione riguarda  soltanto i i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza  tramite una piattaforma o altri strumenti web mettendo in  contatto  venditore ed acquirente. Inoltre anche se c’è una partecipazione anche minima diretta in alche solo alcune delle attività richieste dall’Agenzia delle entrate ( esempio determinazione delle condizioni generali della cessione o  riscossione del pagamento effettuato, ordine o consegna dei beni) vige l’obbligo  di comunicazione dei  in loro possesso relativi alle vendite stesse.

 


 


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Esonero corrispettivi telematici per attività spettacolistiche

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I corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Continua il tour dell’ Agenzia delle Entrate sulle problematiche di esonero dalla trasmissione dei corrispettivi telematici su ” casi speciali” Vediamo oggi la problematiche legate alla attività spettacolistiche. Qnahce per queste attività quindi vale l’esclusione dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi . Anche qui, come negli apparecchi da intrattenimento, la razio sta nel fatto che tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE. La stessa  infatti già provvede a metterli a disposizione dell’anagrafe tributaria. Resta, invece, l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, che debbono essere  documentati con scontrino o ricevuta fiscale.”

Conseguentemente, la trasmissione telematica dei corrispettivi rappresenterebbe una duplicazione di adempimento e la circostanza determina l’esonero.

Risposta all’interpello 7 del 17 gennaio 2020.

Il caso specifico riguardava una  società che opera nel settore sportivo e si occupa della formazione, preparazione e gestione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica. In base all’articolo 74-quater del DPR IVA l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate”. L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se è obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Oltretutto, l’Agenzia delle Entate aveva già precedentemente  fornito chiarimenti sul tema nelle Risposte agli interpelli 506/2019 .

Nel rispondere all’interpello 7/2020 l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 dispone che dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 633/72, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000.

Dal 2020 anche per le attività spettacolistiche vige l’obbligo del pagamento con POs e la possibilità per i clienti di ottenere un cashback.  SUMUP è un pos trasportabile ovunque senza canoni mensili e appena l’1,95 per cento di commissioni più basso di quelle bancarie.  Turismoe fisco ha stipulato una convenzione con loro x tutti i clienti per cui vi invio uno sconto per acquistare un lettore carte SumUp (parte da 15 euro solo una volta) e in questo modo potrete accettare pagamenti con carta di credito e debito. Per ottenere  la convenzione dovete iscrivervi cliccando il seguente link: Pos Sumup 

 

Risposta n. 1 dell’Agenzie delle Entrate scaricalo qui  

 

I corrispettivi derivanti dalla vendita di titoli di ingresso a spettacoli sono da trasmettere?

Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata. “.

Gli specifici esoneri sono stati previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 maggio 2019 (modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019). Tra le operazioni elencate non figurano quelle svolte dalla società istante.

L’esonero della trasmissione telematica  in una ASD/SSD vale solo sull’attività istituzionale o anche su quella commerciale?

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risoluzione ( favorevole al contribuente) , non ha ritenuto rilevante verificare se l’attività descritta fosse o meno commerciale in quanto come detto in precedenza, la SIAE assolve comunque all’obbligo di trasmissione dei dati indipendentemente dalla natura dell’attività

Ma andando a fondo su questa storia, ne emerge il fatto che non esiste alcun  dubbio circa la natura “commerciale” dell’attività in oggetti. Infatti l’associazione ha come oggetto “l’organizzazione di rappresentazioni teatrali con la vendita dei titoli di ingresso”.

Se infatti la natura dell’evento fosse istituzionale e non commerciale,  non sussisterebbe affatto l’obbligo di certificare i corrispettivi così conseguiti. Infatti non dovrebbero essere emessi titoli di ingresso ( aperti ai non soci) con l’utilizzazione di misuratori fiscali, ovvero apposite biglietterie automatizzate.

Gli enti associativi hanno una corsia diversa dalle imprese commerciali.

L’Agenzia delle Entrate ha specificatamente premesso che il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, non comprende, tra gli specifici esoneri, relativamente all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, le attività di spettacolo e le attività connesse.

Ma in questo caso, l’interpello proveniva da una associazione no profit e pertanto ha ritenuto di poter considerare l’ente associativo esonerato dal nuovo obbligo, rifacendosi all’art. 74  quater del D.P.R. n. 633/1972.

Questo articolo prevede che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto Iva vengono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. 

Il Provvedimento direttoriale del 13 luglio 2000 individua il contenuto dei titoli di accesso ed impone agli esercenti le attività spettacolistiche di trasmettere alla SIAE i dati delle vendite mediante l’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero che viene messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate a cura della  SIAE.

Pertanto in virtù di tale circostanza, e del fatto che i predetti dati sono già oggetto di comunicazione, la risposta all’interpello ha ritenuto di poter rispondere positivamente circa l’esonero dal nuovo adempimento.

I dati dei corrispettivi conseguiti con la vendita dei titoli di accesso non devono, quindi, essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 


 


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Esonero corrispettivi telematici per apparecchi da intrattenimento vlt aams

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in arrivo lo Smart Pos:  bonus del 30%per piccole e medie imprese

Cosa succede alle  new slot e videolottery e agli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro installati in luoghi pubblici? Cosa accade con i nuovi adempimenti per lo scontrino telematico?  A chiarire questo dubbio è intervenuta la risposta dell’  l’Agenzia delle Entrate con ‘interpello numero 9 del 21 gennaio 2020.

Chi è esonerato dall’invio dei corrispettivi telematici 

L’ ADE stabilisce  che l’esonero dei corrispettivi telematici resta valido  anche per new slot e videolottery. Lo allarga inoltre anche agli altri apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. In questo modo chi detiene  apparecchi da gioco,  dal flipper al biliardino, installati in luoghi pubblici può dormire sonni tranquilli.

Per essere tuttavia in regola con il fisco, è sufficiente  annotare le operazioni intervenute giornalmente sul registro dei corrispettivi.

L’analisi della problematica deriva dalla richiesta di un gestore di apparecchi di intrattenimento. Il caso pratico  opera sia con i suoi strumenti che come Service per l’esecuzione della raccolta del gioco tramite new slot e videolottery. Il caso interessa una platea vasta di attività che utilizzano questi apparecchi anche come un ricavo accessorio e non principale. 

 

 

Agenzia delle entrate risposta all’interpello n.9 del 21/01/2020 scaricalo qui 2020

 

Come funziona esattamente per gli apparecchi di intrattenimento

Con la sua risposta, l’agenzzia delle entrate focalizza il settore apparecchi da intrattenimento. Ne valuta le relative peculiarità arrivando quindi alla conclusione che per essi vige l’esonero dagli adempimenti del registratore di cassa e dell’invio telematico. L’esonero vale per tutti gli apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici.
La Razio sta nel fatto che il gestore di una sala  provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate. E soprattutto nel fatto che queste somme sono già  comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione. Stiamo parlando di molte attività che vediamo normalmente tutti i giorni. Dal bar alle tabaccherie, dalle  sale da gioco dedicate alle  sale scommesse o  sale bingo con cui si hanno degli accordi specifici .

Obblighi di annotazione dei corrispettivi 

L’unico obbligo del gestore è l’annotazione giornaliera di  tutti compensi percepiti nel proprio registro dei corrispettivi distinti per tipologia di apparecchio. E questo anche nel caso in cui si abbia la semplice  gestione di giochi per bambini come videogiochi,   flipper, freccette, biliardi, calciobalilla  etc.

Con la risposta numero 9 del 21 gennaio 2020, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esonero dai corrispettivi telematici  per gli apparecchi come newslot e videolottery.

Inoltre l’ Amministrazione finanziaria approfitta del quesito posto per illustrare le relative motivazioni. Ne deriva che,  in entrambi i casi, il gestore viene  sollevato dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Modalità di gestione degli  apparecchi di intrattenimento

Le somme che vengono percepite dai gestori sulle  new slot e sulle  videolottery  debbono essere  come il compenso per il servizio di raccolta delle giocate. Sono esenti dall’IVA e non riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente. Non debbono neanche essere  trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate. Questo in base ai dettami dell’articolo 22 del Decreto IVA.

Per questo tipo di operazioni, inoltre, non è necessaria l’emissione della fattura: è sufficiente annotare i compensi nel registro dei corrispettivi.

Apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro

Nella risposta, l’ADE intende anche analizzare tutti i gestori di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che non erogano vincite in denaro. Su questo punto richiama  l’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica numero 696 del 1996. Tale norma infatti esclude dall’obbligo di certificazione “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta. Include anche  le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

Per questo motivo,  anche per questa categoria di apparecchi, vige l’esonero dai corrispettivi telematici.

 


 


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Smart e bonus Pos come funziona

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in arrivo lo Smart Pos:  bonus del 30%per piccole e medie imprese

Tra le novità del 2020  previste  con Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, c’è anche la previsione del POS obbligatorio. Infatti  dal 1° luglio 2020 il POS  dovrebbe diventare obbligatorio. Parliamo  ovviamente  per tutti coloro che vendono beni, servizi, e forniscono prestazioni come liberi professionisti. La misura favorisce i pagamenti elettronici e quindi maggiori controlli da parte dell’ADE.

Altra novità è  il bonus sui pagamenti che saranno effettuati proprio tramite terminale POS. Viene infatti previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni applicate sui pagamenti elettronici.

Il beneficio è indubbio soprattutto per le piccole e medie imprese, per le quali ovviamente  diventa sempre più oneroso  mettersi in regola con l’obbligo POS.  Con le ultime novità in fatto di  Smart POS  il costo per loro utilizzo diventa sempre più contenuto de la compensazione fiscale diventa un’ ottimo strumento di investimento con risparmio.

Inoltre gli strumenti  di ultima generazione permettono all’esercente di avere a disposizione, in un’unica soluzione semplice da usare, le funzioni di cassa, di POS e di gestione della contabilità. analizziamo insieme le opportunità offerte da questo adempimento.

 

Bonus pos  chi può richiederlo

Previsto  un  credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito. L’agevolazione viene data anche per le carte  di debito e alle carte prepagate. 

Possono usufruirne  tutti i i titolari di Partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 400.000 euro annui. Questi limiti vanno ad aiutare soprattutto  le aziende più piccole e con ridotto volume d’affari.

Il credito d’imposta dovrebbe partire  dal 1° luglio 2020, e sempre da quella data entreranno in vigore le sanzioni per i commercianti, professionisti ed artigiani che rifiuteranno di accettare pagamenti con moneta elettronica.

Ma come come funziona il bonus pos? 

Il meccanismo di funzionamento è simile al credito d’imposta già in vigore per i benzinai. Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. Ovviamente è previsto l’obbligo per l’esercente di trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare se il credito d’imposta viene riconosciuto correttamente oppure no.

I vantaggi per le imprese

L’adozione del pos obbligatorio  favorirà non solo i consumatori nella facilità e praticità di pagamento, ma anche e soprattutto le imprese.

Dal b&b al negozio di abbigliamento al piccolo negozio di alimentari fino al  fisioterapista. Ci sarà infatti una maggiore flessibilità e  una riduzione dello spazio occupato dalla cassa. Maggiore velocità e attrazione verso la clientela più ‘smart’. E soprattutto perché i nuovi POS offrono i vantaggi di una tecnologia semplice da usare, ma estremamente funzionale. Sono multitasking nelle sue innumerevoli applicazioni. Per questo è importante, per l’esercente, scegliere il POS migliore per la propria attività.

 

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Meno spazio più vantaggi

Ci sono molte alternative per i pos,  dagli SmartPos Nexi  fino al sumup. In particolare alla data odierna ci sono offerte promozionali di Nexi, smartpos mini. Questi ultimi permettono di unire il risparmio ad un’elevata prestazione. con connessione wi fi.

In alcuni modelli c’è l’applicazione gestionale di cassa completamente integrata con la stampante fiscale. Integrazione anche con il sistema di pagamento dello SmartPOS. Se poi si decide di integrare  anche il registratore di cassa  si ottiene lo strumento più completo di funzioni. Inoltre chi opera nei settori Retail e Ristorazione, può trovare tutto quello che serve per lo svolgimento e la gestione amministrativa della propria attività. Prevista la gestione dei listini di vendita a sconti e maggiorazioni, dalla stampa degli scontrini, dalla vendita articoli con codice a barre. Ottima anche la  gestione dell’anagrafica clienti e dei buoni pasto con riepilogo emettitore. Infine possibilità sempre ben accetta di suddividere il conto tra amici e famiglie. Per ultimo,  lo SmartPos risolve pienamente il problema della fatturazione  elettronica con la compilazione automatica dei dati. Incorpora infatti l’intestazione e la ricerca della corretta Partita Iva in database pubblici e la generazione del file XML della fattura, scaricabile da web.


 


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Lotteria scontrini Agenzia delle Entrate

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Come funziona la lotteria degli scontrini dell’Agenzia delle Entrate

Seguiamo con fervido interesse le ultime novità derivanti dai comunicati rilasciati dall’ Agenzia delle Entrate. Le news sono  relative alle precisazioni su come probabilmente sarà attuata la lotteria degli scontrini. Con tutta probabilità  debutterà il 1° luglio 2020.  L’ Ade rilascia inoltre un comunicato e un primo bilancio a distanza di quasi un mese dall’introduzione della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il debutto della lotteria degli scontrini

Come funziona la lotteria degli scontrini?  L’obiettivo del legislatore è di porre in essere un meccanismo totalmente semplice per tutti i contribuenti così come per gli esercenti. In teoria la parola d’ordine sembra essere quella di non creare ostacoli, ma stabilire un proficuo colloquio tra Fisco e contribuente.

Sullo scontrino elettronico i numeri sono confortanti per l’Ade: “870 mila esercenti  risultano alla data odierna aver già trasmesso i corrispettivi in via telematica. Inoltre  1.200.000 Registratori Telematici risultano già censiti e avviati”.
Le cifre non riguardano soltanto i primi 20 giorni del 2020, ma tengono conto anche dei soggetti con un volume di affari superiore a 400.000 euro che si sono dovuti adeguare all’obbligo dal 1° luglio 2019.
A questo proposito ricordiamo che nella prossima estate,  si  dovrebbe concludere il periodo transitorio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Lotteria degli scontrini: come funziona.

Per partecipare all’estrazione i consumatori dovranno munirsi del proprio codice identificativo lotteria rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Questo codice va mostrato ai commercianti che lo incorporeranno nello scontrino abilitando il consumatore a giocarlo per la vincita di un premio che presumibilmente oscillerà tra i 10.000 ed i 50.000 euro.

Ovviamente i dati delle giocate verranno in questo modo codificate e trasmesse immediatamente all’Agenzia delle Entrate che otterrà in questo modo anche un quadro  pressoché completo del volume  e della tipologia delle spese  sostenute  annualmente dal contribuente in questione.

Anche ai fini della privacy, ad ogni modo,saranno adottate tutte le misure idonee per non far perdere tempo né agli esercenti, né ai consumatori”, questo si traduce praticamente in: nessuna lunga fila alle casse a causa della lotteria degli scontrini. In pratica il concetto di privacy per il fisco non è quello di salvaguardare la tipologia e quantità di acquisti effettuati ma quello di non far mostrare il proprio codice fiscale che verrà pertanto crittografato diventando un semplice codice.

Per espressa ammissione del legislatore, “La lotteria non è una misura che risolve l’evasione, ma che in altri paesi ha dato buoni risultati”. In parole povere non serve  rispetto all’evasione fiscale ma è utile per controllare quanto e quali cose acquistano i consumatori.

Lotta all’evasione fiscale

Lo Stato trasformerà la riscossione delle imposte in una riffa simile al ” gratta e vinci” con in palio un montepremi annuale di un milione di euro e delle estrazioni mensili da 10mila, 30mila e 50mila euro. In pratica un ” turista per sempre” informato scontrino fiscale.

L’obiettivo del provvedimento è quello di dare un  forte incentivo ai consumatori per chiedere lo scontrino agli esercenti, e con la parallela introduzione dello scontrino elettronico chiuderà il cerchio con le misure già messe in atto con la fatturazione elettronica. Inoltre, secondo le indiscrezioni, ci sarà un aumento dal dal 20% al 100%di probabilità di vincita per i pagamenti  degli scontrini/ricevute  che saranno effettuati con utilizzo di moneta elettronica ( carta di credito) .

Conservazione degli scontrini

Il cittadino non dovrà conservare tutti gli scontrini o le fatture, potrà facilmente verificare la vincita online, grazie a un portale web che indicherà gli scontrini  vincenti nell’area pubblica, con un’area personale recante i corrispettivi associati al proprio codice fiscale. I biglietti virtuali verrebbero generati in base all’importo della spesa e le estrazioni dei codici vincenti saranno effettuate attraverso un software apposito, verificato da enti terzi autorizzati. La vincita verrebbe notificata via pec oppure posta raccomandata.

Obblighi per gli esercenti.

Il decreto Crescita ha stabilito che dall’1 luglio gli esercenti con oltre 400mila euro di fatturato devono inviare i dati nei nuovi registratori telematici entro 12 giorni, con una moratoria sanzionatoria che, per i primi sei mesi, consentirà di registrare l’operazione entro il mese successivo. Stesso discorso varrà per “i più piccoli” a partire dall’1 gennaio 2020.
In questo periodo transitorio, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione entro il 29 luglio due servizi web per gli operatori che ancora non dispongono del nuovo registratore telematico, nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale. Sarà possibile inviando un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, oppure compilando i dati richiesti. Una terza soluzione consentirà l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp. Per effettuare la trasmissione telematica sarà possibile anche avvalersi di un intermediario abilitato.

Come funziona per le spese escluse dalla lotteria

La lotteria degli scontrini,  esclude gli acquisti fatti in qualità di professionista o imprenditore con partita Iva, nonché le spese che prevedono una detrazione fiscale (come quelle sanitarie).
Non sarà soggetta al divieto di pubblicità per giochi e scommesse stabilito dal decreto Dignità e avrà un fondo iscritto al Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e di 6 milioni di euro a partire dal 2021 quando, secondo fonti di stampa, le estrazioni avranno una cadenza anche settimanale.

Questo tipo di lotteria ha già dato esiti positivi in paesi come Taiwan, Slovacchia, Cina e Portogallo

Il premio previsto per i pagamenti in moneta elettronica, prevede invece un incentivo che si misura in maggiori punti e quindi in maggiori probabilità di vincere.

Ad esempio: se si acquista una borsa da 35 euro e si paga in contanti, si genereranno 350 ticket virtuali. Se invece si paga l’acquisto con il bancomat o la carta di credito si genereranno 420 biglietti (70 in più rispetto al pagamento con contanti).


 


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la fattura elettronica soggetto estero

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La fattura elettronica  2020 – Soggetto residente estero

Come funziona la fattura elettronica per i soggetti non residenti?

a questo ha risposto l’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 67 del 26 febbraio 2019.

Vi sarà capitato a volte ( soprattutto se acquistate servizi da società europee) che l’emittente fattura sia una società  non stabilita in Italia, ma ivi identificata ( ovvero con possesso di partita Iva italiana) e quindi vediamo in questo caso quali siano  gli obblighi di fatturazione elettronica per tale categoria di contribuenti e il relativo  diritto alla detrazione IVA per le fatture cartacee emesse nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia.

In questo caso si presenta all’interpello una società con sede legale in Italia, con status di soggetto non stabilito ma ivi identificata ai fini IVA mediante rappresentante in Italia.

L’istante, che effettua acquisti da fornitori stabiliti in Italia e quindi soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, ha posto all’Agenzia delle Entrate i seguenti quesiti:

    • se i soggetti residenti e stabiliti in Italia non abbiano l’obbligo, bensì la facoltà, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
    • se un soggetto non residente abbia l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;
    • se un soggetto non residente identificato in Italia possa esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
    • quale sia l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e delle modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
    • se il soggetto non residente sia escluso dagli obblighi di trasmissione del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
      Prima di analizzare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si riporta di seguito la risposta all’interpello n. 67:

Per quel che riguarda il primo quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

“Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015”.

La comunicazione “alternativa” alla fattura elettronica di cui parla l’Agenzia delle Entrate è l’esterometro, che dovrà essere trasmesso a cadenza mensile.

Esterometro che, come specificato dalle Entrate in risposta al dubbio interpretativo n. 5, dovrà essere trasmesso esclusivamente dai contribuenti residenti o stabiliti in Italia.

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Nel  secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate specifica che i soggetti non residenti non hanno l’obbligo di accreditarsi al SdI per la ricezione delle fatture passive, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato.

Detrazione IVA con fattura cartacea per i soggetti non stabiliti
In merito alle regole per esercitare la detrazione IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il cessionario/committente non stabilito ma identificato:

“può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”,

il tutto a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente.

Se si desidera la copia cartacea di una fattura emessa in formato elettronico, sarà necessario che il documento riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML.

Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 


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